Chiamo i Carabinieri!

“L’Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio….la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale.”

Il comunicato stampa è del novembre 2021, gestione Starace.

Il contrasto all’illegalità compete ai Carabinieri, mentre Enel è una società privata che produce, distribuisce e vende energia elettrica.

Non si occupa di tutela ambientale, del territorio e delle risorse naturali mentre sono di sua specifica competenza “la sicurezza e la continuità operativa delle reti e delle infrastrutture“.

Trattasi di linee di distribuzione di energia elettrica in bassa e media tensione che i consumatori pagano con le bollette.

Quindi, se i Carabinieri collaboreranno con Enel, il consumatore dovrà pagare anche i Carabinieri oppure la Convenzione prevede che i servizi dei Carabinieri sia a titolo gratuito?

Il rischio é che il “guardi che se non fa il bravo chiamo i carabinieri” valga alla fine più per Enel che per il normale cittadino/consumatore, che invece si sente rispondere, sempre più spesso, “abbiamo tutte le pattuglie impegnate“.

Alcuni lettori del blog hanno già segnalato simili comportamenti e una sorprendente solerzia dei Carabinieri a intervenire, per poi andarsene senza neppure verbalizzare l’ intervento.

L’intervento dovrebbe infatti risolversi sempre con la redazione del verbale: definire il soggetto che ha telefonato, luogo, data, ora e del motivo della richiesta, e una sommaria descrizione dei fatti accertati.

E’ il caso, ricorrente, del consumatore che rifiuta la sostituzione del vecchio contatore con quello di nuovo tipo, utilizzato peraltro illegalmente dal distributore.

Se “tutela della continuità operativa delle reti” significa anche imporre i contatori, con la minacciosa presenza dei Carabinieri, c’è il sospetto che a trarne vantaggio sia la società proprietaria del contatore.

La forma di collaborazione, tra una società privata e un corpo militare dello Stato, dovrebbe essere legittimata da un provvedimento amministrativo.

Non esistono precedenti perché è come se il distributore venisse investito di un potere ispettivo, e di generico controllo sul territorio, sconosciuto nelle proprie finalità societarie.

Una situazione allarmante perché le reti, sempre più intelligenti e ricche di dati sensibili dei cittadini, sarebbero controllate dal monopolista della distribuzione elettrica.

Furto di energia elettrica

In occasione di un rogito, o di una locazione, é necessario verificare che non ci siano state manomissioni dei contatori (luce e gas).

Specialmente se i contatori hanno più di 15 anni di funzionamento ( l’anno di fabbricazione è impresso sulla targhetta del contatore).

É il caso di un lettore del blog , proprietario da dieci anni di un appartamento, il cui precedente proprietario aveva “taroccato” il contatore di energia elettrica, facendolo “segnare” meno di quanto consumava.

Il tutto viene alla luce quando il distributore interviene per la sostituzione del contatore,prevista per legge ogni 15 anni.

Manomettere un contatore di energia elettrica è un reato e non è un operazione semplice.

Per una clamorosa dimenticanza del Ministero, al quale compete la metrologia legale, nel contatore “manca” un sigillo posto su di una vite, svitando la quale è possibile modificare il circuito di misurazione.

Se l’operazione fraudolenta viene effettuata alla prima installazione del contatore, il consumo rilevato dei successivi 15 anni sarà minore, e senza che nessuno se ne accorga.

Ma, quando succederà, sarà l’ultimo utente a restare con il cerino in mano.

Prima pagherà la maggiore quantità di energia elettrica consumata negli ultimi due anni (oltre i due anni c’è la prescrizione) e poi dovrà difendersi, in sede penale, dalla denuncia di furto di energia.

La sostituzione del contatore

Dovremmo sempre presenziare alla sostituzione di un contatore, non fosse altro per sapere dov’è , come funziona e perché, ragione più importante, conteggia denaro, e tanto.

Dovremmo anche “leggerli” e registrarne le letture due volte all’anno, trasmettendole al nostro fornitore.

Il verbale con le letture controfirmate del vecchio contatore è l’unico documento valido in caso di contestazione.

Alla sostituzione devono consegnarci il manuale e insegnarci come si fa la lettura.

Gli operatori devono avere le credenziali per intervenire e devono provvedere a mantenere l’impianto in sicurezza, prima, dopo la rimozione del vecchio contatore e l’installazione del nuovo.

