Oneri di sistema

“ In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo” (G.Prezzolini)

Il governo Draghi tolse provvisoriamente gli “oneri di sistema” dalle bollette e i consumatori, specialmente quelli che avevano difficoltà a pagarle, se ne accorsero, eccome!

Domani verrà depositata una richiesta di referendum il cui quesito, nella sostanza, è :

“  Volete voi che sia abrogata nel comma 11 dell’art. 3 del d. lgs. n. 79 (G.U. n. 75 del 31 marzo 1999), che istituisce degli oneri parafiscali detti   “oneri generali di sistema” decisi in sede politica per aiutare aziende ed imprese, la seguente frase “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10”, che autorizza non correttamente l’Autorità ad aggiungere senza alcuna giustificazione i suddetti oneri nel corrispettivo pagato dai consumatori per il trasporto dell’energia, previsto dal comma 10, aggravando impropriamente l’importo delle bollette pagate dalle famiglie e dalle imprese?

Il quesito è basato su leggi e sentenze che stabiliscono che gli “oneri di sistema” non sono riferibili alla fornitura di energia elettrica e perciò non possono essere richiesti ai consumatori, tramite le bollette.

Nello specifico, il quesito referendario chiede di abrogare un passaggio del c.d. decreto Bersani che, nel 1999, autorizzava, e tuttora autorizza, il regolatore – oggi Arera – ad aumentare il corrispettivo del trasporto dell’energia, ponendo a carico delle bollette gli “oneri generali del sistema elettrico” introdotti dallo stesso decreto.

Oneri che non avevano, e non hanno alcuna attinenza con i costi di trasporto dell’energia.

Nel 1999, gli oneri furono “creati”, per sostenere i costi della dismissione delle centrali nucleari, di proprietà dell’Enel – ente privato dal 1992 – oltre a quelli per sostenere istituti di ricerca, bisognosi di fondi.

Il primo “balzello” da un miliardo di euro, fu addossato ingiustamente ai consumatori, invece che essere socializzati su tutta la cittadinanza, visto il risultato del referendum sul nucleare.

Negli ultimi ventisei anni, i vari governi, con gli oneri di sistema, hanno sovvenzionato imprese decotte, come Ilva, Alitalia etc. piuttosto che imprese private energivore oltre che specifiche categorie di produttori privati di energia elettrica, che nulla hanno a che vedere con il servizio elettrico.

L’entità degli oneri nella bolletta può essere facilmente verificata da chi legge, essendo una voce specifica della stessa; voce che, in alcuni periodi, ne ha rappresentato il 50% del valore.

Il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione, la Corte dei conti, quella dell’Unione Europea, oltre a una legge del Parlamento del 2021, hanno già confermato che gli oneri non devono essere inseriti tra i costi effettivi del servizio elettrico prestato ai consumatori.

È del tutto iniquo ritenere che famiglie e imprese, contrariamente a quanto stabilito dal diritto costituzionale, vengano chiamate, con i loro consumi a finanziare soggetti che operano in attività consolidanti redditi, anche molto elevati.

Il quesito referendario non chiede l’abrogazione degli oneri generali di sistema, ma ne sollecita lo spostamento della riscossione dal consumatore al cittadino contribuente.

Questo il tendenziale del costo degli oneri di sistema negli anni.

 

 

Breve storia dell’energia (2): il CIP 6

Il 1992 é l’anno di Tangentopoli.

Enel viene privatizzata e, mentre la Magistratura indaga per capire quanti miliardi sono “girati” con le tangenti ai partiti, non costruirà più centrali.

La politica trova subito un altro metodo per fare cassa con l’aiuto dell’Europa, dove si sta parlando da tempo di energia rinnovabile e di incentivi, e in Italia “incentivo” significa affari per pochi.

Solo perché arrivano gli incentivi, prelevati direttamente dalle bollette, saranno i privati a costruire centrali, al posto di Enel e saranno i privati a produrre, e vendere energia a prezzo “politico”.

Ma la vera invenzione del decreto CIP6 é l’energia “assimilata” alle rinnovabili, concetto sul quale c’è gente che ci campa da 30 anni!

Come potevano essere assimilati alle energie rinnovabili, gli scarti di raffineria, i rifiuti e, qualche lodevole tentativo, lo stesso gas naturale, resta un mistero.

La “convenzione CIP6″ non solo lasciava ampi spazi interpretativi ma veniva rilasciata in base a graduatorie, stilate per tipologia di impianto e di combustibile.

Graduatorie che nascevano sulla base di semplice richiesta: bastava indicare un sito, che poteva, poi, anche non essere quello definitivo, e la potenza che si sarebbe voluta installare.

Senza neppure verificare i titoli del richiedente, una volta in graduatoria, veniva concessa la possibilità di trasferire, non solo la titolarità della Convenzione, e quindi la sua proprietà, ma addirittura il sito produttivo.

Si creavano così veri e propri crediti finanziari trasferibili: piccole società, oppure i loro titolari entravano in graduatoria con più siti, rivendibili speculando.

Con il CIP6 vengono cosí costruite centrali dappertutto.

Ne approfittano subito i grandi gruppi industriali, che già producono energia per proprie esigenze, e le municipalizzate, con i primi inceneritori.

Ma ne approfittano anche società di scopo senza alcun impianto, che solamente intendano utilizzare, qualsiasi tipo di combustibile come per es. il catrame, i combustibili da rifiuti, gli scarti di lavorazione e i cascami termici.

Si racconta che il termine assimilate venne aggiunto di notte, in un momento di distrazione generale dei parlamentari; i lobbisti si superarono spiegando a chi votava che, in fin dei conti, anche il gas naturale era in qualche modo rinnovabile, anche se ci metteva milioni di anni.

Il decreto è stato periodicamente aggiornato e, ad ogni inutile tentativo di ridurre il costo delle bollette, si parla di cifre diverse.

Non c’è traccia delle prime graduatorie, come se si volesse dimenticare la vicenda, che invece pesa ancora come un macigno sulla bolletta.

Siamo nel 2025 e il giochetto sembra essere lo stesso!

(continua…)

 

#dodobeltrame

Il prezzo marginale dell’energia elettrica

Pubblico la lettera dell’ing. Filippo Giusto al Corriere della Sera in merito all’ultima Data Room di Milena Gabanelli. Concetti totalmente condivisibili.

——————

dopo aver letto il suo articolo su DATA ROOM  dal titolo  “Caro bollette, quello che i governi non dicono” mi permetto di avanzare una idea a completamento della sua in merito a quello che i governi  non dicono sulle bollette.

Faccio riferimento a quanto lei mi permise di dire nel 2009 a Report, inchiesta condotta da Michele Buono, circa  il sistema italiano di gestione della borsa elettrica che regola il bilanciamento fra l’energia prodotta e quella consumata. 

Affermai che la borsa elettrica non avrebbe condotto ad una riduzione del prezzo neppure in presenza di produzione da fonte nucleare perché sicuramente il prezzo marginale,che oggi lei cita nel suo articolo, non poteva ancorarsi al nucleare, non prevalente come fonte di generazione, in presenza  della una piu’ onerosa generazione a gas.  

E quindi la produzione elettro-nucleare anche se costava poco sarebbe stata pagata dal cittadino al prezzo del gas.

Vi fu una sollevazione politica contro Report, una  interrogazione parlamentare e  molti politici  attaccarono Michele Buono ( e forse anche lei)  che però se la cavò per l’enorme successo che ebbe la trasmissione.

