Senza ritegno

Consumo “reale” in bolletta, ma per Enel il contatore non va.

Così un lettore di Repubblica:

” Il 9 aprile ho ricevuto da Enel una raccomandata, in cui mi chiedeva di regolarizzare i consumi (in base ad un prospetto con tutte le rilevazioni da loro stimate dal 2014 al 2018) in quanto il contatore secondo loro non trasmetteva la lettura.

Abbiamo sempre pagato tutte le bollette, sulle quali tra l’altro c’è scritto “lettura reale”. Nel 2016 ci hanno anche mandato una bolletta con conguaglio (a nostro debito) per discordanza tra rilevazione remota e lettura reale. Potete indicarmi come mi posso comportare? Devo rispondere adeguatamente entro 30 giorni a Enel”

La risposta é semplice:

Se il contatore è di tipo omologato MID, e cioè sulla targa dello strumento si rileva una M dopo il marchio CE, vale l’art.10.5 dell’Allegato I alla Direttiva 2004/22/CE.

Da sempre, e non dall’entrata in vigore della direttiva MID, è il dato che l’utente legge sul contatore e non quello teletrasmesso a far fede nella transazione commerciale. Inoltre, se le bollette precedenti dichiaravano “letture reali”, essendo documenti fiscali, potrebbe ipotizzarsi il reato di falso, con l’aggravante che il documento viene emesso da un incaricato di pubblico servizio di tipo essenziale. Per quanto precede, la bolletta di conguaglio può essere pacificamente impugnata.

Ravvedimento sui contatori in UK

Un articolo del Telegraph denunciava l’anno scorso i problemi degli smart meters: difficile controllo delle bollette, rilevamento dei dati di consumo simile a una lotteria, cattivo segnale di trasmissione, display illeggibile, sicurezza del software e privacy.

In definitiva, nessun risparmio per il consumatore.

Il governo, che inizialmente voleva sostituirli tutti entro il 2020, dopo i primi sette milioni ha fatto retromarcia perché la sostituzione aumenta solo le bollette.

Molto interessanti le recenti considerazioni di Ofgem – l’autorità inglese per l’energia – in merito ai diritti del consumatore.

In Italia la situazione é grottesca: l’incumbent – per i non addetti l’Enel – decide di punto in bianco, e senza chiedere il permesso a nessuno, di sostituire 44 milioni di contatori perché, non solo li costruisce ma potrà anche gestirli come meglio gli aggrada.

Per dare un minimo di ufficialità all’operazione, il cui costo sarà a totale carico dei consumatori, le specifiche vengono predisposte dall’Autorità per l’energia, che però non ha alcuna competenza in metrologia legale.

Con il risultato che il nuovo contatore diverrà parte di un sistema di misura illegale e sarà manipolabile da remoto dall’incumbent, che deciderà quanto consumiamo.

 

 

I ripartitori di energia termica

ripartitori

Il termine per l’installazione dei c.d. ripartitori viene prorogato ogni anno ma nessuno dovrà pagare multe per non aver installato strumenti di misura che  conteggiano unità di misura illegali.

Su condominioweb un produttore conferma che i ripartitori non sono strumenti omologati.

Ciò significa che non c’è alcuna garanzia legale sul loro impiego, su cosa e come misurino.

Non possano essere verificati da terzi in caso di contestazione edè possibile manometterli senza essere perseguiti.

Sullo sito viene denunciato un caso di contabilizzazione e di addebito di riscaldamento, durante il periodo estivo, perchè lo strumento rileva la differenza di temperatura sia d’estate che d’inverno.

Comunque, se non sono strumenti legali, non possono essere utilizzati per ripartire quote di riscaldamento addebitandone il corrispettivo: la legge é inderogabile anche dalle assemblee condominiali.

Il produttore intervistato è ancora più esplicito:

“L’incertezza di misura, nel caso dei ripartitori, deriva principalmente dal fatto che il sensore posteriore deve accoppiarsi con il corpo scaldante su cui è montato, pertanto vi è un’operazione umana che influisce significativamente sul risultato della misura”.

“Abbiamo visto ripartitori fissati con nastro isolante da elettricista. Abbiamo visto ripartitori fissati sul tubo di mandata anziché al centro del radiatore. Anche in casi dove il posizionamento era accettabile, abbiamo visto ripartitori montati senza il necessario supporto posteriore (che deve essere riempito con gel conduttivo)” 

L’omologazione di uno strumento di misura serve proprio per impedire questi interventi, che possono favorire, o sfavorire, i singoli condòmini.

I ripartitori non misurano l’energia termica che entra nel radiatore, ma stimano, grossolanamente, quella che ne esce, con palese arbitrarietà:

  • nell’installazione;
  • nell’imputazione dei dati geometrici del termosifone nel ripartitore;
  • nella gestione dei dati trasmessi;
  • nell’imputazione di coefficienti correttivi che dovrebbero tener conto della dispersione di energia termica del locale riscaldato.

La richiamata norma tecnica di riferimento, la UNI 10200 è estremamente complicata mentre lo studio dell’Enea é chiaro.

