Contatore spento

Il contatore è morto, non si rianima neppure schiacciando il bottone,oppure i numeri del display sono illeggibili.

I contatori “intelligenti di prima generazione” sono vecchi, obsoleti, non sono mai stati omologati e li stiamo ancora pagando con le bollette.

Ma misurano soldi e, se non riusciamo a leggerli, come facciamo ad essere certi che le bollette ci addebitano una quantità corretta di energia elettrica?

Al reclamo di un lettore del blog viene risposto così:

È evidente che il display rende solamente visibile il risultato dell’attività di misura che quanto deve vedere il consumatore.

Il visualizzatore, o display, deve segnare e la sua “illeggibilità”, quale ne sia la causa, deve determinare l’immediato “fuori uso” del contatore.

Invece nulla, nessuno lo ha previsto,tanto meno Arera,il regolatore!

Il contatore è talmente intelligente che, stando agli intervenuti, continua a lavorare e viene letto da remoto. Ma le letture da remoto non hanno alcun valore legale.

La prova in contraddittorio tra le parti, prevista dall’art. 5, comma 2 del D.M. 21.4.2017, n.93 deve essere richiesta alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

La stessa prova deve essere gestita da un Organismo abilitato e alla presenza di un Ispettore metrico. Inoltre la prova deve essere eseguita sul contatore “stand alone “ cioè tolto dalla rete elettrica.

Alla prova, hanno facoltà di presenziare le Parti interessate alla misurazione, anche a mezzo di propri assistenti nominati allo scopo.

Dopo la teoria,la pratica:se il contatore ė spento non pagate!

La “soap opera” dei contatori

I contatori? Non si sa cosa sono!

Bisognerebbe capire cosa sia andato storto nel processo di liberalizzazione del mercato elettrico, invece di sentirsi dire da ventiquattro anni che deve essere completato. Il decreto Bersani del 1999 é diventato legge nel 2007.

Ad esempio, i contatori sono fabbricati da Enel, sono gestiti da Enel e misurano energia elettrica, prodotta da Enel e distribuita da Enel, in concessione fino al 2030.

Anche se i nomi degli attori cambiano, la commedia resta sempre la stessa: dopo 15 anni c’è ancora il mercato tutelato, controllato da SEN, che è di nuovo Enel.

Una ventennale “soap opera” come la definì Davide Crippa, quando era ancora all’opposizione, prima di diventare sottosegretario del MISE del governo Conte 2.

Crippa pubblicó questo interessante intervento sulla piattaforma del M5S, che poi venne cancellato per finire nel dimenticatoio, assieme allo stesso Crippa.

Recuperato il post e premesso che:

  • la metrologia legale – che tutela la fede pubblica nelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura – compete unicamente al Ministero dello Sviluppo Economico;
  • prosegue la sostituzione di decine di milioni di contatori;
  • la sostituzione viene imposta ai consumatori in forza a delibere di Arera ma in assenza di pronunciamenti del MISE;
  • i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette ai distributori di “gestirli” illegalmente da remoto;
  • il sistema, inteso come misuratore in campo, più la struttura della sua gestione da remoto, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato legalizzato dal MISE;
  • la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal D.Lgs. 22.2.2007, n.22: non è ammesso cioè modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;
  • lo stesso D.Lgs stabilisce che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto.

Non si comprende perché i consumatori debbano pagare sistemi di misurazione non trasparenti e quantità di energia elettrica misurate dagli stessi.

Per come è stato predisposto, il sistema é molto più utile ai distributori che ai consumatori: i nuovi contatori dovrebbero facilitare i consumatori nella rilevazione dei propri consumi, e invece molto complicati e, proprio per questa ragione, non conformi alla legge.

Gestendoli da remoto, i distributori potranno raccogliere e utilizzare una notevole serie di dati sensibili, mettendoli a disposizione delle società di vendita collegate.

