La caccia agli ultimi polli

Scegliere tra mercato libero e tutelato

Dopo decenni di tira e molla,sembra concludersi la telenovela del libero/tutelato.

Metà delle famiglie italiane, circa dieci milioni di utenti, preferisce rimanere “tutelata” perché non ha alcuna idea di quanto consuma e a malapena sa quanto spende.

Il consumatore italiano non solo è ricco ma é anche pigro: non legge i contatori, non verifica le bollette e sentirsi dire che è “tutelato” lo affascina.

Ma se l’anno scorso avesse dedicato un paio d’ore al problema, e avesse scelto il mercato libero, magari un prezzo fisso, avrebbe risparmiato un bel mucchio di quattrini.

Il mercato tutelato rassicura perché nel libero ci sono più di mille fornitori, tra luce e gas, non tutti sono corretti e non esiste un albo.

Nel caso sceglieste il mercato libero dovrete leggere e capire, riga per riga, il contratto se no é meglio lasciar stare. Potreste avere delle brutte sorprese perché ci sono fornitori molto più aggressivi che professionali, specialmente con i consumatori più deboli!

Dopo avervi asfissiati al telefono, verranno di persona chiedendovi di poter esaminare insieme una bolletta:“con noi risparmierà, firmi qua…. non la sto truffando… avrà tempo per pensarci e, se cambierà idea, quando le telefoneranno, potrà dire di no”.

Il pollo firma senza leggere e, quando gli telefonano, si è già dimenticato tutto, dovrebbe dire di no e invece risponde con una serie di si alla cieca.

Magari la prima telefonata l’ha ricevuta il nonno e nessuno in casa sa nulla.

Comunque tutti i metodi per fregarlo sono buoni.

Chi propone al pollo “uno sconto del 20% sui primi 200 kWh consumati nel mese”.

In questo caso, il pollo non si chiede neppure quanti kWh consuma, né rispetto a quale prezzo si basa lo sconto

L’idea dello sconto lo affascina e firma, firma e firma moduli, tanti!

Magari non si rende conto, tra i vari documenti, di firmare anche una polizza assicurativa, che non copre nulla e serve solo al cacciatore di polli per rifarsi dello sconto offerto.

Solo dopo, il pollo scopre che spende il doppio di prima perché consuma più dei kWh scontati e i kWh eccedenti li paga salatissimi.

Poi ci sono i cacciatori di polli che raccontano la favola dell’energia verde al 100% senza avvisare il pollo che già paga l’energia verde,per legge, con la voce “oneri di sistema” della bolletta.

I cacciatori più creativi propongono lo sconto del 100% sulla quota energia del primo mese: bastano quattro conti per capire che lo sconto equivale a due caffè e che non giustifica il cambio di fornitore.

Ma il pollo gode all’idea del 100% di sconto sul nulla e firma.

In TV lo sconto è di 50€: non dicono su cosa, ma i polli saranno milioni.

Preparatevi per tempo oppure credete ai sondaggi di Nomisma Energia, secondo i quali solo sei consumatori su cento dichiarano di non capire nulla!

Auguri!

Contatore guasto

A chi compete il controllo dei contatori? A chi mi devo rivolgere se il contatore non funziona, o funziona male?

Il fornitore, quello che mi manda la bolletta, mi dice che non sono problemi suoi, ma del distributore ma mi dice anche che, se per il distributore è tutto ok, dovrò pagare la prova. Il che scoraggia l’utente.

Una volta c’erano gli uffici metrici che dipendevano dal Ministero dello Sviluppo Economico e adesso dipendono dalle Camere di Commercio in palese conflitto d’interessi.

Gli ispettori metrici erano funzionari di polizia giudiziaria e nei controlli applicavano la legge. Ora hanno solo attività di vigilanza del mercato e una segnalazione da parte di un cittadino ha poche possibilità di essere presa in considerazione.

Con queste risposte “questa Camera non può intervenire per constatare il mal funzionamento del misuratore di cui è titolare il succitato Sig. Xxxx in quanto tale adempimento, strettamente tecnico, è di competenza dell’azienda che ha installato il misuratore in questione”.

Lo strettamente legale è diventato tecnico!

Ai sensi invece dell’art. 3, comma 1, sub b) del vigente Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i. del M.I.S.E., il XXX – è provvisto della necessaria legittimazione a richiedere l’esecuzione del controllo in parola, c.d. “controllo a richiesta” -, non già nella veste di “titolare” dello strumento come erroneamente indicato da codesta CCIAA con la succitata nota, ma in quanto “… altra parte interessata nella misurazione”: così come previsto all’art. 5, comma 1, sub 2 del citato D.M. 93/2017;

Nota: Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura

Per quanto appena ribadito rimane difficile attribuire l’adempimento in parola “all’azienda che ha installato il misuratore in questione” come invece sostenuto da codesta CCIAA, rimanendo invece in capo a quest’ultima la titolarità esclusiva sia in qualità di destinataria dell’istanza che per la sua esecuzione: stante la formulazione della disposizione del già citato art. 5 del D.M. 93/2017;

