Contatori e calamite

Un  magnete puó influenzare solamente il funzionamento di un contatore elettrodinamico, quello con la rotella che gira da 70 anni.

Ce ne sono ancora tanti e tenetevelo buono se lo avete!

Un magnete posto sul contatore crea un campo magnetico che rallenta la rotazione facendo “segnare” al contatore meno energia di quella effettivamente erogata.

Non fatelo perché é un reato!

Ma un magnete non può influenzare il funzionamento dei nuovi contatori elettronici, i c.d. contatori intelligenti, quelli senza la rotella che sono stati installati dai primi anni 2000.

C’è grande confusione su questo argomento.

Così, quando vicino a un contatore elettronico, il distributore rinviene un magnete lo rimuove e, senza alcun titolo, decide che è un “corpo di reato”; denuncia il consumatore per truffa, e procede ad un approssimativo e unilaterale ricalcolo del consumo.

Due casi, passati in giudicato, stabiliscono che un magnete non influenza il funzionamento del contatore elettronico.

Il primo procedimento penale si conclude a favore del consumatore ma il giudice soprassiede sul fatto che un laboratorio scelto dal distributore, non è stato in grado di provare il contatore.

Infatti, tolto dalla rete elettrica il contatore si spegne.

Il contatore può funzionare solamente se resta collegato alla rete che lo gestisce da remoto, cosa che invece la legge espressamente vieta.

In sostanza, il distributore, che è proprietario del contatore, non permette di verificarlo in contradditorio, ledendo i diritti del consumatore.

Il procedimento penale si estingue perché “il fatto non sussiste” ma l’utente dovrà recuperare, in sede civile, 17.000 €, che ha già pagato.

Un secondo caso, che ha richiesto quattro anni per giungere a sentenza, conclude che non c’è stata alcuna truffa.

In questo caso il distributore si rifiuta di mettere a disposizione del giudice il contatore e il magnete per ulteriori prove meteorologiche.

Le sentenze confermano che:

  • un contatore, se omologato “stand alone”– cioè senza alcun sistema che lo gestisce da remoto – deve poter essere provato in contradditorio “stand alone”;
  • se il contatore è stato progettato, e omologato per essere immune a campi magnetici, un magnete non può modificarne le caratteristiche metrologiche.

Il video del prof. Ferrero del Politecnico di Milano chiarisce ulteriormente la faccenda.

L’omologazione degli strumenti

Autovelox ed etilometri sono strumenti di misura? 

Gli Autovelox sono finalizzati all’accertamento della velocità di un’autovettura; gli etilometri quello del tasso alcolemico del sangue di chi la guida.

La Velocità (V) è il rapporto tra lo spazio (S), misurato in metri (m), ed il tempo (T), misurato in secondi (s), impiegato a coprire quello spazio. 

Il tasso alcolemico è il rapporto percentuale tra il peso dell’alcool presente nel campione di sangue del soggetto in esame e il volume, espresso in litri dello stesso.

Un trattato, sottoscritto da diciassette stati, il 20 maggio 1875, ha stabilito le linee guida da seguire per determinare le unità di misura e l’Italia è uno dei sottoscrittori.

L’Unione Europea, con la direttiva 80/181/CEE “Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura”, stabiliva le unità di misura,obbligatorie nel circuito economico come nei settori della sanità e della sicurezza pubblica.

La direttiva viene recepita dall’Italia con il D.P.R. 12.08-1982, n. 802 e prevede sette unità di misura, tra le quali il metro (m), e il secondo (s).

Sono anche previste unità di misura derivate, come la velocità V = S/T.

La Metrologia Legale si occupa di tutte quelle attività di misurazione, svolte con strumenti di misura, finalizzate dalle norme vigenti, al conseguimento dei c.d. scopi legali.

In materia di pesi e misure la Metrologia Legale fa riferimento al Testo Unico (TU) delle Leggi Metriche 23.8.1890, n. 7088, all’art.11 che così dispone:

“Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali”.

Al successivo art.12:

“I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell’una e nell’altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato”.

Pertanto, per gli strumenti di misura impiegati per finalità fissate dalla legge, il carattere di legalità si consegue attraverso l’applicazione della Verificazione Prima e di quella Periodica: superati con buon esito le due verificazioni, l’apposizione dei bolli metrici conferisce il crisma della legalità allo strumento in parola.  

I due articoli del Testo Unico sono tuttora vigenti e radicano, nel nostro ordinamento, il principio di legalità in materia di strumenti di misura.

Con l’art. 11 il legislatore prevede che, quando si conviene tra le parti – che stabiliscono nel negozio giuridico –  una quantità, questa dovrà essere necessariamente determinata con strumenti di misura legali, strumenti cioè che abbiano conseguito lo stato di legalità attraverso modalità stabilite dalla legge.

L’art. 12 del T.U. 7088/1890 fa riferimento a pesi, misure e strumenti usati in commercio – cioè quelli utilizzati nell’ambito di una transazione – allo scopo di determinare la quantità della cosa da scambiarsi contro il prezzo.

L’evoluzione legislativa, comunitaria e non, ha ampliato la fascia dei beni giuridici meritevoli di tutela, oltre a quello dell’ “uso di commercio”.

Sempre con riferimento al T.U. 7088/1890, il legislatore del tempo, previde alla Tabella A, quale “Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali, dei loro multipli e sottomultipli: partendo dal Metro, come unitá delle misure lineari, sino al Grammo per il peso”.

La Tabella B prevede la “Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante, e dei manometri campioni”. 

La lungimiranza del legislatore del tempo – eravamo agli albori della società industriale – prevedeva agli artt. 6 e 7 -del Regolamento per la Fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con R.D. 12.06.1902, n. 226 – la possibilità di esser ammessi negli usi di commercio, strumenti per pesare o per misurare diversi da quelli contemplati nella Tabella B annessa alla legge.

Anche per gli autovelox sarebbe stato quindi sufficiente presentare apposita domanda al Ministero dell’Industria e Commercio.

Udito il parere dell’allora Commissione Superiore metrica, sarebbe stato rilasciato il Decreto Ministeriale d’Ammissione alla Verificazione metrica ed alla legalizzazione di nuovi strumenti: ottemperando quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U. 7088/1890.

Al Ministero dell’Industria e Commercio – instituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, e s.m.i. , – Direzione Generale per l’armonizzazione e la tutela del mercato – è stata affidata la competenza in materia di “Metrologia e metalli preziosi”, ovvero: “Definizione  delle  iniziative normative, nonché studi e ricerche, nel  campo  della metrologia legale e della disciplina dei titoli dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché Attività  normativa,  interpretativa  e di indirizzo in materia di servizi  metrici  e  del  saggio  dei  metalli  preziosi e relativi rapporti  con  le  Camere  di  Commercio e con ogni altro organismo operante nella materia”.

