RECTA MENSURA

Nel paese dei “tre pesi e tre misure”, in una devastante confusione di ruoli, Arera, il regolatore del mercato, delibera sulla metrologia legale, che invece compete al MISE, e l’Agenzia delle Dogane si muove autonomamente, applicando la metrologia fiscale.

Partiamo dalla legge: “Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi con pesi e misure legali”

Per essere legali, gli strumenti devono essere conformi ai requisiti fissati:

  • dal Testo Unico delle Leggi Metriche;
  • dal Regolamento di Fabbricazione Metrica;
  • da Decreti Ministeriali ad hoc, che ne stabiliscono i criteri di omologazione.

Il Testo Unico delle Leggi metriche (23/8/1890, n.7088), tuttora valido recita: 

“In un contratto di compravendita, la quantità della cosa, scambiata contro il prezzo, deve essere espressa in unità di misura legali (art.1 – 2 – 3 del T.U. 7088/1890), e legali (art. 6 e 7 del Regolamento di fabbricazione Metrica approvato con R.D. 12.6.1902, n. 226), devono essere gli strumenti metrici utilizzati per accertarla.”

Le unità di misura legali sono:

  • per la lunghezza il metro (m)
  • per il volume il metrocubo (m3),
  • per la massa il chilogrammo (kg),
  • per il tempo il secondo (s)
  • per l’intensità di corrente elettrica l’ampere (A);
  • per l’energia il joule (J) o il wattora (wh) e i suoi multipli;
  • per la potenza il watt (w), per la temperatura assoluta il kelvin (K), oppure il grado centigrado °C.

In una transazione commerciale, le parti devono tassativamente apprezzare la quantità della resscambiata contro prezzo, utilizzando strumenti di misura legali, e la quantità scambiata deve essere espressa in unità FT di misura legali.

La legge impone le modalità d’impiego degli strumenti di misura, fissandone le condizioni di funzionamento.

L’ordinamento metrologico legale, nazionale e comunitario, prevede che, quale che sia il metodo di misurazione di gas, liquidi o massa, il risultato della medesima s’intende garantito alle condizioni di misurazione.

Per la misurazione dei carburanti, e ai soli fini dell’accertamento dell’accisa a volume, lo Stato ha imposto l’obbligo di ragguagliare il volume del carburante a 15 °C, operazione che avviene presso il deposito fiscale del fabbricante.

Nelle successive operazioni non vige però il medesimo obbligo e così, chi acquista benzina presso un distributore, paga quanto indicato dalla pompa, indipendentemente dalla temperatura del carburante.

Se la misurazione s’intende quindi garantita alla condizione in cui avviene, e se la legge non lo prevede, non è consentita alcuna correzione.

E ciò non può valere neppure per espressa volontà delle parti, stante l’imperatività e l’inderogabilità della legge.

Diverso il caso per il gas naturale.

I legislatori, nazionale e comunitario, hanno stabilito che la misurazione della quantità avvenga a volume  – espresso in m – senza determinare le condizioni di riferimento, né il loro valore.

Solamente in Italia, e in pacifica violazione ai principi esposti, viene utilizzato il m3 standard, o standard metro cubo (Smc), un’unità di misura scientifica ma non legale.

Così sul contatore leggiamo m3 mentre, con la bolletta, paghiamo Sm3.

Il  volume del gas indicato dal contatore viene così modificato:

  • per le utenze domestiche, viene moltiplicato per un coefficiente di correzione, sempre maggiore di 1;
  • per le utenze commerciali e industriali i contatori vengono associati a un’apparecchiatura elettronica – correttore o convertitore di volume  – che riporta il volume indicato dal contatore, alle c.d. condizioni standard di temperatura e di pressione.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Direttiva MID – vengono definiti i criteri di idoneità del contatore (art. 7) e l’articolo 10.5 recita:

“A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato, facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.”

Il punto 8.1 – protezione dall’alterazione – recita :

“Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”  

La definizione di “Transazione commerciale di vendita diretta” é: “tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento”

Le conseguenze giuridiche sono:

  1. Inammissibilità della deliberazione 155/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che impone, per la misurazione del gas, i c.d.  “smart meters”  o “contatori intelligenti”, perché il dato valido della transazione commerciale è quello visualizzato sul contatore, e non quello trasmesso;
  2. Lo stesso vale per i contatori di energia elettrica che sono stati omologati come contatori ma vengono utilizzati come trasmettitori di dati di consumo.

Riaffermato quindi il primato del dato indicato dal contatore, che costituisce la base su cui è calcolato il corrispettivo, i dati indicati sulle bollette, se diversi da quelli indicati dal contatore, violano la direttiva MID.

Questa violazione, estesa all’intero territorio nazionale, rappresenta un fenomeno di gravità assoluta, in quanto colpisce il sistema di imprese e consumatori, sia per il consumo di gas che per quello di energia elettrica.

