Contatori e Carabinieri

Un utente di Sestri Levante si oppone alla sostituzione del contatore di energia elettrica.

E’ un suo diritto, come gli hanno confermato dal call center indicato sull’avviso di sostituzione, lasciato sulla porta di casa.

L’addetto della società incaricata della sostituzione prima minaccia l’utente di chiamare i Carabinieri, poi li chiama e questi – colpo di scena – escono, come se non avessero altro da fare.

Arrivati sul posto, dopo i saluti di rito, non verbalizzano nulla – altro colpo di scena – perché non c’è nulla da verbalizzare.

Il contatore vecchio resta al suo posto e tutti se ne vanno soddisfatti.

C’è qualcosa che non torna in questa incredibile vicenda che deve essere chiarita.

Come dovrebbero essere riviste le delibere di Arera che hanno creato questa giungla.

Queste forzature trovano giustificazione solo dai soldi succhiati ai consumatore per installargli un sistema di misura illegale.

Più contatori sostituisci e più ti premiano e così, se l’utente non è d’accordo, ti permetti di chiamare i Carabinieri per intimidirlo.

Bisogna capire se è un ordine di scuderia oppure, anche se non sembra, è un caso isolato.

Per non farvi sostituire il contatore è sufficiente chiedere a chi interviene se ha intenzione di verbalizzare e sottoscrivere i consumi letti sul contatore vecchio.

La risposta sara negativa perché non sono autorizzati a farlo eppure, quei dati sono l’unica cosa legale dell’operazione.

 

 

 

I decreti attuativi

Le leggi funzionano solo con i decreti attuativi ma in Italia si fanno le leggi e si ritardano i decreti, come accaduto per i contatori del gas. I governi cambiano e i decreti attuativi restano per anni nel cassetto per essere poi ripescati e ritoccati opportunamente.

Anche le direttive europee devono essere recepite e ratificate da decreti nazionali, e sono sempre in ritardo cronico come per il decreto che regola la verifica periodica dei contatori di energia elettrica.

Che si applica però ai soli contatori omologati da una direttiva europea del 2004, recepita dall’Italia nel marzo del 2007, un parte esigua di quelli installati.

Più di 20 milioni di contatori illegali, perché mai omologati da nessuno e che, per questa ragione, non possono essere verificati legalmente da nessuno, potranno continuare a funzionare illegalmente “fino a quando verranno rimossi”.

Venti milioni di utenti non sono tutelati sul dato del loro consumo e milioni di utenti non sono neppure in grado di leggere il loro contatore, perché il visualizzatore é illeggibile, e pagano le bollette alla cieca.

Stessa cosa per il gas: nel 2008 mancava il decreto attuativo della legge 236 del 1991. Si racconta che il decreto venne in realtà firmato dal Ministro ma che non arrivò mai al Poligrafico dello Stato per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inammissibile la situazione delle misure industriali del gas dove vetusti contatori misurano volumi di gas per centinaia di milioni di euro. A questi contatori vengono abbinati sofisticati sistemi di conversione di volume, questi si sottoposti a verifica periodica, mentre lo strumento primario, cioè quello che genera il dato  viene ignorato.

Contatori illegali misurano l’energia elettrica e contatori post-bellici il gas, ma sostituirli con quelli elettronici, sarà un’altra fregatura.

Illegali i nuovi sistemi di misura

“In attesa della seconda generazione di contatori elettronici, visto che i primi hanno concluso il loro ciclo di vita, in futuro non dovrà essere solo Enel a deciderne caratteristiche e protocolli di comunicazione, perché i dati di prelievo sono di proprietà del cliente”.

Si esprimeva così il presidente dell’Autorità per l’energia. 

Oltre al monito ad Enel, smentito poi dai fatti, Bortoni non spiega come il dato di prelievo possa essere di proprietà del cliente.

Premesso che la metrologia legale non compete all’Autorità, ma al ministero, ci vuole una buona dose di coraggio per dichiarare che un dato, generato da un contatore illegale, trasmesso e concentrato con procedure e protocolli noti solo al distributore, possa essere di proprietà del consumatore.

Le reti e i contatori sono di proprietà dei “distributori”; il dato é prodotto dai contatori e il consumatore paga il servizio di gestione del contatore al fornitore, che lo gira poi al distributore.

Va inoltre ricordato a Bortoni, che a quel tempo non c’era, come andarono le cose quindici anni fa:

  • l’Autorità non mosse un dito mentre Enel installava in Italia i contatori intelligenti senza omologarli, facendoli interagire con i suoi centri operativi tramite suoi protocolli;
  • Poi, a cose fatte, con una delibera del 2006, l’Autorità negò che i contatori installati da Enel fossero già decine di milioni.

Ora, secondo Bortoni “il loro ciclo di vita sta terminando”

Ma chi stabilisce il ciclo di vita dei contatori che, non essendo stati omologati, non si possono neppure provare in contraddittorio, perché mancano le procedure legali di prova?