Codesta CCIAA è titolare dell’attività di Vigilanza sul regolare funzionamento degli strumenti di misura: in via esclusiva se trattasi di strumenti di tipo “nazionale” o per specifica Delega del M.I.S.E. se trattasi di strumenti CE/UE.
Si reitera l’istanza già presentata e si rimane in attesa delle determinazioni di codesta CCIAA, specificando che con il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008 assegnando agli Organismi di vigilanza più efficaci livelli di tutela mediante rinnovate norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.
Si informa la S.V. che la CamCom di Salermo, ad esempio, adempie a quanto richiesto dal cittadino in quanto, testualmente: (https://www.sa.camcom.it/notizie/strumenti-misura-camera-commercio-svolge-solo- attivita-vigilanza)
“L’attività di vigilanza svolta dagli uffici Metrici delle Camere di Commercio avviene, tra l’altro, attraverso le seguenti misure:

  1. controlli a campione senza preavviso presso i titolari degli strumenti;
  2. ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
  3. monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
  4. sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati”
    La CamCom, nelle attività di vigilanza e controllo della regolarità metrologica, è titolata anche ad accertare il corretto funzionamento degli strumenti di misura non correttamente funzionanti che saranno oggetto di ordine di aggiustamento tramite l’attività ispettiva

Riassumendo: resta solo l’esposto denuncia alla GdF

La “soap opera” dei contatori

I contatori? Non si sa cosa sono!

Bisognerebbe capire cosa sia andato storto nel processo di liberalizzazione del mercato elettrico, invece di sentirsi dire da ventiquattro anni che deve essere completato. Il decreto Bersani del 1999 é diventato legge nel 2007.

Ad esempio, i contatori sono fabbricati da Enel, sono gestiti da Enel e misurano energia elettrica, prodotta da Enel e distribuita da Enel, concessionaria della distribuzione nazionale fino al 2030.

Anche se i nomi degli attori cambiano, la commedia resta sempre la stessa: dopo 15 anni c’è ancora il mercato tutelato, controllato da SEN, che è di nuovo Enel.

Una ventennale “soap opera” come la definì Davide Crippa, quando era ancora all’opposizione, prima di diventare sottosegretario del MISE del governo Conte 2.

Crippa pubblicó questo interessante intervento sulla piattaforma del M5S, che poi venne cancellato per finire nel dimenticatoio, assieme allo stesso Crippa.

Recuperato il post e premesso che:

  • la metrologia legale – che tutela la fede pubblica nelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura – compete unicamente al Ministero dello Sviluppo Economico;
  • prosegue la sostituzione di decine di milioni di contatori;
  • la sostituzione viene imposta ai consumatori in forza a delibere di Arera ma in assenza di pronunciamenti del MISE;
  • i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette ai distributori di “gestirli” illegalmente da remoto;
  • il sistema, inteso come misuratore in campo, più la struttura della sua gestione da remoto, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato legalizzato dal MISE;
  • la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal D.Lgs. 22.2.2007, n.22: non è ammesso cioè modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;
  • lo stesso D.Lgs stabilisce che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto.

Non si comprende perché i consumatori debbano pagare sistemi di misurazione non trasparenti e quantità di energia elettrica misurate dagli stessi.

Per come è stato predisposto, il sistema é molto più utile ai distributori che ai consumatori: i nuovi contatori dovrebbero facilitare i consumatori nella rilevazione dei propri consumi, e invece molto complicati e, proprio per questa ragione, non conformi alla legge.

Gestendoli da remoto, i distributori potranno raccogliere e utilizzare una notevole serie di dati sensibili, mettendoli a disposizione delle società di vendita collegate.

Alla sostituzione dei contatori, infatti, non viene richiesto alcun assenso per la privacy e sul mercato nero dei dati un contratto residenziale – gas e luce – vale un migliaio di €.

Tenuto conto che la quasi totalità dei contatori è fabbricata da Enel, e che milioni di clienti dovranno passare da SEN al mercato libero, la posizione dominante del gruppo non potrà, in questo modo, che rafforzarsi.

Marcatura CE

I contatori di energia elettrica

Premesso che:

  • la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti che rispondono a specifiche direttive europee che la richiedono;
  • alcuni prodotti sono soggetti a requisiti di direttive diverse;
  • la marcatura CE garantisce che il prodotto rispetta tutti i requisiti previsti dalle direttive allo stesso applicabili;
  • prima di apporre la marcatura CE è obbligatorio accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti;
  • é illecito e ingannevole apporre la marcatura CE sui prodotti per i quali non esistono specifiche direttive europee,

È il caso dei contatori Enel di “prima generazione“, noti come “contatori intelligenti”, installati dal 2001.

La marcatura di quei contatori può far presumere al consumatore che il contatore risponda ai requisiti specifici di uno strumento di misura, requisiti che nel 2001 non esistevano.

I contatori sono ancora in servizio e sono decine di milioni.

Il loro utilizzo, benché omologati, è stato autorizzato da un decreto legislativo del 2007, di dubbia costituzionalità e in pacifico contrasto con il Testo Unico delle leggi metriche che imponeva, e tuttora impone, strumenti legali per le transazioni commerciali, qual’è la vendita di energia elettrica.

Solamente i distributori di energia elettrica sanno come funzionano e come poterli gestire da remoto; l’utente invece non ha avuto alcun vantaggio economico, né pratico, vista la difficoltà che riscontra nel consultarli.

Il contatore in effetti non è facile da leggere, come invece prevede la legge.