Alla sostituzione dei contatori, infatti, non viene richiesto alcun assenso per la privacy e sul mercato nero dei dati un contratto residenziale – gas e luce – vale 200€.

Tenuto conto che la quasi totalità dei contatori è fabbricata da Enel, e che milioni di clienti dovranno passare da SEN al mercato libero, la posizione dominante del gruppo non potrà, in questo modo, che rafforzarsi.

Oneri di sistema

A meno di colpi di scena, gli oneri di sistema, che il governo Draghi aveva sospeso,verranno reintrodotti in bolletta dal prossimo aprile; bolletta che aumenterà mediamente del 20%.

“Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.
Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.”

Come se fossero bancomat, nelle bollette sono state aggiunte, negli anni, voci di costo che con l’energia non avevano nulla a che vedere ma servivano, di volta in volta, a coprire i buchi di Alitalia, Ilva, Alcoa, Gala e GreenNetwork, solo per citarne alcuni.

Gli ODS sono diventati così imposizioni para-fiscali e, come tali, dovrebbero essere scaricate su tutti i cittadini, e non solamente sui consumatori. Che poi ci pagano sopra anche tasse e IVA!

Un gioco da ragazzi: governo e parlamento decidevano quali “amici” salvare e incaricavano Arera di spalmare il tutto nelle bollette.

Tutto é filato liscio per anni ma poi, quando la voce “materia prima” é esplosa, il governo ha dovuto sospendere tutte le altre voci!

Tutto funziona poi quando tutti pagano le bollette; quando qualcuno non lo fa, i fornitori raccontano al giudice che non possono rispondere loro del mancato pagamento degli oneri da parte dei loro clienti. Gli ODS vengono incassati infatti dal distributore,che li gira al GSE.

L’ordinanza della Cassazione dà poi ragione ai fornitori mentre il consumatore paga senza aver visto, alcun beneficio.

Non ha mai visto cioè la tariffa ridursi perché in Italia si produce più energia rinnovabile!

In una memoria di Arera, presentata alla commissione d’inchiesta della Camera sui diritti del consumatore, è scritto:

Inoltre, la catena di esazione di tali componenti, che passa attraverso le società di vendita, comporta la presenza di rischi di controparte di complessa gestione, che hanno portato all’esigenza di socializzare importi rilevanti corrispondenti ad insoluti all’interno della medesima catena. Ciò in particolare alla luce delle sentenze della giustizia amministrativa, che hanno limitato la responsabilità delle società di vendita in relazione al versamento degli oneri in caso di insoluti del cliente finale”

Socializzare oneri para-fiscali, derivanti dalla morosità di quelli che non pagano le bollette, sulla platea di quelli la pagano non é equo e senz’altro non rientra nelle competenze di Arera.

La crisi energetica ha portato alla sospensione degli oneri di sistema che adesso verranno semplicemente rimessi? Senza discuterne?

La lettura dei contatori

Misurano quando vogliono: quasi mai!

Per rendere operativo il periodo di prescrizione – possono venire richiesti pagamenti solo per gli ultimi due anni di consumo – ARERA emette un documento di consultazione che a pag.21 “dequalifica gli smart meters” il cui funzionamento, per come era stato promesso, è tutt’altro che smart.

I consumatori pagano con la bolletta il servizio di lettura dei contatori, eppure le bollette addebitano consumi stimati, che sono sempre maggiori di quelli effettivi. 

Anche quando il consumatore comunica l’auto-lettura, il fornitore attende per mesi la conferma del distributore e, nel frattempo, continua a fatturare consumi stimati.

Il bollettone di conguaglio arriva quando il distributore finalmente legge il contatore, trova sempre qualcosa che non va e ricostruisce unilateralmente lo storico dei consumi elencando letture, presunte o meno, che risalgono magari a otto anni prima.

Con il bollettone arriva anche la proposta di dilazionarne il pagamento, cosa che tutti accettano senza sapere che i contratti impongono al distributore di leggere il contatore a scadenze precise.

