Il Decreto-Legge 25/9/2009, n. 135, all’art. 7 recita:
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale ……….
- alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data…….
Il decreto è stato poi convertito con la Legge 20 novembre 2009, n. 166.
L’esclusione dalla metrologia legale dei sistemi di misurazione del gas contrastava con le disposizioni della Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, recepita con D.Lgs.2 febbraio 2007, n.22.
La direttiva prevedeva infatti che, per gli usi legali, quali l’impiego di strumenti di misurazione per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente,imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori elealtà delle transazioni commerciali, è d’obbligo che gli strumenti di misura utilizzati siano conformi ai dettami della suddetta Direttiva.
Nella sostanza il decreto bloccava il procedimento della Procura di Milano che aveva concluso l’indagine sull’intera filiera nazionale del gas, dalla stazione di Mazara del Vallo in Sicilia ai consumatori finali.
Il decreto impediva inoltre qualsiasi futura verifica: legale sulle quantità misurate, e, fiscale, sulle accise e sulle imposte sottese.
La direttiva 2004/22/CE è stata sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE del 26/2/2014, recepita con D. Lgs. 19 maggio 2016, n.84.
Questa direttiva definisce “controlli metrologici legali” quelli effettuati per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.
Pertanto i sistemi di misurazione del gas, espunti dai controlli metrologici previsti con Legge 20 novembre 2009, n. 166 – tornano ad essere assoggettati ai requisiti metrologici previsti dalla nuova Direttiva 2014/32/UE e relativo D. Lgs. 84/2016 di recepimento, in quanto ogni legge che regola una certa materia, ha l’effetto di abrogare le norme di quelle con essa in contrasto emanate in precedenza.
Con tali premesse, si leggono le notizie di stampa:
- http://www.melendugno.net/2015/07/18/tap-storia-di-uno-scellerato-progetto-in-10-parti-la-direttiva-seveso/
- http://www.lecceprima.it/cronaca/terminale-tap-il-gip-rigetta-l-istanza-l-incidente-probatorio-si-fara.html
I periti, ciascuno per conto delle parti in causa – Procura, Tribunale e Tap – sono chiamati a valutare se, come sostiene l’accusa, il tracciato del gasdotto Tap e la condotta Snam, che arriva fin nel Brindisino, siano in realtà un’unica opera.
In caso di valutazione positiva, cambierebbe tutto nell’iter di autorizzazione del gasdotto: l’opera dovrà essere sottoposta a una nuova Valutazione di impatto ambientale e soprattutto dovrà sottostare ai limiti imposti dalla direttiva Seveso, che disciplina la prevenzione dei grandi rischi industriali.
Discutere sulle tonnellate di gas, che la stazione dovrà trattare, per sottostare o meno alla legge Seveso, e senza conoscere il volume del gas a regime, sembra peraltro prematuro e fuorviante.
Appare invece evidente, visto lo schieramento a difesa della catalogazione della stazione, non come officina di gas ma come quelle salvate in un primo tempo – e poi tornate nello stato d’illegalità – il tentativo di sottrarre a qualsiasi controllo una delle principali fonti nazionali di approvvigionamento di gas, con tutto quanto consegue.
Oppure tutto il gas che arriverà con il TAP è già venduto agli altri paesi europei e la stazione di arrivo non riguarda l’Italia ma allora è inutile parlare di diversificazione delle fonti di approvvigionamento. E’ una struttura messa lì a solo vantaggio di TAP.