Contatore spento? Cosa fare.

Ammesso che sappiate dove si trova il vostro contatore, e ammesso che sia proprio il vostro tra i tanti nella zona comune condominiale ( casi reali ) qualche consiglio.

I nuovi contatori del gas sono alimentati da batterie che dovrebbero durare anni ma sembra che uno su tre si scarichi dopo pochi mesi.

Con la batteria scarica il visualizzatore resta spento, i numeri non si leggono e non sapete quanto consumate.

Ma sapere quanto consumiamo é un nostro diritto!

Quando vi lamenterete con il vostro fornitore lui ne parlerà con il distributore il quale dirà che, anche se non leggete niente, il contatore funziona e il dato viene trasmesso e loro lo leggono da remoto.

Ecco, quel dato trasmesso non ha alcun valore perché vale quello che il consumatore legge sul contatore.

Il visualizzatore spento, o i numeri illeggibili rappresentano una delle rare occasioni per il consumatore di far valere i propri diritti.

Quindi, se non leggete nulla, sospendete pure il pagamento delle bollette e contestualmente avvisate il fornitore il quale entrerà in azione in fretta.

infatti, il distributore, che è il proprietario del contatore, dovrà intervenire entro quindici giorni e,se non lo fa, avrete diritto a un indennizzo automatico di 35€.

Per ogni mese di mancata lettura, il distributore deve pagare 30€ di penale e due mancate letture equivalgono al costo di un contatore nuovo.

Quando il distributore interviene per sostituirlo, fate una foto al contatore e inviatela al vostro fornitore, con raccomandata o con PEC, chiedendo come verranno ri-calcolati i consumi.

Nel verbale di sostituzione, anche se non  previsto,  pretendete di dichiarare, in calce, che “non è possibile rilevare il dato di consumo”.

Verificate la coerenza dei consumi addebitati alla prima bolletta

Con il display spento, sospendete il pagamento delle bollette che indicano letture “rilevate” e denunciate il tutto alla Guardia di Finanza.

#contatore spento

Chiamo i Carabinieri!

“L’Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio….la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale.”

Il comunicato stampa è del novembre 2021, gestione Starace.

Il contrasto all’illegalità compete ai Carabinieri, mentre Enel è una società privata che produce, distribuisce e vende energia elettrica.

Non si occupa di tutela ambientale, del territorio e delle risorse naturali mentre sono di sua specifica competenza “la sicurezza e la continuità operativa delle reti e delle infrastrutture“.

Trattasi di linee di distribuzione di energia elettrica in bassa e media tensione che i consumatori pagano con le bollette.

Quindi, se i Carabinieri collaboreranno con Enel, il consumatore dovrà pagare anche i Carabinieri oppure la Convenzione prevede che i servizi dei Carabinieri sia a titolo gratuito?

Il rischio é che il “guardi che se non fa il bravo chiamo i carabinieri” valga alla fine più per Enel che per il normale cittadino/consumatore, che invece si sente rispondere, sempre più spesso, “abbiamo tutte le pattuglie impegnate“.

Alcuni lettori del blog hanno già segnalato simili comportamenti e una sorprendente solerzia dei Carabinieri a intervenire, per poi andarsene senza neppure verbalizzare l’ intervento.

L’intervento dovrebbe infatti risolversi sempre con la redazione del verbale: definire il soggetto che ha telefonato, luogo, data, ora e del motivo della richiesta, e una sommaria descrizione dei fatti accertati.

E’ il caso, ricorrente, del consumatore che rifiuta la sostituzione del vecchio contatore con quello di nuovo tipo, utilizzato peraltro illegalmente dal distributore.

Se “tutela della continuità operativa delle reti” significa anche imporre i contatori, con la minacciosa presenza dei Carabinieri, c’è il sospetto che a trarne vantaggio sia la società proprietaria del contatore.

La forma di collaborazione, tra una società privata e un corpo militare dello Stato, dovrebbe essere legittimata da un provvedimento amministrativo.

Non esistono precedenti perché è come se il distributore venisse investito di un potere ispettivo, e di generico controllo sul territorio, sconosciuto nelle proprie finalità societarie.

Una situazione allarmante perché le reti, sempre più intelligenti e ricche di dati sensibili dei cittadini, sarebbero controllate dal monopolista della distribuzione elettrica.

Furto di energia elettrica

In occasione di un rogito, o di una locazione, é necessario verificare che non ci siano state manomissioni dei contatori (luce e gas).

Specialmente se i contatori hanno più di 15 anni di funzionamento ( l’anno di fabbricazione è impresso sulla targhetta del contatore).

É il caso di un lettore del blog , proprietario da dieci anni di un appartamento, il cui precedente proprietario aveva “taroccato” il contatore di energia elettrica, facendolo “segnare” meno di quanto consumava.

Il tutto viene alla luce quando il distributore interviene per la sostituzione del contatore,prevista per legge ogni 15 anni.

Manomettere un contatore di energia elettrica è un reato e non è un operazione semplice.

Per una clamorosa dimenticanza del Ministero, al quale compete la metrologia legale, nel contatore “manca” un sigillo posto su di una vite, svitando la quale è possibile modificare il circuito di misurazione.

Se l’operazione fraudolenta viene effettuata alla prima installazione del contatore, il consumo rilevato dei successivi 15 anni sarà minore, e senza che nessuno se ne accorga.

Ma, quando succederà, sarà l’ultimo utente a restare con il cerino in mano.

Prima pagherà la maggiore quantità di energia elettrica consumata negli ultimi due anni (oltre i due anni c’è la prescrizione) e poi dovrà difendersi, in sede penale, dalla denuncia di furto di energia.