Io ero fautore, come lo  sono adesso, dell’idea  che  almeno per il nucleare si dovesse accettare un criterio di determinazione del prezzo   con il criterio pay as bid, ovvero il mercato paga quanto effettivamente richiesto dall’offerta  e non il marginale.  Considerando che oggi il nucleare potrebbe costare per esempio 30 euro MWh rispetto ai 150 euro per mWh del marginale per gas battuto oggi dalla borsa elettrica, pensi quanto potrebbe risparmiare il cittadino italiano.  

Lei oggi, smentendo la battaglia di Report, si adegua al main stream che vige da 23 anni e ritiene ineluttabile il sistema del marginal price.   

Queste le sue parole  : “Questo accade perché il costo finale dell’elettricità dipende dal «prezzo marginale», ossia il «prezzo dell’ultima unità di energia necessaria per soddisfare la domanda in un dato momento» (vedi Regolamento Ue qui art. 6 e Testo integrato dispacciamento elettrico, Tide, Arera qui articolo 3-13.3.8 pag. 64). In altre parole, il prezzo è determinato dall’ultima goccia di energia che entra nel sistema. In Italia, questa goccia è principalmente il gas, il cui costo, al contrario delle fonti rinnovabili, è legato all’andamento della quotazione di borsa di Amsterdam, e alle speculazioni di mercato innescate dalle questioni geopolitiche”.

Lei cita, a difesa della sacralità del prezzo marginale, l’articolo 6 del Regolamento UE del 2019 che determina il costo dell’attività di bilanciamento, ovvero il costo dell’energia prodotta impiegata dal sistema elettrico a bilanciamento dell’energia consumata per mantenere il sistema elettrico in piedi, in questo modo:  

la compensazione dell’energia di bilanciamento per prodotti standard di bilanciamento e prodotti specifici di bilanciamento si basa sul prezzo marginale, «pay-as-cleared», a meno che tutte le autorità di regolazione approvino un metodo alternativo di determinazione dei prezzi sulla base di una proposta congiunta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione, a seguito di un’analisi che dimostri la maggiore efficacia del metodo alternativo di determinazione dei prezzi.

 Sulla base di questo ragionamento lei dice che la nostra unica speranza di salvezza è fare in modo che il prezzo marginale non sia più determinato dalla produzione a gas ma dall’auspicabile, per lei, aumento delle produzione rinnovabile che ha prezzi più bassi del gas (80 euro del rinnovabile rispetto ai 130 euro del gas).

A parte che solo con il sostegno degli “oneri generali di sistema” che paghiamo noi tutti in bolletta, l’energia rinnovabile scende a 80 euro. 

Infatti, il prezzo delle rinnovabili senza questo sostegno sarebbe forse superiore a quello del gas.

Sostegno che permette a questi produttori di vendere al GSE a 80 euro con buon margine. Ma sostegno che consente al GSE di rivendere l’energia  rinnovabile in borsa al famoso prezzo marginale del gas di 130 euro  producendo extra utili che sono incamerati dal GSE.

Senza che nessuno,invece, si preoccupi di ridurre gli oneri Generali di sistema che continuiamo a pagare in bolletta a vantaggio dei sicuri redditi dei produttori di rinnovabili e delle capienti tasche del GSE, società notoriamente governativa che dovrebbe proteggere noi  i consumatori.

Ma a parte questo problema di giustizia sociale e fiscale, che rende del tutto opinabile la sua idea di aumentare il volume delle rinnovabili per ridurre la nostra bolletta, vorrei insistere nel dire che la causa dell’enormità delle nostre bollette sta proprio in questo marginal priceche ci ha rubato in questi vent’anni di borsa elettrica almeno 200 miliardi di euro.

E le vorrei dimostrare che il marginale price non è un totem da onorare a tutti i costi.

Ed iniziamo col dire che l’energia di bilanciamento che secondo la UE sarebbe sottoposta ad una valutazione con il prezzo marginale non è tutta l’energia prodotta che viene  in borsa.

Infatti, secondo il regolamento europeo cosa si intende per bilanciamento?   

Secondo la UE il «bilanciamento» è  l’insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione “provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l’entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità”.

Ma se è così possiamo rilevare che vi sono sicuramente due tipologie di energia prodotta che non contribuiscono affatto a regolare la frequenza, ma al contrario determinano a volte delle problematiche di frequenza in quanto hanno delle caratteristiche di produzione che non sono flessibili e utilizzabili  per controllare la frequenza. 

La prima tipologia si riferisce alle energie rinnovabili che  sono aleatorie e dipendono da circostanze atmosferiche del tutto casuali. Anzi le energie rinnovabili pongono problemi al controllo di frequenza.

La seconda tipologia è sicuramente quella della produzione nucleare che, per la complessità del controllo della reazione nucleare, deve andare sempre ad un regime costante e continuo senza alcuna possibile flessibilità nell’intervenire nel controllo della frequenza.

Queste due categorie di produzioni potrebbero  essere tolte subito dal criterio del marginal price e considerate in borsa al di fuori del tale criterio e fatturate a pay as bid.

Già oggi, infatti, noi potremmo avere in borsa, pur con regime generale per il gas ed il carbone con marginal price,  che le energie rinnovabili potrebbero essere pagate da noi ad 80 euro e non a 140!

La Spagna, usando già questo evidente possibilità che ci offre addirittura il Regolamento UE da lei citato, ha scorporato, utilizzando il criterio dello splitting condiviso dalla UE, le energie rinnovabili dal marginal price, facendo crollare il prezzo medio di borsa.

E se fra breve andremo a mettere in rete reattori nucleari di nuova generazione, potremo con efficacia comperare questa energia in borsa al prezzo di offerta e non all’eccessivo prezzo marginale del gas.

Spero che lei si faccia portavoce di questo problema come lo fece in report e potremmo già oggi ottenere subito in base  al regolamento da lei citato, una riduzione immediato dell’attuale prezzo dell’energia del 20%, allineandoci a tutti gli altri paesi europei che non hanno poi grandi differenze nei sistemi produttivi, ma hanno rispetto a noi una gestione del mercato elettrico più trasparente ed onesto del nostro. Soprattutto una gestione a vantaggio del cittadino come predica da vent’anni la UE. 

E’ inteso che, qualora Le fosse necessario un approfondimento su questa articolata materia, mi rendo da subito disponibile ad ogni Sua richiesta.

Cordialmente

Filippo Giusto

  

      

Chiamo i Carabinieri!

“L’Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio….la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale.”

Il comunicato stampa è del novembre 2021, gestione Starace.

Il contrasto all’illegalità compete ai Carabinieri, mentre Enel è una società privata che produce, distribuisce e vende energia elettrica.

Non si occupa di tutela ambientale, del territorio e delle risorse naturali mentre sono di sua specifica competenza “la sicurezza e la continuità operativa delle reti e delle infrastrutture“.

Trattasi di linee di distribuzione di energia elettrica in bassa e media tensione che i consumatori pagano con le bollette.

Quindi, se i Carabinieri collaboreranno con Enel, il consumatore dovrà pagare anche i Carabinieri oppure la Convenzione prevede che i servizi dei Carabinieri sia a titolo gratuito?

Il rischio é che il “guardi che se non fa il bravo chiamo i carabinieri” valga alla fine più per Enel che per il normale cittadino/consumatore, che invece si sente rispondere, sempre più spesso, “abbiamo tutte le pattuglie impegnate“.

