I texani sanno dove finiscono i soldi delle bollette, fino all’ultimo centesimo.
Non c’è una sigla incomprensibile come da noi e sta tutto in una pagina.
161.000 kWh costano 13.600 dollari.
3,8 centesimi di dollaro/kWh la materia prima.

I texani sanno dove finiscono i soldi delle bollette, fino all’ultimo centesimo.
Non c’è una sigla incomprensibile come da noi e sta tutto in una pagina.
161.000 kWh costano 13.600 dollari.
3,8 centesimi di dollaro/kWh la materia prima.

Terna – Trasmissione Elettrica Rete Nazionale SpA – nasce dall’ENEL il 31 maggio 1999, a seguito del decreto Bersani.
Dopo numerose operazioni societarie la situazione ad oggi è questa é la seguente:

Dal 2010 Terna fa parte del Progetto Desertec che ha come obiettivo la produzione e la trasmissione di energia rinnovabile nelle aree del Medio Oriente e del Nordafrica per soddisfare sia il fabbisogno locale che quello europeo.[6]
Nel 2011 modifica il proprio assetto societario costituendo una holding da cui dipendono due società operative interamente controllate: Terna Rete Italia e Terna Plus, ciascuna con proprio AD e CDA.
Nell’agosto 2014 il gruppo pubblico di Pechino, State Grid Corporation of China, entra con il 35% in CDP Reti, l’azienda controllata da Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 30% di Snam e il 30% di Terna[11].
Nel 2015 Terna acquisisce la rete in Alta Tensione del Gruppo Ferrovie dello Stato.[12]
Ha inoltre avviato la realizzazione di infrastrutture di interconnessione nazionale, quali il SA.CO.I.3 (Italia-Corsica-Sardegna),[13] e verso l’estero, tra cui i collegamenti con il Montenegro (inaugurato nel 2019)[14] e con l’Austria (operativo dal 2023).
Oggi Terna gestisce, tramite Terna Rete Italia, la rete di trasmissione nazionale: 75.000 Km di linee elettriche in alta tensione.
Delle attività di Terna Plus,il ramo internazionale, si legge solo che gestisce linee in Perù, Uruguay e Brasile.
Il fatturato di Terna Rete Italia si basa sul sistema tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione (ARERA).
Le tariffe vengono aggiornate, sempre in positivo, ogni quattro anni e vengono caricate sulle bollette dei consumatori italiani.
La costituzione di Terna è stata una privatizzazione molto “controllata” dal sistema politico, contrariamente a quanto successo nel settore delle telecomunicazioni.
La tabella che segue indica i principali dati economici dai quali si evince una crescita costante senza sbalzi.

Terna, e i suoi azionisti, risultano particolarmente tutelati, non esistendo rischi particolari tali da compromettere il sistema economico dell’azienda.
Ulteriori informazioni dai dati di bilancio:
– Oneri finanziari: 82,8 (2019) e 88,9 ( 2020)
– Finanziamenti a lungo e a breve nel 2020: 11,5 miliardi vale ( quattro volte il fatturato).
– immobili e impianti hanno un valore dichiarato di 12,7 miliardi nel 2020.
– Il valore di borsa nel gennaio 2022 è di circa 13,5 miliardi.
È evidente che Terna, società quotata in borsa, rappresenta un’anomalia ed è lecito ipotizzare che la politica ne chieda finalmente una ristrutturazione.
Il monopolio, tuttora in vigore, della trasmissione dell’energia elettrica in alta tensione, permette a Terna di distribuire dividendi in crescita programmata e certa, poiché ricavi e profitti sono garantiti da Arera.
La ristrutturazione di Terna sarebbe solo il primo tassello del processo di riforma del settore elettrico del paese che presenta ulteriori eclatanti anomalie.
La riforma dovrà essere attuata prima della scadenza della concessione.
La riforma dovrebbe inoltre per la prima volta, definire il reale ruolo del consumatore industriale.
La flessibilità, ricavabile dall’industria, porterebbe notevoli vantaggi per il sistema energetico, con conseguente minor costo per le imprese, miglioramento della competitività e consistente risparmio di CO2.
Si arriverebbe, finalmente, ad un allineamento alla Direttiva Europea 944 del 5 giugno 2019 e al regolamento europeo 943 di pari data.
Ogni consumatore dovrebbe ricordare, quando tenta di capire una bolletta, il Decreto Legislativo 206 del 2005, noto anche come Codice del Consumo.
Questo prevede un “sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori” e recita:
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
Che tutti i fornitori di prodotti, venduti a misura, come gas, acqua ed energia elettrica, devono rispettare.
Dov’è finito il metro cubo sparito dalle bollette?
Perché invece Arera ha imposto bollette che nulla hanno a che vedere con le prescrizioni di legge, che sono a difesa dei consumatori?
C’è un nuovo “esperto” alla Stampa che ha sentenziato così: «I roghi californiani (sono) uno dei sintomi più evidenti che la crisi climatica che ci attanaglia non accenna certo a placarsi».
L’esperto dice «crisi climatica» che è la stessa espressione che hanno adottato a The Guardian, i cui i giornalisti sono tenuti a scrivere «emergenza climatica», «crisi climatica» o «collasso climatico» mentre, al posto di «riscaldamento globale», dovrebbero scrivere «arroventamento globale».
Il titolo della Stampa riporta «Il clima malato piega la California». Un po’ poco.
In compenso ecco altre due sentenze dell’esperto: «E’ facile prevedere che un’era del fuoco è vicina», «Il punto reale è perché gli incendi stanno periodicamente flagellando regioni così diverse del globo con una frequenza sconosciuta in passato».
(E qui forse ha ragione Gianrico Carofiglio, che, in un saggio per Einaudi, ha citato un’analisi statunitense su 28mila pronostici a opera di 284 «esperti» in dieci anni, e notava, l’analisi, che «le previsioni più scadenti venivano dai soggetti più famosi e più spesso presenti sui mezzi di informazione»).
L’esperto della Stampa si chiama Mario Tozzi, e sulla sua celebrità e mediaticità, nostro limite, non sapremo esprimerci: ma qualche verifica su quanto scrive si potrebbe azzardare.
Sul fatto che gli incendi siano tra gli esempi ricorrenti in chi cerca un collegamento tra eventi meteorologici e riscaldamento globale, per cominciare, non ci sono dubbi.
Sull’«era del fuoco», che sarebbe «vicina», possiamo solo dire che la distanza è tra 1,4 e 2,3 milioni di anni, ma guardando al passato: per il futuro non sappiamo.
Sul fatto che gli incendi starebbero «flagellando regioni così diverse del globo con una frequenza sconosciuta in passato» possiamo solo dire che è falso: dal 1870 a oggi gli incendi sono nettamente calati in tutto il Pianeta, come è stato scoperto grazie all’esame degli strati sedimentari di carbone sparsi su sei continenti e che coprono l’arco di due millenni.
La ragione è banale: l’uomo ha smesso di ardere la legna e ha iniziato a bruciare i combustibili.
Si chiama transizione pirica.
L’esperto della Stampa cita dei fantomatici aumenti di incendi in varie zone del mondo, ma sono falsi: avrebbe ragione se parlassimo del solo Canada, che nel 2023 ha visto andare a fuoco il più alto numero di aree mai registrato prima; i media ne hanno dato ampio spazio.
