Misurare gas

Alla canna del gas

Ci voleva la guerra per ricordarci che dipendevamo dal gas russo, sempre disponibile e a buon mercato, e che abbiamo lasciato sotto terra il nostro.

Il governo è andato a cercarne in giro per il mondo, convinto di trovarne nel giro di pochi mesi.

Per fortuna ha fatto caldo e il gas russo è stato quasi tutto sostituito dal gas proveniente da altri paesi; abbiamo pagato comunque qualche bolletta da capogiro e adesso aspettiamo gli eventi.

Proprio perché c’è meno gas sarebbe finalmente il caso di mettere un po’ d’ordine nella misurazione del gas, alla ricerca di quello che non viene misurato, o di quello che viene misurato male.

Ci sono infatti tre buchi neri nella filiera: l’unità di misura, il potere calorifico e i sistemi di misurazione:

1) Le bollette fatturano Sm3 – standard metri cubi. Lo Sm3 non è un’unità di misura legale. L’unità di misura legale è il m3. Il gas all’ingrosso si paga in MWh. In tutta Europa le bollette addebitano kWh. In Italia lo Sm3 viene definito sulle bollette “unità di fatturazione” che invece é l’euro.

2) Il PCS – potere calorifico superiore – del gas viene stabilito da Snam Rete Gas controllata da CDP, che è anche azionista di riferimento di ENI.

3) I sistemi di misurazione del gas, installati all’arrivo dei gasdotti in Italia, sono stati sottratti ai controlli della Metrologa Legale. L’inchiesta della Procura di Milano del 2008 é stata bloccata da un decreto, poi convertito in legge, che non ha risolto il problema. La legge è infatti in contrasto con la Direttiva 2004/22/CE, recepita in Italia nel 2007.

Questi buchi neri risalgono al 1997 e la responsabilità é del ministero, che ora si chiama MASE.

Quanto gas non misurato circola in Italia?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Smart meter gas

smartgas

I nuovi contatori del gas dovrebbero essere letti da remoto, facendoci pagare solo il gas che consumiamo, cioè  nessun consumo stimato e nessun conguaglio

La novità é che, se non pagheremo la bolletta, potranno toglierci il gas battendo sulla tastiera di un computer che azionerà una valvola posta all’interno del contatore.

Di quella valvola non si sa nulla salvo che è lì “a fini gestionali“!

Con quella valvola il livello di sicurezza peggiora e chi si è già fatto installare i nuovi contatori chiuda sempre la valvola generale del gas.

Oltre al costo del contatore, spalmato nelle bollette dei prossimi dieci anni, l’utente con i nuovi contatori pagherà il servizio di lettura da remoto, anche se poi il servizio non verrà reso: già oggi si perdono i dati di due utenti su tre.

Non era più agevole leggere il contatore come una volta: un solo numero a prova di idiota!

La legge prevede che sia ancora così “una facile lettura senza dover fare nulla” e invece provate a vedere se ci riuscite!

Ma la novità é la valvola interna al contatore che modifica le responsabilità tra fornitore, distributore e utente, e i contratti non ne tengono conto.

La direttiva europea MID, che regola l’immissione sul mercato dei soli contatori, non prevede alcun sistema di misura remoto.

requisiti essenziali della direttiva MID restano così disattesi.

Inoltre “le delibere dell’AEEGSI non possono avere alcun rilievo normativo o impositivo perché non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore e non escludono il diritto del consumatore ad essere risarcito in caso di violazioni del diritto vigente.”

Prima della sostituzione, il sistema dev’essere quindi reso legale e inattaccabile da interventi che possano interferire sulla trasmissione del dato di consumo, addirittura manipolarlo o, malauguratamente, intervenire sulla valvola.

Il manuale del contatore della foto recita: “l’aggiornamento del firmware può essere facilmente effettuato anche da remoto”.  

Ed é questo il punto: chi può modificare il programma da remoto? Con quale sicurezza? Con quale protocollo di comunicazione?

Stessa cosa per i contatori di energia elettrica: si sa solo che Enel li gestisce da remoto, ma nessuno può controllare come e cosa faccia!

La direttiva MID stabilisce che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come poi venga gestito.

Senza questi chiarimenti, l’installazione va rifiutata anche perché il contatore non rappresenta alcun vantaggio per il consumatore che paga qualcosa che non gli serve ma serve ad altri!

Nota: il contatore Samgas della foto solo uno dei tipi che stanno installando.

Il monopolio dei contatori

Continua la sostituzione dei vecchi contatori di energia elettrica con quelli di seconda generazione“, tutti con il marchio Enel.

