“Dequalificare” un contatore?

A cosa è a chi servono dei contatori che pur pagati per farlo non fanno alcun servizio. Smart dequalificati

Il periodo di prescrizione a due anni significa che, se il distributore, di energia elettrica o di gas, non effettua le letture nei tempi imposti da Arera, potrà chiedere l’eventuale conguaglio solamente per due anni.

I consumatori possono quindi aspettare anche due anni prima di ricevere una bolletta con la certezza che comunque arriverà e con il conguaglio.

Qualche operatore, confidando nell’impreparazione dei consumatori, utilizza le società di recupero del credito.

A pag.21 del documento di consultazione, ARERA “dequalifica gli smart meters” a contatori tradizionali che sono molto meno smart di quanto volevano farci credere.

I consumatori invece pagano puntualmente, con ogni bolletta, il servizio “gestione del contatore”, e quindi anche la lettura dei contatori dovrebbe essere puntuale.

Invece le bollette addebitano consumi stimati che, ovviamente, risultano essere sempre maggiori di quelli effettivi. 

E quand’anche il consumatore, ligio alle istruzioni della bolletta, comunica l’auto-lettura, il fornitore attende per mesi che il distributore lo confermi e, nel frattempo, continua a fatturare consumi stimati.

Il bollettone di conguaglio arriva quando il distributore finalmente si degna di leggere il contatore.

Quando trova, e succede spesso, qualcosa che, secondo il suo inappellabile giudizio non va, ricostruisce unilateralmente lo storico dei consumi elencando letture, presunte o meno, che risalgono magari a otto anni prima.

Con il bollettone arriva di solito anche la proposta di dilazionare il pagamento in rate, cosa che tutti accettano senza sapere che i contratti impongono al distributore di leggere il contatore a scadenze precise e se queste non vengono rispettate vanno contestate.

Sempre attenta ai diritti del consumatore, Arera ha così “inventato” il tentativo di lettura che avviene quasi sempre in periodi festivi, o magari il 15 agosto di otto anni prima, tanto non c’è nessuno che può contestare.

Quando poi il consumatore decide di cambiare fornitore é il delirio: il fornitore subentrante chiede al distributore di leggere il contatore, quello non lo fa e così, per mesi, arrivano bollette sia del vecchio che del nuovo fornitore, che a sua volta fattura consumi stimati.

É tutto questo accade perché nei contratti di fornitura non é prevista una lettura contestuale di inizio contratto: il vero scandalo tutto italiano.

Invece di ridurre il periodo di prescrizione, sarebbe stato molto più utile limitare drasticamente il numero delle bollette di acconto ( una all’anno) imponendo ai distributori di rendere il servizio per il quale sono profumatamente pagati.

Con il provvedimento si procrastina invece una situazione scandalosa, aggravata dal fatto che, con i nuovi contatori, la lettura dovrebbe essere effettuata in tempo reale, il che ovviamente non é vero, in attesa che i contatori siano tutti attrezzati mentre, con la delibera, si concedono due anni per non farlo.

Ma come mai i fornitori possono attendere anni per fatturare ingenti partite economiche che restano in sospensione di accisa e imposte ai danni dello Stato? 

Oneri di sistema: referendum

Se la Corte di Cassazione lo approverà, votando SI al prossimo referendum, i cittadini taglieranno le bollette del 25% cancellando la voce “oneri di sistema”.

Il referendum è proposto dall’associazione “energia per tutti” che ha depositato il quesito la settimana scorsa. Il sito sarà disponibile a breve.

Gli oneri di sistema nascono nel 1999, con il c.d. decreto Bersani, solamente per sostenere i costi di Enel per la dismissione delle centrali nucleari, spente nel 1990 a seguito dal referendum del 1987, e di alcuni istituti di ricerca deficitari.

Nel 1992 Enel, che ancora le possiede,viene privatizzata.

Il decreto Bersani stabiliva che Sogin si sarebbe occupata del “nucleare” e che i relativi costi, peraltro indeterminati, e tuttora indeterminabili, sarebbero stati coperti dagli “oneri di sistema”.

Gli oneri vennero aggiunti al corrispettivo del trasporto dell’energia elettrica ma il decreto fece di più: diede ampia delega all’autorità per l’energia e del gas, oggi Arera, di scaricare nelle bollette ulteriori balzelli.

Dal 1999, l’allora Autorità per l’energia e il gas, oggi Arera, ha spalmato nelle bollette degli italiani, oneri per miliardi di euro all’anno, per i più svariati motivi, anche i più improbabili che, con la fornitura di energia elettrica, non hanno nulla a che fare.

