Illegali e li paghiamo pure

La sostituzione dei contatori di energia elettrica prosegue calpestando i diritti dei consumatori.

Se ci si oppone, chiamano i carabinieri oppure s’inventano difetti del contatore da sostituire.

Nessuna raccomandata, nessuna comunicazione del fornitore, che resta l’unica nostra controparte contrattuale.

Ora basta un avviso del distributore, che nemmeno conosciamo, lasciato in portineria, con la data dell’intervento, che durerà pochi minuti, e senza la presenza dell’utente.

Con un criptico messaggio :”non c’è nulla da pagare”!

Così i kWh del vecchio contatore, magari difettoso o illeggibile, vengono travasati in quello nuovo: un’operazione illegale!

I nuovi contatori riportano il logo Enel, a conferma di in operazione squisitamente industriale da miliardi di euro messa a carico dei consumatori.

I nuovi contatori verranno a far parte di un sistema che potrà gestirli da remoto, sistema che la legge non prevede.

Rispondendo alle numerose interrogazioni parlamentari, il MISE tace sul fatto che, con il nuovo sistema, il distributore potrà, da remoto, modificare i parametri del contatore, come la potenza a disposizione dell’utente e il tempo, che concorrono alla formazione del dato di consumo.

Inoltre, per come è stato omologato in Europa, “se al contatore è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche dev’essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato”.

E quindi poter modificare da remoto i dati che formano il consumo è inammissibile!

Un esempio:all’utente moroso viene ridotta la potenza a disposizione ma non c’è alcuna garanzia che l’operazione venga fatta anche al contatore dell’utente che la bolletta la paga.

In questa torbida iniziativa c’è quindi un baco e il contatore, per come potrebbe essere utilizzato, rafforzerebbe il monopolio della società che distribuisce l’energia elettrica in Italia, monopolio sul quale l’antitrust non interviene.

La cronica latitanza del MISE ha coinvolto Arera su temi che non le competono : non competeva ad Arera definire le specifiche dei contatori e quindi giustificarsi con “lo ha detto il regolatore” su questo tema è fuorviante!

In attesa del MISE, cui unicamente compete la metrologia legale, chi si farà sostituire il contatore non sarà più certo del suo consumo e di quanto andrà a pagare.

Per completare il quadro, il comunicato di Arera conferma che il contatore non è gratis!

Sembra di tornare al 2007, quando Enel doveva “legalizzare” e addebitare agli utenti, le decine di milioni di contatori illegali che aveva installato dal 2002 utilizzando, anche allora, l’esca del “tutto gratis”.

Nel 2007, il decreto di recepimento di una direttiva europea fece il miracolo di rendere legali tutti i contatori che non lo erano, e che senz’altro non lo potevano diventare per decreto. 

Un decreto “salvifico” in odore di incostituzionalità. Pochi mesi prima del decreto, una delibera dell’autorità, che scriveva pacificamente il falso, stabiliva come scaricare il costo dei contatori in bolletta.

Adesso è il turno di Unareti che, a Milano, installerá i contatori dell’Enel, è non lo farà gratis.

Prepariamoci quindi a pagare con le bollette, per anni, un contatore del quale non sappiamo nulla e anche un operatore che da remoto, battendo sui tasti di un computer, potrà decidere quanto consumiamo oltre a violare la nostra privacy, visto che il nuovo contatore conoscerà le nostre abitudini.

Misurazioni errate:chi paga?

Una delibera dell’Autorità per l’energia si pronuncia in merito ad alcuni casi di errata misurazione di energia elettrica.

Nessuna delle parti in causa sembra fare correttamente il proprio lavoro:

  1. il distributore di energia elettrica rileva, e trasmette per anni al fornitore dati di consumo errati – la metà del reale consumo – per sua colpa evidente e, quando finalmente se ne accorge, presenta il conto;
  2. il fornitore, che deve fatturare il maggior costo al suo cliente, non sa come giustificarlo e sporge reclamo all’Autorità. Nella prassi, il fornitore prende sempre per buono quanto gli viene comunicato dal distributore: come si vede, un errore madornale perché ne risponde sempre lui al cliente!
  3. l’Autorità fa da paciere, allargandosi però su problematiche di metrologia legale che non le competono come contatori illegali, installati o rilevati male, coefficienti K: temi che hanno conseguenze economiche rilevanti, visti i consumi dei casi in esame.
  4. il Ministero, cui compete la metrologia legale, legge e tace invece di pronunciarsi su coefficienti che andrebbero sicuramente capiti e legalizzati. Com’è possibile che ci siano contatori in funzione dove é necessario moltiplicare il consumo per un coefficiente “K”? Sono o non sono legali?

