L’affermazione secondo cui «la trasmissione del dato, a valle dello strumento di misura, non è affidata alle competenze della metrologia legale» è contenuta nella risposta scritta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il 3 luglio 2019, in sede di replica all’interrogazione a risposta in Commissione 5-01835.
L’interrogazione era stata presentata dal deputato Roberto Traversi il 3 aprile 2019 presso la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati.
Il contesto dell’atto
L’atto parlamentare riguardava la trasparenza, i costi e la legittimità della sostituzione massiva e della gestione da remoto dei contatori di energia elettrica (smart meter di seconda generazione).
Nel testo della risposta, il Ministero chiariva la netta separazione tra la misurazione nativa del dispositivo e il successivo trasferimento del dato:
Il principio espresso: Il valore del consumo misurato sul posto dal contatore (alla base della transazione commerciale) è soggetto alle regole rigorose della metrologia legale (Direttiva MID 2014/32/UE e D.Lgs. 84/2016). Al contrario, la trasmissione a distanza di tale dato non costituisce un’attività di misurazione in senso stretto, bensì una semplice “funzione di trasferimento” di informazioni già elaborate, uscendo di fatto dal perimetro d’azione della metrologia legale.
Si può quindi pacificamente concludere che il dato di consumo indicato sulle bollette non è legale.