Ridurre i consumi

Consigli pratici

La bolletta è diventata quasi tutta materia prima e quindi per risparmiare dovremo consumare meno.

In attesa dei necessari razionamenti, qualche consiglio:

  1. Sapere quanto consumate, in kWh e m3 di gas. Leggete i contatori!
  2. Verificare i numeri che leggete sui contatori con quelli delle bollette.
  3. Limitare la potenza contrattuale: una famiglia di quattro persone deve gestire una potenza massima di 3 kW utilizzando un elettrodomestico alla volta, magari di notte e a pieno carico.
  4. Non cambiare fornitore senza capire tutte le condizioni che vi offre. Evitare fornitori non referenziati.
  5. Non comunicare mai al telefono, o compilare moduli sulle piattaforme internet, con i dati sensibili delle vostre forniture che sono il numero di POD per la luce e il PDR per il gas.
  6. Annullare l’addebito diretto in banca perché solo in questo modo sarete costretti a capire cosa pagate.
  7. Dopo avere verificato le bollette, dovete pagarle nei termini perché i morosi verranno “staccati” per primi.
  8. Dovete verificare tutti i termostati di casa, dal boiler dell’acqua calda al frigorifero e alle valvole termostatiche dei termosifoni.
  9. Se usate il gas solo per cucinare, sostituitelo con piastre a induzione.
  10. Usate lampade a led e spegnete tutti gli apparecchi elettronici in stand-by, dal televisore allo stereo, dai computers alla Wi-Fi etc.
  11. Cambiate tutti i vecchi elettrodomestici energivori con i nuovi A++, utilizzare programmi eco sui nuovi e a pieno carico

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori?

A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore mi dice che non sono problemi suoi ma del distributore ma mi dice anche che se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V.
che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Carabinieri & Enel

“L’Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio….la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale.”

Il comunicato stampa è del novembre 2021.

Il contrasto all’illegalità compete ai Carabinieri, mentre Enel è una società privata che produce, distribuisce e vende energia elettrica.

Non si occupa di tutela ambientale, del territorio e delle risorse naturali mentre sono di sua specifica competenza “la sicurezza e la continuità operativa delle reti e delle infrastrutture“, servizi che i consumatori pagano con le bollette.

Quindi se i Carabinieri collaboreranno con Enel, il consumatore dovrà pagare anche i Carabinieri oppure la Convenzione con Enel è a titolo gratuito?

Il rischio é che il “guardi che se non fa il bravo chiamo i carabinieri” valga alla fine più per Enel che per il normale cittadino, che si sente sempre più spesso rispondere “abbiamo tutte le pattuglie impegnate“.

Alcuni lettori hanno già segnalato simili comportamenti e una sorprendente solerzia dei Carabinieri ad intervenire, per poi, incredibilmente, neppure verbalizzare l’ intervento.

L’intervento dovrebbe infatti risolversi sempre con la redazione del verbale: definire il soggetto che ha telefonato, luogo, data, ora e del motivo della richiesta, e una sommaria descrizione dei fatti accertati.

E’ il caso, che sembra ricorrente, quando un consumatore rifiuta la sostituzione dei vecchi contatori con quelli nuovi, che vengo utilizzati illegalmente.

Se “tutela della continuità operativa delle reti” significa anche imporli, con l’aiuto dei Carabinieri, c’è il rischio che a trarne vantaggio sia solo Enel.

La forma di collaborazione, tra una società privata e un corpo militare dello Stato, dovrebbe essere legittimata da un provvedimento amministrativo.

Non esistono precedenti perché è come se Enel venisse investita di un potere ispettivo, e di generico controllo sul territorio, sconosciuto nelle proprie finalità societarie.

Una situazione allarmante perché le reti, sempre più intelligenti e ricche di dati sensibili dei cittadini, sarebbero controllate dal monopolista della distribuzione elettrica.

Il monopolio dei contatori

Continua la sostituzione dei vecchi contatori di energia elettrica con quelli di seconda generazione“, tutti con il marchio Enel.

Un’operazione che potrebbe consentire ad Enel, tramite edistribuzione, di controllare il mercato dell’energia elettrica al dettaglio.

Ci sono voluti solo nove anni per cambiare il nome – da Enel Distribuzione a edistribuzione – ma nella sostanza non è cambiato nulla: edistribuzione distribuisce e misura quasi tutta l’energia elettrica nazionale in forza di una concessione che scadrà nel 2030.

