Perché i nuovi contatori del gas?

In attesa dei nuovi contatori elettrici vogliono cambiarci quelli del gas.

Mentre in tutta Europa i contatori del gas venivano sostituiti dopo un certo numero di anni, in Italia non é mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo di una legge del 1991, senza il quale non sussiste ancora l’obbligo di sostituirli.

Pezzi d’antiquariato industriale del primo dopoguerra sono ancora in funzione.

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Nel 2008, la Procura di Milano indagò sulla misurazione del gas e l’Autorità per l’energia, prima segnalò al Governo e al Parlamento rilevanti problemi di Metrologia Legale e poi, senza aver avuto nessuna risposta,deliberò sulle procedure di teletrasmissione del dato di consumo.

Incurante del fatto che il dato di consumo potesse venire generato da contatori obsoleti, l’Autorità impose un onerosissimo programma di adeguamento elettronico, scaricandone il costo in bolletta. Tutti i sistemi di misura del gas, che peraltro la Metrologia Legale non ha ancora  definito, sarebbero stati interessati:dai più grandi, per i consumi industriali e commerciali, a quelli domestici.

Ma perché trasmettere e gestire un dato che nasce male?

Quali i reali vantaggi per il consumatore? 

Se, per utenze industriali e commerciali, l’intervento era giustificato dal valore economico  del volume del gas consumato, proporre lo stesso intervento a decine di milioni di utenti che utilizzano il gas per cucinare o per farsi una doccia, sembrò subito un’inutile forzatura.

Ma in Italia siamo per il progresso e anzi, dobbiamo essere un faro anche per gli altri paesi.

Si attendono sessant’anni per sostituire un contatore, che il consumatore avrà nel frattempo pagato chissà quante volte, per mettergli in casa la Ferrari dei contatori, senza aver ancora capito come funziona e raccontandogli le solite balle.

Da noi il gas è già il più caro d’Europa, il consumatore non sa neppure quanto consuma, nessuno legge il contatore e non saranno quindi 500 € in più a mandarlo in rovina.

Non se ne accorgerà neppure perché saranno spalmati negli anni con la voce “gestione del contatore”, magicamente comparsa nelle nuove bollette,aggregata alla voce “trasporto”.

Con l’avviso della sostituzione, devono avervi proposto di provare il vecchio contatore: se la prova confermerà che il contatore è conforme – e quindi non vi ha fregato negli ultimi decenni – dovrete pagarla; se invece risulterà non conforme – e quindi probabilmente vi sta fregando da decenni – è gratuita.

I risultati della gestione del dato di consumo sui primi due milioni di contatori installati sono deprimenti, le bollette continuano a fatturare il consumo stimato e il consumatore paga un servizio inesistente.

 

La metrologia legale e i contatori 2G

Un simposio promosso dal Politecnico di Milano trattava di metrologia legale (documenti consultabili qui).

Esaminati gli aspetti scientifici, legali e regolatori il quadro è devastante.

Leggi dello Stato, decreti legislativi su delega del Parlamento, decreti ministeriali, circolari ministeriali, recepimenti di direttive comunitarie e decreti del Presidente della Repubblica si sovrappongono e rendono la situazione sempre più complicata.

I relatori hanno manifestato dubbi comuni sull’applicabilità dei decreti e, in particolare,  sulla costituzionalità di un decreto che discrimina i consumatori, tra quelli escussi sulla base delle indicazioni di contatori illegali, e gli altri.

I contatori di energia elettrica, pur essendo illegali, possono continuare ad essere utilizzati nel rapporto tra terzi “fino a quando non verranno rimossi”

Il gas naturale,invece, viene conteggiato e successivamente corretto, con addebito ai consumatori di  volumi non già indicati dal contatore ma dal correttore; fatturati poi in unità di misura né legali, ma scientifiche.

A cosa serve, ammesso che si possa, provare un contatore elettronico che è solo uno dei componenti un sistema complesso di tele-gestione con il quale il contatore interagisce?

Per quale ragione il sistema non é stato ancora definito? Perché non vengono rese pubbliche, e comunicate agli organi di controllo, le modalità d’interazione? Come viene garantita la sicurezza del dato di consumo che paghiamo con la bolletta?

Perché un decreto stabilisce che il titolare di un contatore di energia elettrica sia “colui il quale è titolare del diritto di proprietà, ovvero colui che ha la responsabilità della misura”, mentre un altro decreto stabilisce che titolare di un contatore di gas é chi, a qualsiasi titolo, ne ha la disponibilità ?

Sono interrogativi che restano senza risposta e, nel frattempo, i sequestri continuano.

Il responsabile dell’Ufficio Metrico di Milano concludeva il suo intervento affermando che “in ogni stato di diritto la civiltà della misura diventa misura della civiltà”.

Dopo un anno ci stanno sostituendo i contatori del gas con quelli elettronici e per quelli della luce l’Autorità per l’energia ha emesso ieri una delibera che non prende in considerazione gli aspetti di metrologia legale come la definizione di “sistema di smart metering” e la proprietà del contatore. Ma l’Autorità dell’energia non ha competenza in questo campo.

Il contatore elettronico francese

Dopo anni di prove su piccole reti pilota, parte in Francia il programma Linky che prevede la sostituzione di 35 milioni di contatori di energia elettrica.

In Italia siamo stati molto più bravi: dai primi anni duemila funzionano decine di milioni di contatori intelligenti che non sono mai stati omologati da nessuno, come la legge invece imponeva.