Alcuni lettori del blog hanno già segnalato simili comportamenti e una sorprendente solerzia dei Carabinieri a intervenire, per poi andarsene senza neppure verbalizzare l’ intervento.

L’intervento dovrebbe infatti risolversi sempre con la redazione del verbale: definire il soggetto che ha telefonato, luogo, data, ora e del motivo della richiesta, e una sommaria descrizione dei fatti accertati.

E’ il caso, ricorrente, del consumatore che rifiuta la sostituzione del vecchio contatore con quello di nuovo tipo, utilizzato peraltro illegalmente dal distributore.

Se “tutela della continuità operativa delle reti” significa anche imporre i contatori, con la minacciosa presenza dei Carabinieri, c’è il sospetto che a trarne vantaggio sia la società proprietaria del contatore.

La forma di collaborazione, tra una società privata e un corpo militare dello Stato, dovrebbe essere legittimata da un provvedimento amministrativo.

Non esistono precedenti perché è come se il distributore venisse investito di un potere ispettivo, e di generico controllo sul territorio, sconosciuto nelle proprie finalità societarie.

Una situazione allarmante perché le reti, sempre più intelligenti e ricche di dati sensibili dei cittadini, sarebbero controllate dal monopolista della distribuzione elettrica.

Furto di energia elettrica

In occasione di un rogito, o di una locazione, é necessario verificare che non ci siano state manomissioni dei contatori (luce e gas).

Specialmente se i contatori hanno più di 15 anni di funzionamento ( l’anno di fabbricazione è impresso sulla targhetta del contatore).

É il caso di un lettore del blog , proprietario da dieci anni di un appartamento, il cui precedente proprietario aveva “taroccato” il contatore di energia elettrica, facendolo “segnare” meno di quanto consumava.

Il tutto viene alla luce quando il distributore interviene per la sostituzione del contatore,prevista per legge ogni 15 anni.

Manomettere un contatore di energia elettrica è un reato e non è un operazione semplice.

Per una clamorosa dimenticanza del Ministero, al quale compete la metrologia legale, nel contatore “manca” un sigillo posto su di una vite, svitando la quale è possibile modificare il circuito di misurazione.

Se l’operazione fraudolenta viene effettuata alla prima installazione del contatore, il consumo rilevato dei successivi 15 anni sarà minore, e senza che nessuno se ne accorga.

Ma, quando succederà, sarà l’ultimo utente a restare con il cerino in mano.

Prima pagherà la maggiore quantità di energia elettrica consumata negli ultimi due anni (oltre i due anni c’è la prescrizione) e poi dovrà difendersi, in sede penale, dalla denuncia di furto di energia.

TTF gas – furto legalizzato

Perché paghiamo il gas con il TTF

TTF – Title Transfer Facility – è un indice, trattato alla borsa olandese controllata dalla speculazione. Lo so che detto così suona male ma il TTF non è il prezzo del gas che gira nei tubi o viaggia per nave, ma di quello virtuale, tipo bitgas!

La piattaforma, creata da Gasunie, considerata un tempo la vera università del gas in quanto esperto operatore della trasmissione, è stata poi venduta alla borsa privata americana – Ice (IntercontinentalExchange) – che tra l’altro possiede anche l’indice NYSE.

I principali azionisti sono: Vanguard, Black Rock, State Street, Capital Research, Morgan Stanley, Geode e Lazard.

In sostanza, i prezzi dell’indice sono decisi a tavolino dagli speculatori e, in base a quell’indice, noi restiamo possiamo restare accesi e al caldo!

Ma il TTF ha anche un altro limite: il volume degli scambi rappresenta solo il 10% del totale e quindi, sono per il 90% ricoperture o scommesse finanziarie.

Non esserci accorti per tempo che affidarsi al TTF, tra la guerra in Ucraina e il gas russo che veniva a mancare, é stato devastante. Ma tant’è, siamo in mano ai norvegesi che hanno il gas e vogliono così.

Abbiamo importato GNL dagli americani, strapagandolo rispetto a quanto lo pagano là, e abbiamo riempito gli stoccaggi ( Mario Draghi con il suo “whatever it takes”) che ci sono costati 4,4 miliardi di euro.

Senza guerre, con i russi era andata bene per anni, anche se non si è mai saputo quanto gas girasse nei tubi, in forza degli ultrariservati contratti takeorpay,

Questo l’andamento dell’indice!

La brillante idea di affidarsi il TTF venne a Paolo Scaroni, AD dell’ENI nel 2012.

Al governo in quell’anno c’erano i tecnici di Mario Monti, e quando ci sono i tecnici bisogna stare attenti!

L’inverno precedente era stato molto complicato: a febbraio non arrivava il gas russo, faceva molto freddo e gli stoccaggi erano vuoti, come dichiarò lo stesso Scaroni.

I tecnici al governo, che di gas e di energia elettrica capivano poco o nulla, (al Mise c’era Corrado Passera) andarono nel panico e fecero riaccendere anche le vecchie centrali termiche a olio combustibile, che rimasero a disposizione, anche senza produrre, fino al luglio successivo, per la gioia dei consumatori che se le ritrovarono in bolletta.

Il comunicato che segue é del 10 ottobre 2012

——————————————————————————

ROMA ( Reuters ) – L’Eni sta valutando l’eventualità di non rinnovare i contratti di approvvigionamento “take or pay” divenuti troppo onerosi, ma considerando il tema della sicurezza nazionale nell’approvvigionamento ha avviato su questo dossier un confronto con il governo e l’Autorità per l’energia.

Lo ha detto l’Ad della società Paolo Scaroni nel corso di una audizione in commissione Industria del Senato.

“Possiamo come Eni tentare di non rinnovare i contratti take or pay e risolvere quelli ancora in vigore perché divenuti eccessivamente onerosi.

Avremmo un netto miglioramento della nostra performance sia economica sia finanziaria abdicando al ruolo di fornitore di ultima istanza che ci viene attribuito per ragioni storiche”, ha detto Scaroni nel corso della sua introduzione all’audizione.

Per take or pay si intente la clausola inclusa nei contratti di acquisto di gas naturale in base alla quale l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche nell’eventualità che non la ritiri.

L’Ad ha proseguito che “oppure potremmo rinegoziare i contratti di lungo termine ma in questo caso la componente di sicurezza di approvvigionamento dovrebbe essere valorizzata. L’Eni ha già avviato un confronto sul tema con il ministero dell’Economia, il ministero dello sviluppo e l’Autorità per l’energia e il gas”.

Scaroni ha detto che i contratti in scadenza sono quelli con Norvegia e Olanda mentre quelli che si stanno rinegoziando sono con Russia e Algeria.

L’Ad ha precisato che “sono contratti nati negli anni 80 e oggi vorrei cercare di cancellarli”, ma in questo modo “si priverebbe il Paese della sicurezza nell’approvvigionamento”.

“Il capacity payment è quello che riconosce il valore alla sicurezza dell’approvvigionamento e quindi quello potrebbe essere una risposta. Possono essercene delle altre. Io credo che ci chiariremo le idee nei prossimi mesi proprio in questo dialogo con i ministeri e l’Autorità”, ha spiegato Scaroni.