Non hanno invece dato spazio, perché così funziona, al fatto che negli Stati Uniti, sempre nel 2023, si è registrato il più basso numero di aree bruciate dall’inizio di questo secolo.
Va da sé che a contare è la tendenza globale, certo: è per questo che la Nasa, per capirne di più, dal 2001 ha fatto orbitare dei satelliti attorno alla Terra identificando gli incendi di ogni dimensione.
Risultato: dal 2001 al 2015 (lo studio è del 2017) i roghi su scala globale sono diminuiti in maniera significativa.
Il 2022, l’ultimo anno con informazioni complete, è stato quello coi valori più bassi in assoluto: la superficie terrestre divorata dal fuoco si è ridotta dal 3,2 al 2,2 per cento.
Ignari delle opinioni di Mario Tozzi, i satelliti Nasa hanno registrato che negli ultimi 18 anni c’è stato un calo del 25 per cento delle aree bruciate: sono diminuite di oltre 1.300.000 chilometri quadrati, passando da 4,9 milioni di chilometri quadrati (nella prima parte del secolo scorso) agli attuali 3,6 milioni.
Nell’articolo dell’esperto, infine, si dice poi che gli Stati Uniti hanno le più alte emissioni di gas serra pro capite al mondo (a noi risulta che in Australia siano più alte, ma chi se ne frega) e non poteva mancare un finalone contro Trump, «un presidente che vorrebbe trivellare anche il Polo Nord».
Informiamo che al Polo Nord sono già presenti 599 siti di estrazione di gas e petrolio.
Non è che l’esperto, forse, intendesse la Groenlandia?
Nel caso c’è Kvanefjeld, il sito più ricco di terre rare di tutto il globo, elementi fondamentali per la transizione energetica globale perché trovano impiego, tra l’altro, nelle auto elettriche e nelle turbine eoliche.
Bene: il partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, nel 2021, ha deciso di chiudere il giacimento di Kvanefjeld.
“Le bollette di Portogallo e Spagna sono le più basse d’Europa grazie alle rinnovabili”
Un’affermazione clamorosamente falsa!
Spagna e Portogallo, oltre ad aver rinegoziato il prezzo del gas algerino che arriva attraverso il Marocco, nel 2022 sono riusciti a ottenere da Bruxelles, il permesso di mettere un tetto al prezzo del gas dedicato alla produzione di energia elettrica.
Il permesso entra in vigore a giugno 2022 – 40 €/MWh – fino ad aprile 2023; poi il tetto é salito per arrivare, a fine ‘23, a 65 €/MWh, data in cui la misura è terminata.
Inoltre la Spagna, nel 2022 e nel 2023, ha registrato una percentuale di energia rinnovabile prodotta inferiore a quella della Germania, che però ha registrato prezzi nettamente più alti.
A partire da gennaio 2024 l’andamento dei prezzi di Spagna e Portogallo si allinea al mercato degli altri Paesi europei non protetti da tutele.
Si può vedere un effetto della minor dipendenza dal gas da febbraio ad aprile, come in Francia, che va a nucleare.
Il gas più economico della terra si trova in Texas, è il gas del Permiano e costa zero!
In Italia lo pagheremo comunque quattro volte quello che pagavamo il gas russo da tubo, e sembra saremo obbligati ad acquistarlo anche dagli USA, per il problema dazi.
Ma cosa stanno combinando gli americani, e qual’è il motore di tutto questo casino che nasconde problemi ambientali non trascurabili?
Come sempre il petrolio, la cui ricerca nelle pietre bituminose del sottosuolo, ha scatenato una crescita senza precedenti della produzione di gas associato, aumentata di otto volte negli ultimi dieci anni.
L’aumento ha messo in crisi la capacità di asporto, sia in termini di impianti di lavorazione che di gasdotti. Le infrastrutture sono saturate, e i prezzi del gas sono andati per mesi in territorio negativo, il che significa che i produttori hanno dovuto pagare, per farsi portare via il gas, e per continuare a produrre qualcosa di molto più prezioso: il greggio.
Le altre cause concomitanti sono:
(1) stoccaggio completo: i siti di stoccaggio del gas in Texas erano già pieni al 70% all’inizio di aprile, il che significa che la domanda di iniezione è stata limitata durante l’estate;
(2) la manutenzione del gasdotto durante l’estate ha ulteriormente limitato la capacità di asporto, anche attraverso il sistema di gasdotti di El Paso;
(3) ritardi del gasdotto: il gasdotto Matterhorn è stato ritardato più volte, anche dopo l’uragano Beryl, che ha ulteriormente depresso i prezzi del gas.
Previsto un maggiore utilizzo del gasdotto Matterhorn (25 miliardi di metri cubi/anno), anche se un’interruzione non pianificata di un gasdotto potrebbe facilmente riportarli in territorio negativo.
Ci sono nuovi progetti di gasdotti in fase di sviluppo, tra cui l’Hugh Brinson Pipeline (15 miliardi di metri cubi/anno) che ha appena ricevuto il FID e dovrebbe iniziare le operazioni entro la fine del 2026.
Il gas del Permiano, incredibilmente economico, è l’abbinamento perfetto per servire la rivoluzione dell’intelligenza artificiale alimentando i data center affamati di energia.

Riaccendiamo le caldaie, quasi tutte a gas, e il prossimo inverno potremmo restare proprio senza gas, che ci serve anche per produrre metà dell’energia elettrica nazionale.
Se invece il gas ci sarà, lo pagheremo il triplo rispetto all’anno scorso.
I prezzi dell’energia sono impazziti: prima della pandemia il gas costava 15€/MWh mentre il TTF di febbraio ‘22 era a 100. Oggi viaggia tra 30 e 40.
Il prezzo dell’energia elettrica é parametrato a quello del gas e colpisce le industrie che si stavano appena riprendendo dalla pandemia.
E la volatilità è destinata a perdurare.
Un aumento reale del PIL del 6%, in questa situazione altamente inflattiva, non è pensabile!
Soluzioni a breve non ce ne sono, se non pagare e aspettare che la tempesta passi, se passerà.
Scomposte le reazioni: abbiamo dato subito la colpa ai russi, che ogni inverno ci scaldano e che teniamo sotto embargo da anni.
Uno degli ultimi messaggi di Angela Merkel, che ha raddoppiato il gasdotto Nord Stream, che porta gas russo direttamente in Germania, è chiaro: forse l’Europa compra poco gas russo.
Ursula Von Der Leyen era invece di parere contrario: basta gas, solo rinnovabili!
E così tutti a blaterare di transizione energetica contro le fossili, che rappresentano il 60% della nostra produzione, senza prima dire ai russi: “stiamo pensando di diminuire le fonti fossili, ma avremo ancora bisogno del vostro gas, mettiamoci d’accordo sul prezzo, torniamo ai contratti take-or-pay”.
Contratti che invece abbiamo fatto scadere, fidandoci del gas naturale liquefatto americano, che doveva arrivare in Europa, ma chissà a quale prezzo, e che che adesso finisce tutto in Cina.
Il cambiamento climatico invia segnali chiari e gli eventi atmosferici estremi s’intensificano con conseguenze difficili da prevedere, come il calo del vento in Germania con i parchi eolici che non producono.