Un’operazione che potrebbe consentire ad Enel, tramite edistribuzione, di controllare il mercato dell’energia elettrica al dettaglio.

Ci sono voluti solo nove anni per cambiare il nome – da Enel Distribuzione a edistribuzione – ma nella sostanza non è cambiato nulla: edistribuzione distribuisce e misura quasi tutta l’energia elettrica nazionale in forza di una concessione che scadrà nel 2030.

Enel partì con la prima operazione contatori intelligenti” venti anni fa, con la promessa che i consumatori avrebbero potuto verificare e pagare solo quello che consumavano.

Spariva la figura del “letturista”, il consumo sarebbe stato rilevato da remoto e chi non avrebbe pagato la bolletta sarebbe rimasto al buio.

A quel tempo Enel era la luce e nessuno si chiese se ciò che Enel stava facendo era legale o meno.

Siccome tutta l’operazione veniva spacciata per gratuita, cosa che poi si rivelò non essere, a nessuno importó se i contatori fossero legali o meno, o come funzionassero. 

Erano diversi, non c’era più la rotella che girava e una tamburella di numeri che progrediva. Bisognava schiacciare un bottone e perderci una mezz’oretta per capirci qualcosa. Cosa che nessuno fece!

All’Enel regnava kaiser Franz  Tatò, voluto da Romano Prodi, lo sponsor delle false liberalizzazioni.

Il decreto Bersani, del 1999, prevedeva la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica: a Terna sarebbero andate le grandi linee di trasmissione di alta tensione e ad Enel la concessione della distribuzione di energia elettrica in tutto il paese, ad esclusione delle grandi città, dove operavano ancora le società municipalizzate, che non mollarono l’osso.

Sono passati vent’anni e la relazione annuale di Arera fotografa una situazione imbarazzante: il settore appare tutto meno che liberalizzato.

E la completa liberalizzazione non potrà realizzarsi prima del 2030 perché,se Enel ha il monopolio della distribuzione, misura tutta l’energia elettrica nazionale, la produce e pure la vende, perché dovrebbe perdere la posizione, visti anche i dividendi che gira al Ministero dell’Economia e della Finanza.

Secretate, come sempre in questi casi, le condizioni della concessione che porta nelle casse della capogruppo otto miliardi di euro all’anno, pagati supinamente dalle bollette in cambio di un servizio a dir poco scadente.

Quando partì con l’operazione contatori, Enel era talmente potente che decise volutamente di non omologare i contatori, come invece la legge imponeva.

Non essendo uno strumento di misura omologato, lo strumento non si sarebbe neppure potuto chiamare contatore e infatti Enel optó per “elettrodomestico“, marcandolo con un simbolo CE farlocco.

All’installazione, l’utente riceveva il manuale del nuovo “elettrodomestico”.

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Il nuovo elettrodomestico sarebbe rimasto un prototipo per anni: trasmettere i dati di consumo sugli stessi cavi elettrici di potenza era un’impresa mai tentata da nessuno.

Ma per lo sviluppo dell’elettrodomestico c’erano pronti trenta milioni di ignari consumatori italiani, pronti a pagare l’energia elettrica, misurata tutta dalla stessa società che ancora la produceva. 

I contatori erano prodotti da Enel in Cina, e nessun ente terzo li avrebbe mai verificati: ancora oggi sono decine di milioni i contatori di questo tipo installati in Italia  e nessun ente terzo li può provare in contraddittorio perché, non essendo omologati, mancano proprio le procedure legali di prova.

Ma siccome “tutto era gratis e avremmo finalmente pagato solo quello che consumavamo, magari utilizzando la lavatrice di notte perché costava meno” nessuno ebbe nulla da dire.

Verificando le bollette si scoprì, dopo, che non era così: pagavamo, e ancora oggi paghiamo, sia il contatore che i consumi stimati, perché la maggior parte dei dati si perdono durante la trasmissione.

Il progetto veniva sviluppato in itinere e il numero delle sue versioni è ignoto, proprio perché l’elettrodomestico non era omologato e quindi era illegale.

Mentre in Italia venivano installate decine di milioni di contatori illegali, il Parlamento Europeo stava discutendo una direttiva che avrebbe stabilito i criteri di fabbricazione, omologazione e commercializzazione in Europa, proprio del contatore di energia elettrica.

La direttiva, nota come MID, venne emanata nel 2004, entró in vigore nel 2006, quando ormai Enel aveva ultimato l’installazione degli ultimi “elettrodomestici”, ma venne recepita dall’Italia solo nel marzo del 2007.