La sostituzione del contatore

Dovremmo sempre presenziare alla sostituzione di un contatore, non fosse altro per sapere dov’è , come funziona e perché, ragione più importante, conteggia denaro, e tanto.

Dovremmo anche “leggerli” e registrarne le letture due volte all’anno, trasmettendole al nostro fornitore.

Il verbale con le letture controfirmate del vecchio contatore è l’unico documento valido in caso di contestazione.

Alla sostituzione devono consegnarci il manuale e insegnarci come si fa la lettura.

Gli operatori devono avere le credenziali per intervenire e devono provvedere a mantenere l’impianto in sicurezza, prima, dopo la rimozione del vecchio contatore e l’installazione del nuovo.

Ogni contatore può essere rimosso solo dopo averlo fotografato (matricola, anno di costruzione, il modello e il numero di POD visibile sul display).

L’operatore potrebbe, in teoria, eseguire il cambio solo in presenza del cliente finale ricevendo da lui l’autorizzazione ad interrompere l’erogazione elettrica per il tempo necessario al cambio (tratto dalle istruzioni di un distributore all’appaltatore)

In caso di display guasto,o spento, la sostituzione non può essere effettuata, e dovrà essere verbalizzato che il cliente non può leggere il contatore.

Il controllo del mercato con i contatori

Tuttora in corso la sostituzione dei vecchi contatori, o misuratori di energia elettrica, con quelli elettronici di seconda generazione“.

Sono quasi tutti targati Enel ma nessuno ci fa caso.

L’operazione consente teoricamente a Enel, tramite la controllata edistribuzione, che distribuisce energia elettrica in quasi tutto il paese – di conoscere i consumi e quindi controllare il mercato.

Ci sono voluti “solamente” nove anni per cambiare il nome – da Enel Distribuzione a edistribuzione – come vuole l’umbundling ma, nella sostanza, non è cambiato nulla: edistribuzione distribuisce e misura quasi tutta l’energia elettrica nazionale in forza di una concessione che scadrà nel 2030 ma sarà prorogata senza gara entro il 2025, per altri vent’anni, non si sa con quali vantaggi per i consumatori.

Enel iniziò l’operazione contatori intelligenti” nel 2000, con la promessa che i consumatori avrebbero potuto verificare, e quindi pagare, solo quello che consumavano. Non più acconti, non più conguagli.

Sparito il “letturista”, il consumo sarebbe stato rilevato da remoto e all’utente moroso sarebbe stata ridotta la potenza a disposizione lasciandogli pochi watt per non restare al buio.

In quegli anni, Enel era la “luce” del paese e quindi nessuno si chiese se ciò che Enel stava facendo fosse legale o meno.

E poi, siccome tutta l’operazione veniva spacciata per gratuita, cosa che invece successivamente si rivelò non essere, a nessuno importava se i contatori fossero legali o meno, né come funzionassero. 

Erano molto diversi dai precedenti: non c’era più la rotella né la tamburella di numeri che progrediva ma per capire quanto si stava consumando bisognava agire su un pulsante e e vedere i mille lampeggi, equivalenti a un kWh.

All’Enel c’era kaiser Franz  Tatò, voluto da Romano Prodi, lo sponsor delle c.d. liberalizzazioni, che poi si rivelarono una farsa.

Il decreto Bersani del 1999, prevedeva infatti la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica: a Terna sarebbero andate le linee di trasmissione di alta tensione e ad Enel la concessione della distribuzione di energia elettrica in tutto il paese, ad esclusione delle grandi città, dove operavano ancora le società municipalizzate locali.

Dopo vent’anni, la relazione annuale di Arera fotografa una situazione imbarazzante: il settore é tutto meno che liberalizzato.

Stando al decreto Bersani, la completa liberalizzazione non potrà realizzarsi prima del 2030 anche perché, se Enel ha il monopolio della distribuzione, misura tutta l’energia elettrica nazionale, la produce e pure la vende, perché dovrebbe perdere la posizione dominante, visti anche i dividendi che gira al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il margine operativo lordo di edistribuzione per il 2024 è di cinque miliardi di euro.

Nel 2000 Enel era talmente potente che decise di non omologare i contatori, come invece la legge imponeva.

Non essendo uno strumento di misura omologato, non si poteva neppure chiamarlo contatore e infatti Enel optó per “elettrodomestico“, marcandolo con un simbolo CE farlocco.

All’installazione infatti il fortunato utente riceveva il manuale del nuovo “elettrodomestico”.

istruzioni

Il nuovo “elettrodomestico” sarebbe rimasto un prototipo per anni: trasmettere i dati di consumo sugli stessi cavi elettrici di potenza era un’impresa piuttosto complicata.

Ma per lo sviluppo del nuovo “elettrodomestico” erano disponibili decine di milioni di ignari consumatori italiani, pronti a pagare l’energia elettrica, misurata tutta dalla stessa società che ancora la produceva e la vendeva.

I contatori erano prodotti da Enel anche in Cina, e nessun ente terzo li avrebbe mai verificati: ancora oggi sono decine di milioni i contatori di questo tipo installati in Italia e nessun ente terzo li può provare in contraddittorio perché, non essendo omologati, mancano le procedure legali di prova.

Ma “tutto era gratis e avremmo finalmente pagato solo quello che consumavamo, magari utilizzando la lavatrice di notte perché, dicevano, costava meno”.

Verificando le bollette si scoprì, dopo, che non era così: pagavamo, e ancora oggi paghiamo, sia il contatore che i consumi stimati, perché la maggior parte dei dati vanno persi durante la trasmissione.

Il progetto veniva sviluppato in itinere e il numero delle sue varianti è ignoto, proprio perché l’elettrodomestico non era stato omologato.