Enel partì con la prima operazione contatori intelligenti” venti anni fa, con la promessa che i consumatori avrebbero potuto verificare e pagare solo quello che consumavano.

Spariva la figura del “letturista”, il consumo sarebbe stato rilevato da remoto e chi non avrebbe pagato la bolletta sarebbe rimasto al buio.

A quel tempo Enel era la luce e nessuno si chiese se ciò che Enel stava facendo era legale o meno.

Siccome tutta l’operazione veniva spacciata per gratuita, cosa che poi si rivelò non essere, a nessuno importó se i contatori fossero legali o meno, o come funzionassero. 

Erano diversi, non c’era più la rotella che girava e una tamburella di numeri che progrediva. Bisognava schiacciare un bottone e perderci una mezz’oretta per capirci qualcosa. Cosa che nessuno fece!

All’Enel regnava kaiser Franz  Tatò, voluto da Romano Prodi, lo sponsor delle false liberalizzazioni.

Il decreto Bersani, del 1999, prevedeva la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica: a Terna sarebbero andate le grandi linee di trasmissione di alta tensione e ad Enel la concessione della distribuzione di energia elettrica in tutto il paese, ad esclusione delle grandi città, dove operavano ancora le società municipalizzate, che non mollarono l’osso.

Sono passati vent’anni e la relazione annuale di Arera fotografa una situazione imbarazzante: il settore appare tutto meno che liberalizzato.

E la completa liberalizzazione non potrà realizzarsi prima del 2030 perché,se Enel ha il monopolio della distribuzione, misura tutta l’energia elettrica nazionale, la produce e pure la vende, perché dovrebbe perdere la posizione, visti anche i dividendi che gira al Ministero dell’Economia e della Finanza.

Secretate, come sempre in questi casi, le condizioni della concessione che porta nelle casse della capogruppo otto miliardi di euro all’anno, pagati supinamente dalle bollette in cambio di un servizio a dir poco scadente.

Quando partì con l’operazione contatori, Enel era talmente potente che decise volutamente di non omologare i contatori, come invece la legge imponeva.

Non essendo uno strumento di misura omologato, lo strumento non si sarebbe neppure potuto chiamare contatore e infatti Enel optó per “elettrodomestico“, marcandolo con un simbolo CE farlocco.

All’installazione, l’utente riceveva il manuale del nuovo “elettrodomestico”.

istruzioni

Il nuovo elettrodomestico sarebbe rimasto un prototipo per anni: trasmettere i dati di consumo sugli stessi cavi elettrici di potenza era un’impresa mai tentata da nessuno.

Ma per lo sviluppo dell’elettrodomestico c’erano pronti trenta milioni di ignari consumatori italiani, pronti a pagare l’energia elettrica, misurata tutta dalla stessa società che ancora la produceva. 

I contatori erano prodotti da Enel in Cina, e nessun ente terzo li avrebbe mai verificati: ancora oggi sono decine di milioni i contatori di questo tipo installati in Italia  e nessun ente terzo li può provare in contraddittorio perché, non essendo omologati, mancano proprio le procedure legali di prova.

Ma siccome “tutto era gratis e avremmo finalmente pagato solo quello che consumavamo, magari utilizzando la lavatrice di notte perché costava meno” nessuno ebbe nulla da dire.

Verificando le bollette si scoprì, dopo, che non era così: pagavamo, e ancora oggi paghiamo, sia il contatore che i consumi stimati, perché la maggior parte dei dati si perdono durante la trasmissione.

Il progetto veniva sviluppato in itinere e il numero delle sue versioni è ignoto, proprio perché l’elettrodomestico non era omologato e quindi era illegale.

Mentre in Italia venivano installate decine di milioni di contatori illegali, il Parlamento Europeo stava discutendo una direttiva che avrebbe stabilito i criteri di fabbricazione, omologazione e commercializzazione in Europa, proprio del contatore di energia elettrica.

La direttiva, nota come MID, venne emanata nel 2004, entró in vigore nel 2006, quando ormai Enel aveva ultimato l’installazione degli ultimi “elettrodomestici”, ma venne recepita dall’Italia solo nel marzo del 2007.

Siccome gli “elettrodomestici” illegali erano ormai decine di milioni, Enel doveva sistemare le cose, oltre a farsi pagare i contatori perché non erano per niente gratis!