Da notare la grottesca autodifesa del distributore: “i vostri clienti, furbetti, sapevano benissimo che consumavano più di quello che io misuravo, ma si sono ben guardati dal dirlo”.

clienti, furbetti o meno, che pagano da anni energia elettrica misurata da sistemi illegali, non denunciano la situazione perché gli allegati della delibera vengono secretati dall’Autorità; non potranno quindi che continuare a pagare, anche se a rate.

Sicuri che i casi, come quelli presi in esame, siano solo 113 in tutta Italia?

 

La validazione del dato di consumo

La direttiva europea MID sugli strumenti di misura stabilisce che il dato fidefacente la transazione é quello indicato dal contatore, dato che viene letto dal consumatore per verificare e tenere sotto controllo i propri consumi.

Se il contatore é omologato MID, e si presume quindi che funzioni correttamente, non c’è alcuna necessità di validare il dato di consumo ma in Italia non é così.

Per l’Autorità dell’energia, cui non compete la metrologia legale, i fornitori di energia elettrica e gas, devono farsi confermare la correttezza del dato dal distributore

In attesa della conferma, che é sempre cronicamente in ritardo perché i distributori hanno la tendenza a non leggere i contatori o perché il dato si perde durante la trasmissione tra contatore e centro operativo del distributore, il fornitore emette bollette basate su consumi stimati, che sono sempre maggiori di quelli effettivi.

Fatturare consumi sempre maggiori di quelli effettivi, rappresenta evidenti vantaggi per tutti meno che per il consumatore: il fornitore incassa di più, il distributore incassa il corrispettivo di un servizio non reso, lo Stato incassa più accise, imposte e IVA.

Il distributore, unico responsabile del servizio misurazione, rimane così il giudice inappellabile della transazione, con la possibilità di correggere eventuali errori di lettura degli ultimi cinque anni.

Se poi fornitore e distributore fanno capo alla stessa società, il gioco é più semplice.

Il caso segnalato da un lettore  del blog é utile per capire come funziona: dopo alcuni anni di fornitura, il distributore si accorge di avere commesso un errore: secondo il distributore l’energia fornita era maggiore di quella conteggiata perché un fantomatico coefficiente K era diverso da quello impostato nel contatore in fase di installazione, operazione effettuata dallo stesso distributore e della quale il distributore è il solo responsabile.

Essendo uno strumento omologato MID, tutti gli eventuali coefficienti correttivi – come senz’altro si evince dalla dichiarazione di conformità dello strumento previsto dalla direttiva – sono una caratteristica intrinseca dello strumento e, se è stato impostato o utilizzato male dal distributore, non é senz’altro colpa del consumatore.

La MID infatti prevede che, una volta posizionato e installato, non possono essere modificati i parametri metrologici del contatore, né localmente né da remoto.

 

Un contatore “spaziale”

La legge é chiara: “lo strumento deve essere dotato di un visualizzatore facilmente accessibile al consumatore, senza alcun ausilio”.

Eppure stanno sostituendo i vecchi contatori del gas – quelli con le tamburelle la cui lettura era a prova di stupido – con un aggeggio elettronico così complicato da non far capire quanto consumiamo ma in grado di toglierci il gas da remoto, se non paghiamo la bolletta

Questo é solo un esempio, tra i vari fabbricanti di contatori, che UNARETI sta installando a Milano.

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Se sarete riusciti a leggere, e ad eseguire in sequenza le operazioni previste dal foglietto lasciato sul contatore, sarete ormai degli esperti.

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Adesso chiedetevi come farete a controllare ogni volta che quanto vi addebitano è corretto, se lo farete regolarmente o non lo farete mai, quanto vi sta costando in bolletta uno strumento così sofisticato e quanto pagherete perché leggano, o magari stabiliscano da remoto, il vostro consumo.

Per ora i contatori non sono ancora attrezzati per la trasmissione del dato di consumo oppure il dato si perde; molto probabilmente continueranno quindi a fatturarvi consumi stimati. C’è inoltre un problema di sicurezza sulla valvola interna che dovrebbe permettere la chiusura dell’erogazione da remoto.

Se poi dovrete fare una voltura leggete questo servizio chat.

Da ricordare che il gioiello di tecnologia viene imposto al consumatore per sensibilizzarlo sul risparmio energetico.

Le tarature dei contatori

Un impianto fotovoltaico, con potenza superiore ai 20 kWp, deve effettuare la taratura del contatore ogni tre anni, richiesta dall’Agenzia delle Dogane per la corresponsione degli incentivi da parte del GSE

Per impianti di potenza inferiore non é richiesta alcuna taratura.

Se il contatore non é omologato MID, ed é quindi illegale, non é possibile effettuare alcuna operazione legale di taratura successiva alla sua installazione, per mancanza delle procedure previste dall’inesistente documento di omologazione.

Il contatore del consumatore invece può continuare a funzionare a vita, senza essere verificato.