Mentre in Italia venivano installati milioni di nuovi elettrodomestici, il Parlamento Europeo stava discutendo una direttiva che avrebbe stabilito i criteri di fabbricazione, omologazione e commercializzazione in Europa, degli strumenti di misura e, tra questi, proprio del contatore di energia elettrica.

La direttiva, nota come MID, venne emanata nel 2004, entró in vigore nel 2006, quando ormai Enel aveva ultimato l’installazione degli ultimi “elettrodomestici”, ma venne recepita dall’Italia solo nel marzo del 2007.

Siccome gli “elettrodomestici” illegali erano ormai decine di milioni, Enel doveva sistemare le cose, oltre che farsi pagare dai consumatori i contatori perché non sarebbero stati per niente gratis!

E infatti venne subito in aiuto di Enel l’Autorità per l’energia, oggi Arera con la delibera 292/06, del dicembre 2006,  “i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo …sono di tipo elettromeccanico e i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo debbano essere preservati”.

Era un falso clamoroso: gli “alcuni punti di prelievo” non erano “alcuni” ma ormai venti milioni ed erano tutti i nuovi “elettrodomestici” di Enel.

Con la voce “oneri di recupero continuità” la delibera scaricava il costo dei contatori in bolletta, con tanti saluti al “non vi costerà niente, é tutto gratuito”.

Ma c’era un ultimo intoppo, il Testo Unico delle leggi metriche, che imponeva, e ancora oggi impone, strumenti di misura legali.

L’elettrodomestico di Enel era un progetto nuovo e un’omologazione in itinere non sarebbe mai stata ottenuta.

L’Autorità per l’energia non poteva più farci nulla, perché la metrologia legale non rientra nelle sue competenze, e allora ci pensó di nuovo Prodi, con uno dei suoi magici provvedimenti “ad aziendam”.

Nel marzo 2007, quando la direttiva MID viene finalmente recepita anche in Italia, un articolo del decreto di recepimento rende legale quello che legale non é, e non potrà mai essere: decine di milioni di contatori illegali potranno continuare a funzionare “fino a quando verranno rimossi”.

Sono quelli che avete ancora in casa e che Enel ha deciso ora di rimuovere.

Il decreto di recepimento, di dubbia costituzionalità, sarebbe stato anche impugnabile per eccesso di delega: una direttiva europea non va recepita per lavare i panni sporchi di casa!

Appena il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con un tempismo subdolo, l’Antitrust denuncia la posizione dominante di Enel, ma ormai è tardi.

Solo su intervento dell’Ufficio Metrico di Milano, centinaia i contatori illegali vengono sequestrati.

Adesso i vecchi “elettrodomestici” vengono sostituiti da quelli di “seconda generazione” e spariranno le prove di misurazioni illegali, effettuate da “elettrodomestici” illegali, installati non si sa quando ma che ora, secondo Enel, avrebbero concluso il loro ciclo di vita, probabilmente perché così le tariffe di Arera hanno stabilito.

Eppure, per decreto, i contatori illegali potrebbero operare all’infinito visto che possono restare lì dove sono e cioè “fino a quando non verranno rimossi”. 

E chi decide che debbano essere rimossi? In base a quale criterio? Forse al fatto che quasi tutti hanno il display spento?

La metrologia legale compete al MISE – cambia nome ad ogni legislatura – che, a governi alterni, manifesta i suoi dubbi.

L’Autorità per l’energia, invocata dai distributori in occasione delle attuali sostituzione con il nuovo Open Meter, non ha alcuna competenza sul sistema di tele-gestione del contatore, un sistema illegale, perché un contatore omologato MID non può essere gestito da remoto.

Durante i due governi Conte, la questione era stata sollevata in Parlamento senza risultati e anche l’Antitrust aveva avviato delle procedure.

La storia quindi si ripete e il risultato non cambia: prima era l’elettrodomestico ad essere illegale e adesso, che il contatore è legale, lo si gestisce illegalmente da remoto!

Infatti ciò che il distributore può fare da remoto sui contatori non è dato a sapere, perché il protocollo di comunicazione lo conosce solo Enel.

Si sa che possono modificare la potenza a disposizione del consumatore, se non paga, ma lo possono fare anche anche se paga e se hanno problemi di rete.

Possono, o dicono di poter, sincronizzare milioni di contatori per cambiare la fascia oraria di consumo, della quale non frega più niente a nessuno perché l’energia elettrica è più cara di notte che di giorno.

Attraverso il contatore sanno tutto di noi, è come un grande fratello che conosce abitudini di consumo, se siamo presenti, se siamo buoni pagatori, magari il nostro telefono e l’IBAN.

Nessuno ha mai fatto questi controlli perché Enel e i suoi contatori sono intoccabili ma le liste dei consumatori con tutti i dati sono in vendita in rete.

Autovelox

Commento alla Disposizione del Ministero dell’Interno Prot. 0000995 del 23.01.2025

avente ad Oggetto: Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell’art.142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

 L’atto che mi accingo a commentare, diretto alle: Prefetture – UTG, Commissariati di Governo per le Province Trento – Bolzano, alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta e per conoscenza al: Gabinetto del Ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Servizio Polizia Stradale, costituisce un vero e proprio Atto di disposizione che il Dicastero emanante trasmette agli Uffici destinatari al fine di “… volersi attenere alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, in modo da rappresentare uniformemente le ragioni questo Dicastero”.

Nella disposizione succitata, il Min. dell’Interno, in premessa afferma: “Con le recenti pronunce, la n. 10505 del maggio 2024 e le nn. 20492 e 20913 del luglio 2024 la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo e ha ritenuto che i termini “approvazione” ed “omologazione” non siano equiparabili, sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell’art. 142, comma 6, del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada n.d.r.).