Venne subito in aiuto l’Autorità per l’energia, oggi Arera.

Secondo la delibera 292/06, a dicembre 2006,  “i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo …sono di tipo elettromeccanico e i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo debbano essere preservati”.

Era un falso clamoroso: gli “alcuni punti di prelievo” non erano “alcuni” ma ormai venti milioni ed erano tutti i nuovi elettrodomestici di enel.

Con la voce “oneri di recupero continuità” la delibera scaricava il costo dei contatori in bolletta, con tanti saluti al “non vi costerà niente, é tutto gratuito”.

Ma c’era un ultimo intoppo, il Testo Unico delle leggi metriche, che imponeva, e ancora oggi impone, strumenti di misura legali.

L’elettrodomestico di Enel era un progetto nuovo e un’omologazione in itinere non sarebbe mai stata ottenuta.

L’Autorità per l’energia non poteva più farci nulla, perché la metrologia legale non rientra nelle sue competenze, e allora ci pensó di nuovo Prodi, con uno dei suoi magici provvedimenti “ad aziendam”.

Nel marzo 2007, quando la direttiva MID viene finalmente recepita anche in Italia, un articolo del decreto di recepimento rende legale quello che legale non é, e non potrà mai essere: decine di milioni di contatori illegali potranno continuare a funzionare “fino a quando verranno rimossi”.

Sono quelli che avete ancora in casa e che Enel ha deciso ora di rimuovere.

Il decreto di recepimento, di dubbia costituzionalità, sarebbe stato anche impugnabile per eccesso di delega: una direttiva europea non va recepita per lavare i panni sporchi in casa.

Appena il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Antitrust denuncia la posizione dominante di Enel, ma ormai è tardi.

Solo su intervento dell’Ufficio Metrico di Milano, sono centinaia i contatori illegali sequestrati.

Adesso i vecchi “elettrodomestici” saranno sostituiti da quelli di seconda generazione e spariranno le prove di misurazioni illegali, effettuate da “elettrodomestici” illegali, installati non si sa quando ma che ora, secondo Enel, avrebbero concluso il loro ciclo di vita.

Eppure, per decreto, i contatori illegali potrebbero operare all’infinito visto che possono restare lì dove sono e cioè “fino a quando non verranno rimossi”. 

E chi decide che debbano essere rimossi? In base a quale criterio?

La metrologia legale compete al MISE che, a governi alterni, manifesta i suoi dubbi.

L’Autorità per l’energia, invocata dai distributori in occasione delle attuali sostituzione con il nuovo Open Meter, non ha alcuna competenza sul sistema di tele-gestione del contatore, un sistema illegale, perché un contatore omologato MID non può essere gestito da remoto.

Durante i due governi Conte, la questione era stata sollevata in Parlamento senza risultati e anche l’Antitrust aveva avviato delle procedure.

La storia quindi si ripete e il risultato non cambia: prima era l’elettrodomestico ad essere illegale e adesso, che il contatore è legale, lo si gestisce illegalmente da remoto!

I nuovi contatori del gas

I contatori del gas andrebbero sostituiti dopo un certo numero di anni di funzionamento, in base alla precisione di misurazione, rilevata a campione.

E’ il metodo seguito da molti paesi europei oltre ad essere il più logico.

In Italia invece, anche se firmato dal ministro, non venne mai pubblicato in G.U. il decreto attuativo di una legge del 1991, senza il quale i contatori del gas possono, legalmente, funzionare in eterno.

Nel 2008, sollecitata dall’inchiesta della Procura di Milano sul gas – che aveva scoperto contatori di sessanta anni – l’Autorità per l’energia segnalò, a Governo e Parlamento, gravi problemi di metrologia legale – tuttora aperti – e , senza aver ottenuto risposte, impose i contatori di tipo elettronico.

Incurante del fatto che la metrologia legale non fosse di propria competenza – i sistemi di misurazione del gas, cosi come imposti dall’autorità, non sono mai stati legalizzati e lo standard metro cubo non è un’unità di misura legale.

L’Autorità impose un programma di adeguamento dei contatori esistenti collegandoli ai convertitori di volume, che potevano trasmettere il dato di consumo.Ma alcuni contatori erano talmente malridotti e obsoleti che il dato non era per niente affidabile, e inaffidabile sarebbe stato trasmesso.