Il “ciclo di vita” dei contatori diventa attuale solo per farceli pagare, come l’Autorità ha già concordato con i distributori che, per una loro scelta aziendale, hanno deciso di sostituirli.

Pagheremo così tutto noi, negli anni, con le bollette.

Verificate la voce “gestione contatore” sulla bolletta!

Ma ben più grave é che vogliono farci pagare energia elettrica misurata da un sistema che legalmente non esiste.

Si attendono le risposte del MISE.

 

L’Autorità contro i consumatori

Nessuna tutela per il consumatore alla sostituzione di un contatore!

Lo prevede l’Autorità per l’energia“La regolazione vigente non prevede la vostra presenza all’operazione salvo che il contatore sia posto in un luogo non facilmente accessibile per il distributore in assenza del cliente finale o di un suo delegato. Inoltre non è previsto il rilascio al cliente di documentazione ai fini della certificazione della lettura di rimozione il quale, pertanto, è riconducibile a scelte operative del distributore”.

Le conseguenze sono:

  • a meno di non dover entrare in casa, il distributore può continuare indisturbato a installare contatori, omologati o  illegali, come ha fatto negli ultimi anni, senza neppure informare l’utente;
  • ammesso che riusciate a leggerlo, l’Autorità ritiene del tutto inutile che registriate i dati di consumo del vecchio contatore. Meglio invece non fidarsi di dati di bollette che magari arriveranno dopo mesi e quindi fate verbalizzare i dati di consumo.

E’ un vostro diritto!

Come quello di sapere a che titolo si presenta un terzo (il distributore) senza che il vostro fornitore vi abbia neppure informati.

E se invece il vecchio contatore non si legge o é illegale, fatelo sequestrare.

La diffida di Acea

Un lettore romano ha ricevuto la diffida di ACEA perché si oppone alla sostituzione del contatore della luce; sembra che a Roma vengono ancora installati contatori non omologati.

La legge è chiara:

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22 – che recepisce nell’Ordinamento interno la Direttiva 2004/22/CE conosciuta appunto come Direttiva MID – dal 18.3.2007 possono essere immessi in commercio o messi in servizio, esclusivamente Contatori di Energia Elettrica Attiva muniti della marcatura CE e di quella supplementare M nonché scortati dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Fabbricante. L‘art. 20 del suddetto Decreto Legislativo 22/2007 sanziona in via amministrativa chiunque commercializza o immette in servizio strumenti di misura privi dell’idonea marcatura CE. 

Acea non sembra brillare certo per trasparenza e lo scandalo dei contatori sta montando.

Le osservazioni a quanto scrive ACEA Reti nella diffida sono:

  • un contratto di fornitura di energia elettrica è sempre sottoscritto con il venditore e non con il distributore.
  • E’ il venditore che addebita all’utente l’energia elettrica, sulla base delle indicazioni del distributore e l’utente, per contratto, è obbligato ad accettarne  il valore.
  • Il distributore sarà anche proprietario dello strumento di misura, ma non può imporre all’utente azioni che non siano diretta conseguenza di istruzioni del venditore, come per esempio il distacco dell’utente dalla rete. In pratica, la raccomandata deve essere inviata dal venditore, con copia per conoscenza al distributore, nei termini previsti dalle delibere dell’Autorità per l’energia. 
  • Nel caso specifico il venditore è Acea Energia e il distributore Acea Reti.
  • la comunicazione di Acea non indica le ragioni della sostituzione, né come verrà pagato il misuratore.
  • non viene confermato all’utente che il misuratore sarà di tipo omologato.

Più che giustificata quindi la perplessità dell’utente, anche se l’art. 2 delle condizioni contrattuali – norme applicabili – richiama le “leggi e i regolamenti vigenti”.

Il consiglio all’utente è di verificare che il nuovo misuratore sia omologato e munito di marchi regolari come l’esempio della foto:

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dove il simbolo CE rispetta le dimensioni geometriche legali,  la M significa che lo strumento viene commercializzato in accordo alla direttiva 2004/22/CE (MID), 09 è l’anno di apposizione della Marcatura CE, 0122 e il numero dell’ente europeo che ha omologato lo strumento. T10070 è il numero di riferimento del dossier tecnico di omologazione, depositato presso lo stesso ente, ma è facoltativo.

Se la targhetta dello strumento riporta un marchio regolare, contestualmente all’installazione, dovranno essere consegnati all’utente la Dichiarazione di Conformità, prevista dalla direttiva 2004/22/CE, firmata dal responsabile del fabbricante e il manuale d’istruzioni e uso.

Se, in fase d’installazione, l’utente si rende conto che gli viene installato un misuratore che non risponde ai requisiti di legge, farà intervenire Carabinieri o Guardia di Finanza, per appurare l’identità dell’operatore, il suo vincolo di appartenenza o la delega del venditore.

Farà quindi verbalizzare che il misuratore é illegale, e che quindi è più che legittimato a impedire che si compia, a suo danno, un atto illecito previsto dall’art. 692 del Codice Penale.

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