Quanto gas entra in Italia?

Chi conosce il bilancio del gas nazionale?

Valido dal 1/1/2022 il nuovo

TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÁ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE (TIVG).

emesso da ARERA come ennesima variante – al momento sono 103 – di una delibera del 2009.

Questa è la prima pagina, questa è regolazione!

Arera lascia alcuni “buchi” che solo il MASE – Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica – può correggere.

Il dato di misura non è più quello che leggiamo sul contatore – valore legale univoco della quantità della res che paghiamo – ma il risultato di una varie attività, tra le quali la “validazione”.

In Metrologia legale il dato di misura è il risultato di un’operazione effettuata con uno strumento di misura legale e, siccome per uno strumento legale vale la presunzione che possegga tutti i requisiti richiesti dalla legge, l’attività di validazione é del tutto inutile.

Le bollette del gas esprimono il volume di gas fornito in Smc – acronimo di Standard metri cubi – che non è un’unità di misura legale.

Invece di andare a cercare nuovo gas in giro per il mondo, sarebbe opportuno verificare, quanto gas effettivamente entra e esce dal nostro paese.

E questo, per ora, lo può sapere, dopo mesi, solo l’Agenzia delle Dogane!

La legge 166 del 20 novembre 2009, con il fine di “consentire la semplificazione degli scambi”, ha sottratto all’obbligo di controllo i sistemi di misurazione installati presso gli arrivi dei gasdotti dall’estero. Sistemi che non sono riconosciuti dalla Direttiva 2004/22/CE.

Impossibile perseguire extra-profitti : la misurazione non viene effettuata legalmente e quindi non è possibile definire legalmente il volume di gas importato.

Contatore spento? Cosa fare

Ammesso che sappiate dove si trova il vostro contatore, e ammesso che sia proprio il vostro tra i tanti nella zona comune condominiale ( casi reali ) qualche consiglio.

I nuovi contatori del gas sono alimentati da batterie che dovrebbero durare anni ma sembra che uno su tre si scarichi dopo pochi mesi.

Con la batteria scarica il visualizzatore resta spento, i numeri non si leggono e non sapete quanto consumate.

Ma sapere quanto consumiamo é un nostro diritto!

Quando vi lamenterete con il vostro fornitore lui ne parlerà con il distributore il quale dirà che, anche se non leggete niente, il contatore funziona e il dato viene trasmesso e loro lo leggono da remoto.

Ecco, quel dato trasmesso non ha alcun valore perché vale quello che il consumatore legge sul contatore.

Il visualizzatore spento, o i numeri illeggibili rappresentano una delle rare occasioni per il consumatore di far valere i propri diritti.

Quindi, se non leggete nulla, sospendete pure il pagamento delle bollette e contestualmente avvisate il fornitore il quale entrerà in azione in fretta.

infatti, il distributore, che è il proprietario del contatore, dovrà intervenire entro quindici giorni e,se non lo fa, avrete diritto a un indennizzo automatico di 35€ per ogni mese di mancata lettura e due mancate letture equivalgono al costo, per il distributore, di un contatore nuovo.

Quando il distributore interviene per sostituirlo, fate una foto al contatore e inviatela al vostro fornitore, con raccomandata o con PEC, chiedendo come verranno ri-calcolati i consumi.

Nel verbale di sostituzione, anche se non  previsto,  pretendete di dichiarare, in calce, che “non è possibile rilevare il dato di consumo”.

Verificate la coerenza dei consumi addebitati alla prima bolletta di conguaglio.

Con il display spento, sospendete il pagamento delle bollette che indicano letture “rilevate” e denunciate il tutto alla Guardia di Finanza.

#contatore spento

Chiamo i Carabinieri!

“L’Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio….la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale.”

Il comunicato stampa è del novembre 2021, gestione Starace.

Il contrasto all’illegalità compete ai Carabinieri, mentre Enel è una società privata che produce, distribuisce e vende energia elettrica.

Non si occupa di tutela ambientale, del territorio e delle risorse naturali mentre sono di sua specifica competenza “la sicurezza e la continuità operativa delle reti e delle infrastrutture“.

Trattasi di linee di distribuzione di energia elettrica in bassa e media tensione che i consumatori pagano con le bollette.

Quindi, se i Carabinieri collaboreranno con Enel, il consumatore dovrà pagare anche i Carabinieri oppure la Convenzione prevede che i servizi dei Carabinieri sia a titolo gratuito?

Il rischio é che il “guardi che se non fa il bravo chiamo i carabinieri” valga alla fine più per Enel che per il normale cittadino/consumatore, che invece si sente rispondere, sempre più spesso, “abbiamo tutte le pattuglie impegnate“.

Alcuni lettori del blog hanno già segnalato simili comportamenti e una sorprendente solerzia dei Carabinieri a intervenire, per poi andarsene senza neppure verbalizzare l’ intervento.