In assenza di un’omologazione metrologico/legale, ognuno fa quello che vuole e lo strumento non solo può essere installato male, ma può essere manomesso senza che nessuno se ne accorga per anni.

E il proprietario dell’unità immobiliare dovrebbe essere sanzionato se non installa questi sistemi ?  Ma state scherzando?

Contatori sequestrati

Quattro anni fa, l’ufficio stampa di Enel giudicava un mio articolo “destituito di ogni fondamentopesantemente diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione di Enel” e diffidava Linkiesta, il giornale online che pubblicava i miei interventi,dal continuare a farlo.

Ma sullo stato d’illegalità dei contatori interviene la Prefettura di Milano, con la confisca e successiva distruzione.

L’articolo 692 del Codice Penale è sufficientemente chiaro:

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

In un’attività commerciale, quale la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti per legge, e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.

  • L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che, per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.
  • L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”

Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli, perchè non sono stati omologati, sono pertanto illegali e da qui il sequestro da parte della Prefettura, i cui atti sono pubblici.

Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure deve essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Procedure necessarie a definire le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento in esame.

La legge prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.

ENEL, come ammesso dall’allora sotto-segretario del MISE, De Vincenti che rispondeva all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima per i suoi contatori.

Quindi, non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica in contraddittorio con l’utente,proprio perché non possono essere legali le procedure di prova.

Tutto ciò lede pacificamente il diritto del consumatore.

Ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi impiega strumenti illegali in rapporto con terzi, con gravissima lesione della fede pubblica.

I sequestri, disconosciuti quattro anni fa dal Ministero, sono continuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.

In sostanza, l’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura presume la sua conformità a un modello depositato e quindi identifica la sua legalizzazione.

Il Ministero competente, nei primi anni 2000, non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.

In merito alle altre considerazioni della diffida di Enel:

  • non si comprende il ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;
  • non si comprende a quale scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia che, non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma, con la sua delibera 292/06, travisava platealmente la realtà;
  • non si comprende come la direttiva MID che, solo dal 2007, consente la commercializzazione in Europa di contatori omologati e legali, possa estendere a decine di milioni di contatori illegali, i medesimi titoli di legalità;
  • non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, non é e non sara mai, consentendone peraltro  l’utilizzo a vita.

E’ scandaloso non poter effettuare una verifica legale in contraddittorio di un contatore di energia elettrica.

Il Prefetto di Milano prosegue nelle azioni di sequestro di contatori illegali sanzionando, non il distributore,il proprietario,  ma il fornitore che incassa un corrispettivo illegale.

 

Le tarature dei contatori

Un impianto fotovoltaico, con potenza superiore ai 20 kWp, deve effettuare la taratura del contatore ogni tre anni, richiesta dall’Agenzia delle Dogane per la corresponsione degli incentivi da parte del GSE

Per impianti di potenza inferiore non é richiesta alcuna taratura.

Se il contatore non é omologato MID, ed é quindi illegale, non é possibile effettuare alcuna operazione legale di taratura successiva alla sua installazione, per mancanza delle procedure previste dall’inesistente documento di omologazione.

Il contatore del consumatore invece può continuare a funzionare a vita, senza essere verificato.

 

 

 

Il baco dei contatori

Il vizio, nella ormai avviata sostituzione dei contatori dell’Enel, non è il contatore elettronico in sé, ma il suo utilizzo in un sistema interconnesso di tele-gestione. 

Dal centro operativo che controlla i contatori da remoto, per esempio, si può modificare la variabile “tempo”, quella cioè che consente l’applicazione di diverse fasce tariffarie. 

Ma da remoto si possono fare tante altre cose: se l’utente scopre, e denuncia, anomalie nei propri consumi, rispetto a quelli che il distributore registra da remoto, il distributore può metterci una pezza senza dirlo all’utente millantando che é tutto a posto.

Se l’utente non paga, dal centro operativo gli si riduce la potenza contrattuale installata a disposizione (per la maggioranza degli utenti sono i 3kW) e non esiste alcuna possibilità di verifica che l’operazione venga effettuata anche quando l’utente paga regolarmente.

L’illegalità consiste quindi nell’utilizzo di un contatore, omologato come strumento autonomo (stand alone), che diventa illegale se connesso con altri strumenti o con programmi che ne possano modificare le variabili di calcolo del consumo.

Un sistema così strutturato viola la direttiva europea MID sugli strumenti di misura che al punto 8.1 – protezione dall’alterazione – recita:” le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”.

E cosa significa “in modo inammissibile”: significa per caso “fraudolento” ?

Nella pratica, solamente chi tele-gestisce il contatore da remoto – cioè il distributore – dispone delle credenziali per accedervi ed é ovvio che potrebbe variare, in modo arbitrario, il consumo dell’utente o la produzione di un impianto fotovoltaico.