Siccome gli “elettrodomestici” illegali erano ormai decine di milioni, Enel doveva sistemare le cose, oltre a farsi pagare i contatori perché non erano per niente gratis!

Venne subito in aiuto l’Autorità per l’energia, oggi Arera.

Secondo la delibera 292/06, a dicembre 2006,  “i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo …sono di tipo elettromeccanico e i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo debbano essere preservati”.

Era un falso clamoroso: gli “alcuni punti di prelievo” non erano “alcuni” ma ormai venti milioni ed erano tutti i nuovi elettrodomestici di enel.

Con la voce “oneri di recupero continuità” la delibera scaricava il costo dei contatori in bolletta, con tanti saluti al “non vi costerà niente, é tutto gratuito”.

Ma c’era un ultimo intoppo, il Testo Unico delle leggi metriche, che imponeva, e ancora oggi impone, strumenti di misura legali.

L’elettrodomestico di Enel era un progetto nuovo e un’omologazione in itinere non sarebbe mai stata ottenuta.

L’Autorità per l’energia non poteva più farci nulla, perché la metrologia legale non rientra nelle sue competenze, e allora ci pensó di nuovo Prodi, con uno dei suoi magici provvedimenti “ad aziendam”.

Nel marzo 2007, quando la direttiva MID viene finalmente recepita anche in Italia, un articolo del decreto di recepimento rende legale quello che legale non é, e non potrà mai essere: decine di milioni di contatori illegali potranno continuare a funzionare “fino a quando verranno rimossi”.

Sono quelli che avete ancora in casa e che Enel ha deciso ora di rimuovere.

Il decreto di recepimento, di dubbia costituzionalità, sarebbe stato anche impugnabile per eccesso di delega: una direttiva europea non va recepita per lavare i panni sporchi in casa.

Appena il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Antitrust denuncia la posizione dominante di Enel, ma ormai è tardi.

Solo su intervento dell’Ufficio Metrico di Milano, sono centinaia i contatori illegali sequestrati.

Adesso i vecchi “elettrodomestici” saranno sostituiti da quelli di seconda generazione e spariranno le prove di misurazioni illegali, effettuate da “elettrodomestici” illegali, installati non si sa quando ma che ora, secondo Enel, avrebbero concluso il loro ciclo di vita.

Eppure, per decreto, i contatori illegali potrebbero operare all’infinito visto che possono restare lì dove sono e cioè “fino a quando non verranno rimossi”. 

E chi decide che debbano essere rimossi? In base a quale criterio?

La metrologia legale compete al MISE che, a governi alterni, manifesta i suoi dubbi.

L’Autorità per l’energia, invocata dai distributori in occasione delle attuali sostituzione con il nuovo Open Meter, non ha alcuna competenza sul sistema di tele-gestione del contatore, un sistema illegale, perché un contatore omologato MID non può essere gestito da remoto.

Durante i due governi Conte, la questione era stata sollevata in Parlamento senza risultati e anche l’Antitrust aveva avviato delle procedure.

La storia quindi si ripete e il risultato non cambia: prima era l’elettrodomestico ad essere illegale e adesso, che il contatore è legale, lo si gestisce illegalmente da remoto!

Marcatura CE

I contatori di energia elettrica

Premesso che:

  • la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti che rispondono a specifiche direttive europee che la richiedono;
  • alcuni prodotti sono soggetti a requisiti di direttive diverse;
  • la marcatura CE garantisce che il prodotto rispetta tutti i requisiti previsti dalle direttive allo stesso applicabili;
  • prima di apporre la marcatura CE è obbligatorio accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti;
  • é illecito e ingannevole apporre la marcatura CE sui prodotti per i quali non esistono specifiche direttive europee,

È il caso dei contatori Enel di “prima generazione“, noti come “contatori intelligenti”, installati dal 2001.

La marcatura di quei contatori può far presumere al consumatore che il contatore risponda ai requisiti specifici di uno strumento di misura, requisiti che nel 2001 non esistevano.

I contatori sono ancora in servizio e sono decine di milioni.

Il loro utilizzo, benché omologati, è stato autorizzato da un decreto legislativo del 2007, di dubbia costituzionalità e in pacifico contrasto con il Testo Unico delle leggi metriche che imponeva, e tuttora impone, strumenti legali per le transazioni commerciali, qual’è la vendita di energia elettrica.

Solamente i distributori di energia elettrica sanno come funzionano e come poterli gestire da remoto; l’utente invece non ha avuto alcun vantaggio economico, né pratico, vista la difficoltà che riscontra nel consultarli.

Il contatore in effetti non è facile da leggere, come invece prevede la legge.

