Due pesi e due misure

A chi fa comodo la doppia misurazione?

Poco meno quanto?

Grazie alla crisi energetica tutti ormai hanno imparato che il gas viene trattato in Europa a MWh – megawattora – ma quando il gas entra quando in Italia, come per incanto, l’unità di misura cambia!

Così, quando viene prelevato dagli stoccaggi, o su una qualsiasi bolletta, il gas si paga in standard metri cubi oppure metri cubi standard (smc)

In forza a quale legge un’unità di misura scientifica, che non è mai stata legalizzata, può essere utilizzata in una transazione commerciale, che esige strumenti legali e unità di misura legali?

Non esiste alcuna legge che possa rendere legale un unità di misura che non lo é, come non esiste alcuna legge in grado che abbia di rendere legale uno strumento che non lo é.

Se in Germania lo standard metro cubo è stato legalizzato, in Italia non solo lo standard metro cubo non é un’unità di misura legale ma neppure i sistemi di misura che lo rilevano sono stati omologati.

Sono omologate solamente alcune parti dei sistemi di misura ma non il sistema completo che li comprende, e il sistema produce standard metri cubi.

La domanda é scontata: perché e a vantaggio questa idiozia?

Di solito siamo attenti alla pompa di benzina, al contatore in casa, alla bilancia del salumiere ma per la misurazione del gas accettiamo una farsa che dura da decenni.

Quante centinaia di milioni di metri cubi ballano, e a vantaggio di chi?

Campioni d’Europa

Ci permettiamo di criticare le magagne del nucleare francese, dimenticando che ci fornisce il 15% di quanto produciamo.

Critichiamo il carbone tedesco e dimentichiamo il nostro.

I sostenitori dell’energia eolica sono convinti che il vento che soffia in Italia abbia la stessa intensità di quello del mare del nord.

I sostenitori del fotovoltaico non vogliono rendersi conto che gli impianti possono produrre per 1500 ore, su 8600 in un anno e che per installare un GW di potenza fotovoltaica occorrono 2500/3000 ettari.

Per quanto riguarda i prezzi la situazione è drammatica e del tutto insostenibile.

Contatori o apparecchi radio?

Per sostituire il contatore di energia elettrica,  il distributore locale minaccia un avvocato di Catania di far intervenire i Carabinieri; come già accaduto in Liguria e in Irpinia.

C’è un accordo con i Carabinieri ?

A Catania l’utente diffida l’addetto dall’effettuare qualsiasi operazione presso un domicilio privato mentre edistribuzione (il distributore locale) trasmette, su richiesta,una dichiarazione di conformità.

Il documento però si riferisce a generiche apparecchiature di telecomunicazione e non ai contatori di energia elettrica.

La conformità metrologica deve necessariamente e unicamente riferirsi al decreto legislativo n° 22/2007, che recepisce la direttiva europea MID sugli strumenti di misura.

La marcatura CE, seguita dalla M e dall’anno di verifica, sono le prove che si tratta di uno strumento di misura omologato.

La conformità alla normativa europea CE 0051 è del tutto hinutile!

Il MISE, competente in materia, non ha mai confermato la legalità dei sistemi di misurazione di energia elettrica se il contatore possa essere gestito o modificato da sistemi di controllo remoti.

Numerose interrogazioni e audizioni parlamentari non hanno portato a nulla.

Per Arera, alla quale non compete la metrologia legale, ma è stata coinvolta in questa commedia, il contatore è una radio!

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Le bollette false

Il contatore non rileva consumo e la bolletta lo conferma: consumo zero.

Eppure paghiamo 50 € a bimestre.

A tutti gli effetti, sono false fatturazioni per operazioni inesistenti e la pretesa creditoria risulta gravata di falsità, come il titolo fiscale corrispondente.

La bolletta addebita infatti una quantitá fittizia di “materia prima energia”, per una cifra quasi sempre inferiore ai 10€, per addebitare gli oneri fissi.

Il consumo di energia elettrica è soggetto all’accisa e all’IVA nel momento in cui la si consuma, cioè quando viene azionato un apparato che l’assorbe e, come espone la stessa bolletta, il consumo è stato nullo.

