La validazione del dato di consumo

La direttiva europea MID sugli strumenti di misura stabilisce che il dato fidefacente la transazione é quello indicato dal contatore, dato che viene letto dal consumatore per verificare e tenere sotto controllo i propri consumi.

Se il contatore é omologato MID, e si presume quindi che funzioni correttamente, non c’è alcuna necessità di validare il dato di consumo ma in Italia non é così.

Per l’Autorità dell’energia, cui non compete la metrologia legale, i fornitori di energia elettrica e gas, devono farsi confermare la correttezza del dato dal distributore

In attesa della conferma, che é sempre cronicamente in ritardo perché i distributori hanno la tendenza a non leggere i contatori o perché il dato si perde durante la trasmissione tra contatore e centro operativo del distributore, il fornitore emette bollette basate su consumi stimati, che sono sempre maggiori di quelli effettivi.

Fatturare consumi sempre maggiori di quelli effettivi, rappresenta evidenti vantaggi per tutti meno che per il consumatore: il fornitore incassa di più, il distributore incassa il corrispettivo di un servizio non reso, lo Stato incassa più accise, imposte e IVA.

Il distributore, unico responsabile del servizio misurazione, rimane così il giudice inappellabile della transazione, con la possibilità di correggere eventuali errori di lettura degli ultimi cinque anni.

Se poi fornitore e distributore fanno capo alla stessa società, il gioco é più semplice.

Il caso segnalato da un lettore  del blog é utile per capire come funziona: dopo alcuni anni di fornitura, il distributore si accorge di avere commesso un errore: secondo il distributore l’energia fornita era maggiore di quella conteggiata perché un fantomatico coefficiente K era diverso da quello impostato nel contatore in fase di installazione, operazione effettuata dallo stesso distributore e della quale il distributore è il solo responsabile.

Essendo uno strumento omologato MID, tutti gli eventuali coefficienti correttivi – come senz’altro si evince dalla dichiarazione di conformità dello strumento previsto dalla direttiva – sono una caratteristica intrinseca dello strumento e, se è stato impostato o utilizzato male dal distributore, non é senz’altro colpa del consumatore.

La MID infatti prevede che, una volta posizionato e installato, non possono essere modificati i parametri metrologici del contatore, né localmente né da remoto.

 

Autore: edoardobeltrame

“Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità, e loro non mi credono mai.” (C.B.C)

10 pensieri riguardo “La validazione del dato di consumo”

  1. Per cortesia non facciamoci infinocchiare da ARERA che non fa rispettare i commi “a” e “b” dell’artico 13 della legge 206 del 2005 facendo aumentare il costo dell’Energia Elettrica.
    Dopo aver analizzato alcune bollette vi espomgo:
    A.1) Nella seconda pagina della bolletta in cui mi si fattura 47,28 euro,
    si scrive “consumo fatturato 0 (zero)”, dal 01/03/2017 al 30/04/2017 mentre
    sulla prima pagina della bolletta é scritto:
    “Spesa per l’energia (A)”
    = 7,11 euro, per cui sono €/KWh di energia
    surrettiziamente attribuitami e mai consumata; sotto questa stessa voce, con
    caratteri chiari, si scrive ancora la stessa quantità 7,11 euro, per cui
    sono sempre €/KWh di energia surrettiziamente attribuitami e mai consumata,
    chiamandola, “Altri importi materia energia” = 7,11 euro €/KWh.? Ripeto,
    riportando la stessa cifra 7,11 euro €/KWh?
    Con la logica conseguenza che il CONTATORE ELETTRICO NON SERVE PIU’. a
    Su questo consumo zero bisogna poi pagare illegittime tasse e tributi.

    Questo surrettizio consumo 7,11 euro viene chiamato in 3 modi diversi:
    “consumo fatturato 0 (zero)”; “Spesa per l’energia (A)”; “Altri importi
    materia energia”; serve a chi emette la Fattura/Bolletta per caricare
    le altre surrettizie voci che senza questo illecito , non potrebbero essere caricate.

    Luigi Tambasco

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  2. Egr. Sig. Costantini, anche per la telelettura sono d’accordo con lei.

    La Direttiva Comunitaria 2004/22/CE stabilisce che l’unico dato che fa fede tra le parti è quello indicato dal contatore, non quello teletrasmesso.