Tutti i PDR ( punto di riconsegna del gas) ne sarebbero stati interessati: prima quelli industriali e commerciali e poi le utenze domestiche.

Se, per i consumi industriali e commerciali, l’intervento poteva anche essere giustificato, tenuto conto del volume del gas in gioco, la sostituzione di decine di milioni di contatori domestici sembrò subito una forzatura, giustificata solamente dal fatto che i nuovi contatori sarebbero stati pagati dai consumatori.

Le società di distribuzione del gas, invece, avrebbero lucrato sui contatori e risparmiato sulle letture manuali.

Siamo arrivati all’ultima fase del programma a ci stanno sostituendo i contatori domestici; in Italia già paghiamo il gas più caro in Europa e il nuovo contatore ci costerà decine di euro in più all’anno, per i prossimi quindici.

Ai distributori costa solo 50/60€, possono ammortizzarlo al 130% e ottenere un premio ( pagato dai consumatori) se il programma di sostituzione, opportunamente concordato con Arera, viene mantenuto.

Ammortizzare un contatore in meno di un anno, e farselo pagare ogni anno per i successivi quindici, è già un ottimo affare, meglio però spremere i fabbricanti, comparsi dal nulla e disposti a tutto pur di vendere, con le tipiche gare al ribasso bandite dai distributori.

Così, qualità e funzionalità di milioni di contatori, sono pessime: molti presentano evidenti difetti di misurazione – definite, da chi li gestisce, “anomalie metrologiche” – e i due terzi dei dati di consumo teletrasmessi vanno persi, con il risultato che le bollette ci fatturano i consumi stimati.

Cioè tutto come prima con l’aggravante che il consumatore paga un contatore complicato e che non gli serve, oltre ad un servizio di misurazione inesistente, a unico vantaggio dei distributori che rimandano qualsiasi intervento sulle reti di distribuzione, anche quelle malandate, a beneficio delle sostituzioni.

Il consiglio é di rifiutarne la sostituzione, anche perché i contatori sono potenzialmente pericolosi, specialmente se installati all’interno delle abitazioni: c’è una valvola interna al contatore che può essere aperta o chiusa da remoto, che non va bene, e le batterie al litio potrebbero incendiarli.

Alla proposta di sostituzione, sarà sufficiente richiamare la delibera di Arera che dichiara che il progetto è ancora in alto mare.

Gli utenti, ai quali fosse già stato sostituito, dovranno continuare a comunicare l’autolettura per evitare sorprese.

La verifica dei contatori

Il D.M. 93/2017  dovrebbe disciplinare i controlli degli strumenti di misura in servizio e la vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

Il decreto non tiene conto della struttura del mercato, distribuzione e vendita, né del parco di contatori di energia elettrica attualmente in funzione.

Titolarità degli strumenti di misura

Secondo il decreto, titolare di uno strumento di misura è “la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura”.

Sia per il gas che per l’energia elettrica, chi vende, non misura e incassa un corrispettivo che deve essere misurato da uno strumento legale, anche se non è di sua proprietà.

Logico quindi considerare il fornitore di energia elettrica, o di gas, quale titolare dello strumento: è lui che si avvale dei dati dei contatori – che gli vengono comunicati dal distributore – per quantificare ciò che vende ai propri clienti.

Ma se il contatore é difettoso, e quindi registra quantitativi di energia elettrica o di gas diversi da quelli che dovrebbe, è il venditore a risponderne, penalmente se fattura più del dovuto.

Inoltre la maggior parte dei contatori sono facilmente accessibili a chiunque, e se dovessero essere accertate alterazioni o manomissioni dei sigilli legali, chi sarebbe chiamato a risponderne sarebbe, in questo caso, il distributore in quanto titolare.

Verificazioni periodiche

Art. 4 – comma 2 del decreto: “La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misurale gale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo”.

Quindi solamente strumenti di misura legali possono essere ammessi alla verificazione periodica e ad eventuali prove in contraddittorio tra le parti.

Tutti i contatori di energia elettrica di tipo elettromeccanico, non essendo mai stati omologati, ed essendo sprovvisti dei sigilli legali, non possono essere ammessi ad alcuna verificazione, periodica o in contraddittorio: del tutto inutile averla fissata in 18 anni.

Stessa sorte per i contatori statici di energia elettrica “di prima generazione” che non sono mai stati omologati, non sono legali e non possono essere verificati.

