La tabella, allegata alla relazione annuale di Arera, non necessita di spiegazioni.
Evidente la posizione dominante di Enel – tramite la controllata edistribuzione – nell’attività di distribuzione e misurazione dell’energia elettrica nazionale.
Se si considera poi che anche gli altri distributori hanno dovuto installare contatori Enel il quadro è completo.
Come in ogni attività commerciale, chi trasporta in monopolio – Terna – e chi distribuisce e misura in monopolio – Enel – controllano facilmente il mercato.
Se poi lo si fa in forza di concessioni – quella di Enel scadrà nel 2030 – non esiste alcuna liberalizzazione da completare ( un motivetto cantato spesso dai politici ) e il decreto Bersani del 1999 resta una bufala.

Con l’aggravante che Enel la produce e la vende, sia sul mercato libero che su quello tutelato a decine di milioni di utenti.
Appena ottenuta la concessione, fin dai primi anni 2000, Enel ha progettato, prodotto e installato decine di milioni di contatori di energia elettrica – mai omologati e quindi illegali – che determinano il valore delle nostre bollette.
Nel 2018, Enel ha poi deciso di sostituirli con contatori di nuovo tipo, di seconda generazione; questa volta li ha omologati, ma li gestirà da remoto, violando la normativa europea di omologazione e la privacy dei consumatori.
L’operazione contatori, del valore di svariati miliardi di euro, é garantita dalle bollette e rafforzerà il monopolio di Enel che, stando a quanto si legge in questi giorni, con la controllata Gridspertise potrà gestire a piacimento la rete elettrica nazionale.
Solo Enel sa quali informazioni i nuovi contatori saranno in grado di reperire, sono informazioni sensibili capaci di profilare il consumatore.
Per il garante, che si sveglia raramente, tutto regolare!
Un’altra tabella della relazione fotografa l’attività di vendita. Inutile commentarla!

No, non deve preoccuparsi. In caso contrario sarà interessante leggere le motivazioni e mia cura darle tutta la necessaria assistenza.
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Gentilissimo ing. Beltrame,
commento qui non riuscendo a commentare la notizia più appropriata, dato che sono chiusi i commenti a tutte tranne che a questa.
In breve: mi sto opponendo alla sostituzione del contatore del gas, abito a Roma.
Le ditte che lavorano per Italgas stanno passando con sempre più frequenza, una volta alla settimana.
Io non apro e se rispondo al citofono dico che non intendo far cambiare il contatore, il quale è stato costruito nel 2008, quindi ha meno di 15 anni.
Italgas allora mi mette nella buca delle poste una missiva, senza busta e generica, senza il mio nominativo, minacciando di adire le vie legali se io continuo ad oppormi alla sostituzione del contatore del gas.
Domanda: possono davvero?
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Ha capito benissimo: conseguenza diretta ed immediata è proprio quella che lei in chiusura ha formulato.
Pertanto il vulnus non si ribalta unicamente sulla bolletta elettrica nazionale, ma soprattutto sul fatto che mentre chi fabbrica e mette in commercio strumenti illegali è corresponsabile del pari a chi li utilizza ai fini commerciali, mi preme invece porre in risalto che una condotta del genere è fortemente lesiva del diritto alla “misura legale”. Diritto che spetta per legge a tutti i Consumatori ed Utenti di un servizio pubblico essenziale.
Quanto precede, pertanto, costituisce una classica lesione dei c.d. “Diritti diffusi”: ciò, in punta di diritto è anche innegabile fonte di danno ingiusto.
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quindi, se ho capito bene, abbiamo decine di milioni di contatori illegali che non si possono neppure verificare e sul funzionamento di decine di milioni di contatori illegali, che non si possono neppure provare, viene calcolata la bolletta elettrica nazionale?
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I contatori elettronici di prima generazione, noti anche come 1G, e gli elettrodinamici , quelli con la rotellina che gira, erano e rimangono illegali perchè nessuno riporta i sigilli e i contrassegni di avvenuta legalizzazione.
Per questa ragione centinaia di esemplari sono stati sequestrati e, parte di essi, distrutti.
Né si può coltivare la speranza che una norma transitoria, contenuta nel decreto di recepimento della MID, possieda il taumaturgico potere di far diventare “legali” strumenti che, prima del recepimento della MID, erano e restano illegali.
