La “soap opera” dei contatori

I contatori? Non si sa cosa sono!

Bisognerebbe capire cosa sia andato storto nel processo di liberalizzazione del mercato elettrico, invece di sentirsi dire da ventiquattro anni che deve essere completato. Il decreto Bersani del 1999 é diventato legge nel 2007.

Ad esempio, i contatori sono fabbricati da Enel, sono gestiti da Enel e misurano energia elettrica, prodotta da Enel e distribuita da Enel, concessionaria della distribuzione nazionale fino al 2030.

Anche se i nomi degli attori cambiano, la commedia resta sempre la stessa: dopo 15 anni c’è ancora il mercato tutelato, controllato da SEN, che è di nuovo Enel.

Una ventennale “soap opera” come la definì Davide Crippa, quando era ancora all’opposizione, prima di diventare sottosegretario del MISE del governo Conte 2.

Crippa pubblicó questo interessante intervento sulla piattaforma del M5S, che poi venne cancellato per finire nel dimenticatoio, assieme allo stesso Crippa.

Recuperato il post e premesso che:

  • la metrologia legale – che tutela la fede pubblica nelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura – compete unicamente al Ministero dello Sviluppo Economico;
  • prosegue la sostituzione di decine di milioni di contatori;
  • la sostituzione viene imposta ai consumatori in forza a delibere di Arera ma in assenza di pronunciamenti del MISE;
  • i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette ai distributori di “gestirli” illegalmente da remoto;
  • il sistema, inteso come misuratore in campo, più la struttura della sua gestione da remoto, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato legalizzato dal MISE;
  • la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal D.Lgs. 22.2.2007, n.22: non è ammesso cioè modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;
  • lo stesso D.Lgs stabilisce che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto.

Non si comprende perché i consumatori debbano pagare sistemi di misurazione non trasparenti e quantità di energia elettrica misurate dagli stessi.

Per come è stato predisposto, il sistema é molto più utile ai distributori che ai consumatori: i nuovi contatori dovrebbero facilitare i consumatori nella rilevazione dei propri consumi, e invece molto complicati e, proprio per questa ragione, non conformi alla legge.

Gestendoli da remoto, i distributori potranno raccogliere e utilizzare una notevole serie di dati sensibili, mettendoli a disposizione delle società di vendita collegate.

Alla sostituzione dei contatori, infatti, non viene richiesto alcun assenso per la privacy e sul mercato nero dei dati un contratto residenziale – gas e luce – vale un migliaio di €.

Tenuto conto che la quasi totalità dei contatori è fabbricata da Enel, e che milioni di clienti dovranno passare da SEN al mercato libero, la posizione dominante del gruppo non potrà, in questo modo, che rafforzarsi.

Il monopolio con i contatori

Continua la sostituzione dei vecchi contatori di energia elettrica con quelli di seconda generazione“, tutti con il marchio Enel.

Un’operazione che potrebbe consentire ad Enel, tramite edistribuzione, di controllare il mercato dell’energia elettrica al dettaglio.

Sono stati necessari solo nove anni per cambiare il nome – da Enel Distribuzione a edistribuzione – ma nella sostanza non è cambiato nulla: edistribuzione distribuisce e misura quasi tutta l’energia elettrica nazionale in forza di una concessione che scadrà nel 2030.

Enel partì con la prima operazione contatori intelligenti” venti anni fa, con la promessa che i consumatori avrebbero potuto verificare e pagare solo quello che consumavano.

Spariva la figura del “letturista”, il consumo sarebbe stato rilevato da remoto e chi non avrebbe pagato la bolletta sarebbe rimasto al buio.

A quel tempo Enel era la luce e nessuno si chiese se ciò che Enel stava facendo era legale o meno.

Siccome tutta l’operazione veniva spacciata per gratuita, cosa che poi si rivelò non essere, a nessuno importó se i contatori fossero legali o meno, o come funzionassero. 

Erano diversi, non c’era più la rotella che girava e una tamburella di numeri che progrediva. Bisognava schiacciare un bottone e perderci una mezz’oretta per capirci qualcosa. Cosa che nessuno fece!

All’Enel regnava kaiser Franz  Tatò, voluto da Romano Prodi, lo sponsor delle false liberalizzazioni.

