Misurare gas

Alla canna del gas

Ci voleva la guerra per ricordarci che dipendevamo dal gas russo, sempre disponibile e a buon mercato, e che abbiamo lasciato sotto terra il nostro.

Il governo è andato a cercarne in giro per il mondo, convinto di trovarne nel giro di pochi mesi.

Per fortuna ha fatto caldo e il gas russo è stato quasi tutto sostituito dal gas proveniente da altri paesi; abbiamo pagato comunque qualche bolletta da capogiro e adesso aspettiamo gli eventi.

Proprio perché c’è meno gas sarebbe finalmente il caso di mettere un po’ d’ordine nella misurazione del gas, alla ricerca di quello che non viene misurato, o di quello che viene misurato male.

Ci sono infatti tre buchi neri nella filiera: l’unità di misura, il potere calorifico e i sistemi di misurazione:

1) Le bollette fatturano Sm3 – standard metri cubi. Lo Sm3 non è un’unità di misura legale. L’unità di misura legale è il m3. Il gas all’ingrosso si paga in MWh. In tutta Europa le bollette addebitano kWh. In Italia lo Sm3 viene definito sulle bollette “unità di fatturazione” che invece é l’euro.

2) Il PCS – potere calorifico superiore – del gas viene stabilito da Snam Rete Gas controllata da CDP, che è anche azionista di riferimento di ENI.

3) I sistemi di misurazione del gas, installati all’arrivo dei gasdotti in Italia, sono stati sottratti ai controlli della Metrologa Legale. L’inchiesta della Procura di Milano del 2008 é stata bloccata da un decreto, poi convertito in legge, che non ha risolto il problema. La legge è infatti in contrasto con la Direttiva 2004/22/CE, recepita in Italia nel 2007.

Questi buchi neri risalgono al 1997 e la responsabilità é del ministero, che ora si chiama MASE.

Quanto gas non misurato circola in Italia?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori?

A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore mi dice che non sono problemi suoi ma del distributore ma mi dice anche che se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V.
che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Illegali per decreto

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“I dispositivi ed i sistemi di misura per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione”.

Recita il  decreto di recepimento di una Direttiva europea del 2004 – nota come MID – sugli strumenti di misura, tra i quali i misuratori di energia elettrica.

Per decreto, strumenti di misura mai omologati, e quindi illegali, possono così continuare a conteggiare i nostri consumi, e per miliardi di euro.

Non essendo mai stati omologati, non esistono le procedure di prova e così non possono neppure essere verificati da terzi, in un eventuale contraddittorio.

Paghiamo così energia elettrica, che viene misurata in spregio a qualsiasi regola, da contatori che sono tutti confiscabili in forza del art. 692 C.P.

Dopo quattordici anni le cose non cambiano: in forza di un altro decreto, e senza nessuna logica, i contatori di energia elettrica dinamici (ndr. quelli con la rotellina che gira) potranno funzionare per diciotto anni mentre quelli elettronici della foto per dieci.

 

 

Interrogazione alla Camera

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01835

presentato da TRAVERSI Roberto

testo di Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

TRAVERSI. — Al Ministro dello sviluppo economico. —

Per sapere –

premesso che:

la metrologia legale, che tutela la fede pubblica in quelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura, compete unicamente al Ministero dello sviluppo economico;

è in corso, su scala nazionale, la sostituzione di decine di milioni di misuratori di energia elettrica e di gas naturale;

i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette al distributore di energia elettrica e/o di gas, di «gestirli» da remoto;

il sistema, inteso come misuratore in campo e struttura di gestione dello stesso, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato definito legalmente dal Ministero dello sviluppo economico;

la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal decreto legislativo del 22 febbraio del 2007, n. 22: non è cioè ammesso modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;

lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto;

a fronte di quanto premesso i consumatori devono sostenere il costo di sistemi di misurazione dubbi. Un costo che, per gli utenti che consumano meno, rappresenta un cospicuo aggravio della bolletta, già oberata di oneri e tasse che stanno diventando insostenibili;

per come è stato predisposto, il sistema sembra essere molto più utile ai distributori, di energia elettrica e di gas, che ai consumatori: i nuovi misuratori, che dovrebbero facilitarli nella rilevazione dei propri consumi, sono invece oggettivamente complicati;

tenuto conto che la quasi totalità dei misuratori di energia elettrica è controllata da Enel, tramite E-distribuzione, e decine di milioni di clienti Enel dovranno passare al mercato libero, questa operazione sui contatori sembra all’interrogante rafforzare il monopolio di Enel –:

quali iniziative intenda mettere in atto per definire regole e strumenti per rendere chiara la misurazione relativa ai contatori Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.

