Un magnete puó influenzare solamente il funzionamento di un contatore elettrodinamico; quello antico, nero con la rotella che gira e che fa girare le tamburelle del totalizzatore; il magnete crea un campo magnetico che la può rallentare è quindi il contatore può segnare meno energia di quella erogata.
Non fatelo perché é un furto!
Ma un magnete non può influenzare il funzionamento dei nuovi contatori elettronici, cioè quelli senza la rotella, installati in Italia dai primi anni 2000.
C’è una grande confusione su questo tema e alcuni distributori di energia elettrica sembrano alimentarla.
Così, quando vicino a un contatore elettronico, il distributore rinviene un magnete lo rimuove e, senza alcun titolo, decide che è un “corpo di reato”; denuncia il consumatore per truffa, e procede a un approssimativo e unilaterale ricalcolo del consumo.
Due sono i casi passati in giudicato i quali stabiliscono che un magnete non influenza il funzionamento del contatore elettronico.
Il primo procedimento penale si conclude a favore del consumatore ma il giudice soprassiede sul fatto che un laboratorio autorizzato, scelto dal distributore, non possa neppure provare il contatore.
Tolto dalla rete il contatore si spegne e non può essere provato. Il contatore può funzionare solamente se resta collegato alla rete che lo gestisce da remoto, cosa che invece la legge espressamente vieta.
In sostanza, il distributore, che è proprietario del contatore, non permette di verificarlo in contradditorio, ledendo i diritti del consumatore.
Il procedimento penale si estingue perché “il fatto non sussiste” ma l’utente dovrà recuperare, in sede civile, 17.000 €, che ha già pagato.
Un secondo caso ha richiesto quattro anni per giungere al sentenza conclude che non c’è stata alcuna truffa.
In questo caso il distributore addirittura si rifiuta di mettere a disposizione del giudice il contatore e il magnete per ulteriori prove meteorologiche.
Le sentenze confermano che:
- un contatore, se omologato “stand alone”– cioè senza alcun sistema che lo gestisce da remoto – deve poter essere provato in contradditorio “stand alone”;
- se il contatore è stato progettato, e omologato per essere immune a campi magnetici, un magnete non può modificarne le caratteristiche metrologiche.
Il video del prof. Ferrero del Politecnico di Milano chiarisce ulteriormente la faccenda.
Egr. Ing. Edoardo Beltrame,
le norme per l’omologazione degli strumenti di misura di tipo elettronico prevedono che, in fase di approvazione, il laboratorio – notify body – che esegue le prove sul prototipo deve accertare che lo strumento di misura sia insensibile all’azione di campi magnetici.
In altre parole se si avvicina un magnete ad un contatore elettrico di tipo statico, come quelli attualmente in uso nelle civili abitazioni, il contatore non dovrebbe risentire dell’azione del magnete.
Se, e bisognerebbe dimostrarlo con procedimenti legali, il magnete riuscisse ad influenzare il contatore, allora quella diverrebbe la prova “provata” che quel contatore non possiede i requisiti richiesti dalle norme per le quali è stato omologato.
Quanto poi alla Sua parte relativa all’esecuzione delle prove in “laboratorio” ed in condizioni “stand alone”, mi permetta di osservare quanto segue.
Un principio generale del ns. Ordinamento giuridico in campo penale, prescrive che in sede di accertamento circa i requisiti di uno strumento di misura, devono essere impiegati strumenti e metodologie di prova legali, a pena di nullità della prove stesse.
Bene, vero è che l’omologazione riguarda lo strumento “stand alone” e quindi dovrebbe essere così sottoposte alle procedure di prova. Se però ci si riferisce a quanto prescritto dal D.M. 21.4.2017, n.93, l’attività di vigilanza – definita all’art. 2, comma 1, sub e) – è effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio, ovvero sul posto di funzionamento e nelle reali condizioni di esercizio. [cfr. art. 6, comma (e del D.M. 93/2017].
La stessa scheda F – Contatori di Energia elettrica attiva -, di cui al D.M. 93/2017 prevede tutta una serie di controlli tipizzati che si riferiscono alla valutazione dello strumento in servizio; ciò costituisce un’ulteriore conferma della possibilità, mi correggo, della necessità che le prove sul contatore debbano essere svolte sul posto di funzionamento, ovvero nelle condizioni reali d’ esercizio del contatore medesimo.
Con i migliori saluti
Claudio Capozza
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