Con questa procedura, e con appositi Decreti Ministeriali sono stati fabbricati, e posti in commercio, le bilance elettroniche, i distributori elettronici di carburante, i sistemi di misura per il monitoraggio della “catena del freddo” installati su mezzi mobili che trasportano alimenti surgelati ed altri strumenti di tipo elettronico.

L’emanazione dei suddetti DD.MM. competeva al Ministero dell’Industria e Commercio, divenuto poi Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E), e successivamente Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

I DD.MM. venivano emessi a domanda del fabbricante, e/o dell’ Importatore – erano detti anche Decreti di Ammissione o Decreti di Approvazione – e consentivano agli strumenti o ai sistemi di misura di nuovo tipo, di essere ammessi alla Verificazione prima ed alle successive.

A tale incombenza provvedevano gli Ispettori degli uffici provinciali metrici i quali, svolto l’esame di conformità alla descrizione dello strumento, contenuta nel D.M. pertinente, eseguivano le operazione dirette al riscontro dei requisiti metrologici previsti dalle norme generali per la categoria dello strumento in esame, oltre a eventuali prove specifice previste dal D.M. d’ammissione.

Ad esito positivo, l’Ispettore Metrico imprimeva sulla “targa legale” dello strumento il bollo di Verificazione Prima, determinandone la legalizzazione.

Lo strumento di misura così legalizzato poteva essere posto in commercio – e in uso di commercio – con le modalità di utilizzo e funzionamento previste dal D.M. d’ammissione in forza del quale era stato legalizzato.

Nel 1977, un’impresa italiana, mise in commercio, per la determinazione della velocità media ed istantanea degli autoveicoli, un’apparecchiatura utilizzata dagli Organi di vigilanza e controllo delle disposizioni in materia di rispetto dei limiti di velocità, previsti dal Codice della Strada all’epoca vigente.

Non si sa se sia stato rispettato il precetto normativo di cui all’art. 11 del vigente T.U. 7088/1890, trattandosi di strumento di misura destinato alla determinazione di un’unità di misura.

Ma non vi sono dubbi che si tratti di uno strumento di misura, soggetto alle disposizioni metrologiche legali previste dal più volte citato T.U. 7088/1890.

Lo strumento, denominato Autovelox, non poteva che essere di tipo Legale – ovvero conforme alle disposizioni di legge al tempo vigenti – per poter essere validamente utilizzato per l’applicazione di sanzioni, in caso di accertamenti della violazione dei limiti di velocità previsti, vigendo il principio giuridico generale che, per l’accertamento della commissione di un illecito nel quale sia necessario uno strumento di misura, lo stesso debba necessariamente essere di tipo legale.

Il Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, all’art. 45, comma 6, disponeva che: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione ed omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

Il successivo D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, all’art.20, disponeva “All’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: “ed omologazione” sono sostituite dalle seguenti: “od omologazione”. 

Ciò determina, da subito, una discrasia con la formulazione finale del testo originario precedente dello stesso articolo 45, comma 6, ove la disposizione finale recita: “Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

Quel che lascia fortemente perplessi è il fatto che, per la prima volta, è stata devoluta alla competenza del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, l’approvazione “od omologazione” di tali categorie di strumenti di misura che, come detto, competeva al Mi.SE, trattandosi di strumenti di misura.

In concreto, a legislazione vigente, quando alla formulazione di provvedimenti amministrativi quali quelli della omologazione “od approvazione” degli Autovelox e/o etilometri concorre la competenza di più Amministrazioni, sarebbe stato necessario indire la c.d. Conferenza di Servizi, ciò che invece non è avvenuto.

Comunque, proseguendo nella disanima del caso, con il P.P.R. 16.12.1992, n. 495 è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

All’art. 192 del suddetto atto, di notevole importanza sono i primi tre commi che così dispongono:

“1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405”.

“2. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

“3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

Dall’analisi dei suddetti commi è pertanto possibile rilevare, con criterio logico-giuridico, la differenza sostanziale tra Approvazione e Omologazione.

Per Approvazione deve intendersi la procedura prevista che fa riferimento a elementi che non necessitano di specifiche caratteristiche, ovvero per i quali il Regolamento non stabilisce particolari requisiti (art. 192 comma 2^). 

Da un punto di vista formale l’Approvazione è costituita da Determina Dirigenziale.

Per Omologazione deve intendersi la procedura che consente la produzione seriale di uno strumento in base ad un prototipo omologato, rappresentativo della produzione, il quale, a seguito di prove e test condotti in laboratori qualificati, dimostra la conformità alle relative norme tecniche di riferimento, sia nazionali che comunitarie, pertinenti alle specifiche funzioni svolte dallo strumento o dal sistema di cui è parte.

Da un punto di vista formale, l’omologazione si concretizza in un vero e proprio D.M. d’omologazione nel quale è descritta l’apparecchiatura cui si riferisce, unitamente all’indicazione del termine temporale di validità.

Al riguardo è illuminante la sentenza della Corte di Cassazione 10505, pubblicata il 18.04.2024 che, nelle premesse, così recita:

“E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato In laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, (e non del M.I.T. n.d.r.) nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

“L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”.

“Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabiledal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Lo sconcertante quadro che si ritrae da tale situazione è che le norme che si sarebbero dovute emanare – ovvero la procedura per conseguire l’omologazione attraverso l’emanazione dei relativi DD.MM. e quelle per l’emanazione dell’Approvazione – non sono state ancora emanate.

Conseguenza diretta ed immediata di tale stato di fatto è che tutti gli Autovelox, gli Etilometri ed altre apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada risultano non legali e gravate dal fatto di non essere commercializzabili né impiegabili per gli scopi cui sono destinate.

Con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.3.2004 relativa agli Strumenti di Misura – meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 2.2.2007, n. 22, in vigore dal 18.3.2007, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID.

La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID, non è pertanto incentrata sullo strumento di misura, ex se, quanto alla sua specifica destinazione d’uso; l’Allegato I dispone i Requisiti essenziali degli strumenti di misura e dieci allegati specifici determinano le caratteristiche degli strumenti per categoria.

Sia gli Autovelox, che gli Etilometri, sono strumenti finalizzati agli “scopi legali”previsti dalla direttiva MID, in quanto destinati ai controlli per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, e sono pertanto soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili.

Per definizione di ordinamento giuridico, non essendo tali categorie contemplate in alcuno dei dieci allegati specifici della MID, essi dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologico-legali nazionali.

Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-di-garanzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il fac-simile di domanda di ammissione alla Verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi dei già citati artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902.

Verrebbe così risolto tutto il “bailamme” esistente mediante l’applicazione di disposizioni normative e procedure esistenti.

Cav. Claudio Capozza

3 agosto 2024

 

 

                                                         

Breve storia dell’energia (3): liberalizzazione, tangenti e rinnovabili

Dal CIP6 in avanti, l’idea di scaricare tutto in bolletta prende piede. Ci finirà, alla fine, anche il canone RAI che con l’energia elettrica non c’entra per niente.