———————————————————————

Alcune osservazioni:

1) che i contratti con i russi fossero diventati “troppo onerosi” lo sapeva solo ENI, e lo credettero i tecnici, senza poter controllare, perché i contratti erano e restano segreti!

3) non é mai stato chiaro se il “troppo oneroso“ si riferisca all’ENI o all’Italia.

Ambiguità confermata dalla questua di gas dello scorso anno del governo Draghi in giro per il mondo, con i ministri sempre al traino di ENI;

2) Le condizioni dei contratti take-or-pay sono appunto segrete ma si ipotizza che il prezzo del gas sia, in qualche modo, legato a prezzo del petrolio, molto più stabile di un indice come il TTF;

4) le forniture di gas russo sono sempre state essenziali per la sicurezza nazionale. Lo erano nel 2012, lo sono rimaste dopo l’invasione della Crimea nel 2014 e anche durante l’invasione dell’Ucraina. I contratti quindi erano e restano validi, ma chi può verificarlo?

5) nel 2012, cioè 12 anni dopo il decreto Letta – liberalizzazione del mercato del gas – ENI restava il fornitore “storico” di ultima istanza al quale competeva la sicurezza nazionale che Scaroni, voleva maggiormente valorizzata per riempire gli stoccaggi;

6) la Russia ha avuto quasi un anno per prefinanziarsi la guerra in Ucraina con il TTF (vedi grafico) mentre norvegesi e olandesi, sponsor del TTF, diventavano ricchi come i sauditi;

7) la domanda attuale di gas é crollata anche perché la speculazione sul TTF é per ora sospesa e ha lasciato il posto al mercato del gas “fisico”, che sembra non volere più nessuno. Il TTF vale comunque il doppio dell’estate 2021.

Le perdite di rete (ee)

Senza neppure sapere cosa siano, l’utente paga le “perdite di rete”, finite nei meandri della bolletta.

Non lo sa perché non legge i contratti, non sa quanto consuma e non capisce le offerte che gli fanno e quindi i fornitori lo fregano.

In passato, le perdite di rete venivano esplicitate in bolletta e ora fanno parte della “quota materia prima energia” e le paghiamo allo stesso prezzo dell’energia che consumiamo.

In questo modo paghiamo così l’inefficienza cronica di quelli che distribuiscono energia elettrica.

Il consumatore domestico tipo – quello che secondo Arera consuma 2.700 kWh all’anno – paga, da più di quindici anni, il 10 % in più di quanto consuma, quindi 270 kWh per circa 110/120 €/anno.

Sorprende che si paghino anche le altre voci della bolletta come gli oneri di sistema, le tasse e l’IVA anche sulle perdite di rete, cioè su qualcosa che non si utilizza.

Le perdite di rete sono state decise da Arera, dopo che la stessa Arera ha chiesto il parere proprio a quelli che trasportano e distribuiscono energia elettrica.

Cosí che le perdite siano vere o meno non interessano a nessuno, visto che tutti le pagano!

Il gioco sembra semplice: ARERA chiede, sempre agli addetti, “quanta energia è stata prodotta e quanta é stata venduta”.

Questi rispondono e la differenza finisce “convenzionalmente” in bolletta.

Compresi, ovviamente, i furti di energia che così restano, non solo impuniti per anni ma già pagati.

La prova che le perdite di rete vengano stabilite arbitrariamente potrebbe risiedere nel fatto che, nonostante il consumo in Italia si sia considerevolmente ridotto negli ultimi anni, le perdite di rete sono rimaste le stesse.

Il consumatore italiano è una garanzia: paga l’energia rinnovabile, che sbilancia la rete, paga il ri-bilanciamento della rete stessa, paga le linee di trasmissione e paga le perdite di rete.

Quando firmate un contratto di fornitura, la voce “perdite di rete” é uno dei trucchi per fregarvi e dovete accertarvi che il prezzo le includa se no l’offerta che vi stanno facendo risulta falsamente più a buon mercato.

Contratti vessatori

Sono intestatario di due POD e due PDR, serviti ognuno da un contratto “di maggior tutela”.

Desidero far presente che i contratti furono stipulati, e da me controfirmati, nel luglio 1993 con AEM (P.IVA 01199250158) e che, negli ultimi 30 anni, non ho mai firmato nessun nuovo contratto, né mi è stato richiesto di approvare aggiunte e/o modifiche che allineassero i contratti in essere alle disposizioni via via emanate da codesta Autorità.

Inoltre, negli ultimi 30 anni, non ho mai conferito mandato al Fornitore (prima AEM e poi A2A) per la stipula di contratti di trasporto con il Distributore.

Di fatto il mio è un contratto mai modificato rispetto alle pattuizioni iniziali, per l’inerzia del fornitore e del distributore.

A seguito delle nuove disposizioni che prevedono il termine del “Servizio di maggior tutela” ho esaminato le proposte contrattuali di alcuni fornitori e non ho trovato nessuna proposta di fornitura chiara ed esaustiva su alcuni aspetti contrattualmente significativi.

Ad esempio:

  • per quanto riguarda i rapporti con il Distributore vengono proposte condizioni di fornitura in cui il Cliente è obbligato ad accettare le condizioni tecniche eventualmente definite dal Distributore (e chi è? che cosa ha deciso? come faccio a controllare quali esse siano?? E se cambia il Distributore che faccio?’ chi mi tutela?’)
  • si dice che i contratti possano essere modificati – senza obblighi di informazione al Cliente – in base a norme emanate da ARERA (ma devo forse verificare in maniera continuativa e sistematica la vostra produzione normativa??) – a disposizioni di enti competenti (e chi sono?? come faccio a controllare la congruità?)
  • Viene chiesto di accettare disposizioni contrattuali che sono in palese conflitto con la fattispecie contrattuale in essere (email modificate con il mio assenso). Mi viene poi, ad esempio, richiesto di dare mandato al Fornitore a sottoscrivere un contratto con il Distributore, senza nessuna pubblicità di quanto sottoscritto.A supporto di quanto affermo, allego le condizioni generali di fornitura previste da A2A. Preciso che altre società di vendita prevedono clausole del tutto simili (e palesemente vessatorie nei confronti del Consumatore)

Conclusioni

Alla luce di quanto evidenziato, essendo chiaramente impossibilitato a compiere una scelta consapevole ed informata per il passaggio al Mercato libero,

Chiedo cortesemente a codesta Autorità di attivarsi con il mio fornitore A2A (come sopra identificato)

per mantenere in essere per i quattro contratti di fornitura, la presente situazione contrattuale, “Servizio di maggior tutela” oppure, in alternativa, di prevedere che venga predisposta dai Fornitori una contrattualistica che sia completa, corretta ed esaustiva a tutela dei diritti del consumatore.

—————

Lettera di un consumatore di Milano ad Arera (settembre 2023)

Strategie verdi

I numeri restano numeri ed è impossibile tirarli da una parte o dall’altra.

Le ore di utilizzo degli impianti che producono energia rinnovabile, che sono la metà di quelli fossili, sono diminuite del 14%, con una media di 1621.

Ciò perchè, nell’ultimo quinquennio, abbiamo installato più fotovoltaico (9 su 11 GW di incremento).

La media del FV è di 1090 ore, la più bassa tra eolico (1809), idroelettrico (1890) e biomasse (7171) il cui contributo è però irrisorio. Il termoelettrico ha prodotto a una media di 2936 ore.

