La sostituzione dei contatori

Ci stanno sostituendo i contatori del gas e un lettore di Milano riceve un avviso da una società che nemmeno conosce, perché non é quella che gli invia la bolletta.

L’avviso infatti é del distributore, quello che, in teoria, dovrebbe venire a leggerci il contatore,ma poi non viene mai e così paghiamo sempre consumi stimati.

Della sostituzione dovrebbe avvisarci il fornitore – che é la nostra controparte contrattuale – ma non é così: é il distributore che avvisa per conoscenza.

Invece di venire a leggere i contatori, come in tutta Europa, i distributori, con la benedizione dell’Autorità per l’energia, hanno deciso di sostituirli con quelli elettronici per un unica ragione, perché li pagheremo noi con le bollette.

Ci raccontano che é tutto gratuito ma non é vero: centinaia di euro spalmati negli anni per un servizio del tutto inutile per il consumatore, il quale già non legge il contatore meccanico e non leggerà neppure quello elettronico.

In compenso il nuovo contatore sarà letto e gestito da remoto consentendo a chi lo controlla di decidere cosa dovremo consumare.

Restano infatti irrisolti rilevanti problemi di metrologia legale di competenza del  MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – che non si pronuncia da decenni.

Per il gas viene data facoltà al consumatore di chiedere la verifica metrologica del contatore installato, consigliata sempre e in particolare nel caso il vostro contatore sia stato fabbricato prima del 1980, perché costa solo cinque euro.

Ma la stessa facoltà non viene invece concessa per i contatori della luce che, essendo illegali non possono neppure essere provati in contraddittorio perché mancano le norme di riferimento.

La loro sostituzione comporterà quindi la distruzione della prova di misurazioni illegali.

 

La ripartizione delle spese di riscaldamento

All’assemblea condominiale vi diranno che, se non installerete valvole termostatiche e ripartitori di calore, dovrete pagare delle penali ma é una balla.

Meglio capire il problema, prima di decidere di spendere soldi inutilmente.

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I ripartitori avrebbero il compito di conteggiare, per poi farvi addebitare, il consumo di energia termica del locale dove sono installati.

La materia è talmente confusa che la stessa legge ammette che per i primi due anni di funzionamento, le spese possano essere ancora ripartite in base ai millesimi di proprietà, magari dopo aver speso più di 150€ per termosifone.

Ci sono condomìni che hanno installato questi sistemi senza aver sostituito la vecchia caldaia, il che la dice lunga sulla sul pressappochismo con il quale si é legiferato.

Se comunque deciderete di installare i ripartitori, la quota di spesa individuale a consumo dovrà essere deliberata dall’assemblea, previa predisposizione di una nuova tabella che corregga i millesimi di proprietà con lo stato di fatto delle unità immobiliari; e ovviamente tutti i condòmini devono essere d’accordo.

Dovrà essere una tabella “dinamica”, cioè aggiornata ad ogni variazione come, per esempio, la sostituzione di un solo radiatore o di un serramento.

E’ qui scoppierà il caos!

Gli amministratori, opportunamente “sollecitati” dai fornitori, sottovalutano il problema: selezionano l’impresa per la riqualificazione della centrale termica e fanno deliberare il criterio di ripartizione delle spese, dando per scontato che tutto funzioni.

Ma non é così perché, a consuntivo, le tabelle penalizzeranno o favoriranno ingiustamente i condòmini.

Importante é il contratto tra condomìnio e la società che installa e gestirà i ripartitori.

L’installatore deve essere responsabile, verso tutti i condòmini:

  • della legalità degli strumenti e del loro  corretto funzionamento;
  • della corretta imputazione, nello strumento, dei dati geometrici di ogni radiatore;
  • del fatto che ogni radiatore sia completamente libero da qualsiasi copertura;
  • della validità e legalità del dato di consumo di ogni radiatore;
  • della gestione dei dati di consumo
  • della predisposizione di una tabella riepilogativa dei consumi di ogni appartamento.

Tutti i condòmini avranno il diritto di verificare i dati storici di tutte le letture, le proprie e quelle degli altri, e se i dati non sono legali sorgeranno contenziosi.