Una lista, in continua evoluzione, degli scopi benefici degli oneri di sistema:

  1. gestione del nucleare, spento da un referendum popolare di 40 anni fa
  2. specifiche categorie di produttori privati di energia elettrica;
  3. aziende decotte, pubbliche e private, per bypassare gli aiuti di Stato;
  4. agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario;
  5. i morosi: quelli che non possono e/o non vogliono pagare le bollette;
  6. istituti di ricerca non autosufficienti;
  7. far pagare meno l’energia alle aziende energivore per aumentarne le vendite;
  8. gli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto;
  9. la compensazione delle imprese elettriche minori perché guadagnano poco;
  10. per recuperare qualità del servizio elettrico: che siccome fa schifo va incentivato;
  11. promuovere l’efficienza energetica negli usi finali: caldaie, cucine, lampadine…
  12. le compensazioni agli enti locali che ospitano impianti nucleari;
  13. ribilanciare le reti elettriche, sbilanciate dalle rinnovabili, incentivate al pt.2
  14. rifondere i produttori di energia rinnovabile che devono tenere gli impianti fermi.

Degli oneri di sistema i consumatori sanno poco, tranne che sono una voce specifica della bolletta. Se ne sono accorti solo recentemente, quando il governo Draghi li ha sospesi e la bolletta è diventata improvvisamente più leggera.

Ma come si fa a lasciare senza soldi un sistema così perfetto?

Una sentenza del 2019 stabilisce che Arera, l’autorità per l’energia, non può imporre il pagamento degli oneri di sistema ai fornitori di energia elettrica e quindi ci si chiede perché i fornitori  continuino ad addebitarli in bolletta. Perché i consumatori continuino a pagarli e perché la gestione di miliardi di euro è tutt’altro che trasparente.

L’emendamento al DL Semplificazioni del 2021, il c.d. emendamento Crippa, prevede la “rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori”.

Sono passati quattro anni ma il soggetto terzo non c’è e la trasparenza neppure.

Istituire una “centrale unica di incasso era un’idea febbraio 2020 quando si pensava di affidarla all’Acquirente Unico dopo che nel luglio 2019, Elettricità Futura, Energia Libera, Utilitalia e Aiget avevano presentato una proposta simile.

In attesa di sviluppi, che sembra nessuno voglia, cosa possono fare i consumatori che continuano a pagare le bollette tra le più care del mondo? Cosa possono fare quelli che meno consumano e più pagano?

Le associazioni dei consumatori, non possono promuovere azioni collettive perché il Codice di Consumo le esclude, ma le forniture di gas e di energia elettrica sono servizi pubblici essenziali e quindi, se le contestazioni sono mosse correttamente, le forniture non possono essere sospese.

I governi continuano a procrastinare l’entrata in vigore definitiva del mercato libero, con la scusa che i consumatori adesso sono diventati vulnerabili, mentre le società di vendita sono 800, a dimostrazione che per una parte del mercato è un vero affare.

#oneridisistema

Consumi stimati in bolletta

La direttiva europea MID, che regola dieci categorie di strumenti di misura, stabilisce che il dato della transazione resta quello indicato dal contatore.

Quel dato è importante per il consumatore che, leggendolo regolarmente, può tenere sotto controllo i propri consumi e la relativa spesa.

Se il contatore é “omologato” MID, non c’è alcuna necessità di “validare” il dato di consumo eppure Arera – autorità per l’energia – impone ai fornitori di energia elettrica e gas – quelli che emettono le bollette – di farsi confermare il dato dal distributore.

Con il risultato che la conferma arriva cronicamente in ritardo, perché i distributori non leggono i contatori, oppure perché il dato si perde durante la trasmissione tra contatore e centro operativo del distributore.

Il fornitore emette così bollette basate su consumi stimati, che sono sempre maggiori di quelli effettivi.

Fatturare consumi sempre maggiori di quelli effettivi, rappresenta evidenti vantaggi per tutti meno che per il consumatore: il fornitore incassa di più, il distributore incassa il corrispettivo di un servizio non reso, il consumatore paga più oneri di sistema e lo Stato incassa più accise, imposte e IVA.

Il distributore, unico responsabile del servizio misurazione, che si fa strapagare con la bolletta, rimane così il giudice inappellabile della transazione, con la possibilità di correggere eventuali errori pregressi.

Quando fornitore e distributore fanno capo alla stessa società, il giochetto é semplice!

Il caso segnalato da un lettore é utile per capire come funziona: dopo alcuni anni di fornitura, il distributore si accorge di avere commesso un errore: l’energia fornita era maggiore di quella conteggiata perché un fantomatico coefficiente K era diverso da quello impostato nel contatore in fase di installazione, operazione effettuata dallo stesso distributore e della quale il distributore è il solo responsabile.

Essendo uno strumento omologato MID, tutti gli eventuali coefficienti correttivi – come senz’altro si evince dalla dichiarazione di conformità dello strumento prevista dalla direttiva – sono una caratteristica intrinseca dello strumento e, se è stato impostato o utilizzato male dal distributore, non é senz’altro colpa del consumatore.

La MID infatti prevede che, una volta posizionato e installato, non possono essere modificati i parametri metrologici del contatore, né localmente né da remoto.

Operazioni che i distributori fanno in pacifica violazione della legge.

 

Il grande fratello contatore

Prosegue la sostituzione dei contatori di energia elettrica.

Prodotti da Enel sono utilizzati da quasi tutti i distributori nazionali.

edistribuzione, di proprietà di Enel, li installa in quasi tutto il territorio nazionale in forza della concessione che dovrebbe scadere nel 2030, ma che verrà molto probabilmente prorogata per altri vent’anni.