I distributori hanno eliminato i costosi “letturisti” così risparmiano e il dato del consumo non è più rilevato sui contatori – e il dato fidefacente la transazione resta quello – bensì da remoto.

Il contatore elettromeccanico, quello con la rotella, è ancora utilizzato in tutta Europa, mostra solamente il numero progressivo di kWh; numero che può essere facilmente rilevato dal consumatore e confrontato con quello della bolletta.

Quando, nel 2001, Enel iniziò ad installarli, quei contatori venivano spacciati per gratuiti e l’utente avrebbe pagato solo il consumo reale.

Dopo vent’anni, invece, vengono addebitati ancora consumi stimati, perché i dati si perdono nella trasmissione oppure perché i contatori non funzionano.

Comunque, se la marcatura CE non è regolare la presunzione di conformità non sussiste e se il contatore non è stato neppure omologato, chi lo ha installato, e chi ne utilizza i dati per fatturare, incorre in una sanzione amministrativa e nella confisca.

I contatori attualmente in servizio presentano due tipi di marcatura:

1) quella utilizzata prima del recepimento in Italia della direttiva MID – marzo 2007 – che riporta un simbolo CE che, per le ragioni esposte, non doveva essere apposto.

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2) quella utilizzata dopo il recepimento della direttiva MID

Il simbolo CE è seguito da una M, da due cifre che indicano l’anno di apposizione della marcatura, e da quattro cifre che identificano l’Ente Notificatore europeo che lo ha omologato. Segue il riferimento del dossier tecnico del contatore depositato presso lo stesso Ente Notificatore.

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Dei contatori omologati MID viene attestata la conformità a un modello depositato presso l’Ente certificatore, per quanto attiene alla precisione metrologica e alle norme di sicurezza previste dalla direttiva. A conferma che un ente terzo certificato ha eseguito tutti i test previsti dalla direttiva e un apposito manuale deve informare il consumatore su cosa deve, o non deve fare, per evitare i pericoli.

La direttiva prevede infatti che, all’installazione del contatore, vengano consegnati all’utente il manuale d’istruzioni e d’uso e la “Dichiarazione di Conformità”, firmata dal legale rappresentante della società che lo ha fabbricato; a garanzia, per l’utente, che i criteri di fabbricazione e di prova del contatore sono stati rispettati e che il fabbricante ha depositato un fascicolo tecnico, consultabile a richiesta del consumatore.

Il manuale dovrebbe inoltre riportare la procedura di prova delle funzioni del contatore installato. Cosa che invece non accade.

Sono queste le implicazioni, e gli obblighi conseguenti alla marcatura CE su un contatore, ma sembra che tutti lo ignorino.

Il MISE sui contatori

Rispondendo a un’interrogazione di Davide Crippa (M5S), il sottosegretario Gentile, ritiene che i dispositivi remoti di rilevazione dati, non avendo “funzioni di misura” non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva europea MID, recepita dall’Italia proprio per tutelare i consumatori.

Quindi, perché farci sostituire i contatori, buttando via soldi, se non servono a nulla?

Prosegue Gentile: “nel recepire le norme europee il Mise ha tenuto conto della circostanza che l’ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti”.

“Posto che non devono in ogni caso influenzare” é esattamente ciò che i consumatori pretendono da un sottosegretario più sobrio e da un ministero che lo deve garantire, senza darlo per scontato o ritenendo che sia compito di altri.

E invece cosa succede?

Se non pagate le bollette, vi riducono la potenza da remoto ma nessuno controlla che non lo facciano anche se le pagate; senza rendere conto a nessuno, intervengono poi sulla variabile tempo per modificare le fasce tariffarie.

Quali sono le altre operazioni effettuabili da remoto senza che nessuno controlli e quindi senza tutela per il consumatore?

I requisiti essenziali della direttiva MID sono talmente chiari da non richiedere alcuna circolare di chiarimento, come il sottosegretario promette.

Occorre solamente definire e codificare la tele-metrica e la tele-gestione.

Dovrebbe essere ormai chiaro che la misurazione può essere fatta solamente in accordo alla direttiva MID, per essere addebitata al consumatore, se no non è una misurazione.

Con la scusa del nuovo contatore, assistiamo invece alla surrettizia imposizione di servizi indebiti e costosi che vanno ad aggiungersi alla bolletta più cara in Europa.

Il contatore diventa inoltre un “grande fratello” che ci entra in casa e trasmette dati sensibili al distributore che, essendo controllato dalla stessa società che vende l’energia, potrebbe essere indotto a passarglieli.

La sostituzione non é un obbligo e può essere rifiutata perché il decreto di recepimento della MID prevede che i contatori possono restare lì dove sono, evitando al consumatore un’ulteriore inutile spesa inutile.