    Pertanto a chi giova mettere su un sistema che trasmette a remoto il dato di misura che, gravato dal fatto di non essere legalmente utilizzabile, introduce per altro dei costi di sistema che paga poi lo stesso Utilizzatore finale, cioè i Consumatori: Famiglie ed Imprese ?

    Sono pertanto d’accordo con l’Ing. Beltrame che è sufficiente trasmettere al venditore, mediante autolettura, e magari accompagnato da uno scatto fotografico fatto con il telefonino, quel che è indicato sul quadrante del contatore: sistema molto più sicuro della telelettura …

    il Cavaliere Nero.

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  3. Egr. Sig. Giuseppe Costantini,
    mi fa piacere che abbia letto e condiviso le argomentazioni contenute nell’intervento passato svolto dallo scrivente.

    Quello che lei sottolinea sono essenzialmente gli interventi fuori campo dell’autorità per l’energia, quando licenzia delibere di rilevante valore metrologico legale che non è di sua competenza:

    La potestà legislativa è per Costituzione devoluta alle Camere assembleari: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica; nel settore Metrologia legale il Ministero dello Sviluppo Economico è titolare, per prassi di delega Parlamentare alla normazione su questioni riguardanti le unità di misura legali, approvazione degli strumenti di misura impiegati per fini legali, potere di normazione sulle questioni metrologico legali, e titolare del potere di indirizzo e coordinamento in tema di Metrologia legale;

    Pertanto le Delibere che “legiferano” in campo metrologico legale emesse dall’ A.E.E.G.S.I. sono prive della necessaria legittimazione in quanto, per legge istitutiva, l’A.E.E.G.S.I. ha come compito principale quello di essere Organo Regolatore, ovvero stabilire la congruità delle tariffe praticate dai venditori di Energia e dai trasportatori della medesima, vigilare sulla regolare erogazione dei servizi, corretta applicazione delle tariffe, ecc.

    Lei scrive:” Ma questa è l’Italia dove non è la legge che fa testo: al contrario solo quello che fa comodo alle grandi società ratificato dall’ente che dovrebbe sovrintendere ai controlli in questi campi”.

    Purtroppo non posso che condividere, amaramente, il suo pensiero. Lo stato di legalità in questo Paese è talmente degradato, che la violazione della legge è talmente diffusa da non essere più percepita come tale. Così si dá un colpo mortale allo stato di diritto, e s’innesca un pericolosissimo fenomeno i cui sviluppi, per gravità, non è dato sapere come s’arresterà: ammesso che vi sia ancora la volontà di fermarlo …

    il Cavaliere Nero

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  4. Caro amici, in merito alla mancanza di legalità della telegestione, personalmente e come Movimento cittadini indifesi, nei confronti di e – distribuzione e del MISE, da tempo ho intrapreso un’attività giudiziale che dovrebbe concludersi con il ritiro dal mercato del contatore GEM e del suo successore, ancora più intelligente o di ultima generazione.
    Tale provvedimento del MISE , verrà emesso ai sensi dell’art. 16 e 17 del Dgls 22/2017, poichè il contatore GEM, non può essere interconnesso in telegestione con altri software, a sensi dell’allegato 1, di cui ai punti 7, 8, 10.
    Unica possibilità per e – distribuzione di continuare ad operare con la telegestione, risiede nell’accoglimento nella nostra diffida transattiva di inserire a valle del telegestore esistente, un contatore omologato MID, non collegabile e non collegato da remoto con altri software, così da avere in esclusiva la funzione di contatore di controllo probante dei consumi.
    Enel potrà utilizzare la telegestione con funzioni al di fuori della misurazione probante dei consumi.
    Potrà anche effettuare misurazione e telelettura, salvo che le quantità di energia esposte in fattura non avranno alcun valore legale, infatti è solo il contatore di controllo posto a valle dell’attuale telegestore che, farà fede, per fatturare i consumi, pertanto in caso di valori difformi la fattura verrà automaticamente annullata e riemessa con i consumi del contatore di controllo.
    Tutto ciò è compiutamente descritto nel blog ufficiale dell’MCI movimento cittadini indifesi.
    A presto con i risultati.
    cordiali saluti
    Andrea Di Giovanni