Inoltre, se non c’è consumo, non c’è neppure il trasporto, altro addebito che invece viene esposto.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture, o di altri documenti, per operazioni inesistenti è trattato dall’articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000, che così recita: 

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

Altro riferimento è l’art. 640 CP, reato di truffa, perseguibile a querela di parte, con due complicazioni:

  1. la sentenza della Cassazione n.42892 del 20.09.2017 secondo la quale non è necessario il conseguimento del fine evasivo. Non è necessaria l’evasione fiscale: la condanna per le fatture su operazioni inesistenti “scatta” anche se il destinatario non le utilizzi. È sufficiente, quindi, la mera emissione di una fattura falsa finalizzata a consentire a terzi l’evasione fiscale. Poco importa se l’evasione di imposta, poi, si verifichi o meno: il reato si considera comunque commesso. La Corte di Cassazione ha avuto modo di paragonare le fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti a delle «tossine» da reprimere «sin dalla loro emissione». Non importa, quindi, quale sia il destino di una fattura emessa per un’operazione inesistente. Non conta l’effettivo conseguimento del fine evasivo, essendo sufficiente che tale fine sussista al momento dell’emissione della fattura falsa. In altre parole perché si determini la reazione repressiva, dunque, non è richiesta la successiva utilizzazione del documento falso. D’altronde, ha precisato la Corte, il reato in questione è un reato di pericolo o di mera condotta, per la cui sussistenza non è nemmeno necessario che le fatture siano state annotate nella contabilità del destinatario, il quale – in astratto – potrebbe anche decidere di non avvalersi delle fatture. Ciò posto, ai fini dell’integrazione del reato non è necessario che l’autore cagioni un danno effettivo al fisco. A configurare l’illecito è sufficiente che il fine di consentire a terzi l’evasione (a prescindere che essa poi si verifichi o meno) sussista al momento dell’emissione della fattura.
  2. per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica, il trasporto e la misurazione dell’energia elettrica sono a carico di soggetti terzi, rispetto al contratto di somministrazione, che insiste unicamente tra il venditore e il cliente finale. Per eseguire il contratto con il cliente, il venditore deve prima stipulare un contratto con il trasportatore.

Quindi i contratti si perfezionano con il contatore: serve al venditore per sapere quanta energia fatturare al cliente finale, al trasportatore per fatturare il servizio di trasporto, e al distributore per fatturare il servizio di distribuzione e misurazione di quel quantitativo d’energia trasportata, e consegnata all’utente finale, per adempiere all’obbligazione contrattata con il venditore.

Per il venditore, ovviamente, il trasporto rappresenta un costo e, in quanto tale, fiscalmente deducibile.

Inoltre la fattura di trasporto, emessa dal trasportatore al venditore, è il titolo fiscale in cui si riassume il corrispettivo dovutogli per il servizio reso al Venditore.

Poiché la fattura di vendita è emessa dal venditore verso l’utente finale, e la quantità consumata e trasportata per legge è comunicata dal trasportatore al venditore, i soggetti penalmente responsabili sarebbero sia il venditore che il trasportatore.

Quindi,anche se non ho consumato nulla, non solo pago una quota inesistente di materia prima, ma anche il suo trasporto e la sua misurazione, oltre agli oneri di sistema, le accise e l’IVA.

Con i risultato che il venditore incamera un corrispettivo falso di materia prima, paga i suoi impegni nei confronti del trasportatore e del distributore, che, assieme allo Stato, senza aver fatto nulla, incamerano la differenza.

Adesso moltiplicate i casi per decine di milioni di utenti!

Occhio al rogito!

Attenzione al contatore quando acquistate un immobile!

Dalle verifiche il contatore risulta manomesso e il consumo reale era maggiore di quello misurato.

Il contatore “rubava”, ma era stato manomesso prima dell’acquisto, il precedente proprietario rubava energia elettrica e quello nuovo non ne sapeva nulla.

Un lettore del blog dieci anni fa acquistava un immobile e l’anno scorso gli hanno sostituito il contatore dell’energia elettrica.

Manomettere un contatore di energia elettrica non è un’operazione semplice e può essere effettuata solo da chi lo conosce bene.

Per una clamorosa dimenticanza del MISE – ministero dello sviluppo economico – manca un sigillo posto su una una vite, svitando la quale è possibile entrare nel contatore e modificarne il circuito di misurazione.