Ne deriva che, per sostituire la produzione dei 61 GW di termoelettrico (2023) servirebbero circa 111 GW di fotovoltaico e/o eolico, oltre ad un buon libro di preghiere, per essere sicuri che vento e sole siano sempre puntuali quando servono.


Con i fiumi di incentivi,erogati agli impianti green, abbiamo oggi 66 GW di installato.

Con la coperta corta, e il piatto statale che piange, in quanto penseremmo di installare anche solo la metà di quegli ulteriori 111 GW che servono?


La caccia agli ultimi polli

Scegliere tra mercato libero e tutelato

Dopo decenni di tira e molla,sembra concludersi la telenovela del libero/tutelato.

Metà delle famiglie italiane, circa dieci milioni di utenti, preferisce rimanere “tutelata” perché non ha alcuna idea di quanto consuma e a malapena sa quanto spende.

Il consumatore italiano non solo è ricco ma é anche pigro: non legge i contatori, non verifica le bollette e sentirsi dire che è “tutelato” lo affascina.

Ma se l’anno scorso avesse dedicato un paio d’ore al problema, e avesse scelto il mercato libero, magari un prezzo fisso, avrebbe risparmiato un bel mucchio di quattrini.

Il mercato tutelato rassicura perché nel libero ci sono più di mille fornitori, tra luce e gas, non tutti sono corretti e non esiste un albo.

Nel caso sceglieste il mercato libero dovrete leggere e capire, riga per riga, il contratto se no é meglio lasciar stare. Potreste avere delle brutte sorprese perché ci sono fornitori molto più aggressivi che professionali, specialmente con i consumatori più deboli!

Dopo avervi asfissiati al telefono, verranno di persona chiedendovi di poter esaminare insieme una bolletta:“con noi risparmierà, firmi qua…. non la sto truffando… avrà tempo per pensarci e, se cambierà idea, quando le telefoneranno, potrà dire di no”.

Il pollo firma senza leggere e, quando gli telefonano, si è già dimenticato tutto, dovrebbe dire di no e invece risponde con una serie di si alla cieca.

Magari la prima telefonata l’ha ricevuta il nonno e nessuno in casa sa nulla.

Comunque tutti i metodi per fregarlo sono buoni.

Chi propone al pollo “uno sconto del 20% sui primi 200 kWh consumati nel mese”.

In questo caso, il pollo non si chiede neppure quanti kWh consuma, né rispetto a quale prezzo si basa lo sconto

L’idea dello sconto lo affascina e firma, firma e firma moduli, tanti!

Magari non si rende conto, tra i vari documenti, di firmare anche una polizza assicurativa, che non copre nulla e serve solo al cacciatore di polli per rifarsi dello sconto offerto.

Solo dopo, il pollo scopre che spende il doppio di prima perché consuma più dei kWh scontati e i kWh eccedenti li paga salatissimi.

Poi ci sono i cacciatori di polli che raccontano la favola dell’energia verde al 100% senza avvisare il pollo che già paga l’energia verde,per legge, con la voce “oneri di sistema” della bolletta.

I cacciatori più creativi propongono lo sconto del 100% sulla quota energia del primo mese: bastano quattro conti per capire che lo sconto equivale a due caffè e che non giustifica il cambio di fornitore.

Ma il pollo gode all’idea del 100% di sconto sul nulla e firma.

In TV lo sconto è di 50€: non dicono su cosa, ma i polli saranno milioni.

Preparatevi per tempo oppure credete ai sondaggi di Nomisma Energia, secondo i quali solo sei consumatori su cento dichiarano di non capire nulla!

Auguri!

I costi indiretti delle rinnovabili

Non basta sostituire 1 GW di potenza affidabile (> 8000 ore/anno) con 1 GW di potenza rinnovabile intermittente (<2000 ore/anno).

È necessario aggiungere:
✖️Più volte la potenza richiesta: da 3 a 6GW
➕capacità di trasmissione
➕una centrale di riserva a fossile da 1GW
➕la corrispondente linea elettrica.


Oppure sostituire le due ultime voci con sistemi di accumulo.

Se l’obiettivo è lo zero netto, occorrono 72-168 GWh di stoccaggio di energia per affrontare l’intermittenza.

Analizziamo i numeri dello zero netto utilizzando i dati 👉dell’EIA https://lnkd.in/gSekCRtm:
Solare: 1,5 $/W con un fattore di capacità del 20%; eolico: 1,5 $/W con un fattore di capacità del 33%; e le batterie che attualmente costano $ 400 / kWh secondo il NREL👉https://lnkd.in/gBuKtYQ9, il che significa che stiamo parlando di $ 28,8 / W nel migliore dei casi, quattro volte il costo di costruzione della controversa espansione della centrale nucleare di Vogtle.

L’industria solare e quella eolica sono nate sull’ottimismo, non sulla realtà. Quando le reti elettriche hanno iniziato a destabilizzarsi a causa dell’eccessiva generazione intermittente, alcuni paesi si sono resi conto che dovevano tornare a soluzioni pulite, collaudate e affidabili come l’idroelettrico, il nucleare e la geotermia.

Altri hanno raddoppiato l’ottimismo che li ha portati all’attuale disastro della rete, aggiungendo batterie con la falsa speranza che avrebbe risolto il problema, solo per scoprire che i prezzi degli utenti finali sono saliti ulteriormente.

Ed i disastri come la California, che non riduce la sua impronta di carbonio dal 2011, anche dopo aver speso miliardi per l’energia solare e le batterie 👉https://lnkd.in/gtnuMx57; o la Germania, che avrebbe speso la metà e decarbonizzato la sua rete elettrica tre volte più velocemente se avesse scommesso sull’energia nucleare invece che sul disastro delle rinnovabili intermittenti 👉https://lnkd.in/g3QzKN2T.

Nessun paese ha mai ridotto le bollette dell’energia elettrica con le fonti di energia intermittenti.

L’unica soluzione collaudata da decenni nei paesi con la più bassa impronta di carbonio come Francia, Islanda, Norvegia o Svezia è quella di fonti pulite e affidabili come l’idroelettrico, il nucleare e la geotermia,

La sostituzione del contatore

Dovremmo sempre presenziare alla sostituzione di un contatore, non fosse altro per sapere dov’è , come funziona e perché, ragione più importante, conteggia denaro, e tanto.

Dovremmo anche “leggerli” e registrarne le letture due volte all’anno, trasmettendole al nostro fornitore.

Il verbale con le letture controfirmate del vecchio contatore è l’unico documento valido in caso di contestazione.

Alla sostituzione devono consegnarci il manuale e insegnarci come si fa la lettura.

Gli operatori devono avere le credenziali per intervenire e devono provvedere a mantenere l’impianto in sicurezza, prima, dopo la rimozione del vecchio contatore e l’installazione del nuovo.

Ogni contatore può essere rimosso solo dopo averlo fotografato (matricola, anno di costruzione, il modello e il numero di POD visibile sul display).

L’operatore potrebbe, in teoria, eseguire il cambio solo in presenza del cliente finale ricevendo da lui l’autorizzazione ad interrompere l’erogazione elettrica per il tempo necessario al cambio (tratto dalle istruzioni di un distributore all’appaltatore)

In caso di display guasto,o spento, la sostituzione non può essere effettuata, e dovrà essere verbalizzato che il cliente non può leggere il contatore.

Consumare informati

Consigli pratici

Qualche consiglio pratico visto che la maggiore risorsa energetica di questo paese è il risparmio (P.S.)