I contratti dovrebbero essere separati: uno per la riqualificazione della centrale termica e il servizio riscaldamento e l’altro per la determinazione del consumo di ogni appartamento.

Prima di deliberare è necessario che tutti capiscano:

  • che i ripartitori non sono strumenti legali;
  • come funzionano;
  • l’unità di misura della ripartizione che deve essere un’unità di misura legale;
  • cosa registrano e per quanto tempo vengono conservati i dati;
  • che non devono funzionare d’estate;
  • come devono essere installati;
  • come si evitano manomissioni o utilizzi impropri;
  • come possono essere verificati.
  • quali possono essere i potenziali danni all’impianto derivanti dal l’installazione delle valvole.

Pochi quelli che affrontano seriamente il problema nonostante le importanti partite economiche in gioco.

I princìpi di metrologia legale invece sono chiari e un proprietario che desse in locazione un appartamento, non potrebbe addebitare le spese di riscaldamento all’affittuario, in base delle indicazioni di uno strumento non legale.

Miracolo: il milionesimo di metrocubo!

La bolletta mostra la lettura del contatore – 415 m3 – ma ne addebita 416,030175 Smc

Sei cifre dopo la virgola e l’utilizzo di un’unità di misura scientifica e non legale.

Risulta  difficile misurare un milionesimo di metro cubo, anche in un laboratorio.

Nessuno ci fa caso, ma i sei decimali derivano da un’operazione aritmetica.

L’Autorità dell’energia spiegava – ma la pagina è sparita – che i sei decimali derivano dalla moltiplicazione del numero del contatore, per un coefficiente così “tutti i consumatori pagano uguale”.

Ma perché l’unico dato legale della transazione, cioè quello indicato dal contatore, viene moltiplicato per un coefficiente?

Perché un’altra legge, quella sulle accise, stabilisce che le stesse vengano calcolate e pagate sul prodotto di quella moltiplicazione.

La metrologia legale afferma però che solo strumenti legali possono essere impiegati nei rapporti tra terzi, come legali devono essere le unità di misura”.

L’Italia ha recepito la Direttiva Europea che stabilisce che “il volume del gas si misura in metri cubi”. In tutta Europa, il gas viene misurato legalmente in metri cubi e addebitato legalmente in kWh, unità di misura legale dell’energia.

In Italia, l’unità di misura utilizzata non é legale, con tutto quanto consegue.

Un’unità di misura resta, per sua definizione, unica mentre per misurare il gas italiano ne vengono usate due.

Due pesi e due misure? Chi ci perde e chi ci guadagna?

 

Contatori inutili

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Il visualizzatore a cristalli liquidi di milioni di contatori di energia elettrica è illeggibile, e così milioni di consumatori non possano controllare il proprio consumo.

Ma hanno il diritto di verificare sul contatore quanto consumano indipendentemente da quanto il distributore legge da remoto.

Il dato legale non è quello letto a distanza, che viene indicato nelle bollette, ma quello che leggiamo sul contatore.

Se non si legge nulla, vi devono cambiare il contatore all’istante!

Telefonate al call center del vostro fornitore e si precipiteranno, contenti di farlo in sordina, perché proprio i contatori con il visualizzatore spento sono, per la maggior parte, illegali.

Magari vi diranno di aspettare che sta arrivando il nuovo contatore di seconda generazione ma voi insistete e minacciate di denunciarli, funziona!

La delibera dell’Autorità dell’energia, cui non compete la Metrologia Legale, tratta del nuovo contatore 2G, e stabilisce che il suo funzionamento non influenzi quelli che non verranno sostituiti che potranno così continuare a funzionare.

Ma non in questo stato, non con il visualizzatore spento!

I problema é che il contatori che avete in casa forse non sono mai stati omologati e così, quando qualcuno lo fa notare, vengono sequestrati.

Il consumatore infatti non solo non sa come viene tele-gestito il suo contatore da remoto ma non riesce neppure a leggere se quanto gli viene addebitato é corretto.

La scomparsa dei numeri sembra peraltro una malattia di vecchiaia dei contatori, mentre quella genetica é di essere stati progettati in itinere, e cioè man mano che l’installavano; e i consumatori ne sono stati inconsapevoli cavie, oltretutto pagandoli.

