La rete francese vista da un francese

Vuoi capire perché le tue bollette elettriche sono alle stelle?

Le nostre turbine eoliche (tedesche), i pannelli solari (cinesi) e l’auto elettrica richiedono una costosa modifica della rete elettrica.

RTE investirà 100 miliardi di euro in modo che la sua rete elettrica possa ospitare molte energie rinnovabili

Mentre con 100 miliardi di euro, possiamo costruire 12 centrali nucleari e aumentare la nostra produzione di energia elettrica del 35%!

Il capo dell’operatore della rete elettrica francese RTE, Xavier Piechaczyk, continua la sua propaganda pro-vento favorevole ai tedeschi e molto redditizia per la sua azienda:


“L’energia nucleare da sola non sarà sufficiente per decarbonizzare la Francia afferma il presidente di RTE giudicando che è necessario “rendere rinnovabile il prima possibile” per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.

Controcorrente: e questo nello stesso momento in cui il gigante svedese Vattenfall ferma lo sviluppo di un grande progetto eolico offshore nel Regno Unito a causa del costo dei materiali.

Proprio come i tedeschi stanno smantellando un parco eolico logoro, danneggiato dopo soli 12 anni di attività!!

L’accelerazione della transizione energetica ha un prezzo e sarà a carico dei consumatori di energia elettrica.

Questo è stato annunciato tre anni fa… fonte Les Échos: https://lnkd.in/dRDBCT_S

Gestita da RTE (per i 106.000 km di linee di trasmissione ad alta tensione) ed Enedis (per gli 1,4 milioni di km di linee di distribuzione), la rete francese rappresenta un terzo della bolletta per un cliente residenziale.

Non è quindi un segreto che passare dall’attuale sistema energetico a un modello compatibile con le energie rinnovabili sarà (molto) costoso: collegare nuovi parchi solari ed eolici e stazioni di ricarica per auto elettriche, ma anche migliorare la resistenza dei cavi…

Ciò aumenterà il costo dell’elettricità, il cui consumo salirà alle stelle per fare a meno dei combustibili fossili. Come la sua controparte ENEDIS sulla gestione delle linee ad alta e altissima tensione, RTE, anticipa (avete capito!) anche un’esplosione dei suoi costi.

Ma le tasse non si fermeranno qui. Perché parallelamente esploderà un’altra voce di spesa: quella di adeguare la rete di distribuzione elettrica (linee di bassa e media tensione) a questi sconvolgimenti.

Da linkedin: commento di un francese incazzato

Contratti mercato libero

La crisi ucraina ha disorientato i mercati energetici europei, e quello italiano in particolare, alle prese con il passaggio al mercato libero da quello tutelato.

Cosa implica il passaggio al mercato libero?

Al di là del prezzo di vendita, di energia elettrica o di gas, il contratto di “mercato libero” non è più “tutelato” dalle clausole specifiche, che venivano imposte ai fornitori da Arera.

In sostanza i rapporti fornitore/cliente vengono lasciati alla libera contrattazione delle parti,che avranno come riferimento unico il Codice Civile.

Totalmente ignorato nei contratti, e non se ne conosce la ragione, il c.d. Codice di Consumo, cioè il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Le nuove condizioni richiedono quindi che i consumatori siano in grado di reperire, e di comprendere tutte le informazioni, economiche e legali, prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

E, siccome in Italia i contratti di luce e gas vengono sottoscritti quasi sempre senza capirli, e nel peggiore dei casi, senza neppure leggerli, ecco che 800 (!) fornitori, molti dei quali senza scrupoli, ne possono approfittare.

Già da un paio di mesi, ai clienti di mercato libero del gas, stanno arrivando le bollette relative ai consumi dei primi mesi freddi, quando cioè si comincia ad utilizzare il riscaldamento.

In migliaia di casi, segnalati in Liguria, le bollette del gas sembrano impazzite e il costo del riscaldamento raddoppiato, se non triplicato.

E questo non solo perché  governo ha deciso di:

1) ristabilire i due scaglioni originali dell’IVA – 10% applicato ai primi 480 m³ e il 22% sul restante –

2) rimettere gli oneri generali di sistema e

3) ridurre l’ISEE che dá diritto al bonus sociale.

La crisi del 2022 aveva fatto esplodere il prezzo all’ingrosso del gas  – da 20 a 300 €/MWh – e i fornitori, dopo aver realizzato cospicui extra profitti, tanto da costringere il governo Draghi a tassarli, hanno pensato di replicarli, offrendo prezzi fissi “abnormi” per due anni, con pesanti conseguenze per i consumatori.

I clienti di mercato libero devono necessariamente tenere sotto controllo le bollette e, in particolare, le scadenze indicate sulle bollette.

Curiosamente, è molto subdolamente, le scadenze sono distinte: una é del contratto, quasi sempre a tempo indeterminato, e l’altra è relativa alle condizioni economiche.

Nel 2023, ai clienti di mercato libero, a cui scadevano le condizioni commerciali, i fornitori hanno proposto modifiche di prezzo che restavano comunque soggette all’accettazione del cliente.

Le proposte, infatti, sarebbero state inviate mesi prima della scadenza delle condizioni economiche , ma  senza una prova di essere state realmente spedite, né tantomeno ricevute, non occorrendo una raccomandata.

Ammesso quindi che siano state regolarmente spedite, e ammesso anche che l’utente non le abbia, volutamente, o inavvertitamente cestinate, le proposte prevedevano prezzi fissi con durata di 24 mesi.

Le proposte spedite prima dell’estate 2023  non hanno avuto alcun effetto sulle prime bollette estive, quando il consumo di gas è nullo mentre il bubbone sta scoppiando ora, quando vengono fatturati i consumi dei primi mesi freddi.

Questo é un esempio dove il prezzo del gas é scandaloso.

Analizzando casi di tutto il territorio nazionale, si scopre così che il costo del riscaldamento a gas è raddoppiato, quando non triplicato, e non sono neppure possibili azioni correttive a meno di dare disdetta e pagare le eventuali relative penali, tipiche nei casi di prezzo fisso.

Quindi, mentre a fine anno il governo discuteva se prorogare o meno il mercato tutelato, i fornitori del libero mercato si erano già abbondantemente “coperti” da eventuali oscillazioni  del mercato internazionale.

Un mercato che paga oggi il gas all’ingrosso dieci volte meno che al dettaglio. Che poi è la stessa cosa che hanno fatto a Bruxelles stabilendo un price cap di 180 €/MWh quando oggi è a 25.

Il consiglio resta quello di prendere assolutamente coscienza dei propri consumi perché, in questa situazione, solo consumando meno si può risparmiare.

Dovrete inoltre verificare tutte le informazioni, reperibili su ogni bolletta, in merito alle letture dei contatori, al prezzo della materia prima e delle spese accessorie con particolare attenzione alle date di scadenza.