Oltre al problema della gestione da remoto dei contatori, che il ministero competente non ha mai affrontato, c’è quello della privacy: all’atto della sostituzione, infatti, nessuno chiede all’utente di dare il consenso al trattamento dei dati del suo consumo.

Ed è pacifico che i dati sono del consumatore, perché li paga con la bolletta e perché sono diretta conseguenza delle sue abitudini. Senza il suo consenso, non possono girare.

Invece sanno già tutto come spiegava Bortoni, ex presidente di Arera,già nel 2015.

Eppure il consenso per la privacy ci viene richiesto, sempre più spesso, per ogni tipo di acquisto o di servizio, ma per i dati del nostro consumo, che valgono miliardi, no.

Ce lo chiede il fornitore, quando firmiamo un contratto, e infatti lo ritroviamo in bolletta, ma per i servizi del distributore, cioè un terzo che neppure conosciamo, e che possiamo chiamare solo in emergenza, che viene in casa e ci installa un aggeggio attraverso il quale, da remoto, saprà tutto di noi, nulla!

Non è dato a sapere cosa i nuovi contatori siano in grado di elaborare, perché i protocolli di comunicazione sono di proprietà dei distributori che, per legge, possono fare solo operazioni “ammissibili”.

E se le operazioni non sono ammissibili chi lo viene a sapere?

Sappiamo che se un utente è moroso gli abbassano la potenza da remoto ma non è provato che non lo facciano anche se l’utente paga!

Comunque, con il nuovo contatore, chi misurerà l’energia con i nuovi contatori conoscerà le nostre abitudini: se siamo dei buoni pagatori, se siamo fuori casa durante il giorno, quando facciamo il bucato o se passiamo il weekend fuori città.

Ecco perché non dare il consenso è fondamentale! E se qualcuno poi rileva i nostri dati commette un reato.

Reati all’ordine del giorno per i milioni di utenti che si sono già fatti sostituire il contatore, e i cui dati sono mercanteggiati anche i rete e su Facebook, merce di scambio tra distributori e fornitori che, guarda caso, fanno parte della stessa famiglia.

Evidente la possibilità, per chi distribuisce e misura energia, di girare i dati a chi magari la produce o la vende per “profilare” commercialmente il consumatore.

Sull’argomento, andrebbe letto con attenzione il parere del gruppo di lavoro 29 della UE per la protezione dei dati che così conclude:

“Il parere ha evidenziato che i contatori intelligenti offrono molte nuove possibilità di trattamento dei dati e di erogazione dei servizi ai consumatori. A prescindere dal tipo trattamento, sia esso simile a quello già esistente o senza precedenti, il responsabile del trattamento deve essere chiaramente individuato e deve conoscere gli obblighi connessi alla legislazione sulla protezione dei dati, anche in fatto di tutela della vita privata fin dalla progettazione, sicurezza e diritti degli interessati. Gli interessati devono essere debitamente informati sulle modalità di trattamento dei loro dati e devono essere a conoscenza delle differenze fondamentali che tale trattamento comporta, in modo che quando esprimono il loro consenso questo possa essere ritenuto valido”.

Esattamente il contrario di quanto sta succedendo in Italia: il consumatore italiano non viene avvertito che i suoi consumi sono dati personali, che verranno trasmessi a sistemi remoti senza indicare il livello di protezione sulla garanzia del dato trasmesso, e che verranno gestiti da terzi.

Non chiedendogli di firmare il consenso non dovrà neppure comunicargli il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

In attesa del pronunciamento del Garante, al quale dovrà necessariamente essere richiesto il parere, la sostituzione va rifiutata, con salvezza del diritto di rivolgersi allo stesso per le sostituzione già effettuate, in flagrante violazione dei suddetti diritti e con ogni consequenzialità.

 

 

Contratti vessatori

Sono intestatario di due POD e due PDR, serviti ognuno da un contratto “di maggior tutela”.

Desidero far presente che i contratti furono stipulati, e da me controfirmati, nel luglio 1993 con AEM (P.IVA 01199250158) e che, negli ultimi 30 anni, non ho mai firmato nessun nuovo contratto, né mi è stato richiesto di approvare aggiunte e/o modifiche che allineassero i contratti in essere alle disposizioni via via emanate da codesta Autorità.

Inoltre, negli ultimi 30 anni, non ho mai conferito mandato al Fornitore (prima AEM e poi A2A) per la stipula di contratti di trasporto con il Distributore.

Di fatto il mio è un contratto mai modificato rispetto alle pattuizioni iniziali, per l’inerzia del fornitore e del distributore.

A seguito delle nuove disposizioni che prevedono il termine del “Servizio di maggior tutela” ho esaminato le proposte contrattuali di alcuni fornitori e non ho trovato nessuna proposta di fornitura chiara ed esaustiva su alcuni aspetti contrattualmente significativi.

