La diffida di Acea

Un lettore romano ha ricevuto la diffida di ACEA perché si oppone alla sostituzione del contatore della luce; sembra che a Roma vengono ancora installati contatori non omologati.

La legge è chiara:

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22 – che recepisce nell’Ordinamento interno la Direttiva 2004/22/CE conosciuta appunto come Direttiva MID – dal 18.3.2007 possono essere immessi in commercio o messi in servizio, esclusivamente Contatori di Energia Elettrica Attiva muniti della marcatura CE e di quella supplementare M nonché scortati dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Fabbricante. L‘art. 20 del suddetto Decreto Legislativo 22/2007 sanziona in via amministrativa chiunque commercializza o immette in servizio strumenti di misura privi dell’idonea marcatura CE. 

Acea non sembra brillare certo per trasparenza e lo scandalo dei contatori sta montando.

Le osservazioni a quanto scrive ACEA Reti nella diffida sono:

  • un contratto di fornitura di energia elettrica è sempre sottoscritto con il venditore e non con il distributore.
  • E’ il venditore che addebita all’utente l’energia elettrica, sulla base delle indicazioni del distributore e l’utente, per contratto, è obbligato ad accettarne  il valore.
  • Il distributore sarà anche proprietario dello strumento di misura, ma non può imporre all’utente azioni che non siano diretta conseguenza di istruzioni del venditore, come per esempio il distacco dell’utente dalla rete. In pratica, la raccomandata deve essere inviata dal venditore, con copia per conoscenza al distributore, nei termini previsti dalle delibere dell’Autorità per l’energia. 
  • Nel caso specifico il venditore è Acea Energia e il distributore Acea Reti.
  • la comunicazione di Acea non indica le ragioni della sostituzione, né come verrà pagato il misuratore.
  • non viene confermato all’utente che il misuratore sarà di tipo omologato.

Più che giustificata quindi la perplessità dell’utente, anche se l’art. 2 delle condizioni contrattuali – norme applicabili – richiama le “leggi e i regolamenti vigenti”.

Il consiglio all’utente è di verificare che il nuovo misuratore sia omologato e munito di marchi regolari come l’esempio della foto:

IMG_1360

dove il simbolo CE rispetta le dimensioni geometriche legali,  la M significa che lo strumento viene commercializzato in accordo alla direttiva 2004/22/CE (MID), 09 è l’anno di apposizione della Marcatura CE, 0122 e il numero dell’ente europeo che ha omologato lo strumento. T10070 è il numero di riferimento del dossier tecnico di omologazione, depositato presso lo stesso ente, ma è facoltativo.

Se la targhetta dello strumento riporta un marchio regolare, contestualmente all’installazione, dovranno essere consegnati all’utente la Dichiarazione di Conformità, prevista dalla direttiva 2004/22/CE, firmata dal responsabile del fabbricante e il manuale d’istruzioni e uso.

Se, in fase d’installazione, l’utente si rende conto che gli viene installato un misuratore che non risponde ai requisiti di legge, farà intervenire Carabinieri o Guardia di Finanza, per appurare l’identità dell’operatore, il suo vincolo di appartenenza o la delega del venditore.

Farà quindi verbalizzare che il misuratore é illegale, e che quindi è più che legittimato a impedire che si compia, a suo danno, un atto illecito previsto dall’art. 692 del Codice Penale.

Autore: edoardobeltrame

“Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità, e loro non mi credono mai.” (C.B.C)

6 pensieri riguardo “La diffida di Acea”

  1. Buon giorno Dott. Beltrame

    avrei un quesito da sottoporLe in un’altro articolo Lei ci spiega che gli oneri di sistema sulle bollette elettriche incidono circa del 20% , la mia ultima bolletta ACEA ( ma più o meno anche le precedenti) è come di seguito composta:

    – spesa materia prima € 65,61
    – spesa per il trasporto e gestione contatore € 41,15
    – spesa per oneri di sistema € 80,56
    – imposte IVA € 27,04

    Totale € 214,36

    Ora mi domando e Le chiedo o hanno applicato la percentuale anche sull’imposta (ma non credo si possa fare) oppure i conti non tornano.
    Cosa ne pensa?
    Grazie
    Mauro Calanchini

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  2. Una corretta risposta alla diffida da inviare alla società che provvederà alla sostituzione, con copia ad ACEA Reti, potrebbe essere la seguente:

    “Giorni fa ho ricevuto lettera raccomandata, dalla societa’ partecipata ACEA Reti/ACEA Distribuzione/MT/BT/Zona Est Sud-Est, comunicante che il giorno …. e’ stata programmata la sostituzione del mio misuratore di energia elettrica, peraltro regolarmente funzionante, nonostante io non abbia MAI fatto alcuna richiesta di sostituzione e sia formalmente CONTRARIO, ma la società partecipata ACEA mi impone in modo PERENTORIO tale sostituzione, MINACCIANDOMI che “nel caso in cui non fosse possibile in tale data effettuare il cambio, l’operatore procederà IMMEDIATAMENTE al distacco della fornitura”.
    Essendo la parte più debole, un semplice cittadino, in questa situazione di RICATTO sarò costretto – con totale ed imperitura CONTRARIETA’ – ad accettare.

    In questo caso pero’, sono estremamente preoccupato essendo a conoscenza che sono ancora disponibili sul mercato contatori NON omologati e che l’argomento delle installazioni illegali, e relative indagini, stia emergendo sempre in modo dirompente (come l’articolo solo di Repubblica )

    http://www.repubblica.it/economia/2015/03/20/news/elettricita_bolletta_nuova_contatori_vecchi_il_paradosso_italiano-110070603/).

    Mi aspetto che il nuovo misuratore elettronico – che sia Landis Gyr/Enel/Ducati o altri – che andrete ad installare in sostituzione di quello tuttora in uso e perfettamente funzionante, sia di tipo OMOLOGATO per legge e munito di MARCHI regolari, ossia che risponda ai requisiti di omologazione previsti dalla Direttiva MID del Parlamento Europeo e Consiglio n.22 del 31/3/2004, recepita dal Decreto Legislativo n.22 del 2 Febbraio 2007, e che contestualmente alla messa in opera del misuratore mi forniate – sempre in obbligo alla stessa direttiva, la Dichiarazione di Conformità Metrologica, firmata dal responsabile del fabbricante, e il Manuale d’Istruzioni e Uso.

    In caso invece NON sia rispettata anche una sola delle suddette condizioni imposte dalle norme – e visti gli attuali contenziosi in corso, anche penali, riguardo i misuratori non omologati, come ad es. l’azione collettiva (cd. “class action”) contro Enel – una volta installato il misuratore, mi vedrò costretto – per rispetto delle leggi e per proteggermi – ad adire l’autorità giudiziaria per NON essere correo di un reato penale (art.692 et al.), essendo uno degli attori – mio malgrado – coinvolti nel processo di installazione illegale assieme ad ACEA, ed allo stesso operatore che effettuerà l’installazione”

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