I ripartitori di energia termica

ripartitori

Il termine per l’installazione dei c.d. ripartitori viene prorogato ogni anno ma nessuno dovrà pagare multe per non aver installato strumenti di misura che  conteggiano unità di misura illegali.

Su condominioweb un produttore conferma che i ripartitori non sono strumenti omologati.

Ciò significa che non c’è alcuna garanzia legale sul loro impiego, su cosa e come misurino.

Non possano essere verificati da terzi in caso di contestazione edè possibile manometterli senza essere perseguiti.

Sullo sito viene denunciato un caso di contabilizzazione e di addebito di riscaldamento, durante il periodo estivo, perchè lo strumento rileva la differenza di temperatura sia d’estate che d’inverno.

Comunque, se non sono strumenti legali, non possono essere utilizzati per ripartire quote di riscaldamento addebitandone il corrispettivo: la legge é inderogabile anche dalle assemblee condominiali.

Il produttore intervistato è ancora più esplicito:

“L’incertezza di misura, nel caso dei ripartitori, deriva principalmente dal fatto che il sensore posteriore deve accoppiarsi con il corpo scaldante su cui è montato, pertanto vi è un’operazione umana che influisce significativamente sul risultato della misura”.

“Abbiamo visto ripartitori fissati con nastro isolante da elettricista. Abbiamo visto ripartitori fissati sul tubo di mandata anziché al centro del radiatore. Anche in casi dove il posizionamento era accettabile, abbiamo visto ripartitori montati senza il necessario supporto posteriore (che deve essere riempito con gel conduttivo)” 

L’omologazione di uno strumento di misura serve proprio per impedire questi interventi, che possono favorire, o sfavorire, i singoli condòmini.

I ripartitori non misurano l’energia termica che entra nel radiatore, ma stimano, grossolanamente, quella che ne esce, con palese arbitrarietà:

  • nell’installazione;
  • nell’imputazione dei dati geometrici del termosifone nel ripartitore;
  • nella gestione dei dati trasmessi;
  • nell’imputazione di coefficienti correttivi che dovrebbero tener conto della dispersione di energia termica del locale riscaldato.

La richiamata norma tecnica di riferimento, la UNI 10200 è estremamente complicata mentre lo studio dell’Enea é chiaro.

In assenza di un’omologazione metrologico/legale, ognuno fa quello che vuole e lo strumento non solo può essere installato male, ma può essere manomesso senza che nessuno se ne accorga per anni.

E il proprietario dell’unità immobiliare dovrebbe essere sanzionato se non installa questi sistemi ?  Ma state scherzando?

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Autore: edoardobeltrame

“Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità, e loro non mi credono mai.” (C.B.C)

28 pensieri riguardo “I ripartitori di energia termica”

  1. Certo.
    Comunque l’Autorità avalla la sua inconfutabile tesi che i contatori indiretti non rispettano il Testo Unico delle Leggi Metriche e quindi non garantiscono la correttezza delle misure utilizzate per una transazione commerciale basata su di esse; e stabilisce che i contatori individuali DEVONO essere omologati MID.

    Anche la 10200/2016, in via di definizione, considererà i criteri di ripartizione delle spese anche per gli edifici sprovvisti di dispositivi per la contabilizzazione (quindi quelli che non potranno mettere i contatori diretti, che sono gli unici omologati MID).

    Finalmente si sta sancendo a livello normativo il requiem dei ripartitori, con buona pace di quanti si sono fidati dei titoli dei giornali, dei consigli “disinteressati” di amministratori condominiali o di operatori del settore in evidente conflitto di interessi.

    Buona lettura: http://www.confedilizia.it/wp-content/uploads/2016/06/PPR_9.6.16.pdf

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  2. Il comitato Termotecnico italiano non ha alcuna competenza in metrologia legale con non l’ha l’Autoritá per l’energia. La MID, vedi sopra, prevede i soli contabilizzatori di energia termica basati sulla portata di acqua e la differenza di temperatura tra mandata e ritorno. Tutto il resto è fuffa!