Il legislatore dovrebbe invece dedicarsi ad informare la popolazione dei consumatori e spiegare come si sia potuti arrivare ad una bolletta così complicata in totale spregio di quanto previsto all’art. 13 del Codice di consumo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo consumo gas (utenze industriali)

Come tenere sotto controllo il consumo di gas PMI

PDR – misuratori con calibro G >100 (160 m3/h)

Numero del PDR: intestazione del contratto,fornitore e distributore

Condizioni contrattuali: tariffe, scadenze e rinnovi

Controllo legale di ogni gruppo di misura:

  1. Dati di targa del misuratore > foto
  2. Dati di targa del convertitore associato al misuratore > foto
  3. Validità metrologica del misuratore
  4. Validità metrologica del convertitore > bollo verde di verifica
  5. Libretto d’impianto (https://www.arera.it/allegati/operatori/gas/istruzioni_atdg.pdf)
  6. Verbali d’installazione di tutti gli strumenti e successivi interventi
  7. Verbali di verificazione biennale del convertitore
  8. Comunicazioni con fornitore e/o distributore

Controlli tecnici:

  • Congruità del misuratore con utilizzo del gas a valle
  • Congruità impiantistica del gruppo di misura (foto)
  • Pressione di alimentazione (contrattuale ed effettiva) > manometro
  • Controllo verso del flusso in alimentazione
  • Lettura dato del volume sul misuratore
  • Lettura dati del convertitore
  • Allineamento misuratore/convertitore
  • Coerenza con i volumi addebitati con le bollette
  • Controllo consumo specifico e consumo storico

Registrazione settimanale delle seguenti letture:

  1. volume indicato dal contatore (m3);
  2. volume base – Vb – indicato dal display del convertitore (sm3);
  3. volume misurato – Vm – indicato dal convertitore (m3);
  4. pressione indicata dal convertitore (mbar).
  5. Pressione alimentazione su manometro addizionale

Anomalie tecniche ricorrenti, cause di errate misurazioni:

  • Macroscopici difetti impiantistici (foto)
  • Misuratori che sovramisurano perché non adatti
  • Misuratori obsoleti o difettosi non controllati
  • Mancata trasmissione dei dati di consumo > consumi stimati
  • Disallineamento contatore/convertitore
  • Macroscopici errori di lettura in fase di sostituzione
  • Vigilanza zero se non su segnalazione e manco quella
  • Responsabilità errate tra MISE e ARERA
  • Passaggi di proprietà impianti senza verifiche tecniche

 

 

 

 

La sbornia dei soldi delle bollette

Dove finiscono i soldi della bolletta? Chi controlla?

Materia (prima) energia:
PE Costo dell’energia
PD (Dispacciamento): per mantenere in equilibrio la rete in alta tensione
PPE : perequazione
PCV (Commercializzazione Vendita): spese di gestione dei contratti di vendita.
DispBT : Componente Dispacciamento Bassa Tensione.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:
trasporto, distribuzione e misurazione
Componenti tariffarie UC3 e UC6: Costi per il miglioramento della qualità dei servizi.

Spesa per oneri di sistema:
ASOS : Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione.
ARIM (Rimanenti oneri generali): sicurezza nucleare, agevolazioni tariffarie, compensazioni territoriali, e altre attività di interesse generale.

Imposte:
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): Applicata su tutte le voci di spesa.
Accise: Imposte specifiche sull’energia.
Queste componenti sono stabilite e aggiornate periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ovviamente ci sono esenzioni e agevolazioni.


La componente ASOS è suddivisa in diverse sottocomponenti che coprono i costi associati al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione.

Le principali sottocomponenti includono:

A3: Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.
A4: Agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario.
A5: Sostegno alla ricerca di sistema.
A6: Compensazioni per le imprese elettriche minori.
A7: Promozione dell’efficienza energetica.


La componente ARIM copre una serie di costi associati a varie attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Le principali sottocomponenti includono:

Incentivazioni alla produzione di energia tramite rifiuti non biodegradabili.
Messa in sicurezza del nucleare.
Misure di compensazione territoriale.
Agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario.
Sostegno alla ricerca di sistema.
Integrazioni per le imprese elettriche minori.
Attività di promozione dell’efficienza energetica.
Bonus elettrico: Agevolazioni per le famiglie in condizioni di disagio economico.

Unità di misura all’italiana

A chi fa comodo la doppia misurazione?

Poco meno quanto?

La crisi energetica ci ha insegnato che il gas viene negoziato in MWh (megawattora) in base al TTF , un indice della borsa di Amsterdam, predisposto dagli speculatori su una quota di mercato minima.

E questo rappresenta la prima anomalia: non c’ènulla di fisico, come l’indice Brent per il petrolio, ma è tutto virtuale!

Quando il gas si mette a girare in Italia, l’unità di misura cambia: con la bolletta ci addebitano smc (standard metri cubi).

Lo standard metro cubo é un’unità di misura scientifica che, essendo mai stata legalizzata, non potrebbe essere utilizzata nelle transazioni commerciali che, per legge, esigono strumenti legali e unità di misura legali.

In tutta Europa il gas si paga in kWh, in Italia no.

Le unità di misura legali sono il kWh e il metro cubo.

In Italia il consumatore viene preso in giro con sei decimali dopo la virgola, possibili solo in un laboratorio.

Ma le anomalie non finiscono qui: anche i sistemi di misura che rilevano il consumo di gas non sono mai stati omologati. Sono omologati solamente alcuni componenti dei sistemi di misura ma non il sistema completo,quello che garantisce la misurazione.

Di solito siamo attenti alla pompa di benzina, al contatore in casa, alla bilancia del salumiere ma per la misurazione del gas accettiamo una farsa che dura da decenni.

Quante centinaia di milioni di metri cubi ballano con questo torbido sistema di misura? E a vantaggio di chi?

L’omologazione degli strumenti

Autovelox ed etilometri sono strumenti di misura? 

Gli Autovelox sono finalizzati all’accertamento della velocità di un’autovettura; gli etilometri quello del tasso alcolemico del sangue di chi la guida.

La Velocità (V) è il rapporto tra lo spazio (S), misurato in metri (m), ed il tempo (T), misurato in secondi (s), impiegato a coprire quello spazio. 

Il tasso alcolemico è il rapporto percentuale tra il peso dell’alcool presente nel campione di sangue del soggetto in esame e il volume, espresso in litri dello stesso.

Un trattato, sottoscritto da diciassette stati, il 20 maggio 1875, ha stabilito le linee guida da seguire per determinare le unità di misura e l’Italia è uno dei sottoscrittori.

L’Unione Europea, con la direttiva 80/181/CEE “Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura”, stabiliva le unità di misura,obbligatorie nel circuito economico come nei settori della sanità e della sicurezza pubblica.

La direttiva viene recepita dall’Italia con il D.P.R. 12.08-1982, n. 802 e prevede sette unità di misura, tra le quali il metro (m), e il secondo (s).

Sono anche previste unità di misura derivate, come la velocità V = S/T.

La Metrologia Legale si occupa di tutte quelle attività di misurazione, svolte con strumenti di misura, finalizzate dalle norme vigenti, al conseguimento dei c.d. scopi legali.

In materia di pesi e misure la Metrologia Legale fa riferimento al Testo Unico (TU) delle Leggi Metriche 23.8.1890, n. 7088, all’art.11 che così dispone:

“Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali”.

Al successivo art.12:

“I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell’una e nell’altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato”.

