TAP é una infrastruttura, un tubo che trasporta gas di terzi.
I contratti del gas sono noti solamente a quelli che li sottoscrivono.
Nessuno può dire quanto gas si fermi in Italia anche perché con la legge n. 96 del 20.11.2009, l’Italia ha sottratto alla metrologia legale i sistemi di misura del gas installati all’ingresso/uscita del paese “al fine di semplificare gli scambi del gas”.
La legge é quindi lesiva della Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004.
Infrazione comunitaria a parte, il risultato é che l’Italia non possiede il dato legale della movimentazione del gas naturale, in entrata e uscita.
Quanto é valido,quindi, il dato trasmesso dagli importatori all’Agenzia delle dogane?
I soci di TAP sono: BP (20%), SOCAR (20%), SNAM (20%), Fluxys (19%), ENAGAS (16%), AXPO (5%) e la portata teorica totale annua del tubo é di 10/11 miliardi di m3. La quota di Snam, ammesso che Snam riservi il gas all’Italia, di un paio di miliardi di m3.
Quindi non conosciamo il volume del gas che entra ma in compenso il prezzo sembra di affezione come pubblica il sole24ore di oggi.
Un prezzo talmente alto che sembra ampiamente giustificare i viaggi della speranza del governo dei migliori in Azerbaijan. Basta fare una divisione per capire che qualcuno ci marcia,e tanto!
Altro problema: perché in Europa il gas si negozia e si misura in €/MWh, un’unità di misura legale e, quando entra in Italia, si misura in standard metri cubi (smc), un unità di misura che legale non é? In base a quale legge?
In base all’allegato A della Delibera ARG/gas 155/08 di ARERA, il gas non viene misurato in metri cubi, come previsto dalla Direttiva comunitaria in materia di unitá di misura, ma in in Smc (Standard metri cubi).
Sulle bollette lo Smc è definita come “unità di fatturazione” ma l’unità di fatturazione non é l’euro?
Comunque, siccome la Direttiva sulle unità di misura legali non prevede lo Standard metro cubo, il suo uso è illegale e titolo per l’applicazione di una sanzione.
In un settore strategico, come quello dell’energia prodotta essenzialmente con il gas, il dato delle quantità movimentate non é legale e invece di mettere a posto la faccenda, che potrebbe nascondere volumi di gas non indifferenti, andiamo ad elemosinare gas all’estero?
Claudio Capozza – Edoardo Beltrame
Il Decreto Legge, che sottrasse i sistemi di misura del gas installati nei punti di ingresso e di esportazione del gas alle norme della Metrologia legale, ovvero il Decreto Legge n. 135/2009, all’art. 7, ha come premessa la seguente disposizione: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale…”.
Peccato che tale disposizione contrasti con la Direttiva 2004/22/CE, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE.
Pertanto al fine di semplificare gli scambi … non si misura il gas secondo le regole della Metrologia legale !
Recepiamo le Direttive comunitarie e poi con norme interne, creiamo “zone franche”.
E non finisce qui.
Secondo le Direttive comunitarie, l’unità di misura dei volumi è il m3, poi però i volumi di gas esposti nelle bolletta sono espressi in Smc: due pesi e due misure !
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