Da tempo ci si chiede quale sia l’affidabilità delle rinnovabili, sulle quali abbiamo deciso di puntare.
E l’affidabilità delle altre infrastrutture?
I gasdotti sono obsoleti, gli stoccaggi sono talmente strategici che non si sa mai quanto gas c’è, o ci sarà, le vecchie centrali nucleari francesi garantiscono il 15% dei nostri consumi e, alla fine, saranno finanziate dall’Europa perché, e su questo i francesi hanno ragione, l’energia delle nucleari é carbon free.
E gli incidenti? Ci stanno anche quelli, come 2003, quando restammo al buio per un fantomatico albero caduto in Svizzera.
Ora tutto é interconnesso e ci vuole poco per far saltare il sistema.
C’è bisogno di un serio piano di resilienza energetica, che faccia tesoro degli errori del passato.
Partendo proprio dagli stoccaggi visto che statisticamente il grande freddo da noi dura al massimo una settimana e i consumatori già pagano in tariffa il gas delle emergenze.
Quando serve, ci deve essere gas per resistere una settimana, fatecelo pagare quanto volete ma la gente non può ammalarsi di nuovo perché fa freddo.
Ogni inverno, invece, o c’è ne sempre una oppure gli ignoranti fanno il solito terrorismo e appena arriva il freddo andiamo in confusione.
Nel 2012 fa molto freddo e l’AD di ENI informa che si consumano 440 milioni di m3 al giorno. (ndr. un volume da ricordare per i prossimi mesi). Viene fuori che c’è gas solo per tre giorni: stoccaggi vuoti!
Preso dal panico il governo Monti accende le centrali a olio combustibile, che restano pronte a produrre fino a luglio, mentre Mucchetti, ancora al Corriere prima di finire al Senato, scrive di metaniere che vagano nel Mediterraneo.
Nel Gennaio 2015 arriva poco gas dalla Russia e si pompa troppo dagli stoccaggi .
Il ministero dichiara l’allarme che “prevede che siano gli operatori a mettere in campo tutte le azioni di mercato più opportune per consentire il ritorno alla normalità”.
Detto fatto: il giorno dopo, con un tempismo perfetto, una metaniera scarica GNL a Livorno.
Nel 2015 i russi sospendono le forniture all’Ukraina perché non paga il gas. Attraverso l’Ukraina passa il gas per l’Europa e, se l’Europa non scalda l’Ukraina pagandole il gas, il gas non arriva. Per questa ragione i tedeschi si riforniranno direttamente dalla Russia con il Nord Stream.
In Marzo 2017 l’incidente di Baumgarten in Austria blocca il gasdotto del nord e nel dicembre dello stesso anno il prezzo del gas raddoppia a 35 €/MWh (ndr. un prezzo da ricordare per i prossimi mesi) perché il gasdotto va in manutenzione e la portata dimezzerà per due anni.
Nel 2018 una nuova crisi con l’Ukraina, che si risolve di nuovo con i soldi dell’Europa.
Comunque tutti i contratti di fornitura di gas sono secretati: dove finisca il gas e a quale prezzo nessuno può saperlo.
Con queste incertezze bisogna muoversi adesso, con una cabina di regia ad hoc, che preveda tutti gli scenari possibili e i criteri per affrontarli senza ritrovarsi a dover agire, come sempre, nel panico.
Bisognerebbe poi pensare nel lungo periodo perché se i prezzi energetici resteranno a questi livelli dovremo davvero consumare di meno!
E’ un cambio epocale e le scelte condizioneranno il nostro futuro.
La transizione energetica implica:
1) continuare a bruciare combustibili fossili e inquinanti, che rappresentano l’82% dell’energia globale;
2) credere che le energie rinnovabili – solare, eolico e,impropriamente, la idroelettrico – siano la migliore soluzione per cambiare.
I cinque paesi europei, con le più basse emissioni di gas serra per unità di produzione di energia elettrica, sono Norvegia, Francia, Svezia, Svizzera e Finlandia.
Tutti hanno raggiunto l’obiettivo utilizzando l’energia nucleare, quella idroelettrica o entrambi.
Al contrario, i cinque paesi che hanno più investito nel solare e nell’eolico – Germania, Danimarca, Portogallo, Spagna e Irlanda – hanno emissioni e prezzo dell’energia elettrica molto più elevati.
La ragione è che, quando cala l’oscurità, o non c’è vento, le batterie non sono assolutamente in grado di fornire l’energia necessaria.
Così i paesi “ossessionati” dal solare e dall’eolico sono costretti ad accendere le centrali a gas naturale, e tenere accese sempre quelle a carbone, aggiungendo costi, che i fans delle energie rinnovabili, più o meno inconsapevolmente, ignorano.
Solare ed eolico richiedono più di un intero sistema di generazione di backup parallelo, una ridondanza estremamente costosa che costringe gli utenti a pagare più del doppio di quanto pagherebbero per garantire l’affidabilità del sistema senza le rinnovabili.
Con l’aggravante che i frequenti arresti e avviamenti delle centrali di riserva, siano esse a gas o a carbone, presentano un rendimento peggiore e quindi consumano più combustibile a parità di energia prodotta.
Basta veder cosa succede in California, l’autoproclamatosi paradiso dell’energia verde, dove le emissioni sono in costante aumento anche se lo stato è stato tappezzato con pannelli solari e gli utenti pagano bollette energetiche astronomiche.
La voce “oneri di sistema” della bolletta elettrica deve sparire.
Non può più essere posta a carico dei soli consumatori ma a quello di tutti i contribuenti.
Vanno abrogati i seguenti due ultimi capoversi del comma 11 riferito all’art. 3 del Decreto legislativo n. 79, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 :
i) L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10.
ii) La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
Il capoverso i) autorizza l’Autorità ARERA ad aumentare i corrispettivi del trasporto dell’energia, previsti dal comma 10, ponendo a carico delle bollette oneri considerati a torto,afferenti al sistema elettrico.
Oneri che, nel 1999, e secondo il comma 11, avrebbero coperto i costi della dismissione delle centrali nucleari – la cui chiusura era stata decisa dal referendum – e i costi degli istituti di ricerca elettrica, allora deficitari.
I costi furono cosi addebitati ai consumatori di energia elettrica, invece di essere posti a carico del bilancio delle Stato, e il primo conto fu un miliardo di euro.
Nel corso del tempo i governi, che si sono succeduti alla guida del paese, hanno deciso di sovvenzionare altre iniziative e imprese, non necessariamente legate al mondo dell’energia, utilizzando la stessa voce della bolletta; arrivando anche a sostenere economicamente anche imprese decotte e presentando il conto ai consumatori.
Consumatori che non erano assolutamente responsabili di decisioni politiche, cui sono stati addebitati centinaia di miliardi di euro.
A seconda del consumo gli oneri di sistema possono rappresentare percentuali importanti della bolletta.
Le successive decisioni del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, oltre a quelle della Corte dei Conti e dell’Unione Europea, comprese leggi del Parlamento, hanno invece chiaramente confermato che tali oneri, che incrementano oggi del 30% il costo dell’energia elettrica, non rappresentano affatto costi effettivi del servizio elettrico ai consumatori.