L’intervento dovrebbe infatti risolversi sempre con la redazione del verbale: definire il soggetto che ha telefonato, luogo, data, ora e del motivo della richiesta, e una sommaria descrizione dei fatti accertati.

E’ il caso, ricorrente, del consumatore che rifiuta la sostituzione del vecchio contatore con quello di nuovo tipo, utilizzato peraltro illegalmente dal distributore.

Se “tutela della continuità operativa delle reti” significa anche imporre i contatori, con la minacciosa presenza dei Carabinieri, c’è il sospetto che a trarne vantaggio sia la società proprietaria del contatore.

La forma di collaborazione, tra una società privata e un corpo militare dello Stato, dovrebbe essere legittimata da un provvedimento amministrativo.

Non esistono precedenti perché è come se il distributore venisse investito di un potere ispettivo, e di generico controllo sul territorio, sconosciuto nelle proprie finalità societarie.

Una situazione allarmante perché le reti, sempre più intelligenti e ricche di dati sensibili dei cittadini, sarebbero controllate dal monopolista della distribuzione elettrica.

Furto di energia elettrica

In occasione di un rogito, o di una locazione, é necessario verificare che non ci siano state manomissioni dei contatori (luce e gas).

Specialmente se i contatori hanno più di 15 anni di funzionamento ( l’anno di fabbricazione è impresso sulla targhetta del contatore).

É il caso di un lettore del blog , proprietario da dieci anni di un appartamento, il cui precedente proprietario aveva “taroccato” il contatore di energia elettrica, facendolo “segnare” meno di quanto consumava.

Il tutto viene alla luce quando il distributore interviene per la sostituzione del contatore,prevista per legge ogni 15 anni.

Manomettere un contatore di energia elettrica è un reato e non è un operazione semplice.

Per una clamorosa dimenticanza del Ministero, al quale compete la metrologia legale, nel contatore “manca” un sigillo posto su di una vite, svitando la quale è possibile modificare il circuito di misurazione.

Se l’operazione fraudolenta viene effettuata alla prima installazione del contatore, il consumo rilevato dei successivi 15 anni sarà minore, e senza che nessuno se ne accorga.

Ma, quando succederà, sarà l’ultimo utente a restare con il cerino in mano.

Prima pagherà la maggiore quantità di energia elettrica consumata negli ultimi due anni (oltre i due anni c’è la prescrizione) e poi dovrà difendersi, in sede penale, dalla denuncia di furto di energia.

La sostituzione del contatore

Dovremmo sempre presenziare alla sostituzione di un contatore, non fosse altro per sapere dov’è , come funziona e perché, ragione più importante, conteggia denaro, e tanto.

Dovremmo anche “leggerli” e registrarne le letture due volte all’anno, trasmettendole al nostro fornitore.

Il verbale con le letture controfirmate del vecchio contatore è l’unico documento valido in caso di contestazione.

Alla sostituzione devono consegnarci il manuale e insegnarci come si fa la lettura.

Gli operatori devono avere le credenziali per intervenire e devono provvedere a mantenere l’impianto in sicurezza, prima, dopo la rimozione del vecchio contatore e l’installazione del nuovo.

Ogni contatore può essere rimosso solo dopo averlo fotografato (matricola, anno di costruzione, il modello e il numero di POD visibile sul display).

L’operatore potrebbe, in teoria, eseguire il cambio solo in presenza del cliente finale ricevendo da lui l’autorizzazione ad interrompere l’erogazione elettrica per il tempo necessario al cambio (tratto dalle istruzioni di un distributore all’appaltatore)

In caso di display guasto,o spento, la sostituzione non può essere effettuata, e dovrà essere verbalizzato che il cliente non può leggere il contatore.

Autovelox

Commento alla Disposizione del Ministero dell’Interno Prot. 0000995 del 23.01.2025

avente ad Oggetto: Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell’art.142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

 L’atto che mi accingo a commentare, diretto alle: Prefetture – UTG, Commissariati di Governo per le Province Trento – Bolzano, alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta e per conoscenza al: Gabinetto del Ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Servizio Polizia Stradale, costituisce un vero e proprio Atto di disposizione che il Dicastero emanante trasmette agli Uffici destinatari al fine di “… volersi attenere alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, in modo da rappresentare uniformemente le ragioni questo Dicastero”.

Nella disposizione succitata, il Min. dell’Interno, in premessa afferma: “Con le recenti pronunce, la n. 10505 del maggio 2024 e le nn. 20492 e 20913 del luglio 2024 la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo e ha ritenuto che i termini “approvazione” ed “omologazione” non siano equiparabili, sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell’art. 142, comma 6, del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada n.d.r.).