  1. Sapere quanto consumate, in kWh e m3 di gas. Leggete i contatori!
  2. Confrontare i numeri dei contatori con quelli delle bollette.
  3. Limitare la potenza contrattuale: a una famiglia di quattro persone basta una potenza di 3 kW utilizzando un elettrodomestico e a pieno carico.
  4. Non cambiare fornitore senza capire tutte le condizioni che vi vengono offerte. Evitare fornitori non referenziati.
  5. Non comunicare mai al telefono, o compilare moduli sulle piattaforme internet con i dati sensibili delle vostre forniture che sono il numero di POD per la luce e il PDR per il gas.
  6. Annullare l’addebito diretto in banca perché solo in questo modo sarete costretti a capire quanto consumate e quanto pagate.
  7. Dopo avere verificato le bollette, dovete pagarle nei termini perché i morosi verranno “staccati” per primi.
  8. Dovete verificare tutti i termostati di casa, dal boiler dell’acqua calda al frigorifero e alle valvole termostatiche dei termosifoni.
  9. Se usate il gas solo per cucinare, sostituitelo con piastre a induzione.
  10. Usate lampade a led e spegnete tutti gli apparecchi elettronici in stand-by, dal televisore allo stereo, dai computers alla Wi-Fi etc.
  11. Cambiate tutti i vecchi elettrodomestici energivori con i nuovi A++, utilizzare programmi eco sui nuovi e a pieno carico

Contratti mercato libero

La crisi ucraina ha disorientato i mercati energetici europei, e quello italiano in particolare, alle prese con il passaggio al mercato libero da quello tutelato.

Cosa implica il passaggio al mercato libero?

Al di là del prezzo di vendita, di energia elettrica o di gas, il contratto di “mercato libero” non è più “tutelato” dalle clausole specifiche, che venivano imposte ai fornitori da Arera.

In sostanza i rapporti fornitore/cliente vengono lasciati alla libera contrattazione delle parti,che avranno come riferimento unico il Codice Civile.

Totalmente ignorato nei contratti, e non se ne conosce la ragione, il c.d. Codice di Consumo, cioè il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Le nuove condizioni richiedono quindi che i consumatori siano in grado di reperire, e di comprendere tutte le informazioni, economiche e legali, prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

E, siccome in Italia i contratti di luce e gas vengono sottoscritti quasi sempre senza capirli, e nel peggiore dei casi, senza neppure leggerli, ecco che 800 (!) fornitori, molti dei quali senza scrupoli, ne possono approfittare.

Già da un paio di mesi, ai clienti di mercato libero del gas, stanno arrivando le bollette relative ai consumi dei primi mesi freddi, quando cioè si comincia ad utilizzare il riscaldamento.

In migliaia di casi, segnalati in Liguria, le bollette del gas sembrano impazzite e il costo del riscaldamento raddoppiato, se non triplicato.

E questo non solo perché  governo ha deciso di:

1) ristabilire i due scaglioni originali dell’IVA – 10% applicato ai primi 480 m³ e il 22% sul restante –

2) rimettere gli oneri generali di sistema e

3) ridurre l’ISEE che dá diritto al bonus sociale.

La crisi del 2022 aveva fatto esplodere il prezzo all’ingrosso del gas  – da 20 a 300 €/MWh – e i fornitori, dopo aver realizzato cospicui extra profitti, tanto da costringere il governo Draghi a tassarli, hanno pensato di replicarli, offrendo prezzi fissi “abnormi” per due anni, con pesanti conseguenze per i consumatori.

I clienti di mercato libero devono necessariamente tenere sotto controllo le bollette e, in particolare, le scadenze indicate sulle bollette.

Curiosamente, è molto subdolamente, le scadenze sono distinte: una é del contratto, quasi sempre a tempo indeterminato, e l’altra è relativa alle condizioni economiche.

Nel 2023, ai clienti di mercato libero, a cui scadevano le condizioni commerciali, i fornitori hanno proposto modifiche di prezzo che restavano comunque soggette all’accettazione del cliente.

Le proposte, infatti, sarebbero state inviate mesi prima della scadenza delle condizioni economiche , ma  senza una prova di essere state realmente spedite, né tantomeno ricevute, non occorrendo una raccomandata.

Ammesso quindi che siano state regolarmente spedite, e ammesso anche che l’utente non le abbia, volutamente, o inavvertitamente cestinate, le proposte prevedevano prezzi fissi con durata di 24 mesi.

Le proposte spedite prima dell’estate 2023  non hanno avuto alcun effetto sulle prime bollette estive, quando il consumo di gas è nullo mentre il bubbone sta scoppiando ora, quando vengono fatturati i consumi dei primi mesi freddi.

Questo é un esempio dove il prezzo del gas é scandaloso.

Analizzando casi di tutto il territorio nazionale, si scopre così che il costo del riscaldamento a gas è raddoppiato, quando non triplicato, e non sono neppure possibili azioni correttive a meno di dare disdetta e pagare le eventuali relative penali, tipiche nei casi di prezzo fisso.

Quindi, mentre a fine anno il governo discuteva se prorogare o meno il mercato tutelato, i fornitori del libero mercato si erano già abbondantemente “coperti” da eventuali oscillazioni  del mercato internazionale.

Un mercato che paga oggi il gas all’ingrosso dieci volte meno che al dettaglio. Che poi è la stessa cosa che hanno fatto a Bruxelles stabilendo un price cap di 180 €/MWh quando oggi è a 25.

Il consiglio resta quello di prendere assolutamente coscienza dei propri consumi perché, in questa situazione, solo consumando meno si può risparmiare.

Dovrete inoltre verificare tutte le informazioni, reperibili su ogni bolletta, in merito alle letture dei contatori, al prezzo della materia prima e delle spese accessorie con particolare attenzione alle date di scadenza.

Il legislatore dovrebbe invece dedicarsi ad informare la popolazione dei consumatori e spiegare come si sia potuti arrivare ad una bolletta così complicata in totale spregio di quanto previsto all’art. 13 del Codice di consumo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionare si deve!

Dovremmo consumare di meno perché, come diceva Scaroni, la nostra unica risorsa energetica è il risparmio.

Siamo stati costretti a farlo dopo la guerra in Ucraina perché il prezzo del gas era esploso.

Ma non c’è stata alcuna campagna di sensibilizzazione.

Sono proseguite invece le martellanti e torbide proposte commerciali.

Eppure dovremmo “darci una regolata” memori di quanto avvenne, per ben due volte, negli anni ‘70, lasciandoci con il culo per terra.

Non so quali piani di emergenza siano stati nel frattempo predisposti. Ma l’unica cosa che ricordo è che nel 2012, quando c’è stato veramente bisogno di gas, gli stoccaggi erano vuoti. Con Mario Monti al governo fu una catastrofe.

In Germania, per risparmiare, spengono le luci dei negozi nelle notte invernali, razionano il gas e premiano il minor consumo di energia elettrica.

A Milano, invece, i negozi tengono sempre le porte aperte, raffreddando e riscaldando le strade a seconda della stagione. E questo in barba a un preciso divieto dell’ineffabile sindaco.

In Francia ha sempre funzionato il criterio del “non consumare in quei giorni”. Sono gli stessi francesi, che ci permettiamo di criticare nonostante ci forniscano il 15% dell’energia elettrica che produciamo.

Metodo semplice ed efficace: sono previsti 22 giorni di picco in un anno, durante i quali l’energia costa un patrimonio.