I primi contatori di energia elettrica omologati risalgono al 2007, anno del recepimento in Italia della direttiva MID.

Il decreto 93 entra in vigore dieci anni dopo, e stabilisce che ne sono necessari 15 per la verifica periodica, cadendo in un palese anacronismo. Perché e su quali basi sono stati stabiliti 15 anni?

Art. 5 – comma 2 – Controlli casuali o a richiesta: “Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente”.

La disposizione disincentiva fortemente l’esercizio di tali controlli, dovendo il richiedente, cioè il consumatore, anticiparne le spese e lo scoraggia ad azionare il controllo: non è forse più semplice prevedere che le spese restino a carico della parte soccombente?

 

#contatorillegali

La bolletta non potrà più calare

L’ aumento di decine di punti percentuali del costo delle bollette era facilmente prevedibile. I governi precedenti hanno incrementato, per anni e senza rendersi minimamente conto di quello che facevano, la voce “oneri di sistema” della bolletta, che con l’energia c’entra poco e così, al primo consistente aumento della voce “materia prima energia”, arriva il botto.

Il governo aveva tentato di calmierare l’aumento dello scorso trimestre sperando che la bufera passasse e invece eccoci nella tempesta perfetta e in piena emergenza: per le industrie, che erano appena uscite dagli effetti della pandemia, per i consumatori, alle prese con bollette che non riusciranno a pagare, e un inverno che potrebbe essere povero di gas.

Forse tutti si chiederanno, finalmente, quanto consumano e non solamente quanto pagano, ma sarà troppo tardi!

Il consumatore domestico si ricorderà allora che ci sono due contatori, quello dell’energia elettrica e quello del gas che, da qualche parte conteggiano kWh e m3 per migliaia di euro all’anno.

Trovati i contatori, il consumatore si chiederà come funzionano e, una volta capito che gli servono a poco, tanto sono complicati, si porrà il problema di come consumare di meno, visto che i prezzi non li fa lui.

Il bolletta é il prodotto di una quantità per un prezzo e il bravo consumatore potrà confrontare i prezzi unitari del kWh e del m3 di gas, pre-pandemia con gli attuali.

Scoprirà che il prezzo del gas all’ingrosso è aumentato di quattro volte, passando da 15 €/MWh a 60 mentre l’energia elettrica da 50€/MWh punta ai 200. Anche il costo dell’emissione di CO2 è passato da 15€/Ton è a 60 e ci viene ribaltato nelle tariffe dai produttori di energia elettrica che utilizzano fonti fossili.

La “materia prima energia”, sia essa gas o energia elettrica, pesava per un terzo del valore della bolletta e ora diverrà dominante, come avrebbe dovuto sempre essere. Imposte e IVA amplificheranno l’esborso.

I consumatori più curiosi potranno anche verificare se i contatori funzionano correttamente e magari realizzare che vengono gestiti illegalmente da remoto. Essendo possibile,da remoto, modificare la potenza a disposizione degli utenti.

Potranno anche verificare che circa un terzo dei nuovi contatori del gas installati in Italia non funziona correttamente.

Attenti al gas

Dieci decessi all’anno per fughe di gas sono considerati “fisiologici”, ma quanti sono gli incidenti che non ne provocano?

Il pericolo è sottovalutato, specialmente nelle abitazioni più vecchie, dove il fornitore è lo stesso da anni,se non decenni.

I nuovi contratti prevedono infatti la sospensione della fornitura, in caso di morosità, agendo da remoto su una valvola posta all’interno del contatore.

Quando il cliente paga, la valvola viene riaperta, sempre da remoto, ma cosa succede se la valvola viene riaperta e l’impianto a valle non è sicuro?

Una volta, al cliente moroso veniva sigillato il contatore, una procedura costosa ma sicura, mentre oggi si manda un impulso e la valvola si chiude, lasciando in campo uno strumento potenzialmente pericoloso e soggetto a manomissioni.

I contratti prevedono chiare responsabilità: il fornitore ci vende il gas, il distributore ce lo porta e lo misura, ma dal contatore in poi sono tutti problemi del cliente finale.

A meno di emergenze segnalate dal cliente, l’utente non ha mai rapporti diretti con il distributore, anzi pochi utenti sanno chi sia.

Per la cronaca, sono i distributori che ci stanno sostituendo i contatori è ci avvisano ma senza passare dal nostro fornitore.