Arera ha però inventato il tentativo di lettura che non va mai a buon fine per la gioia di tutta la filiera, meno che di quella dell’utente, il quale scopre che otto anni prima, il 15 agosto avevano tentato di leggergli il contatore!

Se poi il consumatore decide di cambiare fornitore é il delirio: il fornitore subentrante chiede al distributore di leggere il contatore, quello non lo fa e così, per mesi, arrivano bollette sia del vecchio che del nuovo fornitore, che a sua volta fattura consumi stimati.

É tutto questo perché nei contratti non é prevista una lettura di inizio fornitura!

Invece di ridurre il periodo di prescrizione, sarebbe stato molto più utile limitare tassativamente il numero delle bollette di acconto ( una all’anno) imponendo ai distributori di rendere il servizio per il quale sono profumatamente pagati.

Con il provvedimento si procrastina invece una situazione scandalosa, aggravata dal fatto che con i nuovi contatori la lettura dovrebbe essere effettuata in tempo reale, il che ovviamente non é vero, in attesa che i contatori siano tutti attrezzati mentre, con la delibera, si concedono due anni per non farlo.

Ma come mai i fornitori possono attendere anni per fatturare ingenti partite economi che restano in sospensione di accisa e imposte ai danni dello Stato? 

Arera sinallagmatica

Vale solo quello che leggete sul contatore!

Definizione di sinallagma: nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti.

Il contratto di fornitura di energia elettrica, o di gas naturale, è un tipico contratto “a misura” cioè il corrispettivo viene addebitato in base al dato di consumo letto sul contatore.

Per ARERA – regolatore del mercato elettrico a valle della creazione del dato di consumo – sembra non sia così come si evince dal caso che la stessa Arera menziona a pag. 370 del secondo volume della sua relazione annuale.

Oltretutto, ARERA interviene su un tema che non è di sua competenza e cioè la metrologia legale, che compete esclusivamente al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.

“Con la delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel, “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.”, l’Autorità ha rilevato che l’impresa distributrice deve garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto; pertanto, costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l’applicazione di una errata costante di lettura K ai prelievi rilevati dal misuratore”.

Una delle voci di costo delle bollette è proprio la “gestione del contatore”, che i distributori incassano proprio per misurare e quindi, se il contatore non misura correttamente, se è difettoso o se é impostato male, ne devono rispondere i distributori e, se sulla base di misurazioni errate, il fornitore incassa il non dovuto, l’utente non solo non dovrebbe pagare il non dovuto ma neppure il servizioo di misurazione, che fa parte della voce “gestione del contatore”. e il corrispettivo non dovrebbe essere pagato.

Ma per Arera non è così:

“Tuttavia, siffatto errore non inficia, sotto il profilo regolatorio, la correttezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla giusta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l’errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un’errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore.

La “costante di lettura” non fa parte di alcun documento contrattuale mentre la legge è cristallina: il dato fide-facente la transazione è quello indicato sul contatore, quello che viene letto dal consumatore, e non quello che viene moltiplicato per coefficienti ignoti o costanti di lettura.

Coefficienti e costanti ignoti al consumatore alla firma del contratto.

Secondo Arera, “tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto“.

Affermare che non ci sia nulla da eccepire “sotto il profilo regolatorio” è del tutto gratuito, come è inutile che un consumatore, alle prese con questo problema, debba tentare di “conciliare” alla presenza di Arera.

Contatori e privacy

Perché, quando impongono la sostituzione dei nuovi contatori di energia elettrica, non chiedono il consenso per il trattamento dei dati che i contatori saranno in grado di raccogliere, registrare e trasmettere?

Quanto valgono quei dati, e di chi sono?

I nuovi contatori violano la privacy dei consumatori? 