L’illeicità della telelettura veniva peraltro richiamata dall’Autorità per l’energia nel verbale esito della consultazione n° 27/07 del 9 luglio 2007, n. 27/07 dove é scritto: ” Con riferimento al tema della metrologia legale in soggetto, invocando il punto 10.5  dell’allegato I al decreto MID, afferma che l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non  è riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica. Sul tema della metrologia legale  l’Autorità non ha poteri istituzionali e non può, di conseguenza, dare risposta alle questioni ad essa inerenti.”

Traduzione: ci dev’essere un pazzo in giro ma non sono affari miei!

L’atteggiamento di AEEGSI su questi argomenti é sempre coerente: quando sente puzza di bruciato si chiama fuori.

Per la MID, gli obblighi dei fabbricanti di strumenti di misura sono: “All’atto dell’immissione sul mercato  o  della  messa  in  servizio  dei  loro strumenti di  misura,  i  fabbricanti  garantiscono  che  sono  stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di  cui all’allegato I e agli allegati specifici dello strumento.”

Tale rispetto, preclude la possibilità di omologare apparecchi di misura come strumenti autonomi per poi collegarli ad un sistema di telegestione in violazione appunto dei requisiti essenziali, di cui all’Allegato I della MID.

Grottesco il fatto che la MID sia nata per garantire il consumatore: con quanto sta succedendo in Italia, i principi della direttiva risultano talmente stravolti da rendere scontato un ricorso alla Corte europea.

Chi volesse approfondire può riferirsi al dossier Enel.

 

I contatori illegali

Un articolo di Qualenergia riportava le dichiarazioni di Enel:

  • “Non c’è nessuno strumento non a norma. Quelli prima del recepimento italiano della MID, seguivano le norme vigenti fino  a quel momento previste dal Comitato Elettrotecnico Italiano; quelli installati dopo il 18 maggio 2007, hanno sì la M e la data in etichetta, come previsto dal MID, ma sono sempre gli stessi apparecchi, perché rispettano specifiche tecniche che non sono cambiate con la nuova normativa europea. Per quanto riguarda la scritta CE, nei modelli pre 2007 ci sono effettivamente errori nella scelta dei caratteri, ma CE vuol dire sempre Conformità Europea. La storia del China Export è una bufala”.

Commento:

non possono essere gli stessi apparecchi perché quelli MID sono omologati e quelli dell’Enel no e se le caratteristiche e il funzionamento dei contatori omologati MID sono noti e conformi a un modello depositato, degli altri non si sa nulla. Un contatore non omologato é come un’autovettura priva del libretto di  circolazione. Se vi fermano senza libretto sequestrano il mezzo e se denunciate un contatore illegale, pure.

La legge esige marcature regolari perché garantiscono la conformità; l’errore nella scelta dei caratteri non è previsto ed é punito dalla legge.

  • “Circa il 30% dei contatori viene costruito in Italia, poco più del 30% in Europa e il resto in altri paesi. Anche in questi ultimi non è che li facciamo fare a un artigiano in un sottoscala. Il progetto italiano dei contatori è stato realizzato tenendo conto di tutte le specifiche tecniche richieste per questi strumenti di misura ed è stato validato prima dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità e, dopo il 2007, dalla Nederlands Meetinstituut, una società olandese indipendente di certificazione, che compie anche controlli indipendenti nelle fabbriche dei contatori per verificare che rispettino il progetto».

Commento: IMQ non aveva alcuna alcuna competenza in Metrologia Legale e non poteva certificare in merito prima del 2007.

  • “Finora la legge non prevedeva nessuna verifica periodica dei contatori elettrici in bassa tensione. Nel frattempo, però, come Enel, effettuiamo già circa 150mila controlli ogni anno sui contatori, soprattutto quelli in media tensione, per cui l’obbligo di controllo periodico già sussiste. I casi in cui si rilevano irregolarità sono pochissimi. Del resto i nostri contatori sono stati progettati proprio per dare letture sicure per almeno 20 anni”.

Commento: Lo scandalo è che i contatori pre-MID non possono essere verificati legalmente. Le responsabilità ricadono sul Ministero dello Sviluppo Economico, che latita da dieci anni e definisce la legge “lacunosa”. Nel frattempo si stanno spegnendo i display e i consumatori non possono sapere quanto consumano.

  • “Può sicuramente farlo controllare. Se chiama noi e si rilevano irregolarità, il controllo è gratuito e, se è il cliente ad essere stato danneggiato, riceverà una compensazione pari a quanto letto in più dal contatore negli ultimi 5 anni. Se però non si rilevano irregolarità, allora il cliente dovrà pagare il controllo (circa 50 €, ndr). In alternativa, a differenza di quanto è previsto in altri paesi europei, il cliente può far controllare il contatore da un proprio tecnico, anche se poi, per confermare la sua valutazione, servirà comunque un’ulteriore verifica dei nostri operatori”.

Commento: Enel misura e vende l’energia che produce e “vigila” sul corretto funzionamento del suo contatore: un trionfo!

L’interpretazione delle sentenze

Le considerazioni dell’ANIE sulla sentenza della Corte Europea, che trattava i sistemi di misurazione di energia termica,vengono spesso richiamate per imporre la sostituzione dei misuratori di energia elettrica.