(5-01835)

Contatori sequestrati

Quattro anni fa, l’ufficio stampa di Enel giudicava un mio articolo “destituito di ogni fondamentopesantemente diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione di Enel” e diffidava Linkiesta, il giornale online che pubblicava i miei interventi,dal continuare a farlo.

Ma sullo stato d’illegalità dei contatori interviene la Prefettura di Milano, con la confisca e successiva distruzione.

L’articolo 692 del Codice Penale è sufficientemente chiaro:

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

In un’attività commerciale, quale la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti per legge, e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.

  • L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che, per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.
  • L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”

Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli, perchè non sono stati omologati, sono pertanto illegali e da qui il sequestro da parte della Prefettura, i cui atti sono pubblici.

Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure deve essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Procedure necessarie a definire le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento in esame.

La legge prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.

ENEL, come ammesso dall’allora sotto-segretario del MISE, De Vincenti che rispondeva all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima per i suoi contatori.

Quindi, non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica in contraddittorio con l’utente,proprio perché non possono essere legali le procedure di prova.

Tutto ciò lede pacificamente il diritto del consumatore.

Ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi impiega strumenti illegali in rapporto con terzi, con gravissima lesione della fede pubblica.

I sequestri, disconosciuti quattro anni fa dal Ministero, sono continuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.

In sostanza, l’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura presume la sua conformità a un modello depositato e quindi identifica la sua legalizzazione.

Il Ministero competente, nei primi anni 2000, non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.

In merito alle altre considerazioni della diffida di Enel:

  • non si comprende il ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;
  • non si comprende a quale scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia che, non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma, con la sua delibera 292/06, travisava platealmente la realtà;
  • non si comprende come la direttiva MID che, solo dal 2007, consente la commercializzazione in Europa di contatori omologati e legali, possa estendere a decine di milioni di contatori illegali, i medesimi titoli di legalità;
  • non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, non é e non sara mai, consentendone peraltro  l’utilizzo a vita.

E’ scandaloso non poter effettuare una verifica legale in contraddittorio di un contatore di energia elettrica.

Il Prefetto di Milano prosegue nelle azioni di sequestro di contatori illegali sanzionando, non il distributore,il proprietario,  ma il fornitore che incassa un corrispettivo illegale.

 

I contatori illegali

Un articolo di Qualenergia riportava le dichiarazioni di Enel:

  • “Non c’è nessuno strumento non a norma. Quelli prima del recepimento italiano della MID, seguivano le norme vigenti fino  a quel momento previste dal Comitato Elettrotecnico Italiano; quelli installati dopo il 18 maggio 2007, hanno sì la M e la data in etichetta, come previsto dal MID, ma sono sempre gli stessi apparecchi, perché rispettano specifiche tecniche che non sono cambiate con la nuova normativa europea. Per quanto riguarda la scritta CE, nei modelli pre 2007 ci sono effettivamente errori nella scelta dei caratteri, ma CE vuol dire sempre Conformità Europea. La storia del China Export è una bufala”.

Commento:

non possono essere gli stessi apparecchi perché quelli MID sono omologati e quelli dell’Enel no e se le caratteristiche e il funzionamento dei contatori omologati MID sono noti e conformi a un modello depositato, degli altri non si sa nulla. Un contatore non omologato é come un’autovettura priva del libretto di  circolazione. Se vi fermano senza libretto sequestrano il mezzo e se denunciate un contatore illegale, pure.

La legge esige marcature regolari perché garantiscono la conformità; l’errore nella scelta dei caratteri non è previsto ed é punito dalla legge.

  • “Circa il 30% dei contatori viene costruito in Italia, poco più del 30% in Europa e il resto in altri paesi. Anche in questi ultimi non è che li facciamo fare a un artigiano in un sottoscala. Il progetto italiano dei contatori è stato realizzato tenendo conto di tutte le specifiche tecniche richieste per questi strumenti di misura ed è stato validato prima dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità e, dopo il 2007, dalla Nederlands Meetinstituut, una società olandese indipendente di certificazione, che compie anche controlli indipendenti nelle fabbriche dei contatori per verificare che rispettino il progetto».

Commento: IMQ non aveva alcuna alcuna competenza in Metrologia Legale e non poteva certificare in merito prima del 2007.

