Arera sinallagmatica

Vale solo quello che leggete sul contatore!

Definizione di sinallagma: nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti.

Il contratto di fornitura di energia elettrica, o di gas naturale, è un tipico contratto “a misura” cioè il corrispettivo viene addebitato in base al dato di consumo letto sul contatore.

Per ARERA – regolatore del mercato elettrico a valle della creazione del dato di consumo – sembra non sia così come si evince dal caso che la stessa Arera menziona a pag. 370 del secondo volume della sua relazione annuale.

Oltretutto, ARERA interviene su un tema che non è di sua competenza e cioè la metrologia legale, che compete esclusivamente al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.

“Con la delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel, “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.”, l’Autorità ha rilevato che l’impresa distributrice deve garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto; pertanto, costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l’applicazione di una errata costante di lettura K ai prelievi rilevati dal misuratore”.

Una delle voci di costo delle bollette è proprio la “gestione del contatore”, che i distributori incassano proprio per misurare e quindi, se il contatore non misura correttamente, se è difettoso o se é impostato male, ne devono rispondere i distributori e, se sulla base di misurazioni errate, il fornitore incassa il non dovuto, l’utente non solo non dovrebbe pagare il non dovuto ma neppure il servizioo di misurazione, che fa parte della voce “gestione del contatore”. e il corrispettivo non dovrebbe essere pagato.

Ma per Arera non è così:

“Tuttavia, siffatto errore non inficia, sotto il profilo regolatorio, la correttezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla giusta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l’errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un’errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore.

La “costante di lettura” non fa parte di alcun documento contrattuale mentre la legge è cristallina: il dato fide-facente la transazione è quello indicato sul contatore, quello che viene letto dal consumatore, e non quello che viene moltiplicato per coefficienti ignoti o costanti di lettura.

Coefficienti e costanti ignoti al consumatore alla firma del contratto.

Secondo Arera, “tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto“.

Affermare che non ci sia nulla da eccepire “sotto il profilo regolatorio” è del tutto gratuito, come è inutile che un consumatore, alle prese con questo problema, debba tentare di “conciliare” alla presenza di Arera.

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori?

A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore mi dice che non sono problemi suoi ma del distributore ma mi dice anche che se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V.
che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Contatori in Francia:truffa?

Aumentano le proteste contro Linky, il nuovo contatore elettrico francese.

Due giornali, Capital e l’Humanitè, si chiedono se si tratti di progresso o di truffa.

Enedis – che controlla il 95% della rete elettrica francese – ne dovrebbe installare 35 milioni entro il 2021, in linea con una direttiva europea sull’efficienza energetica.

Dal 2016 sono stati sostituiti 11 milioni di contatori.

La sostituzione del contatore saràa carico del consumatore e il distributore incasserà 5,7 miliardi di euro.

Per la Corte dei conti francese, il programma Linky si tradurrá in un beneficio finanziario per il distributore di mezzo miliardo di euro, che verrà scaricato sulle tariffe, senza alcun reale vantaggio per il consumatore.

Le proccupazioni dei consumatori francesi, che si stanno opponendo alla sostituzione, sono: protezione dei dati personali, sicurezza informatica dei dati di consumo, problemi sanitari, diritto dei consumatori e controllo della domanda di energia da parte del distributore.

I metodi per imporre la sostituzione vanno dalle minacce di distacco a non meglio definite ritorsioni economiche, metodi questi particolarmente efficaci con i male informati o con le persone anziane.

Inoltre sembra che, all’atto della sostituzione, non venga effettuato alcun controllo alla rete alimentata con rischi d’incendi.

Vista la sempre maggiore protesta, dei consumatori e in Parlamento, i giornali si chiedono se non sia il caso di abbandonare il progetto come già successo in Belgio e in Germania.

In nessuna altro paese europeo l’installazione dei contatori ha creato una reazione come in Francia.

In Italia, per esempio, non c’è alcuna fronda, anzi, si accetta senza batter ciglio la sostituzione dei vecchi contatori,illegali, con sistemi di misura altrettanto illegali, cosa che in Francia, forse non hanno ancora apprezzato.

Tuttavia, anche in Italia la sostituzione può essere rifiutata e non sono applicabili sanzioni.

Il consumatore utile idiota

Risparmiare si potrebbe anche, basterebbe sapere quanto consumiamo, ma non sembra interessare a nessuno: tutti sanno quanto pagano ma pochi quanto consumano.

Non leggiamo i contatori e le bollette addebitano consumi stimati: secondo Arera, responsabile di questo scandalo,  35 milioni di utenti del gas e 10 milioni di utenti di energia elettrica ricevono bollette basate su consumi stimati.

I consumi stimati sono sempre maggiori di quelli reali e quindi sono miliardi gli euro versati in anticipo.