Il decreto Bersani, del 1999, prevedeva la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica: a Terna sarebbero andate le grandi linee di trasmissione di alta tensione e ad Enel la concessione della distribuzione di energia elettrica in tutto il paese, ad esclusione delle grandi città, dove operavano ancora le società municipalizzate, che non mollarono l’osso.

Sono passati vent’anni e la relazione annuale di Arera fotografa una situazione imbarazzante: il settore appare tutto meno che liberalizzato.

E la completa liberalizzazione non potrà realizzarsi prima del 2030 perché,se Enel ha il monopolio della distribuzione, misura tutta l’energia elettrica nazionale, la produce e pure la vende, perché dovrebbe perdere la posizione, visti anche i dividendi che gira al Ministero dell’Economia e della Finanza.

Secretate, come sempre in questi casi, le condizioni della concessione che porta nelle casse della capogruppo otto miliardi di euro all’anno, pagati supinamente dalle bollette in cambio di un servizio a dir poco scadente.

Quando partì con l’operazione contatori, Enel era talmente potente che decise volutamente di non omologare i contatori, come invece la legge imponeva.

Non essendo uno strumento di misura omologato, lo strumento non si sarebbe neppure potuto chiamare contatore e infatti Enel optó per “elettrodomestico“, marcandolo con un simbolo CE farlocco.

All’installazione, l’utente riceveva il manuale del nuovo “elettrodomestico”.

istruzioni

Il nuovo elettrodomestico sarebbe rimasto un prototipo per anni: trasmettere i dati di consumo sugli stessi cavi elettrici di potenza era un’impresa mai tentata da nessuno.

Ma per lo sviluppo dell’elettrodomestico c’erano pronti trenta milioni di ignari consumatori italiani, pronti a pagare l’energia elettrica, misurata tutta dalla stessa società che ancora la produceva. 

I contatori erano prodotti da Enel in Cina, e nessun ente terzo li avrebbe mai verificati: ancora oggi sono decine di milioni i contatori di questo tipo installati in Italia  e nessun ente terzo li può provare in contraddittorio perché, non essendo omologati, mancano proprio le procedure legali di prova.

Ma siccome “tutto era gratis e avremmo finalmente pagato solo quello che consumavamo, magari utilizzando la lavatrice di notte perché costava meno” nessuno ebbe nulla da dire.

Verificando le bollette si scoprì, dopo, che non era così: pagavamo, e ancora oggi paghiamo, sia il contatore che i consumi stimati, perché la maggior parte dei dati si perdono durante la trasmissione.

Il progetto veniva sviluppato in itinere e il numero delle sue versioni è ignoto, proprio perché l’elettrodomestico non era omologato e quindi era illegale.

Mentre in Italia venivano installate decine di milioni di contatori illegali, il Parlamento Europeo stava discutendo una direttiva che avrebbe stabilito i criteri di fabbricazione, omologazione e commercializzazione in Europa, proprio del contatore di energia elettrica.

La direttiva, nota come MID, venne emanata nel 2004, entró in vigore nel 2006, quando ormai Enel aveva ultimato l’installazione degli ultimi “elettrodomestici”, ma venne recepita dall’Italia solo nel marzo del 2007.

Siccome gli “elettrodomestici” illegali erano ormai decine di milioni, Enel doveva sistemare le cose, oltre a farsi pagare i contatori perché non erano per niente gratis!

Venne subito in aiuto l’Autorità per l’energia, oggi Arera.

Secondo la delibera 292/06, a dicembre 2006,  “i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo …sono di tipo elettromeccanico e i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo debbano essere preservati”.

Era un falso clamoroso: gli “alcuni punti di prelievo” non erano “alcuni” ma ormai venti milioni ed erano tutti i nuovi elettrodomestici di enel.

Con la voce “oneri di recupero continuità” la delibera scaricava il costo dei contatori in bolletta, con tanti saluti al “non vi costerà niente, é tutto gratuito”.

Ma c’era un ultimo intoppo, il Testo Unico delle leggi metriche, che imponeva, e ancora oggi impone, strumenti di misura legali.

L’elettrodomestico di Enel era un progetto nuovo e un’omologazione in itinere non sarebbe mai stata ottenuta.