Se l’operazione fraudolenta viene effettuata alla prima installazione del contatore, il consumo dei successivi 15 anni sarà molto più basso, senza che il distributore se ne accorga.

Ma quando se ne accorge, come é poi accaduto, sarà l’ultimo utente a restare con il cerino in mano e a risponderne.

Prima pagherà la maggiore quantità di energia elettrica consumata negli ultimi due anni (oltre oltre c’è la prescrizione) e poi dovrà difendersi, in sede penale, dalla denuncia di furto di energia.

Meglio verificare, all’acquisto dell’immobile, tutti gli strumenti di misura installati e verbalizzare con il notaio anche lo stato delle utenze.

Il portale del SII

Il portale del Sistema Informativo Integrato (SII) sarebbe anche a disposizione dei consumatori più curiosi, dotati di tempo e pazienza.

Forse è lo stesso portale di e-distribuzione che, secondo Arera, gestisce l’85% dei contatori nazionali?

È così che si rendono “terzi” i monopoli?

Arera spiega a cosa dovrebbe servire il portale,quando sarete riusciti ad entrare.

Del suo portale, invece, e-distribuzione scrive “il Cliente riconosce che l’uso dei Servizi avviene a proprio esclusivo rischio“.

Quindi a cosa serve un portale dove i dati non sono attendibili?

Ma gli stessi dati, se passano sotto l’ombrello SII, lo diventano?

Chi paga per questi “doppi servizi” del tutto inutili?

Scrive Arera: “il distributore, responsabile della lettura (più propriamente della “raccolta della misura”)”

La novità è che il distributore non misura più ma “raccoglie” i dati, dei quali non è responsabile, il che dimostra che della misurazione non importa nulla a nessuno, tranne che al consumatore che la paga con la bolletta, che sia corretta o meno.

Eppure la legge è chiara: il distributore è responsabile della corretta misurazione ma Arera non lo dice perché non si occupa di metrologia legale anzi, per statuto, non deve neppure sapere cos’è.

La validazione del dato di consumo da parte del distributore è infatti un altro buco nero del sistema: tutti aspettano la validazione, da chi misura, ma non è facile ottenerla.

Meglio i consumi stimati: sono senz’altro maggiori di quelli reali!

Ancora Arera:“I dati di misura trasmessi al SII sono quelli rilevati con le letture periodiche del contatore” quindi sono quelli prodotti dai contatori o sono quelli che il distributore ogni tanto raccoglie mandando in giro i letturisti?

Il SII é costituito presso l’Acquirente Unico, all’indirizzo è detto:

“Acquirente Unico, gestore del Sistema Informativo Integrato, è stato individuato dalla Legge Bilancio 2018 (art 1, comma 8, legge n. 205 del 27 dicembre 2017) come il soggetto deputato a mettere a disposizione dei clienti finali i loro dati di consumo di energia elettrica e di gas, secondo le modalità stabilite dall’ARERA e nel rispetto delle indicazioni del Garante in materia di protezione dei dati.

Acquirente Unico è la società pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – ovvero dal G.S.E. – interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze – costituita dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 allo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai consumatori domestici e alle piccole imprese che non sono ancora passati al mercato libero.

Era il 1999 e, ancora oggi, decine di milioni di consumatori sono ancora serviti dal mercato tutelato

In quanto soggetto terzo, pubblico ed indipendente, negli anni sono state attribuite ad Acquirente Unico crescenti responsabilità e diverse attività quali lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, il Portale Offerte, l’Organismo centrale di stoccaggio dei prodotti petroliferi (OCSIT), Cassa Conguaglio GPL, oltre all’originaria funzione di approvvigionamento di energia elettrica per il Mercato Tutelato, per accompagnare lo sviluppo dei mercati energetici”.

Vi invito ad una prova pratica del funzionamento del portale: è un esperienza onirica!

L’accompagnamento dura da 22 anni e il numero di “badanti” cresce ma, alla fine, la nostra ultima “badante” sarà proprio il vecchio monopolista, che oggi fa più figo chiamare “incumbent”.