Quindi devono essere pagati dal contribuente e non dal consumatore, non aggravando più sull’approvvigionamento energetico delle famiglie e delle imprese.
Famiglie ed imprese che non possono essere chiamate, per diritto costituzionale, a sostenere soggetti privati che molto spesso hanno già redditi più elevati delle prime.
E’ quindi chiarito che il quesito referendario non chiede l’abrogazione degli oneri generali di sistema ma sollecita lo spostamento della loro riscossione dal consumatore al cittadino contribuente.
Lo stesso quesito richiede di abrogare il capoverso ii) che consente, comunque, all’Autorità ARERA, di includere gli oneri generali di sistema nelle bollette dei clienti finali del servizio elettrico.
Il referendum chiede di abrogare il suddetto capoverso per quanto detto sopra, essendo l’obbiettivo del referendum è quello di eliminare il pagamento, con la bolletta, degli oneri generali di sistema, decisi in sede politica a sostegno di aziende private.
Gli oneri generali di sistema devono essere socializzati messi cioè a carico del bilancio dello Stato perché il consumatore deve pagare esclusivamente i costi effettivi della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, come per altro già previsto dalle leggi promulgate dal Parlamento e dalla Direttive Comunitarie in materia.
Seguono alcuni post sull’argomento:
https://edoardobeltrame.com/2019/11/21/alitaglia/
https://edoardobeltrame.com/2017/04/05/gli-amici-degli-amici-falliscono/
https://edoardobeltrame.com/2018/12/20/bolletta-bancomat/
https://edoardobeltrame.com/category/oneri-di-sistema/
https://edoardobeltrame.com/2024/06/10/oneri-di-sistema-3/comment-page-1/
https://edoardobeltrame.com/2022/02/04/la-socializzazione-delle-perdite/
https://edoardobeltrame.com/2021/06/23/sbilanciamenti-e-parassiti/
https://edoardobeltrame.com/2021/09/14/la-resa-dei-conti/
https://edoardobeltrame.com/2021/06/24/incentivi-e-truffe-secretati/
https://edoardobeltrame.com/2017/07/04/la-farsa-del-montenegro/
https://edoardobeltrame.com/2025/01/22/gli-oneri-di-sistema/
I primi misuratori elettronici di energia elettrica vennero imposti da Enel nei primi anni 2000.
Sostituivano quelli a rotella, che peraltro continuano a girare senza problemi.
Erano progettati e fabbricati dalla stessa Enel, e solo Enel sapeva quanto fossero intelligenti.
Con il risultato che lo sarebbero stati molto di per i distributori di energia elettrica,dei quali Enel era e resta il capofila.
I contatori non furono mai omologati e i problemi legali di questi strumenti sono trattati qui.
All’atto pratico, i misuratori non sono neppure semplici da consultare: spesso, alla loro installazione, pur essendo obbligatorio per legge, non viene rilasciato alcun libretto di istruzioni e così il consumatore non può verificare il proprio consumo, che é l’unica informazione utile per risparmiare.
Azionando il tasto del contatore, l’utente attiva un menù che indica tutta una serie di dati, perlopiù incomprensibili.
Ma risulta impossibile, per esempio, conoscere il consumo di un determinato giorno o settimana.
Con l’introduzione di questo tipo di misuratore viene meno il principio di contraddittorio: nella cessione di beni venduti a “quantità” (kWh) questa deve poter essere apprezzata, contestualmente, da venditore e compratore.
Se acquisto frutta, pane, carburante é così ma se per l’energia elettrica no.
Se, per esempio, l’utente volesse controllare i consumi di energia del giorno 27/9/2024, dovrebbe piazzarsi davanti al contatore alle ore 23:59:59 del giorno prima, premere il tasto, scorrere il menu sino al valore A1 e, dopo averlo annotarlo, ripetere l’operazione per A2 e A3. Alle ore 23:59:59 del 27/9/2024: ripetere le tre letture e poi calcolare la differenza.
Una follia ripensando alla mitica rotellina che girava e azionava le tamburelle.
Questa la legge:
“A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato, facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.”
Terna non può conoscere il consumo nazionale perché non distribuisce energia ma la trasporta in alta e altissima tensione.
Senza essere integrate al consumo industriale, le FER diventeranno un problema di sicurezza nazionale.
È molto più semplice, per Terna, far pagare ai consumatori gli sbilanciamenti della rete: nel quarto trimestre, l’aumento dell’uplift sarà di 1,95 €/MWh.
Per garantire la sicurezza energetica, se s’incrementano le FER, si devono installare centrali a gas di backup, con relativo aumento di CO2.
Pretendere di migliorare la sicurezza con le batterie, per miliardi di euro d’investimento pagati sempre dalle bollette, è pura follia ma è un grande affare per alcuni produttori, che già le istallano con i soldi del PNRR, nei siti delle vecchie centrali termiche.
L’incremento delle FER, come si vorrebbe imporre alla Sardegna senza fare, prima, i conti, per accumulare energia elettrica, e usarla la sera, è un’altra scemenza.
Siccome in Italia c’è sole ( ma molto più sole che vento) l’ordine di scuderia sembra essere quello di produrre energia elettrica, a qualunque costo!
La Sardegna diventerebbe così solo un ottimo test su sul futuro elettrico del paese.
Attendiamo che il consumo dei distretti industriali entri nel dispacciamento, rendendo il sistema elettrico meno dipendente dalla Francia, che ci fornisce 50 TWh sui 300 che consumiamo, e dalla Cina, che produce le batterie.
Il ruolo delle Istituzioni dovrebbe essere quello di valutare il meglio per il sistema,nell’interesse della sicurezza nazionale.
Secondo Terna invece la “flessibilità industriale è una cavolata” (cit. di un funzionario di Terna)
Dovrebbe provvedere il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che invece latita.
Negli interessi di chi?

Iura & Legal Systems – ISSN 2385-2445 XI.2024/3, B (1): 1-16
Università degli Studi di Salerno
ASIMMETRIE CONTRATTUALI NEL MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA:
ONERI DI SISTEMA E FORME DI TUTELA DEI “TRADERS”
Gisella Pignataro*
SOMMARIO: 1. – Rapporto privato e pubbliche funzioni: il contratto di erogazione di energia elettrica;
I limiti dei controlli degli strumenti di misura di tipo elettronico posti dal D.M. 21 aprile 2017, n.93: vizi, contrasto con la MID e mancata tutela.
1) I vizi
2) I contrasti con la MID
Approfondimento su varie criticità emerse dalla formulazione del D.M. 93/2017: sia in relazione alle “Definizioni” di cui all’art. 2 che del livello di effettività della tutela della Fede pubblica, come scaturenti dalle disposizioni dell’articolato relativo ai Controlli previsti all’art. 3, commi b) e c) del D.M. 21 aprile 2017, n.93.
