La farsa dei ripartitori

ripartitori

Il termine per l’installazione dei c.d. ripartitori viene prorogato ogni anno ma nessuno dovrà pagare multe per non aver installato strumenti di misura che  conteggiano unità di misura illegali.

Su condominioweb un produttore conferma che i ripartitori non sono strumenti omologati.

Ciò significa che non c’è alcuna garanzia legale sul loro impiego, su cosa e come misurino.

Non possano essere verificati da terzi in caso di contestazione edè possibile manometterli senza essere perseguiti.

Sullo sito viene denunciato un caso di contabilizzazione e di addebito di riscaldamento, durante il periodo estivo, perchè lo strumento rileva la differenza di temperatura sia d’estate che d’inverno.

Comunque, se non sono strumenti legali, non possono essere utilizzati per ripartire quote di riscaldamento addebitandone il corrispettivo: la legge é inderogabile anche dalle assemblee condominiali.

Il produttore intervistato è ancora più esplicito:

“L’incertezza di misura, nel caso dei ripartitori, deriva principalmente dal fatto che il sensore posteriore deve accoppiarsi con il corpo scaldante su cui è montato, pertanto vi è un’operazione umana che influisce significativamente sul risultato della misura”.

“Abbiamo visto ripartitori fissati con nastro isolante da elettricista. Abbiamo visto ripartitori fissati sul tubo di mandata anziché al centro del radiatore. Anche in casi dove il posizionamento era accettabile, abbiamo visto ripartitori montati senza il necessario supporto posteriore (che deve essere riempito con gel conduttivo)” 

L’omologazione di uno strumento di misura serve proprio per impedire questi interventi, che possono favorire, o sfavorire, i singoli condòmini.

I ripartitori non misurano l’energia termica che entra nel radiatore, ma stimano, grossolanamente, quella che ne esce, con palese arbitrarietà:

  • nell’installazione;
  • nell’imputazione dei dati geometrici del termosifone nel ripartitore;
  • nella gestione dei dati trasmessi;
  • nell’imputazione di coefficienti correttivi che dovrebbero tener conto della dispersione di energia termica del locale riscaldato.

La richiamata norma tecnica di riferimento, la UNI 10200 è estremamente complicata mentre lo studio dell’Enea é chiaro.

In assenza di un’omologazione metrologico/legale, ognuno fa quello che vuole e lo strumento non solo può essere installato male, ma può essere manomesso senza che nessuno se ne accorga per anni.

E il proprietario dell’unità immobiliare dovrebbe essere sanzionato se non installa questi sistemi ?  Ma state scherzando?

Ripartitori illegali

L’Autorità  per l’energia conferma la bufala dei ripartitori:

“I sistemi di contabilizzazione indiretta, invece, sono tecnicamente applicabili nella gran parte dei casi in edifici esistenti, ma non sono regolati dalla Metrologia Legale, a garanzia della transazione economica e a tutela del consumatore finale”.

Un decreto impone la contabilizzazione dell’energia termica delle unità immobiliari e la termoregolazione degli ambienti. La materia é anche regolata da Leggi regionali e per la Lombardia trovate i riferimenti qui.

Molti condomìni hanno scelto il sistema di contabilizzazione indiretta, spaventati dalle previste penali dal 1/7/2017.

La contabilizzazione indiretta prevede le valvole termostatiche, con le quali si può regolare il flusso dell’acqua calda ai radiatori, e i ripartitori che stimano grossolanamente l’energia termica fornita da ciascun radiatore.

Negli edifici più datati risulta tecnicamente impossibile installare sistemi di contabilizzazione diretta, che però sono gli unici a misurare legalmente l’energia termica.

I contabilizzatori diretti sono infatti strumenti omologati mentre  i ripartitori non lo sono in quanto stimano grossolanamente l’energia termica ceduta dal radiatore all’ambiente.

Non essendo strumenti di misura omologati, i ripartitori non sono strumenti legali perché la legge stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la grandezza deve essere espressa in un’unità di misura legali.

La richiesta di un corrispettivo economico, contro una quantità di energia termica erogata, rientra in questa casistica.

I ripartitori invece, o non si sa neppure cosa misurino, oppure conteggiano “unità numeriche di ripartizione” che non sono unità di misura legali.

La Direttiva 2004/22/CE – MID – regola la messa in commercio di strumenti di misurazione omologati e prevede la sola contabilizzazione diretta, non i ripartitori.

Quindi il simbolo CE, apposto sui ripartitori attualmente in commercio, presume una conformità metrologica che non esiste. 

Il ripartitore è quindi illegale ed é nulla qualsiasi pretesa economica basata sulle sue rilevazioni, a prescindere dalle decisioni prese dalle assemblee condominiali.