Chi li ha inventati, progettati e fabbricati, non li ha omologati, li ha utilizzati e li utilizza tuttora per venderci l’energia che produce, in spregio a qualsiasi regola e buon senso.

E adesso decide che possono essere sostituiti, sempre a nostro carico.

Ripartitori illegali

L’Autorità  per l’energia conferma la bufala dei ripartitori:

“I sistemi di contabilizzazione indiretta, invece, sono tecnicamente applicabili nella gran parte dei casi in edifici esistenti, ma non sono regolati dalla Metrologia Legale, a garanzia della transazione economica e a tutela del consumatore finale”.

Un decreto impone la contabilizzazione dell’energia termica delle unità immobiliari e la termoregolazione degli ambienti. La materia é anche regolata da Leggi regionali e per la Lombardia trovate i riferimenti qui.

Molti condomìni hanno scelto il sistema di contabilizzazione indiretta, spaventati dalle previste penali dal 1/7/2017.

La contabilizzazione indiretta prevede le valvole termostatiche, con le quali si può regolare il flusso dell’acqua calda ai radiatori, e i ripartitori che stimano grossolanamente l’energia termica fornita da ciascun radiatore.

Negli edifici più datati risulta tecnicamente impossibile installare sistemi di contabilizzazione diretta, che però sono gli unici a misurare legalmente l’energia termica.

I contabilizzatori diretti sono infatti strumenti omologati mentre  i ripartitori non lo sono in quanto stimano grossolanamente l’energia termica ceduta dal radiatore all’ambiente.

Non essendo strumenti di misura omologati, i ripartitori non sono strumenti legali perché la legge stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la grandezza deve essere espressa in un’unità di misura legali.

La richiesta di un corrispettivo economico, contro una quantità di energia termica erogata, rientra in questa casistica.

I ripartitori invece, o non si sa neppure cosa misurino, oppure conteggiano “unità numeriche di ripartizione” che non sono unità di misura legali.

La Direttiva 2004/22/CE – MID – regola la messa in commercio di strumenti di misurazione omologati e prevede la sola contabilizzazione diretta, non i ripartitori.

Quindi il simbolo CE, apposto sui ripartitori attualmente in commercio, presume una conformità metrologica che non esiste. 

Il ripartitore è quindi illegale ed é nulla qualsiasi pretesa economica basata sulle sue rilevazioni, a prescindere dalle decisioni prese dalle assemblee condominiali.

Era quindi sostanzialmente inutile installare i ripartitori, con buona pace di quelli che hanno speso soldi inutilmente (dai 100 ai 150 euro per termosifone), degli amministratori che ancora continuano a proporre i lavori in assemblea richiamando una legge che non conoscono e dei fabbricanti che propongono ancora i loro prodotti.

Il Ministero, a cui compete la metrologia legale, latita e il cittadino butta i soldi dalla finestra perchè ha paura di dover pagare multe se non installa strumenti illegali.

Vogliono cambiare i contatori

Enel ha deciso di sostituire 31 milioni di contatori di energia elettrica.

Memori del passato, é un occasione unica per far valere i nostri diritti e le associazioni dei consumatori dovrebbero capire bene il problema invece di firmare protocolli d’intesa.

Prima di tutto, non sussiste per il consumatore l’obbligo di sostituzione né questa può essere imposta da un terzo, il distributore, defilato nel rapporto contrattuale tra consumatore e venditore, senza il consenso di entrambi e la modifica del contratto.

Il nuovo contatore sarà più utile solo a chi vende l’energia e non a chi la consuma.

Se non leggevate il contatore prima, non lo leggerete neppure in futuro.

E lo pagherete voi!

La voce “spesa di trasporto e gestione del contatore” della bolletta é già  lievitata prima ancora della sostituzione.

Dovranno avvisarvi personalmente della sostituzione: i cartelli esposti nelle parti comuni condominiali non hanno alcun valore e dovrete diffidarli dal sostituire il contatore in vostra assenza.

Se il display del contatore vecchio é leggibile dovrete verbalizzare tutti i dati che si leggono:sono quelli i dati legali, e solo quelli.

Non c’è alcuna coerenza da verificare, tra i dati che leggete sul contatore e quelli che vi diranno di aver letto da remoto.