L’Autorità per l’energia, interpellata in Parlamento, pur non avendo alcuna  competenza in metrologia legale, ha richiamato la sentenza a favore delle sostituzioni.

Questa la sentenza:

L’articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.
L’allegato 1 del decreto di recepimento della MID ( la direttiva 2004/22/CE ) elenca i requisiti essenziali del contatore.

Il pt.1 dell’art. 8 – protezione dall’alterazione – non da adito ad interpretazioni:

“Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura”.

I contatori,che e-distribuzione sta sostituendo in tutta Italia,sono collegati a dispositivi remoti che possono influenzare le caratteristiche meteorologiche del contatore, tanto é vero che all’utente moroso viene ridotta, da remoto, la potenza a sua disposizione.

Il fatto quindi che il contatore sia omologato MID, ma che venga utilizzato, o possa essere manipolato da remoto a mezzo di protocolli di comunicazione noti solo al distributore, rende la transazione commerciale tutt’altro che trasparente.

 

 

 

Il dato teletrasmesso ( Davide Crippa )

In una memoria depositata nel corso di un’audizione in Commissione Attività produttive, il Ministero dello Sviluppo economico sostiene che «la trasmissione del dato a valle dello strumento di misura – cioè del contatore, ndr – non è, ad oggi, affidato alle competenze di metrologia legale»: in poche parole nessuno controlla che i dati trasmessi siano quelli esatti.

Tocca all’Autorità e alle norme Cei, chiarire i protocolli di comunicazione tra contatore e trasmettitore del dato.

Peccato che ad oggi venga segnalato come non siano ancora stati programmati nemmeno i chiarimenti sulla gestione del dato post-misura.

Un’audizione dalla quale abbiamo avuto conferma di quanto sosteniamo da tempo: le fatture che riportano la quota potenza sono illegali perchè si riferiscono a una quantità non misurata e non oggetto di misurazione.

E lo dice la stessa Enel con 30 milioni i contatori.

AGCOM e AGID ne segnalano il rischio di sostituzione massiva.

Insomma, una sostituzione bis. Un danno per tutti i consumatori per un costo stimato di 4 miliardi di euro caricato sulle bollette.

Il MISE va oltre: «La lettura del dato del contatore di energia elettrica attiva, risultato della misurazione, è il valore che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo che dovrà corrispondere».

In sostanza il MISE non riconosce la possibilità di modificare i parametri di misura del contatore, come avviene di fatto con la tele gestione a distanza del contatore stesso.

Per dirlo con parole più semplici: già oggi è possibile che il distributore modifichi i parametri di misura del contatore, ad esempio potenza massima erogabile, ed incidendo anche sulla variabile tempo può incidere sulle fasce di misura. Insomma una gestione prima della misura che il Mise sembra non conoscere.

Qui ci si sta dimenticando il fatto che il consumatore paga anche in base alla potenza disponibile massima del suo contatore 3, 4,5,6 kW. Insomma il dato è gestibile anche a distanza: è possibile che a nessuno venga in mente di verificare che quel parametro sia tracciato e correttamente fatturato?

Senza considerare che si pagherà la fattura in base alle ore di utilizzo dell’energia elettrica e pertanto c’è un leggero corto circuito – per restare in tema – su chi ci fornirà i tracciati delle nostre fasce di consumo.

Se si può agire a distanza anche sulla variabile tempo, di conseguenza si può agire a distanza sui kWh fatturati in bolletta, perché il MISE non assicura un “register counter”, un raccoglitore di eventi sui parametri di modifica sui contatori di tutti i consumatori.

Auspichiamo che il periodo di transitorietà ipotizzato dal Mise possa servire per conoscere i reali COSTI/BENEFICI del sistema per il consumatore finale, così come peraltro richiesta dalla direttiva sull’efficienza energetica .

Lo riportiamo per semplicità:

Articolo 9: “Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso.
Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:
a) è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;”

L’Autorità ha detto già diverse volte di NON aver eseguito alcuna valutazione dei COSTI/BENEFICI dei nuovi contatori 2.0.

L’Autorità non sembra aver chiaro che è necessario un unico sistema di trasmissione dei dati di misura rilevati per la gestione dei consumi gas, acqua e elettricità, e quindi si sta procedendo con protocolli di comunicazione non unitari e moltiplicazione dei sistemi di gestione dei dati.

Quel che è peggio è che l’Autorità ha riconosciuto che la potenza non è un termine oggetto di misura, pur essendo evidente che la stessa sia una caratteristica che deve essere costante nel tempo, visto anche che in fattura al consumatore viene inserito la cosìdetta “Quota Potenza” che viene espressa come €/Kw/anno.

Questo parametro è telegestibile, tanto che basta una telefonata per aumentare o abbassare la potenza, non viene registrato e non ha un riscontro di monitoraggio nel tempo, pertanto la domanda è: chi certifica che quella potenza contrattuale venga erogata e mantenuta nel tempo.

Immaginiamo questa situazione nel futuro immediato con il consumatore parte attiva nel mercato della domanda (limitando la propria potenza in deterninati periodi giornalieri, partecipamdo al bilanciamento della rete).

