Gli stoccaggi del gas

Poche idee e molto confuse

Il livello degli stoccaggi europei è sotto il 40%, e non è una buona notizia.

Significa che dovremo ripristinarli la prossima estate, non sappiamo chi ci darà il gas e quanto ci costerà.

L’ultima volta, quella di “pace o condizionatori” lo scherzetto ci è costato 4,4 miliardi di euro, che stiamo pagando con le bollette.

In passato c’erano i contratti “lunghi” con i russi, poi è saltato tutto e ora lo acquistiamo alla “boutique” di Amsterdam, quattro volte più caro.

È necessario però sfatare la leggenda metropolitana che gli stoccaggi servano per tenerci al caldo.

In realtà servono essenzialmente a mantenere in pressione la rete europea dei gasdotti, che cala ad ogni inverno, quando i consumi aumentano perché dobbiamo scaldarci.

Il funzionamento, seppur in grande scala, è simile a quello delle autoclavi dei condomini: se non c’è pressione nella rete municipale non arriva l’acqua ai piani superiori.

Nelle reti gas in alta pressione funziona così: se la pressione scende sotto la soglia di funzionamento delle turbine (a gas) restiamo al buio.

Dichiarare che gli stoccaggi sono pieni, come i nostri al hanno fatto per tranquillizzare la popolazione, e non farlo quando si stanno svuotando non è corretto.

Aggiungere che l’inverno sta per finire, oppure che è stato più caldo dell’anno precedente, non serve a nulla: senza il gas importato, e il gas degli stoccaggi, rischiamo di restare al buio in estate.

Utile inoltre sapere che:

  • la domanda di gas è coperta per il 3,6% dalla produzione nazionale, per il 60,3% dalle importazioni via tubo, per il 9,1% dalle importazioni di GNL. Il 27% del gas proviene proprio dagli stoccaggi, elemento fondamentale del sistema;
  • gli impianti di stoccaggio sono nove sparsi opportunamente per il paese; si riempiono d’estate, ammesso che qualcuno compri il gas, e si svuotano d’inverno;
  • il volume totale degli stoccaggi é di 17 miliardi di m3;
  • 5 miliardi – detti strategici – non possono essere utilizzati se non in caso di guerra e, fino ad ora, non siamo ancora ufficialmente in guerra;
  • quindi ne restano 12;
  • il consumo medio annuo nazionale é di 65 miliardi di m3
  • quando fa molto freddo, la domanda di gas aumenta oltre i 400 milioni di m3 al giorno, dei quali teoricamente possono essere prelevati dagli stoccaggi 160 per distribuire gli altri 240.
  • Dei 240 ne mancano all’appello la metà, cioè il gas russo.

Situazione simile con il governo Monti.

La caccia agli ultimi polli

Scegliere tra mercato libero e tutelato

Dopo decenni di tira e molla,sembra concludersi la telenovela del libero/tutelato.

Metà delle famiglie italiane, circa dieci milioni di utenti, preferisce rimanere “tutelata” perché non ha alcuna idea di quanto consuma e a malapena sa quanto spende.

Il consumatore italiano non solo è ricco ma é anche pigro: non legge i contatori, non verifica le bollette e sentirsi dire che è “tutelato” lo affascina.

Ma se l’anno scorso avesse dedicato un paio d’ore al problema, e avesse scelto il mercato libero, magari un prezzo fisso, avrebbe risparmiato un bel mucchio di quattrini.

Il mercato tutelato rassicura perché nel libero ci sono più di mille fornitori, tra luce e gas, non tutti sono corretti e non esiste un albo.

Nel caso sceglieste il mercato libero dovrete leggere e capire, riga per riga, il contratto se no é meglio lasciar stare. Potreste avere delle brutte sorprese perché ci sono fornitori molto più aggressivi che professionali, specialmente con i consumatori più deboli!

Dopo avervi asfissiati al telefono, verranno di persona chiedendovi di poter esaminare insieme una bolletta:“con noi risparmierà, firmi qua…. non la sto truffando… avrà tempo per pensarci e, se cambierà idea, quando le telefoneranno, potrà dire di no”.

Il pollo firma senza leggere e, quando gli telefonano, si è già dimenticato tutto, dovrebbe dire di no e invece risponde con una serie di si alla cieca.

Magari la prima telefonata l’ha ricevuta il nonno e nessuno in casa sa nulla.

Comunque tutti i metodi per fregarlo sono buoni.

Chi propone al pollo “uno sconto del 20% sui primi 200 kWh consumati nel mese”.

In questo caso, il pollo non si chiede neppure quanti kWh consuma, né rispetto a quale prezzo si basa lo sconto

L’idea dello sconto lo affascina e firma, firma e firma moduli, tanti!

Magari non si rende conto, tra i vari documenti, di firmare anche una polizza assicurativa, che non copre nulla e serve solo al cacciatore di polli per rifarsi dello sconto offerto.

Solo dopo, il pollo scopre che spende il doppio di prima perché consuma più dei kWh scontati e i kWh eccedenti li paga salatissimi.

Poi ci sono i cacciatori di polli che raccontano la favola dell’energia verde al 100% senza avvisare il pollo che già paga l’energia verde,per legge, con la voce “oneri di sistema” della bolletta.

I cacciatori più creativi propongono lo sconto del 100% sulla quota energia del primo mese: bastano quattro conti per capire che lo sconto equivale a due caffè e che non giustifica il cambio di fornitore.

Ma il pollo gode all’idea del 100% di sconto sul nulla e firma.

In TV lo sconto è di 50€: non dicono su cosa, ma i polli saranno milioni.

Preparatevi per tempo oppure credete ai sondaggi di Nomisma Energia, secondo i quali solo sei consumatori su cento dichiarano di non capire nulla!

Auguri!

I costi indiretti delle rinnovabili

Non basta sostituire 1 GW di potenza affidabile (> 8000 ore/anno) con 1 GW di potenza rinnovabile intermittente (<2000 ore/anno).

È necessario aggiungere:
✖️Più volte la potenza richiesta: da 3 a 6GW
➕capacità di trasmissione
➕una centrale di riserva a fossile da 1GW
➕la corrispondente linea elettrica.


Oppure sostituire le due ultime voci con sistemi di accumulo.

Se l’obiettivo è lo zero netto, occorrono 72-168 GWh di stoccaggio di energia per affrontare l’intermittenza.

Analizziamo i numeri dello zero netto utilizzando i dati 👉dell’EIA https://lnkd.in/gSekCRtm:
Solare: 1,5 $/W con un fattore di capacità del 20%; eolico: 1,5 $/W con un fattore di capacità del 33%; e le batterie che attualmente costano $ 400 / kWh secondo il NREL👉https://lnkd.in/gBuKtYQ9, il che significa che stiamo parlando di $ 28,8 / W nel migliore dei casi, quattro volte il costo di costruzione della controversa espansione della centrale nucleare di Vogtle.