Se il display del contatore vecchio non si legge, rifiutate la sostituzione e fate un esposto  alle Guardia di Finanza o ai Carabinieri.

(…continua…)

Contatori o sistemi?

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Il MISE, interpellato alla Camera, definisce “lacunosa” la legislazione per i contatori di energia elettrica.

Ma anche per quelli del gas la situazione non è chiara.

L’Autorità per l’energia impone ai distributori di gas la sostituzione dei contatori.

Anche i contatori del gas potranno essere letti e gestiti da remoto. 

La sostituzione è a carico degli utenti, che la pagheranno a rate con le bollette.

Sarebbe stato sufficiente imporre ai distributori di leggere sistematicamente i contatori, come la regolazione prevede, ma era troppo semplice e poco costoso per gli italiani che pagano già il gas più caro d’Europa.

I nuovi contatori del gas sono omologati da laboratori europei accreditati, fabbricati e provati in accordo alla direttiva europea nota come MID.

La direttiva stabilisce esclusivamente il criteri d’immissione sul mercato dei contatori ma non definisce il “sistema di misura” del quale lo strumento sarà parte integrante e con il quale interagirà.

In Italia il sistema non è stato omologato dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui unicamente compete la metrologia legale.

Quindi, non solo il contatore, ma é l’intero sistema di misura a dover essere legalizzato, per assicurare l’utente che non ci siano interferenze sulla trasmissione del dato di consumo. 

Non legalizzando il sistema, si ricade nella medesima situazione dei contatori di energia elettrica, gestiti da remoto senza il controllo di nessuno.

Addebitare il consumo in base a un dato teletrasmesso é diverso dal farlo in base a quanto indicato dal contatore e la legge non lo ammette.

In caso di contestazione, il distributore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore ma spetta al fornitore dimostrare al cliente la rispondenza di quanto fornito con quanto indicato dal contatore.

La direttiva MID stabilisce inequivocabilmente che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come venga poi gestito.

Misurare gas non è un’operazione semplice con l’aggravante che, solo in Italia, si utilizza anche un’unità di misura illegale,lo standard metro cubo.

Il caso VW la luce e il gas

La vicenda Volkswagen dimostra quanto sia semplice utilizzare l’elettronica per fini fraudolenti: le emissioni non venivano misurate prelevando dagli scarichi delle autovetture, ma erano dedotte dall’elaborazione di dati secondari, prodotti da centraline elettroniche.

Le centraline e il software possono essere soggetti a manomissioni,i gas di scarico no.

Se nessuno verifica gli scarichi, tutto risulterà regolare anche se il laboratorio europeo di Ispra  lo diceva.

Quindi, se é senz’altro colpevole chi ha taroccato le centraline, è incomprensibile come si siano potuti autorizzare criteri di verifica di dati senza la sicurezza della loro attendibilità e senza alcun controllo delle procedure di rilevamento.

La direttiva europea MID definisce  i criteri ai omologazione e messa in commercio di diversi strumenti di misura.

L’allegato 10 della direttiva tratta gli analizzatori dei gas di scarico ma, per questo specifico strumento, la direttiva MID non è stata ancora recepita dall’Italia.

In Italia la misurazione di energia elettrica, gas ed energia termica è stata implementata con l’elettronica: il dato di consumo viene generato dai contatori e poi elaborato da componenti elettronici.

Il caso della misurazione dell’energia elettrica é eclatante: il dato viene generato da strumenti non omologati, i c.d. contatori intelligenti o smart meters, e viene successivamente concentrato e trasmesso a mezzo di protocolli ignoti al consumatore, non normati né controllati da nessuno se non da chi lo gestisce.

La legge però è chiara: è il dato del contatore quello valido per la transazione così come è la condizione del gas di scarico delle autovetture a essere ora sotto esame.

 

Perché il nuovo contatore del gas?

 

In arrivo gli avvisi della sostituzione del contatore del gas con oggetto: “adeguamento ai requisiti funzionali minimi del gruppo di misura del gas”.