  • “Finora la legge non prevedeva nessuna verifica periodica dei contatori elettrici in bassa tensione. Nel frattempo, però, come Enel, effettuiamo già circa 150mila controlli ogni anno sui contatori, soprattutto quelli in media tensione, per cui l’obbligo di controllo periodico già sussiste. I casi in cui si rilevano irregolarità sono pochissimi. Del resto i nostri contatori sono stati progettati proprio per dare letture sicure per almeno 20 anni”.

Commento: Lo scandalo è che i contatori pre-MID non possono essere verificati legalmente. Le responsabilità ricadono sul Ministero dello Sviluppo Economico, che latita da dieci anni e definisce la legge “lacunosa”. Nel frattempo si stanno spegnendo i display e i consumatori non possono sapere quanto consumano.

  • “Può sicuramente farlo controllare. Se chiama noi e si rilevano irregolarità, il controllo è gratuito e, se è il cliente ad essere stato danneggiato, riceverà una compensazione pari a quanto letto in più dal contatore negli ultimi 5 anni. Se però non si rilevano irregolarità, allora il cliente dovrà pagare il controllo (circa 50 €, ndr). In alternativa, a differenza di quanto è previsto in altri paesi europei, il cliente può far controllare il contatore da un proprio tecnico, anche se poi, per confermare la sua valutazione, servirà comunque un’ulteriore verifica dei nostri operatori”.

Commento: Enel misura e vende l’energia che produce e “vigila” sul corretto funzionamento del suo contatore: un trionfo!

Contatori illeggibili

In un condominio ligure, nel 2006, dodici contatori dinamici (ndr. quelli con la rotella che gira), furono sostituiti con gli elettronici e sistemati insieme in un armadio, dove sono tuttora.

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Undici contatori non sono omologati e uno riporta le marcature conformi alla Direttiva Europea MID.

Il display a cristalli liquidi, degli undici contatori illegali, è illeggibile: non é quindi possibile per l’utente verificare il consumo e se le bollette sono corrette.

I contatori fanno parte di un sistema complesso di lettura, concentrazione e gestione del dato di consumo e sono manipolabili da chi distribuisce energia elettrica nella zona.

Del sistema, il consumatore sa poco o nulla mentre il distributore, da remoto, può fare quello che vuole: se non paghiamo la bolletta, ci viene ridotta la potenza e, appena paghiamo, tutto ritorna normale.

Non esiste,allo stato, alcuna codifica delle operazioni che un distributore di energia elettrica può, o non può fare da remoto senza renderne conto a nessuno e tantomeno al consumatore.

E ciò é pacificamente illegale, anche se i contatori sono omologati.

In attesa che il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui compete il problema chiarisca la situazione, se il display del vostro contatore è spento, sospendete i pagamenti fino alla sua sostituzione,per la quale sarà necessario il vostro assenso scritto,e alla ricostruzione storica dei consumi.

 

La sostituzione dei contatori

Ci stanno sostituendo i contatori del gas e un lettore di Milano riceve un avviso da una società che nemmeno conosce, perché non é quella che gli invia la bolletta.

L’avviso infatti é del distributore, quello che, in teoria, dovrebbe venire a leggerci il contatore,ma poi non viene mai e così paghiamo sempre consumi stimati.

Della sostituzione dovrebbe avvisarci il fornitore – che é la nostra controparte contrattuale – ma non é così: é il distributore che avvisa per conoscenza.

Invece di venire a leggere i contatori, come in tutta Europa, i distributori, con la benedizione dell’Autorità per l’energia, hanno deciso di sostituirli con quelli elettronici per un unica ragione, perché li pagheremo noi con le bollette.

Ci raccontano che é tutto gratuito ma non é vero: centinaia di euro spalmati negli anni per un servizio del tutto inutile per il consumatore, il quale già non legge il contatore meccanico e non leggerà neppure quello elettronico.

In compenso il nuovo contatore sarà letto e gestito da remoto consentendo a chi lo controlla di decidere cosa dovremo consumare.

Restano infatti irrisolti rilevanti problemi di metrologia legale di competenza del  MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – che non si pronuncia da decenni.

Per il gas viene data facoltà al consumatore di chiedere la verifica metrologica del contatore installato, consigliata sempre e in particolare nel caso il vostro contatore sia stato fabbricato prima del 1980, perché costa solo cinque euro.

Ma la stessa facoltà non viene invece concessa per i contatori della luce che, essendo illegali non possono neppure essere provati in contraddittorio perché mancano le norme di riferimento.

La loro sostituzione comporterà quindi la distruzione della prova di misurazioni illegali.

