Conguagli farlocchi e non dovuti

“In caso di contestazione, l’onere della prova dei consumi effettivi é a carico del fornitore, che deve periodicamente rilevare il consumo”.

Un giudice di pace annulla un bolletta di conguaglio “per mancanza di prova del credito“.

Le bollette di conguaglio sono come le cartelle delle tasse: in alcuni casi sono esorbitanti e sono sempre difficili da capire.

Restano un problema anche con i nuovi contatori elettronici che si guastano più di quelli vecchi, con il risultato che spesso il dato di consumo si perde per strada.

Le bollette di conguaglio nascono perché il distributore, un soggetto pressoché sconosciuto al consumatore e con il quale il consumatore non ha alcun rapporto contrattuale diretto:

  1. decide di sostituire il contatore e così si accorge che il precedente misurava male, sempre,ovviamente, a favore del consumatore;
  2. su richiesta dello stesso consumatore, verifica il funzionamento del misuratore;
  3. si accorge, per caso, e quando finalmente effettua una lettura fisica, che il misuratore era male impostato, magari da anni.
  4. nel caso di subentro.

Se il distributore legge il nuovo contatore – da remoto – si accorge del guasto dopo mesi, o anche anni, ma la cosa non lo preoccupa più di tanto perchè, nel frattempo, l’utente continua a pagare consumi stimati che, non é un caso, sono sempre maggiori di quelli reali con i risultato che tutti ci guadagnano, meno il consumatore

La sostituzione del contatore é un operazione molto delicata alla quale il consumatore dovrebbe assolutamente partecipare apponendo la sua firma al verbale d’intervento.

Per Arera, invece, la presenza dell’utente non é necessaria e la verbalizzazione dei dati risulta unilaterale e quindi soggettiva.

Il caso di un utente salentino, al quale arriva una bolletta di conguaglio “in conseguenza della sostituzione del contatore” ci fa capire che ogni tanto la giustizia prevale.

Il Giudice di Pace accoglie la domanda di accertamento negativo del credito annullando, di fatto, la fattura di conguaglio e ribadendo il principio secondo il quale l’onere della prova dei consumi rimane a carico dell’azienda che ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo.

Il fornitore – la società che emette le bollette – deve far effettuare, periodicamente al distributore, il rilevamento effettivo del consumo per verificare gli eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.

Onere che la società erogatrice – cioè il fornitore – deve svolgere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi, e tale consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore.

Ne consegue l’importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. 

Nel caso in esame, e per ammissione del fornitore, il contatore non trasmetteva al centro operativo del distributore il dato di consumo.

A seguito delle contestazioni dell’utente, che riguardavano il periodo 2013 – 2014 nel quale il deducente aveva pagato regolarmente tutte le fatture pervenutegli, la società elettrica aveva provveduto ad un ricalcolo, ritenendo dovuto l’importo di 1.300€.

Per il Giudice di Pace spetta al fornitore provare la corrispondenza tra quanto registrato dal contatore e gli effettivi consumi.

E in tal senso osserva che «in ossequio al condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio gravante sulle parti, che costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e dell’affidabilità dei valori registrati (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313) mentre, laddove tale onere è stato assolto, costituisce onere dell’utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente lo portano a presumere che è avvenuta un’utilizzazione esterna nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.

La bolletta elettrica esibita dal fornitore è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce “prova delle registrazioni riportate e validamente emessa solo se l’utente non le contesta“(Cass., 8901/1997).

A ciò aggiungasi che la fattura riportante il dettaglio dei consumi o scheda di riepilogo esibita dal fornitore non è sottoscritta da alcuno né, in alcun modo, provata la provenienza di chi l’ha formato e su quali dati è basato.

Nel caso di contestazione dei consumi, come nella fattispecie, la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria e il fornitore ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell’utente.

A ciò aggiungasi che la parte convenuta non ha dato prova certa a partire da quando il contatore non ha più comunicato l’autolettura ovvero manca la prova certa del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura, nonché la prova che il fornitore, accertata la mancanza di autolettura è intervenuta subito per verificare il funzionamento o meno del contatore.

A comprova poi che i conteggi effettuati dal fornitore non erano corretti lo si rileva anche dalla circostanza che il fornitore non ha esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell’eventuale sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione.

In buona sostanza, nella fattispecie, il consumatore nulla deve alla società di fornitura dell’energia elettrica che dev’essere anche condannata alle spese di lite.

Morale: vi stanno sostituendo il contatore,se non siete presenti e non verbalizzate la lettura del contatore vecchio, siete già fregati!

Perché aiutare i consumatori?

Saltato l’emendamento del Governo al Milleproroghe.

Avrebbe aiutato i consumatori che ricevono le c.d. bollette “anomale” e molti non sono in grado di pagarle.