Pertanto, per gli strumenti di misura impiegati per finalità fissate dalla legge, il carattere di legalità si consegue attraverso l’applicazione della Verificazione Prima e di quella Periodica: superati con buon esito le due verificazioni, l’apposizione dei bolli metrici conferisce il crisma della legalità allo strumento in parola.  

I due articoli del Testo Unico sono tuttora vigenti e radicano, nel nostro ordinamento, il principio di legalità in materia di strumenti di misura.

Con l’art. 11 il legislatore prevede che, quando si conviene tra le parti – che stabiliscono nel negozio giuridico –  una quantità, questa dovrà essere necessariamente determinata con strumenti di misura legali, strumenti cioè che abbiano conseguito lo stato di legalità attraverso modalità stabilite dalla legge.

L’art. 12 del T.U. 7088/1890 fa riferimento a pesi, misure e strumenti usati in commercio – cioè quelli utilizzati nell’ambito di una transazione – allo scopo di determinare la quantità della cosa da scambiarsi contro il prezzo.

L’evoluzione legislativa, comunitaria e non, ha ampliato la fascia dei beni giuridici meritevoli di tutela, oltre a quello dell’ “uso di commercio”.

Sempre con riferimento al T.U. 7088/1890, il legislatore del tempo, previde alla Tabella A, quale “Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali, dei loro multipli e sottomultipli: partendo dal Metro, come unitá delle misure lineari, sino al Grammo per il peso”.

La Tabella B prevede la “Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante, e dei manometri campioni”. 

La lungimiranza del legislatore del tempo – eravamo agli albori della società industriale – prevedeva agli artt. 6 e 7 -del Regolamento per la Fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con R.D. 12.06.1902, n. 226 – la possibilità di esser ammessi negli usi di commercio, strumenti per pesare o per misurare diversi da quelli contemplati nella Tabella B annessa alla legge.

Anche per gli autovelox sarebbe stato quindi sufficiente presentare apposita domanda al Ministero dell’Industria e Commercio.

Udito il parere dell’allora Commissione Superiore metrica, sarebbe stato rilasciato il Decreto Ministeriale d’Ammissione alla Verificazione metrica ed alla legalizzazione di nuovi strumenti: ottemperando quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U. 7088/1890.

Al Ministero dell’Industria e Commercio – instituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, e s.m.i. , – Direzione Generale per l’armonizzazione e la tutela del mercato – è stata affidata la competenza in materia di “Metrologia e metalli preziosi”, ovvero: “Definizione  delle  iniziative normative, nonché studi e ricerche, nel  campo  della metrologia legale e della disciplina dei titoli dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché Attività  normativa,  interpretativa  e di indirizzo in materia di servizi  metrici  e  del  saggio  dei  metalli  preziosi e relativi rapporti  con  le  Camere  di  Commercio e con ogni altro organismo operante nella materia”.

Con questa procedura, e con appositi Decreti Ministeriali sono stati fabbricati, e posti in commercio, le bilance elettroniche, i distributori elettronici di carburante, i sistemi di misura per il monitoraggio della “catena del freddo” installati su mezzi mobili che trasportano alimenti surgelati ed altri strumenti di tipo elettronico.

L’emanazione dei suddetti DD.MM. competeva al Ministero dell’Industria e Commercio, divenuto poi Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E), e successivamente Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

I DD.MM. venivano emessi a domanda del fabbricante, e/o dell’ Importatore – erano detti anche Decreti di Ammissione o Decreti di Approvazione – e consentivano agli strumenti o ai sistemi di misura di nuovo tipo, di essere ammessi alla Verificazione prima ed alle successive.

A tale incombenza provvedevano gli Ispettori degli uffici provinciali metrici i quali, svolto l’esame di conformità alla descrizione dello strumento, contenuta nel D.M. pertinente, eseguivano le operazione dirette al riscontro dei requisiti metrologici previsti dalle norme generali per la categoria dello strumento in esame, oltre a eventuali prove specifice previste dal D.M. d’ammissione.

Ad esito positivo, l’Ispettore Metrico imprimeva sulla “targa legale” dello strumento il bollo di Verificazione Prima, determinandone la legalizzazione.

Lo strumento di misura così legalizzato poteva essere posto in commercio – e in uso di commercio – con le modalità di utilizzo e funzionamento previste dal D.M. d’ammissione in forza del quale era stato legalizzato.

Nel 1977, un’impresa italiana, mise in commercio, per la determinazione della velocità media ed istantanea degli autoveicoli, un’apparecchiatura utilizzata dagli Organi di vigilanza e controllo delle disposizioni in materia di rispetto dei limiti di velocità, previsti dal Codice della Strada all’epoca vigente.

Non si sa se sia stato rispettato il precetto normativo di cui all’art. 11 del vigente T.U. 7088/1890, trattandosi di strumento di misura destinato alla determinazione di un’unità di misura.

Ma non vi sono dubbi che si tratti di uno strumento di misura, soggetto alle disposizioni metrologiche legali previste dal più volte citato T.U. 7088/1890.

Lo strumento, denominato Autovelox, non poteva che essere di tipo Legale – ovvero conforme alle disposizioni di legge al tempo vigenti – per poter essere validamente utilizzato per l’applicazione di sanzioni, in caso di accertamenti della violazione dei limiti di velocità previsti, vigendo il principio giuridico generale che, per l’accertamento della commissione di un illecito nel quale sia necessario uno strumento di misura, lo stesso debba necessariamente essere di tipo legale.

Il Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, all’art. 45, comma 6, disponeva che: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione ed omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

Il successivo D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, all’art.20, disponeva “All’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: “ed omologazione” sono sostituite dalle seguenti: “od omologazione”. 

Ciò determina, da subito, una discrasia con la formulazione finale del testo originario precedente dello stesso articolo 45, comma 6, ove la disposizione finale recita: “Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

Quel che lascia fortemente perplessi è il fatto che, per la prima volta, è stata devoluta alla competenza del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, l’approvazione “od omologazione” di tali categorie di strumenti di misura che, come detto, competeva al Mi.SE, trattandosi di strumenti di misura.

In concreto, a legislazione vigente, quando alla formulazione di provvedimenti amministrativi quali quelli della omologazione “od approvazione” degli Autovelox e/o etilometri concorre la competenza di più Amministrazioni, sarebbe stato necessario indire la c.d. Conferenza di Servizi, ciò che invece non è avvenuto.

Comunque, proseguendo nella disanima del caso, con il P.P.R. 16.12.1992, n. 495 è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

All’art. 192 del suddetto atto, di notevole importanza sono i primi tre commi che così dispongono:

“1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405”.

“2. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

“3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

Dall’analisi dei suddetti commi è pertanto possibile rilevare, con criterio logico-giuridico, la differenza sostanziale tra Approvazione e Omologazione.

Per Approvazione deve intendersi la procedura prevista che fa riferimento a elementi che non necessitano di specifiche caratteristiche, ovvero per i quali il Regolamento non stabilisce particolari requisiti (art. 192 comma 2^). 

Da un punto di vista formale l’Approvazione è costituita da Determina Dirigenziale.