Dal 1995 AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas poi Arera – stabilisce come, quando e in quale misura, gli incentivi saranno spalmati nelle bollette.

É meglio però che il consumatore, utile idiota del sistema, non sappia come gli vengono sfilati i soldi dalle tasche e così le bollette diventano sempre più complicate.

Il 1999 è l’anno del c.d. decreto Bersani “di liberalizzazione”. Favorisce gli ex-monopolisti di allora, stiracchiando i criteri di una delibera europea, e per la prima volta impone il pagamento degli “oneri generali di sistema“, che non solo sono ancora lì, in bolletta, ma ne sono una delle voci più importanti.

Nel 2002 Enel vende il 60% delle sue centrali. Una parte viene rilevata dalla spagnola Endesa, che poi tornerà Enel. La rete di trasmissione passa a Terna, che diventa così il monopolista concessionario dell’alta tensione. Enel mantiene il monopolio della distribuzione, si fa da sé i nuovi contatori intelligenti (per chi?) in odore di illegalità.

Attraverso Enelpower si lancia in ardite e sconclusionate acquisizioni all’estero mentre in Italia tornano le tangenti.

L’energia viene ora venduta alla borsa elettrica.

Berlusconi, grande amico di Putin, cerca di tagliare fuori ENI, impegnandosi direttamente con i Russi per il gas con l’amico Mentasti ma non passa.

In un delirio di onnipotenza, Enel, sotto il comando di kaiser Franz Tató, va a cercare gas liquefatto in Nigeria, s’impegna a comprarlo ma poi non riuscirà a farlo arrivare in Italia direttamente e dovrà passare dalla Francia.

Senza una strategia e con la benedizione delle banche, le centrali elettriche esistenti vengono convertite a gas e ne vengono costruite nuove dovunque.

Le ultime centrali non sono ancora entrate in servizio, pur avendone già pagata una parte, con il buco MPS che ha salvato anche Sorgenia, quando nasce la vera energia rinnovabile, quella da sole e vento.

Verrà trionfalmente incentivata con le bollette e con i cinque conti energia.

Pagheremo tutto noi: oggi 15 miliardi di euro all’anno.

Con la garanzia delle bollette, le banche finanziano qualsiasi progetto: c’è chi mette i terreni e chi addomestica i funzionari comunali; i pannelli sono cinesi progettati in Germania.

I primi ad annusare l’affare sono i fondi verdi stranieri che oggi incassano incentivi multipli del prezzo d’energia in borsa.

Come accaduto per il CIP6, si assegnano anticipatamente i diritti anche a piccole società locali, spesso legate all’illegalità e al malaffare; si specula sulla rivendita dei diritti e gli utili finiscono esentasse in Lussemburgo.

Le rinnovabili, e il crollo della domanda, mettono definitivamente fuori mercato le centrali a gas appena ultimate. E Sorgenia affonderà MPS.

Con il “capacity payment” : pagheremo anche le centrali perché non producano ma siano lì a disposizione per quando non c’è sole o vento.

Adesso tutti vogliono chiuderle, Enel per prima 23, perché non sono remunerative e abbiamo una potenza installata più che doppia del picco della domanda.

Sono tutti indebitati e cercano compratori e alleati.

Enel ripete gli stessi errori di Enelpower,con investimenti nelle rinnovabili di dubbio ritorno economico.

L’industria elettromeccanica nazionale è sparita: Ansaldo è dei cinesi che entrano anche nel capitale dei nostri fondi infrastrutturali e nelle strutture: CDP e Terna.

13/11/2016

(continua…)

Batterie e accumuli

Le batterie sono concorrenti dell’energia solare.

L’attività di accumulo trae profitto dall’acquisto di energia elettrica,quando è a buon mercato, e dalla sua vendita, di sera, quando quando il prezzo sale.

I sostenitori del solare sono convinti che le batterie possano risolvere il problema dell’intermittenza, ma la realtà è diversa.

Sembra più redditizio caricare le batterie di notte quando i prezzi dell’energia all’ingrosso sono più bassi.

La California, uno dei primi ad adottare l’implementazione delle batterie di rete, ha raddoppiato la capacità di stoccaggio, da 6 a 12 GW, in soli due anni.

Lo stoccaggio rappresenta ora il 25% del picco della domanda.

Tutti si aspettavano una riduzione significativa del costo dell’energia elettrica al dettaglio.

Al contrario, il costo è aumentato del 62% negli ultimi due anni, mentre la produzione solare ed eolica è rimasta ferma al 26% della produzione di energia della California dal 2021.

La linea di fondo è chiara: le batterie si finanziano attraverso l’arbitraggio energetico, indifferenti dalla fonte di produzione, la maggior parte della quale proviene dal gas, il vero beneficiario di tale situazione.

Una soluzione più economica ed efficace contro il fossile sarebbe una combinazione di energia nucleare, idroelettrica e geotermica.

Francia, Norvegia, Svezia e Islanda hanno reti più “pulite” e nessuna di esse si basa pesantemente su fonti di energia intermittenti.

Quanto tempo ci vorrà perché l’Europa riconosca che ha intrapreso la via sbagliata?

Una bolletta texana

I texani sanno dove finiscono i soldi delle bollette, fino all’ultimo centesimo.

Non c’è una sigla incomprensibile come da noi e sta tutto in una pagina.

161.000 kWh costano 13.600 dollari.

3,8 centesimi di dollaro/kWh la materia prima.

Le anomalie: Terna

Terna – Trasmissione Elettrica Rete Nazionale SpA – nasce dall’ENEL il 31 maggio 1999, a seguito del decreto Bersani.

Dopo numerose operazioni societarie la situazione ad oggi è questa é la seguente:

Dal 2010 Terna fa parte del Progetto Desertec che ha come obiettivo la produzione e la trasmissione di energia rinnovabile nelle aree del Medio Oriente e del Nordafrica per soddisfare sia il fabbisogno locale che quello europeo.[6]

Nel 2011 modifica il proprio assetto societario costituendo una holding da cui dipendono due società operative interamente controllate: Terna Rete Italia e Terna Plus, ciascuna con proprio AD e CDA.

Nell’agosto 2014 il gruppo pubblico di Pechino, State Grid Corporation of China, entra con il 35% in CDP Reti, l’azienda controllata da Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 30% di Snam e il 30% di Terna[11].

Nel 2015 Terna acquisisce la rete in Alta Tensione del Gruppo Ferrovie dello Stato.[12] 

Ha inoltre avviato la realizzazione di infrastrutture di interconnessione nazionale, quali il SA.CO.I.3 (Italia-Corsica-Sardegna),[13] e verso l’estero, tra cui i collegamenti con il Montenegro (inaugurato nel 2019)[14] e con l’Austria (operativo dal 2023).

Oggi Terna gestisce, tramite Terna Rete Italia, la rete di trasmissione nazionale: 75.000 Km di linee elettriche in alta tensione.

Delle attività di Terna Plus,il ramo internazionale, si legge solo che gestisce linee in Perù, Uruguay e Brasile.