Il parere di un gruppo di lavoro europeo sui contatori risale al 2011 (art. 29 della direttiva europea 95/46/CE):

” i contatori intelligenti offrono molte nuove possibilità di trattamento dei dati e di erogazione dei servizi ai consumatori. A prescindere dal tipo di  trattamento, sia esso simile a quello già esistente o senza precedenti, il responsabile del trattamento deve essere chiaramente individuato e deve conoscere gli obblighi connessi alla legislazione sulla protezione dei dati, anche in fatto di tutela della vita privata fin dalla progettazione, sicurezza e diritti degli interessati; gli interessati devono essere debitamente informati sulle modalità di trattamento dei loro dati e devono essere a conoscenza delle differenze fondamentali che tale trattamento comporta, in modo che quando esprimono il loro consenso questo possa essere ritenuto valido”.
 

Non potendo, per legge, essere gestiti da remoto, non solo opereranno illegalmente ma permetteranno di profilare gli utenti, consentendo, alle società fornitrici collegate a quelle che gestiscono i contatori, evidenti vantaggi commerciali.

Alla sostituzione del contatore, l’utente non viene avvertito che i suoi dati verranno trasmessi a sistemi remoti e saranno gestiti da terzi; non viene avvisato sulla modalità di trattamento, né di tutela degli stessi.

Potrebbe aver accettato clausole liberatorie con il proprio fornitore, ma chi installa il contatore è il distributore, un terzo.

Manca, in sostanza, la certificazione del processo dei dati di consumo, da quando vengono rilevati dal contatore a quando vengono addebitati con la bolletta, con la possibilità che i dati diventino di dominio pubblico e che siano venduti al miglior offerente.

Non viene comunicato all’utente il nominativo del responsabile del loro trattamento, né gli viene fatto firmare alcun consenso.

La sostituzione dei contatori va rifiutata anche per questa ragione, oltre che per quella, ben più grave, della loro gestione illegale da remoto.

Il tutto con salvezza del diritto di rivolgersi al Garante alla Privacy, nei casi in cui l’operazione di sostituzione sia già avvenuta, in violazione dei suddetti diritti e con ogni consequenzialità.

Il tema è molto attuale anche all’estero.

Illegali e li paghiamo pure

La sostituzione dei contatori di energia elettrica prosegue calpestando i diritti dei consumatori.

Se ci si oppone, chiamano i carabinieri oppure s’inventano difetti del contatore da sostituire.

Nessuna raccomandata, nessuna comunicazione del fornitore, che resta l’unica nostra controparte contrattuale.

Ora basta un avviso del distributore, che nemmeno conosciamo, lasciato in portineria, con la data dell’intervento, che durerà pochi minuti, e senza la presenza dell’utente.

Con un criptico messaggio :”non c’è nulla da pagare”!

Così i kWh del vecchio contatore, magari difettoso o illeggibile, vengono travasati in quello nuovo: un’operazione illegale!

I nuovi contatori riportano il logo Enel, a conferma di in operazione squisitamente industriale da miliardi di euro messa a carico dei consumatori.

I nuovi contatori verranno a far parte di un sistema che potrà gestirli da remoto, sistema che la legge non prevede.

Rispondendo alle numerose interrogazioni parlamentari, il MISE tace sul fatto che, con il nuovo sistema, il distributore potrà, da remoto, modificare i parametri del contatore, come la potenza a disposizione dell’utente e il tempo, che concorrono alla formazione del dato di consumo.

Inoltre, per come è stato omologato in Europa, “se al contatore è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche dev’essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato”.

E quindi poter modificare da remoto i dati che formano il consumo è inammissibile!

Un esempio:all’utente moroso viene ridotta la potenza a disposizione ma non c’è alcuna garanzia che l’operazione venga fatta anche al contatore dell’utente che la bolletta la paga.

In questa torbida iniziativa c’è quindi un baco e il contatore, per come potrebbe essere utilizzato, rafforzerebbe il monopolio della società che distribuisce l’energia elettrica in Italia, monopolio sul quale l’antitrust non interviene.