L’Autorità per l’energia non poteva più farci nulla, perché la metrologia legale non rientra nelle sue competenze, e allora ci pensó di nuovo Prodi, con uno dei suoi magici provvedimenti “ad aziendam”.

Nel marzo 2007, quando la direttiva MID viene finalmente recepita anche in Italia, un articolo del decreto di recepimento rende legale quello che legale non é, e non potrà mai essere: decine di milioni di contatori illegali potranno continuare a funzionare “fino a quando verranno rimossi”.

Sono quelli che avete ancora in casa e che Enel ha deciso ora di rimuovere.

Il decreto di recepimento, di dubbia costituzionalità, sarebbe stato anche impugnabile per eccesso di delega: una direttiva europea non va recepita per lavare i panni sporchi in casa.

Appena il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Antitrust denuncia la posizione dominante di Enel, ma ormai è tardi.

Solo su intervento dell’Ufficio Metrico di Milano, sono centinaia i contatori illegali sequestrati.

Adesso i vecchi “elettrodomestici” saranno sostituiti da quelli di seconda generazione e spariranno le prove di misurazioni illegali, effettuate da “elettrodomestici” illegali, installati non si sa quando ma che ora, secondo Enel, avrebbero concluso il loro ciclo di vita.

Eppure, per decreto, i contatori illegali potrebbero operare all’infinito visto che possono restare lì dove sono e cioè “fino a quando non verranno rimossi”. 

E chi decide che debbano essere rimossi? In base a quale criterio?

La metrologia legale compete al MISE che, a governi alterni, manifesta i suoi dubbi.

L’Autorità per l’energia, invocata dai distributori in occasione delle attuali sostituzione con il nuovo Open Meter, non ha alcuna competenza sul sistema di tele-gestione del contatore, un sistema illegale, perché un contatore omologato MID non può essere gestito da remoto.

Durante i due governi Conte, la questione era stata sollevata in Parlamento senza risultati e anche l’Antitrust aveva avviato delle procedure.

La storia quindi si ripete e il risultato non cambia: prima era l’elettrodomestico ad essere illegale e adesso, che il contatore è legale, lo si gestisce illegalmente da remoto!

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori?

A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore mi dice che non sono problemi suoi ma del distributore ma mi dice anche che se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V.
che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Occhio al rogito!

Attenzione al contatore quando acquistate un immobile!

Dalle verifiche il contatore risulta manomesso e il consumo reale era maggiore di quello misurato.

Il contatore “rubava”, ma era stato manomesso prima dell’acquisto, il precedente proprietario rubava energia elettrica e quello nuovo non ne sapeva nulla.

Un lettore del blog dieci anni fa acquistava un immobile e l’anno scorso gli hanno sostituito il contatore dell’energia elettrica.

Manomettere un contatore di energia elettrica non è un’operazione semplice e può essere effettuata solo da chi lo conosce bene.

Per una clamorosa dimenticanza del MISE – ministero dello sviluppo economico – manca un sigillo posto su una una vite, svitando la quale è possibile entrare nel contatore e modificarne il circuito di misurazione.

Se l’operazione fraudolenta viene effettuata alla prima installazione del contatore, il consumo dei successivi 15 anni sarà molto più basso, senza che il distributore se ne accorga.

Ma quando se ne accorge, come é poi accaduto, sarà l’ultimo utente a restare con il cerino in mano e a risponderne.

Prima pagherà la maggiore quantità di energia elettrica consumata negli ultimi due anni (oltre oltre c’è la prescrizione) e poi dovrà difendersi, in sede penale, dalla denuncia di furto di energia.

Meglio verificare, all’acquisto dell’immobile, tutti gli strumenti di misura installati e verbalizzare con il notaio anche lo stato delle utenze.

Marcatura CE

I contatori di energia elettrica

Premesso che:

  • la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti che rispondono a specifiche direttive europee che la richiedono;
  • alcuni prodotti sono soggetti a requisiti di direttive diverse;
  • la marcatura CE garantisce che il prodotto rispetta tutti i requisiti previsti dalle direttive allo stesso applicabili;
  • prima di apporre la marcatura CE è obbligatorio accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti;
  • é illecito e ingannevole apporre la marcatura CE sui prodotti per i quali non esistono specifiche direttive europee,

È il caso dei contatori Enel di “prima generazione“, noti come “contatori intelligenti”, installati dal 2001.