Giova rammentare il contenuto dell’art. 142, comma 6 del C.d.S., il quale recita: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

A pag. 6/8 dell’Ordinanza 10505 del 18.04.2024 della Corte di Cassazione, si legge: “L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazioni del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr, da ultimo, Cass. N. 14597/2021).

La suddetta statuizione rientra sia nell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che nel vigente ordinamento, vale la regola secondo cui chi esercita un’azione – qual’ è ad esempio la contestazione di un illecito amministrativo – ha l’obbligo di dimostrane le ragioni che ne sono a fondamento. Nel caso di violazione ai limiti di velocità su quel determinato tratto di strada,la prova si concretizza nelle “risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Ragion per cui, se l’autovelox dovesse risultare sprovvisto di “debita omologazione” ciò finisce per rendere nullo il verbale d’accertamento e di contestazione. In via incidentale è appena il caso di affermare che, allo stato, tutti gli autovelox sono privi della “debita omologazione”.

Sempre in relazione all’Ordinanza in questione, la stessa afferma che : “Oltretutto, anche recentemente, e stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice e tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Per altro, lo stesso MIT con nota n.U.008176 dell’11.11.2020 ha affermato “L’equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”. 

La Corte di Cassazione, cui il suddetto atto era stato esibito, sempre con riferimento all’ordinanza in parola, ribatte che: “Naturalmente non possono a vere un’influenza sui piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministerlall evocate dal ricorrente, le quail sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fontl primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.

Tornando all’atto del Ministero dell’Interno, quest’ultimo riferisce di avere chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla sostanziale identità” tra l’approvazione e omologazione delle citate apparecchiature. Quest’ultima, “dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico – amministrative che sono alla base alla base dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste esclusivamente ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 1, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada per un dato meramente formale”.

La suddetta nota termina con la seguente formulazione: “Nel trasmettere, al riguardo, al fine di assicurare l’omogenea difesa dell’Amministrazione in giudizio, un modello di “memoria” condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato prototipo di decreto di omologazione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia”.

E’ appena il caso di osservare come il testo del parere 18.12.2024 dell’Avvocatura Generale dello Stato, in forza del quale il Min. dell’Interno ha diramato agli Enti destinatari l’atto di disposizione all’oggetto generalizzato, non è stato reso pubblico. Per altro ilsuddetto pare sembra rientrare nella categoria dei pareri “facoltativi”: quindi privi del carattere “obbligatorio” e/o “vincolante”.

La questione così posta, pone delicati problemi giuridici anche di carattere costituzionale. E’ da premettere che, seppur perfettamente plausibile la richiesta di parere ad un Organo Consultivo dello Stato qual è quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, pur sempre di parere si tratta: rimanendo intatta la responsabilità degli Organi destinatari del prefato atto di disposizione in ordine alla sua concreta esecuzione.

Tale responsabilità è rafforzata da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale con plurime Ordinanze ha chiaramente declinato la sostanziale differenza tra il provvedimento amministrativo dell’“approvazione” e quello dell’ ”omologazione” siccome richiesto dalla Legge che, per il principio enunciato nel rango delle fonti del Diritto, non può certo caducare dinnanzi ad una Circolare e men che meno ad un parere, seppur promanante dall’Avvocatura Generale dello Stato, non può incidere sul carattere imperativo di una Legge o altro atto avente forza.

La vigente Costituzione, tra i vari princìpi è ordinata sulla base della separazione dei Poteri: in virtù della quale ogni funzione dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria) deve essere esercitata da Organi diversi (Parlamento, Governo, Magistratura), ciascuno dotato di proprio potere di decisione ed esercitato senza interferenze e, comunque, nel pieno rispetto delle relative attribuzioni conferite dall’ordinamento. 

La Corte di Cassazione è Organo di giurisdizione di ultima istanza e pertanto decisioni di un Organo del potere esecutivo adottate in contrasto con Ordinanze plurime della Cassazione, conosciute pure come giurisprudenza costante dell’Organo da cui promanano, integrano una vera e propria responsabilità che è fonte di danno risarcibile a carico dell’Amministrazione procedente che, pur a conoscenza dei pronunciamenti costanti, ha comunque agito in difformità al comando di Legge: sul quale il massimo Organo di giurisdizione si è già costantemente espresso in modo motivato e secundunm legem.

Rimane, da ultimo, inquietante il fatto che sia pur se a distanza di 32 anni dall’entrata in vigore del C.d.S., ancora il MIT indugi dall’emanare il provvedimento dal quale verrebbero ad originarsi le “omologazioni” previste per Legge: di questo, dall’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato, non vi è menzione.

 

Cesate, 3 febbraio 2025                                                                               

                                                                                                     Referente Nazionale Metrologia legale del

Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela

Cav. Claudio Capozza

Contatori guasti

A chi compete il controllo dei contatori? A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona o funziona male?