Gli utenti, preventivamente informati, diminuiranno volontariamente il consumo, risparmiando e aiutando il sistema.

Non posso credere che quei capolavori di tecnologia, come i nuovi contatori dell’Enel, non permettano una simile operazione.

Ma forse non occorre perché da noi l’energia elettrica costa sempre un patrimonio, h24/365.

Comprare gas con il TTF

Gennaio 2021: al TTF di Amsterdam, il gas quota 17 €/MWh.

Il 22 dicembre dello stesso anno aveva superato i 130 su pressioni dell’estremo oriente.

Una settimana prima dell’invasione dell’Ucraina (17 febbraio 2022) era tornato poco sopra i 64€.

L’invasione dell’Ucraina lo fa salire ma non troppo per poi, a marzo, farlo schizzare a 133.

Dopo un breve periodo riposo il 7 luglio supera i 180.

Ad agosto esplode: 342.

Poi comincia a scendere, con un leggero rimbalzo quando esplodono i gasdotti NS del Baltico.

Oggi siamo a 54.

Autovelox

Commento alla Disposizione del Ministero dell’Interno Prot. 0000995 del 23.01.2025

avente ad Oggetto: Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell’art.142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

 L’atto che mi accingo a commentare, diretto alle: Prefetture – UTG, Commissariati di Governo per le Province Trento – Bolzano, alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta e per conoscenza al: Gabinetto del Ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Servizio Polizia Stradale, costituisce un vero e proprio Atto di disposizione che il Dicastero emanante trasmette agli Uffici destinatari al fine di “… volersi attenere alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, in modo da rappresentare uniformemente le ragioni questo Dicastero”.

Nella disposizione succitata, il Min. dell’Interno, in premessa afferma: “Con le recenti pronunce, la n. 10505 del maggio 2024 e le nn. 20492 e 20913 del luglio 2024 la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo e ha ritenuto che i termini “approvazione” ed “omologazione” non siano equiparabili, sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell’art. 142, comma 6, del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada n.d.r.).

Giova rammentare il contenuto dell’art. 142, comma 6 del C.d.S., il quale recita: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

A pag. 6/8 dell’Ordinanza 10505 del 18.04.2024 della Corte di Cassazione, si legge: “L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazioni del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr, da ultimo, Cass. N. 14597/2021).

La suddetta statuizione rientra sia nell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che nel vigente ordinamento, vale la regola secondo cui chi esercita un’azione – qual’ è ad esempio la contestazione di un illecito amministrativo – ha l’obbligo di dimostrane le ragioni che ne sono a fondamento. Nel caso di violazione ai limiti di velocità su quel determinato tratto di strada,la prova si concretizza nelle “risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Ragion per cui, se l’autovelox dovesse risultare sprovvisto di “debita omologazione” ciò finisce per rendere nullo il verbale d’accertamento e di contestazione. In via incidentale è appena il caso di affermare che, allo stato, tutti gli autovelox sono privi della “debita omologazione”.

Sempre in relazione all’Ordinanza in questione, la stessa afferma che : “Oltretutto, anche recentemente, e stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice e tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Per altro, lo stesso MIT con nota n.U.008176 dell’11.11.2020 ha affermato “L’equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”. 

La Corte di Cassazione, cui il suddetto atto era stato esibito, sempre con riferimento all’ordinanza in parola, ribatte che: “Naturalmente non possono a vere un’influenza sui piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministerlall evocate dal ricorrente, le quail sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fontl primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.

Tornando all’atto del Ministero dell’Interno, quest’ultimo riferisce di avere chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla sostanziale identità” tra l’approvazione e omologazione delle citate apparecchiature. Quest’ultima, “dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico – amministrative che sono alla base alla base dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste esclusivamente ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 1, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada per un dato meramente formale”.

La suddetta nota termina con la seguente formulazione: “Nel trasmettere, al riguardo, al fine di assicurare l’omogenea difesa dell’Amministrazione in giudizio, un modello di “memoria” condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato prototipo di decreto di omologazione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia”.

E’ appena il caso di osservare come il testo del parere 18.12.2024 dell’Avvocatura Generale dello Stato, in forza del quale il Min. dell’Interno ha diramato agli Enti destinatari l’atto di disposizione all’oggetto generalizzato, non è stato reso pubblico. Per altro ilsuddetto pare sembra rientrare nella categoria dei pareri “facoltativi”: quindi privi del carattere “obbligatorio” e/o “vincolante”.

La questione così posta, pone delicati problemi giuridici anche di carattere costituzionale. E’ da premettere che, seppur perfettamente plausibile la richiesta di parere ad un Organo Consultivo dello Stato qual è quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, pur sempre di parere si tratta: rimanendo intatta la responsabilità degli Organi destinatari del prefato atto di disposizione in ordine alla sua concreta esecuzione.

Tale responsabilità è rafforzata da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale con plurime Ordinanze ha chiaramente declinato la sostanziale differenza tra il provvedimento amministrativo dell’“approvazione” e quello dell’ ”omologazione” siccome richiesto dalla Legge che, per il principio enunciato nel rango delle fonti del Diritto, non può certo caducare dinnanzi ad una Circolare e men che meno ad un parere, seppur promanante dall’Avvocatura Generale dello Stato, non può incidere sul carattere imperativo di una Legge o altro atto avente forza.

La vigente Costituzione, tra i vari princìpi è ordinata sulla base della separazione dei Poteri: in virtù della quale ogni funzione dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria) deve essere esercitata da Organi diversi (Parlamento, Governo, Magistratura), ciascuno dotato di proprio potere di decisione ed esercitato senza interferenze e, comunque, nel pieno rispetto delle relative attribuzioni conferite dall’ordinamento. 

La Corte di Cassazione è Organo di giurisdizione di ultima istanza e pertanto decisioni di un Organo del potere esecutivo adottate in contrasto con Ordinanze plurime della Cassazione, conosciute pure come giurisprudenza costante dell’Organo da cui promanano, integrano una vera e propria responsabilità che è fonte di danno risarcibile a carico dell’Amministrazione procedente che, pur a conoscenza dei pronunciamenti costanti, ha comunque agito in difformità al comando di Legge: sul quale il massimo Organo di giurisdizione si è già costantemente espresso in modo motivato e secundunm legem.

Rimane, da ultimo, inquietante il fatto che sia pur se a distanza di 32 anni dall’entrata in vigore del C.d.S., ancora il MIT indugi dall’emanare il provvedimento dal quale verrebbero ad originarsi le “omologazioni” previste per Legge: di questo, dall’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato, non vi è menzione.

 

Cesate, 3 febbraio 2025                                                                               

                                                                                                     Referente Nazionale Metrologia legale del

Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela

Cav. Claudio Capozza

Di chi è il gas?

Di chi é il gas dei gasdotti?

TAP, come tutti gli altri gasdotti, é un tubo che trasporta gas di proprietà di terzi.

Tutti i gasdotti trasportano gas per conto di terzi e le clausole delle transazioni sono note solo a quelli che li sottoscrivono.

Sono segrete!

Inoltre, nessuno può dire quanto gas, di quello che arriva, si ferma in Italia anche perché, con la legge n. 96 del 20.11.2009, l’Italia ha sottratto alla metrologia legale i sistemi di misura del gas installati all’ingresso e all’uscita del paese.