Così abbiamo pagato con le bollette miliardi di euro a Enel per farci misurare energia elettrica da contatori illegali dei quali non conosciamo il funzionamento, non riusciamo a provarli in un contraddittorio legale, né, in molti casi,riusciamo a leggerli perché il visualizzatore é spento.

Quando lo facciamo notare ci raccontano che, anche se non si legge nulla sul contatore, c’è qualcuno che li legge da remoto ma quel dato invece non ha alcun valore legale perché é il dato che il consumatore legge sul contatore a valere.

In compenso chi legge i nostri contatori da remoto conosce i nostri consumi e chissà quante altre informazioni sensibili.

In Italia i contatori sono nati dal nulla nel 2001 e li hanno installati in gran fretta, e prima che una Direttiva Europea del 2004, recepita in Italia solo nel 2007, ne stabilisse i criteri di omologazione e immissione sul mercato.

I contatori italiani non sono mai stati omologati e quindi sono illegali.

Ma il vero scandalo é che, per legge, “potranno continuare a funzionare fino a quando verranno rimossi”.

Nel frattempo vengano sequestrati.

Fabbricati in Cina dall’Enel, che nel 2001 produceva tutta l’energia elettrica italiana, furono imposti proprio per questo senza problemi e ancora oggi  il protocollo di comunicazione dei dati é saldamente nelle mani di Enel, monopolista della distribuzione.

Il sistema francese  (ndr. aprire il menu alla voce linky) vieta la trasmissione dei dati personali, che devono essere criptati e che restano di proprietà del consumatore, o il distacco da remoto senza l’intervento di un tecnico. I contatori saranno prodotti in Francia.

Recentemente Enel ha deciso di sostituire 40 milioni di contatori, infilandosi nel piano del governo per la banda larga e, come 15 anni fa, il consumatore non sa nulla.

Il ministero, a cui compete la metrologia legale, latita da sempre e l’Autorità per l’energia tenta di cavarsela con inutili documenti di consultazione.

Le associazioni dei consumatori vengono chiamate da Enel ma non capiscono nulla.

Così, tra pochi mesi, riceveremo una lettera, come quella di 15 anni fa, dove ci diranno che non possiamo opporci alla sostituzione perché lo dice l’Autorità ma quelli che vorranno approfondire l’argomento scopriranno che non é sufficiente.

I tedeschi hanno ancora quello quello di tipo elettromeccanico, con la rotella che gira.

La diffida di Acea

Un lettore romano ha ricevuto la diffida di ACEA perché si oppone alla sostituzione del contatore della luce; sembra che a Roma vengono ancora installati contatori non omologati.

La legge è chiara:

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22 – che recepisce nell’Ordinamento interno la Direttiva 2004/22/CE conosciuta appunto come Direttiva MID – dal 18.3.2007 possono essere immessi in commercio o messi in servizio, esclusivamente Contatori di Energia Elettrica Attiva muniti della marcatura CE e di quella supplementare M nonché scortati dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Fabbricante. L‘art. 20 del suddetto Decreto Legislativo 22/2007 sanziona in via amministrativa chiunque commercializza o immette in servizio strumenti di misura privi dell’idonea marcatura CE. 

Acea non sembra brillare certo per trasparenza e lo scandalo dei contatori sta montando.

Le osservazioni a quanto scrive ACEA Reti nella diffida sono:

  • un contratto di fornitura di energia elettrica è sempre sottoscritto con il venditore e non con il distributore.
  • E’ il venditore che addebita all’utente l’energia elettrica, sulla base delle indicazioni del distributore e l’utente, per contratto, è obbligato ad accettarne  il valore.
  • Il distributore sarà anche proprietario dello strumento di misura, ma non può imporre all’utente azioni che non siano diretta conseguenza di istruzioni del venditore, come per esempio il distacco dell’utente dalla rete. In pratica, la raccomandata deve essere inviata dal venditore, con copia per conoscenza al distributore, nei termini previsti dalle delibere dell’Autorità per l’energia. 
  • Nel caso specifico il venditore è Acea Energia e il distributore Acea Reti.
  • la comunicazione di Acea non indica le ragioni della sostituzione, né come verrà pagato il misuratore.
  • non viene confermato all’utente che il misuratore sarà di tipo omologato.

Più che giustificata quindi la perplessità dell’utente, anche se l’art. 2 delle condizioni contrattuali – norme applicabili – richiama le “leggi e i regolamenti vigenti”.

Il consiglio all’utente è di verificare che il nuovo misuratore sia omologato e munito di marchi regolari come l’esempio della foto:

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dove il simbolo CE rispetta le dimensioni geometriche legali,  la M significa che lo strumento viene commercializzato in accordo alla direttiva 2004/22/CE (MID), 09 è l’anno di apposizione della Marcatura CE, 0122 e il numero dell’ente europeo che ha omologato lo strumento. T10070 è il numero di riferimento del dossier tecnico di omologazione, depositato presso lo stesso ente, ma è facoltativo.

Se la targhetta dello strumento riporta un marchio regolare, contestualmente all’installazione, dovranno essere consegnati all’utente la Dichiarazione di Conformità, prevista dalla direttiva 2004/22/CE, firmata dal responsabile del fabbricante e il manuale d’istruzioni e uso.

Se, in fase d’installazione, l’utente si rende conto che gli viene installato un misuratore che non risponde ai requisiti di legge, farà intervenire Carabinieri o Guardia di Finanza, per appurare l’identità dell’operatore, il suo vincolo di appartenenza o la delega del venditore.

Farà quindi verbalizzare che il misuratore é illegale, e che quindi è più che legittimato a impedire che si compia, a suo danno, un atto illecito previsto dall’art. 692 del Codice Penale.