Ad esempio:

  • per quanto riguarda i rapporti con il Distributore vengono proposte condizioni di fornitura in cui il Cliente è obbligato ad accettare le condizioni tecniche eventualmente definite dal Distributore (e chi è? che cosa ha deciso? come faccio a controllare quali esse siano?? E se cambia il Distributore che faccio?’ chi mi tutela?’)
  • si dice che i contratti possano essere modificati – senza obblighi di informazione al Cliente – in base a norme emanate da ARERA (ma devo forse verificare in maniera continuativa e sistematica la vostra produzione normativa??) – a disposizioni di enti competenti (e chi sono?? come faccio a controllare la congruità?)
  • Viene chiesto di accettare disposizioni contrattuali che sono in palese conflitto con la fattispecie contrattuale in essere (email modificate con il mio assenso). Mi viene poi, ad esempio, richiesto di dare mandato al Fornitore a sottoscrivere un contratto con il Distributore, senza nessuna pubblicità di quanto sottoscritto.A supporto di quanto affermo, allego le condizioni generali di fornitura previste da A2A. Preciso che altre società di vendita prevedono clausole del tutto simili (e palesemente vessatorie nei confronti del Consumatore)

Conclusioni

Alla luce di quanto evidenziato, essendo chiaramente impossibilitato a compiere una scelta consapevole ed informata per il passaggio al Mercato libero,

Chiedo cortesemente a codesta Autorità di attivarsi con il mio fornitore A2A (come sopra identificato)

per mantenere in essere per i quattro contratti di fornitura, la presente situazione contrattuale, “Servizio di maggior tutela” oppure, in alternativa, di prevedere che venga predisposta dai Fornitori una contrattualistica che sia completa, corretta ed esaustiva a tutela dei diritti del consumatore.

—————

Lettera di un consumatore di Milano ad Arera (settembre 2023)

Oneri di sistema – l’emergenza

L’aumento previsto del costo delle bollette dovrebbe far riflettere il governo sull’opportunità di eliminare definitivamente gli oneri di sistema, messi a carico dei soli consumatori invece che della fiscalità generale.

Durante la crisi ucraina Draghi ci mise una pezza temporanea, da 8 miliardi, peraltro insufficiente perché gli oneri valevano molto di più.

Degli oneri di sistema si sa poco: non ci sono consuntivi, né preventivi; impossibile sapere di quanti soldi si tratta, come vengano realmente utilizzati e quali siano poi i reali vantaggi per i consumatori.

Un buco nero, un bancomat con il quale si servono tutti gli addetti del sistema.

Eppure il consumatore, o l’impresa che li pagano hanno diritto di sapere come vengono utilizzati, fino all’ultimo centesimo.

Gli oneri di sistema vengono raccolti dai distributori di energia elettrica ( vedi la voce in bolletta ) e poi se ne perdono le tracce.

Se, per anni, gli oneri di sistema sono sempre aumentati, e il costo della materia prima è rimasto pressoché costante, è facilmente prevedibile che, al primo serio rialzo della materia prima, la bolletta prenderà il volo, costringendo il governo a cercare di salvaguardare i consumatori più deboli.

D’altro canto la situazione era già esplosiva nell’ottobre del 2021 quando il GSE dichiarava di poter pagare i beneficiari, solo per i primi sei mesi del 2022; ciò significa, per esempio, che, senza intervenire, i produttori di energia rinnovabile il prossimo anno verranno pagati a singhiozzo.

La modifica “strutturale” promessa dal governo non si è vista e quindi, tra tre mesi quando, secondo il governo, il costo della materia prima scenderà, gli oneri di sistema non potranno che essere reintegrati e, alla fine, non ci sarà alcuna calo delle bollette, con buona pace di politici, ministri e funamboli della transizione energetica.

Ma Arera è legittimata ad imporre gli oneri di sistema nei contratti di vendita dell’energia elettrica e, quindi, farli pagare ai consumatori?

La Suprema Corte di Cassazione – R.G.N. 5917/2018 e 30804/2019 – conferma “l’inesistenza di una norma che attribuisce all’Autorità il potere di imporre tali oneri”

Se quindi è vero che Arera non può imporli, perché chi vende energia continua a esporli in bolletta? E cosa succede se poi il consumatore non li paga?

E’ auspicabile che la recente istituzione della Commissione Parlamentare d’inchiesta per la tutela dei consumatori, possa chiarire queste criticità chiedendo anche perché, dopo anni, gli oneri siano ancora destinati a floridi enti governativi e a imprese private .

Gennaio 2022

Il codice del consumo

Ogni consumatore dovrebbe ricordare, quando tenta di capire una bolletta, il Decreto Legislativo 206 del 2005, noto anche come Codice del Consumo.

Questo prevede un “sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori” e recita:

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

Che tutti i fornitori di prodotti, venduti a misura, come gas, acqua ed energia elettrica, devono rispettare.

Dov’è finito il metro cubo sparito dalle bollette?

Perché invece Arera ha imposto bollette che nulla hanno a che vedere con le prescrizioni di legge, che sono a difesa dei consumatori?

Arera sinallagmatica

Vale solo quello che leggete sul contatore!

Definizione di sinallagma: nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti.

Il contratto di fornitura di energia elettrica, o di gas naturale, è un tipico contratto “a misura” cioè il corrispettivo viene addebitato in base al dato di consumo letto sul contatore.