Il fornitore, quello che mi manda la bolletta, mi dice che non sono problemi suoi, ma del distributore ma mi dice anche che, se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova. Il che scoraggia l’utente.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V. che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Riassumendo: resta solo l’esposto denuncia alla GdF

Misurare meglio il gas

Alla canna del gas

Ci voleva la guerra per ricordarci quanto dipendevamo dal gas russo.

Siccome era sempre disponibile, ci arrivava con i tubi dalla Russia, era anche a buon mercato, abbiamo lasciato il nostro gas sotto terra. E le piattaforme abbandonate in Adriatico lo provano.

Il governo ( dei migliori e della crisi ) è andato a cercarlo in giro per il mondo, convinto di trovarne nel giro di pochi mesi.

Per fortuna non ha fatto freddo e il gas russo è stato sostituito da quello (dicono) proveniente da altri paesi; abbiamo pagato qualche bolletta “da infarto” e adesso aspettiamo gli eventi.

Ma proprio perché c’è meno gas sarebbe opportuno mettere un po’ d’ordine nella filiera della sua misurazione.

Le anomalie nella filiera della misurazione del gas in Italia sono tre: unità di misura,potere calorifico e sistemi di misurazione.

1) Le bollette fatturano Sm3 – standard metri cubi. Lo Sm3 non è un’unità di misura legale. L’unità di misura legale è il m3. Il gas all’ingrosso si paga in MWh. In tutta Europa le bollette addebitano kWh. In Italia lo Sm3 viene definito sulle bollette “unità di fatturazione”.

L’unitá di fatturazione é l’euro, e la bolletta non é regolare.

2) Il PCS – potere calorifico superiore – del gas viene stabilito da Snam Rete Gas che lo trasporta in monopolio. SNAM è controllata da CDP della quale lo Stato è azionista di riferimento

3) I sistemi di misurazione del gas, installati all’arrivo dei gasdotti in Italia, sono stati sottratti ai controlli della Metrologa Legale. L’inchiesta della Procura di Milano del 2008 é stata bloccata da un decreto, poi convertito in legge, che non ha risolto il problema. La legge risulta palesemente in contrasto con la Direttiva 2004/22/CE, recepita in Italia nel 2007.

Le anomalie risalgono al 1997 e la responsabilità é sempre stata del ministero, che ora si chiama MASE.

Quanto gas non misurato, e quindi non contabilizzato, circola in Italia?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Agosto 2022

Il codice del consumo

Ogni consumatore dovrebbe ricordare, quando tenta di capire una bolletta, il Decreto Legislativo 206 del 2005, noto anche come Codice del Consumo.

Questo prevede un “sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori” e recita:

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

Che tutti i fornitori di prodotti, venduti a misura, come gas, acqua ed energia elettrica, devono rispettare.

Dov’è finito il metro cubo sparito dalle bollette?

Perché invece Arera ha imposto bollette che nulla hanno a che vedere con le prescrizioni di legge, che sono a difesa dei consumatori?

Ricariche e blackout

Una colonna = un condominio

Le colonne di ricarica spuntano come funghi ma, con l’arrivo del caldo, i milanesi si preparano ai blackout.

In attesa delle indicazioni del regolatore, il business delle colonne di ricarica prosegue con grande soddisfazione di venditori e distributori.

Per dare nuova potenza elettrica, e per la ricarica delle macchine è tanta, bisogna modificare la rete di distribuzione proprio per evitare disagi a quelli che l’auto elettrica non hanno.

Si installa ,cioè, una colonna di ricarica della potenza di un condominio di cinquanta appartamenti solo dopo aver capito come influenzerà il sistema elettrico della zona.

Se non lo si fa bene, anche quest’anno avremo i blackout e non sarà solo colpa del caldo.

Ma chi paga la connessione delle stazioni di ricarica alla rete di distribuzione? Non sarebbe stato meglio rinnovare la rete prima di installare le stazioni di ricarica? Qual’è il criterio del loro posizionamento? È vero che chiunque può chiederne l’installazione?

Le ricariche sono di tipo diverso, il suolo è pubblico e il suo utilizzo dovrebbe essere regolato. E non si sa ancora come viene effettuata la misurazione.

Questo succede a Milano ma nel resto del paese si segue lo stesso non-criterio?

Nel dubbio i distributori si sono cautelati!

Arera sinallagmatica

Vale solo quello che leggete sul contatore!

Definizione di sinallagma: nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti.

Il contratto di fornitura di energia elettrica, o di gas naturale, è un tipico contratto “a misura” cioè il corrispettivo viene addebitato in base al dato di consumo letto sul contatore.

Per ARERA – regolatore del mercato elettrico – sembra non sia così! E oltretutto ARERA interviene su un tema non di sua competenza, cioè la metrologia legale che compete invece esclusivamente al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico e sue successive denominazioni.

