MID

Il decreto legislativo 22/2/2007 n° 22 recepisce la Direttiva Europea 2004/22/CE (nota come MID) che stabilisce i criteri di omologazione e di commercializzazione di alcune categorie di strumenti di misura come i misuratori di acqua, gas, energia elettrica e termica.

L’art. 22 del decreto recita testualmente:

1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell’omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.

2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.

3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purche’ non rimossi dal luogo di utilizzazione.

In particolare, il pt.3 è stato previsto proprio per “salvare” decine di milioni di misuratori di energia elettrica, installati in Italia dal 2001, mai omologati e, di conseguenza, illegali.

Infatti, se i contatori non erano legali prima del 30 ottobre 2006, come potrebbe un decreto estendere a vita il loro stato d’illegalità? 

Oltre al palese abuso di delega nella formulazione del decreto, il pt. 3 discriminava, e di fatto ancora discrimina, gli utenti tra quelli il cui consumo viene rilevato da strumenti illegali, la quasi totalità, da quelli il cui consumo sarebbe stato rilevato da contatori omologati, in accordo alla direttiva MID.

Gli altri requisiti essenziali della direttiva MID sono:

“A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato, facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.”

“Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo,da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”  

“tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento”.

Quindi, se decine di milioni di contatori prima dell’entrata in vigore della MID erano, e restano illegali, per i contatori omologati MID la situazione d’illegalità si estende al sistema che li gestisce illegalmente da remoto:  il distributore cioè può intervenire da remoto sui contatori, senza doverne rendere conto a nessuno.

Sono azioni che la MID espressamente vieta, come modificare la variabile tempo, oppure  la potenza a disposizione dell’utente; farlo significa modificare il dato di misura e il corrispettivo che poi viene addebitato con la bolletta.

Il Ministero rispondeva così ad un interrogazione parlamentare del 2013:

“La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anni in cui la fornitura dell’energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l’affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Inoltre, ha risentito dell’oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto, peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di tale servizio pubblico”

Dichiarazioni che, in merito alle “applicazioni formalistiche delle norme”, dimenticavano l’art. 692 del Codice Penale che recita:

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro. [Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.] (3)

Dopo otto anni, il 24 marzo 2015, viene così emanato il D.M. n° 60 che recita: “Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio”.

Come detto, l’art. 22 del decreto intendeva “salvare” decine di milioni di contatori che, non essendo strumenti omologati, non potevano e non possono essere provati in contraddittorio con la conseguenza che, se un utente segnala l’anomalia all’Ufficio Metrico competente, i contatori vengono confiscati dalla Prefettura.

E’ chiaro che il decreto 60 non può che riguardare i soli contatori omologati MID, nonostante l’art. 5, comma 6, reciti: ”I contatori di energia elettrica, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML”.

Ma come possono essere stati messi in servizio contatori ai sensi di una norma transitoria?

E come possono essere provati in contraddittorio strumenti non omologati? 

Il Ministero dello Sviluppo Economico deve ancora chiarire:

  1. che i contatori non possono essere stati messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 essendo in realtà illegittimamente in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
  2. che non é possibile effettuare alcuna prova in contraddittorio su contatori non omologati.

Nella cronica assenza del pronunciamento del Ministero, gli interventi dell’Autorità per l’energia sul tema non hanno alcun valore e creano maggior confusione.

La delibera ARG/gas 155/08, che riguarda i contatori del gas, recita:

“Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di ogni classe 4.1  – Fermi restando gli obblighi di omologazione e certificazione dei gruppi di misura del gas in materia di metrologia legale, immunità elettromagnetica e sicurezza, ai sensi delle leggi e delle norme vigenti, il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi comuni a tutti i gruppi di misura del gas, indipendentemente dalla classe di appartenenza”.

 La definizione di “gruppo di misura“ inteso come sistema per rilavare e, nel caso specifico, trasmettere un dato di consumo non trova ancora dignità nel campo della metrologia legale mentre sono riconosciuti, in forza di specifiche omologazioni, gli strumenti che lo comporrebbero.

Non risulta quindi rintracciabile la garanzia legale che il dato di consumo, pur generato da strumenti legalmente omologati, sia un dato metrologicamente certo, fino a quando non venga definito il gruppo di misura che lo rileva e la grandezza fisica che ne quantifica l’entità.

Appare pertanto evidente che le richieste della delibarazione ARG 155/08 non possano essere applicate a gruppi o sistemi di misura, fintanto che questi non siano definiti e normati.

E’ altresì pacifico che l’Autorità, non avendo competenza nel campo della metrologia legale, si sia giustamente limitata a normare non il sistema di generazione del dato di consumo – che ricade nella metrologia legale – ma quello della sua trasmissione con l’evidente possibilità di trasmettere un dato errato, perché tale potrebbe essere stato generato, e, sulla base di tale errore, dare quindi origine ad una fatturazione non corretta.

Nonostante il lacunoso quadro legale, la deliberazione 155/08 ha spinto le società di distribuzione a modificare i PDR – punti di riconsegna – industriali – munendoli di apparecchiature dotate di sistemi di rilevamento del dato di consumo da remoto e sta imponendo ora la sostituzione dei misuratori domestici.

Nel corso degli anni, e cioè dall’emissione della citata delibera, si è assistito ad un’intesa attività dell’Autorità che, pur avendo sempre ammesso di non avere competenza nel campo della metrologia legale, non ha tenuto in valida considerazione quanto denunciato dagli addetti del settore, in merito a possibili problemi di metrologia legale.

Da parte sua, il MISE, unico responsabile nel campo della metrologia legale, ha sempre ribadito che l’unico dato di consumo fide-facente resta quello indicato dal totalizzatore dello strumento di misurazione in campo, senza peraltro definire la grandezza che lo quantifica.

I fabbricanti degli strumenti si sono così limitati a progettare e produrre strumenti che rispettassero la delibera senza preoccuparsi dell’aspetto metrologico legale che la stessa delibera sottovalutava perché non di sua competenza.

Tutti invocano erroneamente la MID senza rendersi conto che gli obblighi della MID non si limitano alla omologazione ed alla fabbricazione di strumenti di misura.

Gli strumenti devono, in sostanza, rispondere ai criteri di omologazione anche nel loro utilizzo e, se inseriti in sistemi di misura, devono rispondere alla metrologia legale vigente nei singoli paesi comunitari.

All’atto pratico, ad oggi, non risultano essere disponibili strumenti che rispondano alle esigenze della stessa Autorità che a quelle della metrologia legale.

 

3 pensieri riguardo “MID”

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