Per ARERA – regolatore del mercato elettrico – sembra non sia così! E oltretutto ARERA interviene su un tema non di sua competenza, cioè la metrologia legale che compete invece esclusivamente al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico e sue successive denominazioni.

Una delle voci di costo delle bollette è proprio la “gestione del contatore”, che i distributori incassano proprio per misurare e quindi, se il contatore non misura correttamente, se è difettoso o se é impostato male, ne devono rispondere i distributori e, se sulla base di misurazioni errate, il fornitore incassa il non dovuto, l’utente non solo non dovrebbe pagare il non dovuto ma neppure il servizioo di misurazione, che fa parte della voce “gestione del contatore”. e il corrispettivo non dovrebbe essere pagato.

In merito Arera si esprime così:

Fai clic per accedere a 00000024.pdf

“Con la delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel, “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei con- fronti di e-distribuzione S.p.A.”, l’Autorità ha rilevato che l’impresa distributrice deve garantire la corretta instal- lazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto; pertanto, costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l’applicazione di una errata costante di lettura K ai prelievi rilevati dal misuratore. Tuttavia, siffatto errore non inficia, sotto il profilo regolatorio, la corret- tezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla giusta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l’errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un’errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore. Tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto. L’Autorità ha precisato, inoltre, che i soggetti aventi diritto alla prescrizione biennale per i consumi energe- tici sono individuati esclusivamente dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che la disciplina prevista dalla delibera 11 aprile 2018, 264/2018/R/com opera anche in presenza di un cliente finale connesso in media tensione”

La “costante di lettura” non fa parte di alcun documento contrattuale mentre la legge è cristallina: il dato fide-facente la transazione è unicamente quello indicato sul contatore, quello che viene letto dal consumatore, e non quello che viene moltiplicato per coefficienti ignoti o costanti di lettura.

Coefficienti e costanti ignoti al consumatore alla firma del contratto.

Secondo Arera, “tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto“.

Affermare che non ci sia nulla da eccepire “sotto il profilo regolatorio” è del tutto gratuito, come è inutile che un consumatore, alle prese con questo problema, debba tentare di “conciliare” alla presenza di Arera.

I consumi stimati di gas

Meglio controllare che, con i nuovi contatori del gas, le bollette non vi addebitino consumi stimati.

Il caso di un lettore è emblematico: la casa è vuota, il consumo è nullo, il contatore è nuovo di zecca eppure gli viene addebitato un consumo stimato inesistente.

E quindi si chiede: perchè mi avete sostituito il contatore se non è cambiato nulla? Non leggevate il contatore vecchio, non leggete quello nuovo ma, nel frattempo, pago il gas che non ho consumato, pago il nuovo contatore che mi avete installato e pago anche una “gestione del contatore” inesistente.

Quella dei contatori elettronici del gas é una riuscita operazione industriale per i distributori di gas, e lo si vede dai risultati economici che conseguono, ma un pessimo affare per i consumatori che già pagano il gas più caro in Europa.

Ai distributori del gas il contatore costa 50/60€ e possono ammortizzarlo al 130% , ottenendo anche un premio se mantengono il programma di installazione che hanno concordato con Arera.

Ammortizzare un contatore in pochi mesi, e farselo pagare ogni anno per i successivi quindici, è già un ottimo affare, ma é meglio spremere i fabbricanti, comparsi dal nulla in ogni paese europeo, disposti a tutto pur di vendere, con le gare al ribasso.

Con il risultato che la qualità e la funzionalità di milioni di contatori, sono pessime: molti presentano evidenti difetti di misurazione – definite, da chi li gestisce, “anomalie metrologiche” – e i due terzi dei dati di consumo, che dovrebbero essere tele-trasmessi, vanno persi perché le batterie sono scariche.

Ed ecco spiegati i consumi stimati!

Cioè, in sostanza, è tutto come prima con l’aggravante che il consumatore paga un contatore, complicato da leggere e che quindi non gli serve, oltre a un servizio di misurazione inesistente, a unico vantaggio dei distributori che rimandano qualsiasi intervento sulle reti di distribuzione a favore delle sostituzioni.

Il consiglio é di rifiutarne la sostituzione, anche perché potrebbero essere potenzialmente pericolosi: c’è una valvola interna che può essere manovrata da remoto, che non va bene, oltre alle batterie che potrebbero incendiarli.

Alla proposta di sostituzione, sarà sufficiente richiamare la delibera di Arera che ammette che il progetto è ancora in alto mare.

Gli utenti, ai quali fosse già stato sostituito, dovranno continuare a comunicare l’autolettura per evitare sorprese.

Misurazioni errate e coefficiente K

Una delibera dell’Autorità per l’energia si pronuncia in merito ad alcuni casi di errata misurazione di energia elettrica.