Giova rammentare il contenuto dell’art. 142, comma 6 del C.d.S., il quale recita: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

A pag. 6/8 dell’Ordinanza 10505 del 18.04.2024 della Corte di Cassazione, si legge: “L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazioni del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr, da ultimo, Cass. N. 14597/2021).

La suddetta statuizione rientra sia nell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che nel vigente ordinamento, vale la regola secondo cui chi esercita un’azione – qual’ è ad esempio la contestazione di un illecito amministrativo – ha l’obbligo di dimostrane le ragioni che ne sono a fondamento. Nel caso di violazione ai limiti di velocità su quel determinato tratto di strada,la prova si concretizza nelle “risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Ragion per cui, se l’autovelox dovesse risultare sprovvisto di “debita omologazione” ciò finisce per rendere nullo il verbale d’accertamento e di contestazione. In via incidentale è appena il caso di affermare che, allo stato, tutti gli autovelox sono privi della “debita omologazione”.

Sempre in relazione all’Ordinanza in questione, la stessa afferma che : “Oltretutto, anche recentemente, e stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice e tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Per altro, lo stesso MIT con nota n.U.008176 dell’11.11.2020 ha affermato “L’equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”. 

La Corte di Cassazione, cui il suddetto atto era stato esibito, sempre con riferimento all’ordinanza in parola, ribatte che: “Naturalmente non possono a vere un’influenza sui piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministerlall evocate dal ricorrente, le quail sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fontl primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.

Tornando all’atto del Ministero dell’Interno, quest’ultimo riferisce di avere chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla sostanziale identità” tra l’approvazione e omologazione delle citate apparecchiature. Quest’ultima, “dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico – amministrative che sono alla base alla base dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste esclusivamente ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 1, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada per un dato meramente formale”.

La suddetta nota termina con la seguente formulazione: “Nel trasmettere, al riguardo, al fine di assicurare l’omogenea difesa dell’Amministrazione in giudizio, un modello di “memoria” condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato prototipo di decreto di omologazione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia”.

E’ appena il caso di osservare come il testo del parere 18.12.2024 dell’Avvocatura Generale dello Stato, in forza del quale il Min. dell’Interno ha diramato agli Enti destinatari l’atto di disposizione all’oggetto generalizzato, non è stato reso pubblico. Per altro ilsuddetto pare sembra rientrare nella categoria dei pareri “facoltativi”: quindi privi del carattere “obbligatorio” e/o “vincolante”.

La questione così posta, pone delicati problemi giuridici anche di carattere costituzionale. E’ da premettere che, seppur perfettamente plausibile la richiesta di parere ad un Organo Consultivo dello Stato qual è quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, pur sempre di parere si tratta: rimanendo intatta la responsabilità degli Organi destinatari del prefato atto di disposizione in ordine alla sua concreta esecuzione.

Tale responsabilità è rafforzata da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale con plurime Ordinanze ha chiaramente declinato la sostanziale differenza tra il provvedimento amministrativo dell’“approvazione” e quello dell’ ”omologazione” siccome richiesto dalla Legge che, per il principio enunciato nel rango delle fonti del Diritto, non può certo caducare dinnanzi ad una Circolare e men che meno ad un parere, seppur promanante dall’Avvocatura Generale dello Stato, non può incidere sul carattere imperativo di una Legge o altro atto avente forza.

La vigente Costituzione, tra i vari princìpi è ordinata sulla base della separazione dei Poteri: in virtù della quale ogni funzione dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria) deve essere esercitata da Organi diversi (Parlamento, Governo, Magistratura), ciascuno dotato di proprio potere di decisione ed esercitato senza interferenze e, comunque, nel pieno rispetto delle relative attribuzioni conferite dall’ordinamento. 

La Corte di Cassazione è Organo di giurisdizione di ultima istanza e pertanto decisioni di un Organo del potere esecutivo adottate in contrasto con Ordinanze plurime della Cassazione, conosciute pure come giurisprudenza costante dell’Organo da cui promanano, integrano una vera e propria responsabilità che è fonte di danno risarcibile a carico dell’Amministrazione procedente che, pur a conoscenza dei pronunciamenti costanti, ha comunque agito in difformità al comando di Legge: sul quale il massimo Organo di giurisdizione si è già costantemente espresso in modo motivato e secundunm legem.

Rimane, da ultimo, inquietante il fatto che sia pur se a distanza di 32 anni dall’entrata in vigore del C.d.S., ancora il MIT indugi dall’emanare il provvedimento dal quale verrebbero ad originarsi le “omologazioni” previste per Legge: di questo, dall’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato, non vi è menzione.

 

Cesate, 3 febbraio 2025                                                                               

                                                                                                     Referente Nazionale Metrologia legale del

Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela

Cav. Claudio Capozza

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori? A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore, quello che mi manda la bolletta, mi dice che non sono problemi suoi, ma del distributore ma mi dice anche che, se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova. Il che scoraggia l’utente.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V. che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Riassumendo: resta solo l’esposto denuncia alla GdF

Misurare meglio il gas

Alla canna del gas

Ci voleva la guerra per ricordarci quanto dipendevamo dal gas russo.

Siccome era sempre disponibile, ci arrivava con i tubi dalla Russia, era anche a buon mercato, abbiamo lasciato il nostro gas sotto terra. E le piattaforme abbandonate in Adriatico lo provano.

Il governo ( dei migliori e della crisi ) è andato a cercarlo in giro per il mondo, convinto di trovarne nel giro di pochi mesi.