Una delle voci di costo delle bollette è proprio la “gestione del contatore”, che i distributori incassano proprio per misurare e quindi, se il contatore non misura correttamente, se è difettoso o se é impostato male, ne devono rispondere i distributori e, se sulla base di misurazioni errate, il fornitore incassa il non dovuto, l’utente non solo non dovrebbe pagare il non dovuto ma neppure il servizioo di misurazione, che fa parte della voce “gestione del contatore”. e il corrispettivo non dovrebbe essere pagato.

In merito Arera si esprime così:

Fai clic per accedere a 00000024.pdf

“Con la delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel, “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei con- fronti di e-distribuzione S.p.A.”, l’Autorità ha rilevato che l’impresa distributrice deve garantire la corretta instal- lazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto; pertanto, costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l’applicazione di una errata costante di lettura K ai prelievi rilevati dal misuratore. Tuttavia, siffatto errore non inficia, sotto il profilo regolatorio, la corret- tezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla giusta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l’errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un’errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore. Tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto. L’Autorità ha precisato, inoltre, che i soggetti aventi diritto alla prescrizione biennale per i consumi energe- tici sono individuati esclusivamente dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che la disciplina prevista dalla delibera 11 aprile 2018, 264/2018/R/com opera anche in presenza di un cliente finale connesso in media tensione”

La “costante di lettura” non fa parte di alcun documento contrattuale mentre la legge è cristallina: il dato fide-facente la transazione è unicamente quello indicato sul contatore, quello che viene letto dal consumatore, e non quello che viene moltiplicato per coefficienti ignoti o costanti di lettura.

Coefficienti e costanti ignoti al consumatore alla firma del contratto.

Secondo Arera, “tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto“.

Affermare che non ci sia nulla da eccepire “sotto il profilo regolatorio” è del tutto gratuito, come è inutile che un consumatore, alle prese con questo problema, debba tentare di “conciliare” alla presenza di Arera.

Misurazioni errate e coefficiente K

Una delibera dell’Autorità per l’energia si pronuncia in merito ad alcuni casi di errata misurazione di energia elettrica.

Nessun degli addetti sembra fare correttamente il proprio lavoro:

  1. il distributore di energia elettrica rileva, e trasmette per anni al fornitore dati di consumo errati – la metà del reale consumo – per sua colpa evidente e, quando finalmente se ne accorge, presenta il conto;
  2. il fornitore, che deve fatturare il maggior costo al suo cliente, non sa come giustificarlo e sporge reclamo all’Autorità. Nella prassi, il fornitore prende sempre per buono quanto gli viene comunicato dal distributore: come si vede, un errore madornale perché ne risponde sempre lui al cliente!
  3. l’Autorità fa da paciere, allargandosi però su problematiche di metrologia legale che non le competono come contatori illegali, installati o rilevati male, coefficienti K: temi che hanno conseguenze economiche rilevanti, visti i consumi dei casi in esame.
  4. il Ministero, cui compete la metrologia legale, legge e tace invece di pronunciarsi su coefficienti che andrebbero sicuramente capiti e legalizzati. Com’è possibile che ci siano contatori in funzione dove é necessario moltiplicare il consumo per un coefficiente “K”? Sono o non sono legali?

Da notare la grottesca autodifesa del distributore: “i vostri clienti, furbetti, sapevano benissimo che consumavano più di quello che io misuravo, ma si sono ben guardati dal dirlo”.

clienti, furbetti o meno, che pagano da anni energia elettrica misurata da sistemi illegali, non denunciano la situazione perché gli allegati della delibera vengono secretati dall’Autorità; non potranno quindi che continuare a pagare, anche se a rate.

Sicuri che i casi, come quelli presi in esame, siano solo 113 in tutta Italia?

 

Il MISE sui contatori

Rispondendo a un’interrogazione di Davide Crippa (M5S), il sottosegretario Gentile, ritiene che i dispositivi remoti di rilevazione dati, non avendo “funzioni di misura” non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva europea MID, recepita dall’Italia proprio per tutelare i consumatori.

Quindi, perché farci sostituire i contatori, buttando via soldi, se non servono a nulla?

Prosegue Gentile: “nel recepire le norme europee il Mise ha tenuto conto della circostanza che l’ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti”.

“Posto che non devono in ogni caso influenzare” é esattamente ciò che i consumatori pretendono da un sottosegretario più sobrio e da un ministero che lo deve garantire, senza darlo per scontato o ritenendo che sia compito di altri.

E invece cosa succede?

Se non pagate le bollette, vi riducono la potenza da remoto ma nessuno controlla che non lo facciano anche se le pagate; senza rendere conto a nessuno, intervengono poi sulla variabile tempo per modificare le fasce tariffarie.

Quali sono le altre operazioni effettuabili da remoto senza che nessuno controlli e quindi senza tutela per il consumatore?

