Il D.M. 93/2017 avrebbe dovuto disciplinare le procedure di controllo degli strumenti di misura in servizio e i criteri di vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
Dopo sei anni il decreto non tiene conto di quanto succede in campo, una vera e propria jungla nel settore del gas, e dello stato in cui versano i sistemi di misura del gas naturale mercato né del parco di contatori di energia elettrica attualmente in funzione.
Titolarità degli strumenti di misura
Secondo il decreto, titolare di uno strumento di misura è “la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura”.
Sia per il gas che per l’energia elettrica, chi vende, non misura e incassa un corrispettivo che deve essere misurato da uno strumento legale, anche se non è di sua proprietà.
Logico quindi considerare il fornitore di energia elettrica, o di gas, quale titolare dello strumento: è lui che si avvale dei dati dei contatori – che gli vengono comunicati dal distributore – per quantificare ciò che vende ai propri clienti.
Ma se il contatore é difettoso, e quindi registra quantitativi di energia elettrica o di gas diversi da quelli che dovrebbe, è il venditore a risponderne, penalmente se fattura più del dovuto.
Inoltre la maggior parte dei contatori sono facilmente accessibili a chiunque, e se dovessero essere accertate alterazioni o manomissioni dei sigilli legali, chi sarebbe chiamato a risponderne sarebbe, in questo caso, il distributore in quanto titolare.
Libretto metrologico
viene emesso in occasione della prima verificazione periodica cioè 4 anni dopo la prima installazione
chi lo emette ha lobbligo di conservarlo ma chi se frega
viene emesso per il solo strumento abbinato ad un altro strumento
non ne resta traccia perche non ce alcuna penale se lo perdi
invece di avere lo storico del PDR abbiamo una sommatoria di certificati degli strumenti e se il sistema di misura ha dei problemi dimpianto ma gli strumeti sono certificati e verificati, nulla questio
in questo modo tutta la misurazione del gas naturale nazionale e a puttane dei volumi di gas, scambiati dai confini allultimo utente non frega nulla a nessuno. in caso di contestzione non si puo fare lincrocio storico legale dei consumi
Verificazioni periodiche
Art. 4 – comma 2 del decreto: “La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo”.
Quindi solamente strumenti di misura legali possono essere ammessi alla verificazione periodica e ad eventuali prove in contraddittorio tra le parti.
Tutti i contatori di energia elettrica di tipo elettromeccanico, non essendo mai stati omologati, ed essendo sprovvisti dei sigilli legali, non possono essere ammessi ad alcuna verificazione, periodica o in contraddittorio: del tutto inutile averla fissata in 18 anni.
Stessa sorte per i contatori statici di energia elettrica “di prima generazione” che non sono mai stati omologati, non sono legali e non possono essere verificati.
I primi contatori di energia elettrica omologati risalgono al 2007, anno del recepimento in Italia della direttiva MID.
Il decreto 93 entra in vigore dieci anni dopo, e stabilisce che ne sono necessari 15 per la verifica periodica, cadendo in un palese anacronismo. Perché e su quali basi sono stati stabiliti 15 anni?
Art. 5 – comma 2 – Controlli casuali o a richiesta –: “Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente”.
La disposizione disincentiva fortemente l’esercizio di tali controlli, dovendo il richiedente, cioè il consumatore, anticiparne le spese e lo scoraggia ad azionare il controllo: non è forse più semplice prevedere che le spese restino a carico della parte soccombente?
#contatorillegali