Il consiglio é di inviare al vostro fornitore una raccomandata A.R. diffidandolo dall’installare il contatore in vostra assenza e richiedendo:

  • il nuovo contratto di fornitura, con indicazione del numero di matricola del contatore, abbinato al PDR;
  • la  dichiarazione di conformità, firmata dal fabbricante del contatore;
  • il manuale d’istruzione, con lista e significato delle voci indicate dal visualizzatore;
  • caratteristiche e modalità della trasmissione dei dati;
  • la conferma che il volume di gas consumato sarà fatturato in unità di misura legali;
  • l’indicazione degli addebiti, presenti e futuri, relativi alla sostituzione del contatore e al servizio di telelettura.
  • la conferma della data d’inizio del servizio di tele-lettura;
  • la conferma che il contatore, una volta installato, farà parte di un sistema di misurazione non previsto dalla Direttiva MID.
  • la conferma che il dato di consumo sarà adeguatamente protetto e che il contatore non potrà essere in alcun modo influenzato dal sistema del quale fa parte;
  • la conferma che la registrazione degli eventi, effettuati anche da remoto, sarà evidente all’utente e agli organi di vigilanza;
  • la conferma che il software del sistema non interferirà con il contatore e non ne influenzerà le caratteristiche metrologiche.

La sostituzione potrà inoltre essere effettuata a condizione che la lettura del vecchio contatore venga contestualmente verbalizzata dagli intervenuti, che opereranno in forza di delega scritta.

 

 

Perché i nuovi contatori del gas?

In attesa dei nuovi contatori elettrici vogliono cambiarci quelli del gas.

Mentre in tutta Europa i contatori del gas venivano sostituiti dopo un certo numero di anni, in Italia non é mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo di una legge del 1991, senza il quale non sussiste ancora l’obbligo di sostituirli.

Pezzi d’antiquariato industriale del primo dopoguerra sono ancora in funzione.

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Nel 2008, la Procura di Milano indagò sulla misurazione del gas e l’Autorità per l’energia, prima segnalò al Governo e al Parlamento rilevanti problemi di Metrologia Legale e poi, senza aver avuto nessuna risposta,deliberò sulle procedure di teletrasmissione del dato di consumo.

Incurante del fatto che il dato di consumo potesse venire generato da contatori obsoleti, l’Autorità impose un onerosissimo programma di adeguamento elettronico, scaricandone il costo in bolletta. Tutti i sistemi di misura del gas, che peraltro la Metrologia Legale non ha ancora  definito, sarebbero stati interessati:dai più grandi, per i consumi industriali e commerciali, a quelli domestici.

Ma perché trasmettere e gestire un dato che nasce male?

Quali i reali vantaggi per il consumatore? 

Se, per utenze industriali e commerciali, l’intervento era giustificato dal valore economico  del volume del gas consumato, proporre lo stesso intervento a decine di milioni di utenti che utilizzano il gas per cucinare o per farsi una doccia, sembrò subito un’inutile forzatura.

Ma in Italia siamo per il progresso e anzi, dobbiamo essere un faro anche per gli altri paesi.

Si attendono sessant’anni per sostituire un contatore, che il consumatore avrà nel frattempo pagato chissà quante volte, per mettergli in casa la Ferrari dei contatori, senza aver ancora capito come funziona e raccontandogli le solite balle.

Da noi il gas è già il più caro d’Europa, il consumatore non sa neppure quanto consuma, nessuno legge il contatore e non saranno quindi 500 € in più a mandarlo in rovina.

Non se ne accorgerà neppure perché saranno spalmati negli anni con la voce “gestione del contatore”, magicamente comparsa nelle nuove bollette,aggregata alla voce “trasporto”.

Con l’avviso della sostituzione, devono avervi proposto di provare il vecchio contatore: se la prova confermerà che il contatore è conforme – e quindi non vi ha fregato negli ultimi decenni – dovrete pagarla; se invece risulterà non conforme – e quindi probabilmente vi sta fregando da decenni – è gratuita.

I risultati della gestione del dato di consumo sui primi due milioni di contatori installati sono deprimenti, le bollette continuano a fatturare il consumo stimato e il consumatore paga un servizio inesistente.

 

La metrologia legale e i contatori 2G

Un simposio promosso dal Politecnico di Milano trattava di metrologia legale (documenti consultabili qui).