 

Illegali i nuovi sistemi di misura

“In attesa della seconda generazione di contatori elettronici, visto che i primi hanno concluso il loro ciclo di vita, in futuro non dovrà essere solo Enel a deciderne caratteristiche e protocolli di comunicazione, perché i dati di prelievo sono di proprietà del cliente”.

Si esprimeva così il presidente dell’Autorità per l’energia. 

Oltre al monito ad Enel, smentito poi dai fatti, Bortoni non spiega come il dato di prelievo possa essere di proprietà del cliente.

Premesso che la metrologia legale non compete all’Autorità, ma al ministero, ci vuole una buona dose di coraggio per dichiarare che un dato, generato da un contatore illegale, trasmesso e concentrato con procedure e protocolli noti solo al distributore, possa essere di proprietà del consumatore.

Le reti e i contatori sono di proprietà dei “distributori”; il dato é prodotto dai contatori e il consumatore paga il servizio di gestione del contatore al fornitore, che lo gira poi al distributore.

Va inoltre ricordato a Bortoni, che a quel tempo non c’era, come andarono le cose quindici anni fa:

  • l’Autorità non mosse un dito mentre Enel installava in Italia i contatori intelligenti senza omologarli, facendoli interagire con i suoi centri operativi tramite suoi protocolli;
  • Poi, a cose fatte, con una delibera del 2006, l’Autorità negò che i contatori installati da Enel fossero già decine di milioni.

Ora, secondo Bortoni “il loro ciclo di vita sta terminando”

Ma chi stabilisce il ciclo di vita dei contatori che, non essendo stati omologati, non si possono neppure provare in contraddittorio, perché mancano le procedure legali di prova?

Il “ciclo di vita” dei contatori diventa attuale solo per farceli pagare, come l’Autorità ha già concordato con i distributori che, per una loro scelta aziendale, hanno deciso di sostituirli.

Pagheremo così tutto noi, negli anni, con le bollette.

Verificate la voce “gestione contatore” sulla bolletta!

Ma ben più grave é che vogliono farci pagare energia elettrica misurata da un sistema che legalmente non esiste.

Si attendono le risposte del MISE.

 

Il consumatore digitalizzato

Per l’attuale presidente dell’Enel “la pietra miliare dell’internet of things é stato il contatore intelligente” , uno strumento illegale, che Enel ha deciso di sostituire con un sistema che lo é altrettanto.

Il vecchio contatore intelligente è servito solamente a chi lo ha istallato e a chi ci misura l’energia elettrica;  il consumatore lo ha pagato con le bollette senza alcun vantaggio concreto: pagava i consumi stimati prima e continua a pagare i consumi stimati adesso.

Sfido chiunche a capire come funziona il contatore e come può essere manipolato da remoto.

Provate a rilevare il vostro consumo schiacciando il bottone se, ovviamente, avete la fortuna di trovare il visualizzatore a cristalli liquidi ancora acceso.

Ma siete pigri e  non sapete neppure dove si trova il contatore; o non siete in grado di capire le informazioni che dà, per confrontarle con le bollette.

Sarebbe invece il caso di darci un’occhiata!

Quando vi pesano le patate al mercato non date una sbirciata alla bilancia?

Quell’aggeggio misterioso, il contatore,che avete pagato chissà quante volte senza neppure rendervene conto, e che vi addebita centinaia, se non migliaia di euro all’anno, é illegale e a Milano continua a venire confiscato, in forza dell’art. 692 del Codice Penale.

Ora verranno a sostituirlo perché hanno deciso così, cosa volete farci é l‘internet of things, non potete fermare il progresso!  Tranquilli, lo pagherete di nuovo voi con le bollette!

Non andrete a leggere neppure il nuovo ?

Ma che soddisfazione venire digitalizzati a proprie spese e senza capirci una mazza!

Pensate che, con il sistema che hanno intenzione di utilizzare, potranno stabilire da remoto il vostro consumo: se sarete simpatici consumerete meno e, in caso contrario,di più.

 

Miracolo: il milionesimo di metrocubo!

La bolletta mostra la lettura del contatore – 415 m3 – ma ne addebita 416,030175 Smc

Sei cifre dopo la virgola e l’utilizzo di un’unità di misura scientifica e non legale.

Risulta  difficile misurare un milionesimo di metro cubo, anche in un laboratorio.

Nessuno ci fa caso, ma i sei decimali derivano da un’operazione aritmetica.