L’Autorità per l’energia non risponde.

Senza ritegno

Consumo “reale” in bolletta, ma per Enel il contatore non va.

Così un lettore di Repubblica:

” Il 9 aprile ho ricevuto da Enel una raccomandata, in cui mi chiedeva di regolarizzare i consumi (in base ad un prospetto con tutte le rilevazioni da loro stimate dal 2014 al 2018) in quanto il contatore secondo loro non trasmetteva la lettura.

Abbiamo sempre pagato tutte le bollette, sulle quali tra l’altro c’è scritto “lettura reale”. Nel 2016 ci hanno anche mandato una bolletta con conguaglio (a nostro debito) per discordanza tra rilevazione remota e lettura reale. Potete indicarmi come mi posso comportare? Devo rispondere adeguatamente entro 30 giorni a Enel”

La risposta é semplice:

Se il contatore è di tipo omologato MID, e cioè sulla targa dello strumento si rileva una M dopo il marchio CE, vale l’art.10.5 dell’Allegato I alla Direttiva 2004/22/CE.

Da sempre, e non dall’entrata in vigore della direttiva MID, è il dato che l’utente legge sul contatore e non quello teletrasmesso a far fede nella transazione commerciale. Inoltre, se le bollette precedenti dichiaravano “letture reali”, essendo documenti fiscali, potrebbe ipotizzarsi il reato di falso, con l’aggravante che il documento viene emesso da un incaricato di pubblico servizio di tipo essenziale. Per quanto precede, la bolletta di conguaglio può essere pacificamente impugnata.

Contatori sequestrati

Quattro anni fa, l’ufficio stampa di Enel giudicava un mio articolo “destituito di ogni fondamentopesantemente diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione di Enel” e diffidava Linkiesta, il giornale online che pubblicava i miei interventi,dal continuare a farlo.

Ma sullo stato d’illegalità dei contatori interviene la Prefettura di Milano, con la confisca e successiva distruzione.

L’articolo 692 del Codice Penale è sufficientemente chiaro:

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

In un’attività commerciale, quale la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti per legge, e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.

  • L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che, per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.
  • L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”

Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli, perchè non sono stati omologati, sono pertanto illegali e da qui il sequestro da parte della Prefettura, i cui atti sono pubblici.

Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure deve essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Procedure necessarie a definire le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento in esame.

La legge prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.

ENEL, come ammesso dall’allora sotto-segretario del MISE, De Vincenti che rispondeva all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima per i suoi contatori.

Quindi, non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica in contraddittorio con l’utente,proprio perché non possono essere legali le procedure di prova.

Tutto ciò lede pacificamente il diritto del consumatore.

Ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi impiega strumenti illegali in rapporto con terzi, con gravissima lesione della fede pubblica.

I sequestri, disconosciuti quattro anni fa dal Ministero, sono continuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.

In sostanza, l’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura presume la sua conformità a un modello depositato e quindi identifica la sua legalizzazione.

Il Ministero competente, nei primi anni 2000, non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.

In merito alle altre considerazioni della diffida di Enel:

  • non si comprende il ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;
  • non si comprende a quale scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia che, non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma, con la sua delibera 292/06, travisava platealmente la realtà;
  • non si comprende come la direttiva MID che, solo dal 2007, consente la commercializzazione in Europa di contatori omologati e legali, possa estendere a decine di milioni di contatori illegali, i medesimi titoli di legalità;
  • non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, non é e non sara mai, consentendone peraltro  l’utilizzo a vita.

E’ scandaloso non poter effettuare una verifica legale in contraddittorio di un contatore di energia elettrica.

Il Prefetto di Milano prosegue nelle azioni di sequestro di contatori illegali sanzionando, non il distributore,il proprietario,  ma il fornitore che incassa un corrispettivo illegale.

 

Contatori o sistemi di misura?

La direttiva MID stabilisce che l’unico dato valido di una transazione di gas, di energia elettrica o termica, è quello prodotto dal contatore, visualizzato sul totalizzatore e facilmente leggibile dal consumatore.

La direttiva regola esclusivamente i contatori, definendone i requisiti necessari per poter essere commercializzati nella Comunità Europea.

Quando ìl contatore diviene parte di una rete, perché collegato ad altri strumenti con i quali interagisce, non é più sufficiente che il contatore sia di tipo omologato, ma è tutto il sistema a dover essere legalizzato: devono cioè essere riconosciute, codificate e legalizzate tutte le interazioni tra il sistema, che agisce sul contatore da remoto, e devono essere escluse quelle che possano influire sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

Un contenzioso in Lituania si è concluso con una sentenza che, pur trattando strumenti diversi, conferma il principio.

