La ripartizione delle spese di riscaldamento

All’assemblea condominiale vi diranno che, se non installerete valvole termostatiche e ripartitori di calore, dovrete pagare delle penali ma é una balla.

Meglio capire il problema, prima di decidere di spendere soldi inutilmente.

imgres

I ripartitori avrebbero il compito di conteggiare, per poi farvi addebitare, il consumo di energia termica del locale dove sono installati.

La materia è talmente confusa che la stessa legge ammette che per i primi due anni di funzionamento, le spese possano essere ancora ripartite in base ai millesimi di proprietà, magari dopo aver speso più di 150€ per termosifone.

Ci sono condomìni che hanno installato questi sistemi senza aver sostituito la vecchia caldaia, il che la dice lunga sulla sul pressappochismo con il quale si é legiferato.

Se comunque deciderete di installare i ripartitori, la quota di spesa individuale a consumo dovrà essere deliberata dall’assemblea, previa predisposizione di una nuova tabella che corregga i millesimi di proprietà con lo stato di fatto delle unità immobiliari; e ovviamente tutti i condòmini devono essere d’accordo.

Dovrà essere una tabella “dinamica”, cioè aggiornata ad ogni variazione come, per esempio, la sostituzione di un solo radiatore o di un serramento.

E’ qui scoppierà il caos!

Gli amministratori, opportunamente “sollecitati” dai fornitori, sottovalutano il problema: selezionano l’impresa per la riqualificazione della centrale termica e fanno deliberare il criterio di ripartizione delle spese, dando per scontato che tutto funzioni.

Ma non é così perché, a consuntivo, le tabelle penalizzeranno o favoriranno ingiustamente i condòmini.

Importante é il contratto tra condomìnio e la società che installa e gestirà i ripartitori.

L’installatore deve essere responsabile, verso tutti i condòmini:

  • della legalità degli strumenti e del loro  corretto funzionamento;
  • della corretta imputazione, nello strumento, dei dati geometrici di ogni radiatore;
  • del fatto che ogni radiatore sia completamente libero da qualsiasi copertura;
  • della validità e legalità del dato di consumo di ogni radiatore;
  • della gestione dei dati di consumo
  • della predisposizione di una tabella riepilogativa dei consumi di ogni appartamento.

Tutti i condòmini avranno il diritto di verificare i dati storici di tutte le letture, le proprie e quelle degli altri, e se i dati non sono legali sorgeranno contenziosi.

I contratti dovrebbero essere separati: uno per la riqualificazione della centrale termica e il servizio riscaldamento e l’altro per la determinazione del consumo di ogni appartamento.

Prima di deliberare è necessario che tutti capiscano:

  • che i ripartitori non sono strumenti legali;
  • come funzionano;
  • l’unità di misura della ripartizione che deve essere un’unità di misura legale;
  • cosa registrano e per quanto tempo vengono conservati i dati;
  • che non devono funzionare d’estate;
  • come devono essere installati;
  • come si evitano manomissioni o utilizzi impropri;
  • come possono essere verificati.
  • quali possono essere i potenziali danni all’impianto derivanti dal l’installazione delle valvole.

Pochi quelli che affrontano seriamente il problema nonostante le importanti partite economiche in gioco.

I princìpi di metrologia legale invece sono chiari e un proprietario che desse in locazione un appartamento, non potrebbe addebitare le spese di riscaldamento all’affittuario, in base delle indicazioni di uno strumento non legale.

Avatar di Sconosciuto

Autore: edoardobeltrame

“Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità, e loro non mi credono mai.” (C.B.C)

18 pensieri riguardo “La ripartizione delle spese di riscaldamento”