I distributori hanno eliminato i costosi “letturisti” così risparmiano e il dato del consumo non è più rilevato sui contatori – e il dato fidefacente la transazione resta quello – bensì da remoto.

Il contatore elettromeccanico, quello con la rotella, è ancora utilizzato in tutta Europa, mostra solamente il numero progressivo di kWh; numero che può essere facilmente rilevato dal consumatore e confrontato con quello della bolletta.

Quando, nel 2001, Enel iniziò ad installarli, quei contatori venivano spacciati per gratuiti e l’utente avrebbe pagato solo il consumo reale.

Dopo vent’anni, invece, vengono addebitati ancora consumi stimati, perché i dati si perdono nella trasmissione oppure perché i contatori non funzionano.

Comunque, se la marcatura CE non è regolare la presunzione di conformità non sussiste e se il contatore non è stato neppure omologato, chi lo ha installato, e chi ne utilizza i dati per fatturare, incorre in una sanzione amministrativa e nella confisca.

I contatori attualmente in servizio presentano due tipi di marcatura:

1) quella utilizzata prima del recepimento in Italia della direttiva MID – marzo 2007 – che riporta un simbolo CE che, per le ragioni esposte, non doveva essere apposto.

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2) quella utilizzata dopo il recepimento della direttiva MID

Il simbolo CE è seguito da una M, da due cifre che indicano l’anno di apposizione della marcatura, e da quattro cifre che identificano l’Ente Notificatore europeo che lo ha omologato. Segue il riferimento del dossier tecnico del contatore depositato presso lo stesso Ente Notificatore.

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Dei contatori omologati MID viene attestata la conformità a un modello depositato presso l’Ente certificatore, per quanto attiene alla precisione metrologica e alle norme di sicurezza previste dalla direttiva. A conferma che un ente terzo certificato ha eseguito tutti i test previsti dalla direttiva e un apposito manuale deve informare il consumatore su cosa deve, o non deve fare, per evitare i pericoli.

La direttiva prevede infatti che, all’installazione del contatore, vengano consegnati all’utente il manuale d’istruzioni e d’uso e la “Dichiarazione di Conformità”, firmata dal legale rappresentante della società che lo ha fabbricato; a garanzia, per l’utente, che i criteri di fabbricazione e di prova del contatore sono stati rispettati e che il fabbricante ha depositato un fascicolo tecnico, consultabile a richiesta del consumatore.

Il manuale dovrebbe inoltre riportare la procedura di prova delle funzioni del contatore installato. Cosa che invece non accade.

Sono queste le implicazioni, e gli obblighi conseguenti alla marcatura CE su un contatore, ma sembra che tutti lo ignorino.

Illegali per decreto

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“I dispositivi ed i sistemi di misura per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione”.

Recita il  decreto di recepimento di una Direttiva europea del 2004 – nota come MID – sugli strumenti di misura, tra i quali i misuratori di energia elettrica.

Per decreto, strumenti di misura mai omologati, e quindi illegali, possono così continuare a conteggiare i nostri consumi, e per miliardi di euro.

Non essendo mai stati omologati, non esistono le procedure di prova e così non possono neppure essere verificati da terzi, in un eventuale contraddittorio.

Paghiamo così energia elettrica, che viene misurata in spregio a qualsiasi regola, da contatori che sono tutti confiscabili in forza del art. 692 C.P.

Dopo quattordici anni le cose non cambiano: in forza di un altro decreto, e senza nessuna logica, i contatori di energia elettrica dinamici (ndr. quelli con la rotellina che gira) potranno funzionare per diciotto anni mentre quelli elettronici della foto per dieci.

 

 

Interrogazione alla Camera

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01835

presentato da TRAVERSI Roberto

testo di Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

TRAVERSI. — Al Ministro dello sviluppo economico. —

Per sapere –

premesso che:

la metrologia legale, che tutela la fede pubblica in quelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura, compete unicamente al Ministero dello sviluppo economico;

è in corso, su scala nazionale, la sostituzione di decine di milioni di misuratori di energia elettrica e di gas naturale;

i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette al distributore di energia elettrica e/o di gas, di «gestirli» da remoto;

il sistema, inteso come misuratore in campo e struttura di gestione dello stesso, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato definito legalmente dal Ministero dello sviluppo economico;

la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal decreto legislativo del 22 febbraio del 2007, n. 22: non è cioè ammesso modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;

lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l’unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto;

a fronte di quanto premesso i consumatori devono sostenere il costo di sistemi di misurazione dubbi. Un costo che, per gli utenti che consumano meno, rappresenta un cospicuo aggravio della bolletta, già oberata di oneri e tasse che stanno diventando insostenibili;

per come è stato predisposto, il sistema sembra essere molto più utile ai distributori, di energia elettrica e di gas, che ai consumatori: i nuovi misuratori, che dovrebbero facilitarli nella rilevazione dei propri consumi, sono invece oggettivamente complicati;

tenuto conto che la quasi totalità dei misuratori di energia elettrica è controllata da Enel, tramite E-distribuzione, e decine di milioni di clienti Enel dovranno passare al mercato libero, questa operazione sui contatori sembra all’interrogante rafforzare il monopolio di Enel –:

quali iniziative intenda mettere in atto per definire regole e strumenti per rendere chiara la misurazione relativa ai contatori Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.