Il fatturato di Terna Rete Italia si basa sul sistema tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione (ARERA).

Le tariffe vengono aggiornate, sempre in positivo, ogni quattro anni e vengono caricate sulle bollette dei consumatori italiani.

La costituzione di Terna è stata una privatizzazione molto “controllata” dal sistema politico, contrariamente a quanto successo nel settore delle telecomunicazioni.

La tabella che segue indica i principali dati economici dai quali si evince una crescita costante senza sbalzi.

Terna, e i suoi azionisti, risultano particolarmente tutelati, non esistendo rischi particolari tali da compromettere il sistema economico dell’azienda.

Ulteriori informazioni dai dati di bilancio:

– Oneri finanziari: 82,8 (2019) e 88,9 ( 2020)

– Finanziamenti a lungo e a breve nel 2020: 11,5 miliardi vale ( quattro volte il fatturato).

– immobili e impianti hanno un valore dichiarato di 12,7 miliardi nel 2020.

– Il valore di borsa nel gennaio 2022 è di circa 13,5 miliardi.

È evidente che Terna, società quotata in borsa, rappresenta un’anomalia ed è lecito ipotizzare che la politica ne chieda finalmente una ristrutturazione.

Il monopolio, tuttora in vigore, della trasmissione dell’energia elettrica in alta tensione, permette a Terna di distribuire dividendi in crescita programmata e certa, poiché ricavi e profitti sono garantiti da Arera.

La ristrutturazione di Terna sarebbe solo il primo tassello del processo di riforma del settore elettrico del paese che presenta ulteriori eclatanti anomalie.

La riforma dovrà essere attuata prima della scadenza della concessione.

La riforma dovrebbe inoltre per la prima volta, definire il reale ruolo del consumatore industriale.

La flessibilità, ricavabile dall’industria, porterebbe notevoli vantaggi per il sistema energetico, con conseguente minor costo per le imprese, miglioramento della competitività e consistente risparmio di CO2.

Si arriverebbe, finalmente, ad un allineamento alla Direttiva Europea 944 del 5 giugno 2019 e al regolamento europeo 943 di pari data.

Il codice del consumo

Ogni consumatore dovrebbe ricordare, quando tenta di capire una bolletta, il Decreto Legislativo 206 del 2005, noto anche come Codice del Consumo.

Questo prevede un “sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori” e recita:

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

Che tutti i fornitori di prodotti, venduti a misura, come gas, acqua ed energia elettrica, devono rispettare.

Dov’è finito il metro cubo sparito dalle bollette?

Perché invece Arera ha imposto bollette che nulla hanno a che vedere con le prescrizioni di legge, che sono a difesa dei consumatori?

Incendi? Tutti zitti, parla l’esperto!

C’è un nuovo “esperto” alla Stampa che ha sentenziato così: «I roghi californiani (sono) uno dei sintomi più evidenti che la crisi climatica che ci attanaglia non accenna certo a placarsi».


L’esperto dice «crisi climatica» che è la stessa espressione che hanno adottato a The Guardian, i cui i giornalisti sono tenuti a scrivere «emergenza climatica», «crisi climatica» o «collasso climatico» mentre, al posto di «riscaldamento globale», dovrebbero scrivere «arroventamento globale».


Il titolo della Stampa riporta «Il clima malato piega la California». Un po’ poco.

In compenso ecco altre due sentenze dell’esperto: «E’ facile prevedere che un’era del fuoco è vicina», «Il punto reale è perché gli incendi stanno periodicamente flagellando regioni così diverse del globo con una frequenza sconosciuta in passato».

(E qui forse ha ragione Gianrico Carofiglio, che, in un saggio per Einaudi, ha citato un’analisi statunitense su 28mila pronostici a opera di 284 «esperti» in dieci anni, e notava, l’analisi, che «le previsioni più scadenti venivano dai soggetti più famosi e più spesso presenti sui mezzi di informazione»).

L’esperto della Stampa si chiama Mario Tozzi, e sulla sua celebrità e mediaticità, nostro limite, non sapremo esprimerci: ma qualche verifica su quanto scrive si potrebbe azzardare.

Sul fatto che gli incendi siano tra gli esempi ricorrenti in chi cerca un collegamento tra eventi meteorologici e riscaldamento globale, per cominciare, non ci sono dubbi.

Sull’«era del fuoco», che sarebbe «vicina», possiamo solo dire che la distanza è tra 1,4 e 2,3 milioni di anni, ma guardando al passato: per il futuro non sappiamo.

Sul fatto che gli incendi starebbero «flagellando regioni così diverse del globo con una frequenza sconosciuta in passato» possiamo solo dire che è falso: dal 1870 a oggi gli incendi sono nettamente calati in tutto il Pianeta, come è stato scoperto grazie all’esame degli strati sedimentari di carbone sparsi su sei continenti e che coprono l’arco di due millenni.

La ragione è banale: l’uomo ha smesso di ardere la legna e ha iniziato a bruciare i combustibili.

Si chiama transizione pirica.

L’esperto della Stampa cita dei fantomatici aumenti di incendi in varie zone del mondo, ma sono falsi: avrebbe ragione se parlassimo del solo Canada, che nel 2023 ha visto andare a fuoco il più alto numero di aree mai registrato prima; i media ne hanno dato ampio spazio.

Non hanno invece dato spazio, perché così funziona, al fatto che negli Stati Uniti, sempre nel 2023, si è registrato il più basso numero di aree bruciate dall’inizio di questo secolo.

Va da sé che a contare è la tendenza globale, certo: è per questo che la Nasa, per capirne di più, dal 2001 ha fatto orbitare dei satelliti attorno alla Terra identificando gli incendi di ogni dimensione.

Risultato: dal 2001 al 2015 (lo studio è del 2017) i roghi su scala globale sono diminuiti in maniera significativa.

Il 2022, l’ultimo anno con informazioni complete, è stato quello coi valori più bassi in assoluto: la superficie terrestre divorata dal fuoco si è ridotta dal 3,2 al 2,2 per cento.

Ignari delle opinioni di Mario Tozzi, i satelliti Nasa hanno registrato che negli ultimi 18 anni c’è stato un calo del 25 per cento delle aree bruciate: sono diminuite di oltre 1.300.000 chilometri quadrati, passando da 4,9 milioni di chilometri quadrati (nella prima parte del secolo scorso) agli attuali 3,6 milioni.

Nell’articolo dell’esperto, infine, si dice poi che gli Stati Uniti hanno le più alte emissioni di gas serra pro capite al mondo (a noi risulta che in Australia siano più alte, ma chi se ne frega) e non poteva mancare un finalone contro Trump, «un presidente che vorrebbe trivellare anche il Polo Nord».

Informiamo che al Polo Nord sono già presenti 599 siti di estrazione di gas e petrolio.

Non è che l’esperto, forse, intendesse la Groenlandia?