La marcatura di quei contatori può far presumere al consumatore che il contatore risponda ai requisiti specifici di uno strumento di misura, requisiti che nel 2001 non esistevano.

I contatori sono ancora in servizio e sono decine di milioni.

Il loro utilizzo, benché omologati, è stato autorizzato da un decreto legislativo del 2007, di dubbia costituzionalità e in pacifico contrasto con il Testo Unico delle leggi metriche che imponeva, e tuttora impone, strumenti legali per le transazioni commerciali, qual’è la vendita di energia elettrica.

Solamente i distributori di energia elettrica sanno come funzionano e come poterli gestire da remoto; l’utente invece non ha avuto alcun vantaggio economico, né pratico, vista la difficoltà che riscontra nel consultarli.

Il contatore in effetti non è facile da leggere, come invece prevede la legge.

I distributori hanno eliminato i costosi “letturisti” così risparmiano e il dato del consumo non è più rilevato sui contatori – e il dato fidefacente la transazione resta quello – bensì da remoto.

Il contatore elettromeccanico, quello con la rotella, è ancora utilizzato in tutta Europa, mostra solamente il numero progressivo di kWh; numero che può essere facilmente rilevato dal consumatore e confrontato con quello della bolletta.

Quando, nel 2001, Enel iniziò ad installarli, quei contatori venivano spacciati per gratuiti e l’utente avrebbe pagato solo il consumo reale.

Dopo vent’anni, invece, vengono addebitati ancora consumi stimati, perché i dati si perdono nella trasmissione oppure perché i contatori non funzionano.

Comunque, se la marcatura CE non è regolare la presunzione di conformità non sussiste e se il contatore non è stato neppure omologato, chi lo ha installato, e chi ne utilizza i dati per fatturare, incorre in una sanzione amministrativa e nella confisca.

I contatori attualmente in servizio presentano due tipi di marcatura:

1) quella utilizzata prima del recepimento in Italia della direttiva MID – marzo 2007 – che riporta un simbolo CE che, per le ragioni esposte, non doveva essere apposto.

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2) quella utilizzata dopo il recepimento della direttiva MID

Il simbolo CE è seguito da una M, da due cifre che indicano l’anno di apposizione della marcatura, e da quattro cifre che identificano l’Ente Notificatore europeo che lo ha omologato. Segue il riferimento del dossier tecnico del contatore depositato presso lo stesso Ente Notificatore.

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Dei contatori omologati MID viene attestata la conformità a un modello depositato presso l’Ente certificatore, per quanto attiene alla precisione metrologica e alle norme di sicurezza previste dalla direttiva. A conferma che un ente terzo certificato ha eseguito tutti i test previsti dalla direttiva e un apposito manuale deve informare il consumatore su cosa deve, o non deve fare, per evitare i pericoli.

La direttiva prevede infatti che, all’installazione del contatore, vengano consegnati all’utente il manuale d’istruzioni e d’uso e la “Dichiarazione di Conformità”, firmata dal legale rappresentante della società che lo ha fabbricato; a garanzia, per l’utente, che i criteri di fabbricazione e di prova del contatore sono stati rispettati e che il fabbricante ha depositato un fascicolo tecnico, consultabile a richiesta del consumatore.

Il manuale dovrebbe inoltre riportare la procedura di prova delle funzioni del contatore installato. Cosa che invece non accade.

Sono queste le implicazioni, e gli obblighi conseguenti alla marcatura CE su un contatore, ma sembra che tutti lo ignorino.

Illegali per decreto

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“I dispositivi ed i sistemi di misura per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione”.

Recita il  decreto di recepimento di una Direttiva europea del 2004 – nota come MID – sugli strumenti di misura, tra i quali i misuratori di energia elettrica.

Per decreto, strumenti di misura mai omologati, e quindi illegali, possono così continuare a conteggiare i nostri consumi, e per miliardi di euro.

Non essendo mai stati omologati, non esistono le procedure di prova e così non possono neppure essere verificati da terzi, in un eventuale contraddittorio.

Paghiamo così energia elettrica, che viene misurata in spregio a qualsiasi regola, da contatori che sono tutti confiscabili in forza del art. 692 C.P.