Fermiamo il percorso di sostituzione dei contatori, sino a quando non saranno note le modalità comunicative di trasmissione dei dati chain 2 e non venga chiarito come deve essere registrata la disponibilità di potenza.

Davide Crippa (Commissione Attività produttive-Camera dei Deputati)

Contatori o sistemi di misura?

La direttiva MID stabilisce che l’unico dato valido di una transazione di gas, di energia elettrica o termica, è quello prodotto dal contatore, visualizzato sul totalizzatore e facilmente leggibile dal consumatore.

La direttiva regola esclusivamente i contatori, definendone i requisiti necessari per poter essere commercializzati nella Comunità Europea.

Quando ìl contatore diviene parte di una rete, perché collegato ad altri strumenti con i quali interagisce, non é più sufficiente che il contatore sia di tipo omologato, ma è tutto il sistema a dover essere legalizzato: devono cioè essere riconosciute, codificate e legalizzate tutte le interazioni tra il sistema, che agisce sul contatore da remoto, e devono essere escluse quelle che possano influire sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

Un contenzioso in Lituania si è concluso con una sentenza che, pur trattando strumenti diversi, conferma il principio.

In Italia, i contatori di energia elettrica sono da sempre gestiti da remoto e sono parte di un sistema di tele-lettura e di tele-gestione: da remoto, i distributori di energia elettrica modificano la potenza disponibile all’utente oppure il tempo, per applicare all’utente differenti tariffe orarie.

Operazioni che i distributori effettuano da sempre senza risponderne a nessuno.

E così, i distributori possono decidere da remoto il nostro consumo oppure quanto un impianto fotovoltaico può produrre.

In Italia questo sistema di misura non é mai stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale, da sempre compete la metrologia legale.

Nonostante il più che evidente buco normativo, e-distribuzione sta sostituendo i contatori, facendoli pagare agli utenti.

L’Autorità per l’energia, in nome della quale vorranno sostituirvi i contatori, non ha invece alcuna competenza in metrologia legale e quindi, in assenza dei necessari chiarimenti, la sostituzione può essere pacificamente rifiutata, non fosse altro perché i contatori li pagherete voi.

Consumi e voti

Il sistema che gestirà da remoto i nuovi contatori dell’Enel non sarà molto diverso dalla piattaforma operativa utilizzata dal M5S per la validazione dei voti o dal PD per le primarie.

Un autentico atto di fede, con la differenza che a un partito si può aderire volontariamente, mentre alla rete elettrica dell’Enel siamo collegati da sempre e senza alcuna possibilità di cambiare.

In questo modo, da remoto, qualcuno stabilirà, senza dover rendere conto all’utente e senza alcun controllo esterno, il consumo di energia o la produzione di un impianto fotovoltaico.

Così, se sulla piattaforma M5S votano 100.000 persone, e il sistema decide chi vince, sulle reti elettriche pochi individui e ignoti algoritmi, decideranno per 44 milioni di utenti.

La rete elettrica é un’evidente dittatura ed é il rovescio della medaglia della tanto osannata “internet of things ” utile a chi gestirà il potere da remoto.

Un contatore romano

Un utente romano ha chiesto al locale Ufficio Metrico delucidazioni sul suo contatore di energia elettrica ricevendo la seguente risposta:

“Con riferimento alla pec qui pervenuta in data 03/04/2017, si prende atto dall’allegato fotografico, che il contatore di energia elettrica matr. N. 0507420374308 non riporta le iscrizioni regolamentari, fra cui la marcatura metrologica supplementare, previste dalla Direttiva 2004/22/CE recepita con D. Lgs. 22/2007 e successivamente integrata e sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 84/2016.

Tuttavia, si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 22 del citato D.Lgs 22/2007, così come modificato dal D.Lgs 84/2016, gli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, potevano essere commercializzati e messi in servizio entro il 30 ottobre 2016.

Ciò premesso, questo Ufficio procederà con i dovuti accertamenti finalizzati all’ individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti.”

Come già ampiamente esposto nel blog, le osservazioni sono:

  • l’art.22 del D.Lgs 22/2007 non poteva legalizzare strumenti che legali non erano ( 692 C.P. ) ma li lasciava funzionare fino a quando fossero stati rimossi;
  • il D.Lgs 22/2007 permetteva la commercializzazione, fino all’ottobre 2016, dei soli strumenti legali, cioè omologati;
  • commercializzare e installare strumenti illegali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 22/2007, é un reato come é un reato utilizzarli nelle transazioni commerciali.

A queste conclusioni non potrà che arrivare anche l’Ufficio Metrico romano, se intenderà procedere, come é auspicabile, ai “dovuti accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti”.

 

 

 

 

 

Contatori illeggibili

In un condominio ligure, nel 2006, dodici contatori dinamici (ndr. quelli con la rotella che gira), furono sostituiti con gli elettronici e sistemati insieme in un armadio, dove sono tuttora.

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Undici contatori non sono omologati e uno riporta le marcature conformi alla Direttiva Europea MID.