Ogni contatore può essere rimosso solo dopo averlo fotografato (matricola, anno di costruzione, il modello e il numero di POD visibile sul display).

L’operatore potrebbe, in teoria, eseguire il cambio solo in presenza del cliente finale ricevendo da lui l’autorizzazione ad interrompere l’erogazione elettrica per il tempo necessario al cambio (tratto dalle istruzioni di un distributore all’appaltatore)

In caso di display guasto,o spento, la sostituzione non può essere effettuata, e dovrà essere verbalizzato che il cliente non può leggere il contatore.

Consumare informati

Consigli pratici

Qualche consiglio pratico visto che la maggiore risorsa energetica di questo paese è il risparmio (P.S.)

  1. Sapere quanto consumate, in kWh e m3 di gas. Leggete i contatori!
  2. Confrontare i numeri dei contatori con quelli delle bollette.
  3. Limitare la potenza contrattuale: a una famiglia di quattro persone basta una potenza di 3 kW utilizzando un elettrodomestico e a pieno carico.
  4. Non cambiare fornitore senza capire tutte le condizioni che vi vengono offerte. Evitare fornitori non referenziati.
  5. Non comunicare mai al telefono, o compilare moduli sulle piattaforme internet con i dati sensibili delle vostre forniture che sono il numero di POD per la luce e il PDR per il gas.
  6. Annullare l’addebito diretto in banca perché solo in questo modo sarete costretti a capire quanto consumate e quanto pagate.
  7. Dopo avere verificato le bollette, dovete pagarle nei termini perché i morosi verranno “staccati” per primi.
  8. Dovete verificare tutti i termostati di casa, dal boiler dell’acqua calda al frigorifero e alle valvole termostatiche dei termosifoni.
  9. Se usate il gas solo per cucinare, sostituitelo con piastre a induzione.
  10. Usate lampade a led e spegnete tutti gli apparecchi elettronici in stand-by, dal televisore allo stereo, dai computers alla Wi-Fi etc.
  11. Cambiate tutti i vecchi elettrodomestici energivori con i nuovi A++, utilizzare programmi eco sui nuovi e a pieno carico

Controllo consumo gas (utenze industriali)

Come tenere sotto controllo il consumo di gas PMI

PDR – misuratori con calibro G >100 (160 m3/h)

Numero del PDR: intestazione del contratto,fornitore e distributore

Condizioni contrattuali: tariffe, scadenze e rinnovi

Controllo legale di ogni gruppo di misura:

  1. Dati di targa del misuratore > foto
  2. Dati di targa del convertitore associato al misuratore > foto
  3. Validità metrologica del misuratore
  4. Validità metrologica del convertitore > bollo verde di verifica
  5. Libretto d’impianto (https://www.arera.it/allegati/operatori/gas/istruzioni_atdg.pdf)
  6. Verbali d’installazione di tutti gli strumenti e successivi interventi
  7. Verbali di verificazione biennale del convertitore
  8. Comunicazioni con fornitore e/o distributore

Controlli tecnici:

  • Congruità del misuratore con utilizzo del gas a valle
  • Congruità impiantistica del gruppo di misura (foto)
  • Pressione di alimentazione (contrattuale ed effettiva) > manometro
  • Controllo verso del flusso in alimentazione
  • Lettura dato del volume sul misuratore
  • Lettura dati del convertitore
  • Allineamento misuratore/convertitore
  • Coerenza con i volumi addebitati con le bollette
  • Controllo consumo specifico e consumo storico

Registrazione settimanale delle seguenti letture:

  1. volume indicato dal contatore (m3);
  2. volume base – Vb – indicato dal display del convertitore (sm3);
  3. volume misurato – Vm – indicato dal convertitore (m3);
  4. pressione indicata dal convertitore (mbar).
  5. Pressione alimentazione su manometro addizionale

Anomalie tecniche ricorrenti, cause di errate misurazioni:

  • Macroscopici difetti impiantistici (foto)
  • Misuratori che sovramisurano perché non adatti
  • Misuratori obsoleti o difettosi non controllati
  • Mancata trasmissione dei dati di consumo > consumi stimati
  • Disallineamento contatore/convertitore
  • Macroscopici errori di lettura in fase di sostituzione
  • Vigilanza zero se non su segnalazione e manco quella
  • Responsabilità errate tra MISE e ARERA
  • Passaggi di proprietà impianti senza verifiche tecniche

 

 

 

 

Contatori guasti

A chi compete il controllo dei contatori? A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona o funziona male?

