Misurazione elettrica, telelettura e tutela del consumatore
Il problema è capire se la trasmissione dei dati costituisca, di per sé, una nuova misurazione, e quali garanzie applicare al risultato di misurazione quando viene memorizzato nel contatore e poi viene trasmesso e utilizzato per la fatturazione.
1. Trasmissione dei dati e requisiti metrologici
La direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 non disciplina soltanto l’influenza dei dispositivi collegati sullo strumento di misura.
L’allegato I, punto 8.1, richiede che le caratteristiche metrologiche non siano influenzate in modo inammissibile dai collegamenti, dalle caratteristiche dei dispositivi collegati o dai dispositivi remoti che comunicano con lo strumento.
Il punto 8.4 contempla inoltre la protezione dei dati di misurazione, del software e dei parametri metrologicamente importanti (?), quando memorizzati o trasmessi, contro alterazioni accidentali o intenzionali.
Ne consegue che la trasmissione non può essere considerata categoricamente estranea ai requisiti di tutela metrologica del dato.
Ciò non significa, però, che ogni dispositivo, o sistema informatico a valle del contatore, non sia soggetto alla medesima disciplina di conformità dello strumento.
Occorre individuare, caso per caso, le funzioni svolte e la loro rilevanza rispetto all’integrità del risultato di misura.
2. Il visualizzatore e il risultato della misurazione
L’allegato I, punto 10.5, della direttiva 2014/32/UE, impone, anche quando sia possibile la lettura a distanza, un visualizzatore metrologicamente controllato e facilmente accessibile al consumatore senza ausili.
Individua inoltre nella lettura di tale visualizzatore il risultato della misurazione che costituisce la base per il calcolo del prezzo.
La telelettura non elimina dunque il ruolo del visualizzatore metrologicamente controllato.
Tuttavia, da questa disposizione non discende un divieto generale di utilizzare dati acquisiti a distanza per la fatturazione, né l’automatica irrilevanza probatoria di ogni dato teletrasmesso.
La questione da verificare è la corrispondenza tra il risultato di misura, il dato trasmesso e quello utilizzato per l’addebito, tenendo conto dei registri e dei periodi temporali confrontati.
3. Software metrologico e gestione remota
Il riferimento è il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE.
Il punto 7.6 dell’allegato I tutela il software critico per le caratteristiche metrologiche, che deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile (?) dal software collegato.
I punti 8.3 e 8.4 integrano le garanzie relative al software, ai parametri e ai dati metrologicamente rilevanti.
Queste disposizioni non vietano in generale la telegestione: impongono che le operazioni remote rispettino l’integrità e la conformità della funzione di misura.
Per sostenere che una specifica operazione remota modifica illegittimamente il risultato occorre documentare quali parametri siano modificabili, quali autorizzazioni e protezioni siano previste e quali effetti si producano sulla misurazione.
La semplice possibilità di intervenire da remoto non dimostra un’alterazione dei consumi registrati.
Va inoltre distinta la potenza contrattualmente impegnata dalla potenza effettivamente assorbita.
L’energia consumata dipende dall’andamento della potenza effettiva nel tempo.
Anche la rilevanza dei riferimenti temporali va valutata distinguendo la misura dell’energia dalla sua attribuzione ai periodi tariffari.
4. Competenze dell’Autorità e validità delle deliberazioni
L’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, già nel quadro normativo precedente al luglio 2019, attribuiva all’Autorità compiti relativi alla misurazione dei consumi e alle specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti.
La deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel, definisce le specifiche funzionali e le prestazioni attese dei sistemi elettrici di seconda generazione richiamando tale base legislativa.
Le competenze regolatorie devono essere esercitate nel rispetto della disciplina metrologica: l’esistenza di ambiti distinti non dimostra, da sola, un difetto assoluto di attribuzione.
L’articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la nullità del provvedimento viziato da difetto assoluto di attribuzione. Questa ipotesi va distinta dai vizi dell’esercizio di un potere esistente, che possono comportare annullabilità. Una contestazione deve quindi individuare il singolo provvedimento, il suo fondamento legislativo e il vizio concretamente denunciato.
Il riferimento al Consiglio di Stato, sezione VI, 27 gennaio 2012, n. 372, non viene qui utilizzato come precedente specifico sulla nullità delle deliberazioni in materia di contatori. Le fonti secondarie consultate lo richiamano per la distinzione generale tra carenza di potere in astratto e in concreto.
5. Protocolli di comunicazione e contatori di seconda generazione
Nel sistema di misurazione di seconda generazione occorre distinguere la comunicazione verso il sistema di raccolta del distributore, comunemente indicata come “chain 1”, dalla comunicazione dal misuratore ai dispositivi dell’utente, indicata come “chain 2”.
Un richiamo al ruolo del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) nella definizione dei protocolli deve precisare quale collegamento sia interessato e quale atto ne disciplini l’attività. Senza tali elementi non è corretto estendere indistintamente l’affermazione a tutta la filiera di trasmissione e trattamento dei dati.
La deliberazione 87/2016/R/eel e gli atti successivi documentano una regolazione anteriore delle funzionalità e delle prestazioni dei sistemi di seconda generazione.
Per l’approvazione del piano di messa in servizio di E-distribuzione il riferimento pertinente è la deliberazione 6 aprile 2017, 222/2017/R/eel, relativa al periodo 2017–2031 e al riconoscimento degli investimenti.
6. Sicurezza dei dati e conclusioni
Restano rilevanti le esigenze di sicurezza, integrità e verificabilità dei dati di consumo e di tutela delle informazioni riferibili agli utenti.
Il punto centrale è dunque richiedere che il dato impiegato per la fatturazione mantenga un collegamento verificabile con il risultato prodotto dal misuratore metrologicamente controllato e che software, parametri e dati rilevanti siano protetti anche durante la memorizzazione.
Riferimenti
- Direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, allegato I, punti 7.6, 8.1, 8.3, 8.4 e 10.5, nel quadro normativo pertinente al luglio 2019.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84.
- Legge 14 novembre 1995, n. 481; decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, articolo 9.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21-septies.
- Deliberazioni 18 dicembre 2006, 292/06; 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel; 6 aprile 2017, 222/2017/R/eel.