Il display a cristalli liquidi, degli undici contatori illegali, è illeggibile: non é quindi possibile per l’utente verificare il consumo e se le bollette sono corrette.

I contatori fanno parte di un sistema complesso di lettura, concentrazione e gestione del dato di consumo e sono manipolabili da chi distribuisce energia elettrica nella zona.

Del sistema, il consumatore sa poco o nulla mentre il distributore, da remoto, può fare quello che vuole: se non paghiamo la bolletta, ci viene ridotta la potenza e, appena paghiamo, tutto ritorna normale.

Non esiste,allo stato, alcuna codifica delle operazioni che un distributore di energia elettrica può, o non può fare da remoto senza renderne conto a nessuno e tantomeno al consumatore.

E ciò é pacificamente illegale, anche se i contatori sono omologati.

In attesa che il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui compete il problema chiarisca la situazione, se il display del vostro contatore è spento, sospendete i pagamenti fino alla sua sostituzione,per la quale sarà necessario il vostro assenso scritto,e alla ricostruzione storica dei consumi.

 

Idee confuse al MISE

Il D.M. 24 marzo 2015, n. 60 viene emanato ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 22/2007 (recepimento della direttiva MID): “Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio”.

La direttiva MID regola l’immissione sul mercato di dieci categorie di strumenti di misura, tra le quali i contatori di energia elettrica attiva e il decreto di recepimento, emanato in forza della delega conferita dal Parlamento al Governo, all’art.22 stabilisce che : I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.

Questa clausola voleva “salvare” decine di milioni di contatori non omologati, installati da Enel a partire dal 2001; non essendo omologati non é possibile effettuare su di essi alcuna prova in contraddittorio, e a Milano vengono confiscati.

Il decreto 60, emanato dopo otto anni, non poteva che riguardare i soli contatori omologati MID , eppure l’art. 5, comma 6, recita: I contatori di energia elettrica, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML”.

Il ministero dovrebbe chiarire:

  1. come sia possibile che i contatori  siano stati messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007  essendo in realtà illegittimamente in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.
  2. che non é possibile alcuna prova in contraddittorio su contatori non omologati.

 

La sostituzione dei contatori

Ci stanno sostituendo i contatori del gas e un lettore di Milano riceve un avviso da una società che nemmeno conosce, perché non é quella che gli invia la bolletta.

L’avviso infatti é del distributore, quello che, in teoria, dovrebbe venire a leggerci il contatore,ma poi non viene mai e così paghiamo sempre consumi stimati.

Della sostituzione dovrebbe avvisarci il fornitore – che é la nostra controparte contrattuale – ma non é così: é il distributore che avvisa per conoscenza.

Invece di venire a leggere i contatori, come in tutta Europa, i distributori, con la benedizione dell’Autorità per l’energia, hanno deciso di sostituirli con quelli elettronici per un unica ragione, perché li pagheremo noi con le bollette.

Ci raccontano che é tutto gratuito ma non é vero: centinaia di euro spalmati negli anni per un servizio del tutto inutile per il consumatore, il quale già non legge il contatore meccanico e non leggerà neppure quello elettronico.

In compenso il nuovo contatore sarà letto e gestito da remoto consentendo a chi lo controlla di decidere cosa dovremo consumare.

Restano infatti irrisolti rilevanti problemi di metrologia legale di competenza del  MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – che non si pronuncia da decenni.

Per il gas viene data facoltà al consumatore di chiedere la verifica metrologica del contatore installato, consigliata sempre e in particolare nel caso il vostro contatore sia stato fabbricato prima del 1980, perché costa solo cinque euro.

Ma la stessa facoltà non viene invece concessa per i contatori della luce che, essendo illegali non possono neppure essere provati in contraddittorio perché mancano le norme di riferimento.

La loro sostituzione comporterà quindi la distruzione della prova di misurazioni illegali.

 

La ripartizione delle spese di riscaldamento

All’assemblea condominiale vi diranno che, se non installerete valvole termostatiche e ripartitori di calore, dovrete pagare delle penali ma é una balla.

Meglio capire il problema, prima di decidere di spendere soldi inutilmente.

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I ripartitori avrebbero il compito di conteggiare, per poi farvi addebitare, il consumo di energia termica del locale dove sono installati.

La materia è talmente confusa che la stessa legge ammette che per i primi due anni di funzionamento, le spese possano essere ancora ripartite in base ai millesimi di proprietà, magari dopo aver speso più di 150€ per termosifone.

Ci sono condomìni che hanno installato questi sistemi senza aver sostituito la vecchia caldaia, il che la dice lunga sulla sul pressappochismo con il quale si é legiferato.

Se comunque deciderete di installare i ripartitori, la quota di spesa individuale a consumo dovrà essere deliberata dall’assemblea, previa predisposizione di una nuova tabella che corregga i millesimi di proprietà con lo stato di fatto delle unità immobiliari; e ovviamente tutti i condòmini devono essere d’accordo.

Dovrà essere una tabella “dinamica”, cioè aggiornata ad ogni variazione come, per esempio, la sostituzione di un solo radiatore o di un serramento.