In passato, distribuzione e vendita facevano capo alla stessa società, che aveva tutto l’interesse a garantire ai clienti la sicurezza dell’impianto; con la liberalizzazione del mercato, e la separazione tra fornitura e distribuzione, il “post-contatore” è ora di responsabilità dell’utente.

Se, per esempio, il contatore è installato in un’area comune condominiale, l’utente risponde del tratto di tubazione a valle del contatore.

Gli amministratori dovrebbero informare i condòmini e provvedere alle verifiche.

I fornitori avvisano gli utenti che però non leggono oppure sottovalutano il problema.

Anche il nuovo contatore, che ci stanno sostituendo, presenta delle criticità essendo dotato di una valvola interna che può essere azionata da remoto.

ARERA – l’autorità per l’energia e il gas – ha ammesso l’uso della valvola ai soli  fini “gestionali”.

La valvola però non é normata ai fini della sicurezza e perché nessuno abbia sollevato il problema è un mistero.

Se il contatore è installato all’interno dell’abitazione, la sostituzione andrebbe rifiutata.

L’onorevole Crippa

“Fermiamo immediatamente i nuovi contatori dell’Enel” scriveva così Davide Crippa Del M5S nel 2017, mentre Enel sostituiva i primi contatori dei 40 milioni previsti.

L’intervento dell’attuale capogruppo alla Camera del M5S, non era il primo sull’argomento.

Insieme ad altri, nel 2013, aveva firmato un’interrogazione parlamentare, alla quale l’allora vice-ministro in carica rispondeva in modo evasivo e nascondendo la verità.

Non soddisfatto, Crippa continuava la battaglia sul suo blog personale, chiedendosi: “chi controlla i contatori dell’Enel”.

Forse, anche per questa sua frenetica attività in campo energetico, il primo Conte lo nomina sottosegretario al MISE, con delega proprio per l’energia.

Crippa sarebbe stato quindi nella posizione giusta per rispondere alle sue stesse domande e approfondire l’argomento.

Invece, con la nuova carica, le curiosità del Crippa scemano, e quando l’anno successivo Roberto Traversi lo interpella, Crippa risponde come gli era stato risposto sei anni prima e la “soap opera” dei contatori, come l’aveva definita la prima volta, diventa solo un brutto sogno.

La sostituzione dei contatori con sistemi di misura illegali prosegue, e se qualcuno si oppone, Enel chiama i Carabinieri.

Dobbiamo poi a Crippa l’estensione di due anni del mercato tutelato, perché i consumatori sono ignoranti e non in grado di scegliere.

Contatori e calamite

Un  magnete puó influenzare solamente il funzionamento di un contatore elettrodinamico; quello antico, nero con la rotella che gira e che fa girare le tamburelle del totalizzatore; il magnete crea un campo magnetico che la può rallentare è quindi il contatore può  segnare meno energia di quella erogata.

Non fatelo perché é un furto!

Ma un magnete non può influenzare il funzionamento dei nuovi contatori elettronici, cioè quelli senza la rotella, installati in Italia dai primi anni 2000.

C’è una grande confusione su questo tema e alcuni distributori di energia elettrica sembrano alimentarla.

Così, quando vicino a un contatore elettronico, il distributore rinviene un magnete lo rimuove e, senza alcun titolo, decide che è un “corpo di reato”; denuncia il consumatore per truffa, e procede a un approssimativo e unilaterale ricalcolo del consumo.

Due sono i casi passati in giudicato i quali stabiliscono che un magnete non influenza il funzionamento del contatore elettronico.

Il primo procedimento penale si conclude a favore del consumatore ma il giudice soprassiede sul fatto che un laboratorio autorizzato, scelto dal distributore, non possa neppure provare il contatore.

Tolto dalla rete il contatore si spegne e non può essere provato. Il contatore può funzionare solamente se resta collegato alla rete che lo gestisce da remoto, cosa che invece la legge espressamente vieta.

In sostanza, il distributore, che è proprietario del contatore, non permette di verificarlo in contradditorio, ledendo i diritti del consumatore.

Il procedimento penale si estingue perché “il fatto non sussiste” ma l’utente dovrà recuperare, in sede civile, 17.000 €, che ha già pagato.

Un secondo caso ha richiesto quattro anni per giungere al sentenza conclude che non c’è stata alcuna truffa.

In questo caso il distributore addirittura si rifiuta di mettere a disposizione del giudice il contatore e il magnete per ulteriori prove meteorologiche.

