Il vizio, nella ormai avviata sostituzione dei contatori dell’Enel, non è il contatore elettronico in sé, ma il suo utilizzo in un sistema interconnesso di tele-gestione.
Dal centro operativo che controlla i contatori da remoto, per esempio, si può modificare la variabile “tempo”, quella cioè che consente l’applicazione di diverse fasce tariffarie.
Ma da remoto si possono fare tante altre cose: se l’utente scopre, e denuncia, anomalie nei propri consumi, rispetto a quelli che il distributore registra da remoto, il distributore può metterci una pezza senza dirlo all’utente millantando che é tutto a posto.
Se l’utente non paga, dal centro operativo gli si riduce la potenza contrattuale installata a disposizione (per la maggioranza degli utenti sono i 3kW) e non esiste alcuna possibilità di verifica che l’operazione venga effettuata anche quando l’utente paga regolarmente.
L’illegalità consiste quindi nell’utilizzo di un contatore, omologato come strumento autonomo (stand alone), che diventa illegale se connesso con altri strumenti o con programmi che ne possano modificare le variabili di calcolo del consumo.
Un sistema così strutturato viola la direttiva europea MID sugli strumenti di misura che al punto 8.1 – protezione dall’alterazione – recita:” le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”.
E cosa significa “in modo inammissibile”: significa per caso “fraudolento” ?
Nella pratica, solamente chi tele-gestisce il contatore da remoto – cioè il distributore – dispone delle credenziali per accedervi ed é ovvio che potrebbe variare, in modo arbitrario, il consumo dell’utente o la produzione di un impianto fotovoltaico.
L’illeicità della telelettura veniva peraltro richiamata dall’Autorità per l’energia nel verbale esito della consultazione n° 27/07 del 9 luglio 2007, n. 27/07 dove é scritto: ” Con riferimento al tema della metrologia legale in soggetto, invocando il punto 10.5 dell’allegato I al decreto MID, afferma che l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica. Sul tema della metrologia legale l’Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti.”
Traduzione: ci dev’essere un pazzo in giro ma non sono affari miei!
L’atteggiamento di AEEGSI su questi argomenti é sempre coerente: quando sente puzza di bruciato si chiama fuori.
Per la MID, gli obblighi dei fabbricanti di strumenti di misura sono: “All’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio dei loro strumenti di misura, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici dello strumento.”
Tale rispetto, preclude la possibilità di omologare apparecchi di misura come strumenti autonomi per poi collegarli ad un sistema di telegestione in violazione appunto dei requisiti essenziali, di cui all’Allegato I della MID.
Grottesco il fatto che la MID sia nata per garantire il consumatore: con quanto sta succedendo in Italia, i principi della direttiva risultano talmente stravolti da rendere scontato un ricorso alla Corte europea.
Chi volesse approfondire può riferirsi al dossier Enel.
In sintesi i distributori hanno molte responsabilità perché hanno la gestione diretta del servizio e dei contatori. La manipolazione dei dati ingrassa solo i bilanci societari ed alleggerisce i conti correnti di chi paga le bollette, i contenziosi sono inevitabili esattamente come la chiusura dei contratti. È una vergogna.
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