Per fortuna non ha fatto freddo e il gas russo è stato sostituito da quello (dicono) proveniente da altri paesi; abbiamo pagato qualche bolletta “da infarto” e adesso aspettiamo gli eventi.

Ma proprio perché c’è meno gas sarebbe opportuno mettere un po’ d’ordine nella filiera della sua misurazione.

Le anomalie nella filiera della misurazione del gas in Italia sono tre: unità di misura,potere calorifico e sistemi di misurazione.

1) Le bollette fatturano Sm3 – standard metri cubi. Lo Sm3 non è un’unità di misura legale. L’unità di misura legale è il m3. Il gas all’ingrosso si paga in MWh. In tutta Europa le bollette addebitano kWh. In Italia lo Sm3 viene definito sulle bollette “unità di fatturazione”.

L’unitá di fatturazione é l’euro, e la bolletta non é regolare.

2) Il PCS – potere calorifico superiore – del gas viene stabilito da Snam Rete Gas che lo trasporta in monopolio. SNAM è controllata da CDP della quale lo Stato è azionista di riferimento

3) I sistemi di misurazione del gas, installati all’arrivo dei gasdotti in Italia, sono stati sottratti ai controlli della Metrologa Legale. L’inchiesta della Procura di Milano del 2008 é stata bloccata da un decreto, poi convertito in legge, che non ha risolto il problema. La legge risulta palesemente in contrasto con la Direttiva 2004/22/CE, recepita in Italia nel 2007.

Le anomalie risalgono al 1997 e la responsabilità é sempre stata del ministero, che ora si chiama MASE.

Quanto gas non misurato, e quindi non contabilizzato, circola in Italia?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Agosto 2022

Il codice del consumo

Ogni consumatore dovrebbe ricordare, quando tenta di capire una bolletta, il Decreto Legislativo 206 del 2005, noto anche come Codice del Consumo.

Questo prevede un “sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori” e recita:

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

Che tutti i fornitori di prodotti, venduti a misura, come gas, acqua ed energia elettrica, devono rispettare.

Dov’è finito il metro cubo sparito dalle bollette?

Perché invece Arera ha imposto bollette che nulla hanno a che vedere con le prescrizioni di legge, che sono a difesa dei consumatori?

Quanto gas entra in Italia?

Sicuri di quanto gas arriva in Italia?

Valido dal 1/1/2022 il nuovo

TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÁ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE (TIVG).

emesso da ARERA come ennesima variante – al momento sono 103 – di una delibera del 2009. La prima pagina è imbarazzante oltre che scandalosa!

Arera, istituita per regolare il mercato, lascia alcuni “buchi” che solo il MASE – Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica – può correggere.

Il dato di misura non è più quello che leggiamo sul contatore – valore legale univoco della quantità della res che paghiamo – ma il risultato di una nuova attività, la “validazione”.

In Metrologia legale, che dipende dal ministero, il dato di misura è il risultato di un’operazione effettuata con uno strumento di misura legale e, siccome per uno strumento legale vale la presunzione che lo stesso strumento possegga tutti i requisiti richiesti dalla legge, l’attività di validazione é inutile.

Le bollette del gas esprimono il volume di gas fornito in Smc – acronimo di Standard metri cubi – e non in metri cubi come invece la legge prevede.

Prima di ricercare nuovo gas in giro per il mondo, sarebbe opportuno verificare, quanto gas entra e esce dal nostro paese.

La legge 166 del 20 novembre 2009, con il fine di “consentire la semplificazione degli scambi”, ha sottratto all’obbligo di controllo i sistemi di misurazione installati presso gli arrivi dei gasdotti dall’estero. Sistemi che non sono riconosciuti dalla Direttiva 2004/22/CE con rischio di denuncia d’infrazione.

Sarà facile, per le società che il governo vuole perseguire per gli extra-profitti difendersi dicendo che la misurazione non viene effettuata legalmente e che quindi non è possibile definire legalmente il volume di gas importato.

Contatore spento

Il contatore sembra morto e non si rianima neppure premendo il pulsante.

Oppure i numeri del display sono illeggibili.

I contatori “intelligenti di prima generazione” – che riportano ancora il logo Enel – sono diventati obsoleti, nonostante non siano mai stati omologati.

Non essendo omologati non è possibile sapere se misurano correttamente perché non esistono procedure legali di prova.

Come le bilance del salumiere, i contatori misurano soldi ma se non riusciamo a leggerli, come possiamo essere certi che poi le bollette ci addebitino una quantità corretta di energia elettrica?

Quando il consumatore reclama, gli viene risposto così:

È scontato che il display ha il compito di rendere visibile il risultato dell’attività di misura che è esattamente quello che alla fine vuole vedere consumatore.

Il visualizzatore deve segnare e la sua “illeggibilità”, quale ne sia la causa, dovrebbe determinare l’immediato “fuori uso” del contatore.

Cioè il distributore, che con ogni bolletta paghiamo profumatamente, dovrebbe essere il primo ad accorgersene, ricevendo un segnale di allarme da questo autentico gioiello di tecnologia ma invece non succede nulla.

Ma il contatore è talmente intelligente che non mostra nulla ma continua a lavorare e viene letto da remoto.

Confermano così gli addetti del distributore.

Ma le letture da remoto non hanno alcun valore legale.

La prova in contraddittorio tra le parti, prevista dall’art. 5, comma 2 del D.M. 21.4.2017, n.93 deve essere richiesta alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

La stessa prova deve essere gestita da un Organismo abilitato e alla presenza di un Ispettore metrico.

Inoltre la prova deve essere eseguita sul contatore “stand alone “ cioè tolto dalla rete elettrica, che non lo deve influenzare.

