Contatori intelligenti per chi?

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I nuovi contatori del gas dovrebbero essere letti da remoto, facendoci pagare solo il gas che consumiamo, cioè  nessun consumo stimato e nessun conguaglio

La novità é che, se non pagheremo la bolletta, potranno toglierci il gas battendo sulla tastiera di un computer che azionerà una valvola posta all’interno del contatore.

Di quella valvola non si sa nulla salvo che è lì “a fini gestionali“!

Con quella valvola il livello di sicurezza peggiora e chi si è già fatto installare i nuovi contatori chiuda sempre la valvola generale del gas.

Oltre al costo del contatore, spalmato nelle bollette dei prossimi dieci anni, l’utente con i nuovi contatori pagherà il servizio di lettura da remoto, anche se poi il servizio non verrà reso: già oggi si perdono i dati di due utenti su tre.

Non era più agevole leggere il contatore come una volta: un solo numero a prova di idiota!

La legge prevede che sia ancora così “una facile lettura senza dover fare nulla” e invece provate a vedere se ci riuscite!

Ma la novità é la valvola interna al contatore che modifica le responsabilità tra fornitore, distributore e utente, e i contratti non ne tengono conto.

La direttiva europea MID, che regola l’immissione sul mercato dei soli contatori, non prevede alcun sistema di misura remoto.

requisiti essenziali della direttiva MID restano così disattesi.

Inoltre “le delibere dell’AEEGSI non possono avere alcun rilievo normativo o impositivo perché non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore e non escludono il diritto del consumatore ad essere risarcito in caso di violazioni del diritto vigente.”

Prima della sostituzione, il sistema dev’essere quindi reso legale e inattaccabile da interventi che possano interferire sulla trasmissione del dato di consumo, addirittura manipolarlo o, malauguratamente, intervenire sulla valvola.

Il manuale del contatore della foto recita: “l’aggiornamento del firmware può essere facilmente effettuato anche da remoto”.  

Ed é questo il punto: chi può modificare il programma da remoto? Con quale sicurezza? Con quale protocollo di comunicazione?

Stessa cosa per i contatori di energia elettrica: si sa solo che Enel li gestisce da remoto, ma nessuno può controllare come e cosa faccia!

La direttiva MID stabilisce che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come poi venga gestito.

Senza questi chiarimenti, l’installazione va rifiutata anche perché il contatore non rappresenta alcun vantaggio per il consumatore che paga qualcosa che non gli serve ma serve ad altri!

Nota: il contatore Samgas della foto solo uno dei tipi che stanno installando.

Fate verificare il contatore

Nel caso abbiate deciso di farvi di sostituire il contatore del gas,che non é obbligatorio, il vostro attuale fornitore deve seguire questa procedura:

  • informarvi via posta 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione;
  • precisare il vostro diritto di richiedere la verifica del contatore vecchio.

Dovrete quindi confermare la richiesta di verifica facendola pervenire al vostro fornitore sette giorni prima della data prevista per la sostituzione.

Se la verifica accerterà che il contatore funziona correttamente, il costo della verifica sarà di:

  • 5 € se il contatore è stato fabbricato prima del 1980
  • 40 € se il contatore è stato fabbricato successivamente.

Se la verifica accerta che il contatore non misura correttamente, si procederà alla ricostruzione dei consumi.

Se il vostro contatore è stato fabbricato prima del 1980 ( l’anno di fabbricazione é impresso sulla targhetta del contatore) fatelo verificare. 

Contatori o sistemi?

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Il MISE, interpellato alla Camera, definisce “lacunosa” la legislazione per i contatori di energia elettrica.

Ma anche per quelli del gas la situazione non è chiara.

L’Autorità per l’energia impone ai distributori di gas la sostituzione dei contatori.

Anche i contatori del gas potranno essere letti e gestiti da remoto. 

La sostituzione è a carico degli utenti, che la pagheranno a rate con le bollette.

Sarebbe stato sufficiente imporre ai distributori di leggere sistematicamente i contatori, come la regolazione prevede, ma era troppo semplice e poco costoso per gli italiani che pagano già il gas più caro d’Europa.

I nuovi contatori del gas sono omologati da laboratori europei accreditati, fabbricati e provati in accordo alla direttiva europea nota come MID.

La direttiva stabilisce esclusivamente il criteri d’immissione sul mercato dei contatori ma non definisce il “sistema di misura” del quale lo strumento sarà parte integrante e con il quale interagirà.

In Italia il sistema non è stato omologato dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui unicamente compete la metrologia legale.

Quindi, non solo il contatore, ma é l’intero sistema di misura a dover essere legalizzato, per assicurare l’utente che non ci siano interferenze sulla trasmissione del dato di consumo. 

Non legalizzando il sistema, si ricade nella medesima situazione dei contatori di energia elettrica, gestiti da remoto senza il controllo di nessuno.

Addebitare il consumo in base a un dato teletrasmesso é diverso dal farlo in base a quanto indicato dal contatore e la legge non lo ammette.

In caso di contestazione, il distributore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore ma spetta al fornitore dimostrare al cliente la rispondenza di quanto fornito con quanto indicato dal contatore.

La direttiva MID stabilisce inequivocabilmente che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come venga poi gestito.

Misurare gas non è un’operazione semplice con l’aggravante che, solo in Italia, si utilizza anche un’unità di misura illegale,lo standard metro cubo.

Perché il nuovo contatore del gas?

 

In arrivo gli avvisi della sostituzione del contatore del gas con oggetto: “adeguamento ai requisiti funzionali minimi del gruppo di misura del gas”.

Il consiglio é di inviare al vostro fornitore una raccomandata A.R. diffidandolo dall’installare il contatore in vostra assenza e richiedendo:

  • il nuovo contratto di fornitura, con indicazione del numero di matricola del contatore, abbinato al PDR;
  • la  dichiarazione di conformità, firmata dal fabbricante del contatore;
  • il manuale d’istruzione, con lista e significato delle voci indicate dal visualizzatore;
  • caratteristiche e modalità della trasmissione dei dati;
  • la conferma che il volume di gas consumato sarà fatturato in unità di misura legali;
  • l’indicazione degli addebiti, presenti e futuri, relativi alla sostituzione del contatore e al servizio di telelettura.
  • la conferma della data d’inizio del servizio di tele-lettura;
  • la conferma che il contatore, una volta installato, farà parte di un sistema di misurazione non previsto dalla Direttiva MID.
  • la conferma che il dato di consumo sarà adeguatamente protetto e che il contatore non potrà essere in alcun modo influenzato dal sistema del quale fa parte;
  • la conferma che la registrazione degli eventi, effettuati anche da remoto, sarà evidente all’utente e agli organi di vigilanza;
  • la conferma che il software del sistema non interferirà con il contatore e non ne influenzerà le caratteristiche metrologiche.

La sostituzione potrà inoltre essere effettuata a condizione che la lettura del vecchio contatore venga contestualmente verbalizzata dagli intervenuti, che opereranno in forza di delega scritta.

 

 

Quanti pesi e quante misure?

Adeguandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 29 aprile/18 giugno 2015 che ha dichiarato ” l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità – elemento valutabile e misurabile – devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 maggio 2016, n. 9645).

La sentenza vale per la velocità – valutabile e misurabile – ma non si applica né ai contatori della luce né a quelli del gas. Come mai ?

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