L’industria solare e quella eolica sono nate sull’ottimismo, non sulla realtà. Quando le reti elettriche hanno iniziato a destabilizzarsi a causa dell’eccessiva generazione intermittente, alcuni paesi si sono resi conto che dovevano tornare a soluzioni pulite, collaudate e affidabili come l’idroelettrico, il nucleare e la geotermia.

Altri hanno raddoppiato l’ottimismo che li ha portati all’attuale disastro della rete, aggiungendo batterie con la falsa speranza che avrebbe risolto il problema, solo per scoprire che i prezzi degli utenti finali sono saliti ulteriormente.

Ed i disastri come la California, che non riduce la sua impronta di carbonio dal 2011, anche dopo aver speso miliardi per l’energia solare e le batterie 👉https://lnkd.in/gtnuMx57; o la Germania, che avrebbe speso la metà e decarbonizzato la sua rete elettrica tre volte più velocemente se avesse scommesso sull’energia nucleare invece che sul disastro delle rinnovabili intermittenti 👉https://lnkd.in/g3QzKN2T.

Nessun paese ha mai ridotto le bollette dell’energia elettrica con le fonti di energia intermittenti.

L’unica soluzione collaudata da decenni nei paesi con la più bassa impronta di carbonio come Francia, Islanda, Norvegia o Svezia è quella di fonti pulite e affidabili come l’idroelettrico, il nucleare e la geotermia,

La sostituzione del contatore

Dovremmo sempre presenziare alla sostituzione di un contatore, non fosse altro per sapere dov’è , come funziona e perché, ragione più importante, conteggia denaro, e tanto.

Dovremmo anche “leggerli” e registrarne le letture due volte all’anno, trasmettendole al nostro fornitore.

Il verbale con le letture controfirmate del vecchio contatore è l’unico documento valido in caso di contestazione.

Alla sostituzione devono consegnarci il manuale e insegnarci come si fa la lettura.

Gli operatori devono avere le credenziali per intervenire e devono provvedere a mantenere l’impianto in sicurezza, prima, dopo la rimozione del vecchio contatore e l’installazione del nuovo.

Ogni contatore può essere rimosso solo dopo averlo fotografato (matricola, anno di costruzione, il modello e il numero di POD visibile sul display).

L’operatore potrebbe, in teoria, eseguire il cambio solo in presenza del cliente finale ricevendo da lui l’autorizzazione ad interrompere l’erogazione elettrica per il tempo necessario al cambio (tratto dalle istruzioni di un distributore all’appaltatore)

In caso di display guasto,o spento, la sostituzione non può essere effettuata, e dovrà essere verbalizzato che il cliente non può leggere il contatore.

Il controllo del mercato con i contatori

Tuttora in corso la sostituzione dei vecchi contatori, o misuratori di energia elettrica, con quelli elettronici di seconda generazione“.

Sono quasi tutti targati Enel ma nessuno ci fa caso.

L’operazione consente teoricamente a Enel, tramite la controllata edistribuzione, che distribuisce energia elettrica in quasi tutto il paese – di conoscere i consumi e quindi controllare il mercato.

Ci sono voluti “solamente” nove anni per cambiare il nome – da Enel Distribuzione a edistribuzione – come vuole l’umbundling ma, nella sostanza, non è cambiato nulla: edistribuzione distribuisce e misura quasi tutta l’energia elettrica nazionale in forza di una concessione che scadrà nel 2030 ma sarà prorogata senza gara entro il 2025, per altri vent’anni, non si sa con quali vantaggi per i consumatori.

Enel iniziò l’operazione contatori intelligenti” nel 2000, con la promessa che i consumatori avrebbero potuto verificare, e quindi pagare, solo quello che consumavano. Non più acconti, non più conguagli.

Sparito il “letturista”, il consumo sarebbe stato rilevato da remoto e all’utente moroso sarebbe stata ridotta la potenza a disposizione lasciandogli pochi watt per non restare al buio.

In quegli anni, Enel era la “luce” del paese e quindi nessuno si chiese se ciò che Enel stava facendo fosse legale o meno.

E poi, siccome tutta l’operazione veniva spacciata per gratuita, cosa che invece successivamente si rivelò non essere, a nessuno importava se i contatori fossero legali o meno, né come funzionassero. 

Erano molto diversi dai precedenti: non c’era più la rotella né la tamburella di numeri che progrediva ma per capire quanto si stava consumando bisognava agire su un pulsante e e vedere i mille lampeggi, equivalenti a un kWh.

All’Enel c’era kaiser Franz  Tatò, voluto da Romano Prodi, lo sponsor delle c.d. liberalizzazioni, che poi si rivelarono una farsa.

Il decreto Bersani del 1999, prevedeva infatti la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica: a Terna sarebbero andate le linee di trasmissione di alta tensione e ad Enel la concessione della distribuzione di energia elettrica in tutto il paese, ad esclusione delle grandi città, dove operavano ancora le società municipalizzate locali.

Dopo vent’anni, la relazione annuale di Arera fotografa una situazione imbarazzante: il settore é tutto meno che liberalizzato.

Stando al decreto Bersani, la completa liberalizzazione non potrà realizzarsi prima del 2030 anche perché, se Enel ha il monopolio della distribuzione, misura tutta l’energia elettrica nazionale, la produce e pure la vende, perché dovrebbe perdere la posizione dominante, visti anche i dividendi che gira al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il margine operativo lordo di edistribuzione per il 2024 è di cinque miliardi di euro.

Nel 2000 Enel era talmente potente che decise di non omologare i contatori, come invece la legge imponeva.

Non essendo uno strumento di misura omologato, non si poteva neppure chiamarlo contatore e infatti Enel optó per “elettrodomestico“, marcandolo con un simbolo CE farlocco.

All’installazione infatti il fortunato utente riceveva il manuale del nuovo “elettrodomestico”.

istruzioni

Il nuovo “elettrodomestico” sarebbe rimasto un prototipo per anni: trasmettere i dati di consumo sugli stessi cavi elettrici di potenza era un’impresa piuttosto complicata.

Ma per lo sviluppo del nuovo “elettrodomestico” erano disponibili decine di milioni di ignari consumatori italiani, pronti a pagare l’energia elettrica, misurata tutta dalla stessa società che ancora la produceva e la vendeva.