In Italia, i contatori di energia elettrica sono da sempre gestiti da remoto e sono parte di un sistema di tele-lettura e di tele-gestione: da remoto, i distributori di energia elettrica modificano la potenza disponibile all’utente oppure il tempo, per applicare all’utente differenti tariffe orarie.

Operazioni che i distributori effettuano da sempre senza risponderne a nessuno.

E così, i distributori possono decidere da remoto il nostro consumo oppure quanto un impianto fotovoltaico può produrre.

In Italia questo sistema di misura non é mai stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale, da sempre compete la metrologia legale.

Nonostante il più che evidente buco normativo, e-distribuzione sta sostituendo i contatori, facendoli pagare agli utenti.

L’Autorità per l’energia, in nome della quale vorranno sostituirvi i contatori, non ha invece alcuna competenza in metrologia legale e quindi, in assenza dei necessari chiarimenti, la sostituzione può essere pacificamente rifiutata, non fosse altro perché i contatori li pagherete voi.

Contatori illeggibili

In un condominio ligure, nel 2006, dodici contatori dinamici (ndr. quelli con la rotella che gira), furono sostituiti con gli elettronici e sistemati insieme in un armadio, dove sono tuttora.

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Undici contatori non sono omologati e uno riporta le marcature conformi alla Direttiva Europea MID.

Il display a cristalli liquidi, degli undici contatori illegali, è illeggibile: non é quindi possibile per l’utente verificare il consumo e se le bollette sono corrette.

I contatori fanno parte di un sistema complesso di lettura, concentrazione e gestione del dato di consumo e sono manipolabili da chi distribuisce energia elettrica nella zona.

Del sistema, il consumatore sa poco o nulla mentre il distributore, da remoto, può fare quello che vuole: se non paghiamo la bolletta, ci viene ridotta la potenza e, appena paghiamo, tutto ritorna normale.

Non esiste,allo stato, alcuna codifica delle operazioni che un distributore di energia elettrica può, o non può fare da remoto senza renderne conto a nessuno e tantomeno al consumatore.

E ciò é pacificamente illegale, anche se i contatori sono omologati.

In attesa che il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui compete il problema chiarisca la situazione, se il display del vostro contatore è spento, sospendete i pagamenti fino alla sua sostituzione,per la quale sarà necessario il vostro assenso scritto,e alla ricostruzione storica dei consumi.

 

Illegali i nuovi sistemi di misura

“In attesa della seconda generazione di contatori elettronici, visto che i primi hanno concluso il loro ciclo di vita, in futuro non dovrà essere solo Enel a deciderne caratteristiche e protocolli di comunicazione, perché i dati di prelievo sono di proprietà del cliente”.

Si esprimeva così il presidente dell’Autorità per l’energia. 

Oltre al monito ad Enel, smentito poi dai fatti, Bortoni non spiega come il dato di prelievo possa essere di proprietà del cliente.

Premesso che la metrologia legale non compete all’Autorità, ma al ministero, ci vuole una buona dose di coraggio per dichiarare che un dato, generato da un contatore illegale, trasmesso e concentrato con procedure e protocolli noti solo al distributore, possa essere di proprietà del consumatore.

Le reti e i contatori sono di proprietà dei “distributori”; il dato é prodotto dai contatori e il consumatore paga il servizio di gestione del contatore al fornitore, che lo gira poi al distributore.

Va inoltre ricordato a Bortoni, che a quel tempo non c’era, come andarono le cose quindici anni fa:

  • l’Autorità non mosse un dito mentre Enel installava in Italia i contatori intelligenti senza omologarli, facendoli interagire con i suoi centri operativi tramite suoi protocolli;
  • Poi, a cose fatte, con una delibera del 2006, l’Autorità negò che i contatori installati da Enel fossero già decine di milioni.

Ora, secondo Bortoni “il loro ciclo di vita sta terminando”

Ma chi stabilisce il ciclo di vita dei contatori che, non essendo stati omologati, non si possono neppure provare in contraddittorio, perché mancano le procedure legali di prova?

Il “ciclo di vita” dei contatori diventa attuale solo per farceli pagare, come l’Autorità ha già concordato con i distributori che, per una loro scelta aziendale, hanno deciso di sostituirli.

Pagheremo così tutto noi, negli anni, con le bollette.

Verificate la voce “gestione contatore” sulla bolletta!

Ma ben più grave é che vogliono farci pagare energia elettrica misurata da un sistema che legalmente non esiste.