Era quindi sostanzialmente inutile installare i ripartitori, con buona pace di quelli che hanno speso soldi inutilmente (dai 100 ai 150 euro per termosifone), degli amministratori che ancora continuano a proporre i lavori in assemblea richiamando una legge che non conoscono e dei fabbricanti che propongono ancora i loro prodotti.

Il Ministero, a cui compete la metrologia legale, latita e il cittadino butta i soldi dalla finestra perchè ha paura di dover pagare multe se non installa strumenti illegali.

Valvole termostatiche e ripartitori

Comunicato di Annamaria Terenziani, presidente dell’Associazione Proprietà Edilizia di Confedilizia Reggio Emilia.

“Le bugie di alcuni amministratori stanno per stravolgere i conti di molte famiglie.

Affermano che non esiste alternativa all’installazione dei contabilizzatori e termoregolatori: la legge lo impone e basta!

Delle due l’una, o non si conosce la normativa o si vuole coprire il fatto di aver fatto deliberare un’operazione che, se non attentamente valutata prima, non solo costituisce una spesa inutile, ma addirittura porterà ad un vertiginoso aumento dei costi per moltissime famiglie.

Quali in particolare? Quelle che abitano in palazzine costruite prima del 1990, ovvero quelle realizzate prima dell’introduzione della Legge 10/90 che già richiedeva la predisposizione dell’impianto centralizzato ai sistemi di contabilizzazione individuale. Praticamente il 90% dei Condomini con impianto centralizzato!

Questa incredibile superficialità si è già manifestata nei suoi effetti più nocivi in quei condomini in cui è stato presentato il primo consuntivo dopo l’installazione dei contabilizzatori: chi spendeva mediamente 1.500 €, ora ne spende 4.000!

Perché il problema non è solo il costo immediato dell’installazione dei contabilizzatori o delle termovalvole!

Il vero costo è quello che deriva dal nuovo sistema di funzionamento dell’impianto.

Prima vi era un bilanciamento derivante dall’irrogazione di calore uniformemente ed ora, visto che alcuni appartamenti (completamente vuoti o non abitati per la maggior parte della giornata) rimangono freddi per la chiusura delle singole termovalvole, gli impianti di quelli con più lati esposti al freddo dovranno produrre un consumo di energia molto più elevato.

Questo però non porta a quel risparmio energetico che è la finalità tanto della nuova normativa nazionale – D.Lgs 102 del 2014 – quanto di quella regionale – Delib. Emilia Romagna 967 del 20.07. 2015.

Entrambe le norme (art. 9 comma 5 lettera “b” D.Lgs. 102/2014 e punto D.6 comma 1 lettera “b” Delib. 967/2015) recitano a chiare lettere che nei Condomini con impianti centralizzati devono essere installati sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione per singola unità immobiliare “solo” e “nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici….gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere evidenziati nella relazione tecnica”.

Alla lettera “c” degli articoli citati si precisa che ove l’installazione di sistemi di contabilizzazione per singola unità immobiliare non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, le norme citate richiedono l’installazione di ripartitori applicati a ciascun radiatore, ma anche in questo caso “salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi”.

Quali sono i casi in cui l’intervento non risulta efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici?

Proprio i casi che sono già all’esame della nostra Associazione, ovvero quelli in cui i costi per le famiglie sono triplicati ed i consumi energetici complessivi non sono diminuiti e non diminuiranno perché gli appartamenti più freddi richiedono un funzionamento costante dell’impianto per far raggiungere le temperature di comfort.

Questi condomìni potevano risparmiare i costi tecnici dell’intervento, i maggiori costi dei consumi, così come le liti che si stanno già producendo e che aumenteranno.

Prima di tutto l’amministratore avrebbe dovuto consigliare all’assemblea di incaricare da subito un valido tecnico per valutare, attraverso la diagnosi energetica, se la modifica dell’impianto avrebbe prodotto effettivamente “efficienza in termini di costi” o fosse “proporzionato rispetto ai risparmi energetici”.

Non avendo fatto eseguire tale indagine preventiva, a cui in molti casi sarebbe seguita una dichiarazione di esonero dall’obbligo, il danno è sotto i nostri occhi nelle bollette spaventosamente lievitate.

Di fronte ai tanti reclami che ci stanno giungendo ed alla conclamata negligenza di alcuni amministratori, abbiamo deciso come Confedilizia di aprire lo “sportello calore” per informare i condomini prima che compiano passi che potrebbero portare a danni economici ingenti. I nostri termotecnici saranno a disposizione gratuitamente anche delle assemblee per illustrare la normativa e per consentire a queste una scelta consapevole”.

 

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