I Vizi
L’art. 2, comma g) del citato D.M. 93/2017, così dispone: «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
Successivamente, all’art. 9, dispone l’Elenco titolari degli strumenti di misura secondo quanto previsto e con le modalità di cui ai commi successivi:
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell’attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresì l’elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale …
Giova preliminarmente precisare l’ambiguità semantica insita nella definizione di “titolare dello strumento” in funzione del fatto che: è il titolare della proprietà dello strumento o che, ad altro titolo ha la responsabilità dell’attività di misura; l’ambiguità radica la propria genesi nella stessa disposizione – che è la lettera con la quale è espressa la norma giuridica – laddove utilizza la lettera “o” come elemento disgiuntivo – senza però fissare un criterio univoco di individuazione del “Titolare dello strumento” tra: colui che è titolare della “proprietà dello stesso” o che è il soggetto cui attribuire, comunque, “la responsabilità dell’attività di misura”.
E’utile sapere che, nel periodo precedente l’emanazione del D.M. 93/2017, è sempre esistito un Elenco di coloro che utilizzavano strumenti di misura per l’esercizio della loro attività, detto “Elenco degli Utenti metrici”, es. Rivenditori al minuto di generi alimentari, di carburanti, di gas, elettricità, ecc; ciascuna delle categorie commerciali elencate, utilizzava uno strumento di misura – allo scopo di determinare la quantità della merce, elemento fondamentale del contratto di compravendita – da scambiarsi contro il corrispettivo.
Non rilevava il titolo giuridico di possesso dello strumento metrico utilizzato, ovvero il commerciante di generi alimentari poteva essere titolare del diritto reale di proprietà delle bilance utilizzate, oppure possederle in leasing (quindi mero possessore); il rivenditore di carburanti, eserciva la Stazione di Servizio in forza di un contratto di Comodato d’uso gratuito delle attrezzature dell’impianto con la Compagnia petrolifera proprietaria delle suddette: tra queste, i distributori di carburanti utilizzati per determinare i quantitativi di carburante da scambiarsi contro il corrispettivo; i rivenditori di gas ed elettricità utilizzavano i contatori di gas e di energia elettrica per quantificare le rispettive quantità delle 2 diverse forme di energia ai Consumatori finali, elencate nelle rispettive Bollette/Fattura per l’esazione del corrispettivo dell’energia ceduta. I contatori, però, sono di proprietà dei Distributori delle 2 forme di energia.
In buona sostanza, quanto precede, serve ad evidenziare che non è tanto il Titolo di proprietà dello strumento di misura che rileva ai fini della Titolarità dello strumento, quanto il fatto che è il possessore dello strumento di misura a determinare mediante l’utilizzo del medesimo, la “quantità della cosa da scambiarsi contro il prezzo”, e quindi ad incamerare il “mark-up” quale differenza tra il prezzo delle quantità di merci vendute con quelle acquistate.
In concreto quindi, è colui che si avvale dello strumento metrico ai fini di svolgere l’attività di vendita a peso e/o a misura che ha la responsabilità giuridica del corretto funzionamento dello strumento impiegato, indipendentemente che sia proprietario o meno dello strumento stesso; è pertanto il soggetto che, ex lege,deve utilizzare strumenti legali, e ha la responsabilità del corretto funzionamento dello strumento metrico.
Nella realtà invece, assistiamo al fatto secondo il quale, a seconda del genere del bene ceduto contro il prezzo, “il titolare dello strumento” in certi casi, come quello del Rivenditore di generi alimentari o quello di carburanti è il legale rappresentante dell’Impresa di Vendita: tutti hanno, nell’esecuzione del contratto, la responsabilità dell’attività di misura.
In altri casi, come quello della rivendita di gas e/o di elettricità, i proprietari dei contatori impiegati per la contabilizzazione delle 2 diverse forme di energia, essendo proprietari dei contatori e responsabili dell’attività di misura sono stati individuati quali “Titolari degli strumenti di misura”: sono i c.d. Distributori, i quali in forza dell’obbligo del principio giuridico di separazione dal Venditore, consentono a quest’ultimo l’esecuzione del contratto di somministrazione. Ovviamente, il Consumatore finale riceve dal Venditore – che incamera i frutti dell’attività di vendita – le Bollette/Fatture recanti i dati delle quantità consumate a lui comunicate dal distributore: rimanendo libero, in apparenza, dalla responsabilità del corretto funzionamento dei contatori.
Questa irragionevole disparità di individuazione del “Titolare dello strumento” è fonte di 2 forti distorsioni:
a) vìola in radice, i principi civilistici fissati dal vigente ordinamento in tema di contratti di compravendita, ovvero contratto di natura sinallagmatica, ove l’esecuzione del contratto è finalizzata al trasferimento del diritto reale di proprietà del bene contro un corrispettivo;
b) vìola, in taluni casi, il principio di responsabilità del venditore in ordine alla “recta mensura” del bene oggetto del contratto di somm.ne stesso: il Rivenditore di energia elettrica e/o gas fattura ai propri Clienti/Consumatori iquantitativi delle 2 diverse forme d’energia, rimanendo immune da responsabilità che grava – per definizione attestata dal legislatore del D.M. 93/2017 – sul Distributore, il quale è il “Titolare dello strumento di misura” in quanto proprietario dello stesso e responsabile dell’attività di misura.
Il mostro giuridico, scaturente da tale stato di cose, in settori così importanti della vita quotidiana, travisa in modo assolutamente inescusabile – offendendone l’istituto stesso – la figura della responsabilità presente in diversissime declinazioni presenti nell’ordinamento civile, penale, fiscale ed amministrativo.
Nel vigente ordinamento, responsabile è una persona fisica o giuridica per la quale l’ordinamento stesso appresta la potestà giuridica di muovergli un rimprovero.
I contrasti con la MID
L’art. 1, comma 2 del citato D.M. 93/2017, così dispone: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”.
E’ intanto necessario chiarire 2 questioni:
1. è importante chiarire che i sistemi di misura di cui sopra -trattasi di sistemi di misura del gas – non hanno cittadinanza né nella normativa interna (nazionale), né in quella CE (comunitaria): in entrambi gli ordinamenti sono normati i soli Contatori del Gas (All. MI-002 della MID) e non i sistemi di misura del gas. Potremmo risolvere il problema, definendo i sistemi di misura del gas come “res nullius” in quando giuridicamente mai definiti come tali, ma così facendo si estinguerebbe pure, ex se, un più grave problema giuridico sotteso dall’affermata esclusione dalla verificazione periodica;
2. tali “sistemi” furono sottratti “dall’applicazione della normativa di metrologia legale, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale”.
E’ appena il caso di soffermare l’attenzione del lettore che:
La direttiva MID, ovvero la direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 è stata recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, entrato in vigore il 18 marzo 2007. In piena vigenza della direttiva in questione, il Governo con D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con legge 20.11.2009 n. 166, sancisce che a “al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale”,i sistemi di misura del gas non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale: in ciò però vengono poste le premesse giuridiche per il promovimento dell’ennesima procedura d’infrazione comunitaria.
Non è giuridicamente possibile recepire una direttiva comunitaria, nella quale, all’allegato MI-002 sono previsti i Contatori di gas e poi, ad appena 2 anni dal recepimento, con procedura d’urgenza, attuata con D.L. dal titolo “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee – Procedura d’infrazione n. 2007/4915”, si legifera ai fini di espungere dall’ordinamento nazionale i controlli metrologici sui Sistemi di misura del gas: che non sono nemmeno previsti né dall’ordinamento interno e né da quello comunitario, ove però detti sistemi contengono i contatori di gas previsti invece nei suddetti ordinamenti.