Nessun degli addetti sembra fare correttamente il proprio lavoro:

  1. il distributore di energia elettrica rileva, e trasmette per anni al fornitore dati di consumo errati – la metà del reale consumo – per sua colpa evidente e, quando finalmente se ne accorge, presenta il conto;
  2. il fornitore, che deve fatturare il maggior costo al suo cliente, non sa come giustificarlo e sporge reclamo all’Autorità. Nella prassi, il fornitore prende sempre per buono quanto gli viene comunicato dal distributore: come si vede, un errore madornale perché ne risponde sempre lui al cliente!
  3. l’Autorità fa da paciere, allargandosi però su problematiche di metrologia legale che non le competono come contatori illegali, installati o rilevati male, coefficienti K: temi che hanno conseguenze economiche rilevanti, visti i consumi dei casi in esame.
  4. il Ministero, cui compete la metrologia legale, legge e tace invece di pronunciarsi su coefficienti che andrebbero sicuramente capiti e legalizzati. Com’è possibile che ci siano contatori in funzione dove é necessario moltiplicare il consumo per un coefficiente “K”? Sono o non sono legali?

Da notare la grottesca autodifesa del distributore: “i vostri clienti, furbetti, sapevano benissimo che consumavano più di quello che io misuravo, ma si sono ben guardati dal dirlo”.

clienti, furbetti o meno, che pagano da anni energia elettrica misurata da sistemi illegali, non denunciano la situazione perché gli allegati della delibera vengono secretati dall’Autorità; non potranno quindi che continuare a pagare, anche se a rate.

Sicuri che i casi, come quelli presi in esame, siano solo 113 in tutta Italia?

 

Leggere un contatore

La legge – allegato I al Dlgs 22/07 del 2 febbraio 2007 – all’art.10.5  prevede che:

  • A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

Il contatore dovrebbe quindi essere uno strumento utile per sapere quanto consumiamo, aiutarci a consumare di meno e a verificare che quanto ci addebitano sia corretto.

Il video mostra invece che l’operazione é tutt’altro che semplice e che i requisiti della legge sono pacificamente disattesi.

Tariffe retroattive

Un lettore é alle prese con la bolletta dell’acqua del 24/2/2020, che addebita un ricalcolo in base a tariffe del 2017.

L’art.1 della legge 481/95, costitutiva dell’Autorità, alla quale è stata conferita anche la regolazione dell’acqua:

  • 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalita’ di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita’, di seguito denominati “servizi”, nonche adeguati livelli di qualita’ nei servizi medesimi in condizioni di economicita’ e redditivita’, assicurandone la fruibilita’ e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresi’ armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

La legittima domanda dell’utente é: “devo pagare o no?” e “cosa mi succede se non pago?”

Il consiglio degli avvocati, di patronati o associazioni dei consumatori, non può che essere quello di pagare ma, anche se non tutti hanno voglia e tempo di farlo, il “fai da te” funziona ancora, per far valere i propri diritti contro una richiesta che, dopo aver letto sopra, sembra illegittima.

Com’è possibile che Arera avvalli una decisione del governo andando contro il proprio statuto?

Com’è possibile che, per esempio, non si possa intervenire retroattivamente sugli incentivi alle energie rinnovabili ma sulle tariffe dell’acqua si?

Il consiglio è di non pagare, in attesa di sviluppi, anche perchè 300€, come nel caso specifico, sono una bella somma.

Perché aiutare i consumatori?

Saltato l’emendamento del Governo al Milleproroghe.

Avrebbe aiutato i consumatori che ricevono le c.d. bollette “anomale” e molti non sono in grado di pagarle.

Tre sarebbero state le novità a loro vantaggio.

La prima era definire gli addebiti “anomali” invece di “illegittimi”.

Tutto nasce quando arriva una bolletta di conguaglio, magari dopo anni di mancate letture; che vengono comunque addebitate, anche se non vengono effettuate.

Sarebbe stato più facile per il consumatore denunciare proprio l’anomalia di non fatturare, impunemente e magari per anni, i consumi effettivi di luce e di gas.

Nulla può essere anomalo! Tutto funziona bene per principio e quindi al consumatore non resta che pagare.

Salta anche l’importo minimo del risarcimento di 100 euro, a favore del consumatore che riceve addebiti di spese che l’autorità competente, o una dichiarazione documentata dall’utente stesso, abbia dichiarato “illegittime”.

L’interpretazione della legge sarebbe risultata maggiormente a vantaggio dei consumatori, che possono provare un’anomalia in modo più semplice rispetto a una situazione illecita; soltanto un giudice infatti può richiamare l’illegittimità.

La seconda novità prevedeva la possibilità di sporgere reclamo attraverso le associazioni di consumatori.

Un’opportunità non da poco per le persone anziane che non hanno alcuna competenza in fatto di rimborsi e domande online e sono abituati a sostenere spese costanti e certe.

La terza novità avrebbe dato un’ulteriore vantaggio ai consumatori: dal 2020 i fornitori devono inviare la lettera di sospensione di erogazione al consumatore almeno 40 giorni prima; lettera alla quale il consumatore avrebbe potuto rispondere con una contestazione motivata, per impedire l’interruzione.

Troppi vantaggi per i consumatori…meglio rimandare!

 

Perché l’IVA sulle accise

E’ corretto applicare l’IVA sull’accisa?

Un’interrogazione parlamentare non sembra aver ottenuto una risposta definitiva.

