Definizione di sinallagma: nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti.
Il contratto di fornitura di energia elettrica, o di gas naturale, è un tipico contratto “a misura” cioè il corrispettivo viene addebitato in base al dato di consumo letto sul contatore.
Per ARERA – regolatore del mercato elettrico – sembra non sia così! E oltretutto ARERA interviene su un tema non di sua competenza, cioè la metrologia legale che compete invece esclusivamente al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico e sue successive denominazioni.
Una delle voci di costo delle bollette è proprio la “gestione del contatore”, che i distributori incassano proprio per misurare e quindi, se il contatore non misura correttamente, se è difettoso o se é impostato male, ne devono rispondere i distributori e, se sulla base di misurazioni errate, il fornitore incassa il non dovuto, l’utente non solo non dovrebbe pagare il non dovuto ma neppure il servizioo di misurazione, che fa parte della voce “gestione del contatore”. e il corrispettivo non dovrebbe essere pagato.
In merito Arera si esprime così:
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“Con la delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel, “Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei con- fronti di e-distribuzione S.p.A.”, l’Autorità ha rilevato che l’impresa distributrice deve garantire la corretta instal- lazione e manutenzione degli apparecchi di misura e il corretto valore delle misure messe a disposizione degli aventi diritto; pertanto, costituisce inadempimento ai suddetti obblighi l’applicazione di una errata costante di lettura K ai prelievi rilevati dal misuratore. Tuttavia, siffatto errore non inficia, sotto il profilo regolatorio, la corret- tezza della ricostruzione dei consumi derivante dalla giusta applicazione della costante di lettura; ciò in quanto l’errore non è dipeso dal malfunzionamento del misuratore, bensì da un’errata moltiplicazione delle letture da parte del sistema informatico del gestore. Tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto. L’Autorità ha precisato, inoltre, che i soggetti aventi diritto alla prescrizione biennale per i consumi energe- tici sono individuati esclusivamente dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che la disciplina prevista dalla delibera 11 aprile 2018, 264/2018/R/com opera anche in presenza di un cliente finale connesso in media tensione”
La “costante di lettura” non fa parte di alcun documento contrattuale mentre la legge è cristallina: il dato fide-facente la transazione è unicamente quello indicato sul contatore, quello che viene letto dal consumatore, e non quello che viene moltiplicato per coefficienti ignoti o costanti di lettura.
Coefficienti e costanti ignoti al consumatore alla firma del contratto.
Secondo Arera, “tale errore ha comportato una mera attività di ricalcolo dei consumi realmente prelevati dal misuratore, riflettendo così il carattere sinallagmatico delle obbligazioni contrattuali in atto“.
Affermare che non ci sia nulla da eccepire “sotto il profilo regolatorio” è del tutto gratuito, come è inutile che un consumatore, alle prese con questo problema, debba tentare di “conciliare” alla presenza di Arera.