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  3. Quanto riporto riguarda in particolare i condomini allacciati a reti di teleriscaldamento.

    Il D. Lgs. 102/2014 all’art. 9 ha affidato all’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico il compito di dare attuazione, entro 24 mesi, alle disposizioni del decreto stesso per gli edifici allacciati a reti di telescaldamento.
    In data 19/5/2016 l’Autorità ha messo a disposizione per 30 giorni di consultazione il documento che ha predisposto (scaricabile qui: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16//252-16.pdf) e che dovrebbe diventare definitivo entro il 20/7/2016 con eventuali modifiche apportata a seguito di suggerimenti pervenuti durante il mese di consultazione.
    Questi i punti salienti:
    1) art. 4.3:
    I SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA NON SONO REGOLATI DALLA METROLOGIA LEGALE A GARANZIA DELLA TRANSAZIONE ECONOMICA E A TUTELA DEL CONSUMATORE FINALE
    2) art. 8.1:
    I CONTATORI INDIVIDUALI DI CALORE DEVONO (sottolieato) ESSERE OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MID.

    Per quanto concerne la ripartizione delle spese in edifici non provvisti di contabilizzazione individuale ricordo che il Comitato Termotecnico Italiano ha avviato la stesura del progetto di norma E0208F600 che aggiornarnerà ulteriormente la norma UNI 10200 (inserire E0208F600 nel campo “Ricerca” in alto a destra di questa pagina: http://www.cti2000.it/index.php), definendo, per gli edifici condominiali provvisti O MENO di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia tecnica utile, i criteri di ripartizione delle spese di contabilizzazione invernale (di fatto i millesimi di potenza dei radiatori installati anziche i mcubi).

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  4. Chiedo anticipatamente scusa perché potrei sembrare un esaltato ed invece sono solo un cittadino che non vuole che una nazione intera venga presa in giro da quattro spregiudicati affaristi. Credo che applicare valvole e contabilizzatori in immobili vecchi privi di qualsivoglia coibentazione ed isolamento sia prenderci in giro: se avevo freddo prima continuerò ad avere freddo anche domani. Perché – e siamo tutti a favore dell’ambiente – non si trova il coraggio di dire che gli immobili italiani hanno caratteristiche e realtà totalmente diverse da quelle del nord Europa e che non si può imporre una misura li dove è inutile o che é aberrante immaginare che uno stabile del 1969 possa essere aggiornato a standard 2016. Io vivo nel mondo reale. Voi vivete nel mondo reale. Perché allora non creare un movimento di civiltà che serva per far emergere la verità. Non credo che sia giusto che una nazione intera, in nome di un millantato obbligo e rispetto per l’ambiente, possa chiudere gli occhi, supinamente pagando miliardi di inutili euro che andrebbero meglio nella già povera economia domestica, senza rispetto per l’onestà. Io dico di unire le nostre energie, perché altre arriveranno e perché come una voce sola, senza fare politica, si fermi l’ennesimo affronto alla brava gente.

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  5. Le lobbies al contrattacco delle modifiche in fase di verifica al Senato:
    http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AC15RlAC/0.

    In particolare non vogliono che l’art. 9 comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 102 del 4/7/2014 passi da “secondo quanto previsto dalle norme vigenti” a “secondo quanto previsto dalla norma (europea) EN 834”, perchè non consentirebbe più di utilizzare i dispositivi conformi alle norme (italiane) UNI 9019 e UNI 11388 ovvero sistemi ITC-TC (quelli che l’Enea ha certificato avere un margine di errore tra il 9% ed il 38%) e i sistemi sistemi ITC-DCC (quelli che l’Enea ha certificato avere un margine di errore tra il 10% e il 44%).

