Nessun incentivo se l’impianto fotovoltaico è incompleto e se non è collegato alla rete. Cioè, se non produce, non riceve incentivi.
Dovrebbe essere scontato, visto che gli incentivi ci vengono richiesti ad ogni bolletta con la voce “oneri di sistema” eppure ci vuole il tribunale e poi il Consiglio di Stato.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come quelli fotovoltaici, per accedere agli incentivi devono essere completi in ogni loro componente e idonei a erogare energia, a prescindere dall’effettivo collegamento alla rete elettrica nazionale, rilevando solo la capacità a produrre e immettere in rete l’intera potenza per la quale l’impianto è stato dimensionato e autorizzato dallo Stato.
Alla luce delle conclusioni del perito tecnico, il Collegio ha rilevato che l’accertata carenza dei cavi di collegamento, seppure limitata a una parte minoritaria dell’impianto e non essenziale da un punto di vista tecnico, per il potenziale collegamento alla rete e la effettiva entrata in esercizio, provoca una parziale riduzione della capacità produttiva di energia elettrica dell’impianto, che non può generare tutta la potenza prevista e autorizzata, in relazione al dimensionamento della struttura.
Impianto concluso
Per i giudici amministrativi, nella situazione accertata, non è possibile considerare «concluso» l’impianto, ai sensi della normativa di favore per il regime incentivante degli impianti fotovoltaici, che prescrive il completamento di tutti gli elementi previsti dal progetto oggetto di autorizzazione, alla luce dell’istanza di ammissione agli incentivi successiva alla dichiarazione di fine lavori, fondata sulla «promessa» di produzione di un dato quantitativo di energia elettrica, rilevando qualsiasi difformità o necessità di lavori o interventi ulteriori e successivi, a eccezione di quelli finalizzati a produrre una potenza superiore a quella autorizzata.
Obiettivi del meccanismo di incentivazione
A tale conclusione giunge il Consiglio di Stato sottolineando come il meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili sia motivato non soltanto da finalità ambientali, come la produzione di energia pulita, ma anche dall’aumento dell’autosufficienza energetica nazionale, con la garanzia dell’apporto alla rete di un determinato quantitativo promesso dagli operatori in sede di autorizzazione progettuale e di accesso agli incentivi; gli operatori devono, quindi, assicurare non soltanto la «presenza fisica» dell’impianto di produzione di energia elettrica entro una certa data, ma anche la capacità potenziale di sfruttamento tramite allaccio alla rete.
Conclusione
Appare quindi, pienamente legittimo e privo, in tali situazioni, di alcun margine di valutazione discrezionale, il provvedimento del GSE di revoca degli incentivi a suo tempo riconosciuti al gestore dell’impianto, data l’accertata carenza di alcuni cavi di collegamento dei quadri elettrici, tale da ridurre la capacità di erogazione e immissione nella rete nazionale da parte della struttura rispetto a quanto autorizzato.