I contatori erano prodotti da Enel anche in Cina, e nessun ente terzo li avrebbe mai verificati: ancora oggi sono decine di milioni i contatori di questo tipo installati in Italia e nessun ente terzo li può provare in contraddittorio perché, non essendo omologati, mancano le procedure legali di prova.

Ma “tutto era gratis e avremmo finalmente pagato solo quello che consumavamo, magari utilizzando la lavatrice di notte perché, dicevano, costava meno”.

Verificando le bollette si scoprì, dopo, che non era così: pagavamo, e ancora oggi paghiamo, sia il contatore che i consumi stimati, perché la maggior parte dei dati vanno persi durante la trasmissione.

Il progetto veniva sviluppato in itinere e il numero delle sue varianti è ignoto, proprio perché l’elettrodomestico non era stato omologato.

Mentre in Italia venivano installati milioni di nuovi elettrodomestici, il Parlamento Europeo stava discutendo una direttiva che avrebbe stabilito i criteri di fabbricazione, omologazione e commercializzazione in Europa, degli strumenti di misura e, tra questi, proprio del contatore di energia elettrica.

La direttiva, nota come MID, venne emanata nel 2004, entró in vigore nel 2006, quando ormai Enel aveva ultimato l’installazione degli ultimi “elettrodomestici”, ma venne recepita dall’Italia solo nel marzo del 2007.

Siccome gli “elettrodomestici” illegali erano ormai decine di milioni, Enel doveva sistemare le cose, oltre che farsi pagare dai consumatori i contatori perché non sarebbero stati per niente gratis!

E infatti venne subito in aiuto di Enel l’Autorità per l’energia, oggi Arera con la delibera 292/06, del dicembre 2006,  “i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo …sono di tipo elettromeccanico e i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo debbano essere preservati”.

Era un falso clamoroso: gli “alcuni punti di prelievo” non erano “alcuni” ma ormai venti milioni ed erano tutti i nuovi “elettrodomestici” di Enel.

Con la voce “oneri di recupero continuità” la delibera scaricava il costo dei contatori in bolletta, con tanti saluti al “non vi costerà niente, é tutto gratuito”.

Ma c’era un ultimo intoppo, il Testo Unico delle leggi metriche, che imponeva, e ancora oggi impone, strumenti di misura legali.

L’elettrodomestico di Enel era un progetto nuovo e un’omologazione in itinere non sarebbe mai stata ottenuta.

L’Autorità per l’energia non poteva più farci nulla, perché la metrologia legale non rientra nelle sue competenze, e allora ci pensó di nuovo Prodi, con uno dei suoi magici provvedimenti “ad aziendam”.

Nel marzo 2007, quando la direttiva MID viene finalmente recepita anche in Italia, un articolo del decreto di recepimento rende legale quello che legale non é, e non potrà mai essere: decine di milioni di contatori illegali potranno continuare a funzionare “fino a quando verranno rimossi”.

Sono quelli che avete ancora in casa e che Enel ha deciso ora di rimuovere.

Il decreto di recepimento, di dubbia costituzionalità, sarebbe stato anche impugnabile per eccesso di delega: una direttiva europea non va recepita per lavare i panni sporchi di casa!

Appena il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con un tempismo subdolo, l’Antitrust denuncia la posizione dominante di Enel, ma ormai è tardi.

Solo su intervento dell’Ufficio Metrico di Milano, centinaia i contatori illegali vengono sequestrati.

Adesso i vecchi “elettrodomestici” vengono sostituiti da quelli di “seconda generazione” e spariranno le prove di misurazioni illegali, effettuate da “elettrodomestici” illegali, installati non si sa quando ma che ora, secondo Enel, avrebbero concluso il loro ciclo di vita, probabilmente perché così le tariffe di Arera hanno stabilito.

Eppure, per decreto, i contatori illegali potrebbero operare all’infinito visto che possono restare lì dove sono e cioè “fino a quando non verranno rimossi”. 

E chi decide che debbano essere rimossi? In base a quale criterio? Forse al fatto che quasi tutti hanno il display spento?

La metrologia legale compete al MISE – cambia nome ad ogni legislatura – che, a governi alterni, manifesta i suoi dubbi.

L’Autorità per l’energia, invocata dai distributori in occasione delle attuali sostituzione con il nuovo Open Meter, non ha alcuna competenza sul sistema di tele-gestione del contatore, un sistema illegale, perché un contatore omologato MID non può essere gestito da remoto.

Durante i due governi Conte, la questione era stata sollevata in Parlamento senza risultati e anche l’Antitrust aveva avviato delle procedure.

La storia quindi si ripete e il risultato non cambia: prima era l’elettrodomestico ad essere illegale e adesso, che il contatore è legale, lo si gestisce illegalmente da remoto!

Infatti ciò che il distributore può fare da remoto sui contatori non è dato a sapere, perché il protocollo di comunicazione lo conosce solo Enel.

Si sa che possono modificare la potenza a disposizione del consumatore, se non paga, ma lo possono fare anche anche se paga e se hanno problemi di rete.

Possono, o dicono di poter, sincronizzare milioni di contatori per cambiare la fascia oraria di consumo, della quale non frega più niente a nessuno perché l’energia elettrica è più cara di notte che di giorno.

Attraverso il contatore sanno tutto di noi, è come un grande fratello che conosce abitudini di consumo, se siamo presenti, se siamo buoni pagatori, magari il nostro telefono e l’IBAN.

Nessuno ha mai fatto questi controlli perché Enel e i suoi contatori sono intoccabili ma le liste dei consumatori con tutti i dati sono in vendita in rete.

Consumare informati

Consigli pratici

Qualche consiglio pratico visto che la maggiore risorsa energetica di questo paese è il risparmio (P.S.)

  1. Sapere quanto consumate, in kWh e m3 di gas. Leggete i contatori!
  2. Confrontare i numeri dei contatori con quelli delle bollette.
  3. Limitare la potenza contrattuale: a una famiglia di quattro persone basta una potenza di 3 kW utilizzando un elettrodomestico e a pieno carico.
  4. Non cambiare fornitore senza capire tutte le condizioni che vi vengono offerte. Evitare fornitori non referenziati.
  5. Non comunicare mai al telefono, o compilare moduli sulle piattaforme internet con i dati sensibili delle vostre forniture che sono il numero di POD per la luce e il PDR per il gas.
  6. Annullare l’addebito diretto in banca perché solo in questo modo sarete costretti a capire quanto consumate e quanto pagate.
  7. Dopo avere verificato le bollette, dovete pagarle nei termini perché i morosi verranno “staccati” per primi.
  8. Dovete verificare tutti i termostati di casa, dal boiler dell’acqua calda al frigorifero e alle valvole termostatiche dei termosifoni.
  9. Se usate il gas solo per cucinare, sostituitelo con piastre a induzione.
  10. Usate lampade a led e spegnete tutti gli apparecchi elettronici in stand-by, dal televisore allo stereo, dai computers alla Wi-Fi etc.
  11. Cambiate tutti i vecchi elettrodomestici energivori con i nuovi A++, utilizzare programmi eco sui nuovi e a pieno carico

Contratti mercato libero

La crisi ucraina ha disorientato i mercati energetici europei, e quello italiano in particolare, alle prese con il passaggio al mercato libero da quello tutelato.