La cronica latitanza del MISE ha coinvolto Arera su temi che non le competono : non competeva ad Arera definire le specifiche dei contatori e quindi giustificarsi con “lo ha detto il regolatore” su questo tema è fuorviante!

In attesa del MISE, cui unicamente compete la metrologia legale, chi si farà sostituire il contatore non sarà più certo del suo consumo e di quanto andrà a pagare.

Per completare il quadro, il comunicato di Arera conferma che il contatore non è gratis!

Sembra di tornare al 2007, quando Enel doveva “legalizzare” e addebitare agli utenti, le decine di milioni di contatori illegali che aveva installato dal 2002 utilizzando, anche allora, l’esca del “tutto gratis”.

Nel 2007, il decreto di recepimento di una direttiva europea fece il miracolo di rendere legali tutti i contatori che non lo erano, e che senz’altro non lo potevano diventare per decreto. 

Un decreto “salvifico” in odore di incostituzionalità. Pochi mesi prima del decreto, una delibera dell’autorità, che scriveva pacificamente il falso, stabiliva come scaricare il costo dei contatori in bolletta.

Adesso è il turno di Unareti che, a Milano, installerá i contatori dell’Enel, è non lo farà gratis.

Prepariamoci quindi a pagare con le bollette, per anni, un contatore del quale non sappiamo nulla e anche un operatore che da remoto, battendo sui tasti di un computer, potrà decidere quanto consumiamo oltre a violare la nostra privacy, visto che il nuovo contatore conoscerà le nostre abitudini.

I consumi stimati di gas

Meglio controllare che, con i nuovi contatori del gas, le bollette non vi addebitino consumi stimati.

Il caso di un lettore è emblematico: la casa è vuota, il consumo è nullo, il contatore è nuovo di zecca eppure gli viene addebitato un consumo stimato inesistente.

E quindi si chiede: perchè mi avete sostituito il contatore se non è cambiato nulla? Non leggevate il contatore vecchio, non leggete quello nuovo ma, nel frattempo, pago il gas che non ho consumato, pago il nuovo contatore che mi avete installato e pago anche una “gestione del contatore” inesistente.

Quella dei contatori elettronici del gas é una riuscita operazione industriale per i distributori di gas, e lo si vede dai risultati economici che conseguono, ma un pessimo affare per i consumatori che già pagano il gas più caro in Europa.

Ai distributori del gas il contatore costa 50/60€ e possono ammortizzarlo al 130% , ottenendo anche un premio se mantengono il programma di installazione che hanno concordato con Arera.

Ammortizzare un contatore in pochi mesi, e farselo pagare ogni anno per i successivi quindici, è già un ottimo affare, ma é meglio spremere i fabbricanti, comparsi dal nulla in ogni paese europeo, disposti a tutto pur di vendere, con le gare al ribasso.

Con il risultato che la qualità e la funzionalità di milioni di contatori, sono pessime: molti presentano evidenti difetti di misurazione – definite, da chi li gestisce, “anomalie metrologiche” – e i due terzi dei dati di consumo, che dovrebbero essere tele-trasmessi, vanno persi perché le batterie sono scariche.

Ed ecco spiegati i consumi stimati!

Cioè, in sostanza, è tutto come prima con l’aggravante che il consumatore paga un contatore, complicato da leggere e che quindi non gli serve, oltre a un servizio di misurazione inesistente, a unico vantaggio dei distributori che rimandano qualsiasi intervento sulle reti di distribuzione a favore delle sostituzioni.

Il consiglio é di rifiutarne la sostituzione, anche perché potrebbero essere potenzialmente pericolosi: c’è una valvola interna che può essere manovrata da remoto, che non va bene, oltre alle batterie che potrebbero incendiarli.

Alla proposta di sostituzione, sarà sufficiente richiamare la delibera di Arera che ammette che il progetto è ancora in alto mare.

Gli utenti, ai quali fosse già stato sostituito, dovranno continuare a comunicare l’autolettura per evitare sorprese.

Misurazioni errate:chi paga?