E’ qui scoppierà il caos!

Gli amministratori, opportunamente “sollecitati” dai fornitori, sottovalutano il problema: selezionano l’impresa per la riqualificazione della centrale termica e fanno deliberare il criterio di ripartizione delle spese, dando per scontato che tutto funzioni.

Ma non é così perché, a consuntivo, le tabelle penalizzeranno o favoriranno ingiustamente i condòmini.

Importante é il contratto tra condomìnio e la società che installa e gestirà i ripartitori.

L’installatore deve essere responsabile, verso tutti i condòmini:

  • della legalità degli strumenti e del loro  corretto funzionamento;
  • della corretta imputazione, nello strumento, dei dati geometrici di ogni radiatore;
  • del fatto che ogni radiatore sia completamente libero da qualsiasi copertura;
  • della validità e legalità del dato di consumo di ogni radiatore;
  • della gestione dei dati di consumo
  • della predisposizione di una tabella riepilogativa dei consumi di ogni appartamento.

Tutti i condòmini avranno il diritto di verificare i dati storici di tutte le letture, le proprie e quelle degli altri, e se i dati non sono legali sorgeranno contenziosi.

I contratti dovrebbero essere separati: uno per la riqualificazione della centrale termica e il servizio riscaldamento e l’altro per la determinazione del consumo di ogni appartamento.

Prima di deliberare è necessario che tutti capiscano:

  • che i ripartitori non sono strumenti legali;
  • come funzionano;
  • l’unità di misura della ripartizione che deve essere un’unità di misura legale;
  • cosa registrano e per quanto tempo vengono conservati i dati;
  • che non devono funzionare d’estate;
  • come devono essere installati;
  • come si evitano manomissioni o utilizzi impropri;
  • come possono essere verificati.
  • quali possono essere i potenziali danni all’impianto derivanti dal l’installazione delle valvole.

Pochi quelli che affrontano seriamente il problema nonostante le importanti partite economiche in gioco.

I princìpi di metrologia legale invece sono chiari e un proprietario che desse in locazione un appartamento, non potrebbe addebitare le spese di riscaldamento all’affittuario, in base delle indicazioni di uno strumento non legale.

Ripartitori illegali

L’Autorità  per l’energia conferma la bufala dei ripartitori:

“I sistemi di contabilizzazione indiretta, invece, sono tecnicamente applicabili nella gran parte dei casi in edifici esistenti, ma non sono regolati dalla Metrologia Legale, a garanzia della transazione economica e a tutela del consumatore finale”.

Un decreto impone la contabilizzazione dell’energia termica delle unità immobiliari e la termoregolazione degli ambienti. La materia é anche regolata da Leggi regionali e per la Lombardia trovate i riferimenti qui.

Molti condomìni hanno scelto il sistema di contabilizzazione indiretta, spaventati dalle previste penali dal 1/7/2017.

La contabilizzazione indiretta prevede le valvole termostatiche, con le quali si può regolare il flusso dell’acqua calda ai radiatori, e i ripartitori che stimano grossolanamente l’energia termica fornita da ciascun radiatore.

Negli edifici più datati risulta tecnicamente impossibile installare sistemi di contabilizzazione diretta, che però sono gli unici a misurare legalmente l’energia termica.

I contabilizzatori diretti sono infatti strumenti omologati mentre  i ripartitori non lo sono in quanto stimano grossolanamente l’energia termica ceduta dal radiatore all’ambiente.

Non essendo strumenti di misura omologati, i ripartitori non sono strumenti legali perché la legge stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la grandezza deve essere espressa in un’unità di misura legali.

La richiesta di un corrispettivo economico, contro una quantità di energia termica erogata, rientra in questa casistica.

I ripartitori invece, o non si sa neppure cosa misurino, oppure conteggiano “unità numeriche di ripartizione” che non sono unità di misura legali.

La Direttiva 2004/22/CE – MID – regola la messa in commercio di strumenti di misurazione omologati e prevede la sola contabilizzazione diretta, non i ripartitori.

Quindi il simbolo CE, apposto sui ripartitori attualmente in commercio, presume una conformità metrologica che non esiste. 

Il ripartitore è quindi illegale ed é nulla qualsiasi pretesa economica basata sulle sue rilevazioni, a prescindere dalle decisioni prese dalle assemblee condominiali.

Era quindi sostanzialmente inutile installare i ripartitori, con buona pace di quelli che hanno speso soldi inutilmente (dai 100 ai 150 euro per termosifone), degli amministratori che ancora continuano a proporre i lavori in assemblea richiamando una legge che non conoscono e dei fabbricanti che propongono ancora i loro prodotti.

Il Ministero, a cui compete la metrologia legale, latita e il cittadino butta i soldi dalla finestra perchè ha paura di dover pagare multe se non installa strumenti illegali.

Contatori o sistemi?

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Il MISE, interpellato alla Camera, definisce “lacunosa” la legislazione per i contatori di energia elettrica.

Ma anche per quelli del gas la situazione non è chiara.