(5-01835)

Senza ritegno

Consumo “reale” in bolletta, ma per Enel il contatore non va.

Così un lettore di Repubblica:

” Il 9 aprile ho ricevuto da Enel una raccomandata, in cui mi chiedeva di regolarizzare i consumi (in base ad un prospetto con tutte le rilevazioni da loro stimate dal 2014 al 2018) in quanto il contatore secondo loro non trasmetteva la lettura.

Abbiamo sempre pagato tutte le bollette, sulle quali tra l’altro c’è scritto “lettura reale”. Nel 2016 ci hanno anche mandato una bolletta con conguaglio (a nostro debito) per discordanza tra rilevazione remota e lettura reale. Potete indicarmi come mi posso comportare? Devo rispondere adeguatamente entro 30 giorni a Enel”

La risposta é semplice:

Se il contatore è di tipo omologato MID, e cioè sulla targa dello strumento si rileva una M dopo il marchio CE, vale l’art.10.5 dell’Allegato I alla Direttiva 2004/22/CE.

Da sempre, e non dall’entrata in vigore della direttiva MID, è il dato che l’utente legge sul contatore e non quello teletrasmesso a far fede nella transazione commerciale. Inoltre, se le bollette precedenti dichiaravano “letture reali”, essendo documenti fiscali, potrebbe ipotizzarsi il reato di falso, con l’aggravante che il documento viene emesso da un incaricato di pubblico servizio di tipo essenziale. Per quanto precede, la bolletta di conguaglio può essere pacificamente impugnata.

Contatori sequestrati

Quattro anni fa, l’ufficio stampa di Enel giudicava un mio articolo “destituito di ogni fondamentopesantemente diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione di Enel” e diffidava Linkiesta, il giornale online che pubblicava i miei interventi,dal continuare a farlo.

Ma sullo stato d’illegalità dei contatori interviene la Prefettura di Milano, con la confisca e successiva distruzione.

L’articolo 692 del Codice Penale è sufficientemente chiaro:

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene (1) misure o pesi (2)[472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

In un’attività commerciale, quale la vendita di energia elettrica contro un corrispettivo, la legge vieta l’utilizzo di pesi e misure diversi da quelli stabiliti per legge, e chi usa pesi o misure senza osservare le prescrizioni di legge viene sanzionato.

  • L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che, per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.
  • L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”

Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli, perchè non sono stati omologati, sono pertanto illegali e da qui il sequestro da parte della Prefettura, i cui atti sono pubblici.

Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure deve essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Procedure necessarie a definire le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento in esame.

La legge prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda e istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.

ENEL, come ammesso dall’allora sotto-segretario del MISE, De Vincenti che rispondeva all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima per i suoi contatori.

Quindi, non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica in contraddittorio con l’utente,proprio perché non possono essere legali le procedure di prova.

Tutto ciò lede pacificamente il diritto del consumatore.

Ecco la ragione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi impiega strumenti illegali in rapporto con terzi, con gravissima lesione della fede pubblica.

I sequestri, disconosciuti quattro anni fa dal Ministero, sono continuati perché i contatori risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.

In sostanza, l’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura presume la sua conformità a un modello depositato e quindi identifica la sua legalizzazione.

Il Ministero competente, nei primi anni 2000, non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in pacifica violazione della legge.

In merito alle altre considerazioni della diffida di Enel:

  • non si comprende il ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;
  • non si comprende a quale scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia che, non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma, con la sua delibera 292/06, travisava platealmente la realtà;
  • non si comprende come la direttiva MID che, solo dal 2007, consente la commercializzazione in Europa di contatori omologati e legali, possa estendere a decine di milioni di contatori illegali, i medesimi titoli di legalità;
  • non si comprende come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, non é e non sara mai, consentendone peraltro  l’utilizzo a vita.

E’ scandaloso non poter effettuare una verifica legale in contraddittorio di un contatore di energia elettrica.

Il Prefetto di Milano prosegue nelle azioni di sequestro di contatori illegali sanzionando, non il distributore,il proprietario,  ma il fornitore che incassa un corrispettivo illegale.

 

Le tarature dei contatori

Un impianto fotovoltaico, con potenza superiore ai 20 kWp, deve effettuare la taratura del contatore ogni tre anni, richiesta dall’Agenzia delle Dogane per la corresponsione degli incentivi da parte del GSE

Per impianti di potenza inferiore non é richiesta alcuna taratura.

Se il contatore non é omologato MID, ed é quindi illegale, non é possibile effettuare alcuna operazione legale di taratura successiva alla sua installazione, per mancanza delle procedure previste dall’inesistente documento di omologazione.

Il contatore del consumatore invece può continuare a funzionare a vita, senza essere verificato.

 

 

 

I contatori illegali

Un articolo di Qualenergia riportava le dichiarazioni di Enel:

  • “Non c’è nessuno strumento non a norma. Quelli prima del recepimento italiano della MID, seguivano le norme vigenti fino  a quel momento previste dal Comitato Elettrotecnico Italiano; quelli installati dopo il 18 maggio 2007, hanno sì la M e la data in etichetta, come previsto dal MID, ma sono sempre gli stessi apparecchi, perché rispettano specifiche tecniche che non sono cambiate con la nuova normativa europea. Per quanto riguarda la scritta CE, nei modelli pre 2007 ci sono effettivamente errori nella scelta dei caratteri, ma CE vuol dire sempre Conformità Europea. La storia del China Export è una bufala”.