 

 

 

Il baco dei contatori

Il vizio, nella ormai avviata sostituzione dei contatori dell’Enel, non è il contatore elettronico in sé, ma il suo utilizzo in un sistema interconnesso di tele-gestione. 

Dal centro operativo che controlla i contatori da remoto, per esempio, si può modificare la variabile “tempo”, quella cioè che consente l’applicazione di diverse fasce tariffarie. 

Ma da remoto si possono fare tante altre cose: se l’utente scopre, e denuncia, anomalie nei propri consumi, rispetto a quelli che il distributore registra da remoto, il distributore può metterci una pezza senza dirlo all’utente millantando che é tutto a posto.

Se l’utente non paga, dal centro operativo gli si riduce la potenza contrattuale installata a disposizione (per la maggioranza degli utenti sono i 3kW) e non esiste alcuna possibilità di verifica che l’operazione venga effettuata anche quando l’utente paga regolarmente.

L’illegalità consiste quindi nell’utilizzo di un contatore, omologato come strumento autonomo (stand alone), che diventa illegale se connesso con altri strumenti o con programmi che ne possano modificare le variabili di calcolo del consumo.

Un sistema così strutturato viola la direttiva europea MID sugli strumenti di misura che al punto 8.1 – protezione dall’alterazione – recita:” le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”.

E cosa significa “in modo inammissibile”: significa per caso “fraudolento” ?

Nella pratica, solamente chi tele-gestisce il contatore da remoto – cioè il distributore – dispone delle credenziali per accedervi ed é ovvio che potrebbe variare, in modo arbitrario, il consumo dell’utente o la produzione di un impianto fotovoltaico.

L’illeicità della telelettura veniva peraltro richiamata dall’Autorità per l’energia nel verbale esito della consultazione n° 27/07 del 9 luglio 2007, n. 27/07 dove é scritto: ” Con riferimento al tema della metrologia legale in soggetto, invocando il punto 10.5  dell’allegato I al decreto MID, afferma che l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non  è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica. Sul tema della metrologia legale  l’Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti.”

Traduzione: ci dev’essere un pazzo in giro ma non sono affari miei!

L’atteggiamento di AEEGSI su questi argomenti é sempre coerente: quando sente puzza di bruciato si chiama fuori.

Per la MID, gli obblighi dei fabbricanti di strumenti di misura sono: “All’atto dell’immissione sul mercato  o  della  messa  in  servizio  dei  loro strumenti di  misura,  i  fabbricanti  garantiscono  che  sono  stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di  cui all’allegato I e agli allegati specifici dello strumento.”

Tale rispetto, preclude la possibilità di omologare apparecchi di misura come strumenti autonomi per poi collegarli ad un sistema di telegestione in violazione appunto dei requisiti essenziali, di cui all’Allegato I della MID.

Grottesco il fatto che la MID sia nata per garantire il consumatore: con quanto sta succedendo in Italia, i principi della direttiva risultano talmente stravolti da rendere scontato un ricorso alla Corte europea.

Chi volesse approfondire può riferirsi al dossier Enel.

 

L’interpretazione delle sentenze

Le considerazioni dell’ANIE sulla sentenza della Corte Europea, che trattava i sistemi di misurazione di energia termica,vengono spesso richiamate per imporre la sostituzione dei misuratori di energia elettrica.

L’Autorità per l’energia, interpellata in Parlamento, pur non avendo alcuna  competenza in metrologia legale, ha richiamato la sentenza a favore delle sostituzioni.

Questa la sentenza:

L’articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.
L’allegato 1 del decreto di recepimento della MID ( la direttiva 2004/22/CE ) elenca i requisiti essenziali del contatore.

Il pt.1 dell’art. 8 – protezione dall’alterazione – non da adito ad interpretazioni:

“Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”.

I contatori,che e-distribuzione sta sostituendo in tutta Italia,sono collegati a dispositivi remoti che possono influenzare le caratteristiche meteorologiche del contatore, tanto é vero che all’utente moroso viene ridotta, da remoto, la potenza a sua disposizione.

Il fatto quindi che il contatore sia omologato MID, ma che venga utilizzato, o possa essere manipolato da remoto a mezzo di protocolli di comunicazione noti solo al distributore, rende la transazione commerciale tutt’altro che trasparente.

 

 

 

Un contatore romano

Un utente romano ha chiesto al locale Ufficio Metrico delucidazioni sul suo contatore di energia elettrica ricevendo la seguente risposta:

“Con riferimento alla pec qui pervenuta in data 03/04/2017, si prende atto dall’allegato fotografico, che il contatore di energia elettrica matr. N. 0507420374308 non riporta le iscrizioni regolamentari, fra cui la marcatura metrologica supplementare, previste dalla Direttiva 2004/22/CE recepita con D. Lgs. 22/2007 e successivamente integrata e sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 84/2016.