Una delibera dell’Autorità per l’energia si pronuncia in merito ad alcuni casi di errata misurazione di energia elettrica.

Nessuna delle parti in causa sembra fare correttamente il proprio lavoro:

  1. il distributore di energia elettrica rileva, e trasmette per anni al fornitore dati di consumo errati – la metà del reale consumo – per sua colpa evidente e, quando finalmente se ne accorge, presenta il conto;
  2. il fornitore, che deve fatturare il maggior costo al suo cliente, non sa come giustificarlo e sporge reclamo all’Autorità. Nella prassi, il fornitore prende sempre per buono quanto gli viene comunicato dal distributore: come si vede, un errore madornale perché ne risponde sempre lui al cliente!
  3. l’Autorità fa da paciere, allargandosi però su problematiche di metrologia legale che non le competono come contatori illegali, installati o rilevati male, coefficienti K: temi che hanno conseguenze economiche rilevanti, visti i consumi dei casi in esame.
  4. il Ministero, cui compete la metrologia legale, legge e tace invece di pronunciarsi su coefficienti che andrebbero sicuramente capiti e legalizzati. Com’è possibile che ci siano contatori in funzione dove é necessario moltiplicare il consumo per un coefficiente “K”? Sono o non sono legali?

Da notare la grottesca autodifesa del distributore: “i vostri clienti, furbetti, sapevano benissimo che consumavano più di quello che io misuravo, ma si sono ben guardati dal dirlo”.

clienti, furbetti o meno, che pagano da anni energia elettrica misurata da sistemi illegali, non denunciano la situazione perché gli allegati della delibera vengono secretati dall’Autorità; non potranno quindi che continuare a pagare, anche se a rate.

Sicuri che i casi, come quelli presi in esame, siano solo 113 in tutta Italia?

 

Leggere un contatore

La legge – allegato I al Dlgs 22/07 del 2 febbraio 2007 – all’art.10.5  prevede che:

  • A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

Il contatore dovrebbe quindi essere uno strumento utile per sapere quanto consumiamo, aiutarci a consumare di meno e a verificare che quanto ci addebitano sia corretto.

Il video mostra invece che l’operazione é tutt’altro che semplice e che i requisiti della legge sono pacificamente disattesi.

Tariffe retroattive

Un lettore é alle prese con la bolletta dell’acqua del 24/2/2020, che addebita un ricalcolo in base a tariffe del 2017.

L’art.1 della legge 481/95, costitutiva dell’Autorità, alla quale è stata conferita anche la regolazione dell’acqua:

  • 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalita’ di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita’, di seguito denominati “servizi”, nonche adeguati livelli di qualita’ nei servizi medesimi in condizioni di economicita’ e redditivita’, assicurandone la fruibilita’ e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresi’ armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

La legittima domanda dell’utente é: “devo pagare o no?” e “cosa mi succede se non pago?”

Il consiglio degli avvocati, di patronati o associazioni dei consumatori, non può che essere quello di pagare ma, anche se non tutti hanno voglia e tempo di farlo, il “fai da te” funziona ancora, per far valere i propri diritti contro una richiesta che, dopo aver letto sopra, sembra illegittima.

Com’è possibile che Arera avvalli una decisione del governo andando contro il proprio statuto?

Com’è possibile che, per esempio, non si possa intervenire retroattivamente sugli incentivi alle energie rinnovabili ma sulle tariffe dell’acqua si?

Il consiglio è di non pagare, in attesa di sviluppi, anche perchè 300€, come nel caso specifico, sono una bella somma.

Perché aiutare i consumatori?

Saltato l’emendamento del Governo al Milleproroghe.

Avrebbe aiutato i consumatori che ricevono le c.d. bollette “anomale” e molti non sono in grado di pagarle.

Tre sarebbero state le novità a loro vantaggio.

La prima era definire gli addebiti “anomali” invece di “illegittimi”.