Alla prova, hanno facoltà di presenziare le Parti interessate alla misurazione, anche a mezzo di propri assistenti nominati allo scopo.

Dopo la teoria,la pratica: se il contatore ė spento non pagate avvertendo comunque il vostro fornitore.

Ricariche e blackout

Una colonna = un condominio

Le colonne di ricarica spuntano come funghi ma, con l’arrivo del caldo, i milanesi si preparano ai blackout.

In attesa delle indicazioni del regolatore, il remunerativo business delle stazioni di ricarica prosegue con grande soddisfazione di venditori e distributori.

Per dare nuova potenza elettrica, che per la ricarica delle macchine è tanta, bisogna modificare la rete di distribuzione proprio per evitare disagi a quelli che l’auto elettrica non hanno.

Si installa ,cioè, una colonna di ricarica della potenza di un condominio di cinquanta appartamenti solo dopo aver capito come influenzerà il sistema elettrico della zona.

Se non lo si fa bene, anche quest’anno avremo i blackout e non sarà solo colpa del caldo.

Ma chi paga la connessione delle stazioni di ricarica alla rete di distribuzione? Non sarebbe stato meglio rinnovare la rete prima di installare le stazioni di ricarica? Qual’è il criterio del loro posizionamento? È vero che chiunque può chiederne l’installazione?

Le ricariche sono di tipo diverso, il suolo è pubblico e il suo utilizzo dovrebbe essere regolato. E non si sa ancora come viene effettuata la misurazione.

Questo succede a Milano ma nel resto del paese si segue lo stesso non-criterio?

Nel dubbio i distributori si sono cautelati!

Arera sinallagmatica

Vale solo quello che leggete sul contatore!

Definizione di sinallagma: nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti.

Il contratto di fornitura di energia elettrica, o di gas naturale, è un tipico contratto “a misura” cioè il corrispettivo viene addebitato in base al dato di consumo letto sul contatore.

Per ARERA – regolatore del mercato elettrico – sembra non sia così! E oltretutto ARERA interviene su un tema non di sua competenza, cioè la metrologia legale che compete invece esclusivamente al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico e sue successive denominazioni.

Una delle voci di costo delle bollette è proprio la “gestione del contatore”, che i distributori incassano proprio per misurare e quindi, se il contatore non misura correttamente, se è difettoso o se é impostato male, ne devono rispondere i distributori e, se sulla base di misurazioni errate, il fornitore incassa il non dovuto, l’utente non solo non dovrebbe pagare il non dovuto ma neppure il servizioo di misurazione, che fa parte della voce “gestione del contatore”. e il corrispettivo non dovrebbe essere pagato.

In merito Arera si esprime così:

Fai clic per accedere a 00000024.pdf

“Con la delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel, “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei con- fronti di e-distribuzione S.p.A.”, l’Autorità ha rilevato che l’impresa distributrice deve garantire la corretta instal- lazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto; pertanto, costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l’applicazione di una errata costante di lettura K ai prelievi rilevati dal misuratore. Tuttavia, siffatto errore non inficia, sotto il profilo regolatorio, la corret- tezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla giusta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l’errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un’errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore. Tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto. L’Autorità ha precisato, inoltre, che i soggetti aventi diritto alla prescrizione biennale per i consumi energe- tici sono individuati esclusivamente dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che la disciplina prevista dalla delibera 11 aprile 2018, 264/2018/R/com opera anche in presenza di un cliente finale connesso in media tensione”

La “costante di lettura” non fa parte di alcun documento contrattuale mentre la legge è cristallina: il dato fide-facente la transazione è unicamente quello indicato sul contatore, quello che viene letto dal consumatore, e non quello che viene moltiplicato per coefficienti ignoti o costanti di lettura.

Coefficienti e costanti ignoti al consumatore alla firma del contratto.

Secondo Arera, “tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto“.

Affermare che non ci sia nulla da eccepire “sotto il profilo regolatorio” è del tutto gratuito, come è inutile che un consumatore, alle prese con questo problema, debba tentare di “conciliare” alla presenza di Arera.

Il monopolio della liberalizzazione

La tabella, allegata alla relazione annuale di Arera, non necessita di spiegazioni.

Evidente la posizione dominante di Enel – tramite la controllata edistribuzione – nell’attività di distribuzione e misurazione dell’energia elettrica nazionale.

Se si considera poi che anche gli altri distributori hanno dovuto installare contatori Enel il quadro è completo.

Come in ogni attività commerciale, chi trasporta in monopolio – Terna – e chi distribuisce e misura in monopolio – Enel – controllano facilmente il mercato.

Se poi lo si fa in forza di concessioni – quella di Enel scadrà nel 2030 – non esiste alcuna liberalizzazione da completare ( un motivetto cantato spesso dai politici ) e il decreto Bersani del 1999 resta una bufala.

Con l’aggravante che Enel la produce e la vende, sia sul mercato libero che su quello tutelato a decine di milioni di utenti.

Appena ottenuta la concessione, fin dai primi anni 2000, Enel ha progettato, prodotto e installato decine di milioni di contatori di energia elettrica – mai omologati e quindi illegali – che determinano il valore delle nostre bollette.

Nel 2018, Enel ha poi deciso di sostituirli con contatori di nuovo tipo, di seconda generazione; questa volta li ha omologati, ma li gestirà da remoto, violando la normativa europea di omologazione e la privacy dei consumatori.

L’operazione contatori, del valore di svariati miliardi di euro, é garantita dalle bollette e rafforzerà il monopolio di Enel che, stando a quanto si legge in questi giorni, con la controllata Gridspertise potrà gestire a piacimento la rete elettrica nazionale.