    Complimenti davvero care lobbies: le multe per le procedure di infrazione alla legge europea – già avviate – e proprio per le quali si stanno approntando queste modifiche legislative, le pagherete voi o dovremo pagarvele noi per poi sorbirci anche strumenti di misura inaffidabili ?!

    P.S.:
    lo stesso discorso vale per il tentativo di richiesta di non cancellazione dalla legge 102/14 del riferimento alla normativa (italiana) UNI 10200, che costringe il popolo italiano ad aggravi di costi non previsti dalla legge europea di riferimento.

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  6. L’applicazione della contabilizzazione nei vecchi edifici è una forzatura spiegabile solo con una sottomissione completa dei nostri governanti alle lobbies interessate, considerando l’illegalità dei ripartitori e la mancanza di disaccoppiamento termico tra appartamenti (e anche le multe strutturate in maniera da mettere l’uno contro l’altro in una sorta di terrorismo psicologico)
    Per tali ragioni la cosa più conveniente è cercare di evitare ad ogni costo qualsiasi intervento per non restare invischiati in situazioni che possono portare ad un aggravio di spesa e a contrasti condominiali.
    L’unico spiraglio per derogare alla legge sta in quella frase ben celata da tutte le pubblicità ingannevoli che si trovano sul web, che recita ” se tecnicamente possibile e/o efficiente in termini di costi” documentata da tecnico autorizzato. Tale frase è importantissima perché crea una sorta di selezione tra le varie zone climatiche, considerando che a fronte di una spesa fissa, il ritorno economico varia a seconda del clima e si può andare nel “non efficiente in termini di costi”. Per constatazione personale, se l’impianto è sufficientemente bilanciato con centralina climatica ben regolata, già nella zona climatica D (Roma) si va addirittura in una efficienza negativa (ossia ci si rimette); a maggior ragione per le zone climatiche A, B, C ( Napoli, Palermo …). Per la zona E (valle padana) c’è una importante iniziativa di Confedilizia di Reggio Emilia che ha aperto uno “sportello calore” proprio per aiutare i condomini a verificare se si rientra nel “non efficiente in termini di costi”, avendo ricevuto numerosi reclami da parte di coloro che avevano già realizzato tali impianti; a tale scopo è utile leggere l’articolo al sito http://www.4minuti.it/citta/economia-0084467.html e andare sulla pagina facebook di Confedilizia Reggio Emilia dove si trova una intervista fatta ai responsabili di tale sportello; significativa l’affermazione dell’ing. incaricato che afferma chiaramente che non sempre le nuove tecnologie possono integrarsi con le vecchie: applicare la contabilizzazione ai vecchi edifici è come montare un motore Ferrari su una vecchia 500, ne uscirebbe distrutta (un chiaro riferimento al fatto che la contabilizzazione può essere applicata solo in quegli edifici progettati per accettarla).

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  7. http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/risparmio-energia-settore-civile/2014/rds-par2014-021.pdf/at_download/file

    Documento dell’ENEA che certifica che la contabilizzazione del calore indiretta con i ripartitori di calore è inficiata da errori nei seguenti range (vedi pagina 43):
    – sitemi HCA: tra il 4% e il 16%
    – sistemi ITC-TC: tra il 9% ed il 38%
    – sistemi ITC-DCC: tra il 10% e il 44%

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  8. Estratto seduta 476 della Camera – Interrogazione M5S