Tre sarebbero state le novità a loro vantaggio.

La prima era definire gli addebiti “anomali” invece di “illegittimi”.

Tutto nasce quando arriva una bolletta di conguaglio, magari dopo anni di mancate letture; che vengono comunque addebitate, anche se non vengono effettuate.

Sarebbe stato più facile per il consumatore denunciare proprio l’anomalia di non fatturare, impunemente e magari per anni, i consumi effettivi di luce e di gas.

Nulla può essere anomalo! Tutto funziona bene per principio e quindi al consumatore non resta che pagare.

Salta anche l’importo minimo del risarcimento di 100 euro, a favore del consumatore che riceve addebiti di spese che l’autorità competente, o una dichiarazione documentata dall’utente stesso, abbia dichiarato “illegittime”.

L’interpretazione della legge sarebbe risultata maggiormente a vantaggio dei consumatori, che possono provare un’anomalia in modo più semplice rispetto a una situazione illecita; soltanto un giudice infatti può richiamare l’illegittimità.

La seconda novità prevedeva la possibilità di sporgere reclamo attraverso le associazioni di consumatori.

Un’opportunità non da poco per le persone anziane che non hanno alcuna competenza in fatto di rimborsi e domande online e sono abituati a sostenere spese costanti e certe.

La terza novità avrebbe dato un’ulteriore vantaggio ai consumatori: dal 2020 i fornitori devono inviare la lettera di sospensione di erogazione al consumatore almeno 40 giorni prima; lettera alla quale il consumatore avrebbe potuto rispondere con una contestazione motivata, per impedire l’interruzione.

Troppi vantaggi per i consumatori…meglio rimandare!

 

Il consumatore utile idiota

Risparmiare si potrebbe anche, basterebbe sapere quanto consumiamo, ma non sembra interessare a nessuno: tutti sanno quanto pagano ma pochi quanto consumano.

Non leggiamo i contatori e le bollette addebitano consumi stimati: secondo Arera, responsabile di questo scandalo,  35 milioni di utenti del gas e 10 milioni di utenti di energia elettrica ricevono bollette basate su consumi stimati.

I consumi stimati sono sempre maggiori di quelli reali e quindi sono miliardi gli euro versati in anticipo.

Allo stato vanno così più accise e tasse mentre le società del settore presentano ottimi bilanci. In tanti vivono sulle nostre bollette e il consumatore é diventato solo merce di scambio nelle operazioni di M&A.

Molti utenti non sanno neppure quale sia il proprio contatore; tutti si fidano di contatori vetusti, imprecisi o illegali, e appoggiano le bollette in banca senza fiatare.

Quando arriva la bolletta di conguaglio le cifre sono tali che la rateizzazione viene proposta in automatico e senza chiedere neppure scusa.

Adesso si sono inventati il tentativo di conciliazione, senza il quale non é possibile contestare. Un altro “fuori gioco” dell’Autorità, perché questo non é regolazione del mercato ma di contenziosi. Ci vogliono mesi per riuscire a far valere i propri diritti.

Ma se a milioni di consumatori non interessa neppure quanto consumano è del tutto inutile rifilare loro contatori sempre più sofisticati e a loro carico.

A chi servono in realtà i nuovi contatori?

Raccontano balle dicendo che serve a noi, raccontano balle dicendo che é gratis e quando non sanno più cosa dire  ecco che “lo chiede l’Europa”.

Una serie di balle solo per piazzarci questi aggeggi che funzioneranno illegalmente, per poterci entrare in casa e stabilire da remoto il nostro consumo perché, appunto, sanno che nessuno controlla.

Ma che c’entra l’Antitrust ?

L’Antitrust avviava, alcuni mesi fa, quattro procedimenti nei confronti di Acea, Edison, Enel ed Eni per questioni inerenti la fatturazione e siamo ancora in attesa dei risultati.

Il tema compete all’Autorità per l’energia e non all’Antitrust, che avrebbe ben altro di cui occuparsi, come la posizione dominante di Enel, denunciata proprio dall’Antitrust nel 2007, e invece:

A fronte di numerosi reclami e segnalazioni, ricevute anche da diverse associazioni dei consumatori, l’indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del Consumo in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti; la mancata considerazione delle auto-letture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori”

I fornitori di energia elettrica fatturano sempre consumi stimati, nonostante le decine di milioni di contatori intelligenti e illegali.

Frequenti le mancate registrazioni dei pagamenti ricevuti dai fornitori, con distacco automatico, e senza alcuna raccomandata come imponeva l’Autorità per l’energia.

L’auto-lettura comunicata dall’utente non viene presa in considerazione perché il fornitore resta in attesa della validazione del distributore, che però non lo fa.

Frequente la richiesta di conguagli pluriennali, solo perché nessuno legge i contatori.