Cosa implica il passaggio al mercato libero?

Al di là del prezzo di vendita, di energia elettrica o di gas, il contratto di “mercato libero” non è più “tutelato” dalle clausole specifiche, che venivano imposte ai fornitori da Arera.

In sostanza i rapporti fornitore/cliente vengono lasciati alla libera contrattazione delle parti,che avranno come riferimento unico il Codice Civile.

Totalmente ignorato nei contratti, e non se ne conosce la ragione, il c.d. Codice di Consumo, cioè il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Le nuove condizioni richiedono quindi che i consumatori siano in grado di reperire, e di comprendere tutte le informazioni, economiche e legali, prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

E, siccome in Italia i contratti di luce e gas vengono sottoscritti quasi sempre senza capirli, e nel peggiore dei casi, senza neppure leggerli, ecco che 800 (!) fornitori, molti dei quali senza scrupoli, ne possono approfittare.

Già da un paio di mesi, ai clienti di mercato libero del gas, stanno arrivando le bollette relative ai consumi dei primi mesi freddi, quando cioè si comincia ad utilizzare il riscaldamento.

In migliaia di casi, segnalati in Liguria, le bollette del gas sembrano impazzite e il costo del riscaldamento raddoppiato, se non triplicato.

E questo non solo perché  governo ha deciso di:

1) ristabilire i due scaglioni originali dell’IVA – 10% applicato ai primi 480 m³ e il 22% sul restante –

2) rimettere gli oneri generali di sistema e

3) ridurre l’ISEE che dá diritto al bonus sociale.

La crisi del 2022 aveva fatto esplodere il prezzo all’ingrosso del gas  – da 20 a 300 €/MWh – e i fornitori, dopo aver realizzato cospicui extra profitti, tanto da costringere il governo Draghi a tassarli, hanno pensato di replicarli, offrendo prezzi fissi “abnormi” per due anni, con pesanti conseguenze per i consumatori.

I clienti di mercato libero devono necessariamente tenere sotto controllo le bollette e, in particolare, le scadenze indicate sulle bollette.

Curiosamente, è molto subdolamente, le scadenze sono distinte: una é del contratto, quasi sempre a tempo indeterminato, e l’altra è relativa alle condizioni economiche.

Nel 2023, ai clienti di mercato libero, a cui scadevano le condizioni commerciali, i fornitori hanno proposto modifiche di prezzo che restavano comunque soggette all’accettazione del cliente.

Le proposte, infatti, sarebbero state inviate mesi prima della scadenza delle condizioni economiche , ma  senza una prova di essere state realmente spedite, né tantomeno ricevute, non occorrendo una raccomandata.

Ammesso quindi che siano state regolarmente spedite, e ammesso anche che l’utente non le abbia, volutamente, o inavvertitamente cestinate, le proposte prevedevano prezzi fissi con durata di 24 mesi.

Le proposte spedite prima dell’estate 2023  non hanno avuto alcun effetto sulle prime bollette estive, quando il consumo di gas è nullo mentre il bubbone sta scoppiando ora, quando vengono fatturati i consumi dei primi mesi freddi.

Questo é un esempio dove il prezzo del gas é scandaloso.

Analizzando casi di tutto il territorio nazionale, si scopre così che il costo del riscaldamento a gas è raddoppiato, quando non triplicato, e non sono neppure possibili azioni correttive a meno di dare disdetta e pagare le eventuali relative penali, tipiche nei casi di prezzo fisso.

Quindi, mentre a fine anno il governo discuteva se prorogare o meno il mercato tutelato, i fornitori del libero mercato si erano già abbondantemente “coperti” da eventuali oscillazioni  del mercato internazionale.

Un mercato che paga oggi il gas all’ingrosso dieci volte meno che al dettaglio. Che poi è la stessa cosa che hanno fatto a Bruxelles stabilendo un price cap di 180 €/MWh quando oggi è a 25.

Il consiglio resta quello di prendere assolutamente coscienza dei propri consumi perché, in questa situazione, solo consumando meno si può risparmiare.

Dovrete inoltre verificare tutte le informazioni, reperibili su ogni bolletta, in merito alle letture dei contatori, al prezzo della materia prima e delle spese accessorie con particolare attenzione alle date di scadenza.

Il legislatore dovrebbe invece dedicarsi ad informare la popolazione dei consumatori e spiegare come si sia potuti arrivare ad una bolletta così complicata in totale spregio di quanto previsto all’art. 13 del Codice di consumo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionare si deve!

Dovremmo consumare di meno perché, come diceva Scaroni, la nostra unica risorsa energetica è il risparmio.

Siamo stati costretti a farlo dopo la guerra in Ucraina perché il prezzo del gas era esploso.

Ma non c’è stata alcuna campagna di sensibilizzazione.

Sono proseguite invece le martellanti e torbide proposte commerciali.

Eppure dovremmo “darci una regolata” memori di quanto avvenne, per ben due volte, negli anni ‘70, lasciandoci con il culo per terra.

Non so quali piani di emergenza siano stati nel frattempo predisposti. Ma l’unica cosa che ricordo è che nel 2012, quando c’è stato veramente bisogno di gas, gli stoccaggi erano vuoti. Con Mario Monti al governo fu una catastrofe.

In Germania, per risparmiare, spengono le luci dei negozi nelle notte invernali, razionano il gas e premiano il minor consumo di energia elettrica.

A Milano, invece, i negozi tengono sempre le porte aperte, raffreddando e riscaldando le strade a seconda della stagione. E questo in barba a un preciso divieto dell’ineffabile sindaco.

In Francia ha sempre funzionato il criterio del “non consumare in quei giorni”. Sono gli stessi francesi, che ci permettiamo di criticare nonostante ci forniscano il 15% dell’energia elettrica che produciamo.

Metodo semplice ed efficace: sono previsti 22 giorni di picco in un anno, durante i quali l’energia costa un patrimonio.

Gli utenti, preventivamente informati, diminuiranno volontariamente il consumo, risparmiando e aiutando il sistema.