  1. Il signor Dimitri è chiaramente in conflitto di interessi: è normale la sua difesa dei ripartitori che ovviamente comportano un affare milionario. Forse non conosce a fondo la direttiva MID, nata appositamente per dirimere qualsiasi controversia in caso di transazioni economiche, e i ripartitori implicano transazioni economiche in quanto concorrono a determinare i corrispettivi del riscaldamento. Come si evince da prove fatte da laboratori specializzati, l’errore tipico della misura dell’energia termica nelle condizioni di funzionamento reali si attesta tra il 9% e il 10% con punte massime fino a 40%, in quanto la misura coinvolge, oltre al ripartitore, tutto il radiatore su cui è applicato e la temperatura dei flussi di aria intorno al radiatore stesso, cose queste assolutamente non prevedibili nel funzionamento reale. Tali tolleranze vanno ben oltre il 5% ammesso dalla legge e rispettato unicamente dai contatori che, guarda caso sono previsti dalla MID. Vorrei che il signor Dimitri mi spiegasse come , in caso di dubbi da parte degli utenti, sia possibile verificare l’esattezza in termini di legge della misura. Al momento vedo solo due possibilità: staccare tutto il radiatore e portarlo in un laboratorio specializzato, oppure inserire uno strumento omologato. Faccio presente che in sede condominiale è sufficiente che una persona richieda la verifica per causare una richiesta generalizzata di verifiche, sempre che la ditta installatrice non si tiri indietro, dati gli alti costi che dovrebbe sostenere; e nel caso si riscontrino errori del tipo di quelli verificati, come reagirebbero i condomini penalizzati e che discussioni si potrebbero avere in sede assembleare dove evidentemente ci sarebbero anche persone favorite da tale sistema (è una ripartizione)? E come si può ovviare alle ipotetiche truffe, fatte in una casa privata dove tutto è possibile, alterando opportunamente la temperatura dei flussi di aria o quella degli elementi dove è applicato il ripartitore (è possibile, credetemi). Una cosa nata per fare giustizia, si rivelerebbe fonte di contenziosi anche in quei condomini dove vige l’armonia. E poi sul risparmio energetico tanto decantato: un condominio ben bilanciato con una centralina climatica regolata con precisione, dove i 20 °C di legge sono mantenuti qualunque siano le condizioni climatiche obbligando i condomini a tenere le finestre chiuse, può risparmiare solo nel caso che qualcuno spenga i suoi radiatori. Ma qui subentra un altro problema. Nei vecchi edifici la trasmittanza delle pareti che dividono i vari appartamenti é decisamente superiore a quella di legge di 0.8 W/mqK, creando così un ulteriore contenzioso per i furti di calore. Si potrebbero obbligare i vari condomini a mantenere una temperatura minima di 20 °C, ma a questo punto a cosa serve tutto l’armamentario della contabilizzazione? E poi che cosa dovrebbe assicurare tale temperatura? Le famose valvole termostatiche soggette a flussi di aria che possono raggiungere anche i 30°C e che quindi controllano soprattutto la temperatura del radiatore e non quella dell’ambiente? Faccio presente che tali valvole hanno come temperatura massima di taratura 24 °C e 28 °C; cosa vuol dire? Che potremmo portare i nostri appartamenti a 28 °C? E il risparmio energetico dove va a finire? E un impianto sempre in funzione anche quando la centralina climatica lo spegnerebbe completamente quanto farebbe sprecare, oltre al fastidio di avere i tubi sempre caldi anche quando fuori splende il sole (cosa frequentissima a Roma dove io abito). Mi risponda il signor Dimitri entrando nel merito e non ripetendo la solita giaculatoria che a tutti gli effetti è pubblicità ingannevole. Se Beltrame me lo permette, inserisco il link degli esami di laboratorio che riguardano la precisione di tali strumenti;
    http://www.inrim.it/EcoThermo2014/slides/Ficco.pdf

    "Mi piace"

  2. Nel ringraziarla per l’intervento ribadisco che i ripartitori di calore non sono previsti dalla direttiva MID e, non essendo stati metrologicamente omologati prima di tale direttiva, non sono strumenti di misura legali. Non è quindi ammessa l’escussione, anche parziale, di un corrispettivo sulla base delle indicazioni di questi strumenti.

    Piace a 1 persona

  3. I ripartitori di calore non sono strumenti di misura legale.
    Il sig. Tasinato li definisce infatti “ripartitori di costi di riscaldamento”.
    Resta il fatto che non si sa quello che misurano, e come lo misurano. E si tratta di un sistema di rilevazione complesso e composto da componenti e grandezze diversi quali le sonde di temperatura, l’integratore e i dati geometrici del corpo riscaldante.

    "Mi piace"

  4. Gent.mo Sig. Maurizio,

    i ripartitori di costi di riscaldamento non sono strumenti di misura diretti di calore e quindi non ricadono nella normativa MID. Guardi la risposta che ho dato successivamente.

    Cordiali saluti

    Dimitri Tasinato

    ista Italia srl

    "Mi piace"

  5. Gent.mo Sig. Beltrame,

    in qualità di Direttore Tecnico di ista Italia (società multinazionale tedesca che opera da oltre 100 anni nel campo della contabilizzazione calore e acqua e produttore di apparecchiature di misura dei consumi) desidero precisare quanto segue:
    Non è corretto quanto da Lei riportato: i ripartitori di costi di riscaldamento sono apparecchi elettronici omologati secondo rigidi standard europei che fanno riferimento alla norma tecnica UNI-EN 834, nonché dispositivi marchiati CE per quanto concerne la dichiarazione di conformità come apparecchiature elettroniche.

    La normativa MID citata nell’articolo, è una norma comunitaria recepita in Italia che esula dal campo di applicazione della ripartizione dei costi mediante ripartitori.
    Nessuna truffa quindi nei confronti dei cittadini semmai il contrario: la Comunità Europea con la direttiva 27/UE del 2012 ha indicato come estremamente efficiente al fine del contenimento energetico e il risparmio, l’utilizzo di ripartitori di costi di riscaldamento, negli impianti ove non è tecnicamente fattibile (perché la distribuzione del fluido termo vettore ad esempio è a colonne montanti) la miglior scelta tecnologica per una corretta suddivisione delle spese.

    I ripartitori che ista produce, sono conformi alle normative CE e alla UNI-EN 834 con certificazione da parte dell’Istituto tecnico indipendente per la certificazione di Mannheim in Germania con protocollo A.2 01/2004.