Partite economiche gigantesche restano in sospeso per anni dando un’idea della quantità di denaro gira nel settore.

Lo Stato gongola perché dalle fatture di consumi stimati, sempre maggiori di quelli effettivi, incassa più accise, più imposte e più tasse.

 

La farsa delle sanzioni

Anche se non ricevete la bolletta del gas, state certi che entro i cinque anni previsti dalla legge, vi verrà chiesto il conguaglio per consumi anche di otto anni prima.

Siccome non é colpa vostra se non sono venuti a leggere il contatore, sono loro a proporvi di pagare a rate e senza interessi, senza neppure che lo chiediate.

La novità è che, se siete utenti ENI, potrete anche chiedere e ricevere un rimborso.

Dopo un anno d’indagine, l’Autorità per l’Energia ha sanzionato ENI per non aver letto i contatori e non aver inviato le bollette nei tempi dovuti.

L’impegno contrattuale, che lega il fornitore al distributore e all’utente, è che il distributore effettui perlomeno il tentativo di lettura ma sono gli stessi distributori a certificarlo unilateralmente.

Basterebbe imporre ai fornitori un’unica bolletta di acconto all’anno, ma sarebbe troppo semplice!

La sanzione da 25€, comminata a ENI, equivale, grosso modo,  al costo di una lettura,  che non è stata fatta ed è quindi un rimborso: sono in realtà soldi vostri, perché il servizio di misura é addebitato in bolletta, che venga effettuato o meno.

Quindi una buona notizia per i consumatori, ma un regalo per ENI, perché pagando una sanzione di 2,5 milioni di euro, posticipa crediti esigibili per centinaia di milioni, mette a bilancio il solo costo della materia prima, il gas, e non paga le tasse che dovrebbe.

Una pessima notizia per lo Stato, che non incassa imposte e accise: il gas fornito rimane infatti in sospensione di accise e tasse, fino all’emissione della bolletta di conguaglio.

Così, solo perché non vengono letti i contatori, lo stato dovrà trovare altri modi per tassarci!

Le bollette creative

Facciamo poco caso alle bollette di acconto, che ci addebitano consumi stimati; sono di poche decine di euro, inutile perderci tempo.

Più attenzione dovremmo dedicare alla bolletta di conguaglio, un vero rompicapo. Dovremmo verificare che vi siano ri-accreditati gli acconti, esercizio  peraltro non semplice.

Sorprende che nell’indicare il consumo storico non si tenga conto degli acconti e ci si chiede a cosa serva una bolletta così.

Il mio contratto risale al ’79, il mio fornitore sa esattamente quanto consumo in un anno, perché mi addebita poche decine di euro.

Le bollette di acconto e quelle di conguaglio non mi aiutano a capire quanto consumo. Perché il consumo storico della bolletta non é quello corretto.

Nel mio caso i prezzi unitari non sono mai coerenti: mi vengono fatturati consumi irreali a prezzi irreali che vanno da 77 cent/m3 a 2,12€/m3.

Mi chiedo allora a chi serva una tale contabilità creativa che tiene in sospeso enormi partite di gas, da fatturare magari dopo anni, e ritarda crediti e con essi utili,accise e imposte.

Possibile che la Guardia di Finanza non se ne sia accorta?

Il conguaglio

Arriva una bolletta di 3.000 €, le precedenti sono state sempre pagate e quindi mi chiedo cosa sia successo.

Tre pagine di conteggi incomprensibili, i consumi sembrano risalire a tre anni prima.

Termini incomprensibili quali ore di picco, corrispettivo di sbilanciamento, perdite rete ore di fuori picco, dispacciamento….. una serie di importi sommati e sottratti senza alcun senso.

Chiedo spiegazioni e il servizio clienti mi spiega che si tratta di un conguaglio.

Mi chiedo perché ci hanno sostituito i vecchi contatori con quelli elettronici, facendoceli anche pagare e raccontandoci un sacco di balle.

Anche con i nuovi contatori elettronici arrivano i conguagli e

Non é cambiato nulla:per mesi,o anni,consumi stimati e poi, inesorabile,il conguaglio!

La bolletta da 3000 € arriva per posta, esattamente il giorno prima della scadenza del pagamento.

Il fornitore che deve avere la coscienza sporca, e senza che nessuno glielo abbia chiesto, propone subito una dilazione di pagamento senza interessi, di dieci rate.

Pago e dopo venti giorni arriva un’altra bolletta di 600 €. 

Il servizio clienti mi spiega che la bolletta comprende il consumo, presunto, ma mi vengono accreditate delle agevolazioni che, per errore, non erano comprese nella maxi bolletta da 3.000€.

Ora, chi mi dice che i conteggi sono corretti? Se il fornitore ha sbagliato una volta, come ammesso, può sbagliare ancora? Come controllo? Chi mi tutela?

Nessuno!

 

 

 

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