E’ probabile che il SII servirà solo per profilare la nostra “vita” energetica, in spregio a qualsiasi garanzia sulla privacy, e aiuterà i venditori, specialmente gli amici e i parenti dei distributori, e in particolare modo la famiglia dell’incumbent, a fornirvi l’energia elettrica al miglior prezzo, per loro.

Il portale di e-distribuzione

Le condizioni generali del servizio distribuzione di energia elettrica sono pubblicate sul sito di e-distribuzione che, secondo fonti ARERA, gestisce l’85% dei contatori operanti in Italia.

L’art. 9 recita:

9. Limitazione di responsabilità di E-distribuzione 

Il Cliente riconosce che l’uso dei Servizi avviene a proprio esclusivo rischio.

I Servizi vengono forniti così “come sono” e “come disponibili”

sul Portale di E-Distribuzione. 

Se il portale è di proprietà di e-distribuzione, e se e-distribuzione lo gestisce a spese dei clienti, perchè e-distribuzione non dovrebbe essere responsabile dei dati reperibili?

La sostituzione dei contatori

e-distribuzione sulla mia risposta ad un lettore di Repubblica e la mia replica.

“L’Azienda sta sostituendo i contatori attualmente installati con quelli di nuova generazione (cosiddetti 2G) nel rispetto della normativa vigente, che sollecita l’adozione di sistemi intelligenti di misurazione abilitando nuovi servizi ai clienti.”

La normativa vigente non ammette, invece, che un contatore possa essere gestito da remoto.

I nuovi contatori rispondono ai più alti standard di qualità del settore e sono conformi alla direttiva europea MID (“Measuring Instruments Directive”).  Sono strumenti di misura legale, dotati del marchio CE (Comunità Europea) e della marcatura metrologica supplementare (lettera M seguita dalle ultime due cifre dell’anno di applicazione), la cui certificazione è garantita da enti notificati indipendenti e riconosciuti a livello europeo.
 
La gestione da remoto dei contatori è una funzionalità, richiesta dalla regolamentazione nazionale a partire dal 2006, che consente di fornire ogni mese, alle società di vendita, il consumo effettivo dei clienti minimizzando il ricorso alle stime e ai conseguenti conguagli.

La MID, del 2007, supera la regolazione nazionale per tempo e merito essendo del 2007.

E-Distribuzione sottolinea che, in conformità a quanto prescritto dalla menzionata direttiva MID, non è possibile effettuare alcun “intervento da remoto sui parametri metrologici della misurazione”: i contatori, vengono “sigillati” in fabbrica e, per tutta la loro vita utile, è impossibile modificarne i parametri di calibrazione, né accedendovi fisicamente né da remoto. Non è prevista alcuna rielaborazione dei dati, ma la sola trasmissione a distanza delle stesse informazioni riportate sul display del contatore, che i clienti possono verificare puntualmente. E-Distribuzione precisa di essere proprietaria del contatore e di essere autorizzata alla sua sostituzione, nel rispetto della normativa e delle condizioni contrattuali.

Ma se l’utente non paga la bolletta la potenza gli viene ridotta da remoto e non c’è  certezza che la stessa operazione possa essere effettuata anche se l’utente la paga.

L’Azienda ricorda che l’intervento di sostituzione è completamente gratuito e che nessun compenso è dovuto al personale impegnato nell’operazione. Sul sito www.e-distribuzione.it è possibile reperire tutte le informazioni relative alla sostituzione, consultare il piano di installazione, scaricare il materiale illustrativo e la guida tecnica dell’Open Meter.
Inoltre, registrandosi gratuitamente all’area riservata del sito www.e-distribuzione.it, è possibile scaricare  il rapporto di sostituzione, che indica tutti i dati di interesse, comprese le letture di rimozione del vecchio contatore, a partire dal secondo giorno successivo all’intervento

Invece il nuovo contatore si paga, il corrispettivo finisce in bolletta, e all’atto della sostituzione, non viene richiesto alcun consenso all’utente per il trattamento dei dati che il contatore genera.

Contatori e Carabinieri

Un utente di Sestri Levante si oppone alla sostituzione del contatore di energia elettrica.

E’ un suo diritto, come gli hanno confermato dal call center indicato sull’avviso di sostituzione, lasciato sulla porta di casa.