Siamo alla farsa: allo scopo di ovviare alla Procedura d’infrazione di cui sopra, si emette una serie di atti che ben integrano le premesse necessarie per il promovimento di un’altra e diversa procedura d’infrazione.
Conseguenza della vigente legge 166/2009 è pure il fatto che non si conosce il dato legale dei quantitativi di gas naturale in ingresso nel ns. Paese, nonché quello in esportazione e neanche quello in solo transito.
Altro contrasto con la MID è il fatto che, il D.M. 93/2017 esclude in sede di verificazione periodica l’esame comparativo del software di alcune categorie di strumenti di misura, quali ad esempio i distributori di carburanti ed i contatori di energia elettrica attiva.
La MID, al punto 7.6 dell’Allegato I – Requisiti Essenziali – dispone invece che: Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un’attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d’istruzioni. Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato. Il contrasto con la MID è palese.
Claudio Capozza
D.M. 21 aprile 2017, n.93: contrasto con la MID e mancata tutela per certe categorie di strumenti per assente definizione dei controlli
• Sfruttamento degli errori quando sempre a favore di una “parte” della transazione
• Mancata definizione dei controlli
L’art. 1, comma 2 del citato D.M. 93/2017, così dispone: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”.
La direttiva MID, ovvero la direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 è stata recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, entrato in vigore il 18 marzo 2007. In piena vigenza della direttiva in questione, il Governo con D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con legge 20.11.2009 n. 166, sancisce che a “al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale”,i sistemi di misura del gas non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale: in ciò però vengono poste le premesse giuridiche per il promovimento dell’ennesima procedura d’infrazione comunitaria.
E’ altresì noto che la direttiva 2004/22/CE – o MID – è stata novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, avente ad oggetto aggiunte e lievi modificazioni alla direttiva 2004/22/CE: tutte aventi ad oggetto l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
All’allegato IV, avente ad oggetto i CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME (MI-002)sono appunto previsti i Contatori del gas qualora utilizzati perscopi di misura legali.
Orbene, pur a voler concedere efficacia alla legge 20.11.2009, n. 166 che aveva sancito (illegittimamente) la sottrazione agli obblighi metrologici a siffatta categoria di strumenti di misura, la direttiva 2014/32/UE li aveva pertanto reintrodotti al suo Allegato IV. Per il principio giuridico della successione delle leggi nel tempo, la più “recente” abroga implicitamente leggi e/o disposizioni di legge entrate in vigore in precedenza e con essa contrastanti: ovvero la legge 20.11.2009, n. 166 deve intendersi abrogata.
La qual cosa invece è stata completamente ignorata: tant’è che con il D.M. 93/2017, è stato egualmente disposto che: “Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166”: pertanto in violazione dei principi generali dell’ordinamento, con un mero D.M., il 93/2017 del Mi.S.E., si decreta contro la disposizione prevista nella direttiva 2014/32/UE. Chapeau.
Per dovere di conoscenza del lettore, è d’obbligo esplicitare un’altra questione fondamentale e di delicatissima ricaduta sul sistema dei Consumatori, Utenti ed Imprese.
Tra le varie direttive emanate in materia di strumenti di misura, ovvero tra la più volte citata direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 e la direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014: entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata altresì licenziata la Direttiva 2009/137/CE della COMMISSIONE del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.
In via preliminare è doveroso subito premettere che, ai fini dell’efficacia, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, acquistano esecutività ed efficacia nei Paesi Membri, a mezzo dell’emanazione di adeguati atti legislativi che sono, D.P.R. o D. Lgs.vi: le direttive della Commissione sono immediatamente efficaci.
In buona sostanza, la Commissione europea, si era resa conto di farsi carico di dovere impedire che gli errori di cui sono affetti tutti gli strumenti di misura, segnatamente quelli utilizzati per l’erogazione dei servizi forniti da imprese di pubblica utilità: ovvero quelli dettagliati negli Allegati da MI-001 a M005, non favorissero sistematicamente una Parte della transazione svolta appunto con tali strumenti.
Pertanto la direttiva ha così disposto: per tutti gli strumenti di cui agli Allegati da MI-001 a MI-005, Il contatore non deve sfruttare l’errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.
In concreto, la Commissione all’art.2 della suaccennata direttiva così dispose: Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Non ho notizia di come il ns. Paese abbia adottato gli atti conseguenti allo scopo di rendere efficaci le suddette disposizioni emanate dalla Commissione. Ma tant’è.
E qui, da ultimo, duole rimarcare la mancata definizione dei controlli previsti, in teoria, dalle disposizioni del più volte citato D.M. 93/2017: ma non ancora pubblicati.
Mentre nell’allegato IV al D.M. in parola è fissata la periodicità della verificazione degli strumenti in servizio (art.4, comma 3) fisando per ogni tipo di strumento, la periodicità, in anni, entro i quali devono essere sottoposti alla Verificazione Periodica da parte dei Laboratori accreditati, vi è una situazione da vero e proprio “Far West”, che vado di seguito ad elencare.
– Per i contatori dell’acqua (ALL. MI-001 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo); le Verifiche vengono svolte dal gestore idrico non accreditato da Accredia;
– Per i contatori di calore (ALL. MI-004 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo);
– Per i tassametri (ALL. MI-007 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo); in compenso le Verifiche periodiche vengono svolte dai Comuni che abilitano dei Laboratori di prova non accreditati da ACCREDIA;
– Per gli strumenti di misura della dimensione (ALL. MI-009della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo;
– Per gli analizzatori dei gas di scarico (ALL. MI-010 della MID): è fissata la periodicità, ma non le procedure di prova e correlate liste di controllo; in compenso le Verifiche vengono svolte dai laboratori di taratura e prove del CSRPAD, dipendenti dal MIT; essi sono Laboratori di prova non accreditati da ACCREDIA e quindi mancanti della riferibilità metrologica; è appena il caso di aggiungere che gli analizzatori di gas di scarico costituiscono gli strumenti necessari per l’esecuzione delle prove necessarie per la Revisione Periodica degli Autoveicoli prescritte dal vigente Codice della Strada: qui i beni giuridici meritevoli di tutela sono la sicurezza e la tutela della salute pubblica.
In buona sostanza, a distanza di quasi 20 anni da quando è entrata in vigore la direttiva 2004/22/CE e s.m.i., per circa il 50% delle categorie degli strumenti compendiati, non sono state emanate le procedure per l’esecuzione della Verificazione Periodica.
Lascio alla sensibilità del lettore, ritrarne le relative considerazioni e valutazioni. Stiamo parlando di beni giuridici di natura patrimoniale, della scurezza, della salute e dell’ordine pubblico tutelati da direttive comunitarie cui l’Italia ha dato attuazione recependole solo formalmente: se non addirittura violate.
Cav. Claudio Capozza
“Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.
Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.”
A3 é solo una delle componenti degli oneri di sistema.

Le bollette come bancomat: raccolgono soldi che non nulla hanno a che vedere con l’energia che acquistiamo.
Comprino temporaneamente i buchi di Alitalia, Ilva, Alcoa, o di operatori elettrici falliti, come Gala o GreenNetwork, solo per citarne alcuni, e poi si perdono.