L’Autorità dell’energia spiegava – ma la pagina è sparita – che i sei decimali derivano dalla moltiplicazione del numero del contatore, per un coefficiente così “tutti i consumatori pagano uguale”.

Ma perché l’unico dato legale della transazione, cioè quello indicato dal contatore, viene moltiplicato per un coefficiente?

Perché un’altra legge, quella sulle accise, stabilisce che le stesse vengano calcolate e pagate sul prodotto di quella moltiplicazione.

La metrologia legale afferma però che solo strumenti legali possono essere impiegati nei rapporti tra terzi, come legali devono essere le unità di misura”.

L’Italia ha recepito la Direttiva Europea che stabilisce che “il volume del gas si misura in metri cubi”. In tutta Europa, il gas viene misurato legalmente in metri cubi e addebitato legalmente in kWh, unità di misura legale dell’energia.

In Italia, l’unità di misura utilizzata non é legale, con tutto quanto consegue.

Un’unità di misura resta, per sua definizione, unica mentre per misurare il gas italiano ne vengono usate due.

Due pesi e due misure? Chi ci perde e chi ci guadagna?

 

Contatori inutili

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Il visualizzatore a cristalli liquidi di milioni di contatori di energia elettrica è illeggibile, e così milioni di consumatori non possano controllare il proprio consumo.

Ma hanno il diritto di verificare sul contatore quanto consumano indipendentemente da quanto il distributore legge da remoto.

Il dato legale non è quello letto a distanza, che viene indicato nelle bollette, ma quello che leggiamo sul contatore.

Se non si legge nulla, vi devono cambiare il contatore all’istante!

Telefonate al call center del vostro fornitore e si precipiteranno, contenti di farlo in sordina, perché proprio i contatori con il visualizzatore spento sono, per la maggior parte, illegali.

Magari vi diranno di aspettare che sta arrivando il nuovo contatore di seconda generazione ma voi insistete e minacciate di denunciarli, funziona!

La delibera dell’Autorità dell’energia, cui non compete la Metrologia Legale, tratta del nuovo contatore 2G, e stabilisce che il suo funzionamento non influenzi quelli che non verranno sostituiti che potranno così continuare a funzionare.

Ma non in questo stato, non con il visualizzatore spento!

I problema é che il contatori che avete in casa forse non sono mai stati omologati e così, quando qualcuno lo fa notare, vengono sequestrati.

Il consumatore infatti non solo non sa come viene tele-gestito il suo contatore da remoto ma non riesce neppure a leggere se quanto gli viene addebitato é corretto.

La scomparsa dei numeri sembra peraltro una malattia di vecchiaia dei contatori, mentre quella genetica é di essere stati progettati in itinere, e cioè man mano che l’installavano; e i consumatori ne sono stati inconsapevoli cavie, oltretutto pagandoli.

Chi li ha inventati, progettati e fabbricati, non li ha omologati, li ha utilizzati e li utilizza tuttora per venderci l’energia che produce, in spregio a qualsiasi regola e buon senso.

E adesso decide che possono essere sostituiti, sempre a nostro carico.

Contatori o sistemi?

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Il MISE, interpellato alla Camera, definisce “lacunosa” la legislazione per i contatori di energia elettrica.

Ma anche per quelli del gas la situazione non è chiara.

L’Autorità per l’energia impone ai distributori di gas la sostituzione dei contatori.

Anche i contatori del gas potranno essere letti e gestiti da remoto. 

La sostituzione è a carico degli utenti, che la pagheranno a rate con le bollette.

Sarebbe stato sufficiente imporre ai distributori di leggere sistematicamente i contatori, come la regolazione prevede, ma era troppo semplice e poco costoso per gli italiani che pagano già il gas più caro d’Europa.

I nuovi contatori del gas sono omologati da laboratori europei accreditati, fabbricati e provati in accordo alla direttiva europea nota come MID.

La direttiva stabilisce esclusivamente il criteri d’immissione sul mercato dei contatori ma non definisce il “sistema di misura” del quale lo strumento sarà parte integrante e con il quale interagirà.

In Italia il sistema non è stato omologato dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui unicamente compete la metrologia legale.

Quindi, non solo il contatore, ma é l’intero sistema di misura a dover essere legalizzato, per assicurare l’utente che non ci siano interferenze sulla trasmissione del dato di consumo. 

Non legalizzando il sistema, si ricade nella medesima situazione dei contatori di energia elettrica, gestiti da remoto senza il controllo di nessuno.

Addebitare il consumo in base a un dato teletrasmesso é diverso dal farlo in base a quanto indicato dal contatore e la legge non lo ammette.