Il fornitore, quello che mi manda la bolletta, mi dice che non sono problemi suoi, ma del distributore ma mi dice anche che, se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova. Il che scoraggia l’utente.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V. che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Riassumendo: resta solo l’esposto denuncia alla GdF

Contatori e calamite

Un  magnete puó influenzare solamente il funzionamento di un contatore elettrodinamico, quello con la rotella che gira da 70 anni.

Ce ne sono ancora tanti e tenetevelo buono se lo avete!

Un magnete posto sul contatore crea un campo magnetico che rallenta la rotazione facendo “segnare” al contatore meno energia di quella effettivamente erogata.

Non fatelo perché é un reato!

Ma un magnete non può influenzare il funzionamento dei nuovi contatori elettronici, i c.d. contatori intelligenti, quelli senza la rotella che sono stati installati dai primi anni 2000.

C’è grande confusione su questo argomento.

Così, quando vicino a un contatore elettronico, il distributore rinviene un magnete lo rimuove e, senza alcun titolo, decide che è un “corpo di reato”; denuncia il consumatore per truffa, e procede ad un approssimativo e unilaterale ricalcolo del consumo.

Due casi, passati in giudicato, stabiliscono che un magnete non influenza il funzionamento del contatore elettronico.

Il primo procedimento penale si conclude a favore del consumatore ma il giudice soprassiede sul fatto che un laboratorio scelto dal distributore, non è stato in grado di provare il contatore.

Infatti, tolto dalla rete elettrica il contatore si spegne.

Il contatore può funzionare solamente se resta collegato alla rete che lo gestisce da remoto, cosa che invece la legge espressamente vieta.

In sostanza, il distributore, che è proprietario del contatore, non permette di verificarlo in contradditorio, ledendo i diritti del consumatore.

Il procedimento penale si estingue perché “il fatto non sussiste” ma l’utente dovrà recuperare, in sede civile, 17.000 €, che ha già pagato.

Un secondo caso, che ha richiesto quattro anni per giungere a sentenza, conclude che non c’è stata alcuna truffa.

In questo caso il distributore si rifiuta di mettere a disposizione del giudice il contatore e il magnete per ulteriori prove meteorologiche.

Le sentenze confermano che:

  • un contatore, se omologato “stand alone”– cioè senza alcun sistema che lo gestisce da remoto – deve poter essere provato in contradditorio “stand alone”;
  • se il contatore è stato progettato, e omologato per essere immune a campi magnetici, un magnete non può modificarne le caratteristiche metrologiche.

Il video del prof. Ferrero del Politecnico di Milano chiarisce ulteriormente la faccenda.

I nuovi contatori del gas

I contatori del gas andrebbero sostituiti dopo un certo numero di anni di funzionamento, in base alla precisione di misurazione, rilevata a campione.

E’ il metodo seguito da molti paesi europei oltre ad essere il più logico.

In Italia invece, anche se firmato dal ministro, non venne mai pubblicato in G.U. il decreto attuativo di una legge del 1991, senza il quale i contatori del gas possono, legalmente, funzionare in eterno.

Nel 2008, sollecitata dall’inchiesta della Procura di Milano sul gas – che aveva scoperto contatori di sessanta anni – l’Autorità per l’energia segnalò, a Governo e Parlamento, gravi problemi di metrologia legale – tuttora aperti – e , senza aver ottenuto risposte, impose i contatori di tipo elettronico.

Incurante del fatto che la metrologia legale non fosse di propria competenza – i sistemi di misurazione del gas, cosi come imposti dall’autorità, non sono mai stati legalizzati e lo standard metro cubo non è un’unità di misura legale.

L’Autorità impose un programma di adeguamento dei contatori esistenti collegandoli ai convertitori di volume, che potevano trasmettere il dato di consumo.Ma alcuni contatori erano talmente malridotti e obsoleti che il dato non era per niente affidabile, e inaffidabile sarebbe stato trasmesso.