Commento:

non possono essere gli stessi apparecchi perché quelli MID sono omologati e quelli dell’Enel no e se le caratteristiche e il funzionamento dei contatori omologati MID sono noti e conformi a un modello depositato, degli altri non si sa nulla. Un contatore non omologato é come un’autovettura priva del libretto di  circolazione. Se vi fermano senza libretto sequestrano il mezzo e se denunciate un contatore illegale, pure.

La legge esige marcature regolari perché garantiscono la conformità; l’errore nella scelta dei caratteri non è previsto ed é punito dalla legge.

  • “Circa il 30% dei contatori viene costruito in Italia, poco più del 30% in Europa e il resto in altri paesi. Anche in questi ultimi non è che li facciamo fare a un artigiano in un sottoscala. Il progetto italiano dei contatori è stato realizzato tenendo conto di tutte le specifiche tecniche richieste per questi strumenti di misura ed è stato validato prima dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità e, dopo il 2007, dalla Nederlands Meetinstituut, una società olandese indipendente di certificazione, che compie anche controlli indipendenti nelle fabbriche dei contatori per verificare che rispettino il progetto».

Commento: IMQ non aveva alcuna alcuna competenza in Metrologia Legale e non poteva certificare in merito prima del 2007.

  • “Finora la legge non prevedeva nessuna verifica periodica dei contatori elettrici in bassa tensione. Nel frattempo, però, come Enel, effettuiamo già circa 150mila controlli ogni anno sui contatori, soprattutto quelli in media tensione, per cui l’obbligo di controllo periodico già sussiste. I casi in cui si rilevano irregolarità sono pochissimi. Del resto i nostri contatori sono stati progettati proprio per dare letture sicure per almeno 20 anni”.

Commento: Lo scandalo è che i contatori pre-MID non possono essere verificati legalmente. Le responsabilità ricadono sul Ministero dello Sviluppo Economico, che latita da dieci anni e definisce la legge “lacunosa”. Nel frattempo si stanno spegnendo i display e i consumatori non possono sapere quanto consumano.

  • “Può sicuramente farlo controllare. Se chiama noi e si rilevano irregolarità, il controllo è gratuito e, se è il cliente ad essere stato danneggiato, riceverà una compensazione pari a quanto letto in più dal contatore negli ultimi 5 anni. Se però non si rilevano irregolarità, allora il cliente dovrà pagare il controllo (circa 50 €, ndr). In alternativa, a differenza di quanto è previsto in altri paesi europei, il cliente può far controllare il contatore da un proprio tecnico, anche se poi, per confermare la sua valutazione, servirà comunque un’ulteriore verifica dei nostri operatori”.

Commento: Enel misura e vende l’energia che produce e “vigila” sul corretto funzionamento del suo contatore: un trionfo!

Contatori o sistemi di misura?

La direttiva MID stabilisce che l’unico dato valido di una transazione di gas, di energia elettrica o termica, è quello prodotto dal contatore, visualizzato sul totalizzatore e facilmente leggibile dal consumatore.

La direttiva regola esclusivamente i contatori, definendone i requisiti necessari per poter essere commercializzati nella Comunità Europea.

Quando ìl contatore diviene parte di una rete, perché collegato ad altri strumenti con i quali interagisce, non é più sufficiente che il contatore sia di tipo omologato, ma è tutto il sistema a dover essere legalizzato: devono cioè essere riconosciute, codificate e legalizzate tutte le interazioni tra il sistema, che agisce sul contatore da remoto, e devono essere escluse quelle che possano influire sul dato di consumo, prodotto dal contatore.

Un contenzioso in Lituania si è concluso con una sentenza che, pur trattando strumenti diversi, conferma il principio.

In Italia, i contatori di energia elettrica sono da sempre gestiti da remoto e sono parte di un sistema di tele-lettura e di tele-gestione: da remoto, i distributori di energia elettrica modificano la potenza disponibile all’utente oppure il tempo, per applicare all’utente differenti tariffe orarie.

Operazioni che i distributori effettuano da sempre senza risponderne a nessuno.

E così, i distributori possono decidere da remoto il nostro consumo oppure quanto un impianto fotovoltaico può produrre.

In Italia questo sistema di misura non é mai stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale, da sempre compete la metrologia legale.

Nonostante il più che evidente buco normativo, e-distribuzione sta sostituendo i contatori, facendoli pagare agli utenti.

L’Autorità per l’energia, in nome della quale vorranno sostituirvi i contatori, non ha invece alcuna competenza in metrologia legale e quindi, in assenza dei necessari chiarimenti, la sostituzione può essere pacificamente rifiutata, non fosse altro perché i contatori li pagherete voi.

Contatori illeggibili

In un condominio ligure, nel 2006, dodici contatori dinamici (ndr. quelli con la rotella che gira), furono sostituiti con gli elettronici e sistemati insieme in un armadio, dove sono tuttora.

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Undici contatori non sono omologati e uno riporta le marcature conformi alla Direttiva Europea MID.

Il display a cristalli liquidi, degli undici contatori illegali, è illeggibile: non é quindi possibile per l’utente verificare il consumo e se le bollette sono corrette.