L’addetto della società incaricata della sostituzione prima minaccia l’utente di chiamare i Carabinieri, poi li chiama e questi – colpo di scena – escono, come se non avessero altro da fare.

Arrivati sul posto, dopo i saluti di rito, non verbalizzano nulla – altro colpo di scena – perché non c’è nulla da verbalizzare.

Il contatore vecchio resta al suo posto e tutti se ne vanno soddisfatti.

C’è qualcosa che non torna in questa incredibile vicenda che deve essere chiarita.

Come dovrebbero essere riviste le delibere di Arera che hanno creato questa giungla.

Queste forzature trovano giustificazione solo dai soldi succhiati ai consumatore per installargli un sistema di misura illegale.

Più contatori sostituisci e più ti premiano e così, se l’utente non è d’accordo, ti permetti di chiamare i Carabinieri per intimidirlo.

Bisogna capire se è un ordine di scuderia oppure, anche se non sembra, è un caso isolato.

Per non farvi sostituire il contatore è sufficiente chiedere a chi interviene se ha intenzione di verbalizzare e sottoscrivere i consumi letti sul contatore vecchio.

La risposta sara negativa perché non sono autorizzati a farlo eppure, quei dati sono l’unica cosa legale dell’operazione.

 

 

 

L’incombente creativo

“La nuova offerta con tre ore di componente energia gratis ogni giorno. Scegli le tue ore free, cambiale in libertà e monitora con un click i tuoi consumi”

L’incombente creativo è alla disperata caccia di clienti perché, tra sette mesi, venti milioni di utenti dovranno cambiare fornitore.

Dopo avergli sostituito il contatore, ecco come tratta il consumatore gonzo che non capisce nulla ma “gratis” è una parola che lo affascina da sempre, e l’incombente creativo, che con il gonzo gioca in casa, lo sa.

Quattro conti per capire di cosa stiamo parlando: un’utente domestico, con una potenza a disposizione di 3 kW, in un ora può consumare 3kWh, in tre ore 9 kWh.

La “componente energia” di 9 kWh vale circa 50 centesimi e, per 365 gg all’anno, 180 €.

Improbabile però che il gonzo resti a casa per tre ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, solo per non pagare la componente energia della luce. Facendo funzionare contemporaneamente lavatrice, lavastoviglie, forno, asciugacapelli, e tenendo accese tutte le luci di casa per informare gli altri gonzi che la luce costa meno.

Senza dimenticare che, se il gonzo sfora, il contatore salta e deve riarmarlo.

I 180 euro teorici annui diventano così 40, o anche meno, ma il gonzo non lo sa.

Ma cercare di ottenere il risparmio,sul sito dell’incombente creativo, non è facile!

Prima di tutto il gonzo deve avere già il contatore di seconda generazione, il c.d. contatore 2G con il quale l’incombente creativo saprà tutto di lui.

Il gonzo infatti deve digitare il numero di POD e se il sistema scopre che il contatore non è un 2G il gioco finisce, ma non prima di aver dato all’incombente creativo un’informazione preziosa: il contatore deve essere ancora sostituito!

Il gonzo vorrebbe sapere “come fanno a saperlo, chi glielo ha detto” ma poi scopre che chi ha installato i nuovi contatori è uno stretto parente dell’incombente creativo e quindi è meglio lasciare perdere.

Con le altre domande del sito, l’incombente creativo fa una bella radiografia del gonzo che non potrà più scappare.

Resta il problema del cambio tariffa in funzione delle ore scelte, una procedura che la legge non prevede, ma cos’è la legge rispetto alla creatività di un incombente?

 

I danni ambientali del metano

Dimenticato troppo in fretta quello che viene considerato uno dei peggiori disastri ambientali della storia, perché minacciava la politica energetica di Trump, basata sulle nuove trivellazioni alla ricerca di shale gas.

Il metano é più leggero dell’aria e se non viene bruciato sale fino agli alti strati dell’atmosfera.

Si stima che circa l’1,5% dell’intera produzione mondiale, cioè 60 miliardi di metri cubi, che equivale al consumo italiano, venga liberato ogni anno in atmosfera.