Tutti i PDR ( punto di riconsegna del gas) ne sarebbero stati interessati: prima quelli industriali e commerciali e poi le utenze domestiche.

Se, per i consumi industriali e commerciali, l’intervento poteva anche essere giustificato, tenuto conto del volume del gas in gioco, la sostituzione di decine di milioni di contatori domestici sembrò subito una forzatura, giustificata solamente dal fatto che i nuovi contatori sarebbero stati pagati dai consumatori.

Le società di distribuzione del gas, invece, avrebbero lucrato sui contatori e risparmiato sulle letture manuali.

Siamo arrivati all’ultima fase del programma a ci stanno sostituendo i contatori domestici; in Italia già paghiamo il gas più caro in Europa e il nuovo contatore ci costerà decine di euro in più all’anno, per i prossimi quindici.

Ai distributori costa solo 50/60€, possono ammortizzarlo al 130% e ottenere un premio ( pagato dai consumatori) se il programma di sostituzione, opportunamente concordato con Arera, viene mantenuto.

Ammortizzare un contatore in meno di un anno, e farselo pagare ogni anno per i successivi quindici, è già un ottimo affare, meglio però spremere i fabbricanti, comparsi dal nulla e disposti a tutto pur di vendere, con le tipiche gare al ribasso bandite dai distributori.

Così, qualità e funzionalità di milioni di contatori, sono pessime: molti presentano evidenti difetti di misurazione – definite, da chi li gestisce, “anomalie metrologiche” – e i due terzi dei dati di consumo teletrasmessi vanno persi, con il risultato che le bollette ci fatturano i consumi stimati.

Cioè tutto come prima con l’aggravante che il consumatore paga un contatore complicato e che non gli serve, oltre ad un servizio di misurazione inesistente, a unico vantaggio dei distributori che rimandano qualsiasi intervento sulle reti di distribuzione, anche quelle malandate, a beneficio delle sostituzioni.

Il consiglio é di rifiutarne la sostituzione, anche perché i contatori sono potenzialmente pericolosi, specialmente se installati all’interno delle abitazioni: c’è una valvola interna al contatore che può essere aperta o chiusa da remoto, che non va bene, e le batterie al litio potrebbero incendiarli.

Alla proposta di sostituzione, sarà sufficiente richiamare la delibera di Arera che dichiara che il progetto è ancora in alto mare.

Gli utenti, ai quali fosse già stato sostituito, dovranno continuare a comunicare l’autolettura per evitare sorprese.

Leggere un contatore

La legge – allegato I al Dlgs 22/07 del 2 febbraio 2007 – all’art.10.5  prevede che:

  • A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

Il contatore dovrebbe quindi essere uno strumento utile per sapere quanto consumiamo, aiutarci a consumare di meno e a verificare che quanto ci addebitano sia corretto.

Il video mostra invece che l’operazione é tutt’altro che semplice e che i requisiti della legge sono pacificamente disattesi.

Il MISE sui contatori

Rispondendo a un’interrogazione di Davide Crippa (M5S), il sottosegretario Gentile, ritiene che i dispositivi remoti di rilevazione dati, non avendo “funzioni di misura” non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva europea MID, recepita dall’Italia proprio per tutelare i consumatori.

Quindi, perché farci sostituire i contatori, buttando via soldi, se non servono a nulla?

Prosegue Gentile: “nel recepire le norme europee il Mise ha tenuto conto della circostanza che l’ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti”.

“Posto che non devono in ogni caso influenzare” é esattamente ciò che i consumatori pretendono da un sottosegretario più sobrio e da un ministero che lo deve garantire, senza darlo per scontato o ritenendo che sia compito di altri.

E invece cosa succede?

Se non pagate le bollette, vi riducono la potenza da remoto ma nessuno controlla che non lo facciano anche se le pagate; senza rendere conto a nessuno, intervengono poi sulla variabile tempo per modificare le fasce tariffarie.

Quali sono le altre operazioni effettuabili da remoto senza che nessuno controlli e quindi senza tutela per il consumatore?

I requisiti essenziali della direttiva MID sono talmente chiari da non richiedere alcuna circolare di chiarimento, come il sottosegretario promette.

Occorre solamente definire e codificare la tele-metrica e la tele-gestione.

