CONTATORE 2G

nuovo elettrico

Atti normativi di riferimento

  • D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 84, che recepisce la Direttiva 2014/32/UE
  • D.Lgs. 22 febbraio 2007, n. 22, che recepisce la Direttiva 2004/22/CE (MID)
  • Deliberazione 646/2016 dell’Autorità per l’energia (Arera)

Le società di distribuzione stanno sostituendo i contatori di energia elettrica che:

  • diverranno parte integrante di un sistema che non è stato legalizzato;
  • saranno gestiti da remoto dai distributori di energia elettrica.

La direttiva MID vieta espressamente che, una volta installati, i contatori possano essere gestiti da remoto.

Definire un contatore “sistema con funzioni di misura” non è previsto né dall’ordinamento Comunitario, né da quello nazionale (D.Lgs.19.5.2016 n.84), ed è un rischio per il consumatore, al quale viene richiesto di pagare un corrispettivo basato sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

I distributori stanno installando decine di milioni di “sistemi con funzione di misura” dove i contatori divengono parte di un network con il quale interagiscono e attraverso il quale il distributore può modificare i parametri del contatore.

Il contatore “stand-alone”, cioè staccato dalla rete, è uno strumento omologato e, proprio perché omologato, non può essere gestito da remoto.

Il pt. 10.5 dell’allegato I della MID – requisiti essenziali –  recita: “la lettura di un tale visualizzatore (del contatore) è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

Il dato tele-trasmesso non è “fide-facente” tra le parti e il consumatore non può essere escusso sulla base di un dato rilevato da remoto a meno che non coincida con quanto rileva sul posto.

Altri requisiti essenziali della direttiva MID sono:

7.1 “lo strumento non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l’impiego in modo fraudolento; allo stesso modo devono essere ridotte al minimo le possibilità di essere impiegato scorrettamente

7.6 “Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un’attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d’istruzioni. Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato”

8.1 “le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”

8.2 “Ogni componente hardware che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere progettato in modo da fornire garanzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste devono consentire di dimostrare eventuali interventi effettuati”.

 8.3 “Ogni software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificato come tale e mantenuto in condizioni di sicurezza. Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento di misura. Le prove di un eventuale intervento devono essere disponibili per un ragionevole periodo di tempo”.

8.4 “I dati di misurazione, il software che è critico per le caratteristiche della misurazione e i parametri importanti sul piano metodologico memorizzati o trasmessi devono essere adeguatamente protetti alterazioni accidentali o intenzionali”

Con il nuovo contatore, i requisiti essenziali della MID risultano disattesi in quanto il network, predisposto dai distributori, rende possibili operazioni da remoto di evidente e sostanziale rilevanza metrologica quali, per esempio, la modifica della potenza a disposizione del consumatore o della variabile tempo, che permette l’applicazione di tariffe orarie diverse.

Operazioni che possono incidere sul valore di consumo a sfavore del consumatore.

Inoltre i protocolli di comunicazione del network non sono pubblici e  viene quindi preclusa, sia al consumatore, che alle Autorità di vigilanza, qualsiasi controllo sul funzionamento del “sistema di misurazione” così predisposto, sulla sicurezza metrologica, sull’identificazione e sulla sicurezza del software di gestione da remoto dei contatori, sulla sicurezza dei parametri metrologici e dei dati di consumo, sulla registrazione di eventi metrologicamente rilevanti come, per esempio,le modifiche del software o la correzione degli errori dovuti alla cattiva trasmissione dei dati, a interventi accidentali e non; sulle procedura di verifica del misuratore, sul luogo di funzionamento, collegato alla rete, oppure tolto dalla stessa.

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