In base alle osservazioni della Nasa, i modelli prevedono che, se la quantità di metano liberato in atmosfera aumentasse al 2% della produzione, verrebbero meno i benefici derivanti dal bruciare gas invece che carbone.

Il nuovo metodo di ricerca del gas, utilizzato prevalentemente in USA con effetti ambientali devastanti, consiste nel fratturare le rocce di tanti piccoli pozzi di produzione.

In questo modo, le perdite sono risultano molto maggiori di quelle che deriverebbero dallo sfruttamento di un unico giacimento, che però, come accaduto in California, comporta rischi ben maggiori.

Inoltre il processo di  liquefazione del gas, per renderlo trasportabile via mare, è pesantemente energivoro.

L’idea quindi che il metano, sia esso gassoso o liquefatto, possa essere considerato un combustibile pulito, e per questo alternativo al carbone, risulta totalmente errata.

Inarrivabili a Bruxelles

La Commissione europea ha deferito la Spagna alla Corte di giustizia dell’UE per non aver garantito il rispetto delle prescrizioni relative alla misurazione individuale nei condomini e negli edifici polifunzionali, stabilite dalla direttiva sull’efficienza energetica(direttiva 2012/27/UE).

La direttiva prevede l’installazione di misuratori individuali per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico in tutti i condomìni e gli edifici polifunzionali in cui tali servizi sono forniti agli occupanti da un impianto centralizzato.

La prescrizione si applica, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi, a tutti gli edifici esistenti mentre le misure nazionali di recepimento adottate dalla Spagna la impongono solo per gli edifici costruiti dopo il 2007.

Negli edifici in cui i misuratori di energia termica non rappresentano una soluzione tecnicamente possibile, o efficiente in termini di costo per il riscaldamento d’ambiente, su ciascun radiatore  vengono installati, i c.d. ripartitori che non sono strumenti di misura omologati dalla Direttiva MID e non sono quindi strumenti legali.

Quindi le due direttive contrastano, ma a Bruxelles stanno pensando all’elezioni.

 

 

 

 

Interrogazione alla Camera

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01835

presentato da TRAVERSI Roberto

testo di Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

TRAVERSI. — Al Ministro dello sviluppo economico. —

Per sapere –

premesso che:

la metrologia legale, che tutela la fede pubblica in quelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura, compete unicamente al Ministero dello sviluppo economico;

è in corso, su scala nazionale, la sostituzione di decine di milioni di misuratori di energia elettrica e di gas naturale;

i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette al distributore di energia elettrica e/o di gas, di «gestirli» da remoto;

il sistema, inteso come misuratore in campo e struttura di gestione dello stesso, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato definito legalmente dal Ministero dello sviluppo economico;

la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal decreto legislativo del 22 febbraio del 2007, n. 22: non è cioè ammesso modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;

lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto;

a fronte di quanto premesso i consumatori devono sostenere il costo di sistemi di misurazione dubbi. Un costo che, per gli utenti che consumano meno, rappresenta un cospicuo aggravio della bolletta, già oberata di oneri e tasse che stanno diventando insostenibili;

per come è stato predisposto, il sistema sembra essere molto più utile ai distributori, di energia elettrica e di gas, che ai consumatori: i nuovi misuratori, che dovrebbero facilitarli nella rilevazione dei propri consumi, sono invece oggettivamente complicati;

tenuto conto che la quasi totalità dei misuratori di energia elettrica è controllata da Enel, tramite E-distribuzione, e decine di milioni di clienti Enel dovranno passare al mercato libero, questa operazione sui contatori sembra all’interrogante rafforzare il monopolio di Enel –:

quali iniziative intenda mettere in atto per definire regole e strumenti per rendere chiara la misurazione relativa ai contatori Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.

(5-01835)

Salva Alcoa o si salvi chi può?

Di nuovo in difficoltà Alcoa, in nome della quale ci spillano da anni soldi con le bollette.

Nel 2010 Berlusconi elargì quaranta miliardi di euro, in venti anni, ai produttori di energia rinnovabile. Un decreto recava misure urgenti per garantire il potenziamento e la sicurezza dell’energia elettrica in Sicilia e Sardegna e fu ribattezzato impropriamente “salva Alcoa” perché affrontava anche la questione della multinazionale americana che minacciava la chiusura dello stabilimento in Sardegna per i costi troppo alti dell’energia.