L’Autorità per l’energia impone ai distributori di gas la sostituzione dei contatori.

Anche i contatori del gas potranno essere letti e gestiti da remoto. 

La sostituzione è a carico degli utenti, che la pagheranno a rate con le bollette.

Sarebbe stato sufficiente imporre ai distributori di leggere sistematicamente i contatori, come la regolazione prevede, ma era troppo semplice e poco costoso per gli italiani che pagano già il gas più caro d’Europa.

I nuovi contatori del gas sono omologati da laboratori europei accreditati, fabbricati e provati in accordo alla direttiva europea nota come MID.

La direttiva stabilisce esclusivamente il criteri d’immissione sul mercato dei contatori ma non definisce il “sistema di misura” del quale lo strumento sarà parte integrante e con il quale interagirà.

In Italia il sistema non è stato omologato dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui unicamente compete la metrologia legale.

Quindi, non solo il contatore, ma é l’intero sistema di misura a dover essere legalizzato, per assicurare l’utente che non ci siano interferenze sulla trasmissione del dato di consumo. 

Non legalizzando il sistema, si ricade nella medesima situazione dei contatori di energia elettrica, gestiti da remoto senza il controllo di nessuno.

Addebitare il consumo in base a un dato teletrasmesso é diverso dal farlo in base a quanto indicato dal contatore e la legge non lo ammette.

In caso di contestazione, il distributore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore ma spetta al fornitore dimostrare al cliente la rispondenza di quanto fornito con quanto indicato dal contatore.

La direttiva MID stabilisce inequivocabilmente che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come venga poi gestito.

Misurare gas non è un’operazione semplice con l’aggravante che, solo in Italia, si utilizza anche un’unità di misura illegale,lo standard metro cubo.

Il caso VW la luce e il gas

La vicenda Volkswagen dimostra quanto sia semplice utilizzare l’elettronica per fini fraudolenti: le emissioni non venivano misurate prelevando dagli scarichi delle autovetture, ma erano dedotte dall’elaborazione di dati secondari, prodotti da centraline elettroniche.

Le centraline e il software possono essere soggetti a manomissioni,i gas di scarico no.

Se nessuno verifica gli scarichi, tutto risulterà regolare anche se il laboratorio europeo di Ispra  lo diceva.

Quindi, se é senz’altro colpevole chi ha taroccato le centraline, è incomprensibile come si siano potuti autorizzare criteri di verifica di dati senza la sicurezza della loro attendibilità e senza alcun controllo delle procedure di rilevamento.

La direttiva europea MID definisce  i criteri ai omologazione e messa in commercio di diversi strumenti di misura.

L’allegato 10 della direttiva tratta gli analizzatori dei gas di scarico ma, per questo specifico strumento, la direttiva MID non è stata ancora recepita dall’Italia.

In Italia la misurazione di energia elettrica, gas ed energia termica è stata implementata con l’elettronica: il dato di consumo viene generato dai contatori e poi elaborato da componenti elettronici.

Il caso della misurazione dell’energia elettrica é eclatante: il dato viene generato da strumenti non omologati, i c.d. contatori intelligenti o smart meters, e viene successivamente concentrato e trasmesso a mezzo di protocolli ignoti al consumatore, non normati né controllati da nessuno se non da chi lo gestisce.

La legge però è chiara: è il dato del contatore quello valido per la transazione così come è la condizione del gas di scarico delle autovetture a essere ora sotto esame.

 

Perché il nuovo contatore del gas?

 

In arrivo gli avvisi della sostituzione del contatore del gas con oggetto: “adeguamento ai requisiti funzionali minimi del gruppo di misura del gas”.

Il consiglio é di inviare al vostro fornitore una raccomandata A.R. diffidandolo dall’installare il contatore in vostra assenza e richiedendo:

  • il nuovo contratto di fornitura, con indicazione del numero di matricola del contatore, abbinato al PDR;
  • la  dichiarazione di conformità, firmata dal fabbricante del contatore;
  • il manuale d’istruzione, con lista e significato delle voci indicate dal visualizzatore;
  • caratteristiche e modalità della trasmissione dei dati;
  • la conferma che il volume di gas consumato sarà fatturato in unità di misura legali;
  • l’indicazione degli addebiti, presenti e futuri, relativi alla sostituzione del contatore e al servizio di telelettura.
  • la conferma della data d’inizio del servizio di tele-lettura;
  • la conferma che il contatore, una volta installato, farà parte di un sistema di misurazione non previsto dalla Direttiva MID.
  • la conferma che il dato di consumo sarà adeguatamente protetto e che il contatore non potrà essere in alcun modo influenzato dal sistema del quale fa parte;
  • la conferma che la registrazione degli eventi, effettuati anche da remoto, sarà evidente all’utente e agli organi di vigilanza;
  • la conferma che il software del sistema non interferirà con il contatore e non ne influenzerà le caratteristiche metrologiche.

La sostituzione potrà inoltre essere effettuata a condizione che la lettura del vecchio contatore venga contestualmente verbalizzata dagli intervenuti, che opereranno in forza di delega scritta.