Dopo quattordici anni le cose non cambiano: in forza di un altro decreto, e senza nessuna logica, i contatori di energia elettrica dinamici (ndr. quelli con la rotellina che gira) potranno funzionare per diciotto anni mentre quelli elettronici della foto per dieci.

 

 

Interrogazione alla Camera

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01835

presentato da TRAVERSI Roberto

testo di Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

TRAVERSI. — Al Ministro dello sviluppo economico. —

Per sapere –

premesso che:

la metrologia legale, che tutela la fede pubblica in quelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura, compete unicamente al Ministero dello sviluppo economico;

è in corso, su scala nazionale, la sostituzione di decine di milioni di misuratori di energia elettrica e di gas naturale;

i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette al distributore di energia elettrica e/o di gas, di «gestirli» da remoto;

il sistema, inteso come misuratore in campo e struttura di gestione dello stesso, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato definito legalmente dal Ministero dello sviluppo economico;

la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal decreto legislativo del 22 febbraio del 2007, n. 22: non è cioè ammesso modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;

lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto;

a fronte di quanto premesso i consumatori devono sostenere il costo di sistemi di misurazione dubbi. Un costo che, per gli utenti che consumano meno, rappresenta un cospicuo aggravio della bolletta, già oberata di oneri e tasse che stanno diventando insostenibili;

per come è stato predisposto, il sistema sembra essere molto più utile ai distributori, di energia elettrica e di gas, che ai consumatori: i nuovi misuratori, che dovrebbero facilitarli nella rilevazione dei propri consumi, sono invece oggettivamente complicati;

tenuto conto che la quasi totalità dei misuratori di energia elettrica è controllata da Enel, tramite E-distribuzione, e decine di milioni di clienti Enel dovranno passare al mercato libero, questa operazione sui contatori sembra all’interrogante rafforzare il monopolio di Enel –:

quali iniziative intenda mettere in atto per definire regole e strumenti per rendere chiara la misurazione relativa ai contatori Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.

(5-01835)

Senza ritegno

Consumo “reale” in bolletta, ma per Enel il contatore non va.

Così un lettore di Repubblica:

” Il 9 aprile ho ricevuto da Enel una raccomandata, in cui mi chiedeva di regolarizzare i consumi (in base ad un prospetto con tutte le rilevazioni da loro stimate dal 2014 al 2018) in quanto il contatore secondo loro non trasmetteva la lettura.

Abbiamo sempre pagato tutte le bollette, sulle quali tra l’altro c’è scritto “lettura reale”. Nel 2016 ci hanno anche mandato una bolletta con conguaglio (a nostro debito) per discordanza tra rilevazione remota e lettura reale. Potete indicarmi come mi posso comportare? Devo rispondere adeguatamente entro 30 giorni a Enel”

La risposta é semplice:

Se il contatore è di tipo omologato MID, e cioè sulla targa dello strumento si rileva una M dopo il marchio CE, vale l’art.10.5 dell’Allegato I alla Direttiva 2004/22/CE.

Da sempre, e non dall’entrata in vigore della direttiva MID, è il dato che l’utente legge sul contatore e non quello teletrasmesso a far fede nella transazione commerciale. Inoltre, se le bollette precedenti dichiaravano “letture reali”, essendo documenti fiscali, potrebbe ipotizzarsi il reato di falso, con l’aggravante che il documento viene emesso da un incaricato di pubblico servizio di tipo essenziale. Per quanto precede, la bolletta di conguaglio può essere pacificamente impugnata.

Contatori sequestrati

Quattro anni fa, l’ufficio stampa di Enel giudicava un mio articolo “destituito di ogni fondamentopesantemente diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione di Enel” e diffidava Linkiesta, il giornale online che pubblicava i miei interventi,dal continuare a farlo.

Ma sullo stato d’illegalità dei contatori interviene la Prefettura di Milano, con la confisca e successiva distruzione.

L’articolo 692 del Codice Penale è sufficientemente chiaro:

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

In un’attività commerciale, quale la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti per legge, e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.

  • L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che, per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.
  • L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”

Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli, perchè non sono stati omologati, sono pertanto illegali e da qui il sequestro da parte della Prefettura, i cui atti sono pubblici.

Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure deve essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Procedure necessarie a definire le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento in esame.