Allo stato vanno così più accise e tasse mentre le società del settore presentano ottimi bilanci. In tanti vivono sulle nostre bollette e il consumatore é diventato solo merce di scambio nelle operazioni di M&A.

Molti utenti non sanno neppure quale sia il proprio contatore; tutti si fidano di contatori vetusti, imprecisi o illegali, e appoggiano le bollette in banca senza fiatare.

Quando arriva la bolletta di conguaglio le cifre sono tali che la rateizzazione viene proposta in automatico e senza chiedere neppure scusa.

Adesso si sono inventati il tentativo di conciliazione, senza il quale non é possibile contestare. Un altro “fuori gioco” dell’Autorità, perché questo non é regolazione del mercato ma di contenziosi. Ci vogliono mesi per riuscire a far valere i propri diritti.

Ma se a milioni di consumatori non interessa neppure quanto consumano è del tutto inutile rifilare loro contatori sempre più sofisticati e a loro carico.

A chi servono in realtà i nuovi contatori?

Raccontano balle dicendo che serve a noi, raccontano balle dicendo che é gratis e quando non sanno più cosa dire  ecco che “lo chiede l’Europa”.

Una serie di balle solo per piazzarci questi aggeggi che funzioneranno illegalmente, per poterci entrare in casa e stabilire da remoto il nostro consumo perché, appunto, sanno che nessuno controlla.

Contatori o sistemi di misura?

La direttiva MID stabilisce che l’unico dato valido di una transazione di gas, di energia elettrica o termica, è quello prodotto dal contatore, visualizzato sul totalizzatore e facilmente leggibile dal consumatore.

La direttiva regola esclusivamente i contatori, definendone i requisiti necessari per poter essere commercializzati nella Comunità Europea.

Quando ìl contatore diviene parte di una rete, perché collegato ad altri strumenti con i quali interagisce, non é più sufficiente che il contatore sia di tipo omologato, ma è tutto il sistema a dover essere legalizzato: devono cioè essere riconosciute, codificate e legalizzate tutte le interazioni tra il sistema, che agisce sul contatore da remoto, e devono essere escluse quelle che possano influire sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

Un contenzioso in Lituania si è concluso con una sentenza che, pur trattando strumenti diversi, conferma il principio.

In Italia, i contatori di energia elettrica sono da sempre gestiti da remoto e sono parte di un sistema di tele-lettura e di tele-gestione: da remoto, i distributori di energia elettrica modificano la potenza disponibile all’utente oppure il tempo, per applicare all’utente differenti tariffe orarie.

Operazioni che i distributori effettuano da sempre senza risponderne a nessuno.

E così, i distributori possono decidere da remoto il nostro consumo oppure quanto un impianto fotovoltaico può produrre.

In Italia questo sistema di misura non é mai stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale, da sempre compete la metrologia legale.

Nonostante il più che evidente buco normativo, e-distribuzione sta sostituendo i contatori, facendoli pagare agli utenti.

L’Autorità per l’energia, in nome della quale vorranno sostituirvi i contatori, non ha invece alcuna competenza in metrologia legale e quindi, in assenza dei necessari chiarimenti, la sostituzione può essere pacificamente rifiutata, non fosse altro perché i contatori li pagherete voi.

Un contatore romano

Un utente romano ha chiesto al locale Ufficio Metrico delucidazioni sul suo contatore di energia elettrica ricevendo la seguente risposta:

“Con riferimento alla pec qui pervenuta in data 03/04/2017, si prende atto dall’allegato fotografico, che il contatore di energia elettrica matr. N. 0507420374308 non riporta le iscrizioni regolamentari, fra cui la marcatura metrologica supplementare, previste dalla Direttiva 2004/22/CE recepita con D. Lgs. 22/2007 e successivamente integrata e sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 84/2016.

Tuttavia, si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 22 del citato D.Lgs 22/2007, così come modificato dal D.Lgs 84/2016, gli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, potevano essere commercializzati e messi in servizio entro il 30 ottobre 2016.

Ciò premesso, questo Ufficio procederà con i dovuti accertamenti finalizzati all’ individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti.”

Come già ampiamente esposto nel blog, le osservazioni sono:

  • l’art.22 del D.Lgs 22/2007 non poteva legalizzare strumenti che legali non erano ( 692 C.P. ) ma li lasciava funzionare fino a quando fossero stati rimossi;
  • il D.Lgs 22/2007 permetteva la commercializzazione, fino all’ottobre 2016, dei soli strumenti legali, cioè omologati;
  • commercializzare e installare strumenti illegali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 22/2007, é un reato come é un reato utilizzarli nelle transazioni commerciali.

A queste conclusioni non potrà che arrivare anche l’Ufficio Metrico romano, se intenderà procedere, come é auspicabile, ai “dovuti accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti”.

 

 

 

 

 

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