Il sottosegretario di turno conclude testualmente:

“Tuttavia, considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali, ricordati nell’atto di sindacato ispettivo, con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica”

 

Come per l’illegalità dei sistemi che misurano energia elettrica, il ministero da sempre risposte evasive: non c’è mai un si o un no che rassicuri il consumatore sulla correttezza di quanto paga.

E’ una commedia, recitata male dagli attori che si avvicendano al governo.

Una commedia che alimenta i contenziosi; con queste risposte un consumatore volenteroso potrebbe adire a vie legali con buone probabilità di successo.

Andrebbe contro gli interessi dello Stato? Forse, ma in questa commedia non è più chiaro chi è lo Stato.

Basterebbe non pagarla e vedere “che effetto che fa”.

Secretato il sequestro dei contatori

Interpellato alla Camera, il Ministero  non lo ammette, ma a Milano il locale Ufficio Metrico fa sequestrare i contatori illegali dalla Prefettura.

Uno degli ultimi provvedimenti riguardava  64 contatori, installati in un edificio del centro di proprietà del Comune.

Sono previste sanzioni per il distributore, cioè la società che li ha installati e li gestisce, e per il fornitore, che incassa quanto gli viene comunicato dal distributore.

Sono decine di milioni i contatori che operano nella stessa situazione e se tutti gli Uffici Metrici si comportassero come a Milano, 700 € di sanzione per ogni contatore farebbero una bella cifra.

La responsabilità principale é quindi del distributore, che ha installato strumenti illegali, e il fornitore dovrà rivalersi su si esso.

In una puntata di Rai Report del 2005, alla domanda della giornalista:

“Posso chiedere al MAP se un contatore della luce, voi che siete il Ministero delle attività produttive e vi occupate di metrologia legale, se pensate che sia uno strumento metrico o no e mi potete rispondere no o mi potete rispondere si”

venne risposto:

“No! No perché capisco come è capziosa questa domanda è questo il mio problema. Nel senso che questo significa che a un certo punto poi la conclusione è allora i contatori non sono controllati da nessuno e c’è un mercato che non è controllato e il consumatore non è cautelato. Io questo non riesco a capire e quindi a questa domanda non rispondo. Domande capziose che possono essere capovolte anziché nel ben fare nel cattivo fare”

Dopo dieci anni, gli ispettori dell’Ufficio Metrico di Milano non sono stati interdetti e continuano a fare il loro lavoro mentre il Ministero, come dieci anni fa, fa finta di niente.

 

Contatori e Carabinieri

Un utente di Sestri Levante si oppone alla sostituzione del contatore di energia elettrica: è un suo diritto, come gli ha confermato il call center indicato sull’avviso di sostituzione, lasciato sulla porta di casa.

L’addetto della società incaricata della sostituzione prima minaccia l’utente di chiamare i Carabinieri e poi li chiama davvero!

Arrivati sul posto, come se non avessero cose più importanti da fare, dopo i saluti di rito, non verbalizzano nulla perché non c’è nulla da verbalizzare: il vecchio contatore resta al suo posto e se ne vanno soddisfatti.

C’è qualcosa che non torna in questa incredibile farsa, che dovrebbe essere chiarita.

Come dovrebbero essere riviste le delibere di Arera che hanno creato questa giungla.

Queste forzature trovano giustificazione solo dai soldi succhiati ai consumatore per installargli un sistema di misura illegale.

Siccome il distributore,più contatori sostituisce e più viene premiato in tariffa, tenta l’intimidazione utilizzando nientemeno che i Carabinieri.

Bisognerebbe capire quanto è isolato questo caso.

Per non farvi sostituire il contatore, in effetti, è sufficiente chiedere a chi interviene se ha intenzione di verbalizzare e sottoscrivere i consumi letti sul contatore vecchio.

La risposta sara negativa perché non sono autorizzati a farlo eppure, quei dati sono l’unica cosa legale dell’operazione.

 

 

 

Il ricalcolo dei consumi

Un lettore segnala il suo caso di ricalcolo dei consumi tutt’altro che chiaro, che può essere spiegato solo ricorrendo all’esempio del salumiere:

“Signora, in merito al prosciutto che le vendo ogni giorno dal 2011, volevo dirle che credevo che la bilancia funzionasse bene e invece mi dicono solo ora quelli che la leggono da sei anni, che non è così. Per sei anni ho creduto di venderle ogni giorno un etto di prosciutto ma mi accorgo solo ora che pesava un etto e dieci grammi e quindi ora, dopo sei anni, mi deve pagare i dieci grammi in più per ogni suo acquisto degli ultimi sei anni. Se vuole, può pagarmi a rate”

La bolletta certifica come reale la lettura del 2011 e da qui parte il ricalcolo.

Questo è solo un esempio del sistema perverso utilizzato per la misurazione dell’energia elettrica che, come si nota dalle letture successive indicate nella bolletta, continua a basarsi su consumi stimati, nonostante l’utente paghi il corrispettivo della gestione del contatore che, associato al trasporto, vale in questo caso 355€.

