La direttiva europea MID sugli strumenti di misura stabilisce che il dato fidefacente la transazione é quello indicato dal contatore, dato che viene letto dal consumatore per verificare e tenere sotto controllo i propri consumi.
Se il contatore é omologato MID, e si presume quindi che funzioni correttamente, non c’è alcuna necessità di validare il dato di consumo ma in Italia non é così.
Per l’Autorità dell’energia, cui non compete la metrologia legale, i fornitori di energia elettrica e gas, devono farsi confermare la correttezza del dato dal distributore
In attesa della conferma, che é sempre cronicamente in ritardo perché i distributori hanno la tendenza a non leggere i contatori o perché il dato si perde durante la trasmissione tra contatore e centro operativo del distributore, il fornitore emette bollette basate su consumi stimati, che sono sempre maggiori di quelli effettivi.
Fatturare consumi sempre maggiori di quelli effettivi, rappresenta evidenti vantaggi per tutti meno che per il consumatore: il fornitore incassa di più, il distributore incassa il corrispettivo di un servizio non reso, lo Stato incassa più accise, imposte e IVA.
Il distributore, unico responsabile del servizio misurazione, rimane così il giudice inappellabile della transazione, con la possibilità di correggere eventuali errori di lettura degli ultimi cinque anni.
Se poi fornitore e distributore fanno capo alla stessa società, il gioco é più semplice.
Il caso segnalato da un lettore del blog é utile per capire come funziona: dopo alcuni anni di fornitura, il distributore si accorge di avere commesso un errore: secondo il distributore l’energia fornita era maggiore di quella conteggiata perché un fantomatico coefficiente K era diverso da quello impostato nel contatore in fase di installazione, operazione effettuata dallo stesso distributore e della quale il distributore è il solo responsabile.
Essendo uno strumento omologato MID, tutti gli eventuali coefficienti correttivi – come senz’altro si evince dalla dichiarazione di conformità dello strumento previsto dalla direttiva – sono una caratteristica intrinseca dello strumento e, se è stato impostato o utilizzato male dal distributore, non é senz’altro colpa del consumatore.
La MID infatti prevede che, una volta posizionato e installato, non possono essere modificati i parametri metrologici del contatore, né localmente né da remoto.