Le sentenze confermano che:

  • un contatore, se omologato “stand alone”– cioè senza alcun sistema che lo gestisce da remoto – deve poter essere provato in contradditorio “stand alone”;
  • se il contatore è stato progettato, e omologato per essere immune a campi magnetici, un magnete non può modificarne le caratteristiche metrologiche.

Il video del prof. Ferrero del Politecnico di Milano chiarisce ulteriormente la faccenda.

Illegali e li paghiamo pure

La sostituzione dei contatori di energia elettrica prosegue calpestando i diritti dei consumatori.

Se ci si oppone, chiamano i carabinieri oppure s’inventano difetti del contatore da sostituire.

Nessuna raccomandata, nessuna comunicazione del fornitore, che resta l’unica nostra controparte contrattuale.

Ora basta un avviso del distributore, che nemmeno conosciamo, lasciato in portineria, con la data dell’intervento, che durerà pochi minuti, e senza la presenza dell’utente.

Con un criptico messaggio :”non c’è nulla da pagare”!

Così i kWh del vecchio contatore, magari difettoso o illeggibile, vengono travasati in quello nuovo: un’operazione illegale!

I nuovi contatori riportano il logo Enel, a conferma di in operazione squisitamente industriale da miliardi di euro messa a carico dei consumatori.

I nuovi contatori verranno a far parte di un sistema che potrà gestirli da remoto, sistema che la legge non prevede.

Rispondendo alle numerose interrogazioni parlamentari, il MISE tace sul fatto che, con il nuovo sistema, il distributore potrà, da remoto, modificare i parametri del contatore, come la potenza a disposizione dell’utente e il tempo, che concorrono alla formazione del dato di consumo.

Inoltre, per come è stato omologato in Europa, “se al contatore è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche dev’essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato”.

E quindi poter modificare da remoto i dati che formano il consumo è inammissibile!

Un esempio:all’utente moroso viene ridotta la potenza a disposizione ma non c’è alcuna garanzia che l’operazione venga fatta anche al contatore dell’utente che la bolletta la paga.

In questa torbida iniziativa c’è quindi un baco e il contatore, per come potrebbe essere utilizzato, rafforzerebbe il monopolio della società che distribuisce l’energia elettrica in Italia, monopolio sul quale l’antitrust non interviene.

La cronica latitanza del MISE ha coinvolto Arera su temi che non le competono : non competeva ad Arera definire le specifiche dei contatori e quindi giustificarsi con “lo ha detto il regolatore” su questo tema è fuorviante!

In attesa del MISE, cui unicamente compete la metrologia legale, chi si farà sostituire il contatore non sarà più certo del suo consumo e di quanto andrà a pagare.

Per completare il quadro, il comunicato di Arera conferma che il contatore non è gratis!

Sembra di tornare al 2007, quando Enel doveva “legalizzare” e addebitare agli utenti, le decine di milioni di contatori illegali che aveva installato dal 2002 utilizzando, anche allora, l’esca del “tutto gratis”.

Nel 2007, il decreto di recepimento di una direttiva europea fece il miracolo di rendere legali tutti i contatori che non lo erano, e che senz’altro non lo potevano diventare per decreto. 

Un decreto “salvifico” in odore di incostituzionalità. Pochi mesi prima del decreto, una delibera dell’autorità, che scriveva pacificamente il falso, stabiliva come scaricare il costo dei contatori in bolletta.

Adesso è il turno di Unareti che, a Milano, installerá i contatori dell’Enel, è non lo farà gratis.

Prepariamoci quindi a pagare con le bollette, per anni, un contatore del quale non sappiamo nulla e anche un operatore che da remoto, battendo sui tasti di un computer, potrà decidere quanto consumiamo oltre a violare la nostra privacy, visto che il nuovo contatore conoscerà le nostre abitudini.

Leggere un contatore

La legge – allegato I al Dlgs 22/07 del 2 febbraio 2007 – all’art.10.5  prevede che:

  • A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

Il contatore dovrebbe quindi essere uno strumento utile per sapere quanto consumiamo, aiutarci a consumare di meno e a verificare che quanto ci addebitano sia corretto.

Il video mostra invece che l’operazione é tutt’altro che semplice e che i requisiti della legge sono pacificamente disattesi.

