Quattro anni fa, l’ufficio stampa di Enel giudicava un mio articolo “destituito di ogni fondamento, pesantemente diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione di Enel” e diffidava Linkiesta, il giornale online che pubblicava i miei interventi,dal continuare a farlo.
Ma sullo stato d’illegalità dei contatori interviene la Prefettura di Milano, con la confisca e successiva distruzione.
L’articolo 692 del Codice Penale è sufficientemente chiaro:
“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
In un’attività commerciale, quale la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti per legge, e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.
- L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che, per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.
- L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”
Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli, perchè non sono stati omologati, sono pertanto illegali e da qui il sequestro da parte della Prefettura, i cui atti sono pubblici.
Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure deve essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Procedure necessarie a definire le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento in esame.
La legge prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.
ENEL, come ammesso dall’allora sotto-segretario del MISE, De Vincenti che rispondeva all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima per i suoi contatori.
Quindi, non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica in contraddittorio con l’utente,proprio perché non possono essere legali le procedure di prova.
Tutto ciò lede pacificamente il diritto del consumatore.
Ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi impiega strumenti illegali in rapporto con terzi, con gravissima lesione della fede pubblica.
I sequestri, disconosciuti quattro anni fa dal Ministero, sono continuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.
In sostanza, l’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura presume la sua conformità a un modello depositato e quindi identifica la sua legalizzazione.
Il Ministero competente, nei primi anni 2000, non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.
In merito alle altre considerazioni della diffida di Enel:
- non si comprende il ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;
- non si comprende a quale scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia che, non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma, con la sua delibera 292/06, travisava platealmente la realtà;
- non si comprende come la direttiva MID che, solo dal 2007, consente la commercializzazione in Europa di contatori omologati e legali, possa estendere a decine di milioni di contatori illegali, i medesimi titoli di legalità;
- non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, non é e non sara mai, consentendone peraltro l’utilizzo a vita.
E’ scandaloso non poter effettuare una verifica legale in contraddittorio di un contatore di energia elettrica.
Il Prefetto di Milano prosegue nelle azioni di sequestro di contatori illegali sanzionando, non il distributore,il proprietario, ma il fornitore che incassa un corrispettivo illegale.
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