Nel caso c’è Kvanefjeld, il sito più ricco di terre rare di tutto il globo, elementi fondamentali per la transizione energetica globale perché trovano impiego, tra l’altro, nelle auto elettriche e nelle turbine eoliche.


Bene: il partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, nel 2021, ha deciso di chiudere il giacimento di Kvanefjeld.

Bollette spagnole e portoghesi

“Le bollette di Portogallo e Spagna sono le più basse d’Europa grazie alle rinnovabili”

Un’affermazione clamorosamente falsa!

Spagna e Portogallo, oltre ad aver rinegoziato il prezzo del gas algerino che arriva attraverso il Marocco, nel 2022 sono riusciti a ottenere da Bruxelles, il permesso di mettere un tetto al prezzo del gas dedicato alla produzione di energia elettrica.

Il permesso entra in vigore a giugno 2022 – 40 €/MWh – fino ad aprile 2023; poi il tetto é salito per arrivare, a fine ‘23, a 65 €/MWh, data in cui la misura è terminata.

Inoltre la Spagna, nel 2022 e nel 2023, ha registrato una percentuale di energia rinnovabile prodotta inferiore a quella della Germania, che però ha registrato prezzi nettamente più alti.

A partire da gennaio 2024 l’andamento dei prezzi di Spagna e Portogallo si allinea al mercato degli altri Paesi europei non protetti da tutele.

Si può vedere un effetto della minor dipendenza dal gas da febbraio ad aprile, come in Francia, che va a nucleare.

Il gas da scisto

Il gas più economico della terra si trova in Texas, è il gas del Permiano e costa zero!

In Italia lo pagheremo comunque quattro volte quello che pagavamo il gas russo da tubo, e sembra saremo obbligati ad acquistarlo anche dagli USA, per il problema dazi.

Ma cosa stanno combinando gli americani, e qual’è il motore di tutto questo casino che nasconde problemi ambientali non trascurabili?

Come sempre il petrolio, la cui ricerca nelle pietre bituminose del sottosuolo, ha scatenato una crescita senza precedenti della produzione di gas associato, aumentata di otto volte negli ultimi dieci anni.

L’aumento ha messo in crisi la capacità di asporto, sia in termini di impianti di lavorazione che di gasdotti. Le infrastrutture sono saturate, e i prezzi del gas sono andati per mesi in territorio negativo, il che significa che i produttori hanno dovuto pagare, per farsi portare via il gas, e per continuare a produrre qualcosa di molto più prezioso: il greggio.

Le altre cause concomitanti sono:

(1) stoccaggio completo: i siti di stoccaggio del gas in Texas erano già pieni al 70% all’inizio di aprile, il che significa che la domanda di iniezione è stata limitata durante l’estate;

(2) la manutenzione del gasdotto durante l’estate ha ulteriormente limitato la capacità di asporto, anche attraverso il sistema di gasdotti di El Paso;

(3) ritardi del gasdotto: il gasdotto Matterhorn è stato ritardato più volte, anche dopo l’uragano Beryl, che ha ulteriormente depresso i prezzi del gas.

Previsto un maggiore utilizzo del gasdotto Matterhorn (25 miliardi di metri cubi/anno), anche se un’interruzione non pianificata di un gasdotto potrebbe facilmente riportarli in territorio negativo.

Ci sono nuovi progetti di gasdotti in fase di sviluppo, tra cui l’Hugh Brinson Pipeline (15 miliardi di metri cubi/anno) che ha appena ricevuto il FID e dovrebbe iniziare le operazioni entro la fine del 2026.

Il gas del Permiano, incredibilmente economico, è l’abbinamento perfetto per servire la rivoluzione dell’intelligenza artificiale alimentando i data center affamati di energia.

Non imitiamo la California

La transizione energetica implica:

1) continuare a bruciare combustibili fossili e inquinanti, che rappresentano l’82% dell’energia globale;

2) credere che le energie rinnovabili – solare, eolico e,impropriamente, la idroelettrico – siano la migliore soluzione per cambiare.

I cinque paesi europei, con le più basse emissioni di gas serra per unità di produzione di energia elettrica, sono Norvegia, Francia, Svezia, Svizzera e Finlandia.

Tutti hanno raggiunto l’obiettivo utilizzando l’energia nucleare, quella idroelettrica o entrambi.

Al contrario, i cinque paesi che hanno più investito nel solare e nell’eolico – Germania, Danimarca, Portogallo, Spagna e Irlanda – hanno emissioni e prezzo dell’energia elettrica molto più elevati.

La ragione è che, quando cala l’oscurità, o non c’è vento, le batterie non sono assolutamente in grado di fornire l’energia necessaria.

Così i paesi “ossessionati” dal solare e dall’eolico sono costretti ad accendere le centrali a gas naturale, e tenere accese sempre quelle a carbone, aggiungendo costi, che i fans delle energie rinnovabili, più o meno inconsapevolmente, ignorano.

Solare ed eolico richiedono più di un intero sistema di generazione di backup parallelo, una ridondanza estremamente costosa che costringe gli utenti a pagare più del doppio di quanto pagherebbero per garantire l’affidabilità del sistema senza le rinnovabili.

Con l’aggravante che i frequenti arresti e avviamenti delle centrali di riserva, siano esse a gas o a carbone, presentano un rendimento peggiore e quindi consumano più combustibile a parità di energia prodotta.

Basta veder cosa succede in California, l’autoproclamatosi paradiso dell’energia verde, dove le emissioni sono in costante aumento anche se lo stato è stato tappezzato con pannelli solari e gli utenti pagano bollette energetiche astronomiche.

Sicurezza energetica e FER

Terna non può conoscere il consumo nazionale perché non distribuisce energia ma la trasporta in alta e altissima tensione.

Senza essere integrate al consumo industriale, le FER diventeranno un problema di sicurezza nazionale.

È molto più semplice, per Terna, far pagare ai consumatori gli sbilanciamenti della rete: nel quarto trimestre, l’aumento dell’uplift sarà di 1,95 €/MWh.

Per garantire la sicurezza energetica, se s’incrementano le FER, si devono installare centrali a gas di backup, con relativo aumento di CO2.

Pretendere di migliorare la sicurezza con le batterie, per miliardi di euro d’investimento pagati sempre dalle bollette, è pura follia ma è un grande affare per alcuni produttori, che già le istallano con i soldi del PNRR, nei siti delle vecchie centrali termiche.

L’incremento delle FER, come si vorrebbe imporre alla Sardegna senza fare, prima, i conti, per accumulare energia elettrica, e usarla la sera, è un’altra scemenza.

Siccome in Italia c’è sole ( ma molto più sole che vento) l’ordine di scuderia sembra essere quello di produrre energia elettrica, a qualunque costo!

La Sardegna diventerebbe così solo un ottimo test su sul futuro elettrico del paese.

Attendiamo che il consumo dei distretti industriali entri nel dispacciamento, rendendo il sistema elettrico meno dipendente dalla Francia, che ci fornisce 50 TWh sui 300 che consumiamo, e dalla Cina, che produce le batterie.