In caso di contestazione, il distributore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore ma spetta al fornitore dimostrare al cliente la rispondenza di quanto fornito con quanto indicato dal contatore.

La direttiva MID stabilisce inequivocabilmente che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come venga poi gestito.

Misurare gas non è un’operazione semplice con l’aggravante che, solo in Italia, si utilizza anche un’unità di misura illegale,lo standard metro cubo.

Dalla banda larga al monopolio con i contatori

Per il nuovo AD di Enel: “l’operazione banda larga ha senso se si coprono i 33 milioni di contatori. La nostra proposta è di posare la fibra nel cosiddetto ultimo miglio.  Se si fa coincidere questa disponibilità con il nostro piano di sostituzione di 33 milioni di contatori che abbiamo installato 15 anni fa, a partire dal 2016 gli oneri per il sistema diventano decisamente inferiori”.

La benedizione di Renzi non si è fatta attendere.

Traduzione: se voi del Governo ci fate succhiare qualche miliardo dalle bollette, noi sostituiamo decine di milioni di contatori illegali, prima che vengano tutti sequestrati.  Fate pure rientrare l’operazione nella banda larga telefonica, che con i contatori non  c’entra nulla. Così manterremo il monopolio e in cambio vi promettiamo cospicui dividendi per i prossimi vent’anni.

Attenzione quindi perché potrebbero farci lo stesso scherzetto di quindici anni fa quando Enel iniziò a installare senza farli omologare da nessun ente terzo indipendente con il risultato che oggi non è possibile verificare legalmente se misurino correttamente né quanto tempo possano durare senza perdere la precisione di misurazione.  

Con l’aggravante che solo Enel, che li gestisce da remoto, sa come funzionano.

Il Ministero dovrebbe pronunciarsi sul sistema di misura comprensivo di: contatore, protocolli di comunicazione e sistemi remoti perché l’Autorità per l’energia non ha alcuna competenza in Metrologia.

Enel potrebbe, per assurdo, decidere quanto un utente deve consumare o quanto un produttore di energia rinnovabile produrre.

La metrologia legale e i contatori 2G

Un simposio promosso dal Politecnico di Milano trattava di metrologia legale (documenti consultabili qui).

Esaminati gli aspetti scientifici, legali e regolatori il quadro è devastante.

Leggi dello Stato, decreti legislativi su delega del Parlamento, decreti ministeriali, circolari ministeriali, recepimenti di direttive comunitarie e decreti del Presidente della Repubblica si sovrappongono e rendono la situazione sempre più complicata.

I relatori hanno manifestato dubbi comuni sull’applicabilità dei decreti e, in particolare,  sulla costituzionalità di un decreto che discrimina i consumatori, tra quelli escussi sulla base delle indicazioni di contatori illegali, e gli altri.

I contatori di energia elettrica, pur essendo illegali, possono continuare ad essere utilizzati nel rapporto tra terzi “fino a quando non verranno rimossi”

Il gas naturale,invece, viene conteggiato e successivamente corretto, con addebito ai consumatori di  volumi non già indicati dal contatore ma dal correttore; fatturati poi in unità di misura né legali, ma scientifiche.

A cosa serve, ammesso che si possa, provare un contatore elettronico che è solo uno dei componenti un sistema complesso di tele-gestione con il quale il contatore interagisce?

Per quale ragione il sistema non é stato ancora definito? Perché non vengono rese pubbliche, e comunicate agli organi di controllo, le modalità d’interazione? Come viene garantita la sicurezza del dato di consumo che paghiamo con la bolletta?

Perché un decreto stabilisce che il titolare di un contatore di energia elettrica sia “colui il quale è titolare del diritto di proprietà, ovvero colui che ha la responsabilità della misura”, mentre un altro decreto stabilisce che titolare di un contatore di gas é chi, a qualsiasi titolo, ne ha la disponibilità ?

Sono interrogativi che restano senza risposta e, nel frattempo, i sequestri continuano.

Il responsabile dell’Ufficio Metrico di Milano concludeva il suo intervento affermando che “in ogni stato di diritto la civiltà della misura diventa misura della civiltà”.

Dopo un anno ci stanno sostituendo i contatori del gas con quelli elettronici e per quelli della luce l’Autorità per l’energia ha emesso ieri una delibera che non prende in considerazione gli aspetti di metrologia legale come la definizione di “sistema di smart metering” e la proprietà del contatore. Ma l’Autorità dell’energia non ha competenza in questo campo.

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