Le industrie “energivore” pagano l’energia elettrica troppo cara? Ci pensano le bollette!
Volete installare un impianto fotovoltaico? Ci pensano le bollette!
I treni costano troppo cari? Ci pensano le bollette!
C’è il furbo che la bolletta non la paga, nessun problema, ci pensano pensano le bollette!
Istituti di ricerca deficitari? Ci pensano le bollette!
Verificate quanto pagate gli “oneri di sistema” ad ogni bolletta e poi moltiplicate per le decine di milioni di utenze!
Continuano a ripeterci che gli oneri di sistema sono imposizioni parafiscali. Che dovrebbero essere pagati da tutti i cittadini, e non solamente dai consumatori, che invece ci pagano sopra pure tasse e IVA.
Le origini degli oneri di sistema sono trattate in un altro post di questo blog.
Il metodo d’imposizione resta lo stesso: governo e parlamento decidono e incaricano Arera di spalmare il tutto nelle bollette.
Per anni fila tutto liscio ma quando la voce “materia prima” esplode, la bolletta esplode e il governo è costretto a sospendere le altre voci!
Lo ha fatto Draghi ma era solo temporaneo.
Arrivano così conti stratosferici ma nessuno protesta anche perché, al di fuori di chi incassa, nessuno sa come girano i soldi.
Gli oneri vengono incassati dal distributore,che li gira al GSE e poi si perdono nei meandri di un sistema tutt’altro che trasparente.
Il consumatore paga gli oneri ma non ha mai visto le bollette scendere!
É la stessa situazione della benzina con la differenza che della macchina puoi anche fare a meno, ma della luce in casa no.
È il futuro é tutt’altro che roseo!
All’orizzonte abbiamo infatti i sistemi di accumulo, necessari, ci raccontano, a immagazzinare l’energia rinnovabile che nessuno consuma, quella stessa energia che già incentiviamo con i conti energia di venti anni fa.
Le rinnovabili sbilanciano la rete? Nessun problema, ci pensano di nuovo le bollette, che incentivano i produttori di energia da fossile perché tengano a disposizione le centrali pronte a produrre. Solo pronte a produrre a costi stratosferici.
Poi ci sono le reti da rimettere a posto. Enel, che ha ancora il monopolio della distribuzione, annuncia 17 miliardi d’investimenti che alla fine saranno pagati dalle bollette.
Stessa cifra,17 miliardi Terna!
Come sia stato possibile piazzare le rinnovabili al sud quando la domanda é al nord é difficile da spiegare se non perché c’erano gli incentivi.
Così adesso, dopo vent’anni, ci pensa Terna a sbottigliare il sud con nuovi elettrodotti pagati sempre dalle bollette.
Passando per gli eolici, offshore o onshore, sarà un disastro per il consumatore italiano che guarda impotente la competitività dei partner europei

In una memoria di Arera, presentata alla commissione d’inchiesta della Camera sui diritti del consumatore, è scritto:
“Inoltre, la catena di esazione di tali componenti, che passa attraverso le società di vendita, comporta la presenza di rischi di controparte di complessa gestione, che hanno portato all’esigenza di socializzare importi rilevanti corrispondenti ad insoluti all’interno della medesima catena. Ciò in particolare alla luce delle sentenze della giustizia amministrativa, che hanno limitato la responsabilità delle società di vendita in relazione al versamento degli oneri in caso di insoluti del cliente finale”
Socializzare oneri para-fiscali, derivanti dalla morosità di quelli che non pagano le bollette, sulla platea di quelli la pagano non é equo e senz’altro non rientra nelle competenze di Arera.
In attesa che qualcuno si svegli, l’unica soluzione è il referendum!

Il decreto ministeriale 93/2017 del MISE stabilisce le regole per la verifica periodica, e per quella in contraddittorio in caso di contestazione, degli strumenti di misura.
Il consumatore, che chiede al suo fornitore, la verifica del contatore di energia elettrica, dovrà anticiparne le spese e questo rappresenta forse un primo ostacolo perché dissuade buona parte di quelli che rilevano il problema.
Sarebbe meglio specificare che, in funzione dell’esito della verifica, le spese verranno supportate dal soccombente.
Ma c’è una sorpresa : la verifica non si può fare perché il contatore deve essere provato “stand alone” – cioè staccato dalla rete – prova che risulta impossibile perché, una volta tolto dalla rete, il contatore va in allarme e si spegne.
Visti i tentativi di qualche distributore di effettuare la verifica sul contatore ancora installato, che dialoga con il centro operativo remoto, va denunciato un ulteriore e clamoroso baco, nella procedura di verifica, cioé la mancanza dell’esame comparativo dei due software, quello presente sul contatore con quello depositato all’atto dell’omologazione dello stesso contatore.
La prova sulle bilance, per esempio, lo prevede mentre il software dei contatori di energia elettrica può essere addirittura modificato da remoto – e può farlo solo il distributore, senza doverne rendere conto a nessuno.
Si può quindi ragionevolmente concludere che la prova del contatore é impossibile e il consumatore non é certo di pagare il giusto.
Siccome sono finanziati dal PNRR non ci chiediamo quanto costa accumulare energia elettrica.
Lo scenario 100% FER richiede un massiccio adeguamento della rete e l’installazione di una notevole quantità di accumuli.
La tipologia su cui si punta in Italia è la batteria elettrochimica (BESS, Battery Energy Storage System) che ha limiti operativi e notevoli costi correlati.
La vita utile di una batteria dipende dalla quantità di energia scaricata a ogni ciclo – DoD (Depth of Discharge).
Le batterie LFP sono quelle che offrono la maggiore vita utile in funzione del DoD:
DoD 100%, 1500 cicli
DoD 80%, 2500 cicli
DoD 50%, 5000 cicli
Il rendimento di carica/scarica è circa il 92%.
L’energia rilasciata sul singolo ciclo dagli accumuli è definita come segue: capacità×DoD×rendimento.
Quindi per un accumulo da 1 GWh, sull’intero ciclo di vita (LCA), per diversi profili di scarica l’energia rilasciata è:
DoD 100%, 1,38 TWh
DoD 80%, 1,84 TWh
DoD 50%, 2,30 TWh
Per le batterie utility scale, cioè su scala di rete, i soli costi di capitale (Capex) variano tra 446 e 358 $/kWh, rispettivamente per impianti da 4 e da 8 ore di autonomia.
Perciò il costo dell’energia dovuto al solo capitale investito è pari al rapporto tra questo e l’energia totale rilasciata nell’intero ciclo di vita dall’accumulo: Capex / energia LCA.
Nel caso di batterie da 8h di autonomia questo costo varia tra 259,4 $/MWh (DoD 100%) e 155,7 $/MWh (DoD 50%).
Nel caso di batterie da 4h di autonomia invece, varia tra 323,2 $/MWh e 193,9 $/MWh.
Se si aggiungono i costi operativi, ipotizzando nulli quelli variabili (VOM), non si possono trascurare quelli fissi (FOM). Questi, per un impianto da 1 GWh e 60 MW di potenza, sono circa 50 $/kW l’anno (365 cicli), variabili quindi tra 8,9 $/MWh (DoD 100%) e 17,9 $/MWh (DoD 50%).
Non contiamo i costi di smaltimento, stimabili al 5% del Capex.