Il ruolo delle Istituzioni dovrebbe essere quello di valutare il meglio per il sistema,nell’interesse della sicurezza nazionale.

Secondo Terna invece la “flessibilità industriale è una cavolata” (cit. di un funzionario di Terna)

Dovrebbe provvedere il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che invece latita.

Negli interessi di chi?

Controllo degli strumenti di misura

D.M. 21 aprile 2017, n.93: contrasto con la MID e mancata tutela per certe categorie di strumenti per assente definizione dei controlli

 

• I contrasti con la MID

• Sfruttamento degli errori quando sempre a favore di una “parte” della transazione

• Mancata definizione dei controlli 

L’art. 1, comma 2 del citato D.M. 93/2017, così dispone: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”. 

La direttiva MID, ovvero la direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 è stata recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, entrato in vigore il 18 marzo 2007. In piena vigenza della direttiva in questione, il Governo con D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con legge 20.11.2009 n. 166, sancisce che a “al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale”,i sistemi di misura del gas non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale: in ciò però vengono poste le premesse giuridiche per il promovimento dell’ennesima procedura d’infrazione comunitaria.

E’ altresì noto che la direttiva 2004/22/CE – o MID – è stata novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, avente ad oggetto aggiunte e lievi modificazioni alla direttiva 2004/22/CE: tutte aventi ad oggetto l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

All’allegato IV, avente ad oggetto i CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME (MI-002)sono appunto previsti i Contatori del gas qualora utilizzati perscopi di misura legali. 

Orbene, pur a voler concedere efficacia alla legge 20.11.2009, n. 166 che aveva sancito (illegittimamente) la sottrazione agli obblighi metrologici a siffatta categoria di strumenti di misura, la direttiva 2014/32/UE li aveva pertanto reintrodotti al suo Allegato IV. Per il principio giuridico della successione delle leggi nel tempo, la più “recente” abroga implicitamente leggi e/o disposizioni di legge entrate in vigore in precedenza e con essa contrastanti: ovvero la legge 20.11.2009, n. 166 deve intendersi abrogata.

La qual cosa invece è stata completamente ignorata: tant’è che con il D.M. 93/2017, è stato egualmente disposto che: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”: pertanto in violazione dei principi generali dell’ordinamento, con un mero D.M., il 93/2017 del Mi.S.E., si decreta contro la disposizione prevista nella direttiva 2014/32/UE. Chapeau.

 

 

Per dovere di conoscenza del lettore, è d’obbligo esplicitare un’altra questione fondamentale e di delicatissima ricaduta sul sistema dei Consumatori, Utenti ed Imprese.

Tra le varie direttive emanate in materia di strumenti di misura, ovvero tra la più volte citata direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 e la direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014: entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata altresì licenziata la Direttiva 2009/137/CE della COMMISSIONE del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

In via preliminare è doveroso subito premettere che, ai fini dell’efficacia, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, acquistano esecutività ed efficacia nei Paesi Membri, a mezzo dell’emanazione di adeguati atti legislativi che sono, D.P.R. o D. Lgs.vi: le direttive della Commissione sono immediatamente efficaci.

In buona sostanza, la Commissione europea, si era resa conto di farsi carico di dovere impedire che gli errori di cui sono affetti tutti gli strumenti di misura, segnatamente quelli utilizzati per l’erogazione dei servizi forniti da imprese di pubblica utilità: ovvero quelli dettagliati negli Allegati da MI-001 a M005, non favorissero sistematicamente una Parte della transazione svolta appunto con tali strumenti.

Pertanto la direttiva ha così disposto: per tutti gli strumenti di cui agli Allegati da MI-001 a MI-005, Il contatore non deve sfruttare l’errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.

In concreto, la Commissione all’art.2 della suaccennata direttiva così dispose: Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Non ho notizia di come il ns. Paese abbia adottato gli atti conseguenti allo scopo di rendere efficaci le suddette disposizioni emanate dalla Commissione. Ma tant’è. 

 

E qui, da ultimo, duole rimarcare la mancata definizione dei controlli previsti, in teoria, dalle disposizioni del più volte citato D.M. 93/2017: ma non ancora pubblicati.

Mentre nell’allegato IV al D.M. in parola è fissata la periodicità della verificazione degli strumenti in servizio (art.4, comma 3) fisando per ogni tipo di strumento, la periodicità, in anni, entro i quali devono essere sottoposti alla Verificazione Periodica da parte dei Laboratori accreditati, vi è una situazione da vero e proprio “Far West”, che vado di seguito ad elencare.

– Per i contatori dell’acqua (ALL. MI-001 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo); le Verifiche vengono svolte dal gestore idrico non accreditato da Accredia;

– Per i contatori di calore (ALL. MI-004 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo);

– Per i tassametri (ALL. MI-007 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo); in compenso le Verifiche periodiche vengono svolte dai Comuni che abilitano dei Laboratori di prova non accreditati da ACCREDIA;

– Per gli strumenti di misura della dimensione (ALL. MI-009della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo; 

– Per gli analizzatori dei gas di scarico (ALL. MI-010 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo; in compenso le Verifiche vengono svolte dai laboratori di taratura e prove del CSRPAD, dipendenti dal MIT; essi sono Laboratori di prova non accreditati da ACCREDIA e quindi mancanti della riferibilità metrologica; è appena il caso di aggiungere che gli analizzatori di gas di scarico costituiscono gli strumenti necessari per l’esecuzione delle prove necessarie per la Revisione Periodica degli Autoveicoli prescritte dal vigente Codice della Strada: qui i beni giuridici meritevoli di tutela sono la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

In buona sostanza, a distanza di quasi 20 anni da quando è entrata in vigore la direttiva 2004/22/CE e s.m.i., per circa il 50% delle categorie degli strumenti compendiati, non sono state emanate le procedure per l’esecuzione della Verificazione Periodica.

Lascio alla sensibilità del lettore, ritrarne le relative considerazioni e valutazioni. Stiamo parlando di beni giuridici di natura patrimoniale, della scurezza, della salute e dell’ordine pubblico tutelati da direttive comunitarie cui l’Italia ha dato attuazione recependole solo formalmente: se non addirittura violate.

Cav. Claudio Capozza

 

Impossibile verificare i contatori

Il decreto ministeriale 93/2017 del MISE stabilisce le regole per la verifica periodica, e per quella in contraddittorio in caso di contestazione, degli strumenti di misura.

Il consumatore, che chiede al suo fornitore, la verifica del contatore di energia elettrica, dovrà anticiparne le spese e questo rappresenta forse un primo ostacolo perché dissuade buona parte di quelli che rilevano il problema.

Sarebbe meglio specificare che, in funzione dell’esito della verifica, le spese verranno supportate dal soccombente.

