Interpretando una direttiva europea sul risparmio energetico, la norma UNI 10200 impone ai condomìni l’obbligo d’installazione di dispositivi di termoregolazione e di contabilizzazione dell’energia termica, consumata da ogni unità immobiliare “salvo i casi di impossibilità tecnica o economica”.
Per i condomíni più “datati”, e riscaldati da più colonne montanti, la norma – che é una norma tecnica e non legale – imporrebbe sistemi di contabilizzazione di “tipo indiretto”, composti da un registratore di unità di contabilizzazione – che non sono unità di misura legali – chiamato ripartitore – e da una valvola termostatica, con la quale é possibile regolare la portata di acqua calda al termosifone e quindi sull’energia termica.
Il ripartitore – uno per termosifone – viene configurato dal tecnico che lo installa, in base alle caratteristiche geometriche e termodinamiche del termosifone.
In base alla portata di acqua calda al termosifone, e alle caratteristiche di scambio termico dello stesso, il ripartitore dovrebbe elaborare e quantificare l’energia termica ceduta dal termosifone all’ambiente.
L’energia verrebbe così contabilizzata – non in unità di misura legali – e visualizzata con un valore numerico progressivo sul display del ripartitore, valore che dovrebbe essere azzerato al termine di ogni stagione termica.
Il ripartitore deve restare sempre in condizione di poter rilevare la temperatura dell’ambiente e quindi deve essere libero da ostacoli come tendaggi, mensole, copricaloriferi etc.
I ripartitori dovrebbero essere installati secondo le prescrizioni del produttore e non dovrebbero essere manomessi ma, non essendo strumenti legali, se uno lo fà, non può essere perseguito.
In caso di rottura del ripartitore, di spostamento o di sostituzione del termosifone, bisogna informare l’amministratore condominiale, per le opportune verifiche e per la modifica della tabella dei consumi.
Per le caratteristiche costruttive e funzionali dei ripartitori, i dati calcolati dal ripartitore sono fortemente influenzabili dal comportamento degli utenti che, non solo inconsapevolmente, potrebbero porre ostacoli sui ripartitori – asciugamani, ventilatori o complementi di arredo, tali da falsarne le rilevazioni.
La contabilizzazione indiretta dell’energia termica, effettuata con i ripartitori, se utilizzata in una transazione, qual’è la ripartizione di spese condominiali, contravviene al Testo Unico delle Leggi Metriche che stabilisce: ” ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, deve farsi in pesi o misura legali”.
E i valori numerici, prodotti dai ripartitori, non sono unità di misura legali.
L’obbligo di installare dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione decade in caso di impossibilità tecnica oppure se la loro installazione non risulta efficiente in termini di costo. Il rientro economico dell’investimento deve infatti avvenire entro un massimo di otto anni.
Nell’impossibilità tecnica dell’installazione e nei conti economici vanno valutati lo squilibrio termico tra le unità immobiliari o lo squilibrio idraulico dell’impianto.
Un problema per gli edifici più datati, con montanti non coibentati e non in grado di sopportare sovrapressioni che si generano quando gli appartamenti sottostanti chiudono le valvole e le pompe aumentano la pressione di mandata.
Lo squilibrio termico é dovuto al fatto che spesso i termisifoni non sono sufficientemente dimensionati per garantire lo stato di confort nel locale attiguo a quello dove il termosifone viene parzializzato con la valvola termostatica.
Ciò comporterebbe la sostituzione di buona parte dei termosifoni il cui ammortamento va ben oltre gli otto anni.
Un’attenta analisi energetica é prodromica a qualsiasi decisione condominiale e a inevitabili contenziosi.
Il recente parere del MISE non risolvere il problema mentre il Comune di Milano vorrebbe multare i condomini inadempienti.