Tutto nasce quando arriva una bolletta di conguaglio, magari dopo anni di mancate letture; che vengono comunque addebitate, anche se non vengono effettuate.

Sarebbe stato più facile per il consumatore denunciare proprio l’anomalia di non fatturare, impunemente e magari per anni, i consumi effettivi di luce e di gas.

Nulla può essere anomalo! Tutto funziona bene per principio e quindi al consumatore non resta che pagare.

Salta anche l’importo minimo del risarcimento di 100 euro, a favore del consumatore che riceve addebiti di spese che l’autorità competente, o una dichiarazione documentata dall’utente stesso, abbia dichiarato “illegittime”.

L’interpretazione della legge sarebbe risultata maggiormente a vantaggio dei consumatori, che possono provare un’anomalia in modo più semplice rispetto a una situazione illecita; soltanto un giudice infatti può richiamare l’illegittimità.

La seconda novità prevedeva la possibilità di sporgere reclamo attraverso le associazioni di consumatori.

Un’opportunità non da poco per le persone anziane che non hanno alcuna competenza in fatto di rimborsi e domande online e sono abituati a sostenere spese costanti e certe.

La terza novità avrebbe dato un’ulteriore vantaggio ai consumatori: dal 2020 i fornitori devono inviare la lettera di sospensione di erogazione al consumatore almeno 40 giorni prima; lettera alla quale il consumatore avrebbe potuto rispondere con una contestazione motivata, per impedire l’interruzione.

Troppi vantaggi per i consumatori…meglio rimandare!

 

IVA sulle accise

E’ corretto applicare l’IVA sull’accisa?

Un’interrogazione parlamentare non sembra aver ottenuto una risposta definitiva.

Il sottosegretario di turno conclude testualmente:

“Tuttavia, considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali, ricordati nell’atto di sindacato ispettivo, con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica”

 

Come per l’illegalità dei sistemi che misurano energia elettrica, il ministero da sempre risposte evasive: non c’è mai un si o un no che rassicuri il consumatore sulla correttezza di quanto paga.

E’ una commedia, recitata male dagli attori che si avvicendano al governo.

Una commedia che alimenta i contenziosi; con queste risposte un consumatore volenteroso potrebbe adire a vie legali con buone probabilità di successo.

Andrebbe contro gli interessi dello Stato? Forse, ma in questa commedia non è più chiaro chi è lo Stato.

Basterebbe non pagarla e vedere “che effetto che fa”.

Contatori e Carabinieri

Un utente di Sestri Levante si oppone alla sostituzione del contatore di energia elettrica.

E’ un suo diritto, come gli hanno confermato dal call center indicato sull’avviso di sostituzione, lasciato sulla porta di casa.

L’addetto della società incaricata della sostituzione prima minaccia l’utente di chiamare i Carabinieri, poi li chiama e questi – colpo di scena – escono, come se non avessero altro da fare.

Arrivati sul posto, dopo i saluti di rito, non verbalizzano nulla – altro colpo di scena – perché non c’è nulla da verbalizzare.

Il contatore vecchio resta al suo posto e tutti se ne vanno soddisfatti.

C’è qualcosa che non torna in questa incredibile vicenda che deve essere chiarita.

Come dovrebbero essere riviste le delibere di Arera che hanno creato questa giungla.

Queste forzature trovano giustificazione solo dai soldi succhiati ai consumatore per installargli un sistema di misura illegale.

Più contatori sostituisci e più ti premiano e così, se l’utente non è d’accordo, ti permetti di chiamare i Carabinieri per intimidirlo.

Bisogna capire se è un ordine di scuderia oppure, anche se non sembra, è un caso isolato.

Per non farvi sostituire il contatore è sufficiente chiedere a chi interviene se ha intenzione di verbalizzare e sottoscrivere i consumi letti sul contatore vecchio.

La risposta sara negativa perché non sono autorizzati a farlo eppure, quei dati sono l’unica cosa legale dell’operazione.