Ma c’è una sorpresa : la verifica non si può fare perché il contatore deve essere provato “stand alone” – cioè staccato dalla rete – prova che risulta impossibile perché, una volta tolto dalla rete, il contatore va in allarme e si spegne.

Visti i tentativi di qualche distributore di effettuare la verifica sul contatore ancora installato, che dialoga con il centro operativo remoto, va denunciato un ulteriore e clamoroso baco, nella procedura di verifica, cioé la mancanza dell’esame comparativo dei due software, quello presente sul contatore con quello depositato all’atto dell’omologazione dello stesso contatore.

La prova sulle bilance, per esempio, lo prevede mentre il software dei contatori di energia elettrica può essere addirittura modificato da remoto – e può farlo solo il distributore, senza doverne rendere conto a nessuno.

Si può quindi ragionevolmente concludere che la prova del contatore é impossibile e il consumatore non é certo di pagare il giusto.

Reti elettriche e interconnectors

Solare ed eolico richiedono più interconnessioni per risolvere il problema dell’intermittenza di produzione.

Un problema che se non venisse risolto potrebbe rendere la rete esistente pericolosa.

Le interconnessioni erano nate proprio per condividere la potenza messa a disposizione dalle fonti di produzione affidabili – le centrali termiche degli anni ‘60 – e riducevano la necessità di potenza in eccesso, che ora il sistema richiede, per restare in equilibrio quando il sole va giù o non c’è vento.

Ciò aveva senso in quanto la disponibilità di ciascuna centrale di generazione non era necessariamente correlata alle altre, anche all’interno della stessa rete.

Ora invece stiamo applicando erroneamente questa soluzione ai “buchi” di disponibilità del solare e dell’eolico.

È molto probabile che anche le reti dei paesi limitrofi abbiano lo stesso problema perché la disponibilità di energia da fonti è la stessa.

L’analisi di Kathryn Porter sulla situazione del Regno Unito – https://lnkd.in/g8pAEMnj – evidenzia il problema.

Molti paesi dell’Europa settentrionale condividono modelli meteorologici simili, il che significa che durante i periodi di vento debole più paesi possono affrontare carenze simultanee.

Paesi come la Norvegia e la Svezia, con reti stabili basate sul nucleare e sull’idroelettrico, tendono a limitare le interconnessioni, dando priorità alla propria sicurezza energetica rispetto alle esportazioni e proteggendosi dalla volatilità delle reti afflitte da fonti intermittenti.

Con meno energia disponibile, i paesi danno priorità ai propri bisogni, spinti dal nazionalismo energetico, emanando leggi per sospendere le esportazioni di elettricità o imporre tasse.

Con il risultato che la rete comune, un tempo cooperativa, si sta frammentando,ogni nazione bada a se stessa e la promessa di una sicurezza energetica condivisa attraverso le interconnessioni sta venendo meno.

Le interconnessioni dovrebbero cioè essere uno strumento, non lo strumento.

Stanno invece diventando un pozzo per l’eccesso di produzione rinnovabile e un rubinetto durante i periodi di bassa produzione.

Affidarsi a loro rappresenta un grosso rischio in quanto sono vulnerabili ai danni causati da incidenti o sabotaggi, che possono richiedere mesi per essere riparati, compromettendo ulteriormente l’affidabilità.

Il caso dell’interconnector con la Francia ci riguarda direttamente.

Breve storia dell’energia (1): nazionalizzazione, referendum e tangenti

Nel 1962, in pieno boom economico, i politici capiscono che l’energia elettrica sarà un grande affare per un paese energivoro come l’Italia e, su richiesta dei socialisti, Fanfani la nazionalizza, creando ENEL – Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche – che rileva, strapagandole, tutte le imprese elettriche nazionali.

Fino ad allora, l’energia elettrica era prodotta, e distribuita, da aziende di piccole dimensioni, sparse sul territorio, in qualche modo collegate e controllate da poche aziende più grandi.

Enel rileva anche tre centrali nucleari – delle 52 operanti nel mondo – oltre a quelle  a carbone e numerose idroelettriche.

Le industrie elettromeccaniche lavorano su licenza, prevalentemente americana, per produrre i componenti delle centrali che Enel costruirà negli anni ’70.

Nel 1973, la prima crisi petrolifera, confermerà che il programma nucleare, che prevedeva la costruzione delle centrali di Caorso, Montalto di Castro e Trino Vercellese, era non solo corretto ma anche particolarmente lungimirante.

Il piano energetico nazionale del 1975 consente a Enel di proseguire gli studi sull’energia nucleare e di ottenere l’autorizzazione a costruire nuove centrali.

Nel 1979 la seconda crisi petrolifera giunge in piena crisi economica e i consumi crollano.

Enel non costruisce più centrali e le industrie elettromeccaniche, che lavoravano prevalentemente per Enel, con commesse peraltro molto remunerative, si espandono all’estero con il GIE.

Nel 1983 arriva finalmente, con parecchio ritardo, il gas algerino.

I comuni ottengono contributi per distribuirlo e acquisiscono il controllo del territorio, erogando servizi energetici.

il business dell’acqua va ai democristiani mentre il gas ai socialisti

Sono gli anni delle lottizzazioni e delle prime grandi tangenti, con la benedizione del CDA dell’Enel, rappresentanza diretta del pentapartito al governo.

Dobbiamo a quel periodo buona parte dell’attuale debito pubblico.

Ma tutti sono responsabili e quindi nessuno è responsabile, proclama Craxi in Parlamento.

Nel 1986, dopo l’incidente di Chernobyl, con un referendum dall’esito scontato, ma senza che venisse spiegato al popolo quanti soldi sarebbe costata le rinuncia, termina l’esperienza nucleare italiana; vengono chiusi la centrale di Caorso, che ha prodotto poco o niente, e i cantieri di Montalto di Castro e Trino Vercellese.

Tutti gli investimenti dell’industria elettromeccanica vanno perduti, ma i costi per lo smantellamento del nucleare finiscono in bolletta: li stiamo pagando oggi e li pagheremo per sempre.

Le centrali termoelettriche vengono convertite a gas, il cui prezzo è legato a quello del petrolio, con la differenza che il gas dovrà essere pagato a russi, algerini e libici, anche se non lo si utilizza.

I primi vagiti ambientali denunciano i fumi delle centrali a carbone e anche i costosi sistemi di trattamento dei fumi verranno spartiti a suon di tangenti.

Nel 1992, a trent’anni dalla sua costituzione, ENEL diventa una società per azioni e, passando per tangentopoli, si cambia gioco: arrivano gli incentivi.

(continua..)

#dodobeltrame

I tedeschi premiano chi consuma meno

I tedeschi hanno fatto sempre sul serio

Il governo tedesco ha deciso, da più di un anno , di aiutare le industrie e i consumatori con un piano di emergenza da duecento miliardi di euro.

Per un decennio, mentre noi spendevamo, i tedeschi accumulavano surplus commerciali che, stando alle regole UE, avrebbero dovuto restituire, ma nessuno insisteva più di tanto, perché c’era la Merkel.