Tuttavia, si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 22 del citato D.Lgs 22/2007, così come modificato dal D.Lgs 84/2016, gli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, potevano essere commercializzati e messi in servizio entro il 30 ottobre 2016.

Ciò premesso, questo Ufficio procederà con i dovuti accertamenti finalizzati all’ individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti.”

Come già ampiamente esposto nel blog, le osservazioni sono:

  • l’art.22 del D.Lgs 22/2007 non poteva legalizzare strumenti che legali non erano ( 692 C.P. ) ma li lasciava funzionare fino a quando fossero stati rimossi;
  • il D.Lgs 22/2007 permetteva la commercializzazione, fino all’ottobre 2016, dei soli strumenti legali, cioè omologati;
  • commercializzare e installare strumenti illegali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 22/2007, é un reato come é un reato utilizzarli nelle transazioni commerciali.

A queste conclusioni non potrà che arrivare anche l’Ufficio Metrico romano, se intenderà procedere, come é auspicabile, ai “dovuti accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti”.

 

 

 

 

 

Idee confuse al MISE

Il D.M. 24 marzo 2015, n. 60 viene emanato ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 22/2007 (recepimento della direttiva MID): “Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio”.

La direttiva MID regola l’immissione sul mercato di dieci categorie di strumenti di misura, tra le quali i contatori di energia elettrica attiva e il decreto di recepimento, emanato in forza della delega conferita dal Parlamento al Governo, all’art.22 stabilisce che : I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.

Questa clausola voleva “salvare” decine di milioni di contatori non omologati, installati da Enel a partire dal 2001; non essendo omologati non é possibile effettuare su di essi alcuna prova in contraddittorio, e a Milano vengono confiscati.

Il decreto 60, emanato dopo otto anni, non poteva che riguardare i soli contatori omologati MID , eppure l’art. 5, comma 6, recita: I contatori di energia elettrica, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML”.

Il ministero dovrebbe chiarire:

  1. come sia possibile che i contatori  siano stati messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007  essendo in realtà illegittimamente in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.
  2. che non é possibile alcuna prova in contraddittorio su contatori non omologati.

 

Intelligenti per chi?

Leggere i vecchi contatori, quelli con la rotellina che girava, era facile.

Se esageravamo con la potenza “saltava la luce” e, dopo aver spento il forno, riarmavamo l’interruttore di casa, e non il contatore.

Era un modo per risparmiare, forzoso ma comunque efficace: avevamo tutti 3 kW di potenza a disposizione e potevamo sforarla del 10%.

Adesso salta il contatore e non sappiamo neppure perché. Potrebbero anche farcelo saltare da remoto tanto nessuno sa che cosa fanno da remoto. Se il contatore  salta troppo spesso ci raccontano che la potenza disponibile deve essere incrementata, alla faccia del risparmio energetico!

Se acconsentiamo, fanno tutto in poche ore, senza nessun intervento sul posto e lo scherzetto ci costa 300€ in più all’anno.

Ma allora perché i contatori sono diventati intelligenti e a chi servono?

Nel 2001, con l’avvento del nuovo contatore elettronico, il consumatore perde la sensibilità del proprio consumo anzi sembra proprio questo l’obbiettivo di chi li installa.

Il contatore viene gestito da remoto sulla variabile tempo, che determina il cambio tariffario in funzione delle fasce orarie, e sui trasformatori, che modificano la potenza a disposizione del consumatore.

Variabili che incidono sulla transazione di energia.

Il nuovo contatore è parte di un sistema complesso non legalizzato e, come tale,  il dato di consumo, in base al quale il consumatore viene escusso, non è né sicuro né protetto.

Sul contatore sono possibili operazioni delle quali il consumatore non sa assolutamente nulla e quindi viene meno la trasparenza e la correttezza della transazione commerciale.

Con la  direttiva MID sugli strumenti di misura cambia poco per l’energia elettrica: il misuratore è omologato ma il sistema del quale é parte continua a non esserlo.

E ciò vale anche per il contatore 2G che e-distribuzione (ENEL) ha deciso d’installare.

Cambia invece molto per il gas: il consumatore che accetterà la sostituzione leggerà un totalizzatore a cristalli liquidi e il contatore, come per l’energia elettrica, sarà parte di un sistema non legalizzato,quindi soggetto alle medesime riserve fatte per il misuratore elettrico.

In sostanza: quanto è sicuro il dato che visualizziamo su un totalizzatore elettronico?

Una volta quel dato era prodotto dal contatore stand alone ora invece è l’integrazione di azioni esterne non codificate.

La codificazione, e l’omologazione del sistema, comprensivo di misuratori e tele-gestione da remoto, non compete all’Autorità per l’energia ma al MISE e se il MISE non si pronuncia possiamo impugnare le delibere dell’Autorità che c’impongono la sostituzione.

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