Per Omologazione deve intendersi la procedura che consente la produzione seriale di uno strumento in base ad un prototipo omologato, rappresentativo della produzione, il quale, a seguito di prove e test condotti in laboratori qualificati, dimostra la conformità alle relative norme tecniche di riferimento, sia nazionali che comunitarie, pertinenti alle specifiche funzioni svolte dallo strumento o dal sistema di cui è parte.

Da un punto di vista formale, l’omologazione si concretizza in un vero e proprio D.M. d’omologazione nel quale è descritta l’apparecchiatura cui si riferisce, unitamente all’indicazione del termine temporale di validità.

Al riguardo è illuminante la sentenza della Corte di Cassazione 10505, pubblicata il 18.04.2024 che, nelle premesse, così recita:

“E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato In laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, (e non del M.I.T. n.d.r.) nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

“L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”.

“Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabiledal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Lo sconcertante quadro che si ritrae da tale situazione è che le norme che si sarebbero dovute emanare – ovvero la procedura per conseguire l’omologazione attraverso l’emanazione dei relativi DD.MM. e quelle per l’emanazione dell’Approvazione – non sono state ancora emanate.

Conseguenza diretta ed immediata di tale stato di fatto è che tutti gli Autovelox, gli Etilometri ed altre apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada risultano non legali e gravate dal fatto di non essere commercializzabili né impiegabili per gli scopi cui sono destinate.

Con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.3.2004 relativa agli Strumenti di Misura – meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 2.2.2007, n. 22, in vigore dal 18.3.2007, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID.

La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID, non è pertanto incentrata sullo strumento di misura, ex se, quanto alla sua specifica destinazione d’uso; l’Allegato I dispone i Requisiti essenziali degli strumenti di misura e dieci allegati specifici determinano le caratteristiche degli strumenti per categoria.

Sia gli Autovelox, che gli Etilometri, sono strumenti finalizzati agli “scopi legali”previsti dalla direttiva MID, in quanto destinati ai controlli per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, e sono pertanto soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili.

Per definizione di ordinamento giuridico, non essendo tali categorie contemplate in alcuno dei dieci allegati specifici della MID, essi dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologico-legali nazionali.

Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-di-garanzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il fac-simile di domanda di ammissione alla Verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi dei già citati artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902.

Verrebbe così risolto tutto il “bailamme” esistente mediante l’applicazione di disposizioni normative e procedure esistenti.

Cav. Claudio Capozza

3 agosto 2024

 

 

                                                         

Batterie e accumuli

Le batterie sono concorrenti dell’energia solare.

L’attività di accumulo trae profitto dall’acquisto di energia elettrica,quando è a buon mercato, e dalla sua vendita, di sera, quando quando il prezzo sale.

I sostenitori del solare sono convinti che le batterie possano risolvere il problema dell’intermittenza, ma la realtà è diversa.

Sembra più redditizio caricare le batterie di notte quando i prezzi dell’energia all’ingrosso sono più bassi.

La California, uno dei primi ad adottare l’implementazione delle batterie di rete, ha raddoppiato la capacità di stoccaggio, da 6 a 12 GW, in soli due anni.

Lo stoccaggio rappresenta ora il 25% del picco della domanda.

Tutti si aspettavano una riduzione significativa del costo dell’energia elettrica al dettaglio.

Al contrario, il costo è aumentato del 62% negli ultimi due anni, mentre la produzione solare ed eolica è rimasta ferma al 26% della produzione di energia della California dal 2021.

La linea di fondo è chiara: le batterie si finanziano attraverso l’arbitraggio energetico, indifferenti dalla fonte di produzione, la maggior parte della quale proviene dal gas, il vero beneficiario di tale situazione.

Una soluzione più economica ed efficace contro il fossile sarebbe una combinazione di energia nucleare, idroelettrica e geotermica.

Francia, Norvegia, Svezia e Islanda hanno reti più “pulite” e nessuna di esse si basa pesantemente su fonti di energia intermittenti.

Quanto tempo ci vorrà perché l’Europa riconosca che ha intrapreso la via sbagliata?

Una bolletta texana

I texani sanno dove finiscono i soldi delle bollette, fino all’ultimo centesimo.

Non c’è una sigla incomprensibile come da noi e sta tutto in una pagina.

161.000 kWh costano 13.600 dollari.

3,8 centesimi di dollaro/kWh la materia prima.

Le anomalie: Terna

Terna – Trasmissione Elettrica Rete Nazionale SpA – nasce dall’ENEL il 31 maggio 1999, a seguito del decreto Bersani.

Dopo numerose operazioni societarie la situazione ad oggi è questa é la seguente:

Dal 2010 Terna fa parte del Progetto Desertec che ha come obiettivo la produzione e la trasmissione di energia rinnovabile nelle aree del Medio Oriente e del Nordafrica per soddisfare sia il fabbisogno locale che quello europeo.[6]

Nel 2011 modifica il proprio assetto societario costituendo una holding da cui dipendono due società operative interamente controllate: Terna Rete Italia e Terna Plus, ciascuna con proprio AD e CDA.

Nell’agosto 2014 il gruppo pubblico di Pechino, State Grid Corporation of China, entra con il 35% in CDP Reti, l’azienda controllata da Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 30% di Snam e il 30% di Terna[11].

Nel 2015 Terna acquisisce la rete in Alta Tensione del Gruppo Ferrovie dello Stato.[12] 

Ha inoltre avviato la realizzazione di infrastrutture di interconnessione nazionale, quali il SA.CO.I.3 (Italia-Corsica-Sardegna),[13] e verso l’estero, tra cui i collegamenti con il Montenegro (inaugurato nel 2019)[14] e con l’Austria (operativo dal 2023).

Oggi Terna gestisce, tramite Terna Rete Italia, la rete di trasmissione nazionale: 75.000 Km di linee elettriche in alta tensione.

Delle attività di Terna Plus,il ramo internazionale, si legge solo che gestisce linee in Perù, Uruguay e Brasile.

Il fatturato di Terna Rete Italia si basa sul sistema tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione (ARERA).

Le tariffe vengono aggiornate, sempre in positivo, ogni quattro anni e vengono caricate sulle bollette dei consumatori italiani.

La costituzione di Terna è stata una privatizzazione molto “controllata” dal sistema politico, contrariamente a quanto successo nel settore delle telecomunicazioni.

La tabella che segue indica i principali dati economici dai quali si evince una crescita costante senza sbalzi.

Terna, e i suoi azionisti, risultano particolarmente tutelati, non esistendo rischi particolari tali da compromettere il sistema economico dell’azienda.

Ulteriori informazioni dai dati di bilancio:

– Oneri finanziari: 82,8 (2019) e 88,9 ( 2020)

– Finanziamenti a lungo e a breve nel 2020: 11,5 miliardi vale ( quattro volte il fatturato).

– immobili e impianti hanno un valore dichiarato di 12,7 miliardi nel 2020.

– Il valore di borsa nel gennaio 2022 è di circa 13,5 miliardi.

È evidente che Terna, società quotata in borsa, rappresenta un’anomalia ed è lecito ipotizzare che la politica ne chieda finalmente una ristrutturazione.