    DE ROSA, DAGA, BUSTO, ZOLEZZI, MICILLO, MANNINO, TERZONI, CANCELLERI, VALLASCAS, FANTINATI, CRIPPA, DA VILLA e DELLA VALLE. — Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
       il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, impone la contabilizzazione del calore consumato dai singoli appartamenti;
       l’obbligo vige dal 2014, con sanzioni dal 1o gennaio 2017;
       a livello nazionale, l’obbligo d’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è stato introdotto con l’articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014, prevedendo come termine ultimo il 31 dicembre 2016, fatti salvi i casi in cui la misurazione del calore non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali;
       il progetto di legge 249 «Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico» prevede di estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, applicando quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
       il riferimento alla norma nazionale all’interno della legge regionale n. 24 del 2006 implica che «L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi d’impossibilità tecnica all’installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato»;
       per evitare le sanzioni i condomìni ricorrono al sistema di contabilizzazione indiretta, che prevede l’utilizzo delle valvole termostatiche, abbinate ai cosiddetti ripartitori di calore, su ogni radiatore;
       mentre, con la contabilizzazione diretta, il calore ceduto è calcolato sulla portata di acqua calda e sulla sua differenza di temperatura con quella indiretta, il ripartitore di calore stima il calore ceduto all’ambiente, in base alle caratteristiche del radiatore, alla sua temperatura e a quella dell’ambiente;
       i contabilizzatori diretti sono strumenti omologati, mentre i ripartitori indiretti non lo sono;
       infatti la Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura – nota come Direttiva MID – recepita con il decreto legislativo n. 22 del 22 febbraio 2007, GU n. 64 del 17 marzo 2007 – Suppl. Ordinario n. 73 – regola la messa in commercio dei soli contabilizzatori diretti, trattati nell’allegato MI-004 della medesima direttiva;
       va così richiamato il Testo Unico delle leggi metriche, il quale stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la stessa grandezza deve essere espressa in unità di misura legale;
       la richiesta di un corrispettivo economico, da parte di un’amministrazione condominiale, a fronte della quantità di calore erogata alla singola unità abitativa, rientra in questa casistica;
       ma i ripartitori di calore, che vengono attualmente installati, misurano unità di misura aleatorie e non unità di misura legali. Ne consegue che i ripartitori non sono strumenti legali e quindi una qualsiasi pretesa economica, basata sulla loro rilevazione, e a prescindere dalle decisioni prese dalle assemblee condominiali, è da considerarsi nulla;
       ne consegue anche che, se i ripartitori sono illegali, non possono essere previste sanzioni per chi non li installa né, tantomeno, benefici fiscali –:
       se e quali iniziative intenda porre in atto il Governo al fine di rendere regolari e legali i sistemi di contabilizzazione indiretta quali i ripartitori di calore;
       se il Governo non intenda mettere in atto le opportune azioni correttive per incentivare l’utilizzo di soli sistemi certi di contabilizzazione diretta, dove tecnicamente possibile ed economicamente giustificato;
       se il Governo non intenda, in via transitoria, mettere in atto iniziative utili a regolamentare l’utilizzo di sistemi di ripartizione di calore con contabilizzazione indiretta certa ed omologata, al fine di disporre un riequilibrio dei costi sostenuti in funzione delle caratteristiche delle singole unità abitative. (5-06271)

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  9. Gentile Ing. Beltrame,
    intanto la ringrazio per la costanza e la chiarezza espositiva, nonchè la forza divulgativa con la quale sta mettendo alla luce problematiche che gravano, e non di poco, sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Ha esaustivamente illustrato come si gonfiano “legalmente” le bollette del gas, soltanto applicando coefficienti correttivi alle letture del contatore, e sempre positivi: così, paghiamo in bolletta non è il quantitativo indicato dal contatore, ma qualcosa di maggiore!
    Ma allora il contatore a cosa serve se poi correggono il dato del consumo?
    Chi garantisce che il valore del coefficiente è congruo?
    E poi è contro la legge! Nessuna legge dello stato prevede che una misura fatta con il contatore del gas debba essere poi corretta.
    Siamo ancora in uno Stato Diritto o siamo diventati lo Stato del Dritto ?.
    In questo caso,il produttore dei ripartitori di calore, che parla di “incertezza di misura”,sa cos’è la Certezza del Diritto?
    Una legge Europea impone che tali strumenti debbano essere omologati sia per essere venduti che per essere installati e utilizzati.

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