E’ appena il caso di ribadire che tutti gli strumenti di misura, utilizzati nelle operazioni di compravendita e sprovvisti dei bolli o contrassegni attestanti l’avvenuta legalizzazione, non possono essere utilizzati nei rapporti fra terzi.
E’ ben vero che in questo “singolare” Paese nulla è più “definitivo” di quanto venga inizialmente dichiarato come transitorio: ma questa è la situazione.
Il procedimento previsto per la verifica legale di un qualsiasi strumento di misura, e quindi anche di un contatore di energia elettrica, non può prescindere dal preventivo accertamento diretto a verificare che si tratti di uno strumento legale, cioè uno strumento omologato che sia stato sottoposto all’esame secondo le procedure previste per la successiva legalizzazione.
Ragion per cui, a legislazione vigente, strumenti di tipo illegale non possono essere assoggettati a controlli metrologico-legali; neppure, quindi, alla verifica in contraddittorio tra le parti, prevista dal D.M. 93/2017.
Da ultimo, sul “come verificare la correttezza delle misurazioni” operate da contatori “non omologati”, la risposta è in grado di darla solamente chi, in violazione di legge, ha fabbricato, posto in commercio e utilizza quegli strumenti.
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Grazie Cavaliere, ma la situazione degli elettronici di prima generazione? Possono continuare a misurare fino a quando verranno rimossi? Neppure quelli sono stati omologati e se non sono stati omologati come si fa a verificare la correttezza della misurazione ? E possibile una verifica legale in contraddittorio?
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Interessanti le due tabelle di Arera: la prima fornisce la fotografia nel Paese per punti di prelievo di energia elettrica e la seconda le società di vendita più importanti.
Per ragioni legate alla mia pregressa attività professionale – mi sono occupato per 43 anni di Metrologia Legale – vorrei fare le seguenti considerazioni sulla prima tabella.
Dei complessivi 36.830 (per refuso di chi ha redatto la Tabella, dovrebbero essere 36.831) punti di prelievo, e-distribuzione detiene la titolarità di 31.360 punti: ovvero l’ 85,15 % dei punti di prelievo dell’energia elettrica nel ns. Paese.
E’ indubbio che e-distribuzione, sotto il profilo dei numeri, occupa una posizione che ben può dirsi dominante.
In un Ordinamento giuridico quale quello vigente, occupare una posizione dominante non è certamente, di per sé, una situazione spregevole: lo è invece l’abuso della suddetta posizione che è perseguita dalla legge.
In ogni caso occupare una posizione dominante è elemento oggettivo di valenza economica di indiscusso pregio economico, ma anche ineludibile oggetto di attenzione da parte degli Organi preposti alla vigilanza.
Sappiamo che presso ogni punto di prelievo è presente uno strumento di misura – il contatore – la cui funzione è quella di contabilizzare in kWh l’energia elettrica che viene prelevata dalle utenze.
Sappiamo inoltre che, in forza di norme imperative, i suddetti strumenti devono essere di tipo legale: ciò in forza dell’ancora vigente art. 11 del T.U. delle leggi metriche 23.8.1890, n. 7088.
I contatori elettrodinamici funzionanti in gran parte del Paese, sino quasi a ridosso dell’emanazione della Direttiva Comunitaria 2004/22/CE del 31 marzo 2004 – la MID, relativa agli strumenti di misura – erano quasi tutti sprovvisti dei bolli attestanti l’esecuzione della verificazione Prima e Periodica, così come previsto dall’art.12 del suddetto T.U. 1890/7088: erano pertanto strumenti illegali.
Anzi per i suddetti strumenti non è mai stata presentata all’allora Ministero dell’Industria e Commercio – attuale Ministero dello Sviluppo Economico o MISE – la domanda di ammissione alla verificazione metrica così come le norme del tempo prevedevano.
Né il suddetto Dicastero ha mai emesso un provvedimento di ammissione alla Verificazione metrica per siffatti contatori di energia elettrica.
In base alle indicazioni delle suddetti contatori i venditori escutevano il corrispettivo della fornitura dell’energia elettrica consumata dal propri Clienti, ed il Fisco, sempre in base allo stesso dato di consumo, escuteva l’Accisa.
Una domanda sorge quindi spontanea: com’è possibile che, in uno stato di diritto, uno strumento di misura illegale venga però considerato idoneo ai fini fiscali ?
Cav. Claudio Capozza – ex Responsabile del Servizio Ispettivo Verifiche metriche e Vigilanza della CCIAA di Milano.
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