Un contatore romano

Un utente romano ha chiesto al locale Ufficio Metrico delucidazioni sul suo contatore di energia elettrica ricevendo la seguente risposta:

“Con riferimento alla pec qui pervenuta in data 03/04/2017, si prende atto dall’allegato fotografico, che il contatore di energia elettrica matr. N. 0507420374308 non riporta le iscrizioni regolamentari, fra cui la marcatura metrologica supplementare, previste dalla Direttiva 2004/22/CE recepita con D. Lgs. 22/2007 e successivamente integrata e sostituita dalla Direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 84/2016.

Tuttavia, si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 22 del citato D.Lgs 22/2007, così come modificato dal D.Lgs 84/2016, gli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, potevano essere commercializzati e messi in servizio entro il 30 ottobre 2016.

Ciò premesso, questo Ufficio procederà con i dovuti accertamenti finalizzati all’ individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti.”

Come già ampiamente esposto nel blog, le osservazioni sono:

  • l’art.22 del D.Lgs 22/2007 non poteva legalizzare strumenti che legali non erano ( 692 C.P. ) ma li lasciava funzionare fino a quando fossero stati rimossi;
  • il D.Lgs 22/2007 permetteva la commercializzazione, fino all’ottobre 2016, dei soli strumenti legali, cioè omologati;
  • commercializzare e installare strumenti illegali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 22/2007, é un reato come é un reato utilizzarli nelle transazioni commerciali.

A queste conclusioni non potrà che arrivare anche l’Ufficio Metrico romano, se intenderà procedere, come é auspicabile, ai “dovuti accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali violazioni alle norme vigenti”.

 

 

 

 

 

Autore: edoardobeltrame

“Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità, e loro non mi credono mai.” (C.B.C)

8 pensieri riguardo “Un contatore romano”

  1. Senta, il furbone sarà lei che continua a difendere l’indifendibile e l’illegale. Uno che difende l’illegalità si commenta da se…

    "Mi piace"

  2. Ha capito poco, quasi nulla o fa finta di non capire. Secondo lei quali procedure di prova legale dovrebbero essere seguite in un contraddittorio su uno strumento non omologato?

    "Mi piace"

  3. Ancora con queste discussioni?
    Se il contatore misura l’energia consumata entro le tolleranze previste per quella classe di precisione dalla norma di prodotto (la CEI EN 50470-1 e CEI EN 50470-3), allora quale sarebbe il problema?
    L’ufficio metrologico ha semplicemente risposto secondo procedura all’ennesimo furbone che sperava di non pagare la bolletta appoggiandosi a qualche cavillo, senza vedersi limitare la fornitura dopo qualche tempo.
    Se invece qualcuno è giustamente convinto che il contatore abbia un errore superiore a quello ammesso (ovvero avendolo verificato con un appropriato strumento di misura con una migliore classe di precisione), può richiederne la verifica e la sostituzione.

    "Mi piace"

  4. Quindi ad oggi, l’unico mezzo per vedersi sostituito il contatore illegale è esposto alla GdF, per lo meno il contatore viene sequestrato, oppure fare in modo di causare la rimozione del contatore, il che significa chiedere prima un nuovo allaccio e contestualmente la cessazione della linea esistente. In questo modo si obbliga il distributore a installare un nuovo contatore, legale, e poi si provvederà alla rimozione di quello vecchio.

    "Mi piace"

  5. Il che significa, se ho capito bene, che tutti i contatori privi di marcatura M regolamentare sono, sebbene illegali, sanati e possono funzionare finché non vengono rimossi…

    "Mi piace"

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.