La legge prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.

ENEL, come ammesso dall’allora sotto-segretario del MISE, De Vincenti che rispondeva all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima per i suoi contatori.

Quindi, non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica in contraddittorio con l’utente,proprio perché non possono essere legali le procedure di prova.

Tutto ciò lede pacificamente il diritto del consumatore.

Ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi impiega strumenti illegali in rapporto con terzi, con gravissima lesione della fede pubblica.

I sequestri, disconosciuti quattro anni fa dal Ministero, sono continuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.

In sostanza, l’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura presume la sua conformità a un modello depositato e quindi identifica la sua legalizzazione.

Il Ministero competente, nei primi anni 2000, non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.

In merito alle altre considerazioni della diffida di Enel:

  • non si comprende il ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;
  • non si comprende a quale scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia che, non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma, con la sua delibera 292/06, travisava platealmente la realtà;
  • non si comprende come la direttiva MID che, solo dal 2007, consente la commercializzazione in Europa di contatori omologati e legali, possa estendere a decine di milioni di contatori illegali, i medesimi titoli di legalità;
  • non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, non é e non sara mai, consentendone peraltro  l’utilizzo a vita.

E’ scandaloso non poter effettuare una verifica legale in contraddittorio di un contatore di energia elettrica.

Il Prefetto di Milano prosegue nelle azioni di sequestro di contatori illegali sanzionando, non il distributore,il proprietario,  ma il fornitore che incassa un corrispettivo illegale.

 

Le tarature dei contatori

Un impianto fotovoltaico, con potenza superiore ai 20 kWp, deve effettuare la taratura del contatore ogni tre anni, richiesta dall’Agenzia delle Dogane per la corresponsione degli incentivi da parte del GSE

Per impianti di potenza inferiore non é richiesta alcuna taratura.

Se il contatore non é omologato MID, ed é quindi illegale, non é possibile effettuare alcuna operazione legale di taratura successiva alla sua installazione, per mancanza delle procedure previste dall’inesistente documento di omologazione.

Il contatore del consumatore invece può continuare a funzionare a vita, senza essere verificato.

 

 

 

I contatori illegali

Un articolo di Qualenergia riportava le dichiarazioni di Enel:

  • “Non c’è nessuno strumento non a norma. Quelli prima del recepimento italiano della MID, seguivano le norme vigenti fino  a quel momento previste dal Comitato Elettrotecnico Italiano; quelli installati dopo il 18 maggio 2007, hanno sì la M e la data in etichetta, come previsto dal MID, ma sono sempre gli stessi apparecchi, perché rispettano specifiche tecniche che non sono cambiate con la nuova normativa europea. Per quanto riguarda la scritta CE, nei modelli pre 2007 ci sono effettivamente errori nella scelta dei caratteri, ma CE vuol dire sempre Conformità Europea. La storia del China Export è una bufala”.

Commento:

non possono essere gli stessi apparecchi perché quelli MID sono omologati e quelli dell’Enel no e se le caratteristiche e il funzionamento dei contatori omologati MID sono noti e conformi a un modello depositato, degli altri non si sa nulla. Un contatore non omologato é come un’autovettura priva del libretto di  circolazione. Se vi fermano senza libretto sequestrano il mezzo e se denunciate un contatore illegale, pure.

La legge esige marcature regolari perché garantiscono la conformità; l’errore nella scelta dei caratteri non è previsto ed é punito dalla legge.

  • “Circa il 30% dei contatori viene costruito in Italia, poco più del 30% in Europa e il resto in altri paesi. Anche in questi ultimi non è che li facciamo fare a un artigiano in un sottoscala. Il progetto italiano dei contatori è stato realizzato tenendo conto di tutte le specifiche tecniche richieste per questi strumenti di misura ed è stato validato prima dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità e, dopo il 2007, dalla Nederlands Meetinstituut, una società olandese indipendente di certificazione, che compie anche controlli indipendenti nelle fabbriche dei contatori per verificare che rispettino il progetto».

Commento: IMQ non aveva alcuna alcuna competenza in Metrologia Legale e non poteva certificare in merito prima del 2007.