Dovrebbe essere ormai chiaro che la misurazione può essere fatta solamente in accordo alla direttiva MID, per essere addebitata al consumatore, se no non è una misurazione.

Con la scusa del nuovo contatore, assistiamo invece alla surrettizia imposizione di servizi indebiti e costosi che vanno ad aggiungersi alla bolletta più cara in Europa.

Il contatore diventa inoltre un “grande fratello” che ci entra in casa e trasmette dati sensibili al distributore che, essendo controllato dalla stessa società che vende l’energia, potrebbe essere indotto a passarglieli.

La sostituzione non é un obbligo e può essere rifiutata perché il decreto di recepimento della MID prevede che i contatori possono restare lì dove sono, evitando al consumatore un’ulteriore inutile spesa inutile.

L’Autorità per l’energia non risponde.

Il ricalcolo dei consumi

Un lettore segnala il suo caso di ricalcolo dei consumi tutt’altro che chiaro, che può essere spiegato solo ricorrendo all’esempio del salumiere:

“Signora, in merito al prosciutto che le vendo ogni giorno dal 2011, volevo dirle che credevo che la bilancia funzionasse bene e invece mi dicono solo ora quelli che la leggono da sei anni, che non è così. Per sei anni ho creduto di venderle ogni giorno un etto di prosciutto ma mi accorgo solo ora che pesava un etto e dieci grammi e quindi ora, dopo sei anni, mi deve pagare i dieci grammi in più per ogni suo acquisto degli ultimi sei anni. Se vuole, può pagarmi a rate”

La bolletta certifica come reale la lettura del 2011 e da qui parte il ricalcolo.

Questo è solo un esempio del sistema perverso utilizzato per la misurazione dell’energia elettrica che, come si nota dalle letture successive indicate nella bolletta, continua a basarsi su consumi stimati, nonostante l’utente paghi il corrispettivo della gestione del contatore che, associato al trasporto, vale in questo caso 355€.

Perché tutta questa attività di recupero credito proprio adesso? Perché, con il  mercato libero alle porte, bisogna mettere a posto i numeri e chissenefrega se non ho letto i contatori per sei anni anche se venivo pagato per farlo.

I casi di ricalcolo sono numerosi.

D’altro canto la stessa TERNA conguaglia, a suo piacimento, gli sbilanciamenti tenendo in scacco le società di trading.

#contatorillegali

La Cassazione sui consumi anomali

L’ordinanza della Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15-03-2018) 19-07-2018, n. 19154 – tratta un caso di  consumo anomalo di acqua.

La Corte stabilisce che, in caso di contestazione, è il gestore del servizio a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento del contatore e l’utente può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, a denunciarne il cattivo funzionamento.

Spetta quindi al gestore dimostrare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, attività che non può essere illegittimamente addossata all’utente.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul gestore l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre l’utente deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

Le conclusioni della Corte, se applicate ai contratti di fornitura di energia elettrica, dove il gestore  non fosse  in grado di dimostrare lo stato di legalità, dei contatori o dei sistemi di misurazione, potrebbero riaffermare i diritti dei consumatori.

 

 

La sostituzione coatta

Ci stanno sostituendo i contatori del gas con quelli di tipo elettronico.

Nel caso di un condominio di Milano  il distributore locale – UNARETI –  fa esporre in portineria l’avviso che entro quattro giorni verrà sostituito il contatore a tredici utenti, elencandoli.

Saranno solo clienti A2A? Probabile: gli utenti dell’edificio sono più di venti, UNARETI é di A2A e l’umbundling in Italia funziona così.

Nell’avviso viene espressamente richiesta la presenza dell’utente.

Il giorno successivo, il fornitore di UNARETI, incaricato dell’appalto, telefona all’amministrazione dello stabile confermando la data degli interventi, dichiarando “che non é necessaria la presenza dell’inquilino perché, se non c’è, vuol dire che non usa il gas” e quindi chiede il permesso di poter effettuare le sostituzioni.

L’amministratore rifiuta, non avendo alcun titolo in merito ai contratti tra gli inquilini e i loro fornitori e non potendo,ovviamente, impegnare gli assenti.

Inutili le rimostranze di chi vuole intervenire, il richiamo alle delibere dell’Autorità per l’energia e alla “prassi” seguita altrove.

Questo é il risultato di una regolazione raffazzonata che non difende i consumatori ma solo il sistema che li spreme.

