Il visualizzatore del contatore è spento e il cliente ha ricevuto una bolletta astronomica; non può sapere se è corretta nè quanto consuma.
Succede sempre più spesso: i cristalli liquidi dopo pochi anni spariscono.
Il cliente presenta reclamo al fornitore che risponde così:

È davvero impensabile che un display “illegibile” possa influenzare il funzionamento del contatore: il display rende solamente visibile il risultato dell’attività di misura.
Il visualizzatore deve segnare e basta, e la sua illeggibilità, quale ne sia la causa, dovrebbe determinare l’immediato “fuori uso” del contatore. Il contatore invece è talmente intelligente che, stando agli intervenuti, continua a lavorare e viene letto da remoto.
Ma i contatori intelligenti di prima generazione non sono mai stati omologati e sono illegali e le letture da remoto non hanno alcun valore legale.
Anche l’utilizzo di strumenti ausiliari, su uno strumento illegale, è illegale.
La prova in contraddittorio tra le parti, prevista dall’art. 5, comma 2 del D.M. 21.4.2017, n.93 deve essere richiesta alla C.C.I.A.A. competente per territorio.
La stessa deve svolgersi a cura di un Organismo abilitato e e alla presenza di un Ispettore metrico, garante dell’esecuzione della prova e dei risultati conseguiti dal soggetto che l’ha condotta.
La prova deve essere eseguita presso la sede dell’Organismo abilitato, sul contatore “stand alone “ cioè tolto dalla rete elettrica.
Alla prova, hanno facoltà di presenziare le Parti interessate alla misurazione, anche a mezzo di propri assistenti nominati allo scopo.
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