  • “Finora la legge non prevedeva nessuna verifica periodica dei contatori elettrici in bassa tensione. Nel frattempo, però, come Enel, effettuiamo già circa 150mila controlli ogni anno sui contatori, soprattutto quelli in media tensione, per cui l’obbligo di controllo periodico già sussiste. I casi in cui si rilevano irregolarità sono pochissimi. Del resto i nostri contatori sono stati progettati proprio per dare letture sicure per almeno 20 anni”.

Commento: Lo scandalo è che i contatori pre-MID non possono essere verificati legalmente. Le responsabilità ricadono sul Ministero dello Sviluppo Economico, che latita da dieci anni e definisce la legge “lacunosa”. Nel frattempo si stanno spegnendo i display e i consumatori non possono sapere quanto consumano.

  • “Può sicuramente farlo controllare. Se chiama noi e si rilevano irregolarità, il controllo è gratuito e, se è il cliente ad essere stato danneggiato, riceverà una compensazione pari a quanto letto in più dal contatore negli ultimi 5 anni. Se però non si rilevano irregolarità, allora il cliente dovrà pagare il controllo (circa 50 €, ndr). In alternativa, a differenza di quanto è previsto in altri paesi europei, il cliente può far controllare il contatore da un proprio tecnico, anche se poi, per confermare la sua valutazione, servirà comunque un’ulteriore verifica dei nostri operatori”.

Commento: Enel misura e vende l’energia che produce e “vigila” sul corretto funzionamento del suo contatore: un trionfo!

Contatori o sistemi di misura?

La direttiva MID stabilisce che l’unico dato valido di una transazione di gas, di energia elettrica o termica, è quello prodotto dal contatore, visualizzato sul totalizzatore e facilmente leggibile dal consumatore.

La direttiva regola esclusivamente i contatori, definendone i requisiti necessari per poter essere commercializzati nella Comunità Europea.

Quando ìl contatore diviene parte di una rete, perché collegato ad altri strumenti con i quali interagisce, non é più sufficiente che il contatore sia di tipo omologato, ma è tutto il sistema a dover essere legalizzato: devono cioè essere riconosciute, codificate e legalizzate tutte le interazioni tra il sistema, che agisce sul contatore da remoto, e devono essere escluse quelle che possano influire sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

Un contenzioso in Lituania si è concluso con una sentenza che, pur trattando strumenti diversi, conferma il principio.

In Italia, i contatori di energia elettrica sono da sempre gestiti da remoto e sono parte di un sistema di tele-lettura e di tele-gestione: da remoto, i distributori di energia elettrica modificano la potenza disponibile all’utente oppure il tempo, per applicare all’utente differenti tariffe orarie.

Operazioni che i distributori effettuano da sempre senza risponderne a nessuno.

E così, i distributori possono decidere da remoto il nostro consumo oppure quanto un impianto fotovoltaico può produrre.

In Italia questo sistema di misura non é mai stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale, da sempre compete la metrologia legale.

Nonostante il più che evidente buco normativo, e-distribuzione sta sostituendo i contatori, facendoli pagare agli utenti.

L’Autorità per l’energia, in nome della quale vorranno sostituirvi i contatori, non ha invece alcuna competenza in metrologia legale e quindi, in assenza dei necessari chiarimenti, la sostituzione può essere pacificamente rifiutata, non fosse altro perché i contatori li pagherete voi.

Contatori illeggibili

In un condominio ligure, nel 2006, dodici contatori dinamici (ndr. quelli con la rotella che gira), furono sostituiti con gli elettronici e sistemati insieme in un armadio, dove sono tuttora.

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Undici contatori non sono omologati e uno riporta le marcature conformi alla Direttiva Europea MID.

Il display a cristalli liquidi, degli undici contatori illegali, è illeggibile: non é quindi possibile per l’utente verificare il consumo e se le bollette sono corrette.

I contatori fanno parte di un sistema complesso di lettura, concentrazione e gestione del dato di consumo e sono manipolabili da chi distribuisce energia elettrica nella zona.

Del sistema, il consumatore sa poco o nulla mentre il distributore, da remoto, può fare quello che vuole: se non paghiamo la bolletta, ci viene ridotta la potenza e, appena paghiamo, tutto ritorna normale.

Non esiste,allo stato, alcuna codifica delle operazioni che un distributore di energia elettrica può, o non può fare da remoto senza renderne conto a nessuno e tantomeno al consumatore.