Si attendono le risposte del MISE.

 

Ripartitori illegali

L’Autorità  per l’energia conferma la bufala dei ripartitori:

“I sistemi di contabilizzazione indiretta, invece, sono tecnicamente applicabili nella gran parte dei casi in edifici esistenti, ma non sono regolati dalla Metrologia Legale, a garanzia della transazione economica e a tutela del consumatore finale”.

Un decreto impone la contabilizzazione dell’energia termica delle unità immobiliari e la termoregolazione degli ambienti. La materia é anche regolata da Leggi regionali e per la Lombardia trovate i riferimenti qui.

Molti condomìni hanno scelto il sistema di contabilizzazione indiretta, spaventati dalle previste penali dal 1/7/2017.

La contabilizzazione indiretta prevede le valvole termostatiche, con le quali si può regolare il flusso dell’acqua calda ai radiatori, e i ripartitori che stimano grossolanamente l’energia termica fornita da ciascun radiatore.

Negli edifici più datati risulta tecnicamente impossibile installare sistemi di contabilizzazione diretta, che però sono gli unici a misurare legalmente l’energia termica.

I contabilizzatori diretti sono infatti strumenti omologati mentre  i ripartitori non lo sono in quanto stimano grossolanamente l’energia termica ceduta dal radiatore all’ambiente.

Non essendo strumenti di misura omologati, i ripartitori non sono strumenti legali perché la legge stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la grandezza deve essere espressa in un’unità di misura legali.

La richiesta di un corrispettivo economico, contro una quantità di energia termica erogata, rientra in questa casistica.

I ripartitori invece, o non si sa neppure cosa misurino, oppure conteggiano “unità numeriche di ripartizione” che non sono unità di misura legali.

La Direttiva 2004/22/CE – MID – regola la messa in commercio di strumenti di misurazione omologati e prevede la sola contabilizzazione diretta, non i ripartitori.

Quindi il simbolo CE, apposto sui ripartitori attualmente in commercio, presume una conformità metrologica che non esiste. 

Il ripartitore è quindi illegale ed é nulla qualsiasi pretesa economica basata sulle sue rilevazioni, a prescindere dalle decisioni prese dalle assemblee condominiali.

Era quindi sostanzialmente inutile installare i ripartitori, con buona pace di quelli che hanno speso soldi inutilmente (dai 100 ai 150 euro per termosifone), degli amministratori che ancora continuano a proporre i lavori in assemblea richiamando una legge che non conoscono e dei fabbricanti che propongono ancora i loro prodotti.

Il Ministero, a cui compete la metrologia legale, latita e il cittadino butta i soldi dalla finestra perchè ha paura di dover pagare multe se non installa strumenti illegali.

La dignità della misura

Al Festival del Diritto di Piacenza si é parlato anche di misure che, se non sono affidabili, mettono a rischio la dignità del cittadino.

misure-e-dignita

Ricadono in questa categoria le misure dell’energia elettrica, realizzate con contatori illegali, e del gas addebitate in unità di misura illegali.

La strada resta in salita per tutelare gli utenti e la distanza con l’Europa è evidente.

Il caso VW la luce e il gas

La vicenda Volkswagen dimostra quanto sia semplice utilizzare l’elettronica per fini fraudolenti: le emissioni non venivano misurate prelevando dagli scarichi delle autovetture, ma erano dedotte dall’elaborazione di dati secondari, prodotti da centraline elettroniche.

Le centraline e il software possono essere soggetti a manomissioni,i gas di scarico no.

Se nessuno verifica gli scarichi, tutto risulterà regolare anche se il laboratorio europeo di Ispra  lo diceva.

Quindi, se é senz’altro colpevole chi ha taroccato le centraline, è incomprensibile come si siano potuti autorizzare criteri di verifica di dati senza la sicurezza della loro attendibilità e senza alcun controllo delle procedure di rilevamento.

La direttiva europea MID definisce  i criteri ai omologazione e messa in commercio di diversi strumenti di misura.

L’allegato 10 della direttiva tratta gli analizzatori dei gas di scarico ma, per questo specifico strumento, la direttiva MID non è stata ancora recepita dall’Italia.

In Italia la misurazione di energia elettrica, gas ed energia termica è stata implementata con l’elettronica: il dato di consumo viene generato dai contatori e poi elaborato da componenti elettronici.

Il caso della misurazione dell’energia elettrica é eclatante: il dato viene generato da strumenti non omologati, i c.d. contatori intelligenti o smart meters, e viene successivamente concentrato e trasmesso a mezzo di protocolli ignoti al consumatore, non normati né controllati da nessuno se non da chi lo gestisce.