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  5. Egr. ing. Beltrame
    Mi collego al discorso fatto dal cavaliere nero.
    Infatti se ordino al macellaio due etti di fettine e gli faccio presente di inviarmele a casa sono sicuro che, dato che i suoi strumenti di misura, vedi bilance, sono controllati periodicamente, come anche quelle degli orafi, sono sicuro che no si azzarda, pena denuncia, ad inviarmi della merce il cui peso fosse differente da quello reale.
    L’anomalia, e penso che non sia proprio un’anomalia tutta italiana, sta nel fatto che l’Autorità, uscendo in toto dal suo ambito di responsabilità, ha reso legale ciò che legale non è.
    Questo è l’assurdo in quanto le società distributrici si avvalgono di delibere che non hanno valore legale ai fini del riconoscimento della misura in quanto sia gli strumenti che il sistema di trasmissione non sono stati omologati dall’organo competente.
    Ma questa è l’Italia dove non è la legge che fa testo: al contrario solo quello che fa comodo alle grandi società ratificato dall’ente che dovrebbe sovrintendere ai controlli in questi campi.
    Purtroppo il cittadino si trova a lottare contro interessi di notevoli proporzioni rispetto ai quali risulta soccombente a meno che non sia denunciata una class action a livello nazionale.
    Tutte le associazioni che tutelano gli utenti dovrebbero interessarsi a questo problema e forse sarebbe risolto.
    Ad oggi non vedo la soluzione in quanto né a livello politico né a livello tecnico si tende a risolvere questi problemi sa perché: se io tolgo pochi euro a moltissime persone, loro non se ne accorgono ma chi li incassa, considerato il numero elevato di persone coinvolte, porta nelle casse i milioni di euro.

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  6. Mi meraviglio che stiamo discutendo di queste cose: per quanto mi riguarda l’emissione di fatture in base a letture fatte a distanza è completamente illegale.
    Difatti, allo stato attuale, l’AEEGSI non ha fornito le caratteristiche del sistema di trasmissione dati dal contatore, attualmente unico elemento di misura, alla centrale, in contrasto con quanto previsto dalle norme di legge nel campo delle misure.
    Pur in presenza di una legge che stabilisce che il dato di misura è quello del contatore ancora oggi l’Autorità approva che il dato fatturato non è quello del contatore ma quello misurato in centrale.
    Quello che sorprende, a parte questa anomalia, è il fatto che, considerato che il dato del contatore viene inviato in centrale, come mai le società distributrici inviano periodicamente alle società fornitrici dati una volta stimati e poi effettivi?
    Ma se il dato può essere ottenuto in tempo reale che senso ha parlare di consumo stimato e successivamente emettere la fattura di conguaglio su dati effettivi?
    Penso che questo sia un falso problema e che le società distributrici ci marciano in merito alla comunicazione dei dati effettivi in tempo reale.
    Mi dovrebbero spiegare a che cosa serve la tele lettura.

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  7. E’ veramente sconcertante che nel settore della metrologia legale, sia stato possibile insinuare il meccanismo “luciferino” della validazione del dato di misura. Se acquistiamo 2 etti di prosciutto o 20 litri di benzina, il venditore e il compratore hanno immediatamente il risultato della misurazione in termini di: quantità richiesta e di quella effettivamente consegnata. Se gli strumenti sono regolari, e funzionano correttamente, le transazioni si concludono con lo scambio della cosa contro il prezzo. Per l’energia elettrica, perché il dato che compare sul contatore per la sua efficacia deve essere previamente validato: per di più da un soggetto che è direttamente coinvolto nella misurazione? Ma come? Il legislatore Comunitario non ha sancito che il dato che compare sul contatore è l’unico su cui basare la transazione tra le parti ? E se così non fosse, che razza di strumento di misura sarebbe, quello le cui risultanze dovessero aver bisogno della validazione dei dati che fornisce ai fini di esser considerabili fruibili e corretti? Mettiamo,per assurdo,che il dato venga ritenuto “non validabile” allora, nascono due conseguenze assai serie: lo strumento non è più affidabile dal punto di vista metrologico,e cosa più grave, qualcuno da remoto si sente in diritto di correggerlo!E’ questa la trasparenza del mercato e la parità dei diritti e di tutela di chi compra rispetto a chi vende?

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