Da quanto visto sopra, l’utilizzo ottimale degli accumuli (DoD 50%) comporta un costo dell’energia compreso tra 173,6 e 211,8 $/MWh.
Con un cambio dollaro-euro pari a 0,92, in Italia corrisponde a 159,7 e 194,9 €/MWh.
Tantissimo!
Soltanto al 2050 è prevista una riduzione del 40% sul Capex, con i costi dell’energia da accumuli a 95,8 e 116,9 €/MWh. Sempre alti, e sono i costi al produttore: al consumatore arrivano maggiorati dell’utile d’impresa.
Per le soluzioni commerciali o residenziali, i costi sono ancora più elevati.
Questo è solo uno dei costi obbligatori che comporta un sistema 100% FER ed è solo una parte di quello che ci verrà chiesto in bolletta se ci affideremo solo a FER e batterie.
Ecco perché il baseload non può essere coperto solo dalle FER.
Ecco perché serve un mix energetico.
Ecco perché serve il nucleare!
Sicuri di quanto gas arriva in Italia?
Valido dal 1/1/2022 il nuovo
emesso da ARERA come ennesima variante – al momento sono 103 – di una delibera del 2009. La prima pagina è imbarazzante oltre che scandalosa!

Arera, istituita per regolare il mercato, lascia alcuni “buchi” che solo il MASE – Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica – può correggere.
Il dato di misura non è più quello che leggiamo sul contatore – valore legale univoco della quantità della res che paghiamo – ma il risultato di una nuova attività, la “validazione”.
In Metrologia legale, che dipende dal ministero, il dato di misura è il risultato di un’operazione effettuata con uno strumento di misura legale e, siccome per uno strumento legale vale la presunzione che lo stesso strumento possegga tutti i requisiti richiesti dalla legge, l’attività di validazione é inutile.
Le bollette del gas esprimono il volume di gas fornito in Smc – acronimo di Standard metri cubi – e non in metri cubi come invece la legge prevede.
Prima di ricercare nuovo gas in giro per il mondo, sarebbe opportuno verificare, quanto gas entra e esce dal nostro paese.
La legge 166 del 20 novembre 2009, con il fine di “consentire la semplificazione degli scambi”, ha sottratto all’obbligo di controllo i sistemi di misurazione installati presso gli arrivi dei gasdotti dall’estero. Sistemi che non sono riconosciuti dalla Direttiva 2004/22/CE con rischio di denuncia d’infrazione.
Sarà facile, per le società che il governo vuole perseguire per gli extra-profitti difendersi dicendo che la misurazione non viene effettuata legalmente e che quindi non è possibile definire legalmente il volume di gas importato.
Solare ed eolico sono il modo più economico per rendere l’energia molto più costosa per il consumatore.
I sostenitori del solare e dell’eolico utilizzano il LCOE (Levelized Costs Of Energy) che valuta i costi dell’impianto di generazione per unità di energia prodotta durante il periodo di ammortamento.
Ma il LCOE è solo una minima parte del prezzo pagato poi dagli utenti finali.
Nessuno sembra prendere in considerazione il costo degli interventi sulla rete elettrica conseguenti:
– l’alimentazione di backup per sopperire all’ intermittenza della produzione e viceversa;
– l’installazione e la gestione di costosi sistemi di accumulo;
– una capillare integrazione della rete compresi i costi di trasmissione, distribuzione, bilanciamento e condizionamento;
– le perdite di efficienza: più energia eolica e solare significa meno utilizzo delle risorse dei sistemi di backup o di rete;
– lo spreco di suolo per la bassa densità energetica dell’eolico e del solare con un costo economico e ambientale di migliaia di km²
– i costi di riciclo dei materiali derivanti dalla bassa densità energetica (per kg) e dalla breve durata degli impianti eolici e solari. Più economici diventano gli asset, meno economico il costo dello smaltimento in discarica;
– l’inefficienza energetica netta (eROI) delle materie prime e dell’energia – di produzione, lavorazione, trasporto, aggiornamento, produzione e smaltimento dell’intero sistema;
– i costi per la salute e l’ambiente, ovvero danni alla vita vegetale e animale, effetti negativi sui sistemi climatici, compresi il riscaldamento, l’estrazione eolica e i cambiamenti atmosferici. E l’impatto sulla salute dovuto all’enorme quantità di rifiuti tossici.
L’energia nucleare comporta invece costi iniziali elevati, ma fornisce energia elettrica economica, abbondante e costante per decenni, senza dipendere dalle condizioni meteorologiche o da quelle della rete,che invece bilancia.
Una centrale nucleare viene installata in siti produttivi esistenti e risulta molto più conveniente.
Una buona analogia è la differenza tra la costruzione di un ponte e l’uso di un traghetto per attraversare un tratto di mare.
Un ponte è più costoso da costruire di un traghetto, ma è più comodo ed economico da usare di un traghetto nel tempo.
Solare ed eolico richiedono più interconnessioni per risolvere il problema dell’intermittenza di produzione.
Un problema che se non venisse risolto potrebbe rendere la rete esistente pericolosa.
Le interconnessioni erano nate proprio per condividere la potenza messa a disposizione dalle fonti di produzione affidabili – le centrali termiche degli anni ‘60 – e riducevano la necessità di potenza in eccesso, che ora il sistema richiede, per restare in equilibrio quando il sole va giù o non c’è vento.
Ciò aveva senso in quanto la disponibilità di ciascuna centrale di generazione non era necessariamente correlata alle altre, anche all’interno della stessa rete.
Ora invece stiamo applicando erroneamente questa soluzione ai “buchi” di disponibilità del solare e dell’eolico.
È molto probabile che anche le reti dei paesi limitrofi abbiano lo stesso problema perché la disponibilità di energia da fonti è la stessa.
L’analisi di Kathryn Porter sulla situazione del Regno Unito – https://lnkd.in/g8pAEMnj – evidenzia il problema.
Molti paesi dell’Europa settentrionale condividono modelli meteorologici simili, il che significa che durante i periodi di vento debole più paesi possono affrontare carenze simultanee.
Paesi come la Norvegia e la Svezia, con reti stabili basate sul nucleare e sull’idroelettrico, tendono a limitare le interconnessioni, dando priorità alla propria sicurezza energetica rispetto alle esportazioni e proteggendosi dalla volatilità delle reti afflitte da fonti intermittenti.
Con meno energia disponibile, i paesi danno priorità ai propri bisogni, spinti dal nazionalismo energetico, emanando leggi per sospendere le esportazioni di elettricità o imporre tasse.
Con il risultato che la rete comune, un tempo cooperativa, si sta frammentando,ogni nazione bada a se stessa e la promessa di una sicurezza energetica condivisa attraverso le interconnessioni sta venendo meno.
Le interconnessioni dovrebbero cioè essere uno strumento, non lo strumento.
Stanno invece diventando un pozzo per l’eccesso di produzione rinnovabile e un rubinetto durante i periodi di bassa produzione.
Affidarsi a loro rappresenta un grosso rischio in quanto sono vulnerabili ai danni causati da incidenti o sabotaggi, che possono richiedere mesi per essere riparati, compromettendo ulteriormente l’affidabilità.
Il caso dell’interconnector con la Francia ci riguarda direttamente.