Non posso credere che quei capolavori di tecnologia, come i nuovi contatori dell’Enel, non permettano una simile operazione.

Ma forse non occorre perché da noi l’energia elettrica costa sempre un patrimonio, h24/365.

Comprare gas con il TTF

Gennaio 2021: al TTF di Amsterdam, il gas quota 17 €/MWh.

Il 22 dicembre dello stesso anno aveva superato i 130 su pressioni dell’estremo oriente.

Una settimana prima dell’invasione dell’Ucraina (17 febbraio 2022) era tornato poco sopra i 64€.

L’invasione dell’Ucraina lo fa salire ma non troppo per poi, a marzo, farlo schizzare a 133.

Dopo un breve periodo riposo il 7 luglio supera i 180.

Ad agosto esplode: 342.

Poi comincia a scendere, con un leggero rimbalzo quando esplodono i gasdotti NS del Baltico.

Oggi siamo a 54.

Autovelox

Commento alla Disposizione del Ministero dell’Interno Prot. 0000995 del 23.01.2025

avente ad Oggetto: Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell’art.142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

 L’atto che mi accingo a commentare, diretto alle: Prefetture – UTG, Commissariati di Governo per le Province Trento – Bolzano, alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta e per conoscenza al: Gabinetto del Ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Servizio Polizia Stradale, costituisce un vero e proprio Atto di disposizione che il Dicastero emanante trasmette agli Uffici destinatari al fine di “… volersi attenere alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, in modo da rappresentare uniformemente le ragioni questo Dicastero”.

Nella disposizione succitata, il Min. dell’Interno, in premessa afferma: “Con le recenti pronunce, la n. 10505 del maggio 2024 e le nn. 20492 e 20913 del luglio 2024 la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo e ha ritenuto che i termini “approvazione” ed “omologazione” non siano equiparabili, sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell’art. 142, comma 6, del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada n.d.r.).

Giova rammentare il contenuto dell’art. 142, comma 6 del C.d.S., il quale recita: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

A pag. 6/8 dell’Ordinanza 10505 del 18.04.2024 della Corte di Cassazione, si legge: “L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazioni del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr, da ultimo, Cass. N. 14597/2021).

La suddetta statuizione rientra sia nell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che nel vigente ordinamento, vale la regola secondo cui chi esercita un’azione – qual’ è ad esempio la contestazione di un illecito amministrativo – ha l’obbligo di dimostrane le ragioni che ne sono a fondamento. Nel caso di violazione ai limiti di velocità su quel determinato tratto di strada,la prova si concretizza nelle “risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Ragion per cui, se l’autovelox dovesse risultare sprovvisto di “debita omologazione” ciò finisce per rendere nullo il verbale d’accertamento e di contestazione. In via incidentale è appena il caso di affermare che, allo stato, tutti gli autovelox sono privi della “debita omologazione”.

Sempre in relazione all’Ordinanza in questione, la stessa afferma che : “Oltretutto, anche recentemente, e stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice e tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Per altro, lo stesso MIT con nota n.U.008176 dell’11.11.2020 ha affermato “L’equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”. 

La Corte di Cassazione, cui il suddetto atto era stato esibito, sempre con riferimento all’ordinanza in parola, ribatte che: “Naturalmente non possono a vere un’influenza sui piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministerlall evocate dal ricorrente, le quail sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fontl primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.

Tornando all’atto del Ministero dell’Interno, quest’ultimo riferisce di avere chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla sostanziale identità” tra l’approvazione e omologazione delle citate apparecchiature. Quest’ultima, “dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico – amministrative che sono alla base alla base dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste esclusivamente ai sensi dell’art. 192, commi 2 e 1, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada per un dato meramente formale”.

La suddetta nota termina con la seguente formulazione: “Nel trasmettere, al riguardo, al fine di assicurare l’omogenea difesa dell’Amministrazione in giudizio, un modello di “memoria” condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato prototipo di decreto di omologazione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia”.

E’ appena il caso di osservare come il testo del parere 18.12.2024 dell’Avvocatura Generale dello Stato, in forza del quale il Min. dell’Interno ha diramato agli Enti destinatari l’atto di disposizione all’oggetto generalizzato, non è stato reso pubblico. Per altro ilsuddetto pare sembra rientrare nella categoria dei pareri “facoltativi”: quindi privi del carattere “obbligatorio” e/o “vincolante”.

La questione così posta, pone delicati problemi giuridici anche di carattere costituzionale. E’ da premettere che, seppur perfettamente plausibile la richiesta di parere ad un Organo Consultivo dello Stato qual è quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, pur sempre di parere si tratta: rimanendo intatta la responsabilità degli Organi destinatari del prefato atto di disposizione in ordine alla sua concreta esecuzione.

Tale responsabilità è rafforzata da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale con plurime Ordinanze ha chiaramente declinato la sostanziale differenza tra il provvedimento amministrativo dell’“approvazione” e quello dell’ ”omologazione” siccome richiesto dalla Legge che, per il principio enunciato nel rango delle fonti del Diritto, non può certo caducare dinnanzi ad una Circolare e men che meno ad un parere, seppur promanante dall’Avvocatura Generale dello Stato, non può incidere sul carattere imperativo di una Legge o altro atto avente forza.

La vigente Costituzione, tra i vari princìpi è ordinata sulla base della separazione dei Poteri: in virtù della quale ogni funzione dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria) deve essere esercitata da Organi diversi (Parlamento, Governo, Magistratura), ciascuno dotato di proprio potere di decisione ed esercitato senza interferenze e, comunque, nel pieno rispetto delle relative attribuzioni conferite dall’ordinamento. 

La Corte di Cassazione è Organo di giurisdizione di ultima istanza e pertanto decisioni di un Organo del potere esecutivo adottate in contrasto con Ordinanze plurime della Cassazione, conosciute pure come giurisprudenza costante dell’Organo da cui promanano, integrano una vera e propria responsabilità che è fonte di danno risarcibile a carico dell’Amministrazione procedente che, pur a conoscenza dei pronunciamenti costanti, ha comunque agito in difformità al comando di Legge: sul quale il massimo Organo di giurisdizione si è già costantemente espresso in modo motivato e secundunm legem.

Rimane, da ultimo, inquietante il fatto che sia pur se a distanza di 32 anni dall’entrata in vigore del C.d.S., ancora il MIT indugi dall’emanare il provvedimento dal quale verrebbero ad originarsi le “omologazioni” previste per Legge: di questo, dall’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato, non vi è menzione.

 

Cesate, 3 febbraio 2025                                                                               

                                                                                                     Referente Nazionale Metrologia legale del

Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela

Cav. Claudio Capozza

Di chi è il gas?

