L’ordinanza della Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15-03-2018) 19-07-2018, n. 19154 – tratta un caso di consumo anomalo di acqua.
La Corte stabilisce che, in caso di contestazione, è il gestore del servizio a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento del contatore e l’utente può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, a denunciarne il cattivo funzionamento.
Spetta quindi al gestore dimostrare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, attività che non può essere illegittimamente addossata all’utente.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul gestore l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre l’utente deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Le conclusioni della Corte, se applicate ai contratti di fornitura di energia elettrica, dove il gestore non fosse in grado di dimostrare lo stato di legalità, dei contatori o dei sistemi di misurazione, potrebbero riaffermare i diritti dei consumatori.