Il consumatore dovrebbe presenziare alla sostituzione, non fosse altro che per verbalizzare la lettura del contatore “vecchio” e per evidenti ragioni di sicurezza.

Per i contatori di energia elettrica è ancora peggio e le associazioni dei consumatori dormono.

Troppo tardi

Nella diatriba del PD sul ddl concorrenza, interviene l’Antitrust che spiega, se ancora non fosse chiaro, come la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica non abbia mai funzionato.

Ma l’Antitrust non menziona il problema dei contatori, anche perché contatori e umbundling sono sempre stati gestiti dall’Autorità per l’energia.

Le istruttorie su Enel, A2A e Acea sono state ora aperte in base alle denunce di fornitori che vedono diminuire il numero dei loro utenti e sono quindi chiaramente in difficoltà.

È ovvio che, se una società controlla sia la materia prima, l’energia elettrica, sia la rete di distribuzione, lo spazio per la concorrenza si riduce ulteriormente.

Con l’aggravante che, con i nuovi contatori, che nessuno sa come funzionino né come siano gestiti da remoto, la società che distribuisce e misura l’85% dell’energia elettrica nazionale, saprà tutto dell’utente, da quando accende la luce a quando paga la bolletta, e se la paga.

Se quindi fossero 20 milioni gli attuali utenti con un contratto di maggior tutela, 17 milioni avrebbero ottime possibilità di venire nel frattempo fidelizzati dal distributore di riferimento, così come succederà a Roma con Acea e a Milano con A2A.

Le tre istruttorie dell’antitrust si chiuderanno a giugno 2018, mentre i contratti tutelati finiranno nel 2019. C’è quindi tutto il tempo per la sostituzione massiva di milioni di contatori, meglio se in servizio su utenti in maggior tutela, e indipendentemente dal fatto che abbiano funzionato anche per pochi anni.

 

Il dato teletrasmesso ( Davide Crippa )

In una memoria depositata nel corso di un’audizione in Commissione Attività produttive, il Ministero dello Sviluppo economico sostiene che «la trasmissione del dato a valle dello strumento di misura – cioè del contatore, ndr – non è, ad oggi, affidato alle competenze di metrologia legale»: in poche parole nessuno controlla che i dati trasmessi siano quelli esatti.

Tocca all’Autorità e alle norme Cei, chiarire i protocolli di comunicazione tra contatore e trasmettitore del dato.

Peccato che ad oggi venga segnalato come non siano ancora stati programmati nemmeno i chiarimenti sulla gestione del dato post-misura.

Un’audizione dalla quale abbiamo avuto conferma di quanto sosteniamo da tempo: le fatture che riportano la quota potenza sono illegali perchè si riferiscono a una quantità non misurata e non oggetto di misurazione.

E lo dice la stessa Enel con 30 milioni i contatori.

AGCOM e AGID ne segnalano il rischio di sostituzione massiva.

Insomma, una sostituzione bis. Un danno per tutti i consumatori per un costo stimato di 4 miliardi di euro caricato sulle bollette.

Il MISE va oltre: «La lettura del dato del contatore di energia elettrica attiva, risultato della misurazione, è il valore che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo che dovrà corrispondere».

In sostanza il MISE non riconosce la possibilità di modificare i parametri di misura del contatore, come avviene di fatto con la tele gestione a distanza del contatore stesso.

Per dirlo con parole più semplici: già oggi è possibile che il distributore modifichi i parametri di misura del contatore, ad esempio potenza massima erogabile, ed incidendo anche sulla variabile tempo può incidere sulle fasce di misura. Insomma una gestione prima della misura che il Mise sembra non conoscere.

Qui ci si sta dimenticando il fatto che il consumatore paga anche in base alla potenza disponibile massima del suo contatore 3, 4,5,6 kW. Insomma il dato è gestibile anche a distanza: è possibile che a nessuno venga in mente di verificare che quel parametro sia tracciato e correttamente fatturato?

Senza considerare che si pagherà la fattura in base alle ore di utilizzo dell’energia elettrica e pertanto c’è un leggero corto circuito – per restare in tema – su chi ci fornirà i tracciati delle nostre fasce di consumo.