Esaminati gli aspetti scientifici, legali e regolatori il quadro è devastante.

Leggi dello Stato, decreti legislativi su delega del Parlamento, decreti ministeriali, circolari ministeriali, recepimenti di direttive comunitarie e decreti del Presidente della Repubblica si sovrappongono e rendono la situazione sempre più complicata.

I relatori hanno manifestato dubbi comuni sull’applicabilità dei decreti e, in particolare,  sulla costituzionalità di un decreto che discrimina i consumatori, tra quelli escussi sulla base delle indicazioni di contatori illegali, e gli altri.

I contatori di energia elettrica, pur essendo illegali, possono continuare ad essere utilizzati nel rapporto tra terzi “fino a quando non verranno rimossi”

Il gas naturale,invece, viene conteggiato e successivamente corretto, con addebito ai consumatori di  volumi non già indicati dal contatore ma dal correttore; fatturati poi in unità di misura né legali, ma scientifiche.

A cosa serve, ammesso che si possa, provare un contatore elettronico che è solo uno dei componenti un sistema complesso di tele-gestione con il quale il contatore interagisce?

Per quale ragione il sistema non é stato ancora definito? Perché non vengono rese pubbliche, e comunicate agli organi di controllo, le modalità d’interazione? Come viene garantita la sicurezza del dato di consumo che paghiamo con la bolletta?

Perché un decreto stabilisce che il titolare di un contatore di energia elettrica sia “colui il quale è titolare del diritto di proprietà, ovvero colui che ha la responsabilità della misura”, mentre un altro decreto stabilisce che titolare di un contatore di gas é chi, a qualsiasi titolo, ne ha la disponibilità ?

Sono interrogativi che restano senza risposta e, nel frattempo, i sequestri continuano.

Il responsabile dell’Ufficio Metrico di Milano concludeva il suo intervento affermando che “in ogni stato di diritto la civiltà della misura diventa misura della civiltà”.

Dopo un anno ci stanno sostituendo i contatori del gas con quelli elettronici e per quelli della luce l’Autorità per l’energia ha emesso ieri una delibera che non prende in considerazione gli aspetti di metrologia legale come la definizione di “sistema di smart metering” e la proprietà del contatore. Ma l’Autorità dell’energia non ha competenza in questo campo.

Il contatore elettronico francese

Dopo anni di prove su piccole reti pilota, parte in Francia il programma Linky che prevede la sostituzione di 35 milioni di contatori di energia elettrica.

In Italia siamo stati molto più bravi: dai primi anni duemila funzionano decine di milioni di contatori intelligenti che non sono mai stati omologati da nessuno, come la legge invece imponeva.

Così abbiamo pagato con le bollette miliardi di euro a Enel per farci misurare energia elettrica da contatori illegali dei quali non conosciamo il funzionamento, non riusciamo a provarli in un contraddittorio legale, né, in molti casi,riusciamo a leggerli perché il visualizzatore é spento.

Quando lo facciamo notare ci raccontano che, anche se non si legge nulla sul contatore, c’è qualcuno che li legge da remoto ma quel dato invece non ha alcun valore legale perché é il dato che il consumatore legge sul contatore a valere.

In compenso chi legge i nostri contatori da remoto conosce i nostri consumi e chissà quante altre informazioni sensibili.

In Italia i contatori sono nati dal nulla nel 2001 e li hanno installati in gran fretta, e prima che una Direttiva Europea del 2004, recepita in Italia solo nel 2007, ne stabilisse i criteri di omologazione e immissione sul mercato.

I contatori italiani non sono mai stati omologati e quindi sono illegali.

Ma il vero scandalo é che, per legge, “potranno continuare a funzionare fino a quando verranno rimossi”.

Nel frattempo vengano sequestrati.

Fabbricati in Cina dall’Enel, che nel 2001 produceva tutta l’energia elettrica italiana, furono imposti proprio per questo senza problemi e ancora oggi  il protocollo di comunicazione dei dati é saldamente nelle mani di Enel, monopolista della distribuzione.

Il sistema francese  (ndr. aprire il menu alla voce linky) vieta la trasmissione dei dati personali, che devono essere criptati e che restano di proprietà del consumatore, o il distacco da remoto senza l’intervento di un tecnico. I contatori saranno prodotti in Francia.