Perché tutta questa attività di recupero credito proprio adesso? Perché, con il  mercato libero alle porte, bisogna mettere a posto i numeri e chissenefrega se non ho letto i contatori per sei anni anche se venivo pagato per farlo.

I casi di ricalcolo sono numerosi.

D’altro canto la stessa TERNA conguaglia, a suo piacimento, gli sbilanciamenti tenendo in scacco le società di trading.

#contatorillegali

La tariffa “obbligatoria”

La tariffa è il prezzo di un servizio e definirla “obbligatoria“, anche se non c’è il servizio, è sbagliato.

Ci sono bollette che fatturano consumi inesistenti, solamente per addebitare altre voci di costo; ci spiegano che sono consumi “obbligatori” e che comunque vanno pagati.

La tariffa della distribuzione di energia elettrica é applicata a tutti i clienti finali.

Per le utenze domestiche, con una potenza contrattuale di 3 kW, la tariffa si compone di tre voci, aggiornate annualmente da Arera:

  • SIGMA1 = 20,28 €/anno 
  • SIGMA2 = 63,72 €/anno
  • SIGMA3 = 0,00724 cent/kWh.

Per tutte le utenze domestiche in bassa tensione, SIGMA1 comprende la tariffa MIS – servizio di misurazione – che copre i costi di installazione e di manutenzione del contatore, di rilevazione e registrazione delle letture di consumo..

In bolletta troviamo la voce: “trasporto e gestione del contatore”.

Quindi, senza consumare neppure un kWh, non c’è ovviamente alcun trasporto ma i distributori, che ci stanno sostituendo i contatori, incassano 84 € ogni anno per i prossimi quindici.

Quanto ci costano i nuovi contatori? Non doveva essere tutto gratis? A chi servono? E per le seconde case quanto incassano?

 

 

Proroga tutela a condizione che

ARERA ritorni alla sua missione originale e cioè ” la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita’, di seguito denominati “servizi”, nonche adeguati livelli di qualita’ nei servizi medesimi in condizioni di economicita’ e redditivita’, assicurandone la fruibilita’ e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”.

Non intervenga in materie che non le competono, come la metrologia legale, della quale è unico responsabile il MISE. Nello specifico, vengono installati decine di milioni di sistemi di misurazione illegali, che funzionano male e che oltretutto il consumatore paga con la bolletta.

Denunci l’impossibilità di promuovere la concorrenza, e quindi la tutela degli interessi di utenti e consumatori, in presenza della chiara posizione dominante di Enel, che dalla fine del mercato tutelato, e con il monopolio della distribuzione, sarebbe l’unica a trarre vantaggio.

Metta in condizione i consumatori, attraverso una seria e mirata campagna di informazione, di capire quanto consumano e quanto spenderebbero passando al mercato libero. I comparatori di offerte non sono assolutamente adeguati, né fruibili  dalla quasi totalità dei consumatori.

Semplifichi radicalmente le bollette, sull’esempio di quelle degli altri paesi europei, che sono utili e non aggravano il lavoro dei fornitori, che in Italia viene poi scaricato sul prezzo.

Rediga, con il MISE, l’atteso albo dei fornitori per evitare in futuro situazioni oggettivamente sconcertanti.

Riveda il contratto di maggior tutela a garanzia dei consumatori. Quello attuale non funziona per evidente responsabilità dominante del distributore.

Annulli la procedura di conciliazione che allontana ulteriormente i consumatori dal far valere i propri diritti.

Quantifichi, con precisione, l’ammmontare degli oneri di sistema, che ormai pesano per più di un terzo sul valore delle bollette, da qui a dieci anni confutando, in modo molto più efficace del passato, gli ulteriori aggravi.

 

 

Senza ritegno

Consumo “reale” in bolletta, ma per Enel il contatore non va.

Così un lettore di Repubblica:

” Il 9 aprile ho ricevuto da Enel una raccomandata, in cui mi chiedeva di regolarizzare i consumi (in base ad un prospetto con tutte le rilevazioni da loro stimate dal 2014 al 2018) in quanto il contatore secondo loro non trasmetteva la lettura.

Abbiamo sempre pagato tutte le bollette, sulle quali tra l’altro c’è scritto “lettura reale”. Nel 2016 ci hanno anche mandato una bolletta con conguaglio (a nostro debito) per discordanza tra rilevazione remota e lettura reale. Potete indicarmi come mi posso comportare? Devo rispondere adeguatamente entro 30 giorni a Enel”

La risposta é semplice:

Se il contatore è di tipo omologato MID, e cioè sulla targa dello strumento si rileva una M dopo il marchio CE, vale l’art.10.5 dell’Allegato I alla Direttiva 2004/22/CE.

Da sempre, e non dall’entrata in vigore della direttiva MID, è il dato che l’utente legge sul contatore e non quello teletrasmesso a far fede nella transazione commerciale. Inoltre, se le bollette precedenti dichiaravano “letture reali”, essendo documenti fiscali, potrebbe ipotizzarsi il reato di falso, con l’aggravante che il documento viene emesso da un incaricato di pubblico servizio di tipo essenziale. Per quanto precede, la bolletta di conguaglio può essere pacificamente impugnata.