La legge però è chiara: è il dato del contatore quello valido per la transazione così come è la condizione del gas di scarico delle autovetture a essere ora sotto esame.

 

Perché il nuovo contatore del gas?

 

In arrivo gli avvisi della sostituzione del contatore del gas con oggetto: “adeguamento ai requisiti funzionali minimi del gruppo di misura del gas”.

Il consiglio é di inviare al vostro fornitore una raccomandata A.R. diffidandolo dall’installare il contatore in vostra assenza e richiedendo:

  • il nuovo contratto di fornitura, con indicazione del numero di matricola del contatore, abbinato al PDR;
  • la  dichiarazione di conformità, firmata dal fabbricante del contatore;
  • il manuale d’istruzione, con lista e significato delle voci indicate dal visualizzatore;
  • caratteristiche e modalità della trasmissione dei dati;
  • la conferma che il volume di gas consumato sarà fatturato in unità di misura legali;
  • l’indicazione degli addebiti, presenti e futuri, relativi alla sostituzione del contatore e al servizio di telelettura.
  • la conferma della data d’inizio del servizio di tele-lettura;
  • la conferma che il contatore, una volta installato, farà parte di un sistema di misurazione non previsto dalla Direttiva MID.
  • la conferma che il dato di consumo sarà adeguatamente protetto e che il contatore non potrà essere in alcun modo influenzato dal sistema del quale fa parte;
  • la conferma che la registrazione degli eventi, effettuati anche da remoto, sarà evidente all’utente e agli organi di vigilanza;
  • la conferma che il software del sistema non interferirà con il contatore e non ne influenzerà le caratteristiche metrologiche.

La sostituzione potrà inoltre essere effettuata a condizione che la lettura del vecchio contatore venga contestualmente verbalizzata dagli intervenuti, che opereranno in forza di delega scritta.

 

 

Il contatore elettronico francese

Dopo anni di prove su piccole reti pilota, parte in Francia il programma Linky che prevede la sostituzione di 35 milioni di contatori di energia elettrica.

In Italia siamo stati molto più bravi: dai primi anni duemila funzionano decine di milioni di contatori intelligenti che non sono mai stati omologati da nessuno, come la legge invece imponeva.

Così abbiamo pagato con le bollette miliardi di euro a Enel per farci misurare energia elettrica da contatori illegali dei quali non conosciamo il funzionamento, non riusciamo a provarli in un contraddittorio legale, né, in molti casi,riusciamo a leggerli perché il visualizzatore é spento.

Quando lo facciamo notare ci raccontano che, anche se non si legge nulla sul contatore, c’è qualcuno che li legge da remoto ma quel dato invece non ha alcun valore legale perché é il dato che il consumatore legge sul contatore a valere.

In compenso chi legge i nostri contatori da remoto conosce i nostri consumi e chissà quante altre informazioni sensibili.

In Italia i contatori sono nati dal nulla nel 2001 e li hanno installati in gran fretta, e prima che una Direttiva Europea del 2004, recepita in Italia solo nel 2007, ne stabilisse i criteri di omologazione e immissione sul mercato.

I contatori italiani non sono mai stati omologati e quindi sono illegali.

Ma il vero scandalo é che, per legge, “potranno continuare a funzionare fino a quando verranno rimossi”.

Nel frattempo vengano sequestrati.

Fabbricati in Cina dall’Enel, che nel 2001 produceva tutta l’energia elettrica italiana, furono imposti proprio per questo senza problemi e ancora oggi  il protocollo di comunicazione dei dati é saldamente nelle mani di Enel, monopolista della distribuzione.

Il sistema francese  (ndr. aprire il menu alla voce linky) vieta la trasmissione dei dati personali, che devono essere criptati e che restano di proprietà del consumatore, o il distacco da remoto senza l’intervento di un tecnico. I contatori saranno prodotti in Francia.

Recentemente Enel ha deciso di sostituire 40 milioni di contatori, infilandosi nel piano del governo per la banda larga e, come 15 anni fa, il consumatore non sa nulla.

Il ministero, a cui compete la metrologia legale, latita da sempre e l’Autorità per l’energia tenta di cavarsela con inutili documenti di consultazione.

Le associazioni dei consumatori vengono chiamate da Enel ma non capiscono nulla.

Così, tra pochi mesi, riceveremo una lettera, come quella di 15 anni fa, dove ci diranno che non possiamo opporci alla sostituzione perché lo dice l’Autorità ma quelli che vorranno approfondire l’argomento scopriranno che non é sufficiente.

I tedeschi hanno ancora quello quello di tipo elettromeccanico, con la rotella che gira.

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