Di chi é il gas dei gasdotti?

TAP, come tutti gli altri gasdotti, é un tubo che trasporta gas di proprietà di terzi.

Tutti i gasdotti trasportano gas per conto di terzi e le clausole delle transazioni sono note solo a quelli che li sottoscrivono.

Sono segrete!

Inoltre, nessuno può dire quanto gas, di quello che arriva, si ferma in Italia anche perché, con la legge n. 96 del 20.11.2009, l’Italia ha sottratto alla metrologia legale i sistemi di misura del gas installati all’ingresso e all’uscita del paese.

È ciò“al fine di semplificare gli scambi del gas”.

La legge é pacificamente lesiva della Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004.

Infrazione comunitaria a parte, il risultato é che l’Italia non possiede il dato legale della movimentazione del gas naturale, in entrata e uscita.

Quanto é valido, quindi, il dato trasmesso dagli importatori all’Agenzia delle dogane?

I soci di TAP sono: BP (20%), SOCAR (20%), SNAM (20%), Fluxys (19%), ENAGAS (16%), AXPO (5%) e la portata teorica totale annua del tubo é di 11 miliardi di m3.

La quota di Snam, ammesso che Snam riservi il gas all’Italia, sarebbe di un paio di miliardi di m3.

Quindi non conosciamo il volume del gas che entra ma, in compenso, il prezzo sembrerebbe molto elevato, come pubblica il sole24ore di oggi.

Un prezzo talmente alto che sembra ampiamente giustificare i viaggi della speranza del “governo dei migliori” in Azerbaijan.

Basta fare una divisione per capire che qualcuno ci marcia,e parecchio!

Altro problema: perché in Europa il gas si negozia e si misura in €/MWh, un’unità di misura legale e, quando viene venduto in Italia, si misura in standard metri cubi (smc), un unità di misura che legale non é? In base a quale legge?

In base all’allegato A della Delibera ARG/gas 155/08 di ARERA, il gas non viene misurato in metri cubi, come previsto dalla Direttiva comunitaria in materia di unitá di misura, ma in Smc (Standard metri cubi).

Sulle bollette lo Smc è definito come “unità di fatturazione” ma l’unità di fatturazione non é l’euro?

Comunque, siccome la Direttiva sulle unità di misura legali non prevede lo Standard metro cubo, il suo uso è illegale e titolo per l’applicazione di una sanzione.

In un settore strategico, come quello dell’energia prodotta essenzialmente con il gas, il dato delle quantità movimentate non é legale e invece di mettere a posto la faccenda, che potrebbe nascondere volumi di gas non indifferenti, andiamo ad elemosinare gas all’estero?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Oneri di sistema – l’emergenza

L’aumento previsto del costo delle bollette dovrebbe far riflettere il governo sull’opportunità di eliminare definitivamente gli oneri di sistema, messi a carico dei soli consumatori invece che della fiscalità generale.

Durante la crisi ucraina Draghi ci mise una pezza temporanea, da 8 miliardi, peraltro insufficiente perché gli oneri valevano molto di più.

Degli oneri di sistema si sa poco: non ci sono consuntivi, né preventivi; impossibile sapere di quanti soldi si tratta, come vengano realmente utilizzati e quali siano poi i reali vantaggi per i consumatori.

Un buco nero, un bancomat con il quale si servono tutti gli addetti del sistema.

Eppure il consumatore, o l’impresa che li pagano hanno diritto di sapere come vengono utilizzati, fino all’ultimo centesimo.

Gli oneri di sistema vengono raccolti dai distributori di energia elettrica ( vedi la voce in bolletta ) e poi se ne perdono le tracce.

Se, per anni, gli oneri di sistema sono sempre aumentati, e il costo della materia prima è rimasto pressoché costante, è facilmente prevedibile che, al primo serio rialzo della materia prima, la bolletta prenderà il volo, costringendo il governo a cercare di salvaguardare i consumatori più deboli.

D’altro canto la situazione era già esplosiva nell’ottobre del 2021 quando il GSE dichiarava di poter pagare i beneficiari, solo per i primi sei mesi del 2022; ciò significa, per esempio, che, senza intervenire, i produttori di energia rinnovabile il prossimo anno verranno pagati a singhiozzo.

La modifica “strutturale” promessa dal governo non si è vista e quindi, tra tre mesi quando, secondo il governo, il costo della materia prima scenderà, gli oneri di sistema non potranno che essere reintegrati e, alla fine, non ci sarà alcuna calo delle bollette, con buona pace di politici, ministri e funamboli della transizione energetica.

Ma Arera è legittimata ad imporre gli oneri di sistema nei contratti di vendita dell’energia elettrica e, quindi, farli pagare ai consumatori?

La Suprema Corte di Cassazione – R.G.N. 5917/2018 e 30804/2019 – conferma “l’inesistenza di una norma che attribuisce all’Autorità il potere di imporre tali oneri”

Se quindi è vero che Arera non può imporli, perché chi vende energia continua a esporli in bolletta? E cosa succede se poi il consumatore non li paga?

E’ auspicabile che la recente istituzione della Commissione Parlamentare d’inchiesta per la tutela dei consumatori, possa chiarire queste criticità chiedendo anche perché, dopo anni, gli oneri siano ancora destinati a floridi enti governativi e a imprese private .

Gennaio 2022

Il canone RAI

Il canone in bolletta

Da dieci anni le bollette dell’energia elettrica ci addebitano il canone della RAI.

Nel 2024 fanno 7 euro al mese, per dieci mesi, da gennaio a ottobre; ora il governo sta pensando di ri-aumentarlo

Il canone è dovuto solamente per l’abitazione di residenza; i non residenti non lo devono pagare, dichiarandolo al proprio fornitore, quando firmano il contratto.

Va verificato che, ad ogni bolletta, il canone venga addebitato e le bollette devono essere conservate per dieci anni, prova che lo avete pagato.

Ma se il fornitore li riceve e non li paga cosa succede?

Una volta incassato, il vostro fornitore deve versarli, per vostro conto, all’Agenzia delle Entrate, segnalando sia il numero di POD della vostra utenza, presso la vostra residenza, che il codice fiscale.

Numerosi lettori segnalano di aver ricevuto una comunicazione dell’Agenzia con la richiesta di pagamento, a distanza di anni.

Per evitare simili sorprese, dovreste verificare prima di tutto che il canone vi sia stato correttamente addebitato.

La confusione é tale che qualche fornitore se lo dimentica, per far diventare la sua offerta più “competitiva”.

La brillante idea di scaricare il canone RAI in bolletta venne al governo Renzi  nel dicembre del 2015 e l’Autorità dell’Energia si limitò a disquisizioni teoriche.