Il MISE sui contatori

Rispondendo a un’interrogazione di Davide Crippa (M5S), il sottosegretario Gentile, ritiene che i dispositivi remoti di rilevazione dati, non avendo “funzioni di misura” non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva europea MID, recepita dall’Italia proprio per tutelare i consumatori.

Quindi, perché farci sostituire i contatori, buttando via soldi, se non servono a nulla?

Prosegue Gentile: “nel recepire le norme europee il Mise ha tenuto conto della circostanza che l’ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti”.

“Posto che non devono in ogni caso influenzare” é esattamente ciò che i consumatori pretendono da un sottosegretario più sobrio e da un ministero che lo deve garantire, senza darlo per scontato o ritenendo che sia compito di altri.

E invece cosa succede?

Se non pagate le bollette, vi riducono la potenza da remoto ma nessuno controlla che non lo facciano anche se le pagate; senza rendere conto a nessuno, intervengono poi sulla variabile tempo per modificare le fasce tariffarie.

Quali sono le altre operazioni effettuabili da remoto senza che nessuno controlli e quindi senza tutela per il consumatore?

I requisiti essenziali della direttiva MID sono talmente chiari da non richiedere alcuna circolare di chiarimento, come il sottosegretario promette.

Occorre solamente definire e codificare la tele-metrica e la tele-gestione.

Dovrebbe essere ormai chiaro che la misurazione può essere fatta solamente in accordo alla direttiva MID, per essere addebitata al consumatore, se no non è una misurazione.

Con la scusa del nuovo contatore, assistiamo invece alla surrettizia imposizione di servizi indebiti e costosi che vanno ad aggiungersi alla bolletta più cara in Europa.

Il contatore diventa inoltre un “grande fratello” che ci entra in casa e trasmette dati sensibili al distributore che, essendo controllato dalla stessa società che vende l’energia, potrebbe essere indotto a passarglieli.

La sostituzione non é un obbligo e può essere rifiutata perché il decreto di recepimento della MID prevede che i contatori possono restare lì dove sono, evitando al consumatore un’ulteriore inutile spesa inutile.

L’Autorità per l’energia non risponde.

Il ricalcolo dei consumi

Un lettore segnala il suo caso di ricalcolo dei consumi tutt’altro che chiaro, che può essere spiegato solo ricorrendo all’esempio del salumiere:

“Signora, in merito al prosciutto che le vendo ogni giorno dal 2011, volevo dirle che credevo che la bilancia funzionasse bene e invece mi dicono solo ora quelli che la leggono da sei anni, che non è così. Per sei anni ho creduto di venderle ogni giorno un etto di prosciutto ma mi accorgo solo ora che pesava un etto e dieci grammi e quindi ora, dopo sei anni, mi deve pagare i dieci grammi in più per ogni suo acquisto degli ultimi sei anni. Se vuole, può pagarmi a rate”

La bolletta certifica come reale la lettura del 2011 e da qui parte il ricalcolo.

Questo è solo un esempio del sistema perverso utilizzato per la misurazione dell’energia elettrica che, come si nota dalle letture successive indicate nella bolletta, continua a basarsi su consumi stimati, nonostante l’utente paghi il corrispettivo della gestione del contatore che, associato al trasporto, vale in questo caso 355€.

Perché tutta questa attività di recupero credito proprio adesso? Perché, con il  mercato libero alle porte, bisogna mettere a posto i numeri e chissenefrega se non ho letto i contatori per sei anni anche se venivo pagato per farlo.

I casi di ricalcolo sono numerosi.

D’altro canto la stessa TERNA conguaglia, a suo piacimento, gli sbilanciamenti tenendo in scacco le società di trading.

#contatorillegali

La Cassazione sui consumi anomali

L’ordinanza della Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15-03-2018) 19-07-2018, n. 19154 – tratta un caso di  consumo anomalo di acqua.

La Corte stabilisce che, in caso di contestazione, è il gestore del servizio a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento del contatore e l’utente può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, a denunciarne il cattivo funzionamento.

Spetta quindi al gestore dimostrare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, attività che non può essere illegittimamente addossata all’utente.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul gestore l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre l’utente deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

Le conclusioni della Corte, se applicate ai contratti di fornitura di energia elettrica, dove il gestore  non fosse  in grado di dimostrare lo stato di legalità, dei contatori o dei sistemi di misurazione, potrebbero riaffermare i diritti dei consumatori.

 

 

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