Il monopolio, tuttora in vigore, della trasmissione dell’energia elettrica in alta tensione, permette a Terna di distribuire dividendi in crescita programmata e certa, poiché ricavi e profitti sono garantiti da Arera.

La ristrutturazione di Terna sarebbe solo il primo tassello del processo di riforma del settore elettrico del paese che presenta ulteriori eclatanti anomalie.

La riforma dovrà essere attuata prima della scadenza della concessione.

La riforma dovrebbe inoltre per la prima volta, definire il reale ruolo del consumatore industriale.

La flessibilità, ricavabile dall’industria, porterebbe notevoli vantaggi per il sistema energetico, con conseguente minor costo per le imprese, miglioramento della competitività e consistente risparmio di CO2.

Si arriverebbe, finalmente, ad un allineamento alla Direttiva Europea 944 del 5 giugno 2019 e al regolamento europeo 943 di pari data.

Incendi? Tutti zitti, parla l’esperto!

C’è un nuovo “esperto” alla Stampa che ha sentenziato così: «I roghi californiani (sono) uno dei sintomi più evidenti che la crisi climatica che ci attanaglia non accenna certo a placarsi».


L’esperto dice «crisi climatica» che è la stessa espressione che hanno adottato a The Guardian, i cui i giornalisti sono tenuti a scrivere «emergenza climatica», «crisi climatica» o «collasso climatico» mentre, al posto di «riscaldamento globale», dovrebbero scrivere «arroventamento globale».


Il titolo della Stampa riporta «Il clima malato piega la California». Un po’ poco.

In compenso ecco altre due sentenze dell’esperto: «E’ facile prevedere che un’era del fuoco è vicina», «Il punto reale è perché gli incendi stanno periodicamente flagellando regioni così diverse del globo con una frequenza sconosciuta in passato».

(E qui forse ha ragione Gianrico Carofiglio, che, in un saggio per Einaudi, ha citato un’analisi statunitense su 28mila pronostici a opera di 284 «esperti» in dieci anni, e notava, l’analisi, che «le previsioni più scadenti venivano dai soggetti più famosi e più spesso presenti sui mezzi di informazione»).

L’esperto della Stampa si chiama Mario Tozzi, e sulla sua celebrità e mediaticità, nostro limite, non sapremo esprimerci: ma qualche verifica su quanto scrive si potrebbe azzardare.

Sul fatto che gli incendi siano tra gli esempi ricorrenti in chi cerca un collegamento tra eventi meteorologici e riscaldamento globale, per cominciare, non ci sono dubbi.

Sull’«era del fuoco», che sarebbe «vicina», possiamo solo dire che la distanza è tra 1,4 e 2,3 milioni di anni, ma guardando al passato: per il futuro non sappiamo.

Sul fatto che gli incendi starebbero «flagellando regioni così diverse del globo con una frequenza sconosciuta in passato» possiamo solo dire che è falso: dal 1870 a oggi gli incendi sono nettamente calati in tutto il Pianeta, come è stato scoperto grazie all’esame degli strati sedimentari di carbone sparsi su sei continenti e che coprono l’arco di due millenni.

La ragione è banale: l’uomo ha smesso di ardere la legna e ha iniziato a bruciare i combustibili.

Si chiama transizione pirica.

L’esperto della Stampa cita dei fantomatici aumenti di incendi in varie zone del mondo, ma sono falsi: avrebbe ragione se parlassimo del solo Canada, che nel 2023 ha visto andare a fuoco il più alto numero di aree mai registrato prima; i media ne hanno dato ampio spazio.

Non hanno invece dato spazio, perché così funziona, al fatto che negli Stati Uniti, sempre nel 2023, si è registrato il più basso numero di aree bruciate dall’inizio di questo secolo.

Va da sé che a contare è la tendenza globale, certo: è per questo che la Nasa, per capirne di più, dal 2001 ha fatto orbitare dei satelliti attorno alla Terra identificando gli incendi di ogni dimensione.

Risultato: dal 2001 al 2015 (lo studio è del 2017) i roghi su scala globale sono diminuiti in maniera significativa.

Il 2022, l’ultimo anno con informazioni complete, è stato quello coi valori più bassi in assoluto: la superficie terrestre divorata dal fuoco si è ridotta dal 3,2 al 2,2 per cento.

Ignari delle opinioni di Mario Tozzi, i satelliti Nasa hanno registrato che negli ultimi 18 anni c’è stato un calo del 25 per cento delle aree bruciate: sono diminuite di oltre 1.300.000 chilometri quadrati, passando da 4,9 milioni di chilometri quadrati (nella prima parte del secolo scorso) agli attuali 3,6 milioni.

Nell’articolo dell’esperto, infine, si dice poi che gli Stati Uniti hanno le più alte emissioni di gas serra pro capite al mondo (a noi risulta che in Australia siano più alte, ma chi se ne frega) e non poteva mancare un finalone contro Trump, «un presidente che vorrebbe trivellare anche il Polo Nord».

Informiamo che al Polo Nord sono già presenti 599 siti di estrazione di gas e petrolio.

Non è che l’esperto, forse, intendesse la Groenlandia?

Nel caso c’è Kvanefjeld, il sito più ricco di terre rare di tutto il globo, elementi fondamentali per la transizione energetica globale perché trovano impiego, tra l’altro, nelle auto elettriche e nelle turbine eoliche.


Bene: il partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, nel 2021, ha deciso di chiudere il giacimento di Kvanefjeld.

Bollette spagnole e portoghesi

“Le bollette di Portogallo e Spagna sono le più basse d’Europa grazie alle rinnovabili”

Un’affermazione clamorosamente falsa!

Spagna e Portogallo, oltre ad aver rinegoziato il prezzo del gas algerino che arriva attraverso il Marocco, nel 2022 sono riusciti a ottenere da Bruxelles, il permesso di mettere un tetto al prezzo del gas dedicato alla produzione di energia elettrica.

Il permesso entra in vigore a giugno 2022 – 40 €/MWh – fino ad aprile 2023; poi il tetto é salito per arrivare, a fine ‘23, a 65 €/MWh, data in cui la misura è terminata.

Inoltre la Spagna, nel 2022 e nel 2023, ha registrato una percentuale di energia rinnovabile prodotta inferiore a quella della Germania, che però ha registrato prezzi nettamente più alti.

A partire da gennaio 2024 l’andamento dei prezzi di Spagna e Portogallo si allinea al mercato degli altri Paesi europei non protetti da tutele.

Si può vedere un effetto della minor dipendenza dal gas da febbraio ad aprile, come in Francia, che va a nucleare.

Non imitiamo la California

La transizione energetica implica:

1) continuare a bruciare combustibili fossili e inquinanti, che rappresentano l’82% dell’energia globale;

2) credere che le energie rinnovabili – solare, eolico e,impropriamente, la idroelettrico – siano la migliore soluzione per cambiare.

I cinque paesi europei, con le più basse emissioni di gas serra per unità di produzione di energia elettrica, sono Norvegia, Francia, Svezia, Svizzera e Finlandia.

Tutti hanno raggiunto l’obiettivo utilizzando l’energia nucleare, quella idroelettrica o entrambi.