Solo Enel sa quali informazioni i nuovi contatori saranno in grado di reperire, sono informazioni sensibili capaci di profilare il consumatore.

Per il garante, che si sveglia raramente, tutto regolare!

Un’altra tabella della relazione fotografa l’attività di vendita. Inutile commentarla!

Oneri di sistema: esplosione

L’ aumento di decine di punti percentuali del costo delle bollette era facilmente prevedibile. I governi precedenti hanno incrementato, per anni e senza rendersi minimamente conto di quello che facevano, la voce “oneri di sistema” della bolletta, che con l’energia c’entra poco e così, al primo consistente aumento della voce “materia prima energia”, arriva il botto.

Il governo aveva tentato di calmierare l’aumento dello scorso trimestre sperando che la bufera passasse e invece eccoci nella tempesta perfetta e in piena emergenza: per le industrie, che erano appena uscite dagli effetti della pandemia, per i consumatori, alle prese con bollette che non riusciranno a pagare, e un inverno che potrebbe essere povero di gas.

Forse tutti si chiederanno, finalmente, quanto consumano e non solamente quanto pagano, ma sarà troppo tardi!

Il consumatore domestico si ricorderà allora che ci sono due contatori, quello dell’energia elettrica e quello del gas che, da qualche parte conteggiano kWh e m3 per migliaia di euro all’anno.

Trovati i contatori, il consumatore si chiederà come funzionano e, una volta capito che gli servono a poco, tanto sono complicati, si porrà il problema di come consumare di meno, visto che i prezzi non li fa lui.

Il bolletta é il prodotto di una quantità per un prezzo e il bravo consumatore potrà confrontare i prezzi unitari del kWh e del m3 di gas, pre-pandemia con gli attuali.

Scoprirà che il prezzo del gas all’ingrosso è aumentato di quattro volte, passando da 15 €/MWh a 60 mentre l’energia elettrica da 50€/MWh punta ai 200. Anche il costo dell’emissione di CO2 è passato da 15€/Ton è a 60 e ci viene ribaltato nelle tariffe dai produttori di energia elettrica che utilizzano fonti fossili.

La “materia prima energia”, sia essa gas o energia elettrica, pesava per un terzo del valore della bolletta e ora diverrà dominante, come avrebbe dovuto sempre essere. Imposte e IVA amplificheranno l’esborso.

I consumatori più curiosi potranno anche verificare se i contatori funzionano correttamente e magari realizzare che vengono gestiti illegalmente da remoto. Essendo possibile,da remoto, modificare la potenza a disposizione degli utenti.

Potranno anche verificare che circa un terzo dei nuovi contatori del gas installati in Italia non funziona correttamente.

L’onorevole Crippa

“Fermiamo immediatamente i nuovi contatori dell’Enel” scriveva così Davide Crippa Del M5S nel 2017, mentre Enel sostituiva i primi contatori dei 40 milioni previsti.

L’intervento dell’attuale capogruppo alla Camera del M5S, non era il primo sull’argomento.

Insieme ad altri, nel 2013, aveva firmato un’interrogazione parlamentare, alla quale l’allora vice-ministro in carica rispondeva in modo evasivo e nascondendo la verità.

Non soddisfatto, Crippa continuava la battaglia sul suo blog personale, chiedendosi: “chi controlla i contatori dell’Enel”.

Forse, anche per questa sua frenetica attività in campo energetico, il primo Conte lo nomina sottosegretario al MISE, con delega proprio per l’energia.

Crippa sarebbe stato quindi nella posizione giusta per rispondere alle sue stesse domande e approfondire l’argomento.

Invece, con la nuova carica, le curiosità del Crippa scemano, e quando l’anno successivo Roberto Traversi lo interpella, Crippa risponde come gli era stato risposto sei anni prima e la “soap opera” dei contatori, come l’aveva definita la prima volta, diventa solo un brutto sogno.

La sostituzione dei contatori con sistemi di misura illegali prosegue, e se qualcuno si oppone, Enel chiama i Carabinieri.

Dobbiamo poi a Crippa l’estensione di due anni del mercato tutelato, perché i consumatori sono ignoranti e non in grado di scegliere.

Misurazioni errate e coefficiente K

Una delibera dell’Autorità per l’energia si pronuncia in merito ad alcuni casi di errata misurazione di energia elettrica.

Nessun degli addetti sembra fare correttamente il proprio lavoro:

  1. il distributore di energia elettrica rileva, e trasmette per anni al fornitore dati di consumo errati – la metà del reale consumo – per sua colpa evidente e, quando finalmente se ne accorge, presenta il conto;
  2. il fornitore, che deve fatturare il maggior costo al suo cliente, non sa come giustificarlo e sporge reclamo all’Autorità. Nella prassi, il fornitore prende sempre per buono quanto gli viene comunicato dal distributore: come si vede, un errore madornale perché ne risponde sempre lui al cliente!
  3. l’Autorità fa da paciere, allargandosi però su problematiche di metrologia legale che non le competono come contatori illegali, installati o rilevati male, coefficienti K: temi che hanno conseguenze economiche rilevanti, visti i consumi dei casi in esame.
  4. il Ministero, cui compete la metrologia legale, legge e tace invece di pronunciarsi su coefficienti che andrebbero sicuramente capiti e legalizzati. Com’è possibile che ci siano contatori in funzione dove é necessario moltiplicare il consumo per un coefficiente “K”? Sono o non sono legali?

Da notare la grottesca autodifesa del distributore: “i vostri clienti, furbetti, sapevano benissimo che consumavano più di quello che io misuravo, ma si sono ben guardati dal dirlo”.

clienti, furbetti o meno, che pagano da anni energia elettrica misurata da sistemi illegali, non denunciano la situazione perché gli allegati della delibera vengono secretati dall’Autorità; non potranno quindi che continuare a pagare, anche se a rate.