Recentemente Enel ha deciso di sostituire 40 milioni di contatori, infilandosi nel piano del governo per la banda larga e, come 15 anni fa, il consumatore non sa nulla.

Il ministero, a cui compete la metrologia legale, latita da sempre e l’Autorità per l’energia tenta di cavarsela con inutili documenti di consultazione.

Le associazioni dei consumatori vengono chiamate da Enel ma non capiscono nulla.

Così, tra pochi mesi, riceveremo una lettera, come quella di 15 anni fa, dove ci diranno che non possiamo opporci alla sostituzione perché lo dice l’Autorità ma quelli che vorranno approfondire l’argomento scopriranno che non é sufficiente.

I tedeschi hanno ancora quello quello di tipo elettromeccanico, con la rotella che gira.

La diffida di Acea

Un lettore romano ha ricevuto la diffida di ACEA perché si oppone alla sostituzione del contatore della luce; sembra che a Roma vengono ancora installati contatori non omologati.

La legge è chiara:

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22 – che recepisce nell’Ordinamento interno la Direttiva 2004/22/CE conosciuta appunto come Direttiva MID – dal 18.3.2007 possono essere immessi in commercio o messi in servizio, esclusivamente Contatori di Energia Elettrica Attiva muniti della marcatura CE e di quella supplementare M nonché scortati dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Fabbricante. L‘art. 20 del suddetto Decreto Legislativo 22/2007 sanziona in via amministrativa chiunque commercializza o immette in servizio strumenti di misura privi dell’idonea marcatura CE. 

Acea non sembra brillare certo per trasparenza e lo scandalo dei contatori sta montando.

Le osservazioni a quanto scrive ACEA Reti nella diffida sono:

  • un contratto di fornitura di energia elettrica è sempre sottoscritto con il venditore e non con il distributore.
  • E’ il venditore che addebita all’utente l’energia elettrica, sulla base delle indicazioni del distributore e l’utente, per contratto, è obbligato ad accettarne  il valore.
  • Il distributore sarà anche proprietario dello strumento di misura, ma non può imporre all’utente azioni che non siano diretta conseguenza di istruzioni del venditore, come per esempio il distacco dell’utente dalla rete. In pratica, la raccomandata deve essere inviata dal venditore, con copia per conoscenza al distributore, nei termini previsti dalle delibere dell’Autorità per l’energia. 
  • Nel caso specifico il venditore è Acea Energia e il distributore Acea Reti.
  • la comunicazione di Acea non indica le ragioni della sostituzione, né come verrà pagato il misuratore.
  • non viene confermato all’utente che il misuratore sarà di tipo omologato.

Più che giustificata quindi la perplessità dell’utente, anche se l’art. 2 delle condizioni contrattuali – norme applicabili – richiama le “leggi e i regolamenti vigenti”.

Il consiglio all’utente è di verificare che il nuovo misuratore sia omologato e munito di marchi regolari come l’esempio della foto:

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dove il simbolo CE rispetta le dimensioni geometriche legali,  la M significa che lo strumento viene commercializzato in accordo alla direttiva 2004/22/CE (MID), 09 è l’anno di apposizione della Marcatura CE, 0122 e il numero dell’ente europeo che ha omologato lo strumento. T10070 è il numero di riferimento del dossier tecnico di omologazione, depositato presso lo stesso ente, ma è facoltativo.

Se la targhetta dello strumento riporta un marchio regolare, contestualmente all’installazione, dovranno essere consegnati all’utente la Dichiarazione di Conformità, prevista dalla direttiva 2004/22/CE, firmata dal responsabile del fabbricante e il manuale d’istruzioni e uso.

Se, in fase d’installazione, l’utente si rende conto che gli viene installato un misuratore che non risponde ai requisiti di legge, farà intervenire Carabinieri o Guardia di Finanza, per appurare l’identità dell’operatore, il suo vincolo di appartenenza o la delega del venditore.

Farà quindi verbalizzare che il misuratore é illegale, e che quindi è più che legittimato a impedire che si compia, a suo danno, un atto illecito previsto dall’art. 692 del Codice Penale.