Il nuovo piano tedesco è semplice: se consumi meno energia ti premio!

Da noi, non solo non se ne parla ma si continua invece ad installare potenza senza tenere conto della domanda.

Siccome tutto viene messo a carico delle bollette perché premiare chi consuma meno?

Meglio staccare l’energia se il sistema va in crisi.

Ricariche e blackout

Una colonna = un condominio

Le colonne di ricarica spuntano come funghi ma, con l’arrivo del caldo, i milanesi si preparano ai blackout.

In attesa delle indicazioni del regolatore, il business delle colonne di ricarica prosegue con grande soddisfazione di venditori e distributori.

Per dare nuova potenza elettrica, e per la ricarica delle macchine è tanta, bisogna modificare la rete di distribuzione proprio per evitare disagi a quelli che l’auto elettrica non hanno.

Si installa ,cioè, una colonna di ricarica della potenza di un condominio di cinquanta appartamenti solo dopo aver capito come influenzerà il sistema elettrico della zona.

Se non lo si fa bene, anche quest’anno avremo i blackout e non sarà solo colpa del caldo.

Ma chi paga la connessione delle stazioni di ricarica alla rete di distribuzione? Non sarebbe stato meglio rinnovare la rete prima di installare le stazioni di ricarica? Qual’è il criterio del loro posizionamento? È vero che chiunque può chiederne l’installazione?

Le ricariche sono di tipo diverso, il suolo è pubblico e il suo utilizzo dovrebbe essere regolato. E non si sa ancora come viene effettuata la misurazione.

Questo succede a Milano ma nel resto del paese si segue lo stesso non-criterio?

Nel dubbio i distributori si sono cautelati!

Conguagli non dovuti

“In caso di contestazione, l’onere della prova dei consumi effettivi é a carico del fornitore, che deve periodicamente rilevare il consumo”.

Un giudice di pace annulla un bolletta di conguaglio “per mancanza di prova del credito“.

Le bollette di conguaglio sono come le cartelle delle tasse: in alcuni casi sono esorbitanti e sono sempre difficili da capire.

Restano un problema anche con i nuovi contatori elettronici che si guastano più di quelli vecchi, con il risultato che spesso il dato di consumo si perde per strada.

Le bollette di conguaglio nascono perché il distributore, un soggetto pressoché sconosciuto al consumatore e con il quale il consumatore non ha alcun rapporto contrattuale diretto:

  1. decide di sostituire il contatore e così si accorge che il precedente misurava male, sempre,ovviamente, a favore del consumatore;
  2. su richiesta dello stesso consumatore, verifica il funzionamento del misuratore;
  3. si accorge, per caso, e quando finalmente effettua una lettura fisica, che il misuratore era male impostato, magari da anni.
  4. nel caso di subentro.

Se il distributore legge il nuovo contatore – da remoto – si accorge del guasto dopo mesi, o anche anni, ma la cosa non lo preoccupa più di tanto perchè, nel frattempo, l’utente continua a pagare consumi stimati che, non é un caso, sono sempre maggiori di quelli reali con i risultato che tutti ci guadagnano, meno il consumatore

La sostituzione del contatore é un operazione molto delicata alla quale il consumatore dovrebbe assolutamente partecipare apponendo la sua firma al verbale d’intervento.

Per Arera, invece, la presenza dell’utente non é necessaria e la verbalizzazione dei dati risulta unilaterale e quindi soggettiva.

Il caso di un utente salentino, al quale arriva una bolletta di conguaglio “in conseguenza della sostituzione del contatore” ci fa capire che ogni tanto la giustizia prevale.

Il Giudice di Pace accoglie la domanda di accertamento negativo del credito annullando, di fatto, la fattura di conguaglio e ribadendo il principio secondo il quale l’onere della prova dei consumi rimane a carico dell’azienda che ha l’onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo.

Il fornitore – la società che emette le bollette – deve far effettuare, periodicamente al distributore, il rilevamento effettivo del consumo per verificare gli eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.

Onere che la società erogatrice – cioè il fornitore – deve svolgere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi, e tale consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore.

Ne consegue l’importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. 

Nel caso in esame, e per ammissione del fornitore, il contatore non trasmetteva al centro operativo del distributore il dato di consumo.

A seguito delle contestazioni dell’utente, che riguardavano il periodo 2013 – 2014 nel quale il deducente aveva pagato regolarmente tutte le fatture pervenutegli, la società elettrica aveva provveduto ad un ricalcolo, ritenendo dovuto l’importo di 1.300€.

Per il Giudice di Pace spetta al fornitore provare la corrispondenza tra quanto registrato dal contatore e gli effettivi consumi.

E in tal senso osserva che «in ossequio al condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio gravante sulle parti, che costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e dell’affidabilità dei valori registrati (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313) mentre, laddove tale onere è stato assolto, costituisce onere dell’utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente lo portano a presumere che è avvenuta un’utilizzazione esterna nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.

La bolletta elettrica esibita dal fornitore è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce “prova delle registrazioni riportate e validamente emessa solo se l’utente non le contesta“(Cass., 8901/1997).

A ciò aggiungasi che la fattura riportante il dettaglio dei consumi o scheda di riepilogo esibita dal fornitore non è sottoscritta da alcuno né, in alcun modo, provata la provenienza di chi l’ha formato e su quali dati è basato.

Nel caso di contestazione dei consumi, come nella fattispecie, la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria e il fornitore ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell’utente.

A ciò aggiungasi che la parte convenuta non ha dato prova certa a partire da quando il contatore non ha più comunicato l’autolettura ovvero manca la prova certa del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura, nonché la prova che il fornitore, accertata la mancanza di autolettura è intervenuta subito per verificare il funzionamento o meno del contatore.

A comprova poi che i conteggi effettuati dal fornitore non erano corretti lo si rileva anche dalla circostanza che il fornitore non ha esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell’eventuale sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione.

In buona sostanza, nella fattispecie, il consumatore nulla deve alla società di fornitura dell’energia elettrica che dev’essere anche condannata alle spese di lite.

Morale: vi stanno sostituendo il contatore,se non siete presenti e non verbalizzate la lettura del contatore vecchio, siete già fregati!

Siamo dei ciarlatani

Ci permettiamo di criticare le magagne del nucleare francese, dimenticando che ci fornisce sempre il 15% della domanda.

Critichiamo il carbone tedesco e dimentichiamo il nostro gas nell’Adriatico.

I sostenitori dell’energia eolica sono convinti che il vento che soffia in Italia abbia la stessa intensità di quello del mare del nord.

I sostenitori del fotovoltaico non vogliono rendersi conto che gli impianti possono produrre per 1500 ore, su 8600 in un anno e che per installare un GW di potenza fotovoltaica occorrono 2500/3000 ettari.

Per quanto riguarda i prezzi la situazione è drammatica e del tutto insostenibile.