Un lettore romano ha ricevuto la diffida di ACEA perché si oppone alla sostituzione del contatore della luce; sembra che a Roma vengono ancora installati contatori non omologati.
La legge è chiara:
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22 – che recepisce nell’Ordinamento interno la Direttiva 2004/22/CE conosciuta appunto come Direttiva MID – dal 18.3.2007 possono essere immessi in commercio o messi in servizio, esclusivamente Contatori di Energia Elettrica Attiva muniti della marcatura CE e di quella supplementare M nonché scortati dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Fabbricante. L‘art. 20 del suddetto Decreto Legislativo 22/2007 sanziona in via amministrativa chiunque commercializza o immette in servizio strumenti di misura privi dell’idonea marcatura CE.
Acea non sembra brillare certo per trasparenza e lo scandalo dei contatori sta montando.
Le osservazioni a quanto scrive ACEA Reti nella diffida sono:
- un contratto di fornitura di energia elettrica è sempre sottoscritto con il venditore e non con il distributore.
- E’ il venditore che addebita all’utente l’energia elettrica, sulla base delle indicazioni del distributore e l’utente, per contratto, è obbligato ad accettarne il valore.
- Il distributore sarà anche proprietario dello strumento di misura, ma non può imporre all’utente azioni che non siano diretta conseguenza di istruzioni del venditore, come per esempio il distacco dell’utente dalla rete. In pratica, la raccomandata deve essere inviata dal venditore, con copia per conoscenza al distributore, nei termini previsti dalle delibere dell’Autorità per l’energia.
- Nel caso specifico il venditore è Acea Energia e il distributore Acea Reti.
- la comunicazione di Acea non indica le ragioni della sostituzione, né come verrà pagato il misuratore.
- non viene confermato all’utente che il misuratore sarà di tipo omologato.
Più che giustificata quindi la perplessità dell’utente, anche se l’art. 2 delle condizioni contrattuali – norme applicabili – richiama le “leggi e i regolamenti vigenti”.
Il consiglio all’utente è di verificare che il nuovo misuratore sia omologato e munito di marchi regolari come l’esempio della foto:

dove il simbolo CE rispetta le dimensioni geometriche legali, la M significa che lo strumento viene commercializzato in accordo alla direttiva 2004/22/CE (MID), 09 è l’anno di apposizione della Marcatura CE, 0122 e il numero dell’ente europeo che ha omologato lo strumento. T10070 è il numero di riferimento del dossier tecnico di omologazione, depositato presso lo stesso ente, ma è facoltativo.
Se la targhetta dello strumento riporta un marchio regolare, contestualmente all’installazione, dovranno essere consegnati all’utente la Dichiarazione di Conformità, prevista dalla direttiva 2004/22/CE, firmata dal responsabile del fabbricante e il manuale d’istruzioni e uso.
Se, in fase d’installazione, l’utente si rende conto che gli viene installato un misuratore che non risponde ai requisiti di legge, farà intervenire Carabinieri o Guardia di Finanza, per appurare l’identità dell’operatore, il suo vincolo di appartenenza o la delega del venditore.
Farà quindi verbalizzare che il misuratore é illegale, e che quindi è più che legittimato a impedire che si compia, a suo danno, un atto illecito previsto dall’art. 692 del Codice Penale.
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