I contatori fanno parte di un sistema complesso di lettura, concentrazione e gestione del dato di consumo e sono manipolabili da chi distribuisce energia elettrica nella zona.

Del sistema, il consumatore sa poco o nulla mentre il distributore, da remoto, può fare quello che vuole: se non paghiamo la bolletta, ci viene ridotta la potenza e, appena paghiamo, tutto ritorna normale.

Non esiste,allo stato, alcuna codifica delle operazioni che un distributore di energia elettrica può, o non può fare da remoto senza renderne conto a nessuno e tantomeno al consumatore.

E ciò é pacificamente illegale, anche se i contatori sono omologati.

In attesa che il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui compete il problema chiarisca la situazione, se il display del vostro contatore è spento, sospendete i pagamenti fino alla sua sostituzione,per la quale sarà necessario il vostro assenso scritto,e alla ricostruzione storica dei consumi.

 

I decreti attuativi

Le leggi funzionano solo con i decreti attuativi ma in Italia si fanno le leggi e si ritardano i decreti, come accaduto per i contatori del gas. I governi cambiano e i decreti attuativi restano per anni nel cassetto per essere poi ripescati e ritoccati opportunamente.

Anche le direttive europee devono essere recepite e ratificate da decreti nazionali, e sono sempre in ritardo cronico come per il decreto che regola la verifica periodica dei contatori di energia elettrica.

Che si applica però ai soli contatori omologati da una direttiva europea del 2004, recepita dall’Italia nel marzo del 2007, un parte esigua di quelli installati.

Più di 20 milioni di contatori illegali, perché mai omologati da nessuno e che, per questa ragione, non possono essere verificati legalmente da nessuno, potranno continuare a funzionare illegalmente “fino a quando verranno rimossi”.

Venti milioni di utenti non sono tutelati sul dato del loro consumo e milioni di utenti non sono neppure in grado di leggere il loro contatore, perché il visualizzatore é illeggibile, e pagano le bollette alla cieca.

Stessa cosa per il gas: nel 2008 mancava il decreto attuativo della legge 236 del 1991. Si racconta che il decreto venne in realtà firmato dal Ministro ma che non arrivò mai al Poligrafico dello Stato per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inammissibile la situazione delle misure industriali del gas dove vetusti contatori misurano volumi di gas per centinaia di milioni di euro. A questi contatori vengono abbinati sofisticati sistemi di conversione di volume, questi si sottoposti a verifica periodica, mentre lo strumento primario, cioè quello che genera il dato  viene ignorato.

Contatori illegali misurano l’energia elettrica e contatori post-bellici il gas, ma sostituirli con quelli elettronici, sarà un’altra fregatura.

Illegali i nuovi sistemi di misura

“In attesa della seconda generazione di contatori elettronici, visto che i primi hanno concluso il loro ciclo di vita, in futuro non dovrà essere solo Enel a deciderne caratteristiche e protocolli di comunicazione, perché i dati di prelievo sono di proprietà del cliente”.

Si esprimeva così il presidente dell’Autorità per l’energia. 

Oltre al monito ad Enel, smentito poi dai fatti, Bortoni non spiega come il dato di prelievo possa essere di proprietà del cliente.

Premesso che la metrologia legale non compete all’Autorità, ma al ministero, ci vuole una buona dose di coraggio per dichiarare che un dato, generato da un contatore illegale, trasmesso e concentrato con procedure e protocolli noti solo al distributore, possa essere di proprietà del consumatore.

Le reti e i contatori sono di proprietà dei “distributori”; il dato é prodotto dai contatori e il consumatore paga il servizio di gestione del contatore al fornitore, che lo gira poi al distributore.

Va inoltre ricordato a Bortoni, che a quel tempo non c’era, come andarono le cose quindici anni fa:

  • l’Autorità non mosse un dito mentre Enel installava in Italia i contatori intelligenti senza omologarli, facendoli interagire con i suoi centri operativi tramite suoi protocolli;
  • Poi, a cose fatte, con una delibera del 2006, l’Autorità negò che i contatori installati da Enel fossero già decine di milioni.

Ora, secondo Bortoni “il loro ciclo di vita sta terminando”

Ma chi stabilisce il ciclo di vita dei contatori che, non essendo stati omologati, non si possono neppure provare in contraddittorio, perché mancano le procedure legali di prova?

Il “ciclo di vita” dei contatori diventa attuale solo per farceli pagare, come l’Autorità ha già concordato con i distributori che, per una loro scelta aziendale, hanno deciso di sostituirli.

Pagheremo così tutto noi, negli anni, con le bollette.

Verificate la voce “gestione contatore” sulla bolletta!

Ma ben più grave é che vogliono farci pagare energia elettrica misurata da un sistema che legalmente non esiste.

Si attendono le risposte del MISE.

 

Contatori inutili

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Il visualizzatore a cristalli liquidi di milioni di contatori di energia elettrica è illeggibile, e così milioni di consumatori non possano controllare il proprio consumo.

Ma hanno il diritto di verificare sul contatore quanto consumano indipendentemente da quanto il distributore legge da remoto.

Il dato legale non è quello letto a distanza, che viene indicato nelle bollette, ma quello che leggiamo sul contatore.

Se non si legge nulla, vi devono cambiare il contatore all’istante!