Il documento di consultazione dell’Autorità per l’energia, in merito a “questioni riguardanti la metrologia legale”a pag. 50 riportava le osservazioni di uno dei consultati che invocando il punto 10.5 dell’allegato I al decreto 2 febbraio 2007, n. 22, che ha recepito la direttiva europea MID, afferma che l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica”. 

La risposta dell’Autorità: “Sul tema della metrologia legale l’Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti”.

Con un altro documento l’Autorità per l’energia segnalava il problema Governo e Parlamento affermando che “allo stato, non esiste una norma di legge che definisce quali debbano essere le condizioni di pressione e temperatura da utilizzare per effettuare una misura oggettiva del gas”.

Per quanto precede:

  • la sostituzione del contatore del gas e di quello dell’energia elettrica possono essere pacificamente rifiutate;
  • è legale pagare il consumo indicato dai contatori e non quello delle bollette.

4 pensieri riguardo “RECTA MENSURA”

  1. “La costante K è il coefficiente moltiplicatore per il quale
    devono essere moltiplicate le eventuali grandezze adimensionali lette dal contatore per ottenere le
    grandezze dimensionali (energia attiva, energia reattiva, potenza).
    Le specifichiamo che tale coefficiente numerico (“K”) moltiplicato per il numero dei kWh registrati dal
    gruppo di misura, determina l’energia elettrica effettivamente prelevata dall’utenza.”

    Ma lo strumento di misura non dovrebbe esporre la misurazione definitiva senza dover ricorrere ad una correzione, specialmente se il moltiplicatore è molto grande? E’ legale che mi si addebitino consumi moltiplicati per 25 rispetto alle letture del display?

    Mi sembra incomprensibile…

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  2. Egr. Ing. Beltrame,
    il quadro della “giusta misura” è di uno squallore unico: questa Paese che si fregia di essere stato la culla del Diritto, con tutto quello che lei ha impeccabilmente illustrato, lo relega al ruolo di “tomba” del Diritto. E pensare che ancor oggi, nelle più prestigiose Università del mondo, si studia ancora Diritto Romano.

    Spontaneo fare delle considerazioni. Osservo come nel caso della misura dei carburanti, quando è fatta ai fini fiscali – per la determinazione dell’accisa” – allora si tiene conto dell’influenza del fattore “temperatura”: lo Stato ha imposto che la misura del carburante venga ragguagliata a 15 °C. Una volta assolta l’accisa, il prodotto è ceduto al mercato libero e misurato e consegnato senza tener conto del fattore temperatura. Per praticità, la variazione è di 1 litro per grado per 1000.

    Bell’esempio di due pesi e due misure.

    Il gas viene notoriamente misurato con contatori volumetrici. Il risultato della misurazione viene dedotto dalla lettura del totalizzatore del misuratore. Bene, se guardiamo tutte le bollette del gas che il ns. Fornitore ci spedisce, scopriamo che i metri cubi addebitati non sono quelli indicati dal contatore, ma sono quasi sempre qualcosa in più.

    Motivo ? Presto detto: il misuratore non tiene conto della pressione e della temperatura nell’operazione di accertamento volumetrico del gas che vi transita, allora, il volume deve essere corretto. Pertanto il quantitativo misurato in metri cubi viene moltiplicato per un coefficiente C, quasi sempre maggiore di 1, facendo in modo che i metri cubi che paghiamo non sono più quelli indicarti dal contatore.

    Siccome in metrologia legale, come lei giustamente rammenta la misura è garantita alle condizioni di misurazione, e il legislatore non prevede l’obbligo di correzione, allora si è subito corso ai ripari inventandosi, contro la legge, un’altra unità di misura: il metro cubo standard.

    Anche qui, due pesi e due misure!

    Con l’avvento della legislazione Comunitaria – attraverso il recepimento della Direttiva 2004/22/CE, meglio conosciuta come Direttiva MID -, il legislatore ha previsto che nell’operazione di misurazione, il dato che “è alla base della transazione tra le parti è quello visualizzato sullo strumento, non quello teletrasmesso”. Il letturista del contatore del gas e dell’elettricità in pratica sono spariti. Allora come fanno a fatturare ? Semplice, attraverso la telelettura: ovvero in perfetto disaccordo con quello previsto dal legislatore. In compenso però qualcuno si fregia di aver partorito i cosiddetti “Contatori intelligenti” o lo Smart Metering.

    Scusate se chiudo con una citazione latina: “Intelligenti pauca”.

    Claudio Capozza

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  3. Congratulazioni per la chiarezza espositiva. Sono argomenti molto interessanti, che ai non addetti ai lavori, sono quasi totalmente sconosciuti. Perchè non si reagisce con una “class action” contro queste truffe di stato? A che cosa servono tutte le associazioni di consumatori, tutte le reti di imprese e tutti gli orpelli federativi, tutti gli Ordini professionali e tutti i vari enti privati o assimilabili, se non per agire a tutela del cittadino? Il “divide et impera” di millenaria memoria ha vinto su tutti i fronti?
    Grazie per le molte spiegazioni.
    Glauco Zago

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