Da tempo cercavano gli “abusivi” ma il risultato, al di là dell’impatto mediatico, fu scadente con notevoli problemi nella messa a punto della procedura.

Dopo il ricevimento, da parte dei consumatori, delle comunicazioni dell’Agenzia, seguiranno le cartelle esattoriali con la richiesta di pagamento per ogni anno.

Il consumatore dovrà quindi dimostrare di aver pagato il canone ammesso, ovviamente, che il suo fornitore glielo abbia addebitato con la bolletta e poi lo abbia regolarmente “girato” all’Agenzia delle Entrate

Siccome sono pochi quelli che verificano le bollette, se non c’è stato addebito, la richiesta dell’Agenzia é quindi corretta.

Ma anche se l’utente ha pagato, il consumatore deve sperare che il fornitore abbia fatto il suo dovere e tra le centinaia di sconosciuti fornitori che operano nel mercato, ci saranno sicuramente quelli che non l’hanno fatto.

Se poi il consumatore ha cambiato fornitore o magari, nel tempo, più fornitori, il controllo sarà ancora più complicato. 

Stesso problema se su quel POD è subentrato un altro utente.

Le ultime proposte di subentro pubblicizzano “il canone RAI ve lo paghiamo noi “,e magari, dopo tre anni, scoprirete che non era vero.

#canonerai

 

 

 

Sono contatori o sono radio?

Per sostituire il contatore di energia elettrica, il distributore locale minaccia un avvocato di Catania di far intervenire i Carabinieri.

Si ripete così quanto già accaduto in Liguria e in Irpinia tanto da chiedersi se i Carabinieri sono a servizio di Enel.

A Catania l’utente diffida l’addetto dall’effettuare qualsiasi operazione presso un domicilio privato mentre edistribuzione (il distributore locale) trasmette, su richiesta,una dichiarazione di conformità.

Il documento però si riferisce a generiche apparecchiature di telecomunicazione e non ai contatori di energia elettrica.

La conformità metrologica deve necessariamente e unicamente riferirsi al decreto legislativo n° 22/2007, che recepisce la direttiva europea MID sugli strumenti di misura.

La marcatura CE, seguita dalla M e dall’anno di verifica, sono le uniche prove che si tratta di uno strumento di misura omologato.

La conformità alla normativa europea CE 0051 è inutile e fuorviante!

Il MISE, cui compete la metrologia legale, non ha mai confermato la legalità dei sistemi di misurazione di energia elettrica e, in particolare, se il contatore possa essere gestito o modificato da sistemi di controllo remoti.

Numerose interrogazioni e audizioni parlamentari non hanno portato a nulla.

Per Arera, alla quale non compete la metrologia legale, ma è stata coinvolta in questa commedia, il contatore è una radio!

PHOTO-2020-06-30-10-52-51

Controllo consumo gas (utenze industriali)

Come tenere sotto controllo il consumo di gas PMI

PDR – misuratori con calibro G >100 (160 m3/h)

Numero del PDR: intestazione del contratto,fornitore e distributore

Condizioni contrattuali: tariffe, scadenze e rinnovi

Controllo legale di ogni gruppo di misura:

  1. Dati di targa del misuratore > foto
  2. Dati di targa del convertitore associato al misuratore > foto
  3. Validità metrologica del misuratore
  4. Validità metrologica del convertitore > bollo verde di verifica
  5. Libretto d’impianto (https://www.arera.it/allegati/operatori/gas/istruzioni_atdg.pdf)
  6. Verbali d’installazione di tutti gli strumenti e successivi interventi
  7. Verbali di verificazione biennale del convertitore
  8. Comunicazioni con fornitore e/o distributore

Controlli tecnici:

  • Congruità del misuratore con utilizzo del gas a valle
  • Congruità impiantistica del gruppo di misura (foto)
  • Pressione di alimentazione (contrattuale ed effettiva) > manometro
  • Controllo verso del flusso in alimentazione
  • Lettura dato del volume sul misuratore
  • Lettura dati del convertitore
  • Allineamento misuratore/convertitore
  • Coerenza con i volumi addebitati con le bollette
  • Controllo consumo specifico e consumo storico

Registrazione settimanale delle seguenti letture:

  1. volume indicato dal contatore (m3);
  2. volume base – Vb – indicato dal display del convertitore (sm3);
  3. volume misurato – Vm – indicato dal convertitore (m3);
  4. pressione indicata dal convertitore (mbar).
  5. Pressione alimentazione su manometro addizionale

Anomalie tecniche ricorrenti, cause di errate misurazioni:

  • Macroscopici difetti impiantistici (foto)
  • Misuratori che sovramisurano perché non adatti
  • Misuratori obsoleti o difettosi non controllati
  • Mancata trasmissione dei dati di consumo > consumi stimati
  • Disallineamento contatore/convertitore
  • Macroscopici errori di lettura in fase di sostituzione
  • Vigilanza zero se non su segnalazione e manco quella
  • Responsabilità errate tra MISE e ARERA
  • Passaggi di proprietà impianti senza verifiche tecniche

 

 

 

 

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori? A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore, quello che mi manda la bolletta, mi dice che non sono problemi suoi, ma del distributore ma mi dice anche che, se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova. Il che scoraggia l’utente.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V. che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Riassumendo: resta solo l’esposto denuncia alla GdF

La sbornia dei soldi delle bollette

Dove finiscono i soldi della bolletta? Chi controlla?

Materia (prima) energia:
PE Costo dell’energia
PD (Dispacciamento): per mantenere in equilibrio la rete in alta tensione
PPE : perequazione
PCV (Commercializzazione Vendita): spese di gestione dei contratti di vendita.
DispBT : Componente Dispacciamento Bassa Tensione.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:
trasporto, distribuzione e misurazione
Componenti tariffarie UC3 e UC6: Costi per il miglioramento della qualità dei servizi.

Spesa per oneri di sistema:
ASOS : Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione.
ARIM (Rimanenti oneri generali): sicurezza nucleare, agevolazioni tariffarie, compensazioni territoriali, e altre attività di interesse generale.

Imposte:
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): Applicata su tutte le voci di spesa.
Accise: Imposte specifiche sull’energia.
Queste componenti sono stabilite e aggiornate periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ovviamente ci sono esenzioni e agevolazioni.


La componente ASOS è suddivisa in diverse sottocomponenti che coprono i costi associati al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione.

Le principali sottocomponenti includono:

A3: Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.
A4: Agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario.
A5: Sostegno alla ricerca di sistema.
A6: Compensazioni per le imprese elettriche minori.
A7: Promozione dell’efficienza energetica.