Telefonate al call center del vostro fornitore e si precipiteranno, contenti di farlo in sordina, perché proprio i contatori con il visualizzatore spento sono, per la maggior parte, illegali.

Magari vi diranno di aspettare che sta arrivando il nuovo contatore di seconda generazione ma voi insistete e minacciate di denunciarli, funziona!

La delibera dell’Autorità dell’energia, cui non compete la Metrologia Legale, tratta del nuovo contatore 2G, e stabilisce che il suo funzionamento non influenzi quelli che non verranno sostituiti che potranno così continuare a funzionare.

Ma non in questo stato, non con il visualizzatore spento!

I problema é che il contatori che avete in casa forse non sono mai stati omologati e così, quando qualcuno lo fa notare, vengono sequestrati.

Il consumatore infatti non solo non sa come viene tele-gestito il suo contatore da remoto ma non riesce neppure a leggere se quanto gli viene addebitato é corretto.

La scomparsa dei numeri sembra peraltro una malattia di vecchiaia dei contatori, mentre quella genetica é di essere stati progettati in itinere, e cioè man mano che l’installavano; e i consumatori ne sono stati inconsapevoli cavie, oltretutto pagandoli.

Chi li ha inventati, progettati e fabbricati, non li ha omologati, li ha utilizzati e li utilizza tuttora per venderci l’energia che produce, in spregio a qualsiasi regola e buon senso.

E adesso decide che possono essere sostituiti, sempre a nostro carico.

Contatori o sistemi?

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Il MISE, interpellato alla Camera, definisce “lacunosa” la legislazione per i contatori di energia elettrica.

Ma anche per quelli del gas la situazione non è chiara.

L’Autorità per l’energia impone ai distributori di gas la sostituzione dei contatori.

Anche i contatori del gas potranno essere letti e gestiti da remoto. 

La sostituzione è a carico degli utenti, che la pagheranno a rate con le bollette.

Sarebbe stato sufficiente imporre ai distributori di leggere sistematicamente i contatori, come la regolazione prevede, ma era troppo semplice e poco costoso per gli italiani che pagano già il gas più caro d’Europa.

I nuovi contatori del gas sono omologati da laboratori europei accreditati, fabbricati e provati in accordo alla direttiva europea nota come MID.

La direttiva stabilisce esclusivamente il criteri d’immissione sul mercato dei contatori ma non definisce il “sistema di misura” del quale lo strumento sarà parte integrante e con il quale interagirà.

In Italia il sistema non è stato omologato dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – a cui unicamente compete la metrologia legale.

Quindi, non solo il contatore, ma é l’intero sistema di misura a dover essere legalizzato, per assicurare l’utente che non ci siano interferenze sulla trasmissione del dato di consumo. 

Non legalizzando il sistema, si ricade nella medesima situazione dei contatori di energia elettrica, gestiti da remoto senza il controllo di nessuno.

Addebitare il consumo in base a un dato teletrasmesso é diverso dal farlo in base a quanto indicato dal contatore e la legge non lo ammette.

In caso di contestazione, il distributore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore ma spetta al fornitore dimostrare al cliente la rispondenza di quanto fornito con quanto indicato dal contatore.

La direttiva MID stabilisce inequivocabilmente che “è il dato generato del contatore l’unico valido per la transazione”, indipendentemente da come venga poi gestito.

Misurare gas non è un’operazione semplice con l’aggravante che, solo in Italia, si utilizza anche un’unità di misura illegale,lo standard metro cubo.

La dignità della misura

Al Festival del Diritto di Piacenza si é parlato anche di misure che, se non sono affidabili, mettono a rischio la dignità del cittadino.

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Ricadono in questa categoria le misure dell’energia elettrica, realizzate con contatori illegali, e del gas addebitate in unità di misura illegali.

La strada resta in salita per tutelare gli utenti e la distanza con l’Europa è evidente.

Dalla banda larga al monopolio con i contatori

Per il nuovo AD di Enel: “l’operazione banda larga ha senso se si coprono i 33 milioni di contatori. La nostra proposta è di posare la fibra nel cosiddetto ultimo miglio.  Se si fa coincidere questa disponibilità con il nostro piano di sostituzione di 33 milioni di contatori che abbiamo installato 15 anni fa, a partire dal 2016 gli oneri per il sistema diventano decisamente inferiori”.

La benedizione di Renzi non si è fatta attendere.

Traduzione: se voi del Governo ci fate succhiare qualche miliardo dalle bollette, noi sostituiamo decine di milioni di contatori illegali, prima che vengano tutti sequestrati.  Fate pure rientrare l’operazione nella banda larga telefonica, che con i contatori non  c’entra nulla. Così manterremo il monopolio e in cambio vi promettiamo cospicui dividendi per i prossimi vent’anni.

Attenzione quindi perché potrebbero farci lo stesso scherzetto di quindici anni fa quando Enel iniziò a installare senza farli omologare da nessun ente terzo indipendente con il risultato che oggi non è possibile verificare legalmente se misurino correttamente né quanto tempo possano durare senza perdere la precisione di misurazione.  

Con l’aggravante che solo Enel, che li gestisce da remoto, sa come funzionano.

Il Ministero dovrebbe pronunciarsi sul sistema di misura comprensivo di: contatore, protocolli di comunicazione e sistemi remoti perché l’Autorità per l’energia non ha alcuna competenza in Metrologia.