Al contrario, i cinque paesi che hanno più investito nel solare e nell’eolico – Germania, Danimarca, Portogallo, Spagna e Irlanda – hanno emissioni e prezzo dell’energia elettrica molto più elevati.

La ragione è che, quando cala l’oscurità, o non c’è vento, le batterie non sono assolutamente in grado di fornire l’energia necessaria.

Così i paesi “ossessionati” dal solare e dall’eolico sono costretti ad accendere le centrali a gas naturale, e tenere accese sempre quelle a carbone, aggiungendo costi, che i fans delle energie rinnovabili, più o meno inconsapevolmente, ignorano.

Solare ed eolico richiedono più di un intero sistema di generazione di backup parallelo, una ridondanza estremamente costosa che costringe gli utenti a pagare più del doppio di quanto pagherebbero per garantire l’affidabilità del sistema senza le rinnovabili.

Con l’aggravante che i frequenti arresti e avviamenti delle centrali di riserva, siano esse a gas o a carbone, presentano un rendimento peggiore e quindi consumano più combustibile a parità di energia prodotta.

Basta veder cosa succede in California, l’autoproclamatosi paradiso dell’energia verde, dove le emissioni sono in costante aumento anche se lo stato è stato tappezzato con pannelli solari e gli utenti pagano bollette energetiche astronomiche.

Sicurezza energetica e FER

Terna non può conoscere il consumo nazionale perché non distribuisce energia ma la trasporta in alta e altissima tensione.

Senza essere integrate al consumo industriale, le FER diventeranno un problema di sicurezza nazionale.

È molto più semplice, per Terna, far pagare ai consumatori gli sbilanciamenti della rete: nel quarto trimestre, l’aumento dell’uplift sarà di 1,95 €/MWh.

Per garantire la sicurezza energetica, se s’incrementano le FER, si devono installare centrali a gas di backup, con relativo aumento di CO2.

Pretendere di migliorare la sicurezza con le batterie, per miliardi di euro d’investimento pagati sempre dalle bollette, è pura follia ma è un grande affare per alcuni produttori, che già le istallano con i soldi del PNRR, nei siti delle vecchie centrali termiche.

L’incremento delle FER, come si vorrebbe imporre alla Sardegna senza fare, prima, i conti, per accumulare energia elettrica, e usarla la sera, è un’altra scemenza.

Siccome in Italia c’è sole ( ma molto più sole che vento) l’ordine di scuderia sembra essere quello di produrre energia elettrica, a qualunque costo!

La Sardegna diventerebbe così solo un ottimo test su sul futuro elettrico del paese.

Attendiamo che il consumo dei distretti industriali entri nel dispacciamento, rendendo il sistema elettrico meno dipendente dalla Francia, che ci fornisce 50 TWh sui 300 che consumiamo, e dalla Cina, che produce le batterie.

Il ruolo delle Istituzioni dovrebbe essere quello di valutare il meglio per il sistema,nell’interesse della sicurezza nazionale.

Secondo Terna invece la “flessibilità industriale è una cavolata” (cit. di un funzionario di Terna)

Dovrebbe provvedere il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che invece latita.

Negli interessi di chi?

Controllo degli strumenti di misura

D.M. 21 aprile 2017, n.93: contrasto con la MID e mancata tutela per certe categorie di strumenti per assente definizione dei controlli

 

• I contrasti con la MID

• Sfruttamento degli errori quando sempre a favore di una “parte” della transazione

• Mancata definizione dei controlli 

L’art. 1, comma 2 del citato D.M. 93/2017, così dispone: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”. 

La direttiva MID, ovvero la direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 è stata recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, entrato in vigore il 18 marzo 2007. In piena vigenza della direttiva in questione, il Governo con D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con legge 20.11.2009 n. 166, sancisce che a “al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale”,i sistemi di misura del gas non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale: in ciò però vengono poste le premesse giuridiche per il promovimento dell’ennesima procedura d’infrazione comunitaria.

E’ altresì noto che la direttiva 2004/22/CE – o MID – è stata novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, avente ad oggetto aggiunte e lievi modificazioni alla direttiva 2004/22/CE: tutte aventi ad oggetto l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

All’allegato IV, avente ad oggetto i CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME (MI-002)sono appunto previsti i Contatori del gas qualora utilizzati perscopi di misura legali. 

Orbene, pur a voler concedere efficacia alla legge 20.11.2009, n. 166 che aveva sancito (illegittimamente) la sottrazione agli obblighi metrologici a siffatta categoria di strumenti di misura, la direttiva 2014/32/UE li aveva pertanto reintrodotti al suo Allegato IV. Per il principio giuridico della successione delle leggi nel tempo, la più “recente” abroga implicitamente leggi e/o disposizioni di legge entrate in vigore in precedenza e con essa contrastanti: ovvero la legge 20.11.2009, n. 166 deve intendersi abrogata.

La qual cosa invece è stata completamente ignorata: tant’è che con il D.M. 93/2017, è stato egualmente disposto che: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”: pertanto in violazione dei principi generali dell’ordinamento, con un mero D.M., il 93/2017 del Mi.S.E., si decreta contro la disposizione prevista nella direttiva 2014/32/UE. Chapeau.

 

 

Per dovere di conoscenza del lettore, è d’obbligo esplicitare un’altra questione fondamentale e di delicatissima ricaduta sul sistema dei Consumatori, Utenti ed Imprese.

Tra le varie direttive emanate in materia di strumenti di misura, ovvero tra la più volte citata direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 e la direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014: entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata altresì licenziata la Direttiva 2009/137/CE della COMMISSIONE del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

In via preliminare è doveroso subito premettere che, ai fini dell’efficacia, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, acquistano esecutività ed efficacia nei Paesi Membri, a mezzo dell’emanazione di adeguati atti legislativi che sono, D.P.R. o D. Lgs.vi: le direttive della Commissione sono immediatamente efficaci.

In buona sostanza, la Commissione europea, si era resa conto di farsi carico di dovere impedire che gli errori di cui sono affetti tutti gli strumenti di misura, segnatamente quelli utilizzati per l’erogazione dei servizi forniti da imprese di pubblica utilità: ovvero quelli dettagliati negli Allegati da MI-001 a M005, non favorissero sistematicamente una Parte della transazione svolta appunto con tali strumenti.

Pertanto la direttiva ha così disposto: per tutti gli strumenti di cui agli Allegati da MI-001 a MI-005, Il contatore non deve sfruttare l’errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.

In concreto, la Commissione all’art.2 della suaccennata direttiva così dispose: Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Non ho notizia di come il ns. Paese abbia adottato gli atti conseguenti allo scopo di rendere efficaci le suddette disposizioni emanate dalla Commissione. Ma tant’è. 

 

E qui, da ultimo, duole rimarcare la mancata definizione dei controlli previsti, in teoria, dalle disposizioni del più volte citato D.M. 93/2017: ma non ancora pubblicati.

Mentre nell’allegato IV al D.M. in parola è fissata la periodicità della verificazione degli strumenti in servizio (art.4, comma 3) fisando per ogni tipo di strumento, la periodicità, in anni, entro i quali devono essere sottoposti alla Verificazione Periodica da parte dei Laboratori accreditati, vi è una situazione da vero e proprio “Far West”, che vado di seguito ad elencare.