In forza al decreto era sufficiente manifestare l’intenzione di costruire l’impianto, entro un certo limite di tempo, per incassare gli incentivi del “secondo conto energia” e non del terzo che, un anno dopo, il governo Monti avrebbe sensibilmente ridotto.

Fu il tipico assalto alla diligenza e ancora oggi, dopo otto anni, la Guardia di Finanza trova impianti che incassano incentivi senza produrre.

E’ utile ricordare come andò otto anni fa perchè il nuovo governo, su indicazione del regolatore – Arera – ci sta preparando il regalo di fine anno. Per ora gli oneri di sistemi “sospesi” valgono un miliardo.

Gli incentivi alle energie rinnovabili sono finanziati dalla voce “oneri di sistema” della bolletta che valgono ogni anno quindici miliardi di euro. Il governo intende ora farli pagare a tutti i cittadini, consumatori o meno, per due miliardi di euro all’anno, ammontare pari a quello del “salva Alcoa”.

Ma siccome ci sono anche i consumatori che non pagano le bollette, la loro quota di “oneri di sistema” verrà scaricata sulle bollette di quelli che la pagano.

Quindi, il consumatore onesto salverà un sistema dove le società che vendono energia sono sempre più numerose – 400 – e per le quali non esiste ancora un albo di categoria.

Tutti vogliono conoscere il vostro numero di POD prima che finisca il mercato tutelato, prorogato al 2020; tutte vi offrono la “materia prima energia” e usano ancora il “porta a porta” che funziona sempre con i clienti più deboli.

Ma per chi sa maneggiare il computer ci sono anche i comparatori di offerte, che mirano alla stesse informazioni e che, per ogni contratto concluso, incassano cifre intorno ai 100 euro.

Una delle offerte reperibili,per 1.000 kWh/anno, prevede:

  • Materia Prima Energia: 120,86 €
  • Trasporto e gestione del contatore: 90,67 €
  • Oneri di sistema: 19,59 €
  • Imposte di consumo: 0,00 €
  • IVA: 21,71 €

 

 

La bolla del fotovoltaico

Per il fallimento della Alter Eco, due anni fa andava all’asta un campo fotovoltaico da 1 MW , finanziato con il quinto conto energia del 2012.

Il prezzo base d’asta – 650 €/kW – era otto volte inferiore al valore iniziale.

Solamente la speculazione spiega l’installazione di gran parte degli impianti fotovoltaici, installati tra il 2010 e il  2012.

Impianti pagati dalle nostre bollette con i “conti energia” , per miliardi di euro all’anno e per vent’anni.

Il futuro lo insegnano i cinesi, gli stessi che abbiamo arricchito strapagando i pannelli, oppure Enel, che si vanta di vincere gare in giro per il mondo a prezzi anche dieci volte inferiori a quelli strappati in Italia dai conti energia.

Un paese serio avrebbe dato priorità strategica a progetti basati sulle necessità locali, come fanno ora in Germania, e non più di 600.000 impianti sparsi nelle campagne, dove i primi furbi che arrivano fanno i soldi.

Un paese serio decide per una strategia energetica a vantaggio non di avidi fondi lussemburghesi, ma di tutta la popolazione.

Un paese serio fa bandi per acquisti poliennali di energia prodotti da impianti di decine MW di potenza installata e non di kW.

Un lettore racconta la sua esperienza.

Nel 2006, con mezzi propri, ha installato 22 kW (primo conto energia) aggiungendone altri 23 nel 2009 (secondo conto energia): il pareggio – capitale investito e incentivi incassati – arriva solo nel 2017, ma non tiene conto dei mancati interessi e del tempo dedicato a superare gli innumerevoli ostacoli burocratici. Adesso il GSE lo paga con un anno di ritardo.

Nel 2006 in effetti erano pochi quelli che ci credevano e non c’era speculazione.

Facile immaginare quello che è successo dopo, quando tutti hanno creduto di fiutare l’affare, hanno acceso un mutuo gonfiato, mettendo magari a garanzia solamente il terreno.

A quando il loro pareggio?

Secondo le stime di Banca d’Italia, i NP delle rinnovabili ammontano a 707 milioni di euro.

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