I requisiti essenziali della direttiva MID sono talmente chiari da non richiedere alcuna circolare di chiarimento, come il sottosegretario promette.

Occorre solamente definire e codificare la tele-metrica e la tele-gestione.

Dovrebbe essere ormai chiaro che la misurazione può essere fatta solamente in accordo alla direttiva MID, per essere addebitata al consumatore, se no non è una misurazione.

Con la scusa del nuovo contatore, assistiamo invece alla surrettizia imposizione di servizi indebiti e costosi che vanno ad aggiungersi alla bolletta più cara in Europa.

Il contatore diventa inoltre un “grande fratello” che ci entra in casa e trasmette dati sensibili al distributore che, essendo controllato dalla stessa società che vende l’energia, potrebbe essere indotto a passarglieli.

La sostituzione non é un obbligo e può essere rifiutata perché il decreto di recepimento della MID prevede che i contatori possono restare lì dove sono, evitando al consumatore un’ulteriore inutile spesa inutile.

L’Autorità per l’energia non risponde.

L’incombente creativo

“La nuova offerta con tre ore di componente energia gratis ogni giorno. Scegli le tue ore free, cambiale in libertà e monitora con un click i tuoi consumi”

L’incombente creativo – ENEL – è alla caccia di clienti perché, tra sette mesi, sembra che venti milioni di utenti dovranno cambiare fornitore.

Dopo avergli sostituito il contatore, ecco come tratta il consumatore gonzo che non capisce nulla ma “gratis” è una parola che lo affascina da sempre, e l’incombente creativo, che con il gonzo gioca in casa, lo sa.

Quattro conti per capire di cosa stiamo parlando: un’utente domestico, con una potenza a disposizione di 3 kW, in un ora può consumare 3kWh, in tre ore 9 kWh.

La “componente energia” di 9 kWh vale circa 50 centesimi e, per 365 gg all’anno, 180 €.

Improbabile però che il gonzo resti a casa per tre ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, solo per non pagare la componente energia della luce. Facendo funzionare contemporaneamente lavatrice, lavastoviglie, forno, asciugacapelli, e tenendo accese tutte le luci di casa per informare gli altri gonzi che la luce costa meno.

Senza dimenticare che, se il gonzo sfora, il contatore salta e deve riarmarlo.

I 180 euro teorici annui diventano così 40, o anche meno, ma il gonzo non lo sa.

Ma cercare di ottenere il risparmio,sul sito dell’incombente creativo, non è facile!

Prima di tutto il gonzo deve avere già il contatore di seconda generazione, il c.d. contatore 2G con il quale l’incombente creativo saprà tutto di lui.

Il gonzo infatti deve digitare il numero di POD e se il sistema scopre che il contatore non è un 2G il gioco finisce, ma non prima di aver dato all’incombente creativo un’informazione preziosa: il contatore deve essere ancora sostituito!

Il gonzo vorrebbe sapere “come fanno a saperlo, chi glielo ha detto” ma poi scopre che chi ha installato i nuovi contatori è uno stretto parente dell’incombente creativo e quindi è meglio lasciare perdere.

Con le altre domande del sito, l’incombente creativo fa una bella radiografia del gonzo che non potrà più scappare.

Resta il problema del cambio tariffa in funzione delle ore scelte, una procedura che la legge non prevede, ma cos’è la legge rispetto alla creatività di un incombente?

 

Contatori in Francia:truffa?

Aumentano le proteste contro Linky, il nuovo contatore elettrico francese.

Due giornali, Capital e l’Humanitè, si chiedono se si tratti di progresso o di truffa.

Enedis – che controlla il 95% della rete elettrica francese – ne dovrebbe installare 35 milioni entro il 2021, in linea con una direttiva europea sull’efficienza energetica.

Dal 2016 sono stati sostituiti 11 milioni di contatori.

La sostituzione del contatore saràa carico del consumatore e il distributore incasserà 5,7 miliardi di euro.

Per la Corte dei conti francese, il programma Linky si tradurrá in un beneficio finanziario per il distributore di mezzo miliardo di euro, che verrà scaricato sulle tariffe, senza alcun reale vantaggio per il consumatore.

Le proccupazioni dei consumatori francesi, che si stanno opponendo alla sostituzione, sono: protezione dei dati personali, sicurezza informatica dei dati di consumo, problemi sanitari, diritto dei consumatori e controllo della domanda di energia da parte del distributore.

I metodi per imporre la sostituzione vanno dalle minacce di distacco a non meglio definite ritorsioni economiche, metodi questi particolarmente efficaci con i male informati o con le persone anziane.

Inoltre sembra che, all’atto della sostituzione, non venga effettuato alcun controllo alla rete alimentata con rischi d’incendi.