 

 

 

Il grande fratello

La sostituzione dei contatori di energia elettrica, con quelli di seconda generazione, è in pieno svolgimento.

Per ora se ne occupa Enel, che li produce per quasi tutti i distributori, e che li installa attraverso la sua controllata edistribuzione, concessionaria della distribuzione dell’energia elettrica in Italia.

In questi giorni, Enel offre tre ore di energia “gratis” se l’utente ha il nuovo contatore 2G.

A Milano, Unareti, controllata da A2A, inizierà a sostituirli dal prossimo anno.

Oltre al problema della gestione da remoto dei contatori, che è espressamente vietata dalla legge e che il MISE non affronta da anni, c’è quello della privacy: all’atto della sostituzione, nessuno chiede il consenso al trattamento dei dati del suo consumo.

Ed è pacifico che i dati sono del consumatore, perché li ha pagati con la bolletta e perché sono diretta conseguenza delle sue abitudini.

Senza il suo consenso, non possono andare da nessuna parte!

Ci viene richiesto sempre più spesso il consenso per la privacy, per ogni tipo di acquisto o di servizio, ma per i dati del nostro consumo, che valgono miliardi, non se ne parla nemmeno.

Eppure i dati che i nuovi contatori sono in grado di elaborare, proprio per come ce la raccontano, sono tanti e importanti, specialmente dal punto di vista commerciale.

Con il nuovo contatore, chi misurerà l’energia che consumiamo conoscerà le nostre abitudini: se siamo dei buoni pagatori, se siamo fuori casa durante il giorno, quando facciamo il bucato o se passiamo il weekend fuori città.

Le società di distribuzione che ci vogliono cambiare il contatore non fanno alcun accenno al nostro consenso, senza il quale però non possono rivelare a nessuno i nostri dati.

Cosa che, invece, succede già per i milioni di utenti che si sono già fatti sostituire il contatore e i cui dati diventano merce di scambio tra distributori e fornitori, avvantaggiando quei fornitori, Enel in testa, che controllano anche le società di distribuzione.

Una volta raccolti dal contatore, i dati vengono trasmessi con protocolli di comunicazione, noti solo al distributore che potrà modificare a piacimento la potenza contrattuale a disposizione degli utenti.

Evidente la possibilità, per chi distribuisce e misura energia, di girare i dati a chi magari la produce o la vende per “profilare” commercialmente il consumatore; un vantaggio, che con l’entrata in vigore del mercato libero, sarà devastante.

Sull’argomento, andrebbe letto con attenzione il parere del gruppo di lavoro 29 della UE per la protezione dei dati che così conclude:

“Il parere ha evidenziato che i contatori intelligenti offrono molte nuove possibilità di trattamento dei dati e di erogazione dei servizi ai consumatori. A prescindere dal tipo trattamento, sia esso simile a quello già esistente o senza precedenti, il responsabile del trattamento deve essere chiaramente individuato e deve conoscere gli obblighi connessi alla legislazione sulla protezione dei dati, anche in fatto di tutela della vita privata fin dalla progettazione, sicurezza e diritti degli interessati. Gli interessati devono essere debitamente informati sulle modalità di trattamento dei loro dati e devono essere a conoscenza delle differenze fondamentali che tale trattamento comporta, in modo che quando esprimono il loro consenso questo possa essere ritenuto valido”.

Esattamente il contrario di quanto sta succedendo: il consumatore italiano non viene avvertito che i suoi consumi sono dati personali, che verranno trasmessi a sistemi remoti senza indicare il livello di protezione sulla garanzia del dato trasmesso, e che verranno gestiti da terzi.

Non chiedendogli di firmare il consenso non dovrà neppure comunicargli il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

In attesa del pronunciamento del Garante, al quale dovrà necessariamente essere richiesto il parere, la sostituzione va rifiutata, con salvezza del diritto di rivolgersi allo stesso per le sostituzione già effettuate, in flagrante violazione dei suddetti diritti e con ogni consequenzialità.

 

 

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