La componente ARIM copre una serie di costi associati a varie attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Le principali sottocomponenti includono:

Incentivazioni alla produzione di energia tramite rifiuti non biodegradabili.
Messa in sicurezza del nucleare.
Misure di compensazione territoriale.
Agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario.
Sostegno alla ricerca di sistema.
Integrazioni per le imprese elettriche minori.
Attività di promozione dell’efficienza energetica.
Bonus elettrico: Agevolazioni per le famiglie in condizioni di disagio economico.

Misurare meglio il gas

Alla canna del gas

Ci voleva la guerra per ricordarci quanto dipendevamo dal gas russo.

Siccome era sempre disponibile, ci arrivava con i tubi dalla Russia, era anche a buon mercato, abbiamo lasciato il nostro gas sotto terra. E le piattaforme abbandonate in Adriatico lo provano.

Il governo ( dei migliori e della crisi ) è andato a cercarlo in giro per il mondo, convinto di trovarne nel giro di pochi mesi.

Per fortuna non ha fatto freddo e il gas russo è stato sostituito da quello (dicono) proveniente da altri paesi; abbiamo pagato qualche bolletta “da infarto” e adesso aspettiamo gli eventi.

Ma proprio perché c’è meno gas sarebbe opportuno mettere un po’ d’ordine nella filiera della sua misurazione.

Le anomalie nella filiera della misurazione del gas in Italia sono tre: unità di misura,potere calorifico e sistemi di misurazione.

1) Le bollette fatturano Sm3 – standard metri cubi. Lo Sm3 non è un’unità di misura legale. L’unità di misura legale è il m3. Il gas all’ingrosso si paga in MWh. In tutta Europa le bollette addebitano kWh. In Italia lo Sm3 viene definito sulle bollette “unità di fatturazione”.

L’unitá di fatturazione é l’euro, e la bolletta non é regolare.

2) Il PCS – potere calorifico superiore – del gas viene stabilito da Snam Rete Gas che lo trasporta in monopolio. SNAM è controllata da CDP della quale lo Stato è azionista di riferimento

3) I sistemi di misurazione del gas, installati all’arrivo dei gasdotti in Italia, sono stati sottratti ai controlli della Metrologa Legale. L’inchiesta della Procura di Milano del 2008 é stata bloccata da un decreto, poi convertito in legge, che non ha risolto il problema. La legge risulta palesemente in contrasto con la Direttiva 2004/22/CE, recepita in Italia nel 2007.

Le anomalie risalgono al 1997 e la responsabilità é sempre stata del ministero, che ora si chiama MASE.

Quanto gas non misurato, e quindi non contabilizzato, circola in Italia?

Claudio Capozza – Edoardo Beltrame

Agosto 2022

Unità di misura all’italiana

A chi fa comodo la doppia misurazione?

Poco meno quanto?

La crisi energetica ci ha insegnato che il gas viene negoziato in MWh (megawattora) in base al TTF , un indice della borsa di Amsterdam, predisposto dagli speculatori su una quota di mercato minima.

E questo rappresenta la prima anomalia: non c’ènulla di fisico, come l’indice Brent per il petrolio, ma è tutto virtuale!

Quando il gas si mette a girare in Italia, l’unità di misura cambia: con la bolletta ci addebitano smc (standard metri cubi).

Lo standard metro cubo é un’unità di misura scientifica che, essendo mai stata legalizzata, non potrebbe essere utilizzata nelle transazioni commerciali che, per legge, esigono strumenti legali e unità di misura legali.

In tutta Europa il gas si paga in kWh, in Italia no.

Le unità di misura legali sono il kWh e il metro cubo.

In Italia il consumatore viene preso in giro con sei decimali dopo la virgola, possibili solo in un laboratorio.

Ma le anomalie non finiscono qui: anche i sistemi di misura che rilevano il consumo di gas non sono mai stati omologati. Sono omologati solamente alcuni componenti dei sistemi di misura ma non il sistema completo,quello che garantisce la misurazione.

Di solito siamo attenti alla pompa di benzina, al contatore in casa, alla bilancia del salumiere ma per la misurazione del gas accettiamo una farsa che dura da decenni.

Quante centinaia di milioni di metri cubi ballano con questo torbido sistema di misura? E a vantaggio di chi?

Contatori e calamite

Un  magnete puó influenzare solamente il funzionamento di un contatore elettrodinamico, quello con la rotella che gira da 70 anni.

Ce ne sono ancora tanti e tenetevelo buono se lo avete!

Un magnete posto sul contatore crea un campo magnetico che rallenta la rotazione facendo “segnare” al contatore meno energia di quella effettivamente erogata.

Non fatelo perché é un reato!

Ma un magnete non può influenzare il funzionamento dei nuovi contatori elettronici, i c.d. contatori intelligenti, quelli senza la rotella che sono stati installati dai primi anni 2000.

C’è grande confusione su questo argomento.

Così, quando vicino a un contatore elettronico, il distributore rinviene un magnete lo rimuove e, senza alcun titolo, decide che è un “corpo di reato”; denuncia il consumatore per truffa, e procede ad un approssimativo e unilaterale ricalcolo del consumo.

Due casi, passati in giudicato, stabiliscono che un magnete non influenza il funzionamento del contatore elettronico.

Il primo procedimento penale si conclude a favore del consumatore ma il giudice soprassiede sul fatto che un laboratorio scelto dal distributore, non è stato in grado di provare il contatore.

Infatti, tolto dalla rete elettrica il contatore si spegne.

Il contatore può funzionare solamente se resta collegato alla rete che lo gestisce da remoto, cosa che invece la legge espressamente vieta.

In sostanza, il distributore, che è proprietario del contatore, non permette di verificarlo in contradditorio, ledendo i diritti del consumatore.

Il procedimento penale si estingue perché “il fatto non sussiste” ma l’utente dovrà recuperare, in sede civile, 17.000 €, che ha già pagato.

Un secondo caso, che ha richiesto quattro anni per giungere a sentenza, conclude che non c’è stata alcuna truffa.

In questo caso il distributore si rifiuta di mettere a disposizione del giudice il contatore e il magnete per ulteriori prove meteorologiche.

Le sentenze confermano che:

  • un contatore, se omologato “stand alone”– cioè senza alcun sistema che lo gestisce da remoto – deve poter essere provato in contradditorio “stand alone”;
  • se il contatore è stato progettato, e omologato per essere immune a campi magnetici, un magnete non può modificarne le caratteristiche metrologiche.

Il video del prof. Ferrero del Politecnico di Milano chiarisce ulteriormente la faccenda.