La sentenza 3671/97 della Corta di Cassazione stabilisce che un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra.
Un consumatore veneziano aveva ricorso contro la “tassa sulla tassa”, cioè l’IVA che viene applicata anche alle accise su gas ed energia elettrica.
Il consumatore andrà rimborsato, con interessi e spese ma, grazie a Prodi, la class action in Italia non ha alcuna possibilità di successo.
La vicenda nasce dalla campagna promossa dai consumatori per ottenere il rimborso dell’IVA, indebitamente pagata sulla Tassa dei rifiuti (Tia). La nuova Tari infatti non prevede più il pagamento dell’IVA.
Sull’argomento una risposta di Enel a un lettore del blog.
vale quello che ho scritto prima: l’aspetto formale prevale
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L’articolo 14 comma 2:
L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e), e dall’articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Questo pare sia quanto accaduto allo scenario due. Ma la questione è che se il fornitore dello scenario due c’è riuscito, il finitore dello scenario uno non “VUOLE” o non “PUÒ'” . Alla fin fine lo stato dei fatti sta che per entrambe il soggetto avente diritto al agevolazione era sconosciuto alle dogane sia nello scenario uno che due. Se in TUTTI i casi il fornitore si adoperasse per il recupero, è chiaro che questo comporterebbe una mole di lavoro anche fiscale importante perché alla fine graverebbe su quest’ultimo la gestione. A me pare che alla fine si tratti più di volere che di potere. Ho sottoposto il quesito a più fornitori ma la risposta è sempre molto vaga e alla fine si appellano alla forma, cioè il cliente non ha mandato il modulo quindi non se ne fa nulla, non che non si possa.
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In questo paese nessuno regala nulla a nessuno, specialmente quando c’è di mezzo lo Stato e l’agenzia delle dogane per la quale mi sembra già positivo che si possa risalire a due anni per vedersi riconosciuto il rimborso. Vale la regola che i contratti di fornitura vanno analizzati con molta più serietà, così come non é ammissibile che passino anni per accorgersi che si stanno pagando più accise.Il venditore può, o non può, sensibilizzare il cliente sull’argomento. Nel secondo caso potrebbe aver fatto lui una dichiarazione ed aver incassato il terzo anno. Tutto è possibile quando nessuno verifica le bollette,un argomento ricorrente sul blog.
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Colgo l’occasione di questo post per affrontare il tema degli sgravi delle accise sul gas, utilizzati dalle imprese che usano il metano per l’attività industriale, artigiana o commerciale.
Due scenari con finali diversi.
Scenario uno: azienda artigianale che consuma 50.000 mc di gas annui, sottoscrive un contratto con un venditore ma si scorda di presentare contestualmente la dichiarazione di agevolazione delle accise. Dopo tre anni ci si accorge dell’errore, viene contattato il fornitore che risponde “non avete presentato la documentazione e non posso recuperare gli anni passati”. Risultato: persi tre anni di accise agevolate.
L’ Agenzia delle dogane conferma che vale la data di presentazione della domanda.
Scenario due: azienda artigianale che consuma 50.000 mc di gas annui, sottoscrive un contratto con un venditore che contestualmente fa sottoscrivere anche la dichiarazione di accise agevolate.
Questa volta è la società di vendita che si scorda di farle applicare: non s’è accorta del modulo, gli è rimasto nel cassetto.
Dopo tre anni l’impresa se ne accorge e chiede conto al suo fornitore.
Il fornitore si scusa per il disguido, fa una nota di credito relativa agli ultimi due anni, scrivendo: “sono ammissibili solo le richieste presentate entro de anni dalla data di pagamento dell’accisa, come previsto dalla vigente normativa (art. 14 del D. Lgs n. 504 del 26/10.1995 e s.m.i. al comma 2). La scadenza imposta dalla normativa risulta superata e per questo motivo non possiamo chiedere il rimborso del terzo anno.
Quindi, se in qualità di soggetto passivo, tu società di vendita puoi chiedere un rimborso delle accise retroattivo degli ultimi due anni e siccome hai sbagliato tu te ne occupi e l’ottieni, perché nel caso uno, non ti fai mandare i documenti dal cliente e li usi per ottenere lo stesso rimborso?
Perché ti limiti a dire: non lo hai presentato problemi tuoi ora non si può fare nulla, mente se ti scordi tu di applicarle allora la soluzione la trovi?
Il documento di dichiarazione accise è un modulo che il cliente compila e manda al fornitore nello stesso momento che sottoscrive il contratto. Quel modulo può anche essere perso dall’agente o dimenticato dal fornitore. Indipendentemente dalle ragioni, se il caso due dimostra che presentandolo dopo tre anni si ottiene il rimborso, non si capisce perché nel caso uno, il fornitore non dica semplicemente, mi mandi il modulo compilato e datato come il contratto che lo usiamo per ottenere il rimborso. Alla fine era un tuo diritto avere quel agevolazione.
A me pare più poca voglia di applicarsi da parte dei fornitori. Che cosa ne pensa?
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http://www.mediterraneorinnovabile.it/it/tax-diritto-tributario/512-testo-unico-accise-aggiornato-al-2015.html
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