– Per i contatori dell’acqua (ALL. MI-001 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo); le Verifiche vengono svolte dal gestore idrico non accreditato da Accredia;

– Per i contatori di calore (ALL. MI-004 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo);

– Per i tassametri (ALL. MI-007 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo); in compenso le Verifiche periodiche vengono svolte dai Comuni che abilitano dei Laboratori di prova non accreditati da ACCREDIA;

– Per gli strumenti di misura della dimensione (ALL. MI-009della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo; 

– Per gli analizzatori dei gas di scarico (ALL. MI-010 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo; in compenso le Verifiche vengono svolte dai laboratori di taratura e prove del CSRPAD, dipendenti dal MIT; essi sono Laboratori di prova non accreditati da ACCREDIA e quindi mancanti della riferibilità metrologica; è appena il caso di aggiungere che gli analizzatori di gas di scarico costituiscono gli strumenti necessari per l’esecuzione delle prove necessarie per la Revisione Periodica degli Autoveicoli prescritte dal vigente Codice della Strada: qui i beni giuridici meritevoli di tutela sono la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

In buona sostanza, a distanza di quasi 20 anni da quando è entrata in vigore la direttiva 2004/22/CE e s.m.i., per circa il 50% delle categorie degli strumenti compendiati, non sono state emanate le procedure per l’esecuzione della Verificazione Periodica.

Lascio alla sensibilità del lettore, ritrarne le relative considerazioni e valutazioni. Stiamo parlando di beni giuridici di natura patrimoniale, della scurezza, della salute e dell’ordine pubblico tutelati da direttive comunitarie cui l’Italia ha dato attuazione recependole solo formalmente: se non addirittura violate.

Cav. Claudio Capozza

 

Impossibile verificare i contatori

Il decreto ministeriale 93/2017 del MISE stabilisce le regole per la verifica periodica, e per quella in contraddittorio in caso di contestazione, degli strumenti di misura.

Il consumatore, che chiede al suo fornitore, la verifica del contatore di energia elettrica, dovrà anticiparne le spese e questo rappresenta forse un primo ostacolo perché dissuade buona parte di quelli che rilevano il problema.

Sarebbe meglio specificare che, in funzione dell’esito della verifica, le spese verranno supportate dal soccombente.

Ma c’è una sorpresa : la verifica non si può fare perché il contatore deve essere provato “stand alone” – cioè staccato dalla rete – prova che risulta impossibile perché, una volta tolto dalla rete, il contatore va in allarme e si spegne.

Visti i tentativi di qualche distributore di effettuare la verifica sul contatore ancora installato, che dialoga con il centro operativo remoto, va denunciato un ulteriore e clamoroso baco, nella procedura di verifica, cioé la mancanza dell’esame comparativo dei due software, quello presente sul contatore con quello depositato all’atto dell’omologazione dello stesso contatore.

La prova sulle bilance, per esempio, lo prevede mentre il software dei contatori di energia elettrica può essere addirittura modificato da remoto – e può farlo solo il distributore, senza doverne rendere conto a nessuno.

Si può quindi ragionevolmente concludere che la prova del contatore é impossibile e il consumatore non é certo di pagare il giusto.

Reti elettriche e interconnectors

Solare ed eolico richiedono più interconnessioni per risolvere il problema dell’intermittenza di produzione.

Un problema che se non venisse risolto potrebbe rendere la rete esistente pericolosa.

Le interconnessioni erano nate proprio per condividere la potenza messa a disposizione dalle fonti di produzione affidabili – le centrali termiche degli anni ‘60 – e riducevano la necessità di potenza in eccesso, che ora il sistema richiede, per restare in equilibrio quando il sole va giù o non c’è vento.

Ciò aveva senso in quanto la disponibilità di ciascuna centrale di generazione non era necessariamente correlata alle altre, anche all’interno della stessa rete.

Ora invece stiamo applicando erroneamente questa soluzione ai “buchi” di disponibilità del solare e dell’eolico.

È molto probabile che anche le reti dei paesi limitrofi abbiano lo stesso problema perché la disponibilità di energia da fonti è la stessa.

L’analisi di Kathryn Porter sulla situazione del Regno Unito – https://lnkd.in/g8pAEMnj – evidenzia il problema.

Molti paesi dell’Europa settentrionale condividono modelli meteorologici simili, il che significa che durante i periodi di vento debole più paesi possono affrontare carenze simultanee.

Paesi come la Norvegia e la Svezia, con reti stabili basate sul nucleare e sull’idroelettrico, tendono a limitare le interconnessioni, dando priorità alla propria sicurezza energetica rispetto alle esportazioni e proteggendosi dalla volatilità delle reti afflitte da fonti intermittenti.

Con meno energia disponibile, i paesi danno priorità ai propri bisogni, spinti dal nazionalismo energetico, emanando leggi per sospendere le esportazioni di elettricità o imporre tasse.

Con il risultato che la rete comune, un tempo cooperativa, si sta frammentando,ogni nazione bada a se stessa e la promessa di una sicurezza energetica condivisa attraverso le interconnessioni sta venendo meno.

Le interconnessioni dovrebbero cioè essere uno strumento, non lo strumento.

Stanno invece diventando un pozzo per l’eccesso di produzione rinnovabile e un rubinetto durante i periodi di bassa produzione.

Affidarsi a loro rappresenta un grosso rischio in quanto sono vulnerabili ai danni causati da incidenti o sabotaggi, che possono richiedere mesi per essere riparati, compromettendo ulteriormente l’affidabilità.

Il caso dell’interconnector con la Francia ci riguarda direttamente.

Siamo dei ciarlatani

Ci permettiamo di criticare le magagne del nucleare francese, dimenticando che ci fornisce sempre il 15% della domanda.

Critichiamo il carbone tedesco e dimentichiamo il nostro gas nell’Adriatico.

I sostenitori dell’energia eolica sono convinti che il vento che soffia in Italia abbia la stessa intensità di quello del mare del nord.

I sostenitori del fotovoltaico non vogliono rendersi conto che gli impianti possono produrre per 1500 ore, su 8600 in un anno e che per installare un GW di potenza fotovoltaica occorrono 2500/3000 ettari.

Per quanto riguarda i prezzi la situazione è drammatica e del tutto insostenibile.

Le bollette false

Consumo dichiarato zero 50 euro da pagare

Il contatore non rileva consumo e la bolletta lo conferma: consumo zero. Eppure paghiamo 50 € a bimestre.

A tutti gli effetti, sono false fatturazioni per operazioni inesistenti e la pretesa creditoria risulta gravata di falsità, come il titolo fiscale corrispondente.

La bolletta addebita infatti una quantitá fittizia di “materia prima energia”, per una cifra quasi sempre inferiore ai 10€, per addebitare gli oneri fissi.

Il consumo di energia elettrica è soggetto all’accisa e all’IVA nel momento in cui la si consuma, cioè quando viene azionato un apparato che l’assorbe e, come espone la stessa bolletta, il consumo è stato nullo.