È ciò“al fine di semplificare gli scambi del gas”.

La legge é pacificamente lesiva della Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004.

Infrazione comunitaria a parte, il risultato é che l’Italia non possiede il dato legale della movimentazione del gas naturale, in entrata e uscita.

Quanto é valido, quindi, il dato trasmesso dagli importatori all’Agenzia delle dogane?

I soci di TAP sono: BP (20%), SOCAR (20%), SNAM (20%), Fluxys (19%), ENAGAS (16%), AXPO (5%) e la portata teorica totale annua del tubo é di 11 miliardi di m3.

La quota di Snam, ammesso che Snam riservi il gas all’Italia, sarebbe di un paio di miliardi di m3.

Quindi non conosciamo il volume del gas che entra ma, in compenso, il prezzo sembrerebbe molto elevato, come pubblica il sole24ore di oggi.

Un prezzo talmente alto che sembra ampiamente giustificare i viaggi della speranza del “governo dei migliori” in Azerbaijan.

Basta fare una divisione per capire che qualcuno ci marcia,e parecchio!

Altro problema: perché in Europa il gas si negozia e si misura in €/MWh, un’unità di misura legale e, quando viene venduto in Italia, si misura in standard metri cubi (smc), un unità di misura che legale non é? In base a quale legge?

In base all’allegato A della Delibera ARG/gas 155/08 di ARERA, il gas non viene misurato in metri cubi, come previsto dalla Direttiva comunitaria in materia di unitá di misura, ma in Smc (Standard metri cubi).

Sulle bollette lo Smc è definito come “unità di fatturazione” ma l’unità di fatturazione non é l’euro?

Comunque, siccome la Direttiva sulle unità di misura legali non prevede lo Standard metro cubo, il suo uso è illegale e titolo per l’applicazione di una sanzione.

In un settore strategico, come quello dell’energia prodotta essenzialmente con il gas, il dato delle quantità movimentate non é legale e invece di mettere a posto la faccenda, che potrebbe nascondere volumi di gas non indifferenti, andiamo ad elemosinare gas all’estero?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Oneri di sistema – l’emergenza

L’aumento previsto del costo delle bollette dovrebbe far riflettere il governo sull’opportunità di eliminare definitivamente gli oneri di sistema, messi a carico dei soli consumatori invece che della fiscalità generale.

Durante la crisi ucraina Draghi ci mise una pezza temporanea, da 8 miliardi, peraltro insufficiente perché gli oneri valevano molto di più.

Degli oneri di sistema si sa poco: non ci sono consuntivi, né preventivi; impossibile sapere di quanti soldi si tratta, come vengano realmente utilizzati e quali siano poi i reali vantaggi per i consumatori.

Un buco nero, un bancomat con il quale si servono tutti gli addetti del sistema.

Eppure il consumatore, o l’impresa che li pagano hanno diritto di sapere come vengono utilizzati, fino all’ultimo centesimo.

Gli oneri di sistema vengono raccolti dai distributori di energia elettrica ( vedi la voce in bolletta ) e poi se ne perdono le tracce.

Se, per anni, gli oneri di sistema sono sempre aumentati, e il costo della materia prima è rimasto pressoché costante, è facilmente prevedibile che, al primo serio rialzo della materia prima, la bolletta prenderà il volo, costringendo il governo a cercare di salvaguardare i consumatori più deboli.

D’altro canto la situazione era già esplosiva nell’ottobre del 2021 quando il GSE dichiarava di poter pagare i beneficiari, solo per i primi sei mesi del 2022; ciò significa, per esempio, che, senza intervenire, i produttori di energia rinnovabile il prossimo anno verranno pagati a singhiozzo.

La modifica “strutturale” promessa dal governo non si è vista e quindi, tra tre mesi quando, secondo il governo, il costo della materia prima scenderà, gli oneri di sistema non potranno che essere reintegrati e, alla fine, non ci sarà alcuna calo delle bollette, con buona pace di politici, ministri e funamboli della transizione energetica.

Ma Arera è legittimata ad imporre gli oneri di sistema nei contratti di vendita dell’energia elettrica e, quindi, farli pagare ai consumatori?

La Suprema Corte di Cassazione – R.G.N. 5917/2018 e 30804/2019 – conferma “l’inesistenza di una norma che attribuisce all’Autorità il potere di imporre tali oneri”

Se quindi è vero che Arera non può imporli, perché chi vende energia continua a esporli in bolletta? E cosa succede se poi il consumatore non li paga?

E’ auspicabile che la recente istituzione della Commissione Parlamentare d’inchiesta per la tutela dei consumatori, possa chiarire queste criticità chiedendo anche perché, dopo anni, gli oneri siano ancora destinati a floridi enti governativi e a imprese private .

Gennaio 2022

Il canone RAI

Il canone in bolletta

Da dieci anni le bollette dell’energia elettrica ci addebitano il canone della RAI.

Nel 2024 fanno 7 euro al mese, per dieci mesi, da gennaio a ottobre; ora il governo sta pensando di ri-aumentarlo

Il canone è dovuto solamente per l’abitazione di residenza; i non residenti non lo devono pagare, dichiarandolo al proprio fornitore, quando firmano il contratto.

Va verificato che, ad ogni bolletta, il canone venga addebitato e le bollette devono essere conservate per dieci anni, prova che lo avete pagato.

Ma se il fornitore li riceve e non li paga cosa succede?

Una volta incassato, il vostro fornitore deve versarli, per vostro conto, all’Agenzia delle Entrate, segnalando sia il numero di POD della vostra utenza, presso la vostra residenza, che il codice fiscale.

Numerosi lettori segnalano di aver ricevuto una comunicazione dell’Agenzia con la richiesta di pagamento, a distanza di anni.

Per evitare simili sorprese, dovreste verificare prima di tutto che il canone vi sia stato correttamente addebitato.

La confusione é tale che qualche fornitore se lo dimentica, per far diventare la sua offerta più “competitiva”.

La brillante idea di scaricare il canone RAI in bolletta venne al governo Renzi  nel dicembre del 2015 e l’Autorità dell’Energia si limitò a disquisizioni teoriche.

Da tempo cercavano gli “abusivi” ma il risultato, al di là dell’impatto mediatico, fu scadente con notevoli problemi nella messa a punto della procedura.

Dopo il ricevimento, da parte dei consumatori, delle comunicazioni dell’Agenzia, seguiranno le cartelle esattoriali con la richiesta di pagamento per ogni anno.

Il consumatore dovrà quindi dimostrare di aver pagato il canone ammesso, ovviamente, che il suo fornitore glielo abbia addebitato con la bolletta e poi lo abbia regolarmente “girato” all’Agenzia delle Entrate

Siccome sono pochi quelli che verificano le bollette, se non c’è stato addebito, la richiesta dell’Agenzia é quindi corretta.

Ma anche se l’utente ha pagato, il consumatore deve sperare che il fornitore abbia fatto il suo dovere e tra le centinaia di sconosciuti fornitori che operano nel mercato, ci saranno sicuramente quelli che non l’hanno fatto.

Se poi il consumatore ha cambiato fornitore o magari, nel tempo, più fornitori, il controllo sarà ancora più complicato. 

Stesso problema se su quel POD è subentrato un altro utente.

Le ultime proposte di subentro pubblicizzano “il canone RAI ve lo paghiamo noi “,e magari, dopo tre anni, scoprirete che non era vero.

#canonerai