Vista la sempre maggiore protesta, dei consumatori e in Parlamento, i giornali si chiedono se non sia il caso di abbandonare il progetto come già successo in Belgio e in Germania.

In nessuna altro paese europeo l’installazione dei contatori ha creato una reazione come in Francia.

In Italia, per esempio, non c’è alcuna fronda, anzi, si accetta senza batter ciglio la sostituzione dei vecchi contatori,illegali, con sistemi di misura altrettanto illegali, cosa che in Francia, forse non hanno ancora apprezzato.

Tuttavia, anche in Italia la sostituzione può essere rifiutata e non sono applicabili sanzioni.

La Cassazione sui consumi anomali

L’ordinanza della Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15-03-2018) 19-07-2018, n. 19154 – tratta un caso di  consumo anomalo di acqua.

La Corte stabilisce che, in caso di contestazione, è il gestore del servizio a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento del contatore e l’utente può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, a denunciarne il cattivo funzionamento.

Spetta quindi al gestore dimostrare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, attività che non può essere illegittimamente addossata all’utente.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul gestore l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre l’utente deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

Le conclusioni della Corte, se applicate ai contratti di fornitura di energia elettrica, dove il gestore  non fosse  in grado di dimostrare lo stato di legalità, dei contatori o dei sistemi di misurazione, potrebbero riaffermare i diritti dei consumatori.

 

 

Il consumatore utile idiota

Risparmiare si potrebbe anche, basterebbe sapere quanto consumiamo, ma non sembra interessare a nessuno: tutti sanno quanto pagano ma pochi quanto consumano.

Non leggiamo i contatori e le bollette addebitano consumi stimati: secondo Arera, responsabile di questo scandalo,  35 milioni di utenti del gas e 10 milioni di utenti di energia elettrica ricevono bollette basate su consumi stimati.

I consumi stimati sono sempre maggiori di quelli reali e quindi sono miliardi gli euro versati in anticipo.

Allo stato vanno così più accise e tasse mentre le società del settore presentano ottimi bilanci. In tanti vivono sulle nostre bollette e il consumatore é diventato solo merce di scambio nelle operazioni di M&A.

Molti utenti non sanno neppure quale sia il proprio contatore; tutti si fidano di contatori vetusti, imprecisi o illegali, e appoggiano le bollette in banca senza fiatare.

Quando arriva la bolletta di conguaglio le cifre sono tali che la rateizzazione viene proposta in automatico e senza chiedere neppure scusa.

Adesso si sono inventati il tentativo di conciliazione, senza il quale non é possibile contestare. Un altro “fuori gioco” dell’Autorità, perché questo non é regolazione del mercato ma di contenziosi. Ci vogliono mesi per riuscire a far valere i propri diritti.

Ma se a milioni di consumatori non interessa neppure quanto consumano è del tutto inutile rifilare loro contatori sempre più sofisticati e a loro carico.

A chi servono in realtà i nuovi contatori?

Raccontano balle dicendo che serve a noi, raccontano balle dicendo che é gratis e quando non sanno più cosa dire  ecco che “lo chiede l’Europa”.

Una serie di balle solo per piazzarci questi aggeggi che funzioneranno illegalmente, per poterci entrare in casa e stabilire da remoto il nostro consumo perché, appunto, sanno che nessuno controlla.

Sistemi di misura illegali

La metrologia legale, che garantisce la correttezza delle transazioni, compete al Ministero dello Sviluppo Economico. La regolazione dei mercato dell’energia elettrica compete all’autorità per l’energia, ora ARERA.

Da più di dieci anni, l’Autorità per l’energia viene coinvolta in attività che non le competono mentre il Ministero latita con idee confuse.

Davide Crippa – senatore e sottosegretario al MISE – da deputato aveva presentato varie interpellanze in merito allo stato di legalità dei contatori di energia elettrica, sia all’Autorità (aeegsi) che al Ministero (mise).

Nonostante risposte evasive o errate, decine di milioni di contatori, per miliardi di euro scaricati sulle bollette, continuano a essere sostituiti.

Oltretutto l’Autorità per l’energia andava chiaramente oltre le sue funzioni istituzionali, rispondendo su temi che non le competono. la confusione di ruoli dura da un decennio.

Tutte le risposte erano contrarie al dispositivo di una sentenza della Corte di Giustizia Europea la quale stabiliva – e non per i contatori di energia elettrica  – che la connessione di uno strumento di misura a un sistema di tele-gestione da remoto integra la fattispecie di un sistema di misurazione, il quale, per le vigenti leggi metriche italiane, deve essere legalizzato.

L’ufficio legislativo del MISE, e non la Direzione competente, scrive invece che il sistema di misurazione non è oggetto della Direttiva Comunitaria MID, negando che proprio la direttiva prevede le misure di sicurezza della formazione del dato di consumo, a tutela del consumatore.