Inoltre, se non c’è consumo, non c’è neppure il trasporto, altro addebito che invece viene esposto.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture, o di altri documenti, per operazioni inesistenti è trattato dall’articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000, che così recita: 

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

Altro riferimento è l’art. 640 CP, reato di truffa, perseguibile a querela di parte, con due complicazioni:

  1. la sentenza della Cassazione n.42892 del 20.09.2017 secondo la quale non è necessario il conseguimento del fine evasivo. Non è necessaria l’evasione fiscale: la condanna per le fatture su operazioni inesistenti “scatta” anche se il destinatario non le utilizzi. È sufficiente, quindi, la mera emissione di una fattura falsa finalizzata a consentire a terzi l’evasione fiscale. Poco importa se l’evasione di imposta, poi, si verifichi o meno: il reato si considera comunque commesso. La Corte di Cassazione ha avuto modo di paragonare le fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti a delle «tossine» da reprimere «sin dalla loro emissione». Non importa, quindi, quale sia il destino di una fattura emessa per un’operazione inesistente. Non conta l’effettivo conseguimento del fine evasivo, essendo sufficiente che tale fine sussista al momento dell’emissione della fattura falsa. In altre parole perché si determini la reazione repressiva, dunque, non è richiesta la successiva utilizzazione del documento falso. D’altronde, ha precisato la Corte, il reato in questione è un reato di pericolo o di mera condotta, per la cui sussistenza non è nemmeno necessario che le fatture siano state annotate nella contabilità del destinatario, il quale – in astratto – potrebbe anche decidere di non avvalersi delle fatture. Ciò posto, ai fini dell’integrazione del reato non è necessario che l’autore cagioni un danno effettivo al fisco. A configurare l’illecito è sufficiente che il fine di consentire a terzi l’evasione (a prescindere che essa poi si verifichi o meno) sussista al momento dell’emissione della fattura.
  2. per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica, il trasporto e la misurazione dell’energia elettrica sono a carico di soggetti terzi, rispetto al contratto di somministrazione, che insiste unicamente tra il venditore e il cliente finale. Per eseguire il contratto con il cliente, il venditore deve prima stipulare un contratto con il trasportatore.

Quindi i contratti si perfezionano con il contatore: serve al venditore per sapere quanta energia fatturare al cliente finale, al trasportatore per fatturare il servizio di trasporto, e al distributore per fatturare il servizio di distribuzione e misurazione di quel quantitativo d’energia trasportata, e consegnata all’utente finale, per adempiere all’obbligazione contrattata con il venditore.

Per il venditore, ovviamente, il trasporto rappresenta un costo e, in quanto tale, fiscalmente deducibile.

Inoltre la fattura di trasporto, emessa dal trasportatore al venditore, è il titolo fiscale in cui si riassume il corrispettivo dovutogli per il servizio reso al Venditore.

Poiché la fattura di vendita è emessa dal venditore verso l’utente finale, e la quantità consumata e trasportata per legge è comunicata dal trasportatore al venditore, i soggetti penalmente responsabili sarebbero sia il venditore che il trasportatore.

Quindi,anche se non ho consumato nulla, non solo pago una quota inesistente di materia prima, ma anche il suo trasporto e la sua misurazione, oltre agli oneri di sistema, le accise e l’IVA.

Con i risultato che il venditore incamera un corrispettivo falso di materia prima, paga i suoi impegni nei confronti del trasportatore e del distributore, che, assieme allo Stato, senza aver fatto nulla, incamerano la differenza.

Adesso moltiplicate i casi per decine di milioni di utenti!

Contatori e Carabinieri

Un utente di Sestri Levante si oppone alla sostituzione del contatore di energia elettrica: è un suo diritto, come gli ha confermato il call center indicato sull’avviso di sostituzione, lasciato sulla porta di casa.

L’addetto della società incaricata della sostituzione prima minaccia l’utente di chiamare i Carabinieri e poi li chiama davvero!

Arrivati sul posto, come se non avessero cose più importanti da fare, dopo i saluti di rito, non verbalizzano nulla perché non c’è nulla da verbalizzare: il vecchio contatore resta al suo posto e se ne vanno soddisfatti.

C’è qualcosa che non torna in questa incredibile farsa, che dovrebbe essere chiarita.

Come dovrebbero essere riviste le delibere di Arera che hanno creato questa giungla.

Queste forzature trovano giustificazione solo dai soldi succhiati ai consumatore per installargli un sistema di misura illegale.

Siccome il distributore,più contatori sostituisce e più viene premiato in tariffa, tenta l’intimidazione utilizzando nientemeno che i Carabinieri.

Bisognerebbe capire quanto è isolato questo caso.

Per non farvi sostituire il contatore, in effetti, è sufficiente chiedere a chi interviene se ha intenzione di verbalizzare e sottoscrivere i consumi letti sul contatore vecchio.

La risposta sara negativa perché non sono autorizzati a farlo eppure, quei dati sono l’unica cosa legale dell’operazione.

 

 

 

L’incombente creativo

“La nuova offerta con tre ore di componente energia gratis ogni giorno. Scegli le tue ore free, cambiale in libertà e monitora con un click i tuoi consumi”

L’incombente creativo – ENEL – è alla caccia di clienti perché, tra sette mesi, sembra che venti milioni di utenti dovranno cambiare fornitore.

Dopo avergli sostituito il contatore, ecco come tratta il consumatore gonzo che non capisce nulla ma “gratis” è una parola che lo affascina da sempre, e l’incombente creativo, che con il gonzo gioca in casa, lo sa.

Quattro conti per capire di cosa stiamo parlando: un’utente domestico, con una potenza a disposizione di 3 kW, in un ora può consumare 3kWh, in tre ore 9 kWh.

La “componente energia” di 9 kWh vale circa 50 centesimi e, per 365 gg all’anno, 180 €.

Improbabile però che il gonzo resti a casa per tre ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, solo per non pagare la componente energia della luce. Facendo funzionare contemporaneamente lavatrice, lavastoviglie, forno, asciugacapelli, e tenendo accese tutte le luci di casa per informare gli altri gonzi che la luce costa meno.

Senza dimenticare che, se il gonzo sfora, il contatore salta e deve riarmarlo.

I 180 euro teorici annui diventano così 40, o anche meno, ma il gonzo non lo sa.

Ma cercare di ottenere il risparmio,sul sito dell’incombente creativo, non è facile!

Prima di tutto il gonzo deve avere già il contatore di seconda generazione, il c.d. contatore 2G con il quale l’incombente creativo saprà tutto di lui.

Il gonzo infatti deve digitare il numero di POD e se il sistema scopre che il contatore non è un 2G il gioco finisce, ma non prima di aver dato all’incombente creativo un’informazione preziosa: il contatore deve essere ancora sostituito!

Il gonzo vorrebbe sapere “come fanno a saperlo, chi glielo ha detto” ma poi scopre che chi ha installato i nuovi contatori è uno stretto parente dell’incombente creativo e quindi è meglio lasciare perdere.

Con le altre domande del sito, l’incombente creativo fa una bella radiografia del gonzo che non potrà più scappare.

Resta il problema del cambio tariffa in funzione delle ore scelte, una procedura che la legge non prevede, ma cos’è la legge rispetto alla creatività di un incombente?