Conguagli farlocchi e non dovuti

“In caso di contestazione, l’onere della prova dei consumi effettivi é a carico del fornitore, che deve periodicamente rilevare il consumo”.

Un giudice di pace annulla un bolletta di conguaglio “per mancanza di prova del credito“.

Le bollette di conguaglio sono come le cartelle delle tasse: in alcuni casi sono esorbitanti e sono sempre difficili da capire.

Restano un problema anche con i nuovi contatori elettronici che si guastano più di quelli vecchi, con il risultato che spesso il dato di consumo si perde per strada.

Le bollette di conguaglio nascono perché il distributore, un soggetto pressoché sconosciuto al consumatore e con il quale il consumatore non ha alcun rapporto contrattuale diretto:

  1. decide di sostituire il contatore e così si accorge che il precedente misurava male, sempre,ovviamente, a favore del consumatore;
  2. su richiesta dello stesso consumatore, verifica il funzionamento del misuratore;
  3. si accorge, per caso, e quando finalmente effettua una lettura fisica, che il misuratore era male impostato, magari da anni.
  4. nel caso di subentro.

Se il distributore legge il nuovo contatore – da remoto – si accorge del guasto dopo mesi, o anche anni, ma la cosa non lo preoccupa più di tanto perchè, nel frattempo, l’utente continua a pagare consumi stimati che, non é un caso, sono sempre maggiori di quelli reali con i risultato che tutti ci guadagnano, meno il consumatore

La sostituzione del contatore é un operazione molto delicata alla quale il consumatore dovrebbe assolutamente partecipare apponendo la sua firma al verbale d’intervento.

Per Arera, invece, la presenza dell’utente non é necessaria e la verbalizzazione dei dati risulta unilaterale e quindi soggettiva.

Il caso di un utente salentino, al quale arriva una bolletta di conguaglio “in conseguenza della sostituzione del contatore” ci fa capire che ogni tanto la giustizia prevale.

Il Giudice di Pace accoglie la domanda di accertamento negativo del credito annullando, di fatto, la fattura di conguaglio e ribadendo il principio secondo il quale l’onere della prova dei consumi rimane a carico dell’azienda che ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo.

Il fornitore – la società che emette le bollette – deve far effettuare, periodicamente al distributore, il rilevamento effettivo del consumo per verificare gli eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.

Onere che la società erogatrice – cioè il fornitore – deve svolgere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi, e tale consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore.

Ne consegue l’importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. 

Nel caso in esame, e per ammissione del fornitore, il contatore non trasmetteva al centro operativo del distributore il dato di consumo.

A seguito delle contestazioni dell’utente, che riguardavano il periodo 2013 – 2014 nel quale il deducente aveva pagato regolarmente tutte le fatture pervenutegli, la società elettrica aveva provveduto ad un ricalcolo, ritenendo dovuto l’importo di 1.300€.

Per il Giudice di Pace spetta al fornitore provare la corrispondenza tra quanto registrato dal contatore e gli effettivi consumi.

E in tal senso osserva che «in ossequio al condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio gravante sulle parti, che costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e dell’affidabilità dei valori registrati (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313) mentre, laddove tale onere è stato assolto, costituisce onere dell’utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente lo portano a presumere che è avvenuta un’utilizzazione esterna nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.

La bolletta elettrica esibita dal fornitore è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce “prova delle registrazioni riportate e validamente emessa solo se l’utente non le contesta“(Cass., 8901/1997).

A ciò aggiungasi che la fattura riportante il dettaglio dei consumi o scheda di riepilogo esibita dal fornitore non è sottoscritta da alcuno né, in alcun modo, provata la provenienza di chi l’ha formato e su quali dati è basato.

Nel caso di contestazione dei consumi, come nella fattispecie, la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria e il fornitore ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell’utente.

A ciò aggiungasi che la parte convenuta non ha dato prova certa a partire da quando il contatore non ha più comunicato l’autolettura ovvero manca la prova certa del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura, nonché la prova che il fornitore, accertata la mancanza di autolettura è intervenuta subito per verificare il funzionamento o meno del contatore.

A comprova poi che i conteggi effettuati dal fornitore non erano corretti lo si rileva anche dalla circostanza che il fornitore non ha esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell’eventuale sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione.

In buona sostanza, nella fattispecie, il consumatore nulla deve alla società di fornitura dell’energia elettrica che dev’essere anche condannata alle spese di lite.

Morale: vi stanno sostituendo il contatore,se non siete presenti e non verbalizzate la lettura del contatore vecchio, siete già fregati!

Autore: edoardobeltrame

“Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità, e loro non mi credono mai.” (C.B.C)

3 pensieri riguardo “Conguagli farlocchi e non dovuti”

  1. Buongiorno Edoardo, mi indicherebbe gli estremi della sentenza del Giudice di Pace trattata nel suo articolo? Grazie

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  2. Sulle letture dei contatori in particolare quelle teleletture e’ una giungla per diversi motivi.
    Il primo di maggiore difficolta’ riguarda il conguaglio che prevede la ricostruzione fra due letture anche a distanza di 5 anni (periodo oltre al quale subentra la prescrizionel) dove il gestore della rete dichiara che il dato e’ certificato (da chi ?) visto che spesse volte le incongruenze sono eclatanti, ma non comprensibili dai cittadini.
    Alla fine anche se il cliente finale ha ragione si vede addebitate le spese del Tribunale in modo riuso.
    Mi fermo dato che di questo argomento potrei fare diversi volumi su contenziosi sempre vinti, ma che durano anche anni con uno sconforto del cinte finale che in sostanza sostiene costi che nella stragrande maggioranza dei casi i Tribunali non riconoscono

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