Se si può agire a distanza anche sulla variabile tempo, di conseguenza si può agire a distanza sui kWh fatturati in bolletta, perché il MISE non assicura un “register counter”, un raccoglitore di eventi sui parametri di modifica sui contatori di tutti i consumatori.

Auspichiamo che il periodo di transitorietà ipotizzato dal Mise possa servire per conoscere i reali COSTI/BENEFICI del sistema per il consumatore finale, così come peraltro richiesta dalla direttiva sull’efficienza energetica .

Lo riportiamo per semplicità:

Articolo 9: “Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso.
Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:
a) è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;”

L’Autorità ha detto già diverse volte di NON aver eseguito alcuna valutazione dei COSTI/BENEFICI dei nuovi contatori 2.0.

L’Autorità non sembra aver chiaro che è necessario un unico sistema di trasmissione dei dati di misura rilevati per la gestione dei consumi gas, acqua e elettricità, e quindi si sta procedendo con protocolli di comunicazione non unitari e moltiplicazione dei sistemi di gestione dei dati.

Quel che è peggio è che l’Autorità ha riconosciuto che la potenza non è un termine oggetto di misura, pur essendo evidente che la stessa sia una caratteristica che deve essere costante nel tempo, visto anche che in fattura al consumatore viene inserito la cosìdetta “Quota Potenza” che viene espressa come €/Kw/anno.

Questo parametro è telegestibile, tanto che basta una telefonata per aumentare o abbassare la potenza, non viene registrato e non ha un riscontro di monitoraggio nel tempo, pertanto la domanda è: chi certifica che quella potenza contrattuale venga erogata e mantenuta nel tempo.

Immaginiamo questa situazione nel futuro immediato con il consumatore parte attiva nel mercato della domanda (limitando la propria potenza in deterninati periodi giornalieri, partecipamdo al bilanciamento della rete).

Fermiamo il percorso di sostituzione dei contatori, sino a quando non saranno note le modalità comunicative di trasmissione dei dati chain 2 e non venga chiarito come deve essere registrata la disponibilità di potenza.

Davide Crippa (Commissione Attività produttive-Camera dei Deputati)

Contatori o sistemi di misura?

La direttiva MID stabilisce che l’unico dato valido di una transazione di gas, di energia elettrica o termica, è quello prodotto dal contatore, visualizzato sul totalizzatore e facilmente leggibile dal consumatore.

La direttiva regola esclusivamente i contatori, definendone i requisiti necessari per poter essere commercializzati nella Comunità Europea.

Quando ìl contatore diviene parte di una rete, perché collegato ad altri strumenti con i quali interagisce, non é più sufficiente che il contatore sia di tipo omologato, ma è tutto il sistema a dover essere legalizzato: devono cioè essere riconosciute, codificate e legalizzate tutte le interazioni tra il sistema, che agisce sul contatore da remoto, e devono essere escluse quelle che possano influire sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

Un contenzioso in Lituania si è concluso con una sentenza che, pur trattando strumenti diversi, conferma il principio.

In Italia, i contatori di energia elettrica sono da sempre gestiti da remoto e sono parte di un sistema di tele-lettura e di tele-gestione: da remoto, i distributori di energia elettrica modificano la potenza disponibile all’utente oppure il tempo, per applicare all’utente differenti tariffe orarie.

Operazioni che i distributori effettuano da sempre senza risponderne a nessuno.

E così, i distributori possono decidere da remoto il nostro consumo oppure quanto un impianto fotovoltaico può produrre.

In Italia questo sistema di misura non é mai stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale, da sempre compete la metrologia legale.

Nonostante il più che evidente buco normativo, e-distribuzione sta sostituendo i contatori, facendoli pagare agli utenti.

L’Autorità per l’energia, in nome della quale vorranno sostituirvi i contatori, non ha invece alcuna competenza in metrologia legale e quindi, in assenza dei necessari chiarimenti, la sostituzione può essere pacificamente rifiutata, non fosse altro perché i contatori li pagherete voi.

Consumi e voti

Il sistema che gestirà da remoto i nuovi contatori dell’Enel non sarà molto diverso dalla piattaforma operativa utilizzata dal M5S per la validazione dei voti o dal PD per le primarie.

Un autentico atto di fede, con la differenza che a un partito si può aderire volontariamente, mentre alla rete elettrica dell’Enel siamo collegati da sempre e senza alcuna possibilità di cambiare.