E’ lecito quindi chiedersi a cosa serva il contatore se non per gli interessi dei distributori di energia elettrica e gas che hanno deciso di sostituire i contatori, solamente perché pagati dalle bollette.

I distributori non mettono a disposizione degli Organismi di Vigilanza le caratteristiche delle interfacce dei sistemi di misura, dei protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati di consumo né, soprattutto, dei criteri di tutela atti a impedire la modifica dei parametri di misurazione da remoto.

Possibile che il MISE ignori che la gestione di un contatore da remoto viola pacificamente i requisiti essenziali della Direttiva MID ?

Stanno sostituendo, a nostre spese anche se raccontano che é tutto gratis, gli strumenti con i quali ci misureranno gas e luce per i prossimi quindici anni e il minimo che possiamo pretendere é che la transazione sia legale, cosa che nessuno può invece garantire.

Incumbent

Con questo termine, per deferenza, ci si riferisce in Italia a Enel, la cui posizione dominante viene analizzata nella recente lettera di Iberdrola.

Le enormi, e sicure risorse raccolte con le bollette italiane, vengono così impiegate in mirabolanti iniziative all’estero, che evidentemente danno fastidio

E così, una società spagnola, desiderosa di partecipare al ricco banchetto nazionale, fa le pulci su temi da Antitrust, che con la benedizione dell’Autorità per l’energia, ha permesso questa situazione.

Il prezzo dell’energia elettrica italiana è il più alto in Europa e i consumi verranno rilevati da sistemi di misurazione illegali, come giá denunciato alla Camera.

Nessuno hai poi detto niente anche perché i contatori saranno tutti di Enel.

I misteri del TAP

Il Decreto-Legge 25/9/2009, n. 135, all’art. 7 recita:

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale ……….
  • alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data…….

Il decreto è stato poi convertito con la Legge 20 novembre 2009, n. 166. 

L’esclusione dalla metrologia legale dei sistemi di misurazione del gas contrastava con le disposizioni della Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, recepita con D.Lgs.2 febbraio 2007, n.22.

La direttiva prevedeva infatti che, per gli usi legali, quali l’impiego di strumenti di misurazione per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente,imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori elealtà delle transazioni commerciali, è d’obbligo che gli strumenti di misura utilizzati siano conformi ai dettami della suddetta Direttiva.

Nella sostanza il decreto bloccava il procedimento della Procura di Milano che aveva concluso l’indagine sull’intera filiera nazionale del gas, dalla stazione di Mazara del Vallo in Sicilia ai consumatori finali.

Il decreto impediva inoltre qualsiasi futura verifica: legale sulle quantità misurate, e, fiscale, sulle accise e sulle imposte sottese.

La direttiva 2004/22/CE è stata sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE del 26/2/2014, recepita con D. Lgs. 19 maggio 2016, n.84.

Questa direttiva definisce “controlli metrologici legali” quelli effettuati per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.

Pertanto i sistemi di misurazione del gas, espunti dai controlli metrologici previsti con Legge 20 novembre 2009, n. 166 – tornano ad essere assoggettati ai requisiti metrologici previsti dalla nuova Direttiva 2014/32/UE e relativo D. Lgs. 84/2016 di recepimento, in quanto ogni legge che regola una certa materia, ha l’effetto di abrogare le norme di quelle con essa in contrasto emanate in precedenza.

Con tali premesse, si leggono le notizie di stampa:

I periti, ciascuno per conto delle parti in causa – Procura, Tribunale e Tap – sono chiamati a valutare se, come sostiene l’accusa, il tracciato del gasdotto Tap e la condotta Snam, che arriva fin nel Brindisino, siano in realtà un’unica opera.

In caso di valutazione positiva, cambierebbe tutto nell’iter di autorizzazione del gasdotto: l’opera dovrà essere sottoposta a una nuova Valutazione di impatto ambientale e soprattutto dovrà sottostare ai limiti imposti dalla direttiva Seveso, che disciplina la prevenzione dei grandi rischi industriali.

Discutere sulle tonnellate di gas, che la stazione dovrà trattare, per sottostare o meno alla legge Seveso, e senza conoscere il volume del gas a regime, sembra peraltro prematuro e fuorviante.

Appare invece evidente, visto lo schieramento a difesa della catalogazione della stazione, non come officina di gas ma come quelle salvate in un primo tempo – e poi tornate nello stato d’illegalità – il tentativo di sottrarre a qualsiasi controllo una delle principali fonti nazionali di approvvigionamento di gas, con tutto quanto consegue.

Oppure tutto il gas che arriverà con il TAP è già venduto agli altri paesi europei e la stazione di arrivo non riguarda l’Italia ma allora è inutile parlare di diversificazione delle fonti di approvvigionamento. E’ una struttura messa lì a solo vantaggio di TAP.