Sicuri che i casi, come quelli presi in esame, siano solo 113 in tutta Italia?

 

Illegali per decreto

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“I dispositivi ed i sistemi di misura per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione”.

Recita il  decreto di recepimento di una Direttiva europea del 2004 – nota come MID – sugli strumenti di misura, tra i quali i misuratori di energia elettrica.

Per decreto, strumenti di misura mai omologati, e quindi illegali, possono così continuare a conteggiare i nostri consumi, e per miliardi di euro.

Non essendo mai stati omologati, non esistono le procedure di prova e così non possono neppure essere verificati da terzi, in un eventuale contraddittorio.

Paghiamo così energia elettrica, che viene misurata in spregio a qualsiasi regola, da contatori che sono tutti confiscabili in forza del art. 692 C.P.

Dopo quattordici anni le cose non cambiano: in forza di un altro decreto, e senza nessuna logica, i contatori di energia elettrica dinamici (ndr. quelli con la rotellina che gira) potranno funzionare per diciotto anni mentre quelli elettronici della foto per dieci.

 

 

Il MISE sui contatori

Rispondendo a un’interrogazione di Davide Crippa (M5S), il sottosegretario Gentile, ritiene che i dispositivi remoti di rilevazione dati, non avendo “funzioni di misura” non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva europea MID, recepita dall’Italia proprio per tutelare i consumatori.

Quindi, perché farci sostituire i contatori, buttando via soldi, se non servono a nulla?

Prosegue Gentile: “nel recepire le norme europee il Mise ha tenuto conto della circostanza che l’ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti”.

“Posto che non devono in ogni caso influenzare” é esattamente ciò che i consumatori pretendono da un sottosegretario più sobrio e da un ministero che lo deve garantire, senza darlo per scontato o ritenendo che sia compito di altri.

E invece cosa succede?

Se non pagate le bollette, vi riducono la potenza da remoto ma nessuno controlla che non lo facciano anche se le pagate; senza rendere conto a nessuno, intervengono poi sulla variabile tempo per modificare le fasce tariffarie.

Quali sono le altre operazioni effettuabili da remoto senza che nessuno controlli e quindi senza tutela per il consumatore?

I requisiti essenziali della direttiva MID sono talmente chiari da non richiedere alcuna circolare di chiarimento, come il sottosegretario promette.

Occorre solamente definire e codificare la tele-metrica e la tele-gestione.

Dovrebbe essere ormai chiaro che la misurazione può essere fatta solamente in accordo alla direttiva MID, per essere addebitata al consumatore, se no non è una misurazione.

Con la scusa del nuovo contatore, assistiamo invece alla surrettizia imposizione di servizi indebiti e costosi che vanno ad aggiungersi alla bolletta più cara in Europa.

Il contatore diventa inoltre un “grande fratello” che ci entra in casa e trasmette dati sensibili al distributore che, essendo controllato dalla stessa società che vende l’energia, potrebbe essere indotto a passarglieli.

La sostituzione non é un obbligo e può essere rifiutata perché il decreto di recepimento della MID prevede che i contatori possono restare lì dove sono, evitando al consumatore un’ulteriore inutile spesa inutile.

L’Autorità per l’energia non risponde.

L’incombente creativo

“La nuova offerta con tre ore di componente energia gratis ogni giorno. Scegli le tue ore free, cambiale in libertà e monitora con un click i tuoi consumi”

L’incombente creativo – ENEL – è alla caccia di clienti perché, tra sette mesi, sembra che venti milioni di utenti dovranno cambiare fornitore.

Dopo avergli sostituito il contatore, ecco come tratta il consumatore gonzo che non capisce nulla ma “gratis” è una parola che lo affascina da sempre, e l’incombente creativo, che con il gonzo gioca in casa, lo sa.

Quattro conti per capire di cosa stiamo parlando: un’utente domestico, con una potenza a disposizione di 3 kW, in un ora può consumare 3kWh, in tre ore 9 kWh.

La “componente energia” di 9 kWh vale circa 50 centesimi e, per 365 gg all’anno, 180 €.

Improbabile però che il gonzo resti a casa per tre ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, solo per non pagare la componente energia della luce. Facendo funzionare contemporaneamente lavatrice, lavastoviglie, forno, asciugacapelli, e tenendo accese tutte le luci di casa per informare gli altri gonzi che la luce costa meno.

Senza dimenticare che, se il gonzo sfora, il contatore salta e deve riarmarlo.

I 180 euro teorici annui diventano così 40, o anche meno, ma il gonzo non lo sa.

Ma cercare di ottenere il risparmio,sul sito dell’incombente creativo, non è facile!

Prima di tutto il gonzo deve avere già il contatore di seconda generazione, il c.d. contatore 2G con il quale l’incombente creativo saprà tutto di lui.

Il gonzo infatti deve digitare il numero di POD e se il sistema scopre che il contatore non è un 2G il gioco finisce, ma non prima di aver dato all’incombente creativo un’informazione preziosa: il contatore deve essere ancora sostituito!

Il gonzo vorrebbe sapere “come fanno a saperlo, chi glielo ha detto” ma poi scopre che chi ha installato i nuovi contatori è uno stretto parente dell’incombente creativo e quindi è meglio lasciare perdere.

Con le altre domande del sito, l’incombente creativo fa una bella radiografia del gonzo che non potrà più scappare.

Resta il problema del cambio tariffa in funzione delle ore scelte, una procedura che la legge non prevede, ma cos’è la legge rispetto alla creatività di un incombente?