In questo modo, da remoto, qualcuno stabilirà, senza dover rendere conto all’utente e senza alcun controllo esterno, il consumo di energia o la produzione di un impianto fotovoltaico.

Così, se sulla piattaforma M5S votano 100.000 persone, e il sistema decide chi vince, sulle reti elettriche pochi individui e ignoti algoritmi, decideranno per 44 milioni di utenti.

La rete elettrica é un’evidente dittatura ed é il rovescio della medaglia della tanto osannata “internet of things ” utile a chi gestirà il potere da remoto.

Contatori illeggibili

In un condominio ligure, nel 2006, dodici contatori dinamici (ndr. quelli con la rotella che gira), furono sostituiti con gli elettronici e sistemati insieme in un armadio, dove sono tuttora.

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Undici contatori non sono omologati e uno riporta le marcature conformi alla Direttiva Europea MID.

Il display a cristalli liquidi, degli undici contatori illegali, è illeggibile: non é quindi possibile per l’utente verificare il consumo e se le bollette sono corrette.

I contatori fanno parte di un sistema complesso di lettura, concentrazione e gestione del dato di consumo e sono manipolabili da chi distribuisce energia elettrica nella zona.

Del sistema, il consumatore sa poco o nulla mentre il distributore, da remoto, può fare quello che vuole: se non paghiamo la bolletta, ci viene ridotta la potenza e, appena paghiamo, tutto ritorna normale.

Non esiste,allo stato, alcuna codifica delle operazioni che un distributore di energia elettrica può, o non può fare da remoto senza renderne conto a nessuno e tantomeno al consumatore.

E ciò é pacificamente illegale, anche se i contatori sono omologati.

In attesa che il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui compete il problema chiarisca la situazione, se il display del vostro contatore è spento, sospendete i pagamenti fino alla sua sostituzione,per la quale sarà necessario il vostro assenso scritto,e alla ricostruzione storica dei consumi.

 

Idee confuse al MISE

Il D.M. 24 marzo 2015, n. 60 viene emanato ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 22/2007 (recepimento della direttiva MID): “Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio”.

La direttiva MID regola l’immissione sul mercato di dieci categorie di strumenti di misura, tra le quali i contatori di energia elettrica attiva e il decreto di recepimento, emanato in forza della delega conferita dal Parlamento al Governo, all’art.22 stabilisce che : I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.

Questa clausola voleva “salvare” decine di milioni di contatori non omologati, installati da Enel a partire dal 2001; non essendo omologati non é possibile effettuare su di essi alcuna prova in contraddittorio, e a Milano vengono confiscati.

Il decreto 60, emanato dopo otto anni, non poteva che riguardare i soli contatori omologati MID , eppure l’art. 5, comma 6, recita: I contatori di energia elettrica, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML”.

Il ministero dovrebbe chiarire:

  1. come sia possibile che i contatori  siano stati messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007  essendo in realtà illegittimamente in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.
  2. che non é possibile alcuna prova in contraddittorio su contatori non omologati.

 

Led e contatori

Le lampadine a risparmio energetico sballano i contatori elettronici.

Uno studio condotto dall’Università di Twente in Olanda ha scoperto che i contatori intelligenti conteggiano un consumo anche di cinque volte superiore a quello reale.

Lo studio prende in esame i contatori che operano in Olanda e in Inghilterra, dove i c.d. smart meters sono cinque milioni ed é previsto che, entro il 2020, vengano utilizzati in tutte le case. In Italia la sostituzione riguarderà 35 milioni di utenze.

L’errore di misurazione, a sfavore del consumatore, viene attribuito  al crescente utilizzo di dispositivi cosiddetti “verdi”, come le lampade a LED, che influiscono sulla corrente elettrica che viene male interpretata dal contatore.

I ricercatori hanno collegato i diversi dispositivi di una casa tipo e, dopo una settimana, li hanno confrontati con l’energia conteggiata dai contatori: cinque modelli su nove sovrastimavano l’energia realmente fornita.

E’ forse questa la ragione per la quale molte società elettriche italiane propongono nelle loro offerte i kit di lampade a LED? E tutte le ESCO che propongono l’efficientamento energetico con il cambio dei sistemi illuminanti lo sanno?