    Rimango a completa disposizione per qualsiasi informazione in merito.

    Distinti saluti

    Dimitri Tasinato

    "Mi piace"

  6. Mi sembra già un successo averne parlato in assemblea in modo così approfondito.Nei casi da me esaminati, gli amministratori si limitavano al “così vuole la legge e la legge non si discute”.
    Alcuni condomìni hanno installato le valvole senza sostituire la caldaia! L’amministratore si rivolge sempre al fornitore del riscaldamento ma sbaglia. E’essenziale che un tecnico super partes, ahimè difficile ma non impossibile da trovare, faccia una valutazione energetica del fabbricato e dei singoli ambienti; ma anche in quel caso ci sarà un condomino che ha cambiato i serramenti e l’altro no e la tabulazione finale diventerà un delirio. E se poi un condòmino cambia i serramenti, si rifanno i conti ? La legge è fondamentalmente inutile e andava fatta per gli edifici nuovi e non per il vecchio ma in Italia siamo naif, tutto é apparenza. I maligni dicono che a Milano si è costruito tutto in fretta per evitare proprio questi obblighi, giocando pericolosamente con gli ACE o gli APE. Non per niente la legge è stata varata dalla regione Lombardia.Non sottovalutate gli aspetti meteorologici legali che alla fine prevalgono.

    "Mi piace"

  7. Vedo che hai perfettamente elencato i problemi che sorgono con questi ripartitori, discussi già in sede assembleare dietro proposta dell’amministratore, che ne ha esaltato i vantaggi come nelle pubblicità (ingannevoli) delle ditte interessate.
    La discussione si è spinta fino ad analizzare sia i dettagli tecnici che quelli economici, per cui tutti si sono convinti che questa imposizione comporterebbe, nel nostro caso, un aggravio dei costi, non tanto per la spesa iniziale , ma per il successivo obbligo della conduzione del sistema in assenza, o peggio in un aumento dei consumi stessi, oltre ad una perdita di armonia condominiale.
    Ciò che voglio discutere è come sfuggire a questo obbligo in maniera legale e opporsi al terrorismo che le stesse regioni stanno facendo, ravvisando in tutto ciò un odore di truffa a beneficio dei soliti noti (le ultime vicende di Ischia rafforzano questo sospetto, tanto per intenderci).
    E’ vero che le ordinanze si esprimono con un “se tecnicamente possibile e/o economicamente conveniente” (e così le regioni si mettono al sicuro dal punto di vista legale), ma occorre una certificazione di persona abilitata; qualche contatto a tal proposito mi fa pensare ad un muro di gomma e a un rifiuto a priori nell’eseguire tale certificazione. Restano quindi dei punti interrogativi: Chi può fare queste certificazioni nella sicurezza di assenza di conflitti di interesse ?
    E se l’assemblea rifiuta di deliberare cosa succede ?
    Perché è necessaria una delibera assembleare per eseguire tali lavori, se questi sono obbligati per legge ?
    Se si consulta una ditta nei due mesi che intercorrono tra il 31 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016, può questa ditta vendere ancora i ripartitori o è costretta a fornire i veri contatori di calore (rientrando nell’economicamente non conveniente)?
    In un successivo post (il tempo incalza) cercherò di parlare della discussione tecnica ed economica avuta in assemblea, entrando nei particolari che, guarda caso tendono a dare una risposta proprio ai quesiti che tu hai posto.

    "Mi piace"

  8. i ripartitori non sono previsti dalla MID ma li imponeva una legge della regione Lombardia, estesa poi a tutta italia.
    il testo unico delle leggi metriche, tuttora valido, dice che si può essere escussi quando la res oggetto della transazione è misurata da strumenti legali.
    nessun problema se i condòmini si mettono d’accordo nel ripartire parte delle spese di riscaldamento in base alle indicazioni dei ripartitori,ma un proprietario non può far pagare all’inquilino, il riscaldamento sulla base delle indicazioni del ripartitore. E’ illegale.
    E inoltre: come funzionano, cosa misurano e chi li ha omologati.

    "Mi piace"

  9. Tutto bene, ma non si capisce il perché l’ordinanza possa ammettere l’uso dei ripartitori che, riguardando transazioni economiche, dovrebbero soddisfare la direttiva MID. Negli impianti a distribuzione verticale la contabilizzazione dovrebbe essere vietata. L’ordinanza si esprime con un “tecnicamente possibile e/o economicamente conveniente”, ma occorre una certificazione di persona abilitata che nessuno sembra voglia fare. Non vorrei che questa faccenda si concretizzi nell’ennesima truffa ai danni dei cittadini.

    "Mi piace"

  10. Mi pare che il discorso fili liscio come un fuso. In concreto, la ripartizione è basata su strumenti di misura che per legge devono essere di tipo legale, e perdipiù necessitano anche del controllo a tutela del corretto funzionamento dei medesimi.

    Piace a 1 persona

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.