Enel potrebbe, per assurdo, decidere quanto un utente deve consumare o quanto un produttore di energia rinnovabile produrre.

Breve storia dell’energia (5):ritorno al monopolio

“In Italia, Enel è la più grande azienda elettrica. Opera nel campo della generazione di elettricità da impianti termoelettrici e rinnovabili con quasi 31 GW di capacità installata. Di questi, più di 3 GW sono costituiti da impianti di generazione da fonti rinnovabili gestiti attraverso EGP. Inoltre, Enel gestisce gran parte della rete di distribuzione elettrica del Paese e offre soluzioni integrate di prodotti e servizi per l’elettricità e il gas ai suoi 31 milioni di clienti italiani”.

Lo si legge oggi sul sito di Enel e lo denunciava l’Antitrust, già nel 2007.

Il picco della richiesta di energia elettrica del luglio scorso é stato di 53 GW.

Enel avrebbe potuto coprirne il 58%, condizionando il mercato.

Il nuovo AD, appena insediatosi, definì “parassiti” i traders e ricordò il passato:

“In Italia è stata avviata, tra i primi paesi al mondo, una importante innovazione tecnologica per un’intuizione di Franco Tatò che oggi ha reso il nostro paese l’unico a livello globale ad avere completamente digitalizzato la rete di distribuzione con l’istallazione di 36 milioni di contatori digitali all’interno di un sistema completamente digitalizzato. 

La rete oggi è in grado di gestire grandi complessità, come i 600 mila impianti di generazione presenti sul territorio dai quali affluisce l’energia, senza particolari problemi. 

E posso annunciare che presto si compirà un ulteriore salto in avanti: dal 2016 metteremo in funzione un nuovo contatore digitale, per dare una serie di servizi aggiuntivi e ulteriori capacità di gestione di questa rete”

L’intuizione del kaiser Franz Tatò fu quella di piazzarci in casa un contatore illegale che, ancora oggi, viene sequestrato mentre il sistema “completamente digitalizzato” lo conosce solamente Enel.

Enel avrebbe poi dovuto separare da anni l’attività di distribuzione da quella di vendita ma l’ha fatto solo un mese fa, dopo aver perso il ricorso al TAR, contro l’Autorità per l’energia che le imponeva semplicemente la direttiva europea.

Secondo Enel, l’Autorità non aveva autorità per imporlo.

Quando invece serve, l’Autorità ha l’autorità di approvare i contatori di seconda generazione che, con la scusa della banda larga, Enel ci vorrebbe rimpiazzare in casa.

Il mercato tutelato finirà tra un anno e mezzo e in questa situazione sarà facile per Enel rafforzare la posizione offrendo contratti di lungo termine come spiegava Starace:

“Nel 2003 l’Unione Europea decise che i contratti a lungo termine tra i produttori e i consumatori dovevano essere impediti, inserendo obbligatoriamente una clausola che garantisse ai clienti la possibilità di recedere senza alcuna penale in ogni momento. Una scelta che in quella fase era corretta, perché in Europa in quel momento c’era scarsità di produzione e un eccesso di potere contrattuale dei produttori…..i clienti andavano dunque protetti. Dopo 11 anni lo scenario è cambiato. Il potere di mercato si è addirittura invertito, con un eccesso di capacità produttiva a livello europeo che consentirebbe a qualunque consumatore di avere un vantaggio contrattuale importante a patto di mettere di nuovo in gioco anche la durata nel tempo del contratto….. Sì, sono sicuro che contratti più lunghi e quindi più vincolanti sarebbero davvero più convenienti”. 

Qui finisce la breve storia dell’energia e l’illusione della liberalizzazione del mercato.

(fine)

Il caso VW la luce e il gas

La vicenda Volkswagen dimostra quanto sia semplice utilizzare l’elettronica per fini fraudolenti: le emissioni non venivano misurate prelevando dagli scarichi delle autovetture, ma erano dedotte dall’elaborazione di dati secondari, prodotti da centraline elettroniche.

Le centraline e il software possono essere soggetti a manomissioni,i gas di scarico no.

Se nessuno verifica gli scarichi, tutto risulterà regolare anche se il laboratorio europeo di Ispra  lo diceva.

Quindi, se é senz’altro colpevole chi ha taroccato le centraline, è incomprensibile come si siano potuti autorizzare criteri di verifica di dati senza la sicurezza della loro attendibilità e senza alcun controllo delle procedure di rilevamento.

La direttiva europea MID definisce  i criteri ai omologazione e messa in commercio di diversi strumenti di misura.

L’allegato 10 della direttiva tratta gli analizzatori dei gas di scarico ma, per questo specifico strumento, la direttiva MID non è stata ancora recepita dall’Italia.

In Italia la misurazione di energia elettrica, gas ed energia termica è stata implementata con l’elettronica: il dato di consumo viene generato dai contatori e poi elaborato da componenti elettronici.

Il caso della misurazione dell’energia elettrica é eclatante: il dato viene generato da strumenti non omologati, i c.d. contatori intelligenti o smart meters, e viene successivamente concentrato e trasmesso a mezzo di protocolli ignoti al consumatore, non normati né controllati da nessuno se non da chi lo gestisce.

La legge però è chiara: è il dato del contatore quello valido per la transazione così come è la condizione del gas di scarico delle autovetture a essere ora sotto esame.