E ciò é pacificamente illegale, anche se i contatori sono omologati.

In attesa che il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui compete il problema chiarisca la situazione, se il display del vostro contatore è spento, sospendete i pagamenti fino alla sua sostituzione,per la quale sarà necessario il vostro assenso scritto,e alla ricostruzione storica dei consumi.

 

I decreti attuativi

Le leggi funzionano solo con i decreti attuativi ma in Italia si fanno le leggi e si ritardano i decreti, come accaduto per i contatori del gas. I governi cambiano e i decreti attuativi restano per anni nel cassetto per essere poi ripescati e ritoccati opportunamente.

Anche le direttive europee devono essere recepite e ratificate da decreti nazionali, e sono sempre in ritardo cronico come per il decreto che regola la verifica periodica dei contatori di energia elettrica.

Che si applica però ai soli contatori omologati da una direttiva europea del 2004, recepita dall’Italia nel marzo del 2007, un parte esigua di quelli installati.

Più di 20 milioni di contatori illegali, perché mai omologati da nessuno e che, per questa ragione, non possono essere verificati legalmente da nessuno, potranno continuare a funzionare illegalmente “fino a quando verranno rimossi”.

Venti milioni di utenti non sono tutelati sul dato del loro consumo e milioni di utenti non sono neppure in grado di leggere il loro contatore, perché il visualizzatore é illeggibile, e pagano le bollette alla cieca.

Stessa cosa per il gas: nel 2008 mancava il decreto attuativo della legge 236 del 1991. Si racconta che il decreto venne in realtà firmato dal Ministro ma che non arrivò mai al Poligrafico dello Stato per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inammissibile la situazione delle misure industriali del gas dove vetusti contatori misurano volumi di gas per centinaia di milioni di euro. A questi contatori vengono abbinati sofisticati sistemi di conversione di volume, questi si sottoposti a verifica periodica, mentre lo strumento primario, cioè quello che genera il dato  viene ignorato.

Contatori illegali misurano l’energia elettrica e contatori post-bellici il gas, ma sostituirli con quelli elettronici, sarà un’altra fregatura.

Illegali i nuovi sistemi di misura

“In attesa della seconda generazione di contatori elettronici, visto che i primi hanno concluso il loro ciclo di vita, in futuro non dovrà essere solo Enel a deciderne caratteristiche e protocolli di comunicazione, perché i dati di prelievo sono di proprietà del cliente”.

Si esprimeva così il presidente dell’Autorità per l’energia. 

Oltre al monito ad Enel, smentito poi dai fatti, Bortoni non spiega come il dato di prelievo possa essere di proprietà del cliente.

Premesso che la metrologia legale non compete all’Autorità, ma al ministero, ci vuole una buona dose di coraggio per dichiarare che un dato, generato da un contatore illegale, trasmesso e concentrato con procedure e protocolli noti solo al distributore, possa essere di proprietà del consumatore.

Le reti e i contatori sono di proprietà dei “distributori”; il dato é prodotto dai contatori e il consumatore paga il servizio di gestione del contatore al fornitore, che lo gira poi al distributore.

Va inoltre ricordato a Bortoni, che a quel tempo non c’era, come andarono le cose quindici anni fa:

  • l’Autorità non mosse un dito mentre Enel installava in Italia i contatori intelligenti senza omologarli, facendoli interagire con i suoi centri operativi tramite suoi protocolli;
  • Poi, a cose fatte, con una delibera del 2006, l’Autorità negò che i contatori installati da Enel fossero già decine di milioni.

Ora, secondo Bortoni “il loro ciclo di vita sta terminando”

Ma chi stabilisce il ciclo di vita dei contatori che, non essendo stati omologati, non si possono neppure provare in contraddittorio, perché mancano le procedure legali di prova?

Il “ciclo di vita” dei contatori diventa attuale solo per farceli pagare, come l’Autorità ha già concordato con i distributori che, per una loro scelta aziendale, hanno deciso di sostituirli.

Pagheremo così tutto noi, negli anni, con le bollette.

Verificate la voce “gestione contatore” sulla bolletta!

Ma ben più grave é che vogliono farci